Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2006, n. 17387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17387 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 385
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 001594/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI FR, N. IL 28/11/1968;
avverso ORDINANZA del 10/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. IANNELLI Mario: annullamento con rinvio limitatamente al reato associativo;
rigetto nel resto;
udito il difensore avv. GIANNONA Maurizio, del Foro di Roma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10 novembre 2005 il Tribunale di GG IA rigettava la richiesta di riesame proposta da CA CO relativamente all'ordinanza con la quale il Gip aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (capo B ed L).
Premesso in generale il richiamo ai principi espressi da questa corte per la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il Tribunale del riesame, per quanto qui rileva,
riferisce che la misura cautelare in esame si inserisce nell'ambito delle indagini condotte dai Ros CC di GG IA (coadiuvati da altre forze di polizia giudiziaria in collaborazione con le polizie di vari paesi stranieri), e che le fonti di prova consistono in intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di appostamento, pedinamento, osservazione, controllo, acquisizione di informazioni e di tabulati telefonici, perquisizioni e sequestri. Tali fonti hanno permesso di evidenziare un traffico telefonico rivelatore dell'esistenza e operatività, anche a livello internazionale, di attività inerenti al commercio di ingenti quantità di stupefacenti. Il contenuto delle conversazioni era sufficientemente intelligibile, l'opera di decrittazione dei termini usati dalle persone coinvolte è stata agevole, anche perché in alcune situazioni coloro che parlavano si esprimevano in modo quasi trasparente, e talvolta ingenuamente mettevano in relazione la parola mascherata con altri termini che ne rendevano agevole l'interpretazione; quando le intercettazioni sono stati ambientali, il linguaggio usato era ancor più diretto e comprensibile. Gli indagati sono stati identificati con vari mezzi, tra cui intestazione e disponibilità delle utenze e servizi di osservazione, pedinamento e controllo effettuati dagli investigatori;
l'operazione è stata facilitata dall'uso di nomi di battesimo fra i comunicanti. Inoltre sono intervenuti arresti in flagranza a seguito del rinvenimento di consistenti quantità di cocaina (circa 26 chili in tutto) in relazione ad alcuni dei capi di imputazione.
Passa poi il Tribunale a descrivere il consorzio finalizzato al narcotraffico (diretto all'importazione di cocaina in Italia da Spagna, Olanda e Sudamerica), consorzio il cui vertice era formato da soggetti originari della Locride, alcuni spostatisi in Lombardia, da cittadini slavi ed un cittadino austriaco. Il Tribunale descrive, entrando in particolari, alcuni specifici fatti coinvolgenti l'organizzazione, verificatisi a partire dal marzo 2003, in relazione ai quali sono stati effettuati sequestri di stupefacente. Fra le varie persone coinvolte nelle indagini vi è una donna peruviana, AV OJ AN, la cui posizione è tra l'altro connessa al sequestro di 15 chili di coca effettuato in un albergo di Roma. Dalla AV si è risaliti ad altre posizioni relative a soggetti ben inseriti in ambito criminale tra cui anche CA CO, CA CO e De SI NA;
nella ricostruzione dell'accusa, la donna avrebbe contribuito a perfezionare una importazione di sostanza dalla Spagna, sostanza che però non sarebbe giunta in Italia, e sarebbe stata artefice di un'importazione nell'estate del 2004.
Complessivamente i colloqui hanno rivelato, secondo il Tribunale, l'esistenza di una fitta rete di rapporti interpersonali, con determinazione dei ruoli, finalizzati sistematicamente al rifornimento di stupefacenti (per quantitativi considerevoli e somme ragguardevoli), sintomatici di un accordo generale, continuativo ed aperto, nel quale potevano intervenire ricambi in ragione dell'esigenza di trovare nuovi adepti per rimediare agli interventi delle forze dell'ordine.
Il Tribunale esamina e respinge l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa che aveva sostenuto che - in applicazione del principio che non consente, in caso di reati connessi, di utilizzare i criteri di cui all'articolo 9 c.p.p., dovendosi invece fare riferimento al luogo del reato più grave - la competenza doveva essere determinata con riferimento al quantitativo più ingente di sostanza sottoposta a sequestro, sequestro avvenuto in Roma. Il Tribunale ritiene invece applicabili le regole generali di cui all'articolo 8 c.p.p., seguendo la giurisprudenza consolidata secondo la quale il reato associativo di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ha forza attrattiva rispetto agli altri, sicché
per determinare la competenza, essendo il reato permanente, occorre riferirsi al luogo in cui si è costituita l'associazione o a quello in cui si trova la base dove si svolgono le attività di programmazione dell'attività.
Esattamente quindi, secondo il Tribunale, il GIP, dato atto di non poter risalire al luogo di costituzione dell'associazione, ha individuato nella Locride la sede principale del consesso criminale ove è stata realizzata l'attività di impulso della vita associativa ritenendo che gli indizi raccolti consentano di addivenire a tale conclusione.
A proposito della posizione di CA CO il Tribunale in primo luogo precisa che risponde del reato associativo (capo B) e di commercio di stupefacenti (capo L) e che per comprendere il ruolo che gli viene attribuito è necessario collegarsi alla posizione della AV dopo che a seguito dell'arresto di tale Horvat, costei prende a gestire i traffici con il Sud America. Dalle intercettazioni emerge infatti come la AV fosse in stretto contatto con i principali soggetti appartenenti all'associazione e disponesse in Italia di una struttura in grado di supportarla nell'attività criminosa ciò risultando in particolare dalle conversazioni con UZ, che consentono il sequestro di 15 chili di cocaina;
dalle relazioni con un sodalizio operante a Santiago, in grado di spedire lo stupefacente per nave;
dalle conversazioni con un imprenditore che la rassicura sulla disponibilità di grossi quantitativi di droga e le comunica che era avvenuto lo stoccaggio dello stupefacente su una nave battente bandiera cilena;
dalle intercettazioni di una conversazione con la figlia dell'imprenditore, riguardante una nave con un carico di 150 chili di presumibile stupefacenti.
Dall'inizio del 2004 dall'ascolto delle telefonata della AV è possibile risalire a persone del mercato partenopeo identificate in CA CO e CA CO (padre e figlio) entrambi impegnati a pianificare l'importazione di sostanze stupefacenti;
nelle telefonate del 16.2.2004 e del 28.2.2004 CA CO manifesta disponibilità ad incontrarsi con la AV in orari compatibili con il proprio stato di detenuto agli arresti domiciliari e la AV parla apertamente del prossimo arrivo dello stupefacente;
nella telefonata del 18.3.2004 è lo stesso CA CO che, avvertito dell'imminente arrivo della droga, si dichiara disponibile a recarsi in Spagna se necessario, mentre in altre successive telefonate CA CO viene informato delle difficoltà che derivano dai vertici dell'associazione mentre la AV si riserva di informarlo di eventuali novità anche per il tramite della cognata De SI NA, parla delle difficoltà collegate all'arresto della propria figlia, ne comunica la avvenuta scarcerazione;
continua la trattativa, con riguardo anche alla definizione del prezzo su cui interloquisce anche la De SI e CA CO insiste per avere lo stupefacente e si dice disponibile ad inviare il Spagna il proprio figlio CO chiedendo anche di poter parlare con la De SI. Così avviene;
è infatti riportata, a stralci, una conversazione tra la De SI e CA CO, del 18 giugno, nella quale CA invita la donna alla prudenza per un possibile "infortunio" al fratello del di lei marito, mentre la De SI manifesta adesione al disappunto per l'elevato prezzo richiesto dalla cognata.
I due si incontrano poi il giorno successivo e l'incontro viene monitorato dalla P.G.; la donna prima dell'appuntamento aveva incontrato il marito, pure coinvolto nell'organizzazione, nel carcere in cui il medesimo era detenuto. L'ordinanza riporta ancora una conversazione tra il CA CO e la AV in cui di nuovo si parla della De SI, e da atto di una serie successiva di contatti tra la peruviana e il CA riguardanti la conclusione dell'affare, riportando che nella conversazione del 12 settembre 2004 alle ore 17.59 la AV comunica a CA che la "nonna" (cioè la cocaina) era arrivata e che mancava solo una verifica sulla quantità e qualità della sostanza. In tale circostanza viene individuato il raggiungimento dell'accordo, pur precisando l'ordinanza che il 14 settembre 2004 la peruviana conferma ancora l'arrivo dello stupefacente, e aggiunge che era necessario aspettare un po'; che il 23 settembre ancora la AV rassicura l'acquirente dicendogli che lo stupefacente era in Spagna pronto ad essere trasportato in Italia, rinviando (nella successiva telefonata del 3 ottobre) a metà del mese la conclusione dell'affare.
Secondo il Tribunale gli elementi esposti non lasciano dubbi sulla partecipazione dei CA all'associazione, pur non potendosene confermare il ruolo di promotore ed organizzatore atteso che l'intervento alla medesima è documentato solo da epoca successiva alla costituzione;
in particolare, con riferimento alla posizione di CA CO, non può sopravvalutarsi - osserva il Tribunale - la circostanza che egli intervenga direttamente come interlocutore in un paio soltanto di telefonate, dal momento che ciò che assume valore pregnante è il dato indiscutibile della sicura disponibilità dell'apporto personale che fornisce al padre per garantire la riuscita dell'importazioni, circostanza di cui non può dubitarsi dati i numerosi richiami ad eventuali suoi spostamenti rinvenibili nelle telefonate del padre. Ad ulteriore conferma il Tribunale riferisce poi della circolarità dei rapporti intrattenuti anche con altri sodali, tra cui EC GU che risulta legato a tale EN, dipendente della concessionaria di CA CO. In ordine alle esigenze cautelari, secondo il Tribunale valutate compiutamente dal GIP, è evidente il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole, considerata la particolare gravità delle condotte attribuite fino al dicembre del 2004, che evidenziano la pericolosità dell'indagata, inserita nei meccanismi di commercio internazionale e di distribuzione dello stupefacente. L'esistenza di un elevato numero di contatti illeciti, la proclività a delinquere non possono essere bilanciati dalla formale incensuratezza, che quindi non preclude l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La gravità del delitto contestato esclude la concedibilità della sospensione condizionale in caso di condanna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione l'indagato lamentando, attraverso il difensore di fiducia:
1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza;
mancherebbero gli elementi da cui ricavare la sussistenza dell'accordo criminoso necessario a sostenere la contestazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, atteso che il Gip non ha accolto la richiesta di misura cautelare per l'episodio di cui al capo I e lo stesso Tribunale ha escluso la sussistenza di indizi atti a sostenere quello di cui al capo O;
manca comunque la dimostrazione del ritenuto "accordo di base tra gli accoliti funzionale alla diffusione degli stupefacenti anche in assenza di un programma delittuoso minuziosamente messo a punto" essendosi i giudici dilungati a elencare le numerose telefonate tra CA CO e la AV senza però dimostrare la sussistenza del reato associativo, dimostrando che le forniture cui si interessava IC CO andavano a rifornire l'associazione e non avvenivano invece a titolo personale come risultante dalla intercettazione del 28.2.2004 in cui precisava che le trattative e la consegna non dovevano coinvolgere altre persone e ricavando la prova del contributo di IA CO unicamente dalla sua disponibilità a recarsi in Spagna al posto del padre;
quanto al reato di cui al capo L, acquisto di stupefacente dal Sud America, il ricorrente non contesta la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato sussiste una volta che sia dimostrato il raggiungimento del consenso sulla qualità e quantità di stupefacente, ma sostiene che dalle telefonate intercettate era emerso chiaramente che l'accordo non era stato raggiunto in quanto il prezzo richiesto dalla AV era troppo alto e che comunque per ben otto mesi la AV non era stata in grado di mantenere le continue promesse di forniture di cocaina onde anche sotto tale profilo il reato on poteva ritenersi sussistente;
sembra azzardato affermare il raggiungimento di un accordo sulla vendita della droga malgrado la mancata accettazione del prezzo e la dimostrata indisponibilità di materia prima da parte della tornitrice, protrattasi per otto mesi.
2) violazione di legge in ordine ai criteri di individuazione della competenza territoriale;
sostiene che nel determinare la competenza in base al criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, si è avuto riguardo non già al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, come prescritto, ma al luogo che costituiva la sede principale del consesso criminale ove si è realizzata l'attività di programmazione ed ideazione della vita associativa. In tal modo si sarebbe fatto ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, trascurando però che secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 1^, 2.5.2001 n. 17516 Cisse, Sez. 1^, 21.10.1993 n. 3624, Cortellucci) ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave non è consentito fare ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui.
3) inosservanza di legge e difetto di motivazione sulle ritenute esigenze cautelari, che si sostengono essere inesistenti tenuto presente che CA CO è incensurato e immune da carichi pendenti e che la sua partecipazione nella vicenda si è limitata alla disponibilità a recarsi in Spagna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato risultando privi di fondamento i motivi dedotti.
Con riferimento alla questione della competenza, deve preliminarmente rilevarsi la assoluta infondatezza della eccezione, logicamente prioritaria, formulata dalla difesa del ricorrente secondo cui, non essendo stato possibile accertare il luogo di commissione del reato associativo, il Tribunale del riesame - in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1^, sez. 21.1.1991, Venturi;
Cass. 1^, sez. 24.9.93, Cortellucci, Cass. 2^, 17.5.1993, Giorni;
Cass. 3^, 30.1.2001 n. 3552, Cass. 1^, 5.4.2001 n. 17516 Cisse Ma) - avrebbe dovuto aver riguardo al luogo di consumazione del reato più grave tra i residui secondo la regola posta dall'art. 16 c.p.p., comma 1. L'eccezione non ha pregio in quanto non tiene presente le specifiche regole che presiedono alla determinazione della competenza in relazioni alle ipotesi di reato che sono elencate nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, tra cui è compresa anche quella di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato nel presente procedimento, regole per effetto delle quali la competenza individuata con riferimento alla procura distrettuale si estende a tutti i reati connessi e a tutti gli imputati giudicati nello stesso procedimento, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 16 c.p.p.. Al riguardo è sufficiente precisare che da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che l'art. 51 c.p.p., 3 comma bis, istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nell'art. 16 c.p.p., comma 1, che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actractiva" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (Cass. Sez. 6^, 4 dicembre 2003 n. 2850 Odigie Oneide rv. 229767; Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2003, Arone rv. 228675; Sez. 1^, 12 giugno 1997, Frugnoli;
Cass., Sez. 6^, 30 ottobre 2003, Taccone rv. 228671; Cass. Sez. 1^, 18 maggio 2005 n. 21354, Daiu rv. 231805).
Così sgomberato il campo dal richiamo alle regole stabilite dall'art. 16 c.p.p., è altresì da precisare, pur se l'affermazione può sembrare ovvia, che la competenza per il reato che esercita la "vis actractiva" si determina secondo le ordinarie regole di competenza fissate dall'art. 8 c.p.p., e segg., per il caso di un unico reato, a prescindere da quelle che invece regolano i casi di connessione.
Tanto premesso, le argomentazioni in base alle quali il Gip prima e il Tribunale del riesame poi, i cui provvedimenti come è pacifico sono tra loro integrativi, hanno ritenuto la sussistenza della competenza territoriale di GG IA sulla base degli artt. 8 e 9 c.p.p., non meritano censura;
la questione è stata infatti correttamente risolta dai predetti giudici, ovviamente sulla base delle informazioni fattuali disponibili dagli stessi, tenendo conto del luogo di concreta operatività dell'associazione, avendo individuato nella Locride la frazione territoriale sede principale del consesso criminale ove si è realizzata l'attività di programmazione ed ideazione della vita associativa. L'affermazione corrisponde ai principi stabiliti da questa Corte in relazione all'art. 8 c.p.p., comma 3; ed invero, secondo le regole dettate da tale disposizione la competenza territoriale per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di natura permanente, deve essere individuata nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato;
tuttavia, come correttamente richiamato dal Gip, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel senso che ove tale luogo non sia identificabile, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, possono soccorrere criteri presuntivi, sempre all'interno dell'art. 8 c.p.p., comma 3, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Sez. 1^, 18 dicembre 1995, n. 6648 Dilandro rv. 203609; Sez. 1^, 26 ottobre 1994, n. 4761 Arrigheti, rv. 199964; Cass. Sez. 6^, 23 aprile 2004 n. 26010, Loccisano, rv. 229972);
Nella specie il giudice della cautela sulla base di elementi del tutto certi (il luogo di residenza e/o di nascita dei principali componenti dell'associazione in questione, aventi nell'ambito della stessa posizioni di rilievo e di stabilità; il perdurante collegamento dei medesimi con tali luoghi e tra di loro dimostrato dalla diretta osservazione di incontri da parte delle forze dell'ordine) ha ritenuto di poter individuare la Locride quale sede principale delle attività di ideazione e programmazione dell'associazione, attività che, come è del tutto evidente, rappresenta il momento centrale della vita associativa. Il giudizio è corretto in quanto fondato su elementi di fatto logicamente apprezzati e valorizzati dal giudice di merito quali sintomatici della localizzazione dell'associazione stessa. Nè può diversamente ritenersi per il fatto che dell'associazione facessero parte anche soggetti stranieri, dal momento che dal provvedimento qui impugnato si evince chiaramente che la associazione si avvaleva, oltre che di un nucleo di persone da lungo tempo collegate tra loro anche di nuovi soggetti, di volta in volta diversi in quanto ciò era funzionale all'attività ed ai commerci propri dell'associazione avente i propri referenti in Europa e nel mondo.
Può altresì aggiungersi, come già rilevato dal Gip nell'ordinanza cautelare, che anche ammessa - per mera ipotesi - l'impossibilità di individuare la competenza sulla base dell'art. 8 c.p.p., comma 3, troverebbero comunque applicazione, come sopra si è precisato, criteri di cui all'art. 9 c.p.p., ed in particolare quello del luogo della prima iscrizione nel registro degli indagati individuato dal detto giudice.
Passando ad esaminare i rilievi formulati in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata resiste alle censure prospettate avendo individuato indizi sufficienti della partecipazione del ricorrente ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e della realizzazione del reato di cui al capo L, anche tenuto conto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. 2^, 10.1.2003 dep. 16.4.2003 n. 18103 m.u. 224395, v. altresì sentenza del 10.3.1999 n. 863 rv. 212998) è richiesto un materiale probatorio di minore spessore atteso che i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 c.p.p.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192 c.p.p., comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato".
Osserva in particolare il Collegio che con riguardo alla appartenenza di CA CO ad una associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, l'accertamento in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
è passato - come risulta dall'ampia motivazione della ordinanza impugnata di cui sopra si è dato conto - attraverso il vaglio della esistenza della contestata associazione, che, con valutazione logica, si è ritenuto di poter desumere dalla fittissima e continuativa rete di contatti volti alla importazione in Italia di elevati quantitativi di stupefacente dal Sud America, dalla Spagna e dall'Olanda con individuazione dei vertici italiani di tale sodalizio e della attività della stessa a partire dall'anno 2003, testimoniata anche da sequestri e nella quale un ruolo importante era rivestito dalla AV, che aveva in Italia numerosi referenti in grado di supportarla nell'attività criminosa e che è risultata coinvolta anche nel sequestro di 15 chilogrammi di coca effettuato in Roma. Per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente a tale associazione, è stato posto in luce il ruolo di assoluta collaborazione e disponibilità di CO CA nei confronti del padre e dunque la impossibilità di ritenerlo estraneo a quel sodalizio al quale il padre risultava coinvolto quale acquirente della droga importata dal Sud America come documentato dai frequentissimi contatti con la AV volti a sollecitare un continuo rifornimento da parte di costei.
Nè la valutazione conclusiva circa la partecipazione all'associazione può essere messa in dubbio sotto il profilo, pure avanzato dalla ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato della partecipazione ad un unico episodio, dal momento che i contatti registrati documentano un rapporto di assoluta fiducia e continuità che va ben oltre il singolo episodio contestato alla lett. L.. Con riferimento a tale ultimo episodio, risultano manifestamente infondate le contestazioni svolte dalla difesa, avendo il Tribunale del riesame già fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo cui la fattispecie di acquisto e spaccio di sostanza stupefacente si perfeziona con il consenso sulla cessione, senza necessità della effettiva consegna dello stupefacente ed essendo parimenti irrilevante che il venditore non disponga materialmente della droga al momento dell'accordo purché sia in grado di procurasela e consegnarla entro breve tempo. Può al riguardo ricordarsi il principio anche di recente ribadito (sez. 5^, sentenza sentenza n. 18368 del 9.12.2003 Bajtrami rv. 229230) secondo cui "Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle "parti" sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa" (Conformi: N. 1419 del 1990 Rv. 183172, N. 4160 del 1990 Rv. 183821, N. 9388 del 1994 Rv. 199520, N. 7949 del 1995 Rv. 201846, N. 5954 del 1998 Rv. 211728, N. 33067 del 2003 rv. 226653). Nè può aversi riguardo alle censure formulate nella parte in cui - contraddicendo quanto motivatamente rilevato dal Tribunale del riesame laddove, riportando (pag. 17 e segg.) le telefonate del settembre tra la AV e la De SI, nonché i contatti col CA CO, da atto dell'avvenuto arrivo della "nonna" e della ripresa dei contatti per la definitiva consegna della merce - sostengono che l'accordo sul prezzo non era stato raggiunto o che la AV non aveva la effettiva disponibilità dello stupefacente, trattandosi all'evidenza di contestazioni che impingono nel merito ed esulano dal controllo che compete a questa Corte.
Da ultimo, manifestamente infondata è anche la censura circa la valutazione delle esigenze cautelari dal momento che - a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - è costante l'orientamento di questa Corte, cui l'ordinanza impugnata è conforme, secondo cui "In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (da ultimo sez. 4^, 19.1.2005 n. 11179 Miranda ed altri rv. 231583; precedenti conformi:
N. 48502 del 2003 Rv. 227039, N. 8429 del 2004 Rv. 231170, N. 19045 del 2004 Rv. 228882, N. 21805 del 2004 Rv. 228098, N. 49373 del 2004 Rv. 231276, N. 12404 del 2005 Rv. 231323). Correttamente motivata risulta dunque l'ordinanza in esame che ha messo in luce, a prescindere dalla incensuratezza, l'elevata pericolosità ed il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole data la particolare gravità delle condotte contestate, poste in essere fino a tempi recenti (dicembre 2004 e desumibili dall'elevatissimo numero di contatti illeciti e dallo stretto legame con l'ambiente del traffico internazionale di stupefacente).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006