Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 3
La riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato, deve essere eseguita dal giudice logicamente e temporalmente dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, in particolare della previsione di cui all'art. 78 cod. pen., diretta a temperare il principio del cumulo materiale della pena, per la quale non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento derivante dalla continuazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di appello che ha operato l'obbligatoria riduzione di un terzo sulla pena complessiva determinata per effetto della continuazione in anni trentatre, senza la previa riduzione ad anni trenta per effetto dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen.).
Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle << parti>> sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.
Integra il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) - che è reato a forma libera - la condotta che costituisce concausa produttiva dell'effetto conseguito dal condannato, sicché l'aiuto prestato deve essere in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena; l'elemento soggettivo richiede il dolo generico, che presuppone la consapevolezza da parte dell'agente della posizione di condannato della persona aiutata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi del reato in questione nella condotta di un componente di una delegazione di politici albanesi - della quale faceva parte sotto falso nome un soggetto ricercato, immediatamente riconosciuto e arrestato dai militari della Guardia di Finanza - che alla domanda degli stessi militari si limitò a segnalare che detto soggetto faceva parte della delegazione diretta a Strasburgo, non ravvisando in tale condotta una forma qualsiasi di aiuto, posto che effettivamente la delegazione albanese in rappresentanza di diversi partiti si stava recando a Strasburgo per partecipare ad un incontro sulla criminalità).
Commentari • 3
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1. Con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di Giovanni Cesarano, imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo D), ritenuta la continuazione tra i reati in esame e quelli giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Napoli del 29 giugno 2005 e della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 1996, rideterminava la pena in complessivi …
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L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. (Ricorso rigettato) (Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 442., c. 2, 671; C.p. art. 81) Il fatto La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione il 21 aprile 2015 nel processo a carico di G. C., imputato dei delitti di cui all'art. 416-bis, commi dal primo al sesto e ottavo, cod. pen. (capo A), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), nonché 10, 12 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2003, n. 18368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 83 68 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/12/2003
18 SENTENZA
13501 Composta dagli Ill.mi Sigg.
PRESIDENTE Dott. MARRONE FRANCO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.MARASCA GENNARO
N. 020915/2003 2. Dott.NAPPI ANIELLO
11 3. Dott. FUMO MAURIZIO
4.Dott.BRUNO PAOLO ANTONIO II
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da
N. IL 30/03/1972 1) AM AR
N. IL 12/02/1969 2) BANKA FATOS
N. IL 12/11/1963 3) IA AD
N. IL 14/04/1969 4) QE LA
N. IL 01/06/1969 5) MA ZM
N. IL 21/01/1966 6) ED MI
N. IL 15/02/1955 7) PUGGIONI SALVATORE del 12/02/2003 avverso SENTENZA
di MILANO CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Enrico Delehaye , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di RA AR per l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata limitatamente a AN OS, per il rigetto dei ricorsi proposti da AR RI,
QE NT, MU EN e IU AT;
Uditi i difensori degli imputati avvocati
1) Carlo Bonardi per QE NT che ha insistito sulla istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale;
2) AR IT per MU EN;
3) Alberto Maritati per IU AT & Av. Tommaso Caputo;
4) ER MO per AN OS;
con o senza rinvio, della sentenza che hanno concluso per l'annullamento impugnata;
2 La Corte di Cassazione osserva :
1) Svolgimento del processo
Complesse indagini, caratterizzate essenzialmente da intercettazioni telefoniche,
appostamenti e pedinamenti della polizia giudiziaria e dichiarazioni di AL
GI, consentivano di pervenire al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti ed all'arresto di numerose persone per fatti di spaccio delle predette sostanze.
I giudici di merito ravvisavano nei fatti accertati ipotesi di violazione dell'articolo 73 DPR 309/90 puntualmente e specificamente contestate ai singoli imputati, la violazione dell'articolo 74 dello stesso decreto, perché gli imputati,
quasi tutti albanesi, erano legati da un vincolo associativo ed operavano in Italia
e all'estero, la violazione della legge sulle armi e per il solo IU AT la violazione dell'articolo 390c.p.p. ; il capo della organizzazione, che era anche armata, veniva individuato in UT EN .
I circa trenta imputati venivano giudicati con il rito abbreviato dal GUP presso il
Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 21 dicembre 2001.
Non appare opportuno riportare tutte le statuizioni della decisione di primo grado, essendo sufficiente ricordare che tutti gli imputati sono stati condannati per gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti a loro specificamente contestati, ad eccezione del IU che è stato condannato soltanto per la violazione dell'articolo 390c.p. che alcuni sono stati condannati anche per il
,
delitto associativo ed altri ancora anche per reati concernenti le armi;
le condanne saranno riferite soltanto per gli imputati ricorrenti quando verranno esaminate le loro posizioni .
3 In grado di appello, che si concludeva con la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Milano in data 12 febbraio 2003, la maggior parte delle posizioni veniva risolta con un patteggiamento della pena ed una rinuncia agli altri motivi di impugnazione.
Nella sostanza veniva confermata la impostazione dei giudici di primo grado,
salvo modeste riduzioni della pena per gli imputati appellanti che non accedevano al patteggiamento della pena.
Dei circa trenta iniziali imputati soltanto sette presentavano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado QE NT, GI
AL, UT EN RA AR, AR RI Mediu ' "
AT e AN OS.
Alla odierna udienza la posizione di AL GI veniva stralciata ed il relativo procedimento era rinviato a nuovo ruolo per legittimo impedimento del difensore del GI avvocato Gianfranco Maris del foro di Milano.
Il difensore, infatti, documentava tempestivamente che nella stessa data avrebbe dovuto partecipare dinanzi alla Corte di Assise di Cremona quale difensore di fiducia all'interrogatorio dell'imputato detenuto RD IN .
4 2)Le posizioni dei singoli ricorrenti a)QE NT QE NT, moglie di KO RE e poi convivente di AN OS, veniva
- condannata dal Tribunale di Milano per possesso di sostanza stupefacente e
+
detenzione di arma alla pena di anni quattro di reclusione e £.30.000.000 di multa.
La Corte di merito, dopo avere rigettato una richiesta di rinnovazione del dibattimento volta ad escutere alcuni testi che avrebbero dovuto riferire sulle condizioni di sudditanza psicologica della donna e disatteso la richiesta della esimente dello stato di necessità, riduceva la pena inflitta in primo grado alla
QE ad anni tre e mesi otto di reclusione e £.27.000.000 di multa
(€13.944,00).
Avverso la decisione di secondo grado QE NT, tramite i suoi difensori di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 2 della legge 895/67 o articolo 7 della stessa legge, perché la ricorrente, in condizione di sudditanza psicologica nei confronti di AN
OS, non aveva la autonoma disponibilità dell'arma ;
2) Inosservanza degli articoli 125, 546 e 530 comma II c.p.p., perché la ricorrente aveva prodotto due denunce dalle quali risultava che aveva riferito alla Polizia che in casa vi erano delle armi, ma su tale fatto la
Corte di merito non ha per nulla motivato;
5 3) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta qualità di arma da guerra
- è stato applicato l'articolo 2 della legge 895/67 dell'arma che nelle
-
intercettazioni telefoniche viene definita ferro.
4) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di cui all'articolo 73 DPR 309/90, perché la farina di cui alla intercettazione telefonica è stata classificata droga pesante di quantità non lieve, facendo riferimento a quanto emergeva anche per gli altri associati, dimenticando che la NT era stata assolta dal delitto associativo;
correzione di errore materiale nel capo di imputazione perché la telefonata intercettata non era del giorno 11, ma del 9 novembre 1998;
5) Violazione dell'articolo 73 comma V DPR 309/90 perché nella fattispecie indicata non è stata riconosciuta la ipotesi lieve;
6) Violazione dell'articolo 54c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, perché sussisteva il pericolo attuale, nel senso che il pericolo era perdurante in quanto la donna era coartata psicologicamente e due giorni prima della telefonata aveva ricevuto una sedia sulla testa con conseguente ricovero in ospedale;
inoltre non si è tenuto conto che il AN in partenza per l'estero le aveva detto fammi anche questo e non ti faccio fare niente, mai più! .
7) Mancata assunzione di una prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perché la sentenza ha prima affermato che la circostanza la condizione di assoggettamento psicologico non era
-
6 7
sufficientemente provata e poi ha respinto la istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale sul punto.
La ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da QE NT non sono fondati.
La ricorrente in effetti ha riproposto in sede di legittimità i motivi sottoposti al vaglio dal giudice di appello e rigettati.
Sotto tale profilo i motivi sono affetti da una certa genericità e, quindi, sono ai limiti della ammissibilità.
La donna ha ammesso di avere detenuto una arma ed un quantitativo di sostanza stupefacente ma ha sostenuto che era costretta dallo stato di sudditanza nei
"
confronti di AN OS ad eseguire gli ordini del compagno .
La tesi è stata rigettata dai giudici di merito, che hanno osservato che non vi era prova di tale stato di sudditanza e che comunque per escludere qualsiasi volontà
di commettere reato la sudditanza avrebbe dovuto essere totale cosa non '
ravvisabile nel caso di specie.
E' appena il caso di ricordare che la QE, contrariamente a quanto vuole fare credere, è persona capace di assumere anche decisioni di grande rilievo per la
-
" tanto è vero che dalle due sua vita senza particolari remore e sudditanze sentenze di merito risulta che abbia lasciato il marito per convivere con il AN.
7 La richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire testimonianze in ordine a tale pretesa sudditanza è stata correttamente rigettata dalla Corte di merito, perché l'istituto di cui all'articolo 603c.p.p. ha carattere eccezionale e ad esso deve farsi ricorso soltanto quando la prova da assumere sia assolutamente necessaria ai fini della decisione .
In sede di legittimità poi ci si può dolere soltanto della mancata assunzione di una prova decisiva;
tale pretesa decisività in effetti non risulta né dal ricorso né
dalle sentenze di merito.
Il quadro dei rapporti tra i due conviventi è tracciato in maniera abbastanza chiara che il AN fosse anche un violento può certamente ammettersi, che però la QE fosse la sua vittima senza alcuna possibilità di opporsi ai suoi voleri e/o di allontanarsi da lui è circostanza che risulta smentita dalla stessa ricorrente, che ha sostenuto di avere talvolta denunciato il AN ai Carabinieri
per il possesso di alcune armi.
Per concludere sul punto non appaiono fondate nemmeno le doglianze relative al mancato riconoscimento dello stato di necessità.
Si tratta, invero, di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso che con riferimento ai due episodi addebitati alla ricorrente
"quindi, di un incombente vi fosse la prova di minacce alla sua incolumità e pericolo per la sua vita.
La motivazione sul punto non appare censurabile in sede di legittimità .
0 Il fatto che la donna avesse talvolta denunciato il AN per possesso di armi non esclude la sua responsabilità per la detenzione dell'arma in discussione, il cui possesso non risulta essere stato mai denunciato.
La Corte di merito ha accertato che il ferro di cui alle intercettazioni telefoniche fosse certamente una arma da sparo che anche gli amici, come risulta da altra intercettazione telefonica, temevano;
non si trattava, quindi, di arma di poco conto dal momento che era capace di intimorire anche persone che armi erano abituate a detenere .
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto integrata l'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 895/67, tenuto anche conto del fatto che gli imputati, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non hanno chiarito di quale arma si trattasse .
Quanto al problema della farina classificata dai giudici di merito come quantitativo di droga pesante va detto che la interpretazione del materiale
"
probatorio compete ai giudici di merito.
Essi in modo non certo illogico e facendo riferimento ai traffici abituali del gruppo del quale non faceva parte la QE, ma di cui era esponente il AN,
ha stabilito che il che commissionava alla ricorrente i lavori da compiere termine farina si riferisse ad un carico di droga pesante di quantità non ingente,
ma non certo lieve, perché le partite commerciate dal gruppo erano sempre di alcuni ettogrammi .
Le considerazioni appaiono del tutto logiche e non meritano censura in sede di legittimità.
9 Per tutti i motivi indicati il ricorso di ricorrente in solido con altri ricorrenti del procedimento.
.
QE NT deve essere rigettato e la deve essere condannata a pagare le spese
10 b) MA EN
MA EN è stato condannato dal Tribunale di Milano per la violazione degli articoli 73 e 74 della legge sugli stupefacenti alla pena complessiva di anni venti di reclusione .
Il MA EN è stato ritenuto il capo della associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al presente processo ed operante sia in Italia che all'estero.
La Corte di Appello di Milano, disattesa la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, perché effettuate su utenze straniere senza rogatoria internazionale sia perché formulata tardivamente sia perché infondata nel merito, rigettava nel merito tutti gli altri motivi di gravame e rideterminava la pena inflitta in primo grado al MA, avendo riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli di cui alle sentenze del GIP presso il Tribunale di Verona del 30 novembre 1993 e del
Tribunale Verona del 10 gennaio 1997, in complessivi anni ventiquattro di reclusione .
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione
MA EN che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione :
1) Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di prova del concorso materiale o morale del MA nelle violazioni dell'articolo 73 DPR
309/90 contestate agli altri coimputati essendosi limitata la Corte di '
merito ad affermare che il ricorrente fosse direttamente interessato al
11 traffico e fosse coinvolto nello stesso senza che fosse stato precisato il suo contributo causale;
2) Erronea applicazione delle norme penali di cui all'articolo 74 commi 1, 2,
3 e 4 DPR 309/90, sia perché il ricorrente non può avere promosso e/o costituito l'associazione dal momento che secondo il capo di imputazione essa sarebbe sorta all'inizio del 1998, mentre le conversazioni poste a fondamento della decisione risultano avvenute soltanto a partire dal 17
giugno 1998, sia perché non vi è motivazione in ordine alla prova che avesse la forza di imporre agli altri le sue direttive;
3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del MA:
a) perché la Corte di merito ha fondato la responsabilità sul presunto possesso di alcune utenze cellulari intercettate;
b) in relazione al punto 2 oltre alla manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile un travisamento del fatto , perché il cellulare intercettato non era in possesso del ricorrente e lo stesso non era conosciuto con i diminutivi di ZI o EP;
T arresto per traffico di droga di due c) in relazione al punto sei tedeschi nel porto di Brindisi con i quali il ricorrente avrebbe agito
— possesso dell'utenza cellulare in concorso i due indizi
-
intercettata e risposta alla chiamata della sua convivente AM
JL non sarebbero stati valutati secondo i criteri di cui all'articolo 192 comma II c.p.p. ;
12 d) in relazione al punto 7, la Corte di merito dopo avere affermato che il concorso del MA era morale non avrebbe precisato in che cosa esso fosse consistito fondando la decisione su una "
equivoca intercettazione di una conversazione tra altri soggetti;
e) in relazione al punto 12 l'affermazione è fondata su una interpretazione illogica di alcune telefonate intercettate si parla
-
ad esempio dell'arrivo di qualcosa di colore nero e la si qualifica eroina - ;
4) Violazione degli articoli 62 bis, 133 e 78c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, per la erronea determinazione della pena e per illegalità della pena comminata, perché prima della riduzione per il rito la
Corte avrebbe dovuto ridurre la pena della reclusione a trenta anni.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento , con o senza rinvio della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da UT EN sono soltanto parzialmente fondati limitatamente alla commisurazione della pena,
mentre sono infondati nel resto.
In verità i motivi di impugnazione sono ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente in effetti contesta la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, dimenticando che in sede di legittimità la Corte di Cassazione è chiamata a verificare soltanto se dette valutazioni siano o meno sorrette da una motivazione logica e congrua .
13 Tali caratteristiche possiede la sentenza impugnata;
i giudici per rendere più
chiare le loro affermazioni e deduzioni hanno riportato ampi stralci delle intercettazioni telefoniche che accusano il ricorrente.
E' in proposito giusto ricordare che il MA è risultato titolare di numerose utenze cellulari intercettate e quindi , numerose telefonate sono a lui
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direttamente riferibili.
Entro i limiti indicati vanno esaminati i motivi di impugnazione .
Infondato è il primo motivo di impugnazione: non è vero che i giudici siano stati vaghi nell'individuare gli elementi che consentivano di ritenere il concorso del ricorrente in numerosi episodi di traffico di droga.
Con molta precisione i giudici hanno fatto seguire alle loro affermazioni la trascrizione di intercettazioni dalle quali risulta in modo non equivoco che colui che disponeva la movimentazione dei carichi spesso assai rilevanti era proprio il
MA ciò è risultato pienamente provato sia in ordine al carico di sostanza stupefacente sequestrato in casa del GI, che era un semplice detentore
( il ricorrente per telefono manifestò tutto il suo disappunto per la della merce "
perdita del carico ) sia in ordine all'episodio dell'arresto dei due corrieri "
tedeschi a Brindisi (anche in tal caso a mezzo telefono era proprio il MA a dirigere le operazioni ) .
Insomma i giudici di merito hanno ritenuto che dalle trascrizioni delle intercettazioni era lecito desumere che in realtà il ricorrente era il vero capo della organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti e che in molti casi era direttamente lui che provvedeva a fare entrare in Italia carichi rilevanti di merce
14 ed in altri casi impartiva ai corrieri le disposizioni necessarie a garantire la sicurezza dell'operazione.
Sul punto la sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale è stata contestata la esistenza di una associazione facente capo al ricorrente dedita al traffico degli stupefacenti.
Premesso che secondo la giurisprudenza per configurare il reato di cui all'articolo 74 DPR 309/90 è sufficiente anche una organizzazione rudimentale,
va detto che i giudici di merito hanno indicato i vari elementi per ritenere il delitto associativo con assoluta precisione.
A parte le dichiarazioni rese dal collaborante e coimputato AL GI,
arrestato in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti , che hanno consentito di sviluppare le indagini tramite intercettazioni telefoniche e pedinamenti e che hanno disvelato la esistenza di una organizzazione
"
abbastanza ramificata in Italia e all'estero dedita a tale tipo di traffici, va detto che dalle numerosissime telefonate intercettate risulta che molte persone erano coinvolte nel traffico con ruoli diversi;
vi erano corrieri e persone che avevano il compito di custodire la merce .
" "Vi era quindi una organizzazione con divisione di compiti e possesso dei mezzi necessari per espletare bene il lavoro %; gli strumenti privilegiati per garantire i collegamenti tra i vertici della associazione e le persone operanti erano i telefoni cellulari, che poi si sono rivelati anche l'elemento di debolezza della organizzazione .
15 Dal complesso delle telefonate trascritte i giudici di merito hanno tratto il motivato convincimento che fosse proprio il MA l'organizzatore o uno
' infatti impartiva precise degli organizzatori del traffico;
il ricorrente '
disposizioni telefoniche per garantire il successo delle operazioni .
Infine i giudici di merito hanno posto in evidenza come dalle intercettazioni emergeva in modo non equivoco che l'associazione possedesse anche armi pronte all'uso.
La motivazione della sentenza impugnata, soltanto sinteticamente riportata, non merita censure sotto il profilo della legittimità .
Neppure appare rilevante il rilievo che dalla contestazione l'associazione risulta operativa sin dai primi mesi del 1998, mentre la prima intercettazione con certezza riferibile al MA è del 17 giugno 1998.
Dal complesso delle telefonate infatti i giudici di merito hanno desunto che la associazione era divenuta operativa dai primi mesi del 1998 e che il ricorrente sin dall'inizio ne era stato uno degli organizzatori .
Il fatto che sia stato coinvolto nelle indagini soltanto dopo un certo lasso di tempo evidentemente non ha alcun significato se l'esito di tali indagini ha consentito di collocare gli interventi del ricorrente a favore dell'associazione in un momento antecedente alle prime intercettazioni.
Anche in questo caso si tratta di un problema di merito, perché attiene alla e segnatamente delle corretta interpretazione del materiale probatorio intercettazioni telefoniche, non deducibile in sede di legittimità .
16 Con il terzo motivo è stata contestata la affermazione di responsabilità del ricorrente .
Anche tale motivo è infondato .
La Corte di merito ha chiarito che gli accertamenti di Polizia Giudiziaria hanno consentito di provare il possesso da parte del ricorrente di numerose utenze cellulari puntualmente indicate, dalle quali erano partite numerose telefonate aventi ad oggetto traffici di sostanze stupefacenti.
Di fronte a tale puntuale accertamento non ci si può limitare a sostenere che è
noto che i cellulari cambiano spesso di mano .
A parte la genericità di tale affermazione essa non corrisponde nemmeno al
"
vero, secondo quella che è una esperienza comune.
Non è possibile sostenere apoditticamente che l'imputato non era conosciuto con il diminutivo di ZI e con il soprannome di EP, cosicché le telefonate con tali interlocutori non erano a lui riferibili .
Si tratta all'evidenza di un accertamento di fatto, frutto di indagini di polizia giudiziaria, la cui valutazione sfugge al giudice di legittimità.
Ciò a parte il rilievo che non sono davvero possibili dubbi sul fatto che il diminutivo ZI derivi dal nome EN, che è appunto il nome di MA.
Quindi nessun travisamento del fatto è riscontrabile e ciò a prescindere dal fatto che il c.d. travisamento non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio della motivazione, cosa che non è accaduta nel caso di specie.
17 Gli ulteriori rilievi del ricorrente in ordine alla sua ritenuta responsabilità si risolvono tutti in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
E' necessario precisare che l'esito di intercettazioni, quando gli interlocutori non hanno motivo di sospettare di essere intercettati, può costituire piena prova a carico dell'imputato ; non si può parlare in siffatte ipotesi di semplici indizi come ha fatto il ricorrente .
Quando poi proprio dalle notizie apprese da intercettazioni telefoniche è
possibile eseguire operazioni - sequestri e/o arresti - come è avvenuto nel caso "
di specie con esito positivo la credibilità delle intercettazioni stesse diviene certamente maggiore.
Non è ravvisabile poi il denunciato vizio di mancanza di motivazione in ordine ai punti sei, sette e dodici perché, come si è già rilevato in precedenza, la Corte di merito ha usato la tecnica di fare seguire alle affermazioni in ordine alla responsabilità il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento delle stesse;
queste ultime, quindi, fanno parte integrante della motivazione e debbono essere considerate dal lettore;
esse, infatti, legittimano le considerazioni dei giudici .
La denuncia di mancata concessione delle attenuanti generiche si risolve in una censura di merito, perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno indicato con precisione le ragioni che si opponevano ad una riduzione di pena presenza di precedenti penali specifici e gravità dei fatti contestati e ritenuti -
18 Resta da esaminare la questione della pena determinata a seguito della continuazione ritenuta tra i fatti di cui al presente processo e quelli di cui alle due sentenze dell'Autorità Giudiziaria di Verona già indicate nel primo capitolo .
Secondo il ricorrente i giudici dopo avere effettuato il cumulo ed accertato che il risultato comportava una pena superiore a trenta anni di reclusione, avrebbero prima dovuto ridurre ai sensi dell'articolo 78c.p. la pena a trenta anni di reclusione e poi applicare la riduzione per il rito abbreviato .
L'impostazione è corretta.
La determinazione della pena, infatti, deve essere effettuata dal giudice nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale;
tra esse vi è
la disposizione dell'articolo 78c.p. diretta a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, secondo la quale non può essere superato il limite di anni trenta di reclusione anche in caso di aumento della pena derivante dalla continuazione.
Ne consegue che la riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato risolvendosi in una operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato logicamente e "
temporalmente deve essere eseguita dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali ( così vedi Cass. 7 aprile
1994 n. 6217, CE ) .
Nel caso di specie, determinata la pena base in anni ventiquattro di reclusione,
si deve poi procedere all'aumento di pena per la c.d. continuazione interna determinata in anni nove di reclusione .
Ciò comporta la pena complessiva di anni trentatré che per effetto di quanto disposto dall'articolo 78c.p. deve essere ridotta ad anni trenta di reclusione .
19 Su tale pena deve essere applicata la diminuente di un terzo per la scelta del rito abbreviato e, quindi, la pena diviene di anni venti di reclusione .
A detta pena poi deve essere aggiunta quella di anni tre per la ritenuta continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Verona del 10 gennaio 1997 e del GIP presso il Tribunale di
Verona del 30 novembre 1993. La pena complessiva da infliggere al MA è quindi quella di anni ventitré di previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, deve essere rideterminata la pena inflitta dai giudici di reclusione ed in tal senso '
merito al ricorrente.
Il ricorso del MA per tutte le ragioni esposte deve essere rigettato nel resto.
20
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2 d) RA AR
RA AR per detenzione di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazione dedita al commercio di dette veniva condannata dal Tribunale di Milano alla pena di anni 14 di sostanze,
reclusione .
In sede di appello l'imputata concordava la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione e rinunciava agli altri motivi di gravame.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la
RA che deduceva la violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione degli articoli 129 dello stesso codice e 74 DPR 309/90 , non sussistendo il delitto associativo né sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da RA AR è
manifestamente infondato non solo perché la ricorrente, nel concordare la pena con il PG, ha rinunciato a tutti gli altri motivi di impugnazione ed in particolare a quelli che concernevano la sua responsabilità, ma anche perché la Corte di merito ha esplicitamente escluso che nel caso di specie sussistessero gli elementi richiesti dall'articolo 129c.p.p. per una assoluzione nel merito della RA dai reati che le erano stati contestati .
Ne consegue che il ricorso proposto da AR RA deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento ed a
21 versare la somma, liquidata in via equitativa,
€1.000,00 alla Cassa delle ammende.
:
in ragione dei motivi dedotti, di
22 e) AR RI
AR RI per la violazione degli articoli 73 e 74 DPR 309/90 è stato condannato dal GUP presso il Tribunale di Milano alla pena complessiva di anni dieci di reclusione .
La Corte di Appello della stessa Città , dopo avere rigettato i motivi di impugnazione relativi alla mancata assoluzione per il delitto associativo, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle armi e della ingente quantità della sostanza stupefacente ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta in primo grado al AR ad anni nove e mesi sei di reclusione in considerazione del fatto che il reato da considerare in continuazione era uno soltanto.
Avverso la decisione di secondo grado AR RI proponeva ricorso per cassazione e tramite i suoi difensori di fiducia, deduceva i seguenti motivi di
,
impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 74 DPR 309/90, perché, mancando l'affectio societatis scelerum, nella condotta dell'imputato sarebbe stato tutto al più
ravvisabile un concorso di persone nel reato e non la partecipazione ad una associazione dedita al traffico degli stupefacenti;
2) Mancanza di motivazione in ordine agli elementi per ritenere sussistente una associazione dedita al traffico degli stupefacenti e in ordine alle deduzioni difensive dell'appellante ;
23 3) In ordine all'episodio di spaccio del 22 dicembre 1998 si può parlare di mancando la prova che la atti preparatori alla commissione di un reato cessione dello stupefacente sia avvenuta;
4) Violazione dell'articolo 62 bis c.p..
" con o senza rinvio , della sentenza Il ricorrente chiedeva l'annullamento impugnata.
I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da AR RI sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso AR RI ha sostenuto che nei fatti era ravvisabile un concorso di persone nel reato, ma non una partecipazione del
AR alla associazione peraltro non sussistente
- secondo motivo di
"
impugnazione - . Gli argomenti proposti dal ricorrenti, anche se interessanti, non colgono nel segno. I giudici di merito hanno, infatti, correttamente chiarito che il AR non si è
limitato a partecipare a qualche operazione, ma ha offerto la sua completa disponibilità per tutte le attività del gruppo criminale.
Insomma non vi è stato un accordo per un o più episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, ma una adesione ad un numero non determinato di attività illecite,
ovvero a tutte quelle necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale dell'associazione .
A supporto di tali affermazioni, che denotano una partecipazione del AR alla associazione, i giudici di merito hanno messo in evidenza vari elementi e tra essi
24 degno di nota è il fatto che il AR utilizzava il linguaggio criptico e convenzionale comune a tutti gli associati.
E' vero che la Corte di merito ha usato a proposito del AR come di altri coimputati un termine improprio che può fare nascere qualche equivoco;
ha
" consentendo al ricorrente di infatti definito AR un libero professionista affermare che proprio tale termine stava ad indicare una sua partecipazione soltanto occasionale ai traffici della associazione.
In realtà il senso della espressione desumibile dalla lettura di tutto il contesto è
del tutto diverso;
la Corte ha voluto indicare che il AR collaborava in modo continuativo e non certo occasionale con il gruppo ma non disdegnava di
"
compiere affari anche da solo.
E' del tutto evidente che il compiere qualche viaggio nel proprio esclusivo interesse non significa non essere partecipe dell'associazione e non essere animato dalla necessaria affectio societatis scelerum.
Quanto alla esistenza di una associazione nel richiamare quanto è già stato detto nell'esaminare la posizione di MA EN, va detto che i giudici di merito hanno chiarito che il gruppo criminale aveva una organizzazione capillare sul territorio nazionale ed estero ed hanno precisato che i componenti della organizzazione avevano consuetudine di rapporti " usavano un linguaggio convenzionale conosciuto soltanto da loro ed erano disponibili a compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
Dei mezzi necessari per agire - essenzialmente i cellulari e della divisione di compiti che emerge da numerose telefonate intercettate si rinvia a quanto si è già
detto a proposito del MA .
25 Quanto al terzo motivo di impugnazione con il quale si è sostenuto che in ordine all'episodio di spaccio del 22 dicembre 1998 si può parlare di atti preparatori alla commissione del reato mancando la prova che la cessione dello stupefacente sia avvenuta, sarà sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte ai fini della consumazione del reato di acquisto e/o di cessione di sostanze stupefacenti, la legge non richiede che la droga venga materialmente consegnata al compratore, perfezionandosi tale reato attraverso la formazione del consenso sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo, senza che occorra la concreta traditio della cosa o il pagamento del corrispettivo ( vedi Cass. 9 aprile 1999 n.
3162).
Il motivo è, quindi, infondato.
L'ultimo motivo di gravame si risolve in una censura di merito inammissibile in sede di legittimità. La Corte di merito non ha concesso le attenuanti generiche al AR non ricorrendo alcuna ragione per concederle e non potendo essere invocati nel caso di specie né l'incensuratezza né il comportamento processuale.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il AR deve essere condannato a pagare le spese processuali in solido con altri ricorrenti.
26 f)IU AT
Per la violazione dell'articolo 390c.p.p. , e precisamente per avere aiutato
MU EN a sottrarsi all'esecuzione di una pena, IU AT veniva condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni tre di reclusione .
La Corte di Appello di Milano dopo avere rigettato una eccezione di inammissibilità del rito abbreviato per assenza di autenticazione della richiesta dell'imputato e della procura speciale al difensore ex articolo 583 comma III
c.p.p. ed avere respinto una richiesta di assoluzione nel merito e di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena inflitta,
confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione di secondo grado IU AT proponeva ricorso per cassazione e tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi
"
di impugnazione :
1) Inosservanza degli articoli 438c.p.p. e 247 disposizioni di attuazione dello stesso codice in relazione agli articoli 583 comma III c.p.p., 39 disp. att.
c.p.p., 122 comma I, 582 comma I e 591 comma I lett. c) e comma II
c.p.p., perché venne inviata via fax al GIP di Milano una nota a firma
IU AT non autenticata con la quale venne conferita procura all'avvocato Leonardo Peli di proporre istanza di ammissione al rito abbreviato. All'udienza un sostituto processuale privo di delega formulò
la richiesta che era, quindi, inammissibile.
27 2) Erronea applicazione dell'articolo 390c.p. sia perché manca una condotta materiale punibile ai sensi di tale norma sia perché il MA non "
riuscì a sottrarsi alla cattura nemmeno per un momento;
3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine :
a) alla presunta consapevolezza da parte dell'imputato della condizione di ricercato di MA EN;
b) al comportamento dell'imputato dopo la cattura del ricercato;
c) alla presunta consapevole convergenza tra l'attività dell'imputato e quella del ricercato;
4) Erronea applicazione degli articoli 62 bis e 133c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento con o senza rinvio , della decisione
"
impugnata.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto da IU AT sono fondati.
Vale la pena ricordare il fatto una delegazione di politici albanesi transitò per l'aeroporto della Malpensa diretta a TR per partecipare ad un incontro sulla criminalità.
Della piccola delegazione facevano parte AT IU e sotto falso nome
EN MA.
28 Quest'ultimo, che era ricercato perché doveva scontare una pena in Italia, venne immediatamente riconosciuto da militari della Guardia di Finanza e tratto in arresto.
Il IU alla domanda dei finanzieri rispose che erano diretti a TR .
Per tali fatti AT IU venne accusato di avere aiutato il MA a sottrarsi alla esecuzione della pena.
Dal disposto normativo dell'articolo 390c.p. emerge la necessità della esistenza di un duplice presupposto perché possa configurarsi il delitto in discussione :
l'intervento di una sentenza irrevocabile di condanna e l'eseguibilità della pena,
irrilevante essendo la condotta di aiuto che intervenga prima di tale momento.
Nel caso di specie i due presupposti sussistono senz'altro e da nessuno sono stati messi in discussione.
La condotta del delitto in questione, che è a forma libera, può consistere in qualsiasi aiuto prestato al condannato, purché tale aiuto sia idoneo allo scopo di sottrarlo alla esecuzione della pena.
In buona sostanza appare necessaria una condotta che si ponga come concausa produttiva dell'effetto conseguito dal condannato .
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che il delitto di procurata inosservanza
+
5. di pena è configurabile soltanto quando l'aiuto prestato sia in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi alla esecuzione della pena
(così Cass. 20 ottobre 1988, Castagliuolo, Giur it., 1990, II, 4 ) .
29 L'elemento suddetto non sembra ravvisabile nella fattispecie in esame;
dalle sentenze di merito emerge che il IU segnalò ai finanzieri soltanto che il
MA faceva parte della delegazione albanese ma non è stato posto in evidenza nessun altro comportamento che abbia in qualche modo aiutato il condannato a sottrarsi alla pena .
Né la risposta data ai finanzieri può essere interpretata nel senso che si voleva prestare aiuto, perché effettivamente la delegazione albanese in rappresentanza di partiti diversi si stava recando a TR per partecipare ad un incontro sulla criminalità.
Il reato in esame richiede un dolo, che dottrina e giurisprudenza definiscono generico;
esso però presuppone la consapevolezza da parte dell'agente della posizione di condannato della persona aiutata;
inoltre perché possa ravvisarsi il dolo occorre una direzione della volontà diretta all'aiuto.
Tali presupposti e requisiti non sono affatto provati nel caso di specie.
Che il IU fosse a conoscenza della posizione di condannato del MA e che fosse a conoscenza del suo viaggiare con false generalità è una mera supposizione dei giudici di merito.
"i giudici la hanno tratta da una La esistenza di tale consapevolezza, infatti telefonata intercettata tra una persona estranea al processo e tale KA EN,
+2
pure implicato nel presente processo.
Il KA, come hanno riferito i giudici di merito, avrebbe detto all'interlocutore che andava a prendere AT.
Da tale dato si è ritenuto che il AT dovesse essere identificato con il IU
dimenticando che tale nome in Albania è molto comune e che dal momento che
-
30 il KA conosceva sia il IU che il MA necessariamente dovevano conoscersi questi ultimi due.
Si tratta di una serie di deduzioni che non poggiano su dati concreti e verificabili e che pertanto non possono costituire prova della esistenza di un rapporto tra il
IU ed il MA.
Ma anche a volere ammettere tale conoscenza i giudici di merito non hanno posto in evidenza nessun elemento dal quale si potesse desumere che il IU fosse a conoscenza delle pendenze giudiziarie italiane del MA .
Né è possibile dedurre tale conoscenza dal fatto che i due si recavano insieme a
TR, perché, come già si è detto, si trattava di una delegazione albanese composta di rappresentanti di partiti diversi che non dovevano necessariamente conoscersi .
Si può , quindi concludere per la insussistenza del requisito della 3
consapevolezza della condizione di condannato della persona aiutata .
Manca anche la volontà diretta all'aiuto poiché dalla frase pronunciata dal IU
e dinanzi riportata non si può certo desumere la presenza di tale volontà.
Né sono stati rappresentati altri fatti e/o circostanze dalle quali poterla desumere.
Nel caso di specie difetta, infine, anche la consumazione del reato contestato.
Secondo la più autorevole dottrina, infatti, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui il condannato, grazie all'aiuto prestatogli, riesce a sottrarsi alla esecuzione della pena, anche se momentaneamente.
Ma nel caso di specie, come si desume dalle sentenze di merito i finanzieri
,
attendevano all'aeroporto l'arrivo del MA e senza esitazione lo individuarono e lo arrestarono .
31 L'evento tipico del reato, quindi, non si è verificato nel caso di specie.
Si potrebbe obiettare che la condotta posta in essere potrebbe però integrare un tentativo punibile, ma le osservazioni che precedono in ordine alla impossibilità
di ritenere la frase pronunciata ed il comportamento assunto dal IU
nell'occasione del fermo e della cattura del MA come tentativo di aiuto ad eludere la esecuzione della pena escludono anche una tale possibilità.
Le considerazioni che precedono impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto all'imputato non sussiste.
Le conclusioni raggiunte rendono ovviamente superfluo l'esame del primo e del quarto motivo di impugnazione.
32 g) AN OS
AN OS era condannato dal Tribunale di Milano per violazione degli articoli
73 e 74 DPR 309/90 e della legge sulle armi alla pena complessiva di anni dieci di reclusione .
La Corte di Appello di Milano rigettava sia la richiesta di improcedibilità
dell'azione penale per violazione dell'articolo 721c.p.p. che quella di assoluzione dagli episodi di spaccio e/o di riconoscimento che non si trattava di ingente quantità nonché di assoluzione dal delitto associativo, negava la concessione delle attenuanti generiche e confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione di secondo grado AN OS proponeva ricorso per cassazione e tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 129 e
721c.p.p. e 14 L. n. 300/63 che ha ratificato la Convenzione europea di estradizione perché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti di AN OS per i reati a lui ascritti perché anteriormente commessi rispetto alla sua estradizione dalla
Repubblica di Macedonia . Il ricorrente richiamando la sentenza '
Ferrarese delle Sezioni Unite contestava la decisione del GUP e
'
conseguentemente della Corte di Appello sul punto;
33 2) Violazione degli articoli 606 lett. b) e 530c.p.p. nonché 74 DPR 309/90,
perché la condotta del AN accertata e descritta dalla Corte di Appello
non integra il reato di cui all'articolo 74 DPR citato;
3) Violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli articoli 73
commi IV e V DPR 309/90 ed omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente per le condotte di detenzione e spaccio di stupefacenti . Secondo il ricorrente i giudici avrebbero dovuto assolvere il ricorrente quantomeno ai sensi dell'articolo 530 comma II c.p.p. o in subordine, applicare i commi IV e "
V dell'articolo 73 DPR 309/90 ;
4) Illogicità ed insufficienza della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati concernenti le armi .
Il ricorrente chiedeva l'annullamento con o senza rinvio , della sentenza
'
impugnata.
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da AN OS è fondato.
In punto di fatto risulta che AN OS è stato estradato dalla Repubblica di
Macedonia il 27 febbraio 2001 per un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Milano il 28 maggio 1999.
I fatti per i quali si procede nel presente processo sono stati commessi in epoca anteriore al provvedimento di estradizione e per essi non vi è stato nessun provvedimento di estradizione.
34 Né è possibile desumere dal comportamento del AN un consenso tacito alla estradizione dal momento che sin dal primo momento utile - alcuni giorni prima ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della udienza preliminare dell'azione penale .
Sia i GUP che la Corte di appello hanno rigettato l'eccezione aderendo all'indirizzo giurisprudenziale ( vedi ad esempio Cass. 11 marzo 1999 "
Cinquegranella, CED Cass. n. 213294) secondo il quale il divieto di cui all'articolo 721c.p.p. concerne soltanto la impossibilità di assoggettare l'imputato a misure coercitive della libertà ma non anche quella di processarlo e '
giudicarlo.
"Altre sentenze della Suprema Corte avevano invece, sostenuto che il divieto previsto dall'articolo 721c.p.p. nonché dall'articolo 14 della legge30 gennaio
1963 n. 300 concerne anche la possibilità di processare l'estradato per fatti anteriormente commessi in virtù del principio di specialità.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite con decisione del 28 febbraio
2001, Ferrarese, in Cass. Pen. 2002, 142.
Secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, che questo Collegio condivide perché
frutto di una interpretazione precisa e rigorosa dei predetti articoli 721c.p.p. e 14
della Convenzione europea di estradizione resa esecutiva in Italia con legge 30
gennaio 1963 n. 300 la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 300/63, "
secondo cui una persona estradata non può essere perseguita giudicata o arrestata in vista della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,né
35 sottoposta a qualunque restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale salvo che sia sopravvenuta la estradizione
"
suppletiva disciplinata dagli articoli 12 e 14 comma 1 lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione della estradizione previste dall'articolo 14
atteso che la clausola di comma 1 lettera b) della Convenzione predetta "
specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità .
La mancanza di tale condizione costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'articolo 405c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio - articolo 346c.p.p. -, e l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale.
Insomma e per concludere sul punto l'articolo 14 della Convenzione europea sulla estradizione comporterebbe sostanzialmente, come precisato anche da altra decisione della Suprema Corte (Cass. 19 marzo 1998, Bugnano, in Cass. Pen.
1999, 3483), un temporaneo difetto di giurisdizione scaturente dall'obbligo di non assoggettare a misura restrittiva della libertà personale ed a procedimento
*.#
penale la persona estradata per un fatto diverso da quello per il quale anteriormente alla consegna l'estradizione è stata concessa commesso dell'estradato.
36 In applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale quindi l'azione penale nei confronti di AN OS per i fatti di cui al presente processo penale, tutti R
で
anteriori alla consegna dell'estradato non si sarebbe potuta iniziare ' non
'
essendoci stata peraltro alcuna estradizione suppletiva;
il GUP presso il
Tribunale di Milano e successivamente la Corte di Appello della stessa Città
avrebbero dovuto accogliere l'eccezione del difensore dell'imputato e dichiarare la improcedibilità dell'azione penale.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN OS per improcedibilità della azione penale.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi del ricorso proposto da AN OS .
37 3) Conclusioni
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN OS per improcedibilità dell'azione penale, di IU AT
perché il fatto non sussiste e di MA EN limitatamente alla determinazione della pena, che va rideterminata in anni ventitré di reclusione.
Il ricorso del MA deve essere rigettato nel resto.
Il ricorso di RA AR deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a versare alla Cassa delle ammende la somma liquidata in via "
equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di €1.000,00.
Infine i ricorsi di AR RI e QE NT vanno rigettati e le ricorrenti vanno condannate in solido con la RA al pagamento delle spese processuali.
38
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti :
di AN OS per improcedibilità dell'azione penale;
di IU AT perché il fatto non sussiste;
di MA EN limitatamente alla commisurazione della pena che ridetermina in anni ventitré di reclusione e rigetta nel resto il ricorso;
Dichiara inammissibile il ricorso di RA AR , che condanna al versamento di €1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Rigetta i ricorsi di AR RI e QE NT, che condanna in solido con la
RA al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 9 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Franco L azzone e m
Il Consigliere extensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA!
add 21 APR. 2004 Quluese
IL CANCELLIERE C1 Lanzuise
39 INDICE - SOMMARIO
A) Elenco imputati..
B) Conclusioni del PG..
C) Conclusioni dei difensori.....
1) Svolgimento del processo..
2) Le posizioni dei singoli ricorrenti a) QE NT....
b) MA EN....
c) RA RD....
d) AR RI.....
e) IU AT...
f) AN OS......
3) Conclusioni....
D) Dispositivo........
E) Indice Sommario...
-
*
.pag.1
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.pag.2
.pag.3
.pag.5
.pag.5
..pag.11
pag.21
.pag.23
.pag.27
..pag.33
.pag.38
.pag.39
.pag.40
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40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 08