Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Lo stato di tossicodipendenza può essere preso in esame come collante idoneo a giustificare l'unitarietà del disegno criminoso, qualora i reati siano dipendenti da esso e ricorrano anche le altre condizioni sintomatiche della sussistenza della continuazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1220 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1220 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: 1) PAOLINI ANTONIO N. IL 03/12/1969 * C/ avverso l'ordinanza n. 228/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/11/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUC1A; lette/te le conclusioni dei PG Dott. e. s,u94. ‘‘•1z11 (0151T4) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2009, n. 30310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30310 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/05/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1844
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 002809/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR ES, N. IL 03/07/1965;
avverso ORDINANZA del 31/10/2008 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Lecce, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. proposta da IR DR in relazione a tredici sentenze di condanna, rilevando che dalla lettura delle sentenze non emergevano elementi per affermare l'identità del disegno criminoso, anche in ragione del lasso temporale intercorso tra il primo e l'ultimo dei rati commessi (quasi dodici anni) e la natura eterogenea dei delitti di cui trattasi (furto, detenzione illegale di armi;
costituzione e direzione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ecc.), sicché i fatti commessi dall'istante, intervallati da periodi di detenzione, dovevano ritenersi, semmai, l'espressione di una generica tendenza a delinquere, di una "scelta di vita" deliberatamente voluta.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato deducendone l'illegittimità per violazione di legge avendo il tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta, specificamente avanzata e documentata con apposita certificazione, di voler considerare gli episodi unificati dallo stato di tossicodipendenza, alla luce della riforma legislativa introdotta con la L. n. 49 del 2006, applicabile al caso concreto, trattandosi di norma processuale,
valorizzando dei dati di per sè non decisivi, quali l'elemento temporale, l'eterogeneità dei reati e la circostanza che alcuni reati oggetto dell'istanza risultavano commessi dopo significativi periodi di carcerazione.
3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti meglio precisati in prosieguo.
Accertata infatti, preliminarmente, l'effettiva produzione in atti di un certificato del Sert territorialmente competente, la decisione impugnata va annullata con rinvio, affinché il giudice dell'esecuzione esamini la richiesta di continuazione alla luce della riforma legislativa che, nell'ultima parte dell'art. 671 c.p.p., comma 1, ha introdotto il criterio di valutazione della commissione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. In merito la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata con due orientamenti parzialmente difformi;
col primo, rappresentato dalla decisione Sez. 5^ n. 40349 del 7 novembre 2006, ric. Bonaffini, rv. 235426, ha ritenuto che la modifica legislativa non eliminava la necessità che, in presenza della condizione della tossicodipendenza, dovessero sussistere anche tutti gli altri requisiti della continuazione e cioè la sussistenza della identità originaria del medesimo disegno criminoso desumibile dai reati commessi, visto che la necessità di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, costituiva solo il movente dei delitti;
col secondo, Sez. 1^, 14 febbraio 2007 n. 7190, ric. P.G. in proc. Bernardis, rv. 235686, si è affermato che l'innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria in caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può essere preso in esame come collante idoneo a giustificare l'unitarietà del disegno criminoso, qualora i reati siano dipendenti dallo stato di tossicodipendenza e sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la richiesta verificando se sia provato lo stato di tossicodipendenza e se tale stato consenta di rivalutare l'esistenza delle condizioni per la concessione della continuazione in fase esecutiva.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2009