Sentenza 11 agosto 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, nell'ipotesi di più reati, la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va verificata in relazione a ciascuno di essi, e non in relazione alla sommatoria delle quantità oggetto delle diverse condotte, salvo che sia individuabile un'antecedente condotta riferita all'intero, solo frazionato in successive quote; parimenti, nell'ipotesi che la materiale disponibilità della sostanza sia divisa tra più persone, la somma delle diverse quantità ben può rilevare ai fini del superamento del dato ponderale necessario per la sussistenza di detta circostanza, solo qualora tra le stesse sia ravvisabile il concorso ex art. 110 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2014, n. 47749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47749 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 11/08/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI F. - rel. Consigliere - N. 21
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 27526/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NO N. IL 19/06/1980;
avverso l'ordinanza n. 93/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 30/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 gennaio 2014 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AR ET, indagato in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo A) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dall'art. 80 dello stesso D.P.R. e dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B) e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa in data 13.01.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Catania e la misura applicata.
Avverso tale provvedimento AR ET, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). Lamentava la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere commesso il fatto al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa operante in Catania, nonché l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e art. 112 c.p., in relazione all'ingente quantitativo di stupefacente complessivamente trattato. Per quanto attiene alla prima aggravante, osservava la difesa che il fatto che il AR, che viveva a San Giovanni Galero, dedito ad attività illecite, poteva rendersi perfettamente conto che in quel quartiere esisteva e operava una o più famiglie mafiose, ma tale circostanza non faceva di lui automaticamente un mafioso e neppure autorizzava a credere che egli sapesse con certezza, o ignorasse per colpa, che parte dei proventi propri o dei coimputati derivanti dallo spaccio finisse nelle mani di un clan mafioso.
Secondo la difesa quindi non vi era prova della consapevolezza in capo al ricorrente , ne' di una sua ignoranza colposa e quindi non poteva essergli contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Parimenti, secondo la difesa, la circostanza che nella stessa piazza di spaccio e, comunque all'interno della stessa associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, si fossero acquistate e rivendute ingenti quantità di droga, nello stesso arco temporale in cui il AR ha posto in essere le condotte incriminate, non giustificava la contestazione all'odierno ricorrente dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Secondo la difesa mancava infatti la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'ingente giro di affari dell'associazione, consapevolezza che poteva ritenersi sussistente solo in capo ai soggetti che rivestivano posizione di vertice nell'organizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi sono fondati.
Per quanto attiene alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, la quarta sezione penale di questa
Corte ha avuto occasione di rammentare di recente nell'esame di ricorsi proposti da indagati coinvolti nella medesima operazione che ci occupa (cfr., Cass., sez. 4, sent. n. 27736 dell'11.04.2014, non massimata), che, qualora si tratti di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, la ricorrenza della circostanza di cui all'art. 80, comma 2, T.U. Stup., che accede ai delitti di cui all'art. 73 T.U. Stup., va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che di ingente quantità si possa parlare in virtù della sommatoria dei quantitativi trasportati, ceduti, detenuti e così via, a meno che non sia possibile identificare una antecedente condotta avente ad oggetto l'intero quantitativo, solo frazionato in successive quote. Del pari, l'aggravante in parola è sì configurabile anche se la materiale disponibilità della sostanza sia frazionata tra più persone, in modo che solo dalla somma dei diversi quantitativi risulti superato il dato ponderale necessario, ma sempre che tra esse sia ravvisabile il concorso nel reato (sez. 6, sent. n. 47984 del 27.11.2012, Kamberaj e altri, Rv. 254276).
Nel caso di specie il tribunale si è limitato ad affermare la ricorrenza dell'aggravante di cui trattasi avuto riguardo "all'attività complessivamente posta in essere dagli spacciatori per ogni giornata di lavoro", nonché al fatto che la via Capo Passero rappresentava "una delle maggiori piazze di spaccio di riferimento per la città di Catania ed il suo Hinterland che, in quanto tale, attirava centinaia e centinaia di acquirenti ogni giorno, garantendo introiti stimati in 20-30.000 euro al giorno, per un giro di affari annuo di circa 5-6 milioni di Euro".
Tali riferimenti, seppur suggestivi, si rivelano tuttavia troppo generici quanto alla possibilità di imputare sul piano oggettivo, ancorché a livello indiziario, l'intera mole delle cessioni al AR per via diretta o mediata dalla ipotizzata compartecipazione all'attività delittuosa altrui, tenuto anche conto della incertezza in ordine alla natura "monopolistica" dell'attività di spaccio esercitata nella zona, a sua volta derivante dalla incerta riferibilità- di cui appresso si dirà - della stessa a uno dei clan mafiosi che se la contendono.
Analogamente deve dirsi, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991. L'ordinanza impugnata ha al riguardo fatto leva essenzialmente sull'ipotizzato collegamento operativo con un gruppo mafioso (probabilmente riconducibile ai Nizza): collegamento spiegato sul piano logico dalla impossibilità di argomentare che il sodalizio potesse operare in piena autonomia senza rispondere del proprio operato alle famiglie mafiose storicamente radicate nel territorio;
dedotto in particolare, sulla base dell'analisi delle video riprese effettuate, dalle modalità e continuità della presenza sui luoghi dell'odierno ricorrente, oltre che dalla sua frequentazione assidua con alcuni soggetti stabilmente dediti allo spaccio e con altri che, nell'ambito dell'associazione, rivestivano una posizione di rilievo. Sulla base di tali considerazioni i giudici del Tribunale del riesame hanno ritenuto che il ruolo del AR fosse quello di pusher, corriere, cassiere e vedetta mobile durante il turno di spaccio pomeridiano presso la "piazza" insistente al civico 121 di via Capo Passero.
Orbene, è di tutta evidenza la genericità dei riferimenti che enunciano in termini soltanto probabilistici l'identità del gruppo mafioso che sarebbe stato agevolato dai singoli fatti di spaccio. Si deve al riguardo rammentare che l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati dall'art. 416 bis c.p. (a differenza dell'altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal medesimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso) (Sez. 2, n. 41003 del 20.09.2013, Bianco e altri, Rv. 257240).
Postula, altresì, la individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita risulta agevolatrice dell'associazione mafiosa.
La motivazione del provvedimento impugnato è sul punto del tutto carente e l'evocazione delle circostanze del funerale di ON AL, con il rilievo del sicuro interesse di concorrenti organizzazioni mafiose per l'area teatro delle attività illecite in esame, non aggiunge nulla di concreto e determinato ad un quadro indistinto e privo di puntuali acquisizioni processuali. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alle ritenute aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (conv. in L. n. 203 del 1991) con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame su detti punti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle questioni concernenti l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Così deciso in Roma, il 11 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014