Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
La qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la qualifica, ravvisata dal giudice di merito nei confronti dell'organizzatore dello snodo italiano di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, svolto attraverso lo stabile e controllato invio di corrieri dal Sudamerica).
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2016, n. 40348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40348 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
40 348 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent . n. sez. Vito di Nicola - Relatore - UP - 06/07/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 51484/2015 Emanuela Gai Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17-03-2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Paolo Canevelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. FR RT ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma emessa in data 16 gennaio 2014 a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena, previa esclusione della contestata aggravante ex art. legge n. 146 del 2006, ad anni 12 e mesi 8 di reclusione. Al ricorrente, per quanto qui interessa, è stato contestato il reato previsto dall'articolo 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 quale organizzatore e referente (con VI NT) di una associazione a delinquere, con un numero di partecipanti superiore a 10, finalizzata alla commissione di più reati di importazione, detenzione e cessione di stupefacenti, con il ruolo di organizzatore e referente in Italia dei fratelli NO e degli altri membri dell'organizzazione, con i quali il RT promuoveva ed organizzava invii in Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatta giungere sia direttamente, in scali italiani, sia attraverso intermedi scali europei, ivi trasportata da corrieri "ovulatori", identificati nel corso dei vari arresti, avviati dal LE a cura di sodali sudamericani;
presidiava alle operazioni di accoglienza di detti corrieri, che talvolta egli muniva anche di telefono cellulare e schede telefoniche di nuova attivazione;
si interessava del recepimento della droga, nonché dell'ulteriore smistamento di essa, anche risultando presente in LE ove incontrava i sodali sudamericani per stringere accordi con loro e mettere a punto le finalità operative. In Roma ed altri luoghi con condotta perdurante per la permanenza del reato. Sono stati poi contestati sette delitti ex artt. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 e due delitti ex artt. 56 cod. pen., 73 comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite i difensori, cinque motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 74, comma 1, d.p.r. 309 del 1990 e 546, lettera e), del codice di procedura penale. Assume che la motivazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza si K pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 192 del codice di procedura penale, avendo l'impugnata sentenza omesso di fornire una adeguata 2 motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di riscontro alla fondatezza del reato associativo nonché in ordine al contributo concreto e stabile che il ricorrente avrebbe apportato al sodalizio criminoso. La Corte di appello avrebbe poi fornito una motivazione illogica, laddove ha ritenuto che il RT avrebbe avuto il ruolo di organizzatore ritenendolo, comunque, un "corrispondente" a servizio di "capi" e "luogotenenti", desumendo l'esistenza del sodalizio e del ruolo apicale del prevenuto dalle risultanze dell'attività di intercettazione, senza tuttavia enunciare, a fronte di tali conversazioni, quali fossero i riscontri, anche e soprattutto individualizzanti, necessari a far assurgere tali elementi a prova penale, dato che dalla motivazione della sentenza impugnata non è stata indicata alcuna conversazione telefonica od ambientale nella quale il ricorrente si fosse adoperato per reperire nuovi adepti o idonee basi logistiche e neppure conversazioni nelle quali il ricorrente stesso avesse curato l'impiego di risorse o di strutture associative o avesse compiuto attività di incentivazione o propulsiva rispetto agli altri associati, omettendo anche di valutare le specifiche conversazioni indicate dal difensore volte a dimostrare la posizione di مل subordinazione dello stesso rispetto ai capi. ي E' apparso pertanto illogico il ragionamento della Corte di appello che, pur sostenendo l'attività di distribuzione sul territorio italiano che il ricorrente avrebbe posto in essere proprio in virtù del ruolo di organizzatore, ha, comunque, evidenziato che ". in ordine a quest'ultimo aspetto non si è riusciti a THE far piena luce ...".
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 74, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 e 546, lettera e), del codice di procedura penale. Sostiene che la motivazione posta a sostegno dell'impugnata sentenza è apparsa totalmente priva di argomentazione in ordine alla doglianza, specificamente avanzata con i motivi di gravame, volta ad ottenere la riqualificazione del reato di cui al capo a) art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 nel reato di cui all'art. 74, comma 2, stesso decreto. Del resto, la stessa Corte di appello avrebbe, da un lato, fornito una motivazione illogica con riferimento al ruolo di organizzatore svolto dal ricorrente e, dall'altro, non avrebbe speso alcuna argomentazione in ordine alla mancata riqualificazione del ruolo da organizzatore a partecipe.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 73, comma 1-bis, d.p.r. 309 del 1990 e 546, lettera e), del codice di procedura penale per la mancata assoluzione per i capi b), c), d), e), f), i), j), i), k) nonché la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) 3 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 56 codice penale e 546, lettera e), del codice di procedura penale in relazione ai capi b), c), d), e), i), j), k). Osserva che la motivazione dell'impugnata sentenza è apparsa lacunosa nella parte in cui, a fronte dell'elenco di singoli episodi delittuosi, ha omesso di indicare i necessari riscontri, anche e soprattutto individualizzanti, dai quali evincere la penale responsabilità del ricorrente per i reati contestati ai capi della rubrica. La sentenza è apparsa, poi, totalmente priva di motivazione in ordine alla doglianza avanzata dalla difesa nei motivi di appello e volta ad ottenere la riqualificazione nell'ipotesi tentata dei reati di cui ai capi b), c), d), e), i), j), k).
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 6 del codice penale e 546, lettera e), del codice di procedura penale in relazione al capo f), con riferimento al quale si assume violato il ven dettato normativo di cui all'art. 6 del codice penale, secondo il quale un reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sia realizzata anche in parte nel territorio nazionale. Sul punto, la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente laddove ha sostenuto che vi sarebbe stata una concertazione tra il ricorrente ed i sodali per un quantitativo di stupefacente mai giunto in Italia omettendo di indicare in quale territorio si sarebbe raggiunto l'accordo.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale in relazione agli articoli 192 stesso codice, 74, comma 7, d.p.r. 309 del 1990 e 546, lettera e), del codice di procedura penale. Obietta che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe meramente apparente nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r. 309 del 1990, sostenendo che le dichiarazioni rese dal ricorrente non avrebbero aggiunto "alcun ulteriore elemento concretamente utile" all'indagine ed omettendo tuttavia di indicare le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al competente Sostituto Procuratore della Repubblica in data 22 marzo 2012 non avrebbero integrato quel contributo efficace richiesto per l'applicabilità della invocata circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.p.r. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO K 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle ragioni che seguono. 4 2. I primi due motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono privi di fondamento. La Corte territoriale ha opportunamente premesso come la presente vicenda processuale abbia tratto origine dall'arresto presso l'aeroporto di Fiumicino di tre cittadini brasiliani (provenienti da San Paolo via Zurigo) che trasportavano in corpore ovuli risultati contenere sostanza stupefacente, circostanza che sviluppata poi dalla polizia giudiziaria con approfonditi accertamenti investigativi di varia natura (v. pagg. 11/21 della sentenza di primo grado) portava alla individuazione del RT e di vari altri soggetti (tutti di origine brasiliana ad eccezione di VI NT, cugino dello stesso RT) quali esecutori delle varie condotte criminose oggetto dei singoli capi d'imputazione, tutte afferenti (oltre che alla contestata fattispecie associativa) a svariati episodi di importazione dal LE di quantitativi di cocaina con il sistema degli ovuli trasportati in corpore. Quanto, poi, al reato associativo e alla relativa qualifica di organizzatore attribuita al RT, la Corte di appello ha richiamato, condividendole, le n e dettagliate considerazioni svolte al riguardo dal G.U.P. nelle pagine da 70 a 105 v dell'impugnata sentenza, osservando che, nel caso di specie, sussisteva senz'altro un vincolo associativo stabile e duraturo nel tempo, finalizzato alla programmata commissione di un indeterminato numero di operazioni di trasporto in corpore di quantitativi di cocaina dal LE verso i Paesi europei ed in particolare l'Italia, il tutto supportato da una struttura organizzativa essenziale, in grado di assicurare stabilmente il serrato invio di corrieri "imbottiti" di cocaina (anche più di uno per volo aereo) con un ben preciso e dettagliatamente predisposto programma di viaggio, dalla controllata attività di ingestione degli ovuli presso la "casa madre" in LE (come da telefonate in cui si accennava al numero di ovuli progressivamente ingeriti dai corrieri) sino alla consegna della droga nel luogo di destinazione, il tutto con precise istruzioni comportamentali (accompagnate addirittura da un sistema di sanzioni economiche in caso di trasgressioni, come da dichiarazioni intercettate di NO EN), con previsione di aiuti economici per l'assistenza legale e per le famiglie in caso di arresto dei "corrieri" (sempre come da dichiarazioni intercettate della NO), con valutazioni gestionali di carattere sostanzialmente "aziendalistico" circa l'andamento delle attività criminose del sodalizio. Sul punto, la Corte di appello ha valorizzato le emblematiche K preoccupazioni "imprenditoriali" che la NO confidava al RT (desunte dalla conversazione di cui a pag. 72 della sentenza di primo grado) 5 circa l'incremento delle "perdite" di corrieri e conseguentemente dei relativi carichi di droga nell'ambito delle attività di trasporto di stupefacenti verso l'Italia, rispetto alle pregresse attività di trasporto verso altri Paesi. Da ciò la Corte territoriale ha tratto logico argomento per ritenere che, a fronte delle astratte e sostanzialmente generiche argomentazioni difensive sul punto, l'insieme delle risultanze processuali (quali analiticamente evidenziate nella sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza di appello) attestasse la inconfutabile sussistenza di un corposo sodalizio criminoso finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti, avente la "casa madre" in LE e con base operativa in Roma affidata al RT, assistito dal NT, quale "corrispondente" in loco dell'organizzazione criminale. Va innanzitutto chiarito che la motivazione della sentenza "per relationem" a quella della decisione impugnata è ammissibile a condizione che, come nel caso in esame, le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi non essendo tenuto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate (Sez. 4, n. 13075 del 18/11/1994, Mascolo, Rv. 200737). Ciò in quanto le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, formando un corpo organico ed inscindibile, secondo la logica della sentenza soggettivamente complessa, frutto di un unico prodotto giurisdizionale quand'anche alla formazione abbiano partecipato, sia pure con atti scomponibili e dotati di una loro autonomia, organi diversi della giurisdizione in considerazione delle fasi e dei gradi in cui essa si articola. Ne consegue che la motivazione "per relationem" è pienamente ammissibile a condizione che le censure contro la sentenza di primo grado - che, in quanto impugnata, deve ritenersi pienamente conosciuta dall'interessato non contengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e motivatamente disattesi dal primo giudice purché la motivazione del provvedimento richiamato risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento richiamante e sia fornita la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, di guisa che l'integrazione delle due sentenze, dalle quali risulta esplicitamente o implicitamente che il giudice di appello ha inteso far propria la valutazione delle circostanze sostanziali e processuali compiuta dal giudice di primo grado e condividere il ragionamento logico-giuridico dallo stesso adottato, 6 dispensa logicamente il secondo giudice dal ritornare a riesaminare quegli argomenti e quegli elementi già dedotti nella prima sentenza che egli ha ritenuto esatti e convincenti. Ciò precisato, le obiezioni formulate dal ricorrente sono prive di fondamento sia perché la Corte distrettuale ha richiamato le parti della sentenza di primo grado che ampiamente hanno fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni comprovanti tanto l'esistenza dell'associazione criminale quanto il ruolo in essa rivestito dal ricorrente e sia perché non occorre che le intercettazioni, quando ritenute, con adeguata e logica motivazione, di per sé idonee ad essere poste, come nella specie, a fondamento del giudizio di responsabilità, debbano essere munite di riscontri individualizzanti, costituendo esse stesse un mezzo di prova tipico circa il fatto da provare e la sua attribuibilità ad un determinato imputato. Né il ricorrente ha specificamente rimproverato al giudice di appello di aver eseguito impropri richiami agli esiti del primo giudizio, essendosi limitato ad esporre censure generiche senza prendere posizione rispetto alle parti del provvedimento richiamato ritenuto stravagante, se del caso, rispetto van all'affermazione che il ricorrente stesso intendeva contrastare. Peraltro, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la configurabilità di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico desumendola dalla presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche e di efficienti strutture, create in modo da realizzare, come è stato in precedenza posto in rilievo, un vincolo associativo stabile e duraturo nel tempo, finalizzato alla programmata commissione di un indeterminato numero di operazioni di trasporto in corpore di quantitativi di cocaina dal LE verso i Paesi europei ed in particolare l'Italia, il tutto supportato da una struttura organizzativa essenziale, in grado di assicurare stabilmente il serrato invio di corrieri "imbottiti" di cocaina (anche più di uno per volo aereo) con un ben preciso e dettagliatamente predisposto programma di viaggio, dalla controllata attività di ingestione degli ovuli in LE sino alla consegna della droga nel luogo di destinazione, il tutto con precise istruzioni comportamentali, accompagnate addirittura da un sistema di sanzioni economiche in caso di trasgressioni, con la previsione di aiuti economici per l'assistenza legale e per le famiglie in caso di arresto dei "corrieri", con valutazioni gestionali di carattere sostanzialmente "aziendalistico" circa l'andamento delle attività criminose del sodalizio. Ad analoghe considerazioni la Corte d'appello è di conseguenza giunta riguardo alla contestata qualifica di “organizzatore" attribuita al ricorrente nell'ambito di detta associazione criminosa. -E' vero che il sodalizio per come emerso dall'insieme delle risultanze intercettative evidenziate dal G.U.P. e non contestate affatto dalla difesa (v. in 7 -particolare le intercettazioni di cui alle pagg. 81/86 dell'impugnata sentenza) avesse come "capi" in San Paolo i fratelli brasiliani EN e NG NO e come loro diretti "luogotenenti" i connazionali BA EM IC, SS ER, AN SÉ MA e FE IA, ma ciò non è risultato ostativo all'attribuzione al RT del qualificato ruolo di organizzatore, nella sua veste di "corrispondente" in Roma del sodalizio, dedito non solo al mero compito materiale di ricezione dello stupefacente evacuato dai vari corrieri, ma anche di volta in volta all'accorta predisposizione delle modalità esecutive di tale ricezione, alla scelta talora della sistemazione alberghiera dei corrieri e soprattutto alla rete di contatti occorrente per assicurare la distribuzione sul territorio, reperendo i canali interessati, dei cospicui quantitativi di droga periodicamente inviati dal LE. La qualifica di organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico della sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola e tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento va all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti, come nella specie, ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nel senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali. La condotta di organizzazione, come titolo autonomo di reato, differisce, quindi, dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest'ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrando a far parte, l'associato si limita ad accettare scopi e programmi, la prima richiede un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che devono assistere l'associazione per tutta la sua durata (Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011, Scopelliti, Rv. 249853). Da ciò consegue l'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 8 La Corte d'appello - oltre ad avere evidenziato che da parte del ricorrente non è contestata la stretta materialità delle acquisizioni intercettative e delle collaterali risultanze investigative, quali analiticamente evidenziate alle pagine da 21 a 70 della richiamata sentenza di primo grado ha sottolineato che le acquisizioni intercettative hanno dimostrato una così stringente valenza indiziaria da avere puntualmente consentito, nella gran parte dei casi, il rinvenimento di cospicui quantitativi di cocaina, mentre nei rari casi in cui al sequestro della droga non si è potuto pervenire da parte della polizia giudiziaria per talune evidenti carenze operative il sia pur criptico contenuto delle correlate intercettazioni, se valutato alla luce dell'analogo quadro intercettativo e operativo che ha portato negli altri casi al materiale rinvenimento di sostanza stupefacente, ha consentito di sgombrare il campo da ogni dubbio circa l'effettiva consegna anche in quei casi di cocaina trasportata dai corrieri provenienti dal LE;
il tutto tenendo ovviamente conto oltre che del personale coinvolgimento fisico del RT in fasi significative di tali episodi, come riferito dagli operanti anche del fatto che non è emersa in atti, neanche su - prospettazione dello stesso interessato, alcuna altra plausibile chiave di lettura degli episodi in questione. Al cospetto di tale adeguata e logica motivazione, il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione, incorrendo nel vizio di specificità del motivo, limitandosi peraltro ad affermare che la Corte di appello non avrebbe motivato circa ogni singolo episodio, laddove il contenuto della motivazione, in uno con le richiamate risultanze espresse nella sentenza del Tribunale, smentiscono categoricamente la pretesa del ricorrente.
4. Il quarto motivo è infondato. Con esso, il ricorrente, in relazione al capo f) dell'imputazione lamenta la violazione dell'articolo 6 del codice penale, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente laddove ha sostenuto che vi sarebbe stata una concertazione tra il ricorrente ed i sodali per un quantitativo di stupefacente mai giunto in Italia omettendo di indicare in quale territorio si sarebbe raggiunto l'accordo. Occorre premettere che, con l'imputazione di cui al capo f), al ricorrente è stato contestato il reato previsto dagli articoli 56 - 110-112 del codice penale 73, comma 1-bis, d.p.r. 309 del 1990 perché, in concorso con diversi corrieri, separatamente giudicati in Francia, e in concorso con altre persone, per le quali si è proceduto separatamente, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdurre dal LE in Italia un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a kg 4,212. Nella specie il predetto quantitativo, diretto a Roma al ricorrente, era stato avviato dei sodali brasiliani verso l'Italia con un 9 volo in transito per l'aereoporto di Parigi, luogo ove venne intercettato e sequestrato con conseguente arresto dei corrieri. Quanto all'assoggettamento alla giurisdizione italiana di tale episodio, la Corte di appello ha sottolineato come sia pacifica la punibilità secondo la legge italiana di quei reati la cui condotta sia avvenuta anche solo in parte nel territorio dello Stato, cosa del tutto evidente nel caso di specie ove in presenza della previa concertazione telefonica tra il ricorrente ed i "brasiliani" (v. telefonate specificamente evidenziate dal G.U.P.) circa le modalità di ricezione e pagamento in Italia di quella sostanza stupefacente poi invece mai giunta nel territorio nazionale italiano per essere stata "intercettata" presso l'aeroporto di Parigi. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016, Callea, Rv. 266320). ven Ne consegue che, in tema di tentata importazione in Italia di sostanze stupefacenti, sequestrate in Francia durante le operazioni di trasporto, in cui la trattativa per la ricezione della sostanza stupefacente è stata effettuata da soggetto che si trovava in Italia, e che avrebbe dovuto ricevere lo stupefacente a Roma (nel caso di specie, nella persona del ricorrente), il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato essendo stata posta in essere una attività di partecipazione ad opera di uno dei concorrenti (il RT), essendo statele modalità di trasporto dello stupefacente sequestrato all'estero concordate telefonicamente dall'Italia, perché, in relazione al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento sicché, a tal fine, è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (Sez. 6, n. 26716 del 06/05/2003, Viti, Rv. 225966).
5. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per la genericità del motivo dedotto. La Corte di appello ha ritenuto non configurabile la invocata diminuente ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che, contrariamente alle generiche argomentazioni difensive sul punto, il ricorrente, nel corso del suo esame, non ha fatto altro che riconoscere, e oltretutto con evidente circospezione, gli elementi già emersi dalle espletate attività intercettative e dai 10 collaterali accertamenti investigativi, senza aggiungere autonomamente alcun ulteriore elemento concretamente utile per l'arricchimento del materiale probatorio e/o per il recupero di risorse decisive per lo svolgimento delle attività del sodalizio criminoso. Al cospetto di ciò, il ricorrente, oltre che a citare arresti giurisprudenziali del tutto eccentrici rispetto al contenuto della motivazione, ha completamente omesso di precisare le ragioni per le quali la rivendicata attenuante fosse, nel caso di specie, concedibile, atteso che il giudice d'appello ne aveva negato l'ingresso in difetto dei presupposti richiesti per la sua concessione e cioè per la mancanza della necessaria condotta collaborativa. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano Acme To dievere DEPOSITATA IN CANCELLERIA HL 28 SET 2016 IL CANCELLEREMELLOR Luana Marani 11