Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2014, n. 21612
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato ovvero della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, giacché in tal modo si prescinde da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

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    Ferma l'incostituzionalità della normativa Fini Giovanardi, il ripristino della disciplina anteriormente vigente risulta precluso con limitato riguardo alla previsione della pena detentiva minima edittale di otto anni di reclusione (in luogo di quella di sei anni di reclusione introdotta con la novella del 2005-2006? Secondo la Corte di Cassazione, che ha investito d'iniziativa la corte Costituzionale, si tratterebbe di disposizione in malam partem, la cui (re-)introduzione nell'ordinamento giuridico violerebbe il principio di riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, norma imperativa direttamente connessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2014, n. 21612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21612
Data del deposito : 29 aprile 2014

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