Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputato ovvero della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, giacché in tal modo si prescinde da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Ferma l'incostituzionalità della normativa Fini Giovanardi, il ripristino della disciplina anteriormente vigente risulta precluso con limitato riguardo alla previsione della pena detentiva minima edittale di otto anni di reclusione (in luogo di quella di sei anni di reclusione introdotta con la novella del 2005-2006? Secondo la Corte di Cassazione, che ha investito d'iniziativa la corte Costituzionale, si tratterebbe di disposizione in malam partem, la cui (re-)introduzione nell'ordinamento giuridico violerebbe il principio di riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, norma imperativa direttamente connessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2014, n. 21612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21612 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 29/04/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. IL Orlando - Consigliere - N. 614
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 19839/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI N. IL 14/04/1970;
ES ON N. IL 18/02/1964;
avverso la sentenza n. 1573/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 28/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'annullamento della sentenza per IL limitatamente alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, quanto al capo F); rigetto nel resto;
Rigetto del ricorso di ES.
Udito i difensori Avv. LOMBARDO EP per AR. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 novembre 2012, la Corte d'Appello di Messina ha riformato parzialmente - soltanto in punto di commisurazione della pena nei confronti di RI - la sentenza del 13 maggio 2008, con la quale il Tribunale della stessa città condannava RI EP e ST IN, in relazione ai reati di cui all'art. 81 cpv c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo F, ascritto al solo RI, accertato il 13/8/1997) e artt. 110 e 56 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, (capo 1^ ascritto ad entrambi gli imputati commesso il 14/8/1997).
Il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover confermare, alla luce delle emergenze processuali, il giudizio di penale responsabilità a carico di RI in ordine al reato di cui al capo F), ritenendo non ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione della continuità del rapporto illecito e dell'aspetto soggettivo, essendo l'appellante gravato da diversi precedenti specifici e sottoposto a sorveglianza speciale. Con riguardo al reato di cui al capo 1^) della rubrica, la Corte d'Appello ha ribadito, da un lato, come la persona offesa sia da ritenere attendibile, dall'altro lato, come la consapevolezza degli imputati di versare in re illicita sia dimostrata dal fatto che essi, dopo la denuncia della persona offesa, alla vista degli operanti si allontanarono rapidamente, temendo, evidentemente, un controllo delle forze dell'ordine.
La Corte ha infine ridefinito la pena irrogata nei confronti di RI OR.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Lombardo EP, difensore di RI EP, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 2 e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia come la Corte abbia errato nel disattendere il motivo di gravame inerente il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo la stessa Corte ravvisato l'ipotesi attenuata con riguardo alla posizione del coimputato AN IE che aveva ceduto stupefacente a OC per un periodo superiore a quello contestato al RI, ed avendo considerato elementi di valutazione inidonei, quali le condanne riportate dall'assistito per fatti commessi successivamente alla data di accertamento del reato in questione.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 2, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto, del tutto apoditticamente, attendibile la persona offesa tossicodipendente.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche l'Avv. Marchese Filippo Massimo, difensore di ST IN, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
3.1. Violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo i giudici di secondo grado rigettato, con argomentazioni superficiali e sbrigative, il motivo di gravame concernente la carenza dell'elemento psicologico e l'assenza di alcun contributo causale da parte dell'assistito ai fini della consumazione tentata del reato.
4. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che, quanto a RI EP, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio con riguardo alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rigettando nel resto il ricorso;
quanto ad ST
IN, che il ricorso sia rigettato. La difesa di RI EP ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RI EP deve essere accolto limitatamente alla doglianza concernente l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione alla condotta di cui al capo F), mentre va rigettato nel resto.
La Corte d'appello ha respinto la richiesta avanzata in sede di appello di applicazione dell'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (oggi fattispecie autonoma a seguito della modifica apportata con D.L. n. 146 del 2013, convertito con L. n. 10 del 2014), in considerazione della continuità del rapporto illecito e dei precedenti penali specifici dell'imputato.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Per un verso, giova rilevare che, secondo i consolidati principi di questa Corte, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato abbia posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo (Cass. Sez. 6^, n. 29250 del 1/07/2010, Rv. 249369). Comprova la validità di tale conclusione il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, nel prevedere in modo espresso l'associazione costituita per commettere fatti descritti dal dell'art. 73, comma 5, rende possibile qualificare come lievi anche i singoli episodi che costituiscano attuazione del programma criminoso associativo (Cass. Sez. 6^, n. 25988 del 29/05/2008, Rv. 240569). Per altro verso, i giudici d'appello hanno fondato il diniego dell'attenuante de qua in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, dunque sulla base di elementi che - anche a prescindere dalla circostanza che le condanne si riferiscano a fatti commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento, come dedotto dal ricorrente - fuoriescono dal perimetro del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e che pertanto non avrebbero potuto essere valutati, almeno a tale fine. La Corte territoriale ha inoltre omesso di considerare la circostanza che - a tenore di contestazione - RI è imputato di avere effettuato più cessioni di sostanza stupefacente ciascuna per il corrispettivo di circa 200.00 L. - circa 100 Euro, dunque concernenti quantitativi verosimilmente non significativi di stupefacente. Quantità di sostanza di volta in volta ceduta dal ricorrente - seppure in un contesto di cessione continuata - che, di contro, il giudice a quo avrebbe dovuto attentamente valutare, laddove il dato quali quantitativo della sostanza oggetto materiale della condotta costituisce fondamentale elemento connotante la circostanza attenuante in parola (oggi fattispecie autonoma), da valutare congiuntamente ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione.
2. Infondato è invece il secondo motivo di gravame sollevato nel ricorso presentato dal RI, con il quale si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia giudicato immotivatamente credibile la persona offesa, pur tossicodipendente.
Ed invero, da un lato, il ricorrente propone rilievi di natura squisitamente di merito, volti a sollecitare una diversa valutazione in punto di attendibilità del teste persone offesa, preclusa in questa fase dalle funzioni di legittimità; dall'altro lato, solleva censure del tutto generiche alla valutazione di attendibilità espressa dal giudice di seconde cure.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte territoriale ha invero rivisitato il giudizio attendibilità della persona offesa ed ha fornito puntuale motivazione sui profili di doglianza già evidenziati con l'atto d'appello, ponendo in luce come lo stesso comportamento serbato dall'imputato alla vista degli operanti offra conferma alle narrazione della vittima. D'altra parte, la persona offesa non potrebbe essere ritenuta inattendibile -come mostra di reputare il ricorrente - per il mero fatto che si tratta di soggetto tossicodipendente.
3. Manifestamente inammissibile è il ricorso presentato da ST IN.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione proponendo censure, oltre che generiche, già dedotte nell'atto d'appello e sulle quali ha già risposto la Corte territoriale, con argomentazioni immuni da censure.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire è invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d. merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) 4 Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ST al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 Euro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VI EP limitatamente al reato di cui al capo F) sul punto relativo alla configurabilità della fattispecie di cu. Al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte
d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso del VI.
Dichiara inammissibile il ricorso di ST IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014