Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 39287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39287 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2256
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 6644/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST GE, N. IL 01/01/1963;
avverso l'ordinanza n. 18/2009 TRIBUNALE di SALA CONSILINA, del 25/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 25 giugno 2009 e depositata il 26 agosto 2009, il Tribunale di Sala Consilina, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di RE GE pel riconoscimento della continuazione tra i delitti in materia di stupefacenti, pei quali aveva riportato condanna, giusta le sentenze infra indicate che avevano già dichiarato la continuazione interna, e precisamente fra:
- i delitti di traffico di stupefacenti, ai sensi della L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, e di detenzione di armi da guerra,
commessi in Sapri nel luglio 1987 (sentenza della Corte di appello di Salerno, 14 marzo 1989, irrevocabile dal 5 aprile 1990). - il delitto di traffico di stupefacenti aggravato, ai sensi della L.22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 74, accertato a Vibonati il 20
luglio 1989 (sentenza del Tribunale di Sala Consilina, 6 novembre 2003, irrevocabile dal 24 febbraio 2009);
- i delitti di traffico di stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ai sensi del Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con del D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73, 80 e 74, commessi da gennaio ad aprile 1995 (sentenza del Tribunale di Sala Consilina, 26 gennaio 1996, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Salerno il 17 gennaio 1997, irrevocabile dal 30 ottobre 1997).
Premessa l'illustrazione dei principi di diritto in materia di continuazione anche riguardo alla considerazione dello stato di tossico-dipendenza del condannato, oggetto della previsione del novellato art. 671 c.p.p., il Collegio ha motivato: sebbene si tratti di "violazioni (..) omogenee" e della "medesima indole", difettano elementi che dimostrino che le condotte siano tutte frutto di una "originaria e unitaria ideazione" del condannato;
innanzi tutto manca la dimostrazione della protrazione dello stato di tossicodipendenza per tutto l'arco di tempo, scandito dalla perpetrazione dei delitti;
in proposito, a fronte dell'accenno alla succitata condizione di RE, contenuto nella sentenza del Tribunale di Sala Consilina, 6 novembre 2003, la Corte di appello di Salerno, colla prima condanna, aveva affermato che "la condizione di tossicodipendenza dell'imputato (..) era rimasta del tutto indimostrata"; mentre nessun riferimento alla tossicodipendenza è contenuto nella terza sentenza di condanna;
i tre gruppi di reati sono stati commessi in concorso con persone diverse, nell'arco di sette anni, con intervalli di due anni tra il primo e il secondo gruppo e di cinque anni tra il secondo e il terzo;
conclusivamente la reiterazione della attività delittuosa costituisce la mera espressione "di un sistema di vita votato al continuo ricorso al crimine quale (..) fonte di approvvigionamento economico", senza alcuna "originaria preordinazione" dei delitti commessi.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Di Perna, mediante atto del 29 settembre 2009, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., deducendo: la riforma dell'istituto della continuazione, colla novella del 1974, "ricalca la logica del favor rei", che informa "l'intero sistema penale", traendo scaturigine dalla funzione rieducatrice della pena, affermata dall'art. 27 Cost.;
"orbene" il condannato ha tenuto irreprensibile condotta intramuraria e ha fruito dei benefici peni-tenziari; il Tribunale incorre nella erronea applicazione della legge penale, in quanto pur dando atto che le "violazioni" sono "omogenee, perché concernenti la disciplina degli stupefacenti" disconosce la continuazione, argomentando sulla base della considerazione del dato cronologico e della circostanza della diversità dei compartecipi;
ma "per quel che riguarda i diversi complici il dato è espressione dell'"allargamento degli interessi e di profitto" del condannato;
ne' ai fini della sussistenza del delitto associativo è richiesta "la necessaria comune e medesima partecipazione sempre tra gli stessi soggetti"; il fattore temporale non è ostativo al riconoscimento della continuazione, pacificamente ammessa, esemplificativamente tra le truffe seriali perpetrate a intervalli e nel corso degli anni;
neppure la condanna intermedia impedisce la continuazione;
il diniego della continuazione, perfino, tra i (soli) reati commessi nel 1987 e nel 1989, dopo un intervallo "solo biennale", pregiudica fortemente l'imputato; la ordinanza impugnata "è mortificante sia sotto l'aspetto giuridico" per la violazione delle disposizioni dell'art.81 c.p. e art. 671 c.p.p. "sia soprattutto sotto il profilo umano" in considerazione degli "evidenti segni di pentimento e rieducazione", del buon comportamento che intramurario che durante l'affidamento in prova e della esigenza di non interrompere "il percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare" del condannato;
la sentenza del Tribunale di Sala Consilina 6 novembre 2003 ha riconosciuto lo stato di tossicodipendenza, non escluso della sentenza della Corte di appello di Salerno 14 marzo 1989; epperò RE, attesa la tossicodipendenza, "ha orientato la propria condotta verso la consumazione di quei reati" con "preordinazione di fondo" in "un arco temporale non lontano";
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, opponendo: il giudice della esecuzione, citando il passo della sentenza della Corte di appello di Salerno 14 marzo 1989, sul punto che era indimostrata la condizione di tossicodipendenza omette di riportare la successiva proposizione della Corte territoriale, là dove ha rilevato che la tossicodipendenza "è stata comunque allegata tardivamente, solo in sede dibattimentale"; sicché la Corte di appello "ha chiaramente voluto evidenziare unicamente il ritardo di allegazione della documentazione relativa alla suddetta condizione";
mentre l'uso personale della droga risultava dalla sentenza di primo grado;
inoltre la sentenza di condanna del Tribunale di Sala Consilina del 6 novembre 2003 (relativa al delitto commesso il 20 luglio 1989) si riferisce "a una condizione (di tossicodipendenza) che è antecedente rispetto ai fatti contestati"; il giudice a quo ha illogicamente negato il riconoscimento della continuazione, non ostante abbia accertato la omogeneità delle condotte delittuose;
ricorrono, invero, assieme alla "omogeneità delle violazioni" gli ulteriori "indici rivelatori" della connessione, quali la "distanza cronologica", le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, "la sistematicità e le abitudini programmate", la causale e le condizioni di tempo e di luogo;
irrilevante è la circostanza della diversità dei compartecipi;
l'accordo realizzato, in via occasionale e accidentale di volta in volta con i correi, è funzionale alla attuazione del programma criminoso;
la perpetrazione dal dicembre 1993 al maggio 1994 del delitto associativo è indicativa del progressivo ingresso nella associazione;
le singole violazioni sono "parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali, diretto a conseguire un'unica finalità (procurare a se stesso lo stupefacente in relazione alle sue esigenze sempre più pressanti a causa della dipendenza)"; mentre "l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma (..) si è aggiunto di volta in volta" e spiega "la diversità dei contatti interpersonali intrapresi dal RE" colla sequela nel "lasso temporale abbastanza ampio" dei vari complici "anche a causa delle vicende processuali che hanno coinvolto reciprocamente ciascuno di loro"; pertanto la valutazione del fattore cronologico del giudice della esecuzione è "superficiale"; le considerazioni esposte impongono il riconoscimento della continuazione tra tutti e tre i gruppi dei reati o, quanto meno, tra il primo e il secondo gruppo.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 27 aprile 2010, dopo aver ricapitolato i principi che informano l'istituto della continuazione con particolare riferimento alla speciale previsione, introdotta nell'art. 671 dalla novella della L. 5 dicembre 2005, della "consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", argomenta: la connessione dei reati allo stato di tossicodipendenza" costituisce "indizio grave" di continuazione, stabilito dal legislatore "ex auctoritate";
mentre sono elementi equivoci "il parametro del tempo di commissione dei reati", la contiguità spaziale dei loci commissi delicti, il modus operandi del reo, la abituale compartecipazione dei medesimi correi;
affatto irrilevante è, infine, la eterogeneità dei reati, per effetto della sostituzione dell'art. 81 c.p. operata dalla L. 7 giugno 1974, n. 220; il rilievo normativo della tossico-dipendenza comporta che per i condannati tossicodipendenti non deve "operarsi la distinzione tra disegno criminoso e stile di vita", in quanto "lo stato di tossicodipendenza è uno stato, cioè un modo di vivere del soggetto"; orbene il giudice della esecuzione deve accertare: 1) la concomitanza tra la commissione dei reati e lo stato di tossicodipendenza del condannato;
2) il "collegamento genetico e funzionale" dei reati con l'anzidetto stato;
3) la mancanza di "interruzione dello stato di tossicodipendenza" nell'arco di tempo della perpetrazione dei reati;
il concorso delle tre condizioni (oggetto dell'accertamento) impone il riconoscimento della continuazione;
costituisce un "errore logico" il diniego della continuazione con l'obiezione che "non vi sono indizi positivi di tale disegno" ovvero che "le tre condizioni non sono ancora indizi sufficienti"; così si invertirebbe l'onere della prova, a dispetto della regola in dubio pro reo;
nella specie il giudice a quo non si è attenuto ai succitati criteri;
innanzi tutto il doveroso potere istruttorio non deve esaurirsi nel rilievo che dalla sentenze di condanna non emerge lo stato di tossicodipendenza del ricorrente;
la considerazione dello scarto temporale di sette anni non vale a escludere la continuazione, se per tale arco temporale è perdurata la tossicomania;
resta, comunque, o-messa la valutazione della gradata richiesta del condannato pel riconoscimento della continuazione tra i reati commessi nel più contenuto arco cronologico del triennio 1987/1989.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Non sono condivisibili - giova premettere - i rilievi del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte. Secondo la tesi del Requirente, la relazione di tipo finalistico tra lo stato di tossicodipendenza dell'agente e la commissione dei reati - scilicet: il reo perpetra più reati per procacciarsi lo stupefacente o per acquisire risorse economiche che gli consentano di assicurarsi il fabbisogno di droga - costituisce (in difetto della prova contraria) condizione sufficiente pel riconoscimento della continuazione, cioè condizione idonea juris tantum a offrirne la dimostrazione, pur nella mancanza assoluta di altri "indizi positivi" dell'originario e unitario disegno criminoso.
A ben vedere, infatti, le tre condizioni indicate nella requisitoria si risolvono, alla analisi, in quella unica, del "collegamento genetico e funzionale", enumerata nella requisitoria come seconda condizione. Il succitato collegamento presuppone necessariamente l'attualità (prima condizione) e la permanenza o non interruzione dello stato di tossicodipendenza per l'arco temporale scandito dai reati di cui si postuli la continuazione (terza condizione). Ma il dato normativo non accredita siffatta conclusione: "la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza" è stata inserita dal legislatore "fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato".
E, proprio adottando terminologia e prospettiva del Procuratore generale, sul punto della qualificazione della tossicodipendenza (nella accezione precisata) in termini di "indizio grave" della continuazione, il canone gnoseologico, fissato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, del divieto della inferenza indiziaria, all'infuori del concorso della necessaria pluralità di indizi "concordanti", conduce a negare la tesi della autosufficienza (ai fini dell'accertamento della continuazione) della sola circostanza della "la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Sicché al giudice della esecuzione non è addebitabile "l'errore logico" - traducentesi, se effettivo, in vera e propria erronea applicazione della legge penale sostanziale - ravvisato dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte. 4.2 - Non ricorre nel provvedimento impugnato il vizio della violazione di legge penale:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di Sala Consilina esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Il giudice della esecuzione ha correttamente negato la continuazione sul presupposto dell'accertamento che non fosse dimostrato che fin dal luglio 1987 il RE avesse ideato e, anche solo nelle linee generali, deliberato la perpetrazione dei delitti commessi due anni dopo e, ancor oltre nel tempo, dopo ben sette anni (tra i quali, addirittura) il delitto associativo.
L'elemento psicologico (ideativo e volitivo) della continuazione non deve essere confuso con la ricorrenza delle pulsioni al delitto che traggono scaturigine da stili o scelte di vita criminale, ne' colla matrice dei bisogni (tossicodipendenza, psicopatie, condizioni personali, sociali o politiche) per il soddisfacimento dei quali il soggetto, di volta in volta, si determina a commettere il reato. Peraltro, in relazione al dedotto stato di tossicodipendenza, l'accertamento eseguito con esito negativo nella fase del giudizio dalla Corte di appello di Salerno, giusta sentenza 14 marzo 1989, in relazione ai delitti commessi nel luglio 1987 (v. sul punto, circa la interpretazione del provvedimento, infra il paragrafo che segue), preclude, per effetto del giudicato, di riesaminare la relativa questione in executivis, in applicazione del principio della intangibilità del giudicato e della prevalenza della decisione assunta in sede di cognizione, di cui la particolare disposizione contenuta nella clausola di esclusione dell'art. 671 c.p.p., comma 1, costituisce espressione.
Ed è, infine, appena il caso di aggiungere che, in ordine all'accertamento della continuazione, nessun rilievo rivestono la condotta del condannato in espiazione della pena e la funzione premiale, cui il ricorrente ha più volte fatto riferimento. 4.1 - Neppure ricorre alcuno dei vizi logici, denunziati dal ricorrente.
Il Tribunale di Sala Consilina ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
In particolare affatto corretta si appalesa la interpretazione della sentenza della Corte di appello di Salerno 14 marzo 1989, operata dal giudice della esecuzione. Il rilievo della tardiva allegazione, introdotto, dall'avverbio "comunque" e contenuto nella proposizione coordinata alla principale, la quale reca la enunciazione dell'esito negativo della dimostrazione della allegata condizione di tossicodipendenza, assume, indiscutibilmente, carattere concorrente. Al di là della mera (e indimostrata) affermazione della esistenza del preteso originario disegno delittuoso, oltretutto, il difensore non prospetta alcun specifico elemento idoneo a rendere plausibile la tesi che, in punto di fatto, il condannato avesse concepito già nel luglio 1987 la esecuzione di tutti, ovvero di alcuni, dei reati commessi negli anni successivi, atteso che le circostanze e le situazioni dedotte sono perfettamente compatibili con la alternativa ipotesi, ravvisata dal Tribunale, della commissione di una sequela di reati, scandita nel tempo, sganciata dalla originaria deliberazione di una unica programmazione delittuosa e, piuttosto, espressione del "sistema di vita (del condannato) votato al continuo ricorso al crimine".
Per il resto, i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010