Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 giugno 2020 |
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- 1. Le energie rinnovabili: Il conflitto d’interessi tra proprietà privata e tutela paesaggistica. Proprietà, impresa e fiscalità.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Le energie rinnovabili ALESSANDRA DE MESTRIA SOMMARIO: 1. Le fonti. 2. Il conflitto d'interessi tra proprietà privata e tutela paesaggistica. 3. Proprietà, impresa e fiscalità. 1. Il nostro pianeta vive ormai da anni un allarmante aumento di concentrazione di Co2 nell'atmosfera, causa di grandi e gravi problemi per l'ambiente. Il clima sulla Terra è rappresentato dal punto di equilibrio tra il flusso di energia termica entrante ed uscente nella biosfera1. Gli importanti cambiamenti climatici, ormai sempre piú preoccupanti, sono essenzialmente causati dalle emissioni di gas ad effetto serra. Un rimedio a tale catastrofica realtà è rinvenibile nell'espansione delle energie da fonti …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 339Provvedimento: Pubblicato il 29/12/2025 N. 00339/2025 N. 00031/2025 REG.REK. REPUBLIK ITALIEN IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES Das Verwaltungsgericht Autonome Sektion für die Provinz Bozen verkündet vorliegendes URTEIL im Rekurs Nr. 31 des allgemeinen Registers des Jahres 2025, eingebracht von UL GA, vertreten und verteidigt von RA TO GA, digitales Domizil ist die in den Justizregistern eingetragene zertifizierte E-Mail-Adresse; gegen Autonome Provinz Bozen, in Person des derzeitigen Landeshauptmannes, vertreten und verteidigt von den Rechtsanwälten Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello und Angelika Pernstich, mit digitalem Domizil bei den jeweiligen in den …Leggi di più...
- espropriazione per pubblica utilità·
- art. 2055 ZGB·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 133 VwPO·
- mutatio libelli·
- art. 949 ZGB·
- occupazione temporanea·
- procedimento di espropriazione·
- ripristino stato originario·
- principio del giusto indennizzo
Versioni del testo
- Titolo I : Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) 1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunita' economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a piu' elevata intensita' energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia ((. . .)) : il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ((. . .)) o di prodotti vegetali. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) . Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 .
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. - Art. 2. (Coordinamento degli interventi) 1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.