Sentenza 5 giugno 2009
Massime • 1
È preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla prova o economia processuale?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016
L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2009, n. 27183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27183 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 05/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1203
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 4213/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) F.E. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17.11.2008 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore, avv. FARGIONE Vincenzo Maria in sost. avv. BURIGANA Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1) Con sentenza del 17.11.2008 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 29.5.2008, con la quale F.E. era stato condannato, previo riconoscimento della ipotesi di minore gravità e della diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. "perché costringeva A.L. di anni 15 che si trovava nel Parco degli acquedotti a fare sport, a subire atti sessuali consistiti dapprima nel palpeggiargli la coscia e i polpacci pronunciando la seguente frase "che belle gambe che hai" e successivamente, sorprendendolo alle spalle, gli accarezzava e stringeva i genitali. Riteneva la Corte territoriale che non fosse assolutamente necessario sentire la parte offesa, stante il contenuto preciso e dettagliato dell'atto di denuncia - querela. Non vi era alcuna contraddizione o inverosimiglianza nella versione dei fatti fornita dalla parte lesa ed alcun dubbio sul carattere di aggressione alla sfera sessuale della condotta posta in essere dal F.. D'altra parte non ricorreva alcun motivo per ipotizzare un'accusa calunniosa nei confronti di un soggetto sconosciuto, ne' tantomeno era sostenibile la tesi del fraintendimento.
Anche per il precedente specifico, sia pur risalente nel tempo, non erano concedibili le circostanze attenuanti generiche, ne' poteva disporsi la riduzione della pena.
2) Propone ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'apparenza della motivazione, ovvero la sua contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva (esame della parte offesa), nonché la mancanza ovvero la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e di quanto dichiarato in sede di denuncia.
Apoditticamente la Corte di merito ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese in sede di denuncia e, pur di fronte alle evidenziate contraddizioni delle stesse, ha omesso di procedere all'esame della parte offesa.
L'audizione dell' A., già richiesta ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, e successivamente riproposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., commi 2 e 3, si rendeva necessaria in ordine al punto principale del racconto che contrastava con ogni logica. In particolare i giudici di merito non hanno fornito alcuna logica spiegazione in ordine alle perplessità evidenziate nell'atto di appello sul riferito comportamento dell'imputato, soggetto cardiopatico e sessantenne, che, secondo il minore, lo avrebbe improvvisamente raggiunto alle spalle. Nè si comprende quale valore probatorio possa avere il presunto allontanamento dell'imputato dal parco (circostanza peraltro mai emersa dalle risultanze processuali). Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 in relazione al rigetto della richiesta di esame della parte offesa.
Con il terzo motivo denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Nè può ritenersi una implicita motivazione di rigetto della richiesta nel riferimento al precedente specifico (tale precedente, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. come modif. dalla L. n. 1457 del 2004 e degli interventi del giudice di legittimità, non era infatti ostativo essendo stata la pena convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53). Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) In ordine alla richiesta di rito abbreviato condizionato, va ricordato che, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5, l'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. Le sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 44711/2004). intervenendo sul tema, hanno sottolineato che "... il legislatore della riforma, mediante il meccanismo delle ulteriori acquisizioni probatorie, necessarie per completare una piattaforma investigativa inadeguata, ha inteso superare lo scoglio dell'indecidibilità conseguente all'insufficienza o incompletezza delle indagini preliminari, nel segno di quella tendenziale completezza delle stesse già indicate dalla Corte costituzionale (sent. n. 88 del 1991) come premessa per l'incentivazione del rito semplificato. Un'attenta lettura del complessivo quadro normativo segna, tuttavia, il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie, nel senso che esse debbano essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (Cass., Sez. 6^, 8/4/2003, Bonasera, rv. 225678), ponendosi, siccome circoscritte e strumentali "ai fini della decisione" di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. Ne consegue che, per l'identificazione del carattere di "necessità" della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice può escludere solo "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti". Il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5, va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Di talché, la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico - valutativo".
La giurisprudenza successiva si è attestata su tale indirizzo interpretativo, sottolineando che la necessità dell'integrazione probatoria "... presuppone da un lato l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata" (cfr. cass. sez. 2^ n. 43329 del 18.10.2007). Il Tribunale motivava il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, assumendo che, alla luce delle dichiarazioni già acquisite al processo, non risultava assolutamente necessario l'esame della parte offesa.
Il F., all'esito delle decisione di rigetto,
sostanzialmente "rinunciava" alla integrazione probatoria, optando per il rito abbreviato "secco" richiesto in via subordinata (cfr. verb. ud. 29.5.2008).
3.1.1) Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 44711 del 27.10.2004 "il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta - in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare". Chiarivano le sezioni unite che poteva parlarsi "di violazione dei criteri legali di quantificazione della pena solo quando la preclusione del rito fosse dipesa dall'erronea deliberazione del giudice e non dall'inerzia del soggetto cui la legge rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento speciale, cosicché, nel caso in cui l'imputato non rinnova "in limine litis" una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo".
A tale mancato rinnovo della richiesta deve equipararsi la "opzione" per il rito abbreviato secco, con rinuncia quindi a quello condizionato.
In presenza di tale scelta non può più l'imputato lamentare l'illegittimo rigetto della richiesta di integrazione probatoria. A ben vedere con il ricorso, soltanto incidentalmente si fa riferimento alla richiesta già avanzata ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5"; si censura in effetti la sentenza della Corte di
Appello per il mancato esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 603 c.p.p. (pag. 3 ricorso). 3.1.2) È pacifico che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha carattere eccezionale e deve essere giustificata dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova ai fini della decisione.
Tanto vale a maggior ragione nel processo celebrato con il rito abbreviato, in quanto "l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 411 c.p.p., comma 5), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria" (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 12853 del 13.2.2003). È stato ribadito anche successivamente che "a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 c.p.p., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato alla stato degli atti può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3" (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 15296 del 2.3.2004;
conf. Cass. pen. sez. 4^ n. 15573 del 20.12.2005). Nel caso di specie, invece, come si è visto, il F. ha,
comunque, optato per il rito abbreviato "secco".
3.2) Tanto premesso la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta di esame della parte offesa, ritenendo che essa, tenuto conto delle risultanze processuali, non fosse assolutamente necessaria ai fini della decisione. Le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di denuncia orale risultavano attendibili e non presentavano affatto le contraddizioni evidenziate dall'appellante. L'iter argomentativo della sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico e quindi non può essere censurato in sede di legittimità.
Con argomentazioni coerenti la Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che, alla luce delle dichiarazioni della parte offesa, non può esservi il minimo dubbio in ordine alla invasione della sfera sessuale del ragazzo.
La tesi difensiva fondata sull'equivoco e sul fraintendimento è, invero, secondo i giudici di merito, destituita di ogni fondamento. Già infatti al primo "approccio" il F. non si limitò ad offrire dei fazzoletti ma palpava l' A. toccandogli le cosce ed i polpacci. Ha sottolineato la Corte che la reazione del ragazzo fu assolutamente "normale" e non mina affatto la sua attendibilità;
egli, infatti, si limitò ad alzarsi e a spostarsi. Sarebbe stato infatti eccessivo darsi immediatamente alla fuga, sia perché il comportamento del prevenuto non era stato così invasivo, sia perché comunque l' A. aveva appuntamento con il genitore. La fuga si rese invece necessaria, argomenta ineccepibilmente la Corte, quando il F. si avvicinò una seconda volta, manifestando chiaramente le sue intenzioni (gli stringeva i genitali). Era questo un comportamento che non poteva in alcun modo essere equivocata da un ragazzo di quindici anni.
Pur di fronte a risultanze così precise in ordine al consumato abuso sessuale, la Corte non ha mancato di argomentare anche in ordine ai rilievi difesivi circa la presunta inverosimiglianza dell'aggiramento e del successivo allontanamento. Ha infine, in modo coerente e logico, sottolineato che, disattesa nel modo più assoluto, per le ragioni evidenziate in precedenza, la eventualità del fraintendimento non rimaneva (per escludere l'abuso sessuale contestato) che ipotizzare un' accusa calunniosa. A parte il fatto che una siffatta ipotesi non è stata, neppure dalla difesa, mai presa in considerazione, dagli atti, secondo la Corte territoriale, non emergeva il benché minimo elemento che potesse in qualche modo avvalorarla (il F. era un "perfetto sconosciuto").
3.2.1) Trattandosi di rito abbreviato, non c'è dubbio alcuno che potessero essere utilizzati tutti gli atti facenti parte del fascicolo del PM. e quindi anche la denuncia - querela, sporta oralmente e verbalizzata da un agente di p.g..
4) Non è censurabile la sentenza impugnata neppure in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche. È indubitabile e pacificamente riconosciuto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La Corte territoriale ha negato l'invocato giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena, in considerazione della obiettiva gravità della condotta e del precedente penale (atti osceni in concorso). Ha quindi ritenuto assolutamente prevalenti tali elementi.
Non è necessario, invero, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.
Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p. quelli di rilevanza decisiva.
E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6^ n. 7707 del 4.12.2003). I giudici di merito hanno fatto quindi corretto uso del potere discrezionale nella determinazione della pena. 4.1) Quanto al beneficio della sospensione, nei motivi di appello la richiesta era stata così formulata: "Il primo giudice, in considerazione della personalità del prevenuto e della sua sostanziale incensuratezza, doveva partendo da un limite di pena edittale minore, comminare una sanzione più mite e concedere, attesa la ratio dell'istituto previsto dall'art. 163 c.p., la sospensione condizionale".
La concessione del beneficio veniva, quindi, palesemente "agganciata" alla richiesta di riduzione della pena.
La Corte territoriale motivando adeguatamente, come si è visto, in ordine alla impossibilità di apportare una qualsiasi riduzione alla pena inflitta (sulla base di una valutazione negativa della personalità dell'imputato), implicitamente ha rigettato la richiesta, peraltro, generica di sospensione.
5) Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009