Sentenza 25 settembre 1998
Massime • 1
Sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi Sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non recano Nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell' offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/1998, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 25/09/1998
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Eugenio Amari Consigliere N.1182
Dott. ON Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FR Serpico Consigliere N.5190/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da PO LA, TI NE, SS RI, TT IT, IL LI, NZ SC, LA TI ,UI OR, NN Lo ZO, FI OR, EL EA LA, IA NA De SS ZZ, IR RI, RE LO e LA RO avverso la sentenza 25 ottobre 1997 della Corte d'Appello di Milano. Visti gli atti ed i ricorsi.
Udita la relazione del Consigliere dott. ON Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P.G. dott. NZ Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi gli avv.ti Continiello per IR RI e De SS ZZ M.C., Colateo per TI NE, Scudieri per PO LA e Ciotti per LA TI.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 ottobre 1997 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione di AN De AR e respingeva quelle di RE LO, KA EN AM, EL EA LA, UI OR, LA TI, IA NA De SS ZZ, AL EN RE detto AV, NA UB detto ZI, AN Lo ZO, NN Lo ZO, DA IS, IR RI, SS RI, TI NE, FI OR, LA RO, IL LI, ON IC, TT IT, NZ SC e PO LA. Confermava cosi la sentenza 28 ottobre 1996, emessa dal GIP del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto la responsabilità di alcuni dei predetti appellanti per associazione a fini di spaccio e di tutti loro per distinti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.
2. Contro tale decisione ricorrono PO LA, TI NE, SS RI, TT IT, IL LI, NZ SC, LA TI, UI OR, NN Lo ZO, FI OR, EL EA LA, IA NA De SS ZZ, IR RI, RE LO e LA RO, per i motivi qui di seguito specificati.
3. Comune a molti dei ricorrenti, condannati per il reato previsto dall'art.74 d.P.R. n.309 del 1990, è la censura di violazione di legge e di vizio di motivazione riguardo alla ritenuta esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Così PO LA rileva che nella specie mancano e comunque non sono stati rilevati i requisiti essenziali, atti a distinguere il concorso di persone nel reato di spaccio dal delitto associativo. Quest'ultimo richiede almeno l'esistenza di un'organizzazione sia pure minima con distinzione di ruoli. Differenziazione di funzioni che invece non è stata ritenuta caratterizzante dalla sentenza impugnata, la quale ha espressamente aggiunto che è "del tutto superfluo" spiegarne le ragioni, conclamando, in tal modo, il difetto di motivazione.
Del resto, anche a seguire la pronunzia in punto di sufficienza di un'organizzazione rudimentale a base paritaria, proprio dalla stessa decisione si ricaverebbe l'assenza di tale elemento. Essa infatti prende atto che gli accertamenti di polizia non hanno dato riscontro alle dichiarazioni di un teste (tal LO), quanto all'esistenza di un luogo di occultamento della droga e di un libro contabile, unici componenti che, nelle affermazioni di costui, sarebbero stati sintomatici a favore dell'ipotesi accusatoria. Ed il vincolo associativo viene invece ricavato da constatazioni insignificanti, quali i rapporti di parentela tra alcuni imputati (ma non tra tutti), ovvero la presenza di luoghi deputati allo spaccio, come il negozio del LA, in cui peraltro mai è emerso che avvenisse cessione di droga.
In questo stesso senso TI NE, nel ricorso e nei motivi successivamente presentati, si duole che in nessun modo sia stata dimostrata univocamente una convergenza di intenti tra gli spacciatori, verso l'unica meta di contribuire consapevolmente al sostegno e allo sviluppo di un'organizzazione, laddove la decisione singolarmente sottolinea come quegli elementi che potrebbero essere assunti a sintomo dell'esistenza di un'associazione sono rimasti privi di accertamento (luogo di imbosco della droga, libro contabile).
SS RI aggiunge che, in mancanza di una vera impalcatura strumentale, è inidoneo trarre l'esistenza di un'attività criminosa di natura associativa dalla circostanza che lo spaccio gravitasse sul circolo ENAL di via Ravenna, in quanto lo stesso circolo svolgeva una lecita funzione ricreativa, documentata dalla presenza di numerosissimi iscritti (più di cento). Nè sarebbero significative le dichiarazioni del LO o del TE. Il primo non avrebbe mai parlato di ruoli fungibili tra gli spacciatori, ma si sarebbe limitato ad affermare di aver acquistato indifferentemente dosi da uno o da un altro di questi, CO51 indicando una pluralità di venditori e non un nucleo di persone legate da un vincolo sociale. Dalle dichiarazioni del secondo potrebbe solo trarsi che il ricorrente aveva mostrato la propria disponibilità a vendere al posto del fratello.
IR RI sottolinea che anche il giudice di primo grado si è trovato nella difficoltà di rappresentare un sodalizio criminoso tra gli imputati, tanto che, non trovando riscontro ai singoli ruoli descritti nel capo di imputazione, ha dovuto considerare tutti come partecipi in posizione paritaria, impostazione acriticamente recepita dal giudice di appello, il quale, senza rispondere ai motivi di impugnazione, ha così desunto da elementi palesemente inconferenti quel quid pluris necessario a differenziare il reato di cui all'art.74 d.P.R. n.309 del 1990 dal concorso nel delitto di spaccio continuato o dalla frequenza di delitti di spaccio.
4. Quei ricorrenti che sono stati condannati per il reato associativo censurano ancora la sentenza per violazione di legge e per difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto, quanto meno sotto il profilo soggettivo, la loro partecipazione al sodalizio criminoso. Il LA, con ampia argomentazione, considera del tutto apodittico e addirittura illogico assumere che il proprio negozio fotografico fungesse da succursale dello spaccio incentrato nel circolo ENAL, punto principale del narcotraffico.
Il NE assume che la sua partecipazione al sodalizio criminoso riposa sulle dichiarazioni di SO LO, le quali peraltro dovevano considerarsi inutilizzabili perché raccolte senza garanzie da persona indiziata di reato connesso. Esse comunque non sono state riscontrate nell'erroneo presupposto che il soggetto fosse un testimone. In ogni modo frutto di pura supposizione del LO era la circostanza che il negozio ST fosse stato acquistato dal NE con i proventi della droga , così come idea del LO era quella che il NE avesse fama di noto spacciatore. In conclusione la partecipazione del ricorrente al sodalizio ENAL risulterebbe affermato sulla base del tutto insufficiente di singoli episodi di spaccio, i quali non risultano supportati da ulteriori elementi univoci e significativi, idonei a configurare un contributo causale ad una organizzazione e la consapevolezza di porlo in essere. SS RI afferma che la sua adesione è stata ricavata dalla circostanza che egli gestiva il circolo ENAL, ritrovo che però, come già ha ricordato, svolgeva un'attività lecita, sicché tale contributo amministrativo non può essere equiparato al supposto e necessario pactum sceleris.
Il IT ritiene che la sentenza sia sul punto del tutto immotivata, pretendendo essa di provare l'inserimento del IT nel sodalizio dalla sua presenza costante nel circolo, peraltro del tutto naturale data la carica sociale rivestita.
Anche il LI lamenta che la sua partecipazione sia stata ricavata unicamente dal ruolo amministrativo svolto, ricordando come in maniera del tutto contraddittoria simile ruolo non sia stato ritenuto significativo per altri soggetti, che non sono stati nemmeno sottoposti a procedimento penale.
Lo SC, dopo aver osservato che alla data in cui il capo di imputazione indica il sorgere dell'associazione criminosa egli era detenuto, lamenta che le intercettazioni telefoniche e dichiarazioni accusatorie che lo riguardano fanno riferimento solo a singoli episodi di spaccio e non alla partecipazione al sodalizio. Nè da tali episodi potrebbe ragionevolmente inferirsi un accordo sociale o un contributo causale all'associazione.
Il OR sottolinea come sin dall'inizio gli fosse stata imputata una mera partecipazione e come questa posizione del tutto marginale sia stata invece appiattita su quella di altri soggetti inizialmente ritenuti promotori o capi dell'associazione. Rileva che ben più propriamente, dato il suo operare inconsapevole di una sia pur rudimentale organizzazione criminosa, gli doveva essere riservato il trattamento fatto al IS, ritenuto responsabile solo di singoli episodi spaccio.
Il LO, infine, osserva che dalle dichiarazioni accusatorie che lo riguardano non può trarsi alcuno spunto per ritenere realisticamente esistente una sua partecipazione al contesto associativo. Del resto tali dichiarazioni non sarebbero nemmeno fornite del necessario riscontro.
5. Il LA, il LI e IR RI lamentano comunque violazione di legge e difetto di motivazione nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990. 6. Quanto all'affermazione di responsabilità per singoli episodi di cessione di droga, ciascun ricorrente muove autonome censure. In tal modo il LA lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del reato, facendo presente che i rilievi che subito verranno riferiti erano stati già avanzati con i motivi d'appello e che a questi non si è data alcuna risposta. Ricorda dunque come frutto di mera supposizione sia il fatto che l'involucro passato dal OR e dal LI a tal LO contenesse droga, mentre della consegna di banconote al LA, il teste GA, di cui a torto si mette in dubbio l'identificazione con colui che versò la somma, ha fornito ampia spiegazione. Sottolinea come il IS abbia ceduto la droga solo a seguito del colloquio col LO e col IE, circostanza da cui può ricavarsi che il LA non gli aveva comunque passato ordini. Si duole ancora che le dichiarazioni del teste LO non siano state riportate nella loro integrità, così alimentando l'equivoco sul coinvolgimento del LA. In modo del tutto irragionevole i testi LO e IE sono stati definiti reticenti, ma nonostante questa ritenuta inaffidabilità la sentenza impugnata li ha inseriti nella lista degli elementi addebitabili al LA. Del tutto inconferente sarebbe poi il riferimento al teste LO, le cui dichiarazioni sembrano anzi escludere il ruolo di intermediario di LA. Tale teste aveva poi dichiarato che il NE era socio nello spaccio del LI, mentre era in affari leciti col ricorrente, ma la sua deposizione è stata travisata nella pronunzia, sia nel senso che è priva di riscontro l'affermazione che il NE fosse socio nel negozio del LA, sia nel senso che mai il LO aveva affermato che NE e LA erano soci nello spaccio. I servizi di osservazione della P.G. avrebbero ancora messo in rilievo che, se il ricorrente conosceva qualche suo coetaneo dedito allo spaccio, perché frequentava i locali della zona in cui abitava, mai alcuna attività illecita si era svolta nel suo negozio, mentre ancora mai era stata segnalata la sua presenza nel circolo ENAL. Infine quella che viene definita una quasi confessione era in realtà una spontanea dichiarazione fatta in piena buona fede, ampiamente dimostrativa dell'estraneità del ricorrente.
La sentenza comunque difetterebbe di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. e di quella di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990. 7. Il NE a sua volta lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, cui si è addivenuti negandosi l'autonomia tra il reato associativo ed i reati fine. Per i quali ultimi andava ragionevolmente riconosciuto trattarsi di episodi occasionali ( mera affermazione apodittica sarebbe quella per cui egli era il magazziniere episodi, in sè considerati, di modestissimo rilievo.
Si duole ancora del difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena principali inflitta.
8. Anche SS RI censura la motivazione della sentenza quanto al mancato riconoscimento di attenuanti in genere e del fatto di lieve entità in specie.
9. Il LI, adducendo quale vizio che le dichiarazioni del LO non siano state sottoposte ad alcun riscontro di affidabilità, si duole che la sentenza sia del tutto immotivata sul punto del concorso del ricorrente nello spaccio per così dire extra cittadino. Nei motivi aggiunti ripropone la censura di nullità della sentenza per assoluta indeterminatezza del capo 3 dell'imputazione e per conseguente mancata correlazione tra imputazione e pronunzia di condanna. Vizio di motivazione vi sarebbe nell'esclusione del fatto di lieve entità nonché nella determinazione degli aumentì di pena per la continuazione.
10. LA TI rileva un errore della sentenza laddove nega che nei motivi d'appello era stato dedotto lo stato di tossicodipendenza della ricorrente. Di qui il mancato riconoscimento del fatto che gli acquisti della ricorrente erano destinati all'uso personale, come sarebbe del resto confermato dall'altrimenti inspiegabile circostanza che la TI non si liberò di un modesto quantitativo di droga al momento del suo ingresso in carcere (episodio per cui invece è stata condannata). Vi sarebbe poi totale difetto di motivazione nella denegata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità.
11. Anche il OR lamenta il difetto di motivazione in ordine all'applicabilità del quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990. 12. NN Lo ZO deduce che la chiamata in correità del RO, unico elemento che lo coinvolga nello spaccio, è priva di riscontro. 13. FI OR fa presente che le dichiarazioni accusatorie della RO sono state ritenute riscontrate da circostanze palesemente inidonee.
14. EL EA LA ritiene che in violazione di legge le sia stata negata l'attenuante della collaborazione di cui al comma settimo dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990.
15. IA NA De SS ZZ deduce difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed all'attenuante del fatto di lieve entità.
16. Attenuante che sarebbe stata immotivatamente negata anche a IR RI, secondo quanto egli afferma nel ricorso.
17. LA RO si duole infine del difetto di motivazione circa la determinazione della pena.
Considerato in diritto
1. Per evidenti ragioni di economia del discorso, ritiene la Corte di muovere dalle censure relative alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga, per poi passare a quelle avanzate in ordine alla partecipazione dei singoli ricorrenti a tale associazione ed agli specifici episodi di cessione di cui i ricorrenti stessi sono stati ritenuti responsabili. 2. È noto che tanto il codice penale (artt.416 e 416 bis) quanto il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art.74 d.P.R. n.309 del 1990) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano l'interprete a concetti socialmente diffusi sia per percepire l'essenza dell'associazione che per delinearne la distinzione, imposta dallo stesso codice penale, dal concorso di persone nel reato in genere e nel reato continuato in specie. Fenomeni questi che, in base agli usi linguistici, hanno in comune una pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero reati, predeterminati sin dall'inizio della collaborazione e strumentali ad un unico disegno storicamente precisabile, mentre nell'associazione lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati, sia pure dello stesso genere.
In questo modo l'accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Ed il legislatore, coscio del grave pericolo per l'ordine pubblico di una simile intesa, la promuove a reato di per sè, a prescindere dalla consumazione o meno dei delitti programmati.
Tali dunque le caratteristiche del delitto e la ratio dell'incriminazione, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale, priva il delitto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi, spesso presente nelle pronunzie giurisdizionali, non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo, come già si è osservato, di per sè si concreta.
2. Tanto premesso a torto si lamenta violazione di legge da parte della sentenza impugnata quando sostiene che ad integrare il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico sono sufficienti elementi rudimentali, senza che sia necessaria una distinzione di ruoli, che possono essere intercambiabili. Nè assurge a vizio di motivazione la circostanza che questa conclusione non venga sostenuta da una puntuale confutazione delle opposte concezioni avanzate nei motivi d'appello, dato che al giudice non si richiede una compiaciuta completezza teorico-espositiva, ma semplicemente l'esatta applicazione della legge (arg. ex art.619 co.1).
3. EN più corposi, ma, come si dirà, solo sotto l'aspetto della loro prospettazione, sono invece gli argomenti che tendono a dimostrare l'irrilevanza o l'inconsistenza dei dati adotti nella decisione come sintomatici dell'esistenza di un accordo associativo. Patto che la decisione impugnata deduce invece, in estrema sintesi, dalle caratteristiche del commercio, dall'esistenza di una sede (il circolo ENAL di via Ravenna in Milano) destinata allo spaccio di droga, dal fatto che alcuni ricorrenti si presentavano come soci a terzi acquirenti e che ai tossicodipendenti era stato detto di rivolgersi indifferentemente per gli acquisti a questo a quel partecipe. Si sono ancora sottolineati l'uso in comune di mezzi di trasporto e di comunicazione (telefonini), i precedenti giudiziari di narcotraffico delle persone di più alto livello coinvolte nel procedimento, i vincoli di parentela che legano alcuni partecipi.
4. Ad inficiare questo quadro si oppone in primo luogo che il circolo ENAL svolgeva istituzionalmente una lecita attività ricreativa, resa certa dalla presenza di più di cento iscritti, talché le cessioni che pure vi si verificavano, ben potevano considerarsi come frammentate in iniziative estemporanee di alcuni soggetti, eventualmente anche in concorso tra loro. Ma simile assunto, che pur potrebbe definirsi come una lettura alternativa delle risultanze non deducibile in questa sede, non è comunque plausibile alla luce dell'accertamento per cui proprio i dirigenti del circolo, tra gli altri, vi esercitavano il commercio. Sicché da ciò solo risulta la destinazione dei locali al traffico, la cui natura permanente è poi documentata dall'assidua frequentazione di tossicodipendenti. Se a tanto si aggiunge ancora la circostanza che sul circolo ENAL gravitavano per rifornirsi spacciatori di altre provincie (Asti, Alessandria, Udine e pavese) si deve contrastare come del tutto ragionevolmente si è ritenuta l'esistenza di un volume di affari che trascende le possibilità individuali. Conclusione del resto riscontrata da alcune intercettazioni telefoniche che attestano rapporti di fornitura tra l'organizzazione in esame e alcune "famiglie" tristemente note per importanza quali quella dei Sergi di Careri.
5. Si oppone, ancora e da più parti, che la sentenza, senza trarne le debite conclusioni, dà atto che non è stato rinvenuto ne' il libro contabile del narcotraffico ne' il box adibito a nascondiglio della droga, di cui ha riferito il teste SO LO. Ma, premesso che appartiene pur sempre al merito valutare comparativamente il valore significativo di risultanze negative rispetto a quelle positive, non sembra che si sia affatto sconfinati nell'arbitrarietà nel considerare del tutto subvalente al quadro probatorio riferito nei numeri precedenti siffatta mancanza di ulteriori conferme. Senza considerare che, sebbene senza riscontro, ha, di per sè, un peso, la dichiarazione fatta da un testimone dell'esistenza di un luogo adibito a nascondiglio e di un libro contabile.
6. Ed a questo riguardo va subito respinta la doglianza mossa in qualche ricorso in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del LO, perché costui doveva essere sentito sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, e della loro inefficacia probatoria, perché comunque non riscontrate.
La censura non è fondata anche a non aderire all'indirizzo interpretativo per cui l'art.63 c.p.p. è applicabile in tanto in quanto il soggetto sia stato iscritto nel registro delle persone indagate (cosa che nella specie non ricorre) e a ritenere invece che la norma faccia riferimento a chi in base alle cognizioni al momento raccolte appaia come indagabile. Il LO, infatti, ha reso le sue dichiarazioni dopo essere stato sorpreso in possesso di 5 gr. di cocaina, dose che di per sè non comportava alcun fumus di un uso diverso da quello personale, con conseguente inapplicabilità al suo esame delle garanzie dovute alle persone sottoposte ad indagini e dei riscontri necessari per le affermazioni degli imputati in un procedimento connesso.
7. Infine sul punto dell'esistenza di un'associazione si deduce il carattere non significativo dei rapporti di parentela che legano molti imputati. Doglianza che non coglie nel segno perché, come pure si è visto, la decisione impugnata non basa affatto le sue conclusioni esclusivamente o prevalentemente o parzialmente sul rapporto di parentela, ma rileva questa ulteriore circostanza come del tutto armonica con la sussistenza di un patto per lo spaccio della droga.
8. Il sodalizio, secondo quanto si è avuto occasione di osservare. era in contatto con "famiglie" di primo livello per rifornirsi di sostanze stupefacenti e, a sua volta, fungeva da fornitore a spacciatori di provincie e di regioni diverse.
La semplice rilevazione di questi dati da conto dell'inapplicabilità dell'attenuante di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, con reiezione delle relative censure.
9. Venendo così alle singole posizioni, NZ SC lamenta che le dichiarazioni accusatorie e le intercettazioni telefoniche che lo riguardano attestano solo singoli episodi di spaccio e non la sua partecipazione all'associazione di via Ravenna.
Senonché la sentenza impugnata ricorda che GI RO, spacciatore che si riforniva presso il circolo ENAL, aveva ricevuto dallo stesso ricorrente, appena uscito dal carcere in cui si trovava ristretto per reati di droga e ritornato nella sua abitazione di via Ravenna (situata sopra il circolo), la confidenza che lui, SC, era il capo della banda. Ed anzi il medesimo gli aveva proposto di lavorare per loro (il sodalizio) a mezzo etto per volta e di rivolgersi, in caso di accettazione, al fratello TU (RE LO, fratellastro). Tali dichiarazioni sono state debitamente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche che, se riguardano singoli episodi di cessione, documentano anche una preminenza del ruolo dello SC rispetto a quello degli altri appartenenti al sodalizio.
Il ricorso va pertanto respinto.
10. IR RI lamenta il vizio di motivazione della pronunzia in ordine alla sussistenza di un'associazione per delinquere ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui al sesto comma dell'art.74 d.P.R. n.309 del 1990. Si tratta di motivi già in precedenza disattesi.
Quanto all'altra doglianza in ordine alla mancata applicazione del quinto comma dell'art.73 d.P.R. cit. per i singoli episodi di cessione ascrittigli, i motivi addotti nella decisione impugnata per negare l'attenuante (elemento ponderale, continuità nel tempo, inserimento con ruolo rilevante in struttura organizzata con clientela ramificata) sono in perfetta linea con gli orientamenti giurisprudenziali espressi da questa Corte. Gli ulteriori argomenti addotti circa la mancata verifica della qualità e del grado di purezza della droga non inficiano la globalità del giudizio di merito congruamente espresso.
Il ricorso va pertanto respinto.
11. RE LO ritiene insufficienti le dichiarazioni di AR MP, LA RO e GI RO a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio di via Ravenna, se l'assunto intende riferirsi al contenuto intrinseco di tali dichiarazioni, va per contro osservato come la sentenza impugnata metta in rilievo che la MP ha parlato delle frequentazioni del LO nel circolo di via Ravenna, che la RO lo collega a AN Lo ZO, alla LA ed al RI ed il RO allo SC. Se l'assunto intende riferirsi all'insufficienza di riscontri, questi sono ampiamente riportati nella decisione e vanno dall'autovettura usata insieme al RI, all'impiego del telefonino del ricorrente per fini criminali da parte della figlia dello SC e dello SC medesimo, alle numerose intercettazioni telefoniche che, pur relative a singoli episodi di cessione di droga, mettono ben in evidenza la struttura organizzata del commercio.
Il ricorso va pertanto respinto.
12. UI OR lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sua consapevolezza di partecipare ad un'associazione finalizzata allo spaccio e al contributo causale ad essa conferito nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al quinto comma del d.P.R. n.309 del 1990, per i singoli episodi di spaccio contestatigli.
Va tuttavia osservato che, sebbene la decisione non dedichi graficamente alcun punto all'elemento psicologico del reato associativo, questo appare di tutta evidenza, laddove si rammenta che i tossicodipendenti, per rifornirsi, di droga, chiedevano indifferentemente, comunicando con il circolo ENAL, del OR o del LI, con posizione del primo di piena confidenza con 11 altro, il cui inserimento nel sodalizio risulta dalla carica sociale rivestita e dall'intercambiabilità del ruolo di fornitore con quello del NE, di SS RI e del IT. Talché i singoli episodi di spaccio attribuiti al ricorrente, in concorso col LI, altro non sono, sotto l'aspetto che qui interessa, che l'esecuzione pienamente consapevole di reati fine del gruppo. La negazione dell'attenuante del fatto di lieve entità è poi congruamente motivata col rilievo del grave allarme sociale derivante dall'intensità del traffico e dall'inserimento in una struttura molto articolata.
Il ricorso va pertanto respinto.
13. IL LI deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla determinazione della pena. Nei motivi aggiunti si duole poi della nullità del capo 3 dell'imputazione ascrittagli, per genericità della stessa, e dell'erronea applicazione della legge penale sul punto da parte della sentenza impugnata. Lamenta poi l'erroneità del diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità.
In ordine alla sussistenza del reato associativo, il ricorrente fa valere la pretesa liceità delle funzioni del circolo ENAL;
argomento già in precedenza confutato. Aggiunge che comunque la sua partecipazione al sodalizio criminoso non potrebbe basarsi sul semplice fatto di aver rivestito una carica sociale, come dimostrato dal fatto che alcuni consiglieri non sono stati imputati. Considerazione, quest'ultima, che non tiene conto che a carico del ricorrente, a differenza di altri amministratori del circolo, è stata accertata un'attività continuativa di spaccio. Non comprende perché i giudici di merito non abbiano preso in considerazione la possibilità che, avendo contratto il vizio una volta entrato nel circolo, si sia deciso a svolgere in proprio attività di spaccio, acquisendo semmai la droga in conto vendita dai componenti dell'associazione criminale. Tipica lettura alternativa delle risultanze che nulla toglie alla congruità dell'accertamento operata daì giudici di merito e che perciò è improponibile in sede di legittimità. Critica infine la decisione nel punto in cui ha concesso piena affidabilità al teste LO circa la sua intercambiabilità con altri fornitori. Doglianza questa del tutto generica e dunque parimenti inammissibile.
Circa la nullità del capo 3 dell'imputazione, a parte la tardività della deduzione, il ricorrente non fa che riproporre gli argomenti già respinti in sede di appello. Quivi si è correttamente notato che gli episodi con contributo causale diretto da parte del LI sono precisamente descritti, insieme con quelli in cui la responsabilità per i reati fine deriva dal contributo di concorso e dal relativo elemento psicologico, e che pertanto non si ha quell'indeterminatezza dell'addebito che rende impossibile il diritto di difesa.
Parimenti tardiva è la doglianza circa il fatto di lieve entità, la cui negazione è stata comunque congruamente motivata con le considerazioni riferite al numero precedente. Del tutto generiche sono le doglianze in ordine alla determinazione della pena ed agli aumenti, del resto contenuti, per la continuazione. Il ricorso va pertanto respinto.
14. TI NE lamenta in primo luogo che sia stata ritenuta sussistente un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, sulla base di motivi che sono stati in precedenza respinti. Si duole poi che la sua partecipazione sia stata dedotta dalle dichiarazioni di SO LO che ritiene inutilizzabili, in base alle considerazioni che sono state già disattese. Afferma comunque che tali dichiarazioni sono generiche ed irrilevanti ai fini della dimostrazione di una sua partecipazione all'associazione criminale.
Senonché da dette dichiarazioni si apprende l'intercambiabilità del NE col LI, il RI ed il IT nelle forniture degli stupefacenti nonché il ruolo, sia pure occasionale, di magazziniere svolto dal ricorrente per il gruppo, circostanze che delineano con ogni precisione l'appartenenza al sodalizio.
La negazione dell'attenuante di lieve entità si fonda sulle considerazione già ritenute congrue per gli altri ricorrenti. Nè i giudici di merito, come invece si assume, hanno in tal modo negato autonomia ai reati fine rispetto al reato associativa. Questo infatti, come già si è ricordato, si perfeziona a prescindere dalla consumazione di quelli. In tal modo una continua attività di spaccio, sia pure nell'ambito di un'associazione, ben può essere valutata come elemento di allarme sociale tale escludere il carattere di lieve entità al commercio della droga.
Il ricorso va pertanto respinto.
15. La decisione impugnata ipotizza che il negozio fotografico ST di via Bessarione, gestito da PO LA, fosse una base secondaria della vicina associazione con sede in via Ravenna. E ricava questo convincimento dalle circostanze che TI NE ne era socio;
che il 5 aprile 1995 LA era stato notato telefonare dal suo interno a OR ed a LI, i quali sopraggiunti avevano ceduto, fuori dal negozio, a certo LO della droga;
che successivamente, nello stesso giorno, il LA era stato raggiunto fuori dal negozio da un individuo che gli aveva consegnato banconote da 100.000 lire;
che durante questa osservazione veniva notato passare per la zona più volte RE LO;
che nella successiva osservazione del 7 aprile 1995 s'era rivisto il LO entrare nel negozio, uscire dallo stesso, attendere, incontrare un altro tossicodipendente tal BL, essere poi raggiunto in compagnia del BL da un giovane poi identificato in DA IS da cui riceveva droga;
che il 2.6.1995 il LA era stato visto in compagnia del IS in un bar difronte al negozio;
che il LO aveva riconosciuto fotograficamente il LA quale socio del NE;
che infine lo stesso LA aveva reso dichiarazioni quasi confessorie. In accoglimento del motivo di ricorso, ritiene la Corte del tutto insufficiente la motivazione della pronunzia impugnata a dimostrare la responsabilità del LA nel reato associativo ed in quello di spaccio.
Non si ricava in primo luogo da quali elementi venga tratta la certezza che il NE fosse socio del LA. La circostanza è riferita dal teste LO, ma costui non disvela da quali fonti l'abbia appresa (o almeno nella sentenza non è detto), tanto che anch'essa potrebbe derivare dalla sua immaginazione, come l'idea, che all'immaginazione il LO espressamente attribuisce, che il negozio fosse stato aperto coi proventi della droga. Il LA del resto ha ammesso che il NE veniva qualche volta ad aiutarlo, ma tanto non consente di per sè la promozione a socio di quest'ultimo, come non lo consente il fatto, rammentato nella sentenza, che il LA usasse a volte l'auto del NE e il NE, alle volte, quella del LA.
La consegna delle banconote da 100.000 lire è stata rivendicata dal teste AO GA e ricondotta all'acquisto a rate di una di macchina fotografica. La sentenza assume che l'identificazione costui sarebbe stata fortunosa, che, trattandosi di acquisto a rate, vi doveva essere una documentazione scritta, che si può supporre che il GA, ammessa la sua identificazione, saldasse invece qualche debito di stupefacenti. La prima e l'ultima affermazione sono del tutto apodittiche, quella della documentazione si basa su una massima di esperienza ampiamente controvertibile quando, per esempio, si riferisca ad una vendita tra amici.
Il LA ha ammesso di conoscere IS e di averlo potuto incontrare qualche volta al bar antistante il suo negozio, da quest'ultimo spesso frequentato. Si tratta di circostanza che all'evidenza è del tutto inconferente.
Nella "quasi confessione" il LA ha riconosciuto che il suo negozio era diventato un punto di riferimento di tossicodipendenti (tra cui il LO) al pari del bar difronte ( tanto che aveva deciso di trasferirsi) e che, conoscendo OR e LI, per motivi di abitazione negli stessi paraggi, si prestava a volte a rintracciarli telefonicamente su richiesta dei tossicodipendenti menzionati. Ha aggiunto che poteva immaginare il perché questi ultimi chiedessero dei due.
I testi BL e LO ammettevano, poi, di comprare da circa uno o due mesi cocaina da spacciatori stazionanti in via Bessarione angolo via dell'Oglio, dichiarazioni che vengono ritenute reticenti, ma che tuttavia si collegano alle risultanze obbiettive derivanti dagli appostamenti. In base ad essi, gli unici due episodi di commercio osservati (il primo può ragionevolmente dirsi tale, anche se non si è constatata la cessione della droga) avvenivano fuori del negozio ST, ne' la sentenza dà conto di quanti appostamenti relativi al LA risultino fallitì e se in particolare siano stati osservati commerci senza l'intervento del LA. In questo senso (in quello cioè di un traffico di strada) potrebbero ragionevolmente collocarsi i passaggi, definiti di perlustrazione, di RE LO, altrimenti difficilmente spiegabili date le funzionì di controllo che il LA, dal negozio, avrebbe presumibilmente dovuto svolgere.
Insufficiente perciò la dimostrazione in ordine alla natura di base logistica del negozio e con essa della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso (al qual riguardo il giudice del rinvio dovrà anche darsi carico di spiegare per quale motivo, data la contiguità tra i due immobili, ENAL e ST, era opportuno creare una seconda sede), si dovrà anche approfondire se la condotta del LA sia inquadrabile, sotto il profilo concorsuale, nell'ipotesi di cessione prevista dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990. Dovrà in particolare accertarsi, in relazione al capo di imputazione che ipotizza il ruolo di ricevere ordinazioni, disporre per le consegne della cocaina ed incassarne il provento, se il contenuto delle telefonate del LA aveva di per sè natura negoziale (anche nella semplice veste del nuncius), ovvero se egli si limitava a chiamare il OR ed il LI, lasciando che il negozio nell'an, nel quomodo e nel quantum si concludesse successivamente.
16. SS RI ripropone gli stessi argomenti sull'insussistenza di un sodalizio criminoso che sono stati già respinti. Congruamente motivata è poi la pronunzia in ordine alla sua partecipazione a detto sodalizio, ricavata dalla carica sociale rivestita nel circolo ENAL, dalla testimonianza del LO che ha parlato della sua fungibilità con LI, NE e IT, dal fatto che tale intercambiabilì tà è ampiamente confermata dal teste FR TE (IR RI, alla richiesta di droga, diceva al TE che avrebbe in seguito potuto rifornirsi anche dal fratello SS o da TT IT, presso la sala giochi del circolo). Correttamente motivata è anche la negazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e la determinazione della pena, motivazione contro la quale si fanno valere o doglianze generiche o muoventi dall'erroneo presupposto che il ricorrente deve rispondere solo di episodici fatti di spaccio.
Il ricorso va pertanto respinto.
17. In punto di responsabilità per il reato associativo, TT IT deduce motivi analoghi a quelli già disattesi avanzati da SS RI, lamentando altresi l'utilizzazione delle dichiarazioni di SO LO con argomenti che sono stati in precedenza confutati.
Il ricorso va pertanto respinto.
18. Venendo quindi a quei ricorrenti che sono stati ritenuti responsabili solo per singoli reati di draga, NN Lo ZO lamenta il mancato riscontro delle affermazioni di GI RO in ordine al reato addebitatogli di trasporto di sostanze stupefacenti. Senonché un riscontro considerato decisivo viene correttamente individuato nelle stesse affermazioni del Lo ZO di aver più volte accompagnato con la sua macchina il cognato RE LO a Milano, restando incredibile che, come pure ha sostenuto, egli scendesse prima della consegna della droga al RO, dato che quest'ultimo ha saputo descriverlo fisicamente.
Il ricorso va pertanto respinto.
19. FI OR è stato ritenuto responsabile di aver fornito continuativamente eroina a LA RO, a sua volta spacciatrice. Lamenta che le dichiarazioni accusatorie della RO non siano state idoneamente riscontrate.
Il ricorso è fondato. Non costituiscono infatti valido riscontro ne' il riconoscimento fotografico, dimostrativo solo della conoscenza dell'accusato da parte dell'accusatrice, ne' l'affermazione del OR di aver più volte ricevuto richieste di droga da parte della RO, che non si intende come possa essere interpretata come univoca conferma dell'accusa. Il giudice di rinvio, a questo riguardo, dovrà motivare l'ulteriore passaggio della sentenza impugnata, che allo stato appare come apodittica asserzione, secondo cui "non è verosimile che avesse rifiutato di fornire stupefacente ad una cliente affidabile come la RO".
20. IA NA De SS ZZ si duole per essere stata ritenuta responsabile per fatti per i quali era stata già condannata in altro procedimento.
Deduce ancora violazione dell'art.133 c.p. e lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità. La prima censura, non dedotta in appello, è inammissibile in questa sede. Del tutto generico è perciò egualmente inammissibile è il motivo concernente la violazione dell'art.133 c.p. Congruamente motivata è la pronuncia impugnata in punto di negazione dell'attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, basata sulla continuità e la capillarità dell'attività di spaccio.
Il ricorso va pertanto respinto.
21. Parzialmente fondato è il ricorso di LA TI. Occorre al riguardo premettere che la ricorrente, diversamente dal l'interpretazione dell'impugnazione data dalla Corte d'appello, facendo valere la sua qualità di tossicodipendente e chiedendo l'assoluzione, intendeva appellarsi contro l'affermazione della sua responsabilità per entrambi gli episodi criminosi di cui è stata imputata. E cioè per il concorso col convivente nella cessione di droga alla RO (capo 11) nonché per la detenzione di gr.0,8 di eroina trovatale indosso al momento del suo ingresso nel carcere di Alessandria (capo 12).
Ora mentre la predetta qualità di tossicodipendente non può ragionevolmente fare aggio sugli episodi di cessione narrati dalla RO e debitamente riscontrati (dichiarazioni del convivente KA, intercettazioni telefoniche), essa può dare una plausibile spiegazione in termini di detenzione per uso personale del modesto quantitativo di cui al capo 12. Il giudice di rinvio, che comunque dovrà esprimere il giudizio di merito, avendo come si è detto la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'impugnazione non riguardasse questo capo, terrà anche conto nella sua valutazione che la droga era suddivisa in cinque involucri. Resta così assorbita la censura di omessa motivazione circa l'attenuante del fatto lieve, su cui il giudice di rinvio dovrà pure pronunziarsì.
22. EL LA, si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art.73 d.P.R. La sentenza impugnata è tuttavia al riguardo correttamente motivata, essendo onere dell'interessato dimostrare l'apporto derivante dalla collaborazione richiesto dalla norma, non senza aggiungere che, con sentenza 4.5.98 ric. Marsella, questa Corte ha ritenuto che la collaborazione per poter essere presa in considerazione deve essere svolta anteriormente al giudizio, in virtù del principio generale espresso dall'art.62 n.6 c.p., in materia di circostanze estrinseche. Il ricorso va pertanto respinto.
23. LA RO, infine, lamenta un difetto di motivazione circa la mancata riduzione della pena ai minimi edittali. Ma il giudice d'appello, dato atto della mitezza della sanzione irrogata, l'ha ritenuta adeguata ai reati di cui s'è resa responsabile. Si tratta di valutazione di merito, di un giudizio equitativo irripetibile in sede di legittimità, che non abbisogna di particolari approfondimenti argomentativi, quando, come nella specie, non appaia una macroscopica sproporzione tra i fatti addebitati e la pena inflitta.
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, va pertanto respinto. 24. Alla reiezione dei ricorsi del NE, di SS RI, del IT, del LI, dello SC, di NN Lo ZO, della LA, della De SS ZZ, di RI IR, del LO, del OR e della RO segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LA PO e di OR FI nonché nei confronti di TI LA limitatamente, per quest'ultima, al capo 12 dell'atto di imputazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso della TI. Rigetta altresì i ricorsi di NE TI, RI SS, IT TT, LI IL, SC NZ, Lo ZO NN, LA EL, De SS ZZ IA NA, RI IR, LO RE, OR UI e RO LA e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 1998