Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 37244
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Sentenza 13 novembre 2013

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In tema di perizia sulla capacità d'intendere e di volere, l'inosservanza da parte del perito delle linee di condotta fissate dalla Carta di Noto per l'espletamento della stessa, non comporta la nullità o la inutilizzabilità della perizia medesima, trattandosi di indicazioni prive di valore nominativo. (Fattispecie in cui il ricorrente si era doluto dell'omessa videoregistrazione ed audioregistrazione dei colloqui svolti dal perito con l'imputata, attività il cui compimento è espressamente prescritto all'"esperto" dall'art. 4 della Carta di Noto).

È preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma sesto, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 37244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37244
    Data del deposito : 13 novembre 2013

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