Articolo 94 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 94.

(Ubriachezza abituale)

Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata.

Agli effetti della legge penale, e' considerato ubriaco abituale chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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