Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la modificazione dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33518 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1963
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2061/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IE, N. IL 08/05/1972;
avverso l'ordinanza n. 475/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 09/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 9.11.2009 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da AS PI volta all'applicazione in suo favore della disciplina portata dall'art. 671 c.p.p. e dall'art. 81 c.p., in relazione a dieci sentenze di condanna per fatti commessi dal 31.8.2001 al 29.8.2006, riferiti ai reati di furto aggravato, rapina ed evasione, nonché alla violazione della legge sugli stupefacenti ed a quella sulle armi. A sostegno della decisione il tribunale osservava che non era possibile individuare nella fattispecie la richiesta identità di disegno criminoso, in considerazione dell'arco temporale entro cui le condotte vennero consumate, della loro eterogeneità e dell'assenza, nelle sentenze di condanna, di elementi significativi nel senso invocato dall'istante, di guisa che non di identità di disegno criminoso poteva nel caso in esame parlarsi, quanto di una generica scelta delinquenziale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione AS PI, con l'assistenza del difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., nonché difetto di motivazione, sul rilievo che avrebbe del tutto ignorato il giudice a quo l'accertato stato di tossicodipendenza dell'istante a mente della novella legislativa n. 49 del 2006, stato questo, a parere della difesa, causa delle condotte delittuose in esame, comprese quelle relative al reato di evasione, consumate sempre al fine di procurarsi stupefacente per uso personale.
Deduceva altresì la difesa ricorrente che, diversamente da quanto giudizialmente opinato, le condotte delittuose giudicate erano, per gruppi, temporalmente molto vicine ed in due occasioni addirittura consumate nello stesso giorno.
Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della doglianza. A tale requisitoria replicava la difesa ricorrente con memoria difensiva, ulteriormente insistendo sugli argomenti illustrati con l'impugnazione principale. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2A, 7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. 1A, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Quanto poi, in particolare, all'evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha il giudice di legittimità opportunamente chiarito che l'innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190). Tanto premesso sul piano dei principi, non può non rilevarsi che il giudice a quo non abbia fatto di essi puntuale applicazione. Il giudice a quo infatti ha ben distinto la nozione di unità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all'art. 81 c.p., dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, ma ha poi concretamente considerato l'arco temporale in cui le condotte vennero consumate in termini del tutto generici, dappoiché assente ogni valutazione intermedia relativa alle cinque condotte consumate dall'agosto del 2001 al dicembre del 2002, alle due condotte consumate il 12 ed il 16 dicembre 2002, alle due condotte consumate il 20.4.2002.
Del pari ha del tutto ignorato il Tribunale romano la disciplina novellatrice dell'art. 671 c.p., comma 1, di guisa che radicalmente omessa risulta la valutazione dello stato di tossicodipendenza fra gli elementi da utilizzare per la decisione.
Ne consegue che il sillogismo giuridico sviluppato dal giudice a quo ha una premessa genericamente esposta e non aderente alla realtà oggettiva acquisita al procedimento (l'arco temporale in cui le condotte sono state tenute, considerate esclusivamente con riferimento alla prima ed all'ultima ed in assenza di valutazione delle situazioni intermedie, alcune delle quali ricadenti lo stesso giorno) e sconta una omissione la cui rilevanza è imposta dalla legge e cioè la considerazione dello stato di tossicodipendenza del richiedente.
Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza in esame va cassata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010