Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 2
La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione.
Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l' "iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Nel caso di specie, erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato e un congiunto nelle quali si concordava il comportamento da tenere in occasione dell'imminente incontro con il fornitore dello stupefacente che, a sua volta intercettato, risultava avere l'effettivo possesso della sostanza da cedere all'imputato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 6781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6781 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/01/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 126
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 17770/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EK IR n. il 21.5.1978;
avverso la sentenza n. 4207/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 17.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. POLICASTRO A., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 21.12.2011, il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Modena, tra le restanti statuizioni, ha condannato EK IR alla pena di un anno di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa in relazione a tre episodi di concorso nel traffico di sostanze stupefacenti commessi tra l'11 e il 16.2.2010 nei diversi luoghi specificamente indicati nei rispettivi capi di imputazione.
Con sentenza in data 17.7.2012 la corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la riqualificazione delle condotte relative a due degli episodi criminosi ascritti all'imputato (specificatamente contrassegnati con i capi a) e b) della rubrica), configurandoli quali ipotesi di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, rideterminando la pena a suo carico in quella di otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione EK IR, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'aver ritenuto giuridicamente ammissibile, limitatamente all'episodio di cui al capo a) della rubrica, l'ipotesi del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, senza viceversa pronunciare l'assoluzione dell'imputato perché il fatto ascrittogli non costituisce reato.
In via gradata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'assoluto difetto di elementi di prova idonei a confermare l'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica, anche solo in relazione all'ipotesi del tentativo allo stesso ascritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è infondato.
Dev'essere preliminarmente richiamato, ai fini della conferma della teorica ammissibilità dell'ipotesi del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, l'orientamento già seguito da questa corte di legittimità, ai sensi del quale la determinazione del momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti impone di ricercarne la soluzione nel testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, costruito in termini onnicomprensivi, con la previsione, accanto alla condotta dell'acquisto, anche di quella della detenzione.
Con particolare riguardo alla condotta consistente nella "detenzione" di sostanza stupefacente, occorre sottolineare come quest'ultima non implichi necessariamente un immediato contatto fisico del soggetto con la sostanza, con essa dovendo intendersi, più in generale, la disponibilità di fatto (anche a mezzo di terzi) dello stupefacente;
premessa, da cui discende che la condotta di acquisto, al fine di conservare un proprio autonomo spazio applicativo, non può che riguardare, evidentemente, quelle sole situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non ha ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza. Da tali premesse, deriva che, al fine di ritenere consumato l'acquisto di sostanza stupefacente, deve ritenersi, non solo sufficiente, ma altresì necessario l'accordo tra acquirente e venditore sulla quantità e qualità della sostanza (nonché sul prezzo da pagare), senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo: sufficiente, perché con la traditio (ed eventualmente il pagamento del prezzo), la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione (non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale); necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suesposti, deve ritenersi configurabile l'ipotesi della fattispecie tentata, ad essa non ostando le obiezioni concettuali viceversa relative alle condotte di vendita e di cessione (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4^, n. 44621/2005, Orlando;
Cass., Sez. 4^, n. 44781/2007, Meca). Quanto alla sussistenza di idonei elementi probatori a sostegno della condanna pronunciata a carico dell'imputato in relazione al tentativo di acquisto oggetto dell'odierno ricorso, vale evidenziare come la corte territoriale abbia adeguatamente valorizzato il contenuto delle conversazioni captate tra l'odierno imputato e il cugino EK AM;
conversazioni dalle quali è emerso come i due avessero raggiunto specifici accordi sul comportamento da tenere durante l'imminente incontro con il fornitore dello stupefacente;
sul fatto di acquistare 100,00 o 200,00 Euro di sostanza per "provarla" e addirittura su come avere lo stupefacente da "assaggiare" senza pagarlo.
Sempre dalle stesse conversazioni è emerso come l'imputato avesse suggerito di acquistare 500,00 Euro di stupefacente, affermando di voler personalmente parlare con il fornitore, mentre il cugino AM avesse concordato con l'odierno ricorrente l'acquisto dello stupefacente dopo averlo assaggiato per un corrispettivo, al massimo, di mille o duemila Euro. La stessa corte territoriale ha altresì sottolineato come, dall'intercettazione ambientale n. 747, fosse concretamente emerso come, nell'occasione de qua, il fornitore avesse effettivamente con sè lo stupefacente oggetto del prospettato acquisto programmato dai cugini EK (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevata l'assenza di elementi di prova certi in ordine alla sicura conclusione dell'accordo e del conseguente scambio della sostanza stupefacente trattata, del tutto coerentemente, sul piano logico, e in termini di piena consequenzialità argomentativa, la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi di prova così complessivamente compendiati attestassero, in termini sufficientemente attendibili e concludenti, la sussistenza di una condotta di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, da parte dell'odierno imputato, sulla base di una motivazione da ritenersi in sè esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, come tale idonea a sot-trarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
3. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014