Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 6781
CASS
Sentenza 23 gennaio 2014

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La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione.

Si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l' "iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. (Nel caso di specie, erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato e un congiunto nelle quali si concordava il comportamento da tenere in occasione dell'imminente incontro con il fornitore dello stupefacente che, a sua volta intercettato, risultava avere l'effettivo possesso della sostanza da cedere all'imputato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 6781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6781
Data del deposito : 23 gennaio 2014

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