Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 38535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38535 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
38535/ 15 i REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2326 Saverio Felice Mannino - Presidente - Sent. n. sez . Lorenzo Orilia UP 12/05/2015 - Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 54274/2014 Andrea Gentili Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di TI IO, nato a [...] il [...] CI IC, nato a [...] il [...] GO IC, nato a [...] il [...] VI PP, nato a [...] il [...] PA LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29-04-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per il ricorrente l'avvocato Paola Tortorella, sostituto processuale dell'avvocato Francesco Metta, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
: RITENUTO IN FATTO 1. IC CI, LU PA, IO Di TI, IC GO e PP VI, ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 30 gennaio 2013 dal Gup presso il medesimo tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a IC Di TI in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa;
a IC CI in anni quattro mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa;
a IC GO in anni nove di reclusione ed euro 56.000 di multa;
a PP VI in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa;
LU PA, concesse le attenuanti generiche prevalenti, in anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti e per il reato di illecito acquisto, trasporto, detenzione e di importazione sul territorio nazionale di sostanza stupefacente.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, i ricorrenti, con separati ricorsi, sollevano i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione.
2.1. IC CI, con un unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale) sul rilievo che il delitto di acquisto di 11 kg di cocaina, da parte del ricorrente in concorso con IO Di TI, IC GO e PP VI, da un (fantomatico) signore spagnolo, trafficante di sostanze stupefacenti in Spagna, non supera la soglia della rilevanza penale e quindi della punibilità, con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da macroscopica illogicità. A tutto voler concedere, può solo ritenersi che la condotta del ricorrente possa concretizzare la sola ipotesi del delitto tentato ma mai quella del delitto consumato, così come ritenuto i giudici del merito.
2.2. LU PA, con unico motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dei criteri adottati per il trattamento sanzionatorio con conseguente motivazione illogica e contraddittoria su tale punto decisivo per il giudizio.
2.3. IO Di TI e IC GO, con unico motivo articolato in separati ricorsi, lamentano violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, come da verbale d'udienza, è stata separata la posizione concernente il ricorso proposto da PP VI e rinviato a nuovo ruolo, su istanza del difensore, il processo che lo riguarda. Quanto ai rimanenti ricorsi, quello proposto da IC CI è infondato e gli altri sono invece inammissibili per manifesta infondatezza.
2. Con specifico riferimento al motivo proposto nell'interesse di IC CI, occorre premettere come la Corte territoriale abbia chiarito che i fatti per i quali si procede presero l'avvio da una serrata attività di intercettazione telefonica ed investigativa condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna, tra il novembre del 2009 ed il gennaio 2010, che aveva consentito, nonostante l'uso tra i conversanti di un linguaggio criptico, di intervenire in data 20 dicembre 2009 con il rinvenimento e il sequestro di Kg 15,760 di cocaina confezionata in 14 panetti, trasportata dalla Spagna in Italia su un automezzo (della società di trasporti di LU PA) con a bordo bovini. Le fasi preparatorie dell'intervento di polizia avevano consentito di chiarire le modalità di trasporto e dell'acquisto della sostanza stupefacente importata dalla Spagna da parte di IC GO e IO Di TI. Rispetto a tali fatti, sono apparse significative le dichiarazioni successivamente rese da LU PA, confermative del pieno coinvolgimento nei fatti del Di TI e del GO in veste di esperti trafficanti Torresi, anche con riferimento ad 11 kg di cocaina ordinati in Spagna e che erano "rimasti a terra" (siffatto episodio è stato rubricato al capo d) delle imputazioni e riguarda anche la posizione di IC CI). Le trattative per l'importazione di 11 kg di cocaina sono state infatti accertate attraverso le intercettazioni che hanno consentito di acquisire elementi probatori di fondamentale importanza perché era risultato che, nei primi giorni del mese di gennaio 2010, IC GO si era attivato per organizzare dall'Italia l'importazione di tale quantitativo di cocaina che era stato già acquistato nel dicembre 2009 e che doveva essere materialmente consegnato, sulla base di accordi già stipulati, agli acquirenti pugliesi (CI e VI). In relazione a tale episodio, il ricorrente assume come non fosse configurabile nei suoi confronti alcun ruolo, neppure di intermediazione, in mancanza della disponibilità della droga e di una manifestazione di volontà diretta a procurarsela, essendosi egli limitato, nella conversazione tenuta con il GO, a passare il telefono al presunto acquirente. In ogni caso, il ricorrente obietta come non fosse configurabile, nella fattispecie, il reato consumato potendosi ritenere, a tutto concedere, l'ipotesi del tentativo. 3 Nel respingere tali osservazioni, la Corte d'appello ha osservato come fosse certo che, nelle conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, gli interlocutori parlassero di sostanza stupefacente, ricavandosi ciò non solo dal tenore dei due dialoghi captati ma anche dalla lettura completa delle intercettazioni relative al precedente viaggio in Spagna del GO e del Di TI inerente l'organizzazione dell'importazione di cui al capo C) della rubrica alla quale si collegavano indubbiamente i fatti di cui al capo D) contestati alla CI. -Ìn particolare, per quanto qui interessa, era emerso dallo scambio di SMS avvenuto nel dicembre del 2009 sull'utenza cellulare di IC GO e dell'utilizzatore spagnolo (venditore dello stupefacente) - che già era stato perfezionato un secondo acquisto (oltre quello di 15 kg oggetto di sequestro) pari ad 11 kg di cocaina, anche se lo stupefacente non era stato ancora consegnato. Le successive captazioni di interesse per la posizione del CI hanno poi riguardato l'attività posta in essere dalla GO nel mese di gennaio 2010, diretta a completare l'operazione di trasporto in Italia dello stupefacente già acquistato dal fornitore spagnolo nel dicembre del 2009, acquisto senz'altro destinato ai pugliesi VI e CI, come attestato dai dialoghi captati e dai quali è emersa la sollecitazione del VI alla consegna e il continuo riferimento a terzi destinatari finali che, proprio per il ritardo nella consegna stessa, si sentivano "presi in giro". Le captazioni telefoniche e degli SMS hanno quindi attestato che era stato organizzato un viaggio nel mese di gennaio 2010, con le medesime modalità operative di quello che aveva condotto l'importazione di 15 kg di cocaina di cui al capo C), tanto che il Di TI era partito per Valencia con PP GO avendo con sé lo stesso documento di identità falso intestato ad EL LL, come sarà poi accertato al rientro dalla Spagna, quando cerrà fermato e controllato. Secondo il logico convincimento della Corte territoriale, detto viaggio aveva un collegamento certo con il VI (destinatario dello stupefacente insieme al CI) desunto dalle captazioni n. 366 e n. 419 del gennaio 2010 nonché da quelle immediatamente successive. Il collegamento con VI da parte del CI aveva consentito poi di superare il rilievo difensivo circa il mancato contatto diretto tra il CI e i trafficanti torresi. Infatti, la conversazione n. 448 del 14 gennaio 2010 e quella in pari data n. 449 avevano confermato che il VI informava in modo costante il CI dell'evoluzione dei contatti che aveva con il GO. Da tale conversazione era emerso che sia il CI che il VI si dolevano della cattiva figura che avevano fatto con terzi, ai quali lo stupefacente era destinato, quanto al ritardo nella consegna. 4 Certo doveva ritenersi anche il collegamento tra la sostanza acquistata in Spagna ed il CI desumendosi ciò dalla conversazione n. 451 del 14 gennaio 2010 nella quale il VI passava il telefono al GO affinché interloquisse direttamente con il CI allo scopo di mettere direttamente in contatto il Mangone con coloro ai quali, tramite stesso CI, lo stupefacente andava consegnato. Secondo i giudici del merito era dunque provato il diretto collegamento tra il CI ed il VI in relazione alla partita di stupefacente che stava arrivando dalla Spagna e che era loro destinata. Da ciò la Corte di appello ha tratto il convincimento che si trattasse di un delitto consumato perché le captazioni iniziali relative all'altra operazione, quella contestata al capo C) e non ascritta al CI, avevano consentito di reputare senz'altro già avvenuto in Spagna l'acquisto di una seconda partita di stupefacente, che dalla lettura complessiva delle conversazioni - doveva essere destinata al CI e al VI, che avrebbero, a loro volta, dovuto consegnare a terzi. Sicché il delitto ascritto all'imputato di illecito acquisto di stupefacente quanto meno con il ruolo di intermediario, in quanto destinato a terzi, era va pienamente perfezionato pur non essendosi materialmente accertata la consegna della droga CI. Così ricostruiti i fatti attraverso la motivazione contenuta nella sentenza impugnata che, in quanto congrua e priva di vizi logici, è sottratta al controllo di legittimità non avendo peraltro le censure del ricorrente evidenziato lacune significative o incongruenze decisive della motivazione in parte qua - l'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale deve ritenersi giuridicamente corretta ed infondata la censura che il CI solleva contro di essa, consistendo l'errore del ricorrente nel prendere in esame solo il frammento della condotta a lui attribuita isolandola rispetto a quelle dei concorrenti e dei coimputati. Questa Corte ha già stabilito, con orientamento pienamente condivisibile al quale va dato continuità, che integra il reato di intermediazione nella cessione o di concorso nell'altrui offerta in vendita di sostanza stupefacente, nella forma consumata, l'accordo a fungere da depositario o consegnatario della sostanza da smistare successivamente a terzi, risultando indifferente se materialmente la sostanza stupefacente sia o meno pervenuta (Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011, Rexhepi e altri, Rv. 250798). Va poi ricordato che tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine 5 di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi;
attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, dep. 03/02/2006, Chimenti ed altri, Rv. 233240). Sicché l'accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che i trafficanti torresi avevano già concluso con il fornitore spagnolo l'acquisto di una partita di 11 Kg. di cocaina (rimasta"a terra" ossia nella piena disponibilità dei trafficanti acquirenti ma non ancora importata dalla Spagna per difficoltà operative e logistiche manifestate dei fornitori esteri e per il successivo arresto in data 20 gennaio 2010 di IC GO) che doveva essere consegnata ai correi pugliesi (CI e VI), che avrebbero dovuto, a loro volta, trasferirla a terzi, cosicché la condotta di intermediazione del CI, diretta a procurare a terzi la droga e svolta peraltro interamente in territorio nazionale, deve ritenersi pienamente integrata. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. va 3. Il ricorso proposto da LU PA è inammissibile. Il ricorrente, senza fondamento, si duole della misura della pena irrogatagli laddove la Corte d'appello ha ridotto nei suoi confronti la pena comminata dal giudice di primo grado, determinandola in misura nettamente inferiore alla media edittale e molto prossima ai minimi edittali previsti dalla fattispecie incriminatrice ritenuta in sentenza, affermando di non potere applicare il richiesto minima edittale in considerazione del quantitativo di stupefacente importato e quindi dell'elevato danno derivante dalla condotta addebitata. Il ricorrente non ha preso alcuna posizione rispetto alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata dolendosi genericamente della misura della pena applicata. Peraltro, va chiarito che quando il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di applicazione della pena nei limiti del minimo e del massimo edittali non si discosti dalla misura intermedia della pena stessa, l'imputato ha sempre interesse a chiedere una particolare motivazione (nella specie comunque sussistente e non contestata specificamente con il gravame) in ordine ai criteri seguiti e che gli sia inflitta una pena minore;
quando, invece, gli sia stata irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della misura media, l'obbligo di motivazione del giudice è soddisfatto con il richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza necessità, a tale fine, di esaminarli tutti, essendo sufficiente specificare a quale di esso si è inteso fare riferimento per la determinazione della pena. 6 In siffatti casi, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
4. I ricorsi proposti da IO Di TI e da IC GO possono essere congiuntamente esaminati essendo analoga la doglianza con la quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle L attenuanti generiche. In proposito, la Corte d'appello, quanto alla posizione del Di TI, ha : I affermato come la concessione delle generiche andasse disattesa tenuto conto dell'assoluta tardività della confessione degli addebiti e non ravvisandosi elementi in base ai quali concedere il richiesto beneficio posto che l'incensuratezza non costituisce in sé elemento significativo e che, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 133 codice penale, la concessione del beneficio doveva ritenersi preclusa dall'allarmante condotta di partecipazione dell'imputato all'impresa delittuosa, avendo egli collaborato in modo serrato all'attività di va importazione dalla Spagna di cospicui quantitativi di stupefacente, utilizzando anche falsi documenti. Quanto alla posizione del GO, la Corte territoriale ha parimenti ritenuto come la concessione delle generiche andasse disattesa tenuto conto dell'assoluta tardività della confessione degli addebiti e non ravvisandosi elementi in base ai quali concedere il richiesto beneficio posto che l'incensuratezza non costituisce in sé elemento significativo e che, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 133 codice penale, la concessione del beneficio doveva ritenersi preclusa dall'allarmante condotta dell'imputato il quale non aveva esitato a predisporre nel territorio nazionale uomini e mezzi e ad assicurare i contatti con i fornitori stranieri per l'importazione della droga, dimostrando una particolare spregiudicatezza ed esperienza criminale, oltre ad una elevatissima intensità del dolo ed una spiccata pericolosità. I ricorrenti, oltre a non avere preso una specifica posizione circa la motivazione contenuta nella sentenza impugnata dolendosi genericamente della mancata concessione delle attenuanti generiche seguendo un percorso avulso dalle ragioni del diniego, omettono di considerare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 7 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi proposti da LU PA, IO Di TI e IC GO debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Stralciato il ricorso di VI PP per il quale dispone il rinvio a nuovo ruolo, rigetta il ricorso di CI IC che condanna al pagamento delle spese processuali e dichiara inammissibili i ricorsi di Di TI IO, GO IC e PA LU che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino n'To d'ware Afamine DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani 8