Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2010, n. 29250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29250 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 01/07/2010
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1410
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 10658/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AB N. IL 19/07/1982;
avverso la sentenza n. 3141/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 21/12/2009;
visti ali atti, la sentenza e il ricorso;
uditali PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2010 la relazione ratta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO.
OSSERVA
Sull'appello proposto da WA AB avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data 16-10-2008 che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di vendita continuata di cocaina e, concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 24 mila di multa, la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 21-12-2009, revocava la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu., confermando nel reato il giudizio di 1^ grado, con ribadita configurabilità delle invocate attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 5 e 7, non ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo,a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente sul mancato riconoscimento delle attenuanti di cui ai commi 5 e 7, D.P.R. cit., nonostante ne ricorressero le condizioni oggettive e soggettive, avuto sopratutto riguardo all'apprezzabile collaborazione prestata dall'imputato fin dall'inizio delle indagini di p.g. e dell'AG., con relativi positivi riflessi sullo sviluppo delle stesse e, quanto al fatto di lieve entità, trattandosi di modeste, ancorché plurime, cessioni di cocaina che non avevano impedito, in altra sede, nel procedimento a carico di coimputati dello stesso fatto, definito con patteggiamento di ravvisare l'invocata attenuante.
Il ricorso è parzialmente fondato.
La denunciata violazione di legge e relativo difetto di motivazione può riconoscersi limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 5, posto che, pur risultando inequivocamente segnalato nel capo di imputazione, era dato valutare se, nella specie, anche in relazione alla condotta articolata nel tempo in continuazione, non si potesse rappresentare il c.d. "piccolo spaccio" nell'ambito dei fatti contestati ai ricorrente. L'impugnata sentenza non sembra si sia fatta doveroso carico di verificare tale aspetto anche in relazione al fatto che il richiamo di cui all'art. 73, comma 5, peraltro significativamente ribadito nell'art. 74, comma 5, D.P.R. cit., non va inteso come limitato al solo dato ponderale della sostanza (qualità e quantità di questa) che se non consente di escludere "a priori", per la potenzialità del principio attivo, anche in rapporto al peso della droga;
tale attenuante, impone che si valutino anche "mezzi, modalità e circostanze dell'azione" onde poter attribuire al fatto il carattere di "lieve entità".
Ciò posto, non sembra che l'impugnata sentenza (cfr. fol. 3-4),nel giustificare il diniego di tale attenuante, si sia fatta carico di valutare il dato ponderale risultante proprio dall'imputazione, ovvero di verificare se tale dato fosse ragionevolmente desumibile dagli atti, ancorando il rigetto alla sola ripetitività della condotta in ambito territoriale limitato a quello del paese ed asseritamente protrattosi nel tempo, omettendo, quindi, di valutare se, nella specie, potesse configurarsi l'ipotesi c.d. di "piccolo spaccio" compatibile con i criteri tipicizzanti il carattere oggettivo e soggettivo dell'attenuante in parola.
Diverso discorso è a farsi quanto al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 73, cit. comma 7, posto che, al riguardo, l'impugnata sentenza ha offerto corretta, logica ed incensurabile motivazione, anche in conformità all'indirizzo ribadito in materia da questo giudice di legittimità (cfr. foll. 1-2-3), non senza cogliere il pur abile tentativo difensivo di una lettura "addomesticata" della norma in tema di collaborazione attiva e fattiva, concretamente idonea ad interrompere il circuito criminoso agli effetti del suo possibile sviluppo in conseguenze ulteriore "paralizzandone" tale capacità "anche" attraverso ogni possibile sottrazione di risorse "apprezzabilmente significative" (tale essendo il senso del termine "rilevanti") per la commissione dei delitti. Trattasi di valutazione discrezionale, come tale incensurabile in questa sede se, come nella specie, adeguatamente motivata in relazione ai termini stessi della concedibilità dell'attenuante in parola.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Va rigettato, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010