Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2010, n. 29250
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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Massime1

In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2010, n. 29250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29250
Data del deposito : 1 luglio 2010

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