Sentenza 23 febbraio 2011
Massime • 1
L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per l'attenuante della particolare tenuità non va valutata solo l'entità del dannoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2011, n. 13133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 23/02/2011
Dott. AGRÒ NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 379
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 24197/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RI;
CH RG;
Di EN NI;
ER CI;
EM PP;
TU UM;
TU ES;
TU ZO;
PE FF;
PE EA;
SE NI;
RN ES;
PO EN;
SS EN;
SO NI;
AL CA;
IG AD;
avverso la sentenza del 30 aprile 2009 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna RI Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di PE EA, ER CI, TU UM, SS EN e AL CA e declaratoria di inammissibilità per tutti gli altri;
uditi i difensore: per ER CI, l'avvocato Trofino, per TU UM l'avv.to Esposito Fariello, per PE EA l'avv.to Furgiuele, sostituito dall'avv.to Belloni, per SS EN l'avv.to Boccassi, per AL CA l'avv.to De Rosa, che hanno tutti concluso per l'annullamento della sentenza, riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2009, la Corte di Appello di Napoli, decidendo sull'appello proposto, fra gli altri, dagli odierni ricorrenti, avverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Napoli in data 29 ottobre 2007, con cui era stata affermata la responsabilità in ordine alla partecipazione della ER, del Di EN, dell'ER, del EM, dei PE EA e FF, del SE, del perno, del PO, del SO e della IG ad una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nelle zone di Melito e Secondigliano dalla fine del 2001 a tutto il 2002 (capo A) e del HI, dello AL, dei TU, ES e ZO, ad altra associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, sviluppatasi in Napoli, Roma, Albenga ed altri luoghi nel corso del 2002, nonché di numerose ipotesi di detenzione e cessione ai fini di spaccio di eroina ed il solo EM del delitto di cui all'art. 322 c.p., prendeva atto che gli appellanti ER, TU ES e ZO, PE, SE, RN, PO, SO e IG, avevano rinunciato ai motivi di gravame concernenti la loro partecipazione ai fatti. Riteneva che tale atteggiamento processuale era espressione della volontà di accettare le conseguenze della pregressa attività criminosa e ne rideterminava la pena;
confermava nel resto la impugnata sentenza.
2. In motivazione riprendeva gli elementi probatori significativi della sussistenza delle compagini associative ed in particolare:
per la associazione sub a) essi erano costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione e di video- ripresa, posti in essere contestualmente alla attività di captazione, e dalle operazioni di sequestro della sostanza;
interpretava il linguaggio usato nelle conversazioni, risolvendone la criprticità, anche alla luce degli sviluppi delle indagini, che avevano attestato come nella Via Danubio di Melito fosse attiva una centrale di spaccio, organizzata con veri e propri turni di lavoro e suddivisioni di compiti tra gli adepti. Le osservazioni obbiettive erano confortate dalle dichiarazioni del SS in senso auto ed etero accusatorio, a nulla rilevando che costui avesse in seguito ritrattato. Il SS, infatti, non aveva negato la sua partecipazione ai fatti, ma aveva precisato di essersi dissociato da altro clan camorristico.
La Corte, poi, richiamava i ruoli e le attività svolte dai singoli componenti del gruppo, alcuni dei quali operavano in Secondigliano, in stretta connessione con quelli di Melito.
In relazione al capo B, metteva in evidenza che le intercettazioni e l'estendersi delle stesse a numerose utenze rivelavano una altra associazione facente capo a TU AS e AL EL, dedita allo spaccio di eroina e kobret, rifornita dal gruppo "CA-CH"; altro elemento probatorio, oltre i dialoghi intercettati, tutti spiegabili in ragione della finalità di acquisizione di droga e di diffusione della stessa nel territorio, era offerto anche dal sequestro di due kg di droga.
Sulle singole posizioni processuali degli imputati che non avevano rinunciato ai motivi di merito, ribadiva il giudizio di colpevolezza, considerando la convergenza degli elementi probatori raccolti, di cui già sopra si è detto, ed individuava i dati salienti, per ciascun fatto contestato, da cui emergeva la partecipazione ed il ruolo ivi ricoperto dagli stessi sia nell'associazione, sia in ogni reato satellitare contestato;
negava, poi, per tutti gli imputati, con specifico riguardo alla loro personalità ed alle modalità delle condotte, che essi fossero meritevoli e delle invocate attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più mite. Ricorrono gli imputati:
1) ER RI, TU ES e ZO, RN, e IG, con motivi che sono fra loro sostanzialmente analoghi e che possono così sintetizzarsi: essi deducono che la sentenza non ha adeguatamente motivato sulla infondatezza dei motivi di appello e difetta altresì di adeguata analisi della insussistenza ex art. 129 c.p.p. di elementi idonei per una immediata declaratoria di non punibilità; a tale generale lagnanza, si aggiunge per TU ES uno specifico motivo in ordine alla sua posizione associativa ed alla mancata concessione delle generiche, e per TU ZO la inutilizzabilità di una intercettazione, avvenuta a cornetta sollevata, e quindi, a suo dire, al di fuori delle regole processuali.
2) FF PE e SE NI si dolgono della inflizione di una pena maggiore di quella determinata in primo grado;
3) EN PO e NI SO rilevano che nel calcolo matematico della pena la corte non si è attenuta al minimo edittale e che difetta la motivazione in ordine al diniego delle generiche ed all'invocato giudizio di prevalenza delle stesse;
4) HI RG deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione: la condanna associativa poggerebbe su una mera petizione di principio, senza alcuna analisi degli elementi indiziari, che non mettono, affatto, in luce la esistenza di un minimum di organizzazione;
la Corte non avrebbe considerato che per il HI il patto associativo con i correi CA era escluso dalla comprovata esistenza di contrasti con costoro e dalla interruzione consequenziale di rapporti;
inoltre mancherebbe la prova della commissione dei reati fine ed al più le condotte potessero integrare la ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, contestato art. 74, comma 2.
5) Di EN IN lamenta, sub art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la ritenuta sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, dato che il collaboratore SS ne aveva delineato un ruolo subordinato e che il compito di sorveglianza attribuitogli non costituiva da solo valido elemento probatorio. Nè si poteva tener conto delle argomentazioni svolte per la diversa posizione di altro imputato, richiamate in sentenza sull'erroneo presupposto delle analogia della posizioni.
6) CI ER, imputato per il capo A) deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: l'omessa valutazione della ritrattazione da parte del SS delle dichiarazioni accusatorie, con conseguente inesatta applicazione dei principi in tema di attendibilità delle propalazioni;
il SS avrebbe errato, peraltro, ad indicare il CI quale responsabile della piazza di spaccio di Melito fino al 2001, dato che le telefonate registrate riguardano un periodo successivo (aprile-luglio 2002), mentre egli nel 2001 era detenuto;
il collaboratore non avrebbe indicato riscontri oggettivi al suo narrato e sarebbe incappato in errori che manifestano conoscenze indirette, apprese per sentito dire. A fronte di tali incongruenze e tenuto conto del ruolo non apicale del SS e della sua successiva negazione della confessione e delle accuse, la corte non avrebbe fornito adeguate spiegazioni della fede accordata all'imputato ex art. 210 c.p.p.; inoltre, il CI sottolinea il difetto, nelle intercettazioni, di elementi identificativi certi sulla sua persona, non desumibili dalla indicazione come "zio o IR o NT, essendo diverso il suo soprannome;
ne' sarebbe esatta la analisi dei contenuti delle conversazioni, che si prestano ad altre (lecite) interpretazioni. Infine, non sarebbe affatto riscontrato il suo inserimento nell'assetto organizzativo ed il suo ruolo.
7) PP EM, con un unico motivo, si duole del riconoscimento in suo danno del ruolo di organizzatore della associazione e del trattamento sanzionatorio, in quanto il Tribunale non si sarebbe attenuto alla diminuzione matematica che avrebbe portato al pena al minimo e la Corte non si è avveduta di tale errore.
8) Per TU UM, i difensori hanno proposto distinti ricorsi sui medesimi argomenti;
si deduce da entrambi violazione di legge e difetto di motivazione per essersi la Corte sottratta all'onere di dare adeguata risposta ai rilievi formulati con i motivi di gravame, non essendo sufficiente il richiamo alla motivazione del giudice di prime cure, data la assenza, poi, di specifica confutazione;
in particolare, eccepiscono la genericità della imputazione, non essendo stata attribuitagli una condotta definita;
sollevano il dubbio sulla sua identificazione quale autore di conversazioni rilevanti ai fini criminali e sulla interpretazione dei dialoghi, mettendo in evidenza che non vi è mai, negli stessi, effettivo riferimento a traffici di droga. Tutto ciò porterebbe ad escludere la sussistenza dei parametri per individuare la sua partecipazione al fatto associativo, ed anche all'unico fatto contestato D.P.R. n. 309 del 1990, sub art. 73, peraltro, smentito dai controlli eseguiti dalle forze dell'ordine. In subordine rilevano che al più è ravvisabile la ipotesi associativa attenuata.
9) PE EA, con il ricorso, preliminarmente, rileva che la Corte ha sicuramente esaminato un appello proposto da altro imputato, dando atto di contestazioni sui reati fine in realtà mai proposte. Egli aveva incentrato le doglianze esclusivamente per richiedere il riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 ed il consequenziale ridimensionamento della pena;
la motivazione della corte sul punto era poi inadeguata e sicuramente erronea in punto di diritto, anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.
10) SS EN, sotto la veste della mancanza e contraddittorietà della pronuncia, rileva che la Corte non ha risposto al motivo relativo alla incompatibilità della sua carcerazione eseguita dal 2001 al 2003 con i fatti associativi, ne' sulla esistenza del ne bis in idem rispetto ad altra decisione del 13 giugno 2006, basata sui medesimi fatti. 11) AL CA denuncia erronea applicazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 e omessa motivazione in ordine al contenuto ed alla durata di conversazioni telefoniche indicate con l'atto di appello;
in relazione al primo punto sottolinea che la Corte non ha adeguatamente individuato i parametri richiesti per la individuazione del rapporto associativo, che elenca ed analizza;
si sofferma sul contenuto dei dialoghi che dimostrerebbero la mancanza di vincolo societario ed il suo opporsi al capo cosca ed alla conseguente volontà di costui di escluderlo dalla consorteria. Reitera la eccezione di inutilizzabilità della intercettazione n. 65 del giugno 2002, per mancato rispetto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, che non è affatto intempestiva, poiché proposta all'atto delle conclusioni innanzi al Gup ed in concreto fondata sul rilievo che il Pm non aveva acquisito prima del decreto alcuna certificazione di inidoneità degli impianti. Infine denuncia la mancata riapertura del dibattimento, sollecitata e negata senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di ER RI, TU ES, TU ZO, PE FF, RN ES, PO EN, SO NI, IG AD, e SE NI, possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale identità dei temi proposti;
le impugnazioni, ad eccezione di quella del SE, sono da dichiarare inammissibili.
I nominati ricorrenti hanno esplicitamente rinunziato, come si legge nel verbale di udienza del 10 febbraio 2009, a tutti i motivi di merito, ad eccezione di quelli concernenti la pena, ed hanno, ancora, a seguito della nuova formulazione del trattamento sanzionatorio, operata dal PG in sede di discussione, aderito alla richiesta, di talché i difensori, sempre nella citata udienza, hanno concluso ribadendo la rinunzia e riportandosi adesivamente alla requisitoria della pubblica accusa.
In tale situazione di fatto, che investe tutti i ricorsi dei sopra nominati imputati, ad eccezioni di quelli di SE, SO e PO, che hanno addotto errori nel computo della pena, il gravame incentrato sulla assenza di responsabilità o sostanzialmente sulla sussistenza delle condizioni per la applicazione dell'art. 129 c.p.p., non può avere alcun ingresso;
invero, la rinuncia ad uno o più motivi di gravame, secondo i principi generali in tema di impugnazione, circoscrive la cognizione del giudice ai soli capi o punti della decisione, cui si riferiscono i rimanenti motivi;
ne consegue che l'imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Nè il giudicante potrebbe essere tenuto ad una specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento per taluna delle cause indicate dall'art. 129 c.p.p., atteso che per l'effetto devolutivo dell'appello, di cui si è detto, il giudice di secondo grado non potrebbe estendere la sua cognizione, ormai circoscritta alla sola pena, ai motivi non più oggetto del tema decidendum, per la espressa volontà abdicativa dell'imputato. È stato poi osservato dalla giurisprudenza di questa Corte che la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della responsabilità dell'appellante, e per ciò stesso la inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. È stato quindi affermato che, pur sussistendo il potere-dovere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, e sempre che ne ricorrano i presupposti, la regola generale valutativa di cui all'art. 129 c.p.p., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento. (Sez. 5, sent. 18 maggio 200 n. 19511, sez. 7 ord.Ordinanza n. 29574 del 26/06/2009).
In concreto, i ricorsi della ER, del RN e della IG si segnalano poi e comunque per il difetto di sostanziali censure, posto che si sono limitati ad enunciare vizi motivazionali, apoditticamente, senza alcun confronto dialettico con la decisione;
quello di TU ZO, anche se più esteso, ripropone una diversa interpretazione di fatto, e perciò rimessa alla valutazione del giudice di merito, delle risultanze probatorie;
l'eccezione di inutilizzabilità di una conversazione telefonica, avvenuta "a cornetta sollevata", (anche a non voler tener conto del rito prescelto dall'imputato, con accettazione del materiale probatorio acquisito), è poi manifestamente infondata, in quanto sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione telefonica stessa ( tra le più recenti Sez. 4, Sentenza n. 7677 del 13/01/2010). In ogni caso, e ciò vale anche per TU ES, che ha puntato l'attenzione sul deficit di prova in ordine al reato associativo, nella prospettiva processuale creata dagli appellanti stessi, per effetto della rinuncia ai motivi, il giudice di appello avrebbe potuto emettere la pronuncia di immediato proscioglimento solo nel caso in cui dagli atti emergesse l'immediata "evidenza" della non colpevolezza, che di certo non può essere ravvisata nelle ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti, offerte dai ricorrenti nei loro ricorsi.
Non hanno alcun fondamento i ricorsi di EN PO e SO NI, e del già nominato TU ES, che propongono censure sul trattamento sanzionatorio, posto che la Corte di Appello ha operato una generale rivisitazione dello stesso, rideterminando la pena base, ridotta secondo le richieste del PG, cui avevano aderito i difensori ed operando gli aumenti relativi alle conteste aggravanti e la continuazione, rispettando le modalità matematiche adottate dal primo giudice. Ha poi escluso la sussistenza di segnali di ravvedimento o di pentimento, così motivatamente sia pure implicitamente negato che gli imputati versassero nelle condizioni per la applicazione di ulteriori benefici o fossero meritevoli di riduzione delle pene in misura maggiore di quella concordata;
tanto basta per escludere che in questa sede di legittimità possano avere ingresso le proposte lagnanze sulla adeguatezza della pena, che implicano una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità a fronte della adozione di un completo iter argomentativo da parte del giudice distrettuale.
Manifestamente infondato è il motivo proposto da PE FF, la cui pena è, contrariamente a quanto sostenuto, inferiore a quella inflitta in prime cure, essendo stata ridotta in appello da anni dieci di reclusione ad anni otto.
Fondata è invece la analoga doglianza proposta dal ricorrente SE, nei cui confronti questa corte può procedere à sensi dell'art. 619 c.p.p.. In effetti all'imputato in primo grado è stata inflitta la pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20,000 di multa, mentre il giudice di appello ha applicato una pena superiore di anni 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
Si tratta alla evidenza di un errore materiale di calcolo, in cui è incorso il giudice di appello, che sulla pena base enunciata in motivazione, dopo l'aumento per la continuazione, non ha proceduto correttamente alla diminuzione di un terzo per il rito abbreviato prescelto;
pertanto, operata la diminuzione, il risultato finale è quello minore di anni 4 mesi 8 e giorni 20 di reclusione, mentre va confermata la misura della pena pecuniaria. In tal senso, è dunque, da pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza. Sono da rigettare i ricorsi di TU UM e AL CA.
TU UM:
È innanzi tutto da respingere l'eccezione di indeterminatezza della imputazione associativa, sollevata sotto il profilo della mancata indicazione di una specifica attività delinquenziale in seno alla consorteria.
Invero, affinché si realizzi il vizio dedotto, occorre che il capo di imputazione, per la sua genericità, non consenta di svolgere pienamente all'imputato la sua difesa;
viceversa, nel caso in esame, era stato contestato al TU, come si legge testualmente nella capo b) della epigrafe, di far parte di un gruppo, costituito dai suoi familiari sotto la posizione preminente del fratello AS, per la importazione di grossi quantitativi di stupefacente poi destinato alla vendita al dettaglio.
La condotta è stata adeguatamente circostanziata, potendo peraltro, in concreto, l'apporto associativo assumere le forme più diverse, purché caratterizzato dall'animus sociale e dalla finalizzazione alla diffusione della droga, essendo peraltro irrilevante, ai fini della affermazione di responsabilità, che in presenza di tali presupposti, il partecipe, eventualmente, non sia stato chiamato a rispondere di specifici reati fine.
Va messo in rilievo un ulteriore motivo di rigetto poiché,come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, in quanto la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 6, Sentenza n. 32363 del 20/05/2009). In sostanza, la richiesta ex art. 438 c.p. non può non riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, che passato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, senza che questi rilevi il difetto per genericità o indeterminatezza transita nel giudizio e preclude ogni contestazione. Parimenti infondati sono i rimanenti rilievi, con cui vengono contestati i dati probatori raccolti e la interpretazione degli stessi offerta nelle sentenze di merito, sostenendosi dal ricorrente che egli è rimasto al più implicato in un unico episodio, quello di cui al capo U) del tutto insufficiente per la affermazione del suo inserimento nel contesto associativo. Nè ha pregio il rilievo che il giudice distrettuale si sia sottratto all'onere di ripercorrere la vicenda e di rispondere puntualmente alle censure indicate nei motivi.
Preliminarmente, è da ribadire che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
È pacifico che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le deduzioni che compongono il gravame. Infatti, per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore. È, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata;
questa non deve lasciare spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive, che pur non essendo state espressamente valutate, siano con essa incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese. Tanto è da riscontrare nel caso in esame, dato che la Corte ha puntualmente messo in evidenza gli elementi essenziali che portavano alla affermazione di responsabilità del TU, costituiti dall'essere costui l'autore di numerose telefonate, dal contenuto inequivoco in ordine alla trattazione di partite di droga e ed al suo interesse al commercio della stessa ed anche dalla sua provata intromissione nell'affare concernente due Kg di hashish, poi sequestrato ad altro coimputato, di cui al capo u) della epigrafe, stante la frequenza dei contatti con questi, proprio nelle fasi a ridosso della consegna. Il giudice distrettuale ha, perciò, logicamente dedotto non solo la commissione della singola condotta, ma anche il fattivo inserimento nella associazione, emergendo dalle conversazioni che egli si era attivato a favore del gruppo, in molteplici occasioni, con un ruolo ben definito di intermediario a conoscenza delle dinamiche del gruppo.
Quanto, poi, al denunciato travisamento della prova, in relazione al contenuto delle telefonate dal linguaggio criptico, che i difensori del TU contestano sotto il profilo della chiarezza dei risultati interpretativi ed alla insufficienza degli elementi dalle stesse desumibili, si tratta invero non già del vizio indicato nella lett. E) dell'invocato art. 606 c.p.p., individuabile quando si utilizza un'informazione inesistente nel materiale processuale o si ometta la valutazione di una prova decisiva, ma di una rilettura di merito delle frasi oggetto di captazione, secondo una personale quanto inammissibile interpretazione offerta dal ricorrente. Infine, non può dolersi il ricorrente della mancanza di adeguata motivazione per la affermazione della responsabilità in ordine al capo U), dato che le censure esorbitano dai limiti della critica dei canoni di valutazione della prova e si traducono nella prospettazione del fatto storico, alternativa a quella fatta propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio, mentre l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. Nel caso in esame, la corte ha adeguatamente indicato le ragioni della partecipazione del TU all'episodio in concorso con il coimputato albanese, costituiti dalla sua accertata presenza nelle fasi salienti dei contatti e degli incontri relativi alla partita di stupefacente, il tenore dei colloqui tenuti tra i protagonisti dell'affare, il successivo ritrovamento della sostanza;
il ragionamento seguito si presenta immune da vizi di patente illogicità, che peraltro non sono nemmeno messi in evidenza nei ricorsi, centrati sulla generica denuncia del vuoto probatorio e sulla individuazione di altre spiegazioni del comportamento tenuto, del tutto irrilevanti in questa sede.
AL CA.
Non ha fondamento l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazione, il cui esame in questa sede è in ipotesi ammissibile, in quanto afferente ad un vizio cd. patologico, ossia relativo ad inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. Risulta infatti che il decreto del PM ha motivato l'insufficienza alla intercettazione degli impianti interni alla Procura della Repubblica, mediante il riferimento per relationem anche ad una attestazione emessa dal funzionario della sala ascolti in ordine al difetto di postazioni da utilizzare.
Ora, tale dato non è in sè contestato dal ricorrente, se non per il rilievo formale della data delle richiamata attestazione, emessa dal funzionario il giorno dopo il deposito del decreto del PM, che resta in tal modo incontestato nella sua sostanza, ancorata alla verificata esistenza di mancanza di postazioni libere all'interno degli uffici della Procura ed alla necessità di ricorrere all'uso degli impianti esterni.
Tanto basta per soddisfare l'obbligo motivazionale gravante sull'organo inquirente, essendo sufficiente, per il pieno rispetto della garanzia costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni, che la giustificazione fornita dal P.M. dia contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che rendono concretamente necessario il ricorso a risorse esterne. Egualmente infondate sono le censure concernenti la disposta rinnovazione del dibattimento per sentire un testimone, che avrebbe chiarito come il linguaggio usato nelle intercettazioni fosse effettivamente riferibile alla attività lavorativa svolta dal ricorrente.
"L'art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, che stabilisce la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente, infatti, al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente" (così, per tutte, Cass., sez. 3A, 7 aprile - 7 maggio 2004, Modi e altro, riv. n. 228920). Ciò posto, è agevole rilevare che, nel caso di specie, (l'"incertezza della situazione processuale" è una mera allegazione dello AL, laddove la Corte ha sul punto implicitamente, dato adeguata risposta alla richiesta di riapertura, rilevando come le conversazioni registrate a carico di costui non avessero alcun contenuto equivoco e ne dimostrassero il pieno inserimento nella associazione;
tali dati erano inoltre corroborati dalle dichiarazioni del collaboratore SS, ritenuto attendibile stante la irrilevanza della sua parziale ritrattazione e la presenza dei riscontri esterni ed individualizzanti, costituiti dai risultati investigativi, che attestavano come lo AL non aveva affatto trattato singoli affari fra loro scollegati, ma aveva avuto rapporti continui, e stabili e perciò sintomatici della società con gli altri imputati. In relazione a tale sviluppo argomentativo, congruo, aderente alle risultanze processuali e privo di manifeste illogicità, il ricorrente con i rimanenti motivi insiste nell'individuare errori di valutazione delle prove, come tali non sottoponibili al vaglio di questa Corte, cui è preclusa sia la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, sia la possibilità di operare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento. Il riferimento, contenuto nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al "testo" del provvedimento impugnato, riduce,
infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale. In definitiva, il ricorso è da rigettare.
I rimanenti ricorsi, che di seguito saranno esaminati, sono tutti inammissibili. Vale per ognuno di essi rilevare e ribadire, in linea preliminare, i limiti del sindacato del giudice di legittimità, il cui compito è quello di stabilire se il Giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al Giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
Ciò premesso, scendendo all'esame delle posizioni è da osservare:
1) CH RG.
La Corte ha ribadito la responsabilità per il fatto associativo sub B in considerazione dei dialoghi intercettati, da cui emergeva senza dubbio che l'appellante operava stabilmente con i fratelli CA;
costoro infatti avevano la disponibilità di consistenti quantitativi di droga, che diffondevano sul territorio mediante intermediari e l'imputato trattava elevate quantità di stupefacente fornite da costoro in rapporto di stabile collaborazione. Riportava i passi salienti delle conversazioni intercettate, che illustravano la frequentazione tra i coimputati ed i loro rapporti illeciti, ed escludeva che i contrasti insorti con altri appartenenti al gruppo ne avessero determinato il distacco, poiché era certo che l'imputato aveva speso le sue energie per i CA ininterrottamente sino all'agosto del 2002.
A fronte di tale ragionata esposizione dei fatti, il ricorso è generico e non tiene conto che la Corte si è fatta carico di individuare la rete di spacciatori (AL, Sacco e TU Massimiliano) che avevano contatti con il ricorrente;
l'esistenza dei rapporti con i canali terminali dello spaccio era ulteriore prova del contestato ruolo di fornitore;
la corte ha dunque dato risposta a tutte le sue notazioni di estraneità ai fatti, che ora il ricorrente ripropone pedissequamente, senza confrontarsi con i passi significativi della decisione.
2) Di EN NI.
Il giudice distrettuale ha risposto al motivo di gravame concernente il riconoscimento della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 in quanto il Di EN aveva in concreto un ruolo direttivo, consistito nel controllo dell'efficienza dei turni di spaccio e nel rispetto delle regole imposte agli associati, come era dato desumere anche numerose conversazioni in atti. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non fa alcuno sforzo dialettico, limitandosi a proporre con apodittiche proposizioni la medesima doglianza, risolta adeguatamente in sede di gravame, senza tener cono che in punto di diritto la qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo, ed in punto di fatto, tale era la condotta che il giudice di merito aveva individuato.
Si tratta di una ricostruzione giuridicamente corretta e basata su elementi (insindacabili nella ricostruzione fattuale) coerenti e, quindi, qui non censurabili.
3) ER CI.
In relazione alla posizione del ricorrente, in primo luogo la Corte distrettuale ha escluso fondatezza al motivo di gravame concernente la attendibilità delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di SS EN. Riprese le argomentazioni del primo giudice in tema di reiterazione delle accuse e di precisione delle stesse, non ha ritenuto che la successiva ritrattazione minasse la credibilità del coimputato, considerando che il SS aveva solo negato di aver avuto un collegamento con altro clan camorristico ma non aveva smentito le accuse mosse nei confronti di questa associazione, di cui l'ER faceva parte;
la responsabilità dell'imputato emergeva, inoltre, dal rimanente compendio probatorio ed era certa la sua identificazione nei colloqui intercettati, in quanto la stessa figlia aveva indicato quale fosse la utenza telefonica in uso al padre. Costui, peraltro, non avrebbe negato la paternità delle conversazioni, dinanzi al PM, ma solo il loro riferimento ad attività illecite, così che erano dimostrati sia i contatti con gli altri coimputati sia la sua dedizione al traffico. Tale apparato argomentativo, che ha esaurientemente risposto ai motivi di gravame del CI e non presenta alcuna illogicità o aporia, viene contestato in questa sede, riproponendo pedissequa mente le medesime censure che avevano costituito il contenuto dell'appello, senza una effettiva contestazione dei temi affrontati nella sentenza;
il ricorso che, peraltro, si diffonde sulla valutazione dei dati di fatto, impinge nel vizio di genericità, posto che in sede di legittimità non si può dedurre la erroneità della decisione e rinviare alle doglianze già formulate nel pregresso atto di appello, ma occorre l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 4) EM PP.
Anche per il ricorso in esame è da mettere in evidenza la mancanza di specificazione delle doglianze, posto che è addebitata alla pronuncia del giudice distrettuale la mancanza di motivazione sulla ritenuta aggravante di promotore ed il difetto di valutazione dei fatti emergenti dalle intercettazioni e dei risultati investigativi, senza alcuna spiegazione degli asseriti errori o manchevolezze. Si deve, dunque, concludere che mentre la sentenza si è diffusamente occupata della posizione dell'imputato, che secondo il tenore delle conversazioni richiamate si occupava di dirigere la associazione, come attestato da concrete condotte e dalle dichiarazioni sul punto convergenti del collaboratore SS, il EM si è sottratto all'onere posto a suo carico dall'art. 581 c.p.p., lett. c sanzionato con la declaratoria di inammissibilità.
Manifestamente infondata è la doglianza inerente il computo della pena, che si appalesa esatto, avendo il tribunale applicato la diminuzione di un terzo e non in misura minore come sostenuto. 5) PE EA.
Risulta in atti che il PE ha presentato innanzi al giudice distrettuale due distinti atti di appello, a mezzo di due difensori;
nell'atto proposto dall'avv.to Davino, è stata oggetto di impugnazione anche la affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi P, S, ed R, oltre che la affermata sussistenza della aggravante per la associazione e il trattamento sanzionatorio. È su tali punti la Corte distrettuale, in aderenza al dovere di risposta su di essa gravante si è diffusa mettendo in evidenza le ragioni che portavano alla conferma della pronuncia di prime cure. È dunque da escludere che la pronuncia del giudice di secondo grado abbia affrontato temi non sottoposti al suo esame, in violazione del principio di devoluzione. Tanto premesso, non ha fondamento neanche il motivo inerente al riconoscimento della condotta dirigenziale posta in essere dal HI nel contesto associativo: la Corte ha al riguardo valutato preminente la posizione di fatto assunta dal PE, incaricato di coordinare, controllare e vigilare sui i coimputati, dediti allo spaccio;
il ruolo apicale è infatti, secondo l'orientamento espresso da questa Corte, da ravvisare anche per colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro nonché poteri gestionali, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo: in tali termini, infatti, apporta all'associazione un contributo primario e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (cfr, per riferimenti, Sezione 5, 29 marzo 2001, Cerreoni ed altri). Un ruolo di tal genere è quanto la sentenza di merito ha qui apprezzato nei confronti del prevenuto, rendendo la doglianza non accoglibile.
Parimenti inammissibile è il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Tali vizi di ragionamento non sono ravvisabili nella impugnata decisione che ha diffusamente sviluppato le ragioni del diniego, collegate alla gravità dei fatti ed alla personalità criminale del PE ed alla assenza di circostanze che potessero controbilanciare positivamente i dati negati messi in evidenza. 6) SS EN.
La Corte ha osservato, in risposta alla doglianza avanzata del SS, centrata sulla incompatibilità tra la attività delinquenziale e la sua ininterrotta detenzione, dal 2001 al 2004, che in concreto l'imputato era stato ammesso al regime dei domiciliari appena 4 mesi dopo l'inizio della carcerazione;
tale dato di fatto, che consentiva al SS di continuare, da casa, durante la detenzione domiciliare, di gestire lo spaccio, in una alla considerazione che anche prima del suo arresto egli era già associato alla organizzazione, e aveva continuato a godere dei benefici economici derivanti dalla attività degli associati anche durante i periodi di detenzione, era elemento sicuro per la conferma della responsabilità.
A fronte di tale iter motivazionale, che spiega adeguatamente le ragioni della decisione in relazione agli elementi probatori ed alla logica, il SS, con il ricorso si limita ad obiezioni generiche che non colgono i punti della decisione e non li discutono. Parimenti del tutto generico e aspecifico è il motivo inerente il mancato riconoscimento della preclusione ex art. 649 c.p.p., esclusa dalla Corte per il difetto di identità tra fatti già giudicati e quelli da giudicare. Sul punto, il SS non indica su cosa sia invece centrata la individuata identità, omettendo qualsiasi riferimento ai fatti o ad altri dati significativi, sicché è del tutto incerto - se non nebuloso - il presupposto dello invocato ne bis in idem. Su tali basi è del tutto inibito a questa Corte il controllo della decisione, che comunque contiene una ragionevole spiegazione del diniego, agganciata ad una differenza fra fattispecie, sulla cui valutazione il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi. In conclusione i ricorrenti ER RI, CH RG, Di EN NI, ER CI, EM PP, TU ES, TU ZO, PE EA, PE FF, RN ES, PO EN, SS EN, SO NI e IG AD, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati oltre che alle spese del giudizio anche al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. AL CA e TU UM, il ricorso è stato respinto, sono da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, nei confronti di SE NI, la sentenza impugnata, limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in quella di anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ER RI, CH RG, Di EN NI, ER CI, EM PP, TU ES, TU ZO, PE EA, PE FF, RN ES, PO EN, SS EN, SO NI e IG AD, che condanna al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di TU UM e di AL CA. Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione del SE, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011