Sentenza 28 maggio 1997
Massime • 2
Non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione; ed ha precisato altresì che ad opposta conclusione deve invece pervenirsi qualora l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, ovvero non abbia avuto alcun mandato all'acquisto o alla detenzione).
Poiché, per effetto dell'esito referendario (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171), è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo per le ipotesi di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi parimenti sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi).
Commentari • 8
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1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …
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In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/05/1997, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio La Torre Presidente Cam. Cons.
Dott. Giovanni Tranfo Componente del 28/05/97
Dott. Francesco Sacchetti Componente SENTENZA
Dott. Renato Teresi Componente N. 4
Dott. Nicola Marvulli Componente R.G.N.
Dott. Umberto Papadia Componente 31029/96
Dott. Mauro Domenico Losapio Componente
Dott. Carlo Dapelo Componente
Dott. Adalberto Albamonte (rel) Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena nel proc. AR PP;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 18 ottobre 1995;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Adalberto Albamonte;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. AR PP presentava istanza diretta ad ottenere dal Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, la revoca, - a seguito di intervenuta abolizione del reato -, della sentenza emessa, in data 2 luglio 1991, dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile, con la quale era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 18 ottobre 1995, in accoglimento della predetta richiesta, revocava la sopra citata sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.. Nell'ordinanza, il Tribunale, - premesso che lo AR era stato condannato per aver in concorso con tali AS e IC illecitamente detenuto gr. 16 di eroina (con principio attivo pari a gr. 4,528) -, riteneva che tale sostanza, acquistata dai su nominati, fosse destinata ad esclusivo uso personale. Difatti, - a suo avviso - non risultava elemento alcuno da cui desumere che la detenzione fosse finalizzata, invece, alla cessione a terzi. Osservava, infine, che la quantità di sostanza detenuta fosse compatibile con la destinazione ad uso personale, potendo farsi rientrare nella nozione di "scorta" per il consumo personale dei tre coimputati.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Modena, deducendo nei motivi i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il pubblico ministero ricorrente contestava la correttezza giuridica del principio giurisprudenziale di liceità della "codetenzione" di sostanza stupefacente per uso personale di ciascuno dei codetentori, nonché la possibilità di considerare finalizzata ad uso personale la detenzione del quantitativo rientrante nella nozione di "accumolo-scorta".
Sosteneva al riguardo, il pubblico ministero ricorrente, che la detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con altro tossicodipendente od assuntore era da ritenersi esclusa dall'abolizione del reato di cui al D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, dovendo a ciascun soggetto essere riferita la detenzione dell'intero quantitativo della sostanza;
con la conseguenza che la parte eccedente il fabbisogno individuale era da considerarsi destinata alla cessione, e la relativa condotta integrativa del delitto contestato.
Inoltre, veniva rilevato nel ricorso che la quantità di sostanza e la relativa percentuale di principio attivo erano tali da rendere del tutto improbabile l'uso personale;
e che comunque la nozione di "accumolo-scorta" doveva ritenersi inidonea a definire il quantitativo finalizzato all'uso personale (e quindi a circoscrivere la liceità della detenzione), non essendo essa compatibile con quel criterio di "ragionevolezza ponderale", adottato dalla giurisprudenza, per determinare il quantitativo di sostanza compatibile con tale uso.
Il ricorrente pubblico ministero deduceva, infine, la mancanza di motivazione sulla "congruità" del quantitativo di eroina, in relazione al tasso di principio attivo, ai fini della configurazione della detenzione per uso personale.
Il ricorso veniva assegnato alla sesta sezione penale di questa Corte.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, a seguito del procedimento camerale instaurato ai sensi dell'art. 611 c.p.p., chiedeva che il ricorso venisse assegnato alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto da esaminare, - e cioè se la codetenzione di sostanze stupefacenti per uso personale da parte di ciascuno dei codetentori fosse o no prevista dalla legge come reato, a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, emanato all'esito del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 -, aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale.
Quanto alla decisione del ricorso, il Procuratore Generale ne chiedeva il rigetto.
Il Primo Presidente Aggiunto, ai sensi dell'art. 610 comma 2 c.p.p, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava la presente udienza in camera di consiglio per la trattazione.
2. Caduta, per effetto dell'esito referendario, la limitazione quantitativa (della dose media giornaliera), che tracciava un confine tra l'illecito perseguito penalmente e quello sanzionato solo in via amministrativa nell'ambito delle tre condotte (importazione, acquisto e detenzione) contemplate dall'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all'uso personale di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza si è divisa ancora una volta sulla questione della codetenzione per il consumo di gruppo. Come è noto, prima del referendum, ed a far tempo dalla legge n.685 del 1975, la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nel senso che ciascuno dei codententori dovesse rispondere dell'intero quantitativo, e che la successiva ripartizione configurasse una condotta di cessione (per tutte: Cass. sez. 6, 22 aprile 1992, PM in proc. Bolognini, Rv. 190709; Id., 16 aprile 1991, Fastidioso, Rv. 188411).
All'indomani del referendum fu posto il problema di verificare quale impatto l'abrogazione, ispirata ad una diversa strategia in materia di controllo della diffusione della droga e di contenimento del fenomeno della tossicodipendenza, avesse avuto sulle ipotesi normative non investite in modo diretto dalla depenalizzazione, ma pur sempre riguardanti la figura del "consumatore", vedi tra le prime pronunce volte a sostenere l'effetto complessivamente innovatore del referendum: Cass. sez. 6, 17 febbraio 1994, Molin, con riferimento alla codetenzione di gruppo).
Il contrasto oggetto della questione sottoposta alle Sezioni Unite, relativa al c.d. uso di gruppo ed alla codetenzione di sostanze stupefacenti, nonché al limite quantitativo di sostanza compatibile con l'uso personale non sanzionato penalmente, ha origine, appunto, da quella rivisitazione interpretativa proposta da alcune sentenze di questa Corte.
3. Confermando il precedente orientamento giurisprudenziale, fu decisamente negato, in talune pronunce, che nell'ipotesi in questione potesse configurarsi l'illecito sottoposto alla sola sanzione amministrativa, di cui all'art. 75 cit., riferibile esclusivamente a colui che, per farne uso personale, illecitamente importi, acquisti o, comunque detenga sostanze stupefacenti (Cass. sez. 4, 31 gennaio 1994, Tofani;
Id., 18 gennaio 1994, PM in proc. Trainito).
Si distingueva, pertanto, l'acquisto da parte di ciascun assuntore in modo diretto - ormai depenalizzato -, da quello effettuato dal componente del gruppo per conto degli altri, con successiva divisione e consegna a costoro di parte della droga, - condotta ancora penalmente rilevante - (Cass. sez. 4, 31 gennaio 1994, Tofani).
In altri termini, l'"uso di gruppo" implicava la cessione sia pure parziale della droga a terzi e quindi escludeva almeno in parte l'uso personale (Cass. sez. 4, 18 gennaio 1994, PM in proc. Trainito).
Veniva, inoltre, osservato che l'art. 75, riferendosi all'"uso personale", lasciava ben intendere la volontà di circoscrivere, in modo rigoroso, l'illecito amministrativo alla persona del "consumatore", al di fuori di qualunque forma di rapporto con altro o con altri soggetti. D'altra parte, la non punibilità dell'uso personale non poteva prescindere da un quantitativo certo di droga, non "rimesso" quindi al caso od alla condotta di terzi, e tanto meno era compatibile con quel "coacervo comune", che la detenzione di gruppo postulava (Cass. sez. 6, 25 maggio 1994, Corba, Rv. 199566). La giurisprudenza più rigorosa approfondiva la suddetta tesi, sostenendo che ogni situazione di acquisto comune o di codetenzione determinava un "vincolo solidale tra i membri del gruppo", con una gestione di fatto societaria, inerente all'acquisto e all'utilizzazione della sostanza, che esulava dalla esclusiva sfera personale, a base dell'ipotesi di illecito amministrativo. Il coinvolgimento degli altri soggetti del gruppo conferiva alla detenzione un carattere, perciò, "ultra- individuale", attraverso una "socializzazione" della stessa detenzione e del consumo, tale da dover essere apprezzata penalmente e quindi repressa (Cass. sez. 1, 6 novembre 1995, Cavessi ed altro, Rv. 202938).
4. L'opposta tesi della sola sanzionabilità amministrativa della codetenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso personale, da parte di ciascuno del codententori, è stata sostenuta con le seguenti argomentazioni:
- la "riforma legislativa referendaria" aveva riservato per il detentore-consumatore esclusivamente sanzioni amministrative, mentre l'orientamento rigoroso avrebbe comportato l'applicazione sia delle misure amministrative, per la parte di droga destinata al consumo personale, sia della sanzione penale, per il quantitativo destinato al consumo personale degli altri codententori, con uno "sdoppiamento del fatto unitario" (Cass. sez. 6, 29 novembre 1993, Molin, Rv. 197092; sez. 4, 23 settembre 1994, PM in proc. Gomiero Rv. 199553;
sez. 6, 28 febbraio 1995, Bertolani Rv. 200552; sez. 4, 14 luglio 1995, Residori, Rv. 202926; Id., 24 gennaio 1996, Pavan;
);
- non era configurabile una "cessione reciproca di droga" nel momento della "spartizione della sostanza", posto che ciascun tossicodipendente, fin dall'inizio, aveva acquistato, con il consenso degli altri, la propria quota ideale per uso personale, ottenendo sia il possesso sia la disponibilità della sostanza (Cass. sez. 6, 29 novembre 1993, Molin, oltre alle altre sopra citate).
Insistendo sulla connotazione unitaria della detenzione da parte del gruppo, caratterizzata cioè da un rapporto che si stabiliva e si esauriva fra i soggetti detentori di singole quote ideali, veniva affermato che sin dall'acquisto ciascun componente del gruppo otteneva il possesso e la disponibilità del quantitativo secondo la quota di spettanza (sez. 6, 30 ottobre 1996, PM in proc. Lorè ed altro;
sez. 4, 22 febbraio 1996, Villani, Rv. 204461; Id. 15 giugno 1994, Bonsignore, Rv.198676).
Ed ancora, non era vero che nel caso in esame si verificasse pur all'interno del gruppo una cessione;
si trattava, invece, del trasferimento della sostanza dalla disponibilità esclusiva dell'uno a quella dell'altro, cioè di mera divisione, che consentiva a ciascuno di venire in possesso del quantitativo che gli spettava, perché suo sin dall'inizio, e sin dall'inizio destinato all'esclusivo suo uso personale (sez. 4, 3 giugno 1995, PM in proc. Murolo, Rv. 201703).
Veniva precisato, al riguardo, che la codetenzione non punibile era configurabile solo quando più soggetti avessero acquistato sostanze stupefacenti per uso personale, e ciascuno di essi, fin dall'inizio, avesse coscienza e volontà di acquistare la parte della sostanze corrispondente alla somma versata e di destinarla, fin da quel momento, al suo uso personale (Cass. sez. 6, 9 gennaio 1997, Gradi ed altri).
Anzi, occorreva la prova rigorosa che la droga fosse stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo, ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo del medesimi (Cass. sez. 4, 14 agosto 1996, del Conte, Rv. 205830). Relativamente alla quantità di sostanza codetenuta, si osservava che, a seguito del referendum abrogativo, era venuta meno qualsiasi distinzione di carattere quantitativo in materia di detenzione per uso personale. Semmai, il quantitativo, unitamente ad altri elementi valutabili nel merito (quali il rinvenimento di sostanze di diversa qualità, di sostanze da taglio e di attrezzature, nonché le modalità della custodia, la personalità e le condizioni economiche del detentore), poteva essere apprezzato per escludere l'uso personale della sostanza detenuta (sez. 6, 9 luglio 1995, Lucas, Rv. 204112; sezione 4, 6 febbraio 1996, PM in proc. Valacchi, Rv. 204053).
5. Le Sezioni Unite ritengono conforme al contesto normativo vigente l'orientamento favorevole all'inclusione nell'ambito dell'illecito amministrativo delle tre condotte contemplate dall'art. 75 ove finalizzate all'uso personale, senza poter distinguere a seconda che i soggetti agiscano singolarmente o in gruppo, individualmente o riuniti, pur con le precisazioni di seguito indicate. Un importante contributo alla suddetta soluzione può essere rinvenuto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale impegnata nel definire l'area del non rilevante penalmente, con riferimento alle tre condotte indicate dall'art. 75, (sent. 23 luglio 1996 n. 296, la quale ha ribadito il proprio orientamento formatosi dopo il referendum del 1993: sent. 24 luglio 1995 n. 360). La Corte, dopo aver premesso che l'esito referendario ha isolato la posizione del tossicodipendente (ed anche del tossicofilo), rispetto ai veri protagonisti del mercato degli stupefacenti, rendendo tale soggetto destinatario soltanto di sanzioni amministrative - "significative peraltro del perdurante disvalore attribuito all'attività di assunzione di sostanze stupefacenti" -, ha affermato che tale risultato è stato ottenuto con riferimento ad una specifica tipologia di condotta (detenzione, acquisto ed importazione) ed in presenza di quell'elemento teleologico rappresentato dalla destinazione ad uso personale. Pertanto, nell'area di quella "cintura protettiva" riservata al consumo personale contro i rischi di sanzione penale vanno a ricadere i "comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione".
È l'elemento teleologico della destinazione a caratterizzare in termini di "immediatezza" il rapporto detenzione-consumo; il che costituisce la ragione stessa della depenalizzazione. Sicché nell'area dell'illecito amministrativo vanno a ricadere le condotte prossime, con nesso di immediatezza, al consumo. Con la conseguenza che rimane, invece, penalmente rilevante il rapporto tra cedente e consumatore, qualunque sia il fine da costui perseguito (e quindi anche in caso di cessione gratuita), o la quantità della sostanza ceduta, risultando tale condotta comunque offensiva dell'interesse a contrastare la diffusione della droga.
6. Alla luce della suddetta puntualizzazione del risultato referendario devono essere interpretate le norme non coinvolte dall'effetto abrogativo;
ed a tale ottica interpretativa ispirano, più o meno, le pronunce di questa Corte favorevoli alla depenalizzazione dell'ipotesi in discussione.
Come abbiamo visto, tutte concordano sui seguenti punti che servono a descrivere l'avvenuto ampliamento dell'illiceità amministrativa con riferimento alla figura del detentore- assuntore:
- non ha rilevanza penale la detenzione per uso personale anche da parte dell'assuntore non abituale;
- la detenzione (come l'importazione e l'acquisto) devono essere connotate dall'elemento teleologico del consumo personale;
- è irrilevante il quantitativo di sostanza detenuta, potendo semmai tale elemento costituire base di valutazione unitamente ad altri profili per escludere l'uso personale, nel caso concreto. Ma, se tutto ciò è vero, ed ormai costituisce un dato difficilmente contestabile, e se il nucleo centrale dell'illecito amministrativo è costituito dal "consumo personale", non si può non essere d'accordo sul corollario che ne discende: non ha rilevanza penale quanto immediatamente precede il consumo personale, cioè l'antecedente dell'assunzione. Con la necessaria precisazione, però, che tale antecedente deve riferirsi alla sfera personale dell'assuntore ed in essa esaurirsi, e non può concernere la condotta del trafficante o del cedente, (il è stato sostenuto dalla Corte Costituzionale con riguardo all'ipotesi di cessione "gratuita" di droga: sent. n. 296 del 1996). Allora, ciò che esige la norma, per la qualificazione del fatto come illecito amministrativo, è il consumo "personale", a prescindere dalle modalità della "detenzione". Il che fa ben intendere l'avverbio "comunque" con il quale la norma viene a connotare la detenzione ("comunque detiene": art. 75 comma 1). Ma, anche nell'ipotesi del "gruppo" la detenzione "comunque" costituisce l'antecedente del consumo, ed inerisce al rapporto tra assuntore e sostanza in vista dell'uso personale, con esclusione dell'intermediazione di soggetti "diversi" (Corte Cost. n. 296 del 1996), non potendo essere considerati tali quanti detengono per se stessi e per colui che sin dall'acquisto ha titolo per conseguire l'utilità relativa alla parte della sostanza a lui destinata. Quanto sopra postula che l'acquisto e poi la detenzione della sostanza avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche degli altri soggetti, essendo certa sin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale.
D'altra parte, in tanto è giuridicamente possibile considerare l'acquisto e quindi la detenzione da parte di alcuni componenti del gruppo quale antecedente immediato del consumo degli altri, in quanto si ravvisi un'omogeneità teleologica nella condotta dei primi rispetto allo scopo propostosi da questi ultimi. Solo tale omogeneità impedisce che il procacciatore si ponga in un rapporto di estraneità e quindi di "diversità" rispetto agli altri componenti del gruppo, con conseguente connotazione della sua condotta quale cessione.
Pertanto, se l'acquisto avvenga per il consumo di ciascun componente del "gruppo", e quindi anche dello stesso procacciatore, sulla base di una volontà iniziale di tutti i suoi componenti, l'omogeneità teleologica non può non caratterizzare la detenzione, quale codetenzione. Senza considerare poi che, in quanto antecedente immediato del consumo da parte di ciascun soggetto, la codetenzione si presta ad una immediata "dissoluzione" in singoli ed autonomi rapporti tra singolo soggetto e sostanza, in termini corrispondenti all'utilità pro quota che ciascuno di essi sin dall'inizio si riprometteva di conseguire.
Appare, pertanto, non utile distinguere, ai fini di delimitare l'area dell'illecito amministrativo, tra il caso di acquisto contestuale da parte degli appartenenti al gruppo, che insieme detengono, e che poi suddividono la sostanza (ipotesi depenalizzata), ed il caso in cui un componente acquisti per conto anche degli altri e poi proceda a suddividere la sostanza (ipotesi considerata - dall'orientamento "opposto" - ancora sanzionata penalmente, in quanto integrante una cessione).
Invero, va rilevato che entrambi i suddetti casi attengono pur sempre ad una codetenzione quale antecedente immediato rispetto al consumo da parte dei componenti del gruppo;
con la sola differenza che nel secondo caso l'acquirente-assuntore agisce sulla base di un mandato ricevuto dagli altri, con effetti però equivalenti quanto ad acquisto ed a disponibilità della sostanza (vedi: artt. 1388 e 1706 c.c.). Diversamente è dato concludere, come già osservato, quando l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, oppure ove non abbia avuto alcun mandato all'acquisto ed alla detenzione. In tale caso, la sua condotta si pone in rapporto di diversità soprattutto teleologica rispetto agli altri componenti del gruppo, apparendo evidente la sua qualità di cedente, nonché la riconducibilità del suo comportamento allo schema del traffico di droga. 7. È senz'altro da condividere, pertanto, l'esclusione dello spaccio o della cessione nella "consegna" di sostanza stupefacente da un soggetto ad un altro in una situazione in cui il ricevente sia già sostanzialmente proprietario di quanto gli viene consegnato, per averlo già acquistato come quota di un quantitativo indiviso. Come è stato osservato anche in dottrina, tale condotta costituisce mera attività esecutiva dell'atto di divisione del quantitativo comune.
Comporterebbe un'illogica disparità di trattamento l'interpretazione che sostenesse l'illiceità penale della detenzione di quote di sostanza destinate ad essere consegnate ai comproprietari, e quindi della consegna al proprietario pro quota dell'indiviso della porzione di droga di sua spettanza dopo l'avvenuta divisione ovvero per effetto della stessa. Con la conseguenza che lo stesso soggetto rimarrebbe esposto a misura amministrativa per la quota destinata al consumo personale, ed a sanzione penale per la parte consegnata agli altri componenti del gruppo, destinatari della sostanza sin dall'inizio, in qualità di assuntori.
8. La conclusione proposta non si pone in contrasto con il principio di offensività relativo a condotte penalmente perseguibili. Difatti, la condotta in esame, incentrata sul consumo personale, ed attinente ai "comportamenti immediatamente precedenti" e strumentali all'assunzione, è da ritenersi estranea, per i motivi innanzi esposti, alla diffusione della droga ovvero all'incremento ed all'incentivo del mercato relativo, proprio perché circoscritta alla persona del consumatore, secondo la scelta strategica risultante dal referendum abrogativo.
Pertanto, essa non risulta destinataria da quel giudizio di disvalore comportante l'applicazione della sanzione penale (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990).
9. Come è stato sopra rilevato, infine, per effetto dell'esito referendario è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo. La stessa Convenzione di Vienna del 1988, ratificata con la legge 5 novembre 1990 n. 329, in materia di droga, - più volte richiamata dalla giurisprudenza -, mentre contiene un netto giudizio di disvalore, in termini penalmente rilevanti, relativamente alla detenzione in generale di sostanze stupefacenti (art. 3 comma 1 lett. a, b, c), ha lasciato agli Stati di porre adeguate misure deterrenti, anche di natura non penale, per la detenzione per uso personale (art. 3 comma 2), senza alcun riferimento a limiti quantitativi.
Pertanto, non è dato attrarre nell'area del penalmente sanzionato la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale sulla base del dato quantitativo (per tutte: sez. 6, 28 febbraio 1995, Megna). E, quando la Corte Costituzionale (sent. n. 360 del 1995) ha affermato che la detenzione costituente illecito amministrativo deve concernere un quantitativo di sostanza stupefacente "certo e determinato", non ha inteso richiamare un "discrimen" quantitativo, ma come risulta dal testo stesso della sentenza ha voluto che il dato quantitativo, unitamente alle altre circostanze soggettive ed oggettive del fatto, concorresse alla valutazione "prognostica" della destinazione della sostanza, tutte le volte che esso non apparisse correlabile al consumo in termini di "immediatezza". In conclusione, il criterio quantitativo non può assurgere a "discrimen" dell'ipotesi depenalizzata, ma può essere assunto quale indice sintomatico di una detenzione e quindi per un uso, in tutto o in parte, non personale.
Ma, se quanto sopra è vero nell'ipotesi del singolo detentore- assuntore, non è dato concludere diversamente in caso di codetenzione di sostanza destinata ad uso personale da parte di ciascun dei detentori.
Senz'altro, l'esclusione dell'illiceità penale in assenza di qualsiasi limite quantitativo implica la possibilità di un più consistente "accumulo" della sostanza non solo da parte del singolo assuntore, ma anche nel caso di codetenzione, che non potrebbe essere discriminato sotto tale profilo senza determinare arbitrarie disparità di trattamento. Il che però sempre nei limiti sopra indicati, cioè fino a quando il quantitativo di sostanza codetenuta per quota non possa assumere, unitamente agli altri elementi del fatto, caratteristiche tali da ostacolare la configurabilità dell'immediatezza della detenzione rispetto al consumo personale, in relazione al necessario profilo teleologico della stessa detenzione. E, i suddetti indici sintomatici della finalità di spaccio, da apprezzare parimenti nella detenzione individuale o di gruppo, possono essere rappresentati, come affermato in giurisprudenza, dalla quantità e qualità di sostanza rapportate alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, dalla composizione della sostanza, nel senso che se questa, ad esempio, non è già pronta per il consumo personale (ed immediato) sarebbe ragionevole presumerne una destinazione allo spaccio. Parimenti, - e sempre a titolo esemplificativo -, assumono significato allo scopo in parola la detenzione di attrezzature per la pesatura, o la disponibilità di mezzi per il confezionamento delle dosi, nonché l'eterogenea qualità della sostanza detenuta.
Quanto sopra formerà oggetto dell'accertamento probatorio, e delle valutazioni degli elementi di prova da parte del giudice di merito, non sindacabili da parte del giudice di legittimità se non in rapporto ai vizi di cui alla lettera "e" dell'art. 606 c.p.p.. 10. I motivi del ricorso del pubblico ministero, avverso il provvedimento di revoca della sentenza di condanna a carico dello AR, sono, pertanto, infondati in linea di diritto sotto entrambi i profili prospettati.
Parimenti infondata si presenta la censura di mancanza di motivazione in ordine all'apprezzamento qualitativo della sostanza detenuta, con riferimento al suo principio attivo.
Le Sezioni Unite osservano che correttamente il giudice dell'esecuzione ha preso atto delle risultanze e delle valutazioni contenute nella motivazione della sentenza, alla luce degli atti processuali, al fine dell'accertamento dell'abolitio criminis (Cass. sez. 6, 4 luglio 1994, Rinner, Rv. 190972), con un'operazione interpretativa-integrativa.
Invero, il giudice dell'esecuzione si è avvalso degli elementi non solo desumibili dalla sentenza ma anche dagli atti processuali, dando ragione del proprio convincimento con motivazione adeguata e logicamente plausibile.
Il tutto in conformità al principio da trarsi dalla pronuncia dalle Sezioni Unite immediatamente successiva al referendum abrogativo (sent. 19 luglio 1993, Gambacorta, Rv. 194308), nel senso che la qualificazione del fatto ai fini dell'abolitio criminis, per illeciti commessi anteriormente all'abrogazione, è rimessa al giudice di merito sulla base delle risultanze degli atti processuali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Camera di Consiglio il 28 maggio 1997.