Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2016, n. 5472
CASS
Sentenza 28 gennaio 2016

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Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen.

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  • 1Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato
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  • 2Art. 62 - Giudizio abbreviato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2016, n. 5472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5472
Data del deposito : 28 gennaio 2016

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