Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen.
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- 1. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2016, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
[ 5 47 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 283 UP - 28 gennaio 2016 Reg. Gen. N. 47935/2014 Composta da: Presidente Dott. EN GALLO - Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Ignazio PARDO - Consigliere Dott. Giuseppe SGADARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU EN, nato a [...] il giorno 19/8/1979 • avverso la sentenza n. 751/14 in data 13/5/2014 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Antonio PORCELLI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 13/5/2014 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 10/7/2009 con la quale CU EN era stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 I. 203/91 ai danni di RI OB, gestore del bar presso l'ospedale di Tropea, al quale con minacce intimava di rimuovere i video-games installati all'interno del locale, e condannato a pena ritenuta di giustizia. Il reato è contestato come commesso in Tropea nel mese di marzo 2006. v Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato invece mandato assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (decisione anch'essa confermata dalla Corte di Appello). Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 268 e 415 bis cod. proc. pen. con riferimento al mancato rilascio dei nastri delle conversazioni intercettate. Si duole, in sintesi, la difesa del ricorrente del fatto che non gli è stata rilasciata la richiesta copia delle bobine delle conversazioni intercettate ed utilizzate sia ai fini dell'avviamento del trattamento cautelare che per la pronuncia della sentenza di condanna. In sostanza sarebbe stato violato l'esercizio del diritto di difesa non tenendo conto del disposto della sentenza n. 336/2008 della Corte Costituzionale con la quale è stata decisa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare già eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268. Ricorda, al riguardo, il difensore del ricorrente di avere chiesto, in sede di udienza preliminare, il giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni delle quali era peraltro già in corso la trascrizione disposta in sede di udienza ex art. 268 cod. proc. pen. o, in subordine, l'acquisizione materiale delle bobine al fine di procedere all'ascolto delle stesse che all'epoca si trovavano a Roma per operazioni tecniche connesse alla trascrizione. La richiesta di giudizio abbreviato condizionato fu rigettata dal Giudice per l'udienza preliminare che non ritenne necessaria l'acquisizione delle bobine ai fini della celebrazione dell'udienza stessa ritenendo sufficienti le trascrizioni informali della P.G. e ritenendo oltretutto che non fosse illegittimo il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto della domanda di rilascio di copia delle bobine avanzata in pendenza di c.d. udienza di stralcio e trascrizione mediante perizia. La richiesta venne reiterata anche successivamente ma venne di nuovo respinta dal Giudice per le indagini preliminari sul presupposto che la procedura di cui all'art. 268 cod. proc. pen. sia mirata a scongiurare un "vulnus nella riservatezza" delle persone coinvolte nelle conversazioni captate. 2 D In sostanza, conclude la difesa del ricorrente, il materiale delle intercettazioni sarebbe rimasto sia nella fase cautelare che in quella del giudizio del tutto inaccessibile per la difesa dell'imputato in violazione del diritto al contraddittorio sul punto. Rispetto a tale violazione del diritto di difesa il Tribunale avrebbe prodotto una motivazione del tutto inaccettabile nell'interpretare la citata sentenza della Corte Costituzionale e la Corte di Appello avrebbe motivato al riguardo solo in modo apparente.
2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) e 533 cod. proc. pen., archetipo legale del meccanismo di valutazione probatoria. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la responsabilità del CU, mandato assolto in relazione al reato associativo, non sarebbe stata provata "al di là di ogni ragionevole dubbio". In particolare mancherebbero i presupposti di legge per qualificare come estorsiva la condotta allo stesso addebitata. La persona offesa RI EN era molto "vicina" al padre dell'imputato ed anche dopo l'attentato patito dal fratello OB RI entrambi avevano continuato a frequentare EN CU fino all'arresto di questi nel settembre 2006. RI EN non ha fatto alcun riferimento alle richieste estorsive patite ed anche da quanto emerge dalle dichiarazioni di RI OB non risulta essere stata posta in essere dall'imputato alcuna attività di natura estorsiva. A ciò si aggiunge il fatto che appare inverosimile che EN CU, accusato di essere partecipe dell'associazione del padre, abbia tentato di perpetrare un'estorsione ai danni di OB RI legato da vincoli di parentela con DI CU.
3. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 203/1991 in ordine alla tentata estorsione. Rileva la difesa del ricorrente l'erroneo riconoscimento della sussistenza della menzionata circostanza aggravante in relazione ai criteri delineati dalla giurisprudenza in materia in quanto dagli atti acquisiti non risulta che l'imputato abbia mai evocato una sua possibile appartenenza a contesti criminali e per la configurabilità della circostanza aggravante stessa non sono sufficienti le minacce integranti la condotta estorsiva ma occorre un quid pluris tale da incidere sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro libertà di autodeterminazione. 3 Nel caso in esame, inoltre, bisognava anche tener conto delle condizioni soggettive della persona offesa che è persona gravata da precedenti penali per violazione della legge sulle armi.
4. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62- bis cod. pen. con conseguenti effetti sulla dosimetria della pena. Si duole, infine, la difesa del ricorrente della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto essere applicate anche di ufficio qualora si fosse tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione anche al fatto che l'imputato è incensurato ed ha tenuto un positivo comportamento processuale asseritamente fornendo spiegazioni convincenti sui fatti a lui contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto l'art. 268, comma 4, cod. proc. pen. prescrive il deposito in segreteria delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, unitamente ai decreti autorizzativi ed ai processi verbali delle relative operazioni di ascolto, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni medesime. Se però dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5). Dopo il deposito, che consente ai difensori di esaminare gli atti e ascoltare le conversazioni, si avvia la fase della cosiddetta udienza di stralcio, nel corso della quale il giudice acquisisce le comunicazioni indicate dalle parti, espunge, anche d'ufficio, le comunicazioni di cui sia vietata l'utilizzazione, dispone la trascrizione integrale delle sole comunicazioni acquisite, con le forme e le garanzie della perizia (comma 6). In caso di autorizzazione al ritardo del deposito degli atti concernenti le intercettazioni, la trascrizione non può avere luogo prima che decorra il termine dilatorio accordato dal giudice e che vengano compiuti gli adempimenti prescritti dai commi 6 e seguenti dello stesso art. 268. Solo a questo punto i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico (comma 8). Investito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito 4 regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 cod. proc. pen., il Giudice delle Leggi, con la sentenza nr. 336/2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Ciò doverosamente premesso, va detto però che il caso che in questa sede ci occupa si pone in una prospettiva diversa rispetto a quello per il quale era stata sollevata la questione di costituzionalità del citato art. 268 cod. proc. pen., atteso che in questa sede non interessano le questioni relative all'incidente cautelare al quale si è riferita l'indagata pronuncia del Giudice delle leggi - - quanto piuttosto quelle relative al giudizio di merito. -ovviamenteRisulta, infatti, dal contenuto dello stesso ricorso che fu celebrata nel contraddittorio tra le parti la c.d. "udienza stralcio" delle intercettazioni (all'evidenza quindi regolarmente depositate) e che fu disposta ex art. 268, comma 7, la trascrizione delle stesse. Nel corso dell'udienza preliminare l'imputato avanzò richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione integrale delle intercettazioni (peraltro in corso di effettuazione) ma il G.U.P. rigettò la predetta richiesta affermando che ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare erano sufficienti le trascrizioni informali della P.G. Correttamente, poi, il Giudice ebbe a respingere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni in quanto "poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 1, sent. n. 32851 del 06/05/2008, dep. 05/08/2008, Rv. 241232). Pacifico è, inoltre, il fatto che per la mera celebrazione dell'udienza preliminare (nella quale il processo non è stato definito con accesso al rito abbreviato), ben potevano essere utilizzati i brogliacci, come ritenuto dal Giudice per l'udienza preliminare. 5 A ciò si aggiunga il fatto che come questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare, "non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio e conseguentemente l'udienza preliminare qualora il pubblico ministero, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, quando detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte dello stesso pubblico ministero dello speciale procedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo cod. proc. pen., nel corso del quale i difensori sono stati messi nelle condizioni di procedere all'ascolto delle suddette registrazioni prima dello stralcio di quelle ritenute non rilevanti a fini probatori" (Cass. Sez. 6, sent. n. 21063 del 03/05/2011, dep. 26/05/2011, Rv. 250103; Sez. 5, sent. n. 4976 del 01/10/2009, dep. 08/02/2010, Rv. 246061). D'altro canto, come anche ricordato nella più recente delle sentenze appena menzionate, è evidente che la disciplina in materia di intercettazioni sopra richiamata di carattere speciale e quindi prevalente su quella generale ex art. - 415 bis cod. proc. pen. - prevede che, all'esito di tale procedura partecipata, ai difensori sia riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio ed, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 cod. proc. pen. è finalizzata alla realizzazione del necessario equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare pertanto del - tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura prevista, non possa essere vanificato e svuotato di concreto significato grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis cod. proc. pen. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni. Per il resto, deve essere solamente aggiunto che la difesa dell'odierno ricorrente non sostiene di non aver potuto accedere all'audizione dei supporti delle intercettazioni anche dopo che sia stata completata le procedura di trascrizione delle conversazioni così come disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. e ciò in violazione dell'art. 268, comma 8, cod. proc. pen. Ora poiché il giudizio di merito è stato effettuato sulla base delle conversazioni regolarmente trascritte con procedura peritale e non essendo provato che la difesa del ricorrente non abbia avuto la possibilità di accedere ai supporti contenenti le registrazioni e di farne eseguire una trasposizione su nastro magnetico dopo il completamento delle relative operazioni peritali così da contestare eventuali inesattezze od omissioni delle trascrizioni stesse, nessun vulnus all'esercizio del diritto di difesa risulta essersi realizzato nel caso in esame, con la conseguenza che la Corte di Appello ha ben operato nel momento in cui ha rigettato il relativo motivo di gravame.
2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Infatti, al di là dei richiami del tutto parziali al materiale probatorio contenuti nel motivo di ricorso che qui ci occupa, va detto che la Corte di Appello risulta aver preso in debita considerazione il materiale probatorio inteso nella sua globalità e quindi anche comprensivo delle conversazioni intercettate oltre che delle integrali dichiarazioni del RI ritenuto pienamente attendibile, non trascurando anche quanto evidenziato dai primi Giudici con riguardo al fatto che pure in assenza di una minaccia esplicita da parte del CU nel colloquio con il RI, è stata posta in essere una compiuta strategia intimidatoria nei confronti della persona offesa, strategia cui l'imputato ha preso parte con la propria condotta. Deve osservarsi che il ricorrente, sotto profilo dei vizi di motivazione (e di legge), tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è -e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è 7 G stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
3. L'infondatezza investe, poi, anche il terzo motivo di ricorso dell'imputato riguardante la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991. La Corte di Appello, anche legittimamente richiamando la motivazione prodotta dai Giudici di prime cure, dopo avere evidenziato come già sopra riportato - - che nel caso in esame è stata posta in essere una compiuta strategia intimidatoria nei confronti della persona offesa, strategia cui l'imputato ha preso parte con la propria condotta, ha sottolineato, con motivazione congrua, che non può dubitarsi della ricorrenza dell'aggravante contestata in ragione dell'appartenenza all'imputato a famiglia nota alla vittima per la caratura criminale di tipo mafioso e per le stesse modalità del fatto che non lasciano dubbi in ordine alla capacità intimidatoria ed allo stato di grave soggezione della vittima, ben consapevole dell'appartenenza del CU alla famiglia omonima. Del resto basta rilevare che la "ratio" sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. 008 4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso formulato dalla difesa dell'imputato CU è, a sua volta, infondato. La Corte di Appello nel rispondere a motivo di gravame analogo a quello formulato in questa sede e relativo al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ha congruamente giustificato la propria decisione facendo richiamo alla gravità del fatto ed all'allarme sociale suscitato dallo stesso evidenziando che non rileva a contrario l'assenza di precedenti penali a carico del CU. Trattasi di argomentare corretto in quanto, secondo i principi di questa Corte condivisi dal Collegio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in - ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. A ciò si aggiunga che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 28 gennaio 2016. Il Consigliere este Il Presidente Dr.Donfenico casGALLO Dr. Marco Marta ALMA Go Gello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 FEB. 2016 IL CANCELLIERE MAD Claudia Pianelli N Z I O A S T R O C * 9