Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2013, n. 43850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43850 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO AR Cristina - Presidente - del 03/07/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1126
Dott. BONITO CE - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 31637/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CH ET N. IL 24/06/1981;
LA DI UA CO N. IL 25/02/1979;
OR GO LU AR N. IL 27/11/1959;
UR OR RI N. IL 23/06/1981;
ES SA LV IA N. IL 15/12/1971;
GA AS IL OR N. IL 21/04/1982;
avverso la sentenza n. 5366/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO IA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Indagini di polizia svolte a partire dalla fine del 2009 ed articolatesi attraverso servizi di osservazione, sequestri di stupefacente, individuazione dei corrieri, intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché, infine, dichiarazioni ampiamente confessorie dei due imputati considerati all'apice del sodalizio, consentivano, secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici territoriali, di disvelare l'esistenza di una associazione riferibile alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 formata, essenzialmente, da cittadini peruviani residenti in Milano, diretta, sempre secondo l'accusa, da OR GO LU AR e VO ME CE TO e dedita all'importazione sistematica dal Perù di cospicue partite di cocaina di 5, 10 kg. per volta, occultata con vari sistemi nel bagaglio di viaggiatori provenienti dal Perù, sostanza poi commercializzata in Italia.
L'accusa ha contestato in tale quadro quattro distinte importazioni e tre episodi di acquisto e tentata importazione mediante corrieri aerei, temporalmente collocandole tra i mesi di aprile e giugno 2010 come meglio descritto nei due capi di imputazione, dove vengono altresì indicati i ruoli specifici ricoperti nelle vicende di causa dai vari imputati, i quali rispondono, al capo a) del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 aggravato dal numero degli associati, ed al capo b) delle singole condotte di narcotraffico internazionale ai sensi degli artt. 110, 81 e 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commi 1, 1-bis, lett. a), art. 80, comma 1, lett. b) e art. 112 c.p., comma 1, n. 4, quindi con l'aggravante del numero delle persone e di essersi avvalsi di minori per la consumazione delle condotte, il tutto secondo specifica ed analitica contestazione di reato.
2. Con sentenza del 16 gennaio 2012 la Corte di appello di Milano confermava quella resa in prime cure il 15 marzo 2011 dal GUP del Tribunale della medesima sede all'esito di giudizio abbreviato e, con essa, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, la condanna di RA CH ET alla pena di anni cinque e mesi sette di reclusione ed Euro 36000,00 di multa;
di LA AZ JU SC alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione ed Euro 28000,00 di multa, di IZ LE UC RI alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;
di UR IZ UE, alla pena di anni undici di reclusione ed Euro 80000,00 di multa, di AL AN LV AR, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 38000,00 di multa e RG EN AR OR, infine, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed Euro 29000,00 di multa.
3. Avverso detta sentenza i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1 RA CH ET personalmente, sviluppa due motivi di impugnazione.
3.1.1 Col primo di essi denuncia la ricorrente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in particolare osservando:
Nel caso di specie non è individuabile una associazione riferibile alla ipotesi tipizzata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perché mimino il tempo in cui essa avrebbe avuto vita, dalla fine del 2009 al momento degli arresti, nel giugno 2010, perché di modestissima rilevanza economica (al UR, marito della ricorrente, sarebbe stata sequestrata al momento dell'arresto una somma di minima entità e dalla telefonata del 19.5.2010 alla ricorrente stessa si apprende della intenzione del marito di cercare un lavoro diverso, magari presso la cooperativa dove è occupata la moglie, perché in perdita l'attività delittuosa per cui è causa); difettano poi per la configurabilità dell'associazione per delinquere in parola una effettiva e stabile ripartizione dei compiti e la idoneità della struttura a fornire un supporto stabile agli associati al fine di consentire al sodalizio di operare validamente. Di qui, sul piano ermeneutico, l'applicabilità al caso di specie non già della disciplina penalistica in tema di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 bensì di quella di cui all'art. 110 c.p..
3.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la ricorrente violazione dell'art. 114 c.p. perché a carico della ricorrente è stato ritenuto più grave, ai fini sanzionatori, il reato di cui al capo B), in relazione al quale andava logicamente applicata la disciplina di cui al richiamato art. 114 c.p.; il diniego di applicazione della norma detta si appalesa immotivato.
3.2 LA AZ JU SC, personalmente, sviluppa tre motivi di impugnazione.
3.2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 in particolare argomentando: del reato in parola mancano nel caso concreto sia l'elemento psicologico che quello oggettivo;
il ricorrente risulta coinvolto soltanto negli episodi datati 4.2.2010 ed aprile 2010, di guisa che non può ritenersi coinvolto nell'associazione, nella quale non ha assunto alcun ruolo;
l'imputato fu coinvolto nella vicenda soltanto per la sua amicizia con IL e non era a conoscenza dell'esistenza dell'associazione; due soli episodi non possono essere ritenuti coinvolgenti dell'imputato nell'associazione; l'imputato mai ha inteso far parte dell'associazione e fa pertanto difetto l'affectio societatis, non desumibile da un singolo episodio peraltro riferibile alla condotta di piccolo spacciatore;
non v'è la prova dell'inserimento dell'imputato nella struttura organizzativa e della coscienza di essere inserito nel sodalizio malavitoso.
3.2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente violazione dell'art. 114 c.p. perché a carico della ricorrente è stato ritenuto più grave, ai fini sanzionatori, il reato di cui al capo B), in relazione al quale andava logicamente applicata la disciplina di favore invocata;
il diniego di applicazione della norma detta si appalesa immotivato.
3.2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine il ricorrente difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. B a carico dell'imputato.
3.3 IZ LE CY RI. personalmente, sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 con argomenti sovrapponibili a quelli già innanzi sintetizzati per il primo motivo di ricorso proposto da AY AZ, sul presupposto, in fatto, che l'imputata risulterebbe coinvolta esclusivamente nei tentativi dell'aprile e del maggio 2010.
3.4 UR IZ UE, personalmente sviluppa due motivi di impugnazione.
3.4.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione della norma incriminatrice di cui al capo a), in particolare deducendo: nel caso in esame mancano dell'associazione contestata i requisiti minimi previsti dalla legge, la ripartizione dei compiti tra gli associati probante di una non episodicità del contributo di ognuno dei sodali e la idoneità della struttura ad operare validamente ed efficacemente;
il ricorrente non può essere riconosciuto ne' come promotore ne' come organizzatore posto che, come evidenziato in sede di interrogatorio, non sovrintende nulla e non decide alcunché; i veri coordinatori con poteri decisionali operano in Perù, dove l'imputato si è più volte recato per prendere ordini;
significative per la tesi difensiva sono altresì le circostanze che le indagini a carico dell'imputato siano state eseguite in un arco temporale breve e circoscritto, non superiore a mesi sei e che le somme sequestrategli non sono di rilevante importo;
del pari priva di motivazione appare il ritenuto ruolo apicale assegnato all'imputato, ruolo sconfessato dalla telefonata intercettata il 19.5.2011 tra l'imputato stesso e la moglie, nella quale il UR afferma di voler abbandonare tutto per mettersi a lavorare presso la cooperativa dove operava la moglie.
3.4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, quanto alla determinazione della pena, violazione dell'art. 133 c.p. sul rilievo che: i giudici di merito hanno valorizzato la pericolosità sociale dell'imputato ai fini sanzionatori, ma tale presupposto non appare adeguatamente motivato;
a tal fine risulta pretermessa l'incensuratezza dell'imputato, la sua corretta condotta processuale, la sua confessione e la chiamata in correità degli altri sodali. Tanto integra omissione motivazionale idonea ad inficiare il legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice nel momento in cui determina l'entità della pena.
3.5. AL AN LV AR, assistita dal difensore di fiducia sviluppa due motivi di impugnazione.
3.5.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in particolare osservando: i giudici di merito hanno valorizzato la c.d. attività di copertura dell'agenzia Marcos Point, gestita dalla ricorrente e dal marito coimputato VO ME (estraneo al presente giudizio); tale valorizzazione è priva di riscontri probatori e non tiene conto della circostanza che trattasi di esercizio per la vendita di prodotti peruviani rilevata da una precedente gestione e non già iniziata dal VO;
i sette episodi contestati in rubrica hanno coinvolto persone diverse con funzioni diverse;
anche le modalità di introduzione in Italia della cocaina sono state sempre diverse a dimostrazione della mancanza di una organizzazione stabile con ruoli stabilmente predefiniti;
la sentenza è immotivata anche in ordine alla consapevolezza della imputata circa le attività svolte dal compagno VO ME;
le perquisizioni presso l'abitazione dell'imputata hanno escluso che in quel luogo si svolgesse l'attività di estrazione della cocaina, attesa l'assenza in esso della strumentazione necessaria;
nelle conversazioni in cui il UR parla di tale attività di estrazione l'interlocutore non è VO ME, non in grado di eseguirle, ma altro soggetto nel colloquio definito esperto, esperienza non riferibile al VO;
tutto ciò smentisce il ruolo assegnato all'imputata di preparatrice della cocaina;
quanto alle consegne effettuate il 15 ed il 18 febbraio dal VO ME, emerge dalle o.c.p. che l'imputata accompagnò il compagno in motorino, rimanendo poi ben lontana dal luogo dello scambio;
nessun contatto aveva quindi la imputata che è stata pertanto estranea ad ogni condotta di cessione di cocaina;
anche il riferimento al trasporto di cocaina da parte della figlia minore del 18.6.2010 in un doppio fondo di valigia dimostra l'assenza di disponibilità di corrieri;
è carente quindi la motivazione impugnata sia in riferimento alla sussistenza dell'associazione sia con riguardo alla consapevole partecipazione ad essa dell'imputata.
3.5.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente nuovamente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 6, in particolare osservando che l'aggravante detta sussiste quando tre persone assumono uno dei ruoli indicati dal primo comma di detta norma incriminatrice, mentre la corte di merito ha ritenuto la sussistenza di essa individuando la condotta dell'organizzazione non contemplata tra quelle di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. 3.6 RG EN AR OR, personalmente sviluppa un unico ed articolato motivo di impugnazione.
3.6.1 Denuncia con esso il ricorrente difetto di motivazione in particolare osservando: il ricorrente era dipendente dell'esercizio commerciale "Marcus point" gestito dalla coppia VO ME - AL SA, mai indicata nel processo come base operativa o di custodia dello stupefacente;
il ricorrente è interessato ad una sola o.p.c; risultano eseguite 350 captazioni telefoniche dall'11.12.2009 al 15.6.2010 e tra queste soltanto pochissime sarebbero state utilizzate a carico del RG peraltro impropriamente;
queste pochissime intercettazioni dimostrano soltanto la conoscenza tra il ricorrente ed i suoi datori di lavoro;
l'imputato non ha mai avuto contatti con UR IZ, ne' mai nell'esercizio commerciale sono stati trattati droga o denaro proveniente da attività illecite;
UR e VO ME, nei loro interrogatori ampiamente confessori, hanno escluso il coinvolgimento del RG, esclusione confermata dalle intercettazioni acquisite al processo, che mai coinvolgono una qualche attività sospetta del ricorrente;
le risultanze processuali dimostrano che l'imputato era un ingenuo strumento nelle mani dei coniugi AL e VO e che i suoi compiti riguardavano tutta l'attività commerciale svolta nel "Marcus point"e non solo le spedizioni da e per il Perù; l'imputato è coinvolto in termini contraddittori nell'episodio del 4.2.2010 e nell'arrivo dal Perù di un carico abbandonato in mezzo alla strada, nonostante il suo valore ed in relazione al quale il prevenuto risulta poi estraneo ad ogni attività di lavorazione e cessione della sostanza;
non spiega la sentenza perché il UR non chiami mai "l'uomo di fiducia" RG;
anche per l'episodio del 30/3 risulta singolare che il RG, all'aeroporto con i familiari, una volta arrestata la passeggera attesa, non si sia dileguato ma abbia addirittura fornito alla stessa i numeri telefonici dell'agenzia peruviana;
del tutto travisate sono poi i contenuti delle intercettazioni utilizzate a carico dell'imputato (la difesa le richiama e le critica nello specifico per dimostrare la fondatezza della tesi).
4. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati.
4.1 Possono essere e vanno unitariamente valutati, dappoiché tutti relativi alla contestazione di cui al capo A) della rubrica quanto al profilo della insufficienza motivazionale e della violazione della norma incriminatrice, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il primo motivo illustrato, rispettivamente, dai ricorrenti RA, AY AZ, UR, AL ed il motivo unico della ricorrente IZ LE, tutti volti a sostenere che, nel caso in esame, non ricorrerebbero e non sarebbero stati comunque provati ed esaustivamente argomentati, i requisiti minimi per la contestazione associativa a carico dei singoli ricorrenti.
Ciò posto, giova precisare, quale premessa ermeneutica necessaria per ognuno dei predetti motivi, che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesta l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Cass., Sez. 6, 13/02/2009, n. 25454). E neppure è richiesto, sempre con riferimento alla configurabilità dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure - giova ribadirlo - non particolarmente complessa e sofisticata ma comunque indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass., Sez. 6, 17/06/2009, n. 40505). Transitando ora dalla nozione giuridica di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 a quella di partecipazione ad essa, questa può essere desunta, secondo insegnamento della Corte di legittimità, anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione, non occasionale, della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Cass., Sez. 6, 21/10/2008, n. 44102). Non solo, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento, ad esempio, anche soltanto in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga non è affatto incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Cass., Sez. 4, 11/11/2008, n. 45128; Cass., Sez. 6 Sent, 14/01/2008, n. 6867).
4.2 Ebbene, nel caso in esame, correttamente hanno i giudici di merito ritenuto provate condotte sintomatiche sia della partecipazione degli imputati al sodalizio contestato, sia della consapevolezza di apportare contributi per il suo sviluppo e per la sua sopravvivenza, mentre le censure rispettivamente sviluppate si limitano a riprodurre quelle già prospettate al giudice di secondo grado e da questi confutate con argomentazioni logiche ed esaustive. In primo luogo hanno opportunamente evidenziato, entrambi i giudici di merito, che la sussistenza nelle vicende in esame di una associazione finalizzata al narcotraffico si desume con palese nettezza di contorni e contenuti dalla continuità e sistematicità delle importazioni con successiva immissione sul mercato italiano dello stupefacente, dall'esistenza necessaria di stabili fonti di approvvigionamento, dal numero delle spedizioni, dalle modalità, identiche, di approvvigionamento dall'estero, dalla capacità evidenziata di reperire corrieri internazionali, dalla ulteriore capacità dimostrata di isolare la cocaina importata e di porla sul mercato, dalla esistenza di attività di copertura, dal supporto legale fornito con immediatezza ai corrieri intercettati ed arrestati, dalla suddivisione di compiti oggettivamente accertata nel processo e dalla struttura comunque gerarchizzata del gruppo. Del tutto ragionevolmente hanno poi indicato i giudici di merito l'agenzia "Marcos point", gestita dai coniugi VO - AL, come luogo individuato dal UR e dai predetti coniugi per la più agevole consumazione delle condotte delittuose contestate, giacché logicamente interpretata, con giudizio di merito incensurabile per cassazione, la intercettazione telefonica del 18.12.2008 tra VO e UR, nel corso della quale i due imputati convengono la detrazione delle spese del negozio dai proventi del traffico.
4.2.1 Con riferimento specifico al primo motivo di censura proposto da RA CH ET, valorizzano i giudici di merito la consegna alla medesima di proventi della cessione di droga, il successivo invio di essi al marito, in quel momento (il 15.12.2009) in Perù, le successive istruzioni impartitele telefonicamente dal marito stesso, UR IZ, le comunicazioni di questi alla moglie del 24.3.2010 circa il trasporto programmato per il 30 successivo, le telefonate tra il marito e l'imputata del 30.3.2010, dopo l'arresto del corriere proveniente dal sud america, con l'esortazione alla stessa di lasciare l'appartamento portando con sè tutto il denaro disponibile. Correttamente da detti episodi, oggettivamente accertati, hanno i giudici territoriali evidenziato l'inserimento della imputata nel sodalizio, la sua consapevolezza circa la sistematicità e le modalità dei traffici, l'apporto concreto dato per essi (traffici) maneggiando denaro, ricevendo ed eseguendo le istruzioni dei capi (VO ed il marito UR IZ). A fronte di ciò la difesa sul punto si limita, con valutazioni in fatto, a sminuire il ruolo dell'imputata e ad invocare ragioni irrilevanti ai fini del giudizio, quali la modestia delle somme sequestratele ed il tempo limitato di attività del sodalizio, in realtà niente affatto minimo dappoiché conclamato per un semestre ed altresì desumibile con certezza anche per un certo tempo anteriore.
4.2.2 Con riguardo invece al primo motivo di censura illustrato da AZ AY JU CE, hanno i giudici territoriali logicamente e correttamente riferito a detto imputato il ruolo di sostituto del coimputato IL, sodale del gruppo con il compito di commercializzare la sostanza procurata da VO e UR. Tale sostituzione si rese necessaria, hanno argomentato i giudici territoriali, perché il IL dovette tornare in Perù per un intervento chirurgico, circostanze comprovate dall'accertamento che in detto periodo il IL affidò il suo cellulare all'imputato proprio per proseguire le sue attività illecite di commercializzazione della droga, dalla telefonata del 4.2.2010 con la quale il IL informò IZ LE che AL, pacificamente il nomignolo dell'imputato, era stato incaricato di ricevere il corriere SO e dalla telefonata dell'imputato stesso con il VO del 17.4.2010, nella quale AL discute col capo dei problemi riscontrati dal corriere al momento della partenza. Di qui l'evidente natura di merito delle censure sviluppate dalla difesa dell'imputato, volte a sminuire il ruolo dello stesso perché interessato per poco tempo all'attività del sodalizio, perché soltanto amico del IL, perché coinvolto in due soli episodi. I principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla partecipazione al sodalizio criminale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 innanzi esposti escludono infatti rilevanza giuridica ai sintetizzati argomenti difensivi e non inficiano la logicità delle conclusioni affidate dai giudici territoriali alla impugnata condanna.
4.2.3 In relazione alla posizione processuale di IZ LE ed al suo motivo unico di impugnazione, hanno richiamato i giudici di merito le conversazioni intercettate, quelle del 16.4.2010, del 18.4.2010 (in numero di cinque), e del 23.4.2010 per l'importazione di aprile e quelle altrettanto numerose del 18.5.2010 per l'importazione del mese di maggio frustrata dall'arresto del corriere, logicamente interpretandone il senso peraltro inequivoco con giudizio in fatto incensurabile per cassazione. Detti episodi, come opportunamente annotato dai giudicanti territoriali, per la loro significatività e gravità di per sè rendono palesemente infondate le censure difensive volte a sminuirne la portata criminale in ragione del loro numero contenuto, soltanto due episodi, viceversa dimostrativi pienamente, per la lezione giurisprudenziale innanzi premessa, dell'inserimento stabile dell'imputata nel sodalizio, della consapevolezza del suo ruolo, della sua volontà di cooperare con gli altri sodali.
4.2.4 Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto da UR IZ osserva il Collegio che la ritenuta associazione malavitosa risulta contrastata sulla base di argomentazioni di merito (inidoneità della organizzazione, tempo limitato della operatività di essa, mancanza di prova del suo ruolo apicale, modestia delle somme sequestrategli, significatività della intercettazione telefonica di un suo colloquio con la moglie), argomentazioni palesemente in contrasto con la lezione teorica del giudice di legittimità in materia di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 innanzi riportata, ovvero del tutto ininfluenti, come il riferimento alla modestia delle somme sequestrate ovvero il contenuto della intercettazione della telefonata con il coniuge come innanzi richiamata.
Del tutto priva di fondamento è poi la tesi secondo cui non risulterebbe provato il ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione operativa in Italia, dappoiché sostenuta l'ipotesi accusatoria sul punto in forza di una serie di intercettazioni telefoniche, puntualmente citate e riportate nella sentenza di prime cure, espressive di un evidente potere decisionale del ricorrente rispetto agli altri sodali, chiamati ad eseguire le sue istruzioni. Già innanzi è stata poi richiamata la intercettazione del colloquio dell'imputato col coimputato VO, nel corso del quale i due convengono sul riparto degli introiti dell'attività criminosa, assumendo come spese del gruppo quelle a carico del VO per il mantenimento dell'agenzia "Marcos point". Del tutto logiche le deduzioni accusatorie della Corte distrettuale da siffatta intercettazione.
4.2.5 Con riferimento al primo motivo di doglianza della AL AN LV AR, moglie del coimputato VO ME, osserva il Collegio che in questa caso la difesa articola esclusivamente una serie di argomentazioni di merito volte esclusivamente ad accreditare una lettura degli esiti processuali diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudicanti con motivazione ampia, diffusa, logica ed esaustiva. I giudici territoriali hanno desunto il coinvolgimento pieno della ricorrente nel sodalizio criminale dalla sua titolarità dell'agenzia "Marcos point", le cui spese di esercizio, come ampiamente dimostrato, erano a carico del gruppo malavitoso in seguito ad un preciso accordo tra il marito della imputata, VO ME, ed il UR, a capo dell'organizzazione operativa in Italia, nonché dalla sua partecipazione, insieme al marito, a due diverse consegne a clienti, da alcune intercettazioni telefoniche (quella del 30.3.2010 e quella dello stesso giorno, alle ore 23.40, in cui l'imputata istruisce il dipendente dell'agenzia RG su come comportarsi con la polizia dopo l'arresto di un corriere). Coerentemente decisiva è stata poi considerata dai giudici di merito la circostanza che in una occasione la sostanza stupefacente è stata occultata nel bagaglio della figlia della ricorrente, fatto del quale l'imputata ha protestato essere stata all'oscuro nonostante la prova contraria desunta dalla corte di merito, anche in questo caso del tutto logicamente, dal raffronto con le intercettazioni del suo colloquio con una certa "Deborah" puntualmente riportato a pag. 40 della sentenza impugnata.
4.2.6 Venendo infine al motivo unico proposto da RG EN AR OR, dipendente e uomo di fiducia, per l'accusa, dell'agenzia "Marcos point", ribadisce intermini ancora più inequivoci il Collegio il carattere esclusivamente di merito del motivo in esame, articolato nella sua interezza (si veda la sintesi innanzi articolata) attraverso l'elencazione di una serie di circostanze valorizzate dalla decisione di condanna in termini di prova di accusa e letti dalla difesa in senso diametralmente opposto, non di rado con contestazione meramente generica, in assenza, in ogni caso, di una adeguata dimostrazione del carattere illogico del sillogismo accusatorio, viceversa pienamente coerente con le regole della logica.
A carico di RG EN i giudici territoriali valorizzano: a) la telefonata del 30.3.2010 delle ore 22.23 nella quale i datori di lavoro, dopo l'arresto del corriere che l'imputato stava aspettando in aeroporto, si raccomandano con lui perché "deve dire" di non sapere niente, b) la telefonata delle successive 23.27 tra VO e UR nel corso della quale il secondo chiede al primo se ha preparato il dipendente su quello che deve dire alla polizia, c) il suo comportamento in aeroporto dopo l'arresto del corriere volto a salvaguardare l'agenzia "Marcos point", d) il suo rapporto di lavoro con l'agenzia stessa, centro dell'attività delittuosa del gruppo nonostante il diverso opinamento della difesa. A Tanto, come detto, la difesa ricorrente oppone le deduzioni alternative alla ricostruzione accusatoria innanzi sintetizzate.
4.3 È d'uopo trattare a questo punto le censure difensive diverse da quelle relative alla ipotizzabilità ed al supporto probatorio dell'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico delle quali ci si è sin qui occupati.
4.3.1 RA CH ET e AY AZ JU SC hanno sviluppato, oltre alle ragioni di cui innanzi, un identico secondo motivo di impugnazione con il quale, come già in precedenza chiarito, lamentano violazione dell'art. 114 c.p. perché a loro carico sarebbe stato ritenuto più grave, ai fini sanzionatori, il reato di cui al capo B), in relazione al quale andava logicamente applicata la disciplina di cui al richiamato art. 114 c.p.; il diniego di applicazione della norma detta si appaleserebbe immotivato. Trattasi di censura palesemente generica in considerazione del motivato rigetto da parte della corte territoriale della analoga richiesta difensiva in quella sede avanzata, rigetto motivato in diritto con l'argomento, coerente con l'insegnamento di legittimità, che è incompatibile l'attenuante della minima partecipazione con i reati associativi (Cass., sez. 6, 8.3.2011, n. 15086, rv. 249911). Questa Corte condivide detto principio di diritto in ordine al quale la difesa ricorrente, riproponendo l'eccezione, nulla ha opinato ne' dedotto.
4.4 Infondato è altresì il terzo motivo di impugnazione sviluppato da AY AZ JU SC, con il quale si denuncia difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. B contestata all'imputato,
nonché violazione di legge sul punto, giacché, come evidenziato dal giudice di secondo grado (pag. 42 della sentenza) l'aggravante detta, benché genericamente contestata per tutti gli episodi rubricati, in realtà è stata applicata esclusivamente per quelli nei quali i minori risultavano coinvolti, eppertanto con esclusione del AY AZ.
La doglianza non ha pertanto ragione e della motivazione del giudice di appello il ricorrente non ha dato conto nel suo identico motivo di impugnazione per cassazione.
4.5 Col secondo motivo di doglianza UR IZ censura, come già in precedenza sintetizzato, il trattamento sanzionatorio, ad avviso della difesa eccessivamente severo perché non considerata l'incensuratezza, la corretta condotta processuale, la confessione, la chiamata in correità dei sodali.
Trattasi di doglianza infondata.
In tema di determinazione della misura della pena, come è noto, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione:
tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. 2, 19/03/2008, n. 12749). Nel caso in esame la corte di merito ha sottolineato che a carico dell'imputato è stata fissata una pena base vicina al minimo edittale e che da parte del giudice di prime cure risultano ampiamente considerate le circostanze favorevoli al ricorrente emerse dal processo. Di qui la motivata valutazione di equità della pena inflitta.
4.6 Rimane, infine da considerare il secondo motivo di ricorso sviluppato da AL AN, relativo all'applicazione a suo carico dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. Sul punto, confutando analogo motivo di impugnazione proposto per il giudizio di merito, la corte territoriale ha correttamente argomentato che l'aggravante in parola (del concorso di tre o più persone nel reato) è legittimamente contestata anche se ricorrono i requisiti numerici soltanto in una delle fasi della complessiva operazione illecita d'importazione. Nello specifico ha poi evidenziato il giudice a quo che in tutti i casi contestati all'imputato è possibile rilevare la presenza in concorso di almeno tre persone, circostanza resa poi più agevole dalla presenza della ricorrente nell'agenzia "Marcos point" unitamente al marito coimputato. A ciò oppone la difesa ricorrente che, irritualmente, la contestazione indica nella condotta della organizzazione la presenza di tre persone, mentre la tipizzazione normativa (quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1) non contemplerebbe la fase dell'organizzazione ai fini della possibile applicazione dell'aggravante di cui al successivo comma 6. L'eccezione difensiva non ha pregio. In primo luogo perché non sviluppato detto argomento nella fase di merito, ed inoltre perché l'aggravante in parola è stata contestata in relazione al capo B) della rubrica, del tutto coerente con la tipizzazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1. 5. Conclusivamente i ricorsi degli imputati devono essere rigettati ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013