Sentenza 29 aprile 2008
Massime • 1
Le condotte punite dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pur potendo essere connesse, sono ontologicamente diverse, di modo che una fattispecie concreta inidonea ad integrare gli elementi costitutivi dell'una può presentare quelli dell'altra; ne consegue che la commissione di reati ex art. 73 cit., non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2008, n. 23518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23518 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2008 |
Testo completo
А Сарія ремof Residents
M REPUBBLICA ITALIANA
235 18 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2008
SENTENZA
N.917/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GALBIATI RUGGERO PRESIDENTE
1. Dott. BIANCHI LUISA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 000844/2007 2. Dott. LA AI
" 3. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) SA IN N. IL 27/01/1972
N. IL 25/02/1964 2) RA SH ALIAS
avverso SENTENZA del 16/05/2006
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
LA AI
Udito il difensore dell'imputato IN AN, avvocato Pepi Giagualberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 10 marzo 2005 il Tribunale di Brescia dichiarava TI
SH e IN AN colpevoli, in concorso con altri, il primo, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo n. 8 della rubrica), commesso, con ruolo di promotore, in Albania, Olanda e Italia e ancora permanente, all'epoca della pronuncia;
nonché di vari episodi criminosi riconducibili all'art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 (capi 1, 3, 4, 5, 6, e 7 della rubrica), in relazione ai quali gli era stata contestata l'aggravante di avere promosso, organizzato e diretto l'attività dei correi;
il secondo, del medesimo reato associativo di cui al capo 8 della rubrica, nonché di acquisto, detenzione e tentativo di importazione in Italia di chilogrammi 2,576 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, e di chilogrammi 2,094 di sostanza da taglio (capo 3 della rubrica).
Proposto gravame, la Corte d'appello respingeva in via preliminare le eccezioni di incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Brescia, già rigettate dal
Tribunale con ordinanza del 6 luglio 2004.
Nell'ordinanza il decidente osservava che, in caso di connessione, nell'impossibilità di determinare il luogo di commissione del reato più grave, non poteva farsi ricorso alle regole suppletive di cui all'art. 9, ma doveva aversi riguardo, in caso di pari gravità dei reati residui, al primo degli stessi, e cioè, nella fattispecie, al reato di cui al capo 1), articolato in più condotte, la prima delle quali espressamente contestata in
Brescia.
Pronunciando poi definitivamente, con sentenza del 16 maggio 2006, la Corte assolveva il IN dall'imputazione di cui al capo 3, rideterminando la pena per la residua imputazione di cui al capo 8 in anni dieci di reclusione;
riduceva inoltre la pena inflitta al TI a anni 15 di reclusione ed euro 110.000,00 di multa.
1 In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che la responsabilità del TI per il reato di cui al capo 7) della rubrica, relativo alla importazione, detenzione e trasporto di sette chili di cocaina, emergeva dalla propalazioni accusatorie di HA ND, del quale già era stata valutata positivamente l'attendibilità con riferimento all'episodio criminoso di cui al precedente capo 6, in ragione della esistenza di riscontri estrinseci che, ancorché riferibili ad altra fattispecie delittuosa, erano «riconducibili allo stesso contesto criminoso in una dimensione cronologica contigua». Aggiungeva che le intercettazioni telefoniche che nulla indicavano a carico del TI, confermavano tuttavia il coinvolgimento nella vicenda dell'HA, di modo che appariva coerente che un'operazione parallela a quella di cui al capo 6) fosse stata posta in essere dagli stessi soggetti, tra cui il
TI.
In ordine al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziava il le decidente che l'istruttoria espletata aveva dimostrato la ricorrenza di una struttura operativa permanente, variante nelle persone degli esecutori, ma tale da costituire una rete che trovava nel TI il proprio centro organizzativo e direttivo. Del resto la funzione propulsiva da questi svolta emergeva anche dai singoli episodi criminosi per la cui realizzazione era sempre l'imputato a fornire le indicazioni di volta in volta necessarie.
Il giudice d'appello riteneva invece fondate le doglianze formulate dal IN in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 3 della rubrica, esplicitando che dalle telefonate intercettate emergeva un sicuro interesse dell'imputato nella vicenda e segnatamente una sua generica disponibilità a collaborare con il TI, disponibilità nella quale non era tuttavia enucleabile un definito ruolo partecipativo nell'episodio delittuoso.
Peraltro, secondo il decidente, la solerzia mostrata dal prevenuto nel reperire soggetti disponibili a sostituire i corrieri del TI, ancorché da sola inidonea a integrare la del singolo reato fine di cui innanzi, era indice inequivocabile di uno stabile eprova
2 consapevole contributo al raggiungimento degli scopi propri dell'associazione, sufficiente a integrare la condotta partecipativa contestata.
1.2 Avverso detta pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
TI SH, per mezzo dei suoi difensori, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) incompetenza per territorio del giudice a quo, avendo il decidente erroneamente fatto applicazione, nell'impossibilità di determinare il luogo di commissione del più grave reato associativo, della seconda parte del primo comma dell'art. 16 cod. proc. pen., così aderendo all'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 25685 del 2004), secondo cui, in caso di connessione di procedimenti, la competenza andrebbe determinata sulla base dei soli criteri dettati dall'art. 16 cod. proc. pen., con esclusione, dunque, di quelli previsti nell'art. 9, relativo ai procedimenti con unico reato. Invece, secondo altro indirizzo, anche nell'ipotesi di connessione, sarebbero applicabili i criteri sussidiari stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen., di modo che, nell'impossibilità di individuare il luogo in cui è iniziata la consumazione del reato più grave, dovrebbe aversi riguardo «all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione». Nella fattispecie, stante l'indeterminabilità del luogo in cui era iniziata la consumazione del più grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (contestato al capo 8), la competenza si radicherebbe, ex art. 9 cod. proc. pen., nel Tribunale di Padova, avendo ivi l'associazione posto in essere l'ultimo reato-fine;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 7 della rubrica, per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità del
TI sulla base delle dichiarazioni accusatorie del coimputato HA ND, in assenza di riscontri estrinseci, inferendo la veridicità delle dichiarazioni del propalante dalla riscontrata affidabilità dello stesso in relazione ad altro episodio avvenuto ben due mesi prima e confondendo l'attendibilità intrinseca con quella estrinseca, in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.;
3 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, della quale il decidente aveva valutato positivamente la sussistenza, sulla base degli stessi parametri utilizzati per il reato associativo, laddove era al disposto dell'art. 112 cod. pen., specificamente richiamato dal predetto art. 80, che doveva aversi riguardo;
4) violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza del reato associativo, apoditticamente affermata sulla base di una asserita, costante presenza di persone collegate al TI, pur dando atto dell'«alternarsi di soggetti diversi nella esecuzione delle diverse operazioni criminose», in definitiva omettendo, malgrado le puntuali contestazioni contenute nell'atto di gravame, di esplicitare se vi fossero o meno soggetti la cui presenza, a fianco del TI, era permanente e in chi costoro si identificassero. Ciò
dimostrerebbe che in realtà, come sostenuto dalla difesa, il TI era un narcotrafficante che, di volta in volta, si aggregava a soggetti diversi per il tempo
а strettamente necessario alla conclusione della singola transazione.
RA AN, per mezzo del suo difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen e dei diritti di difesa, ai sensi degli artt.
24 e 111 Cost., nonché mancanza di motivazione, per avere la Corte d'appello negato il differimento dell'udienza chiesto dal difensore dell'imputato per legittimi e precedenti impegni professionali, senza nulla esplicitare in ordine alle ragioni che ostavano all'accoglimento dell'istanza, con conseguente nullità della sentenza, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. e necessità di rimessione degli atti ad altro giudice d'appello;
- illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte
d'appello assolto il IN dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli al capo 3) della rubrica, sulla base della insufficienza degli elementi evidenziati dalle conversazioni intercettate, e per avere, malgrado ciò, ritenuto la
4 penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo, sulla base delle stesse intercettazioni telefoniche già ritenute neutre ai fini del reato-fine; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in punto di adesione del IN al sodalizio criminoso, desunto sulla base di mere illazioni e congetture, e segnatamente della pretesa, pronta disponibilità dell'imputato a sostituire i corrieri del TI.
2.1 Le censure sono infondate.
In ordine al primo motivo del ricorso proposto dai difensori del TI, che attiene alla determinazione della competenza per territorio, in caso di connessione di reati, questa Corte ha ripetutamente statuito, anche in tempi recentissimi (confr. Cass. 17 ottobre 2007, n. 3947; Cass. 7 dicembre 2005, n. 45388), che qualora non sia possibile individuare il luogo in cui sia stato commesso il reato più grave – nel quale il primo comma dell'art. 16 radica la competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici siano ugualmente competenti per materia si deve avere
-
riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenti come il più grave tra quelli residui, di modo che solo ove sia incerto il luogo di consumazione di questo, sarà consentito il ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen.
Tale approccio, che comporta l'utilizzazione a scalare della nozione di reato più grave e che necessariamente postula il riferimento, in caso di pari gravità dei reati connessi, al criterio del primo reato, è condiviso dal collegio: esso, a ben vedere, nasce dal rilievo sistematico che l'immediata applicazione delle regole suppletive, oltre a contrastare con il loro carattere ontologicamente residuale, renderebbe, di fatto, inoperante il contenuto normativo della seconda parte del primo comma dell'art. 16 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha dunque errato il decidente allorché, nell'impossibilità di individuare il luogo di commissione del più grave reato associativo, e a fronte della pari gravità dei reati-fine, ha avuto riguardo al luogo di consumazione del primo, in ordine cronologico, degli stessi.
5 Neppure meritevoli di accoglimento sono le ulteriori doglianze prospettate nell'interesse del TI.
Quanto alla asserita assenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie del coimputato HA ND, relativamente all'episodio contestato al capo 7), il giudice di merito ne ha in effetti inferito l'attendibilità da quella, incontestabile, delle propalazioni relative alla fattispecie delittuosa «immediatamente precedente», in ragione della inerenza di entrambi i reati al medesimo contesto criminoso.
Ritiene il collegio che siffatto apparato motivazionale non sia affatto illogico o implausibile. E invero l'ottica del decidente secondo cui l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la singola condotta illecita ascritta all'imputato, ma, ove questa si inserisca in una rete di rapporti a carattere continuativo e sistematico, la compatibilità della stessa con la trama di riferimento e con le vicende essenziali che la connotano - appare conforme a metodi di analisi della realtà ispirati a principi di elementare buon senso e a massime di comune esperienza ampiamente condivisibili. ill Infondate sono anche le censure articolate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso del
TI che, in ragione dello schema argomentativo utilizzato dal giudice a quo, si prestano a essere esaminate congiuntamente.
Mette conto all'uopo evidenziare che il decidente, ricordato che la configurabilità del reato associativo in materia di stupefacenti non richiede una particolare articolazione operativa, ma si accontenta di una struttura anche rudimentale, purché idonea a fornire un supporto stabile all'attività degli associati, ha confermato il giudizio positivo espresso, in ordine alla sua sussistenza, dal giudice di primo grado, rilevando che l'esecuzione, apparentemente fluida e scollegata, delle diverse operazioni criminose, trovava in realtà il proprio centro organizzativo nel TI, che di quelle condotte, spesso svolgentesi in ambito trasnazionale, teneva le redini, attraverso una collaudata rete di rapporti.
Da tale ricostruzione, compiutamente argomentata, la valutazione della posizione dell'imputato in termini di promotore dell'attività criminosa del sodalizio non poteva
6 non uscire indenne dal sindacato del giudice d'appello. Ed è appena il caso di osservare che, mentre il richiamo ai reati fine e ai partecipanti agli stessi, per come individuati nei vari capi di imputazione e singolarmente analizzati dal decidente, dà conto dei collegamenti tra le varie operazioni di volta in volta realizzate e della conseguente necessità di leggerle come esternazioni di un'unica organizzazione, le 1 contestazione del ricorrente si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio, preclusa in questa sede di legittimità.
Passando all'esame delle censure del IN, osserva il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, la Corte d'appello, nell'ordinanza del
18 maggio 2006, ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la richiesta di differimento del procedimento avanzata dall'avvocato Del Pasqua, segnatamente operando un raffronto tra il processo in corso e le posizioni degli imputati negli altri processi nei quali il professionista era impegnato.
Ne deriva che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e a dei diritti di difesa.
Considerazioni in buona parte analoghe a quelle svolte trattando dell'impugnazione del TI valgono poi per gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal IN.
Non è anzitutto condivisibile il nucleo argomentativo di fondo intorno al quale ruotano le doglianze: che cioè vi sarebbe un'invincibile contraddizione tra la ritenuta insufficienza del compendio probatorio acquisito a sorreggere l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in relazione all'unico reato fine contestatogli, e la ribadita sufficienza, invece, dello stesso materiale istruttorio a fondare il giudizio di colpevolezza in ordine all'adesione al sodalizio criminoso.
Mette conto in proposito evidenziare che le condotte punite dagli artt. 73 e 74 d.P.R.
n. 309 del 1990, pur potendo essere connesse, sono ontologicamente assai diverse, di modo che una fattispecie concreta inidonea a integrare gli elementi costitutivi dell'una, con i caratteri di certezza richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ben può presentare invece quelli dell'altra: del resto la condotta di «partecipazione» a un'associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti
7 costituisce un reato a forma libera, nel senso che può assumere contenuti diversi e variabili, onde è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale, purché apprezzabile e concreto sul piano causale, rispetto all'evento tipico»> (confr. Cass. pen., Sez. IV, 7 ottobre
2004, n.47120). Non a caso, è affermazione consolidata che, mentre la commissione di reati ex articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990, proprio in ragione della loro autonomia rispetto al reato associativo, non può, da sola e automaticamente, costituire, di per sé, prova di questo, ma al più "indice sintomatico" dell'esistenza dell'associazione (confr.
Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 2004, n.46556), specularmente, «ai fini del perfezionamento del reato associativo, è necessario e sufficiente che intervenga l'accordo criminoso tra tre o più persone, accompagnato dalla costituzione
(contestuale o successiva) di una struttura operativa, anche se esile e rudimentale, non occorrendo anche la concreta commissione dei reati-fine» (Cass. pen., Sez. feriale, 3 settembre 2004, n.36224).
Venendo al caso di specie, il decidente ha compiutamente esposto le ragioni per le quali, a suo giudizio, gli elementi probatori acquisiti potevano ritenersi dimostrativi dell'adesione del ricorrente all'organizzazione, con apparato motivazionale che, valorizzando non implausibilmente la stabilità dei rapporti negoziali di acquisto tra il
IN e il TI e la disponibilità del primo a reperire e in via immediata -
-
esecutori per il trasporto delle sostanze stupefacenti, resiste alle critiche formulate dall'impugnante.
Entrambi i ricorsi devono conseguentemente essere rigettati.
Segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quarta sezione penale il 29
aprile 2008.
8 L'Estensore
Dott. Adelaide Amendola
Cidela.de Quicenna
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A CASSA M E
MA IL
Il Presidente
Dott. Ruggero Galbiati
Rfallwati
9