Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23952
CASS
Sentenza 30 aprile 2015

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Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, è valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinarla discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23952
Data del deposito : 30 aprile 2015

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