Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 2
Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, è valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce.
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinarla discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23952 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 30/04/2015
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO AL - Consigliere - N. 2223
Dott. GENTILI ND - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 52990/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ET UL N. IL 17/04/1973;
EJ US N. IL 14/09/1978;
IA RO N. IL 14/09/1984;
DI IM SS N. IL 25/03/1959;
LI IN N. IL 02/06/1983;
KO DM ALIAS.. N. IL 26/03/1967;
avverso la sentenza n. 2460/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 30/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi e per l'inammissibilità di quello proposto da KO DM;
uditi i difensori avv. Giovanni Ricco per FI IN, avv. Antonio Valentini per Di IM LE e EL EN, avv. Vincenzi Di Nanna per SE US, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei relativi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando, tra l'altro, nei confronti degli odierni ricorrenti Di ET IO, KC DM, Di IM LE, FI IN, EL EN e SE US, con sentenza del 30.5.2014, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29.11.2012 dal Tribunale di Pescara, appellata dagli stessi oltre che dai coimputati IC DI e D'EO LL, assolveva, applicato l'art. 530 c.p.p., comma 2, quest'ultima e Di ET IO dal reato di cui al capo
I) perché il fatto non sussiste, nonché Di IM LE dal reato di cui al capo C), per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere, nei confronti di Di IM LE, in ordine al reato di cui al capo G), limitatamente all'acquisto di tre degli undici chili di marijuana contestati, per essere già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Chieti in data 24-7-2008, irrevocabile il 9-6-2009; dichiarava non doversi procedere, nei confronti di IC DI, in ordine al reato di cui al capo C), ai sensi dell'art. 649 c.p.p., per essere l'imputato già stato giudicato per lo stesso fatto dall'Autorità giudiziaria francese.
Rideterminava la pena:
quanto a Di ET IO, in anni quindici e mesi sei di reclusione in relazione alle residue imputazioni sub A), C), E), H) ed M):
A) (in concorso con KC DM;
NI RA;
IC DI - KA IA e Di IM LE).
del delitto p. e p, dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 80, comma 2 per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti Ala quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit. (contestati analiticamente ai capi che seguono); in particolare KC DM assumendo un ruolo apicale caratterizzato da poteri direttivi organizzativi e decisionali con riferimento alla scelta degli acquirenti della droga e alle trattative, ai termini e alle modalità di pagamento, all'organizzazione del trasporto e della cessione della sostanza stupefacente;
NI RA, IC DI, KA IA quali partecipanti con condotte di volta in volta caratterizzate da corrieri di droga, tenutari della contabilità, di ausilio nei contatti con gli acquirenti per concordare luogo e tempi della cessione e modalità di pagamento, di costante supporto nella attività di trasporto e cessione della sostanza stupefacente secondo le direttive e le indicazioni provenienti dal predetto KC DM;
Di ET IO, Di IM LE quali partecipanti e finanziatori, acquirenti della sostanza stupefacente, preposti allo smercio della droga sul mercato pescarese;
con le aggravanti: di costituire dirigere organizzare l'associazione per KC DM;
di finanziatori per Di ET IO, Di IM LE;
del fatto riguardante quantità ingenti di sostanze stupefacenti per tutti. In Pescara, LV (PE), Roseto degli Abruzzi (TE), Ancona, tra il 01.01.2007 e il febbraio 2008.
C) (in concorso con Di IM LE, IC DI, KC DM, NI RA, SO IR, AF RI, AF ER - per il quale si procede separatamente, Gashi MA, IC NA, IC NT, IC IO, KA IA).
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80 comma 2, perché, in concorso tra loro concordavano l'acquisto, il trasporto e l'importazione dall'Olanda di un ingente quantitativo di cocaina, pari a 3 chilogrammi, destinato allo smercio per metà sul mercato di Pescara tramite Di ET IO e Di IM LE e per metà sul mercato di Rimini tramite AF RI e AF ER;
condotta di acquisto e trasporto eseguita materialmente da IC DI e AF ER, interrotta in Francia a seguito di arresto di IC DI e sequestro della droga da parte delle autorità locali;
con le aggravanti per tutti del concorso di più di cinque persone e dell'ingente In Pescara tra l'11 maggio 2007 (data in cui inizia la predisposizione del piano delittuoso) e il 30 maggio 2007 (data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto in Francia di IC DI). quantità di sostanza stupefacente.
E) (in concorso con Di IM LE e IM ND). del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro, commissionavano l'acquisto dell'ingente quantitativo pari a circa kg. 12 di eroina di cui al capo che precede per immetterlo sul mercato della droga di Pescara;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di settembre 2007, culminata in data 18 settembre 2007, data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto di SH UA.
H) (in concorso con KC DM, NI RA, KA IA, OM LI - per il quale si è proceduto separatamente).
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro,
OM LI (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corriere, davano corso ad un attività di importazione e detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di eroina pari a kg. 6 circa destinato allo smercio sul mercato di Pescara tramite Di ET IO;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e Roseto degli Abruzzi (TE) nel mese di ottobre 2007, condotta culminata il 22 ottobre 2007, data del sequestro dei 6 Kg. di eroina e dell'arresto di OM LI.
M) (in concorso con BU DI, IG AL - per il quale si è proceduto separatamente -, TT EL).
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro,
acquistavano da EL EN un ingente quantitativo di eroina pari a Kg. 11 circa di cui al capo che precede. In Pescara nel mese di settembre 2007, condotta culminata il 7 settembre 2007 con la cessione e l'8 settembre 2007, data del sequestro degli 11 Kg. di eroina e dell'arresto di NA AL.
Tutti i reati sono avvinti dal nesso della continuazione. Per Di ET IO con la recidiva reiterata;
quanto a Di IM LE, in anni quattordici di reclusione, in relazione alle residue imputazioni sub A), E) e G), limitatamente all'acquisto dell'hashish e dei rimanenti otto chili di marijuana di cui alla contestazione:
A) (in concorso con con KC DM;
NI RA;
IC DI - KA IA e DI ET UL):
del delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 80, comma 2, per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti Ala quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit. (contestati analiticamente ai capi che seguono); in particolare KC DM assumendo un ruolo apicale caratterizzato da poteri direttivi organizzativi e decisionali con riferimento alla scelta degli acquirenti della droga e alle trattative, ai termini e alle modalità di pagamento, all'organizzazione del trasporto e della cessione della sostanza stupefacente;
NI RA, IC DI, KA IA quali partecipanti con condotte di volta in volta caratterizzate da corrieri di droga, tenutari della contabilità, di ausilio nei contatti con gli acquirenti per concordare luogo e tempi della cessione e modalità di pagamento, di costante supporto nella attività di trasporto e cessione della sostanza stupefacente secondo le direttive e le indicazioni provenienti dal predetto KC DM;
Di ET IO, Di IM LE quali partecipanti e finanziatori, acquirenti della sostanza stupefacente, preposti allo smercio della droga sul mercato pescarese;
con le aggravanti: di costituire dirigere organizzare l'associazione per KC DM;
di finanziatori per Di ET IO, Di IM LE;
del fatto riguardante quantità ingenti di sostanze stupefacenti per tutti. In Pescara, LV (PE), Roseto degli Abruzzi (TE), Ancona, tra il 01.01.2007 e il febbraio 2008.
E) (in concorso con Di ET IO e IM ND;
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis - art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro, commissionavano l'acquisto dell'ingente quantitativo pari a circa kg.12 di eroina di cui al capo che precede per immetterlo sul mercato della droga di Pescara;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di settembre 2007, culminata in data 18 settembre 2007, data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto di SH UA.
G) Il solo Di IM LE.
del delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis - art. 80, comma 2, perché commissionava l'acquisto dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente indicato al precedente capo F), lo acquistava, entrava materialmente in possesso degli 11 Kg di marijuana per immetterlo sul mercato della droga di Pescara;
con l'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e Monte-silvano nel mese di ottobre 2007, condotta culminata il 6 ottobre 2007, data della cessione, e il 23 ottobre 2007 data del sequestro di 3 Kg. di marijuana e dell'arresto di Di IM LE, unitamente al nipote DI IM BE per il quale si è proceduto separatamente.
quanto a FI IN, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, in anni sette di reclusione ed _ 30.000,00 di multa per il reato di cui sub:
D) (in concorso con KC DM, NI RA, KA IA, OX UL, AT OK, IC IO, SH UA - per il quale si è proceduto separatamente).
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro, FI
IN e SH UA (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corrieri, illecitamente si procuravano, trasportavano e detenevano, un quantitativo pari a circa kg.12 di eroina il cui acquisto era stato commissionato da Di ET IO, Di IM LE, IM ND, al fine di operare la cessione a questi ultimi;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di settembre 2007, condotta culminata in data 18 settembre 2007, data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto di SH UA.
quanto a EL EN, concessegli le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, in anni sette di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per il reato sub;
L) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 - art. 80, comma 2 - perché cedeva a Di ET
IO, IG AL, BU DI, TT EL un ingente quantitativo di eroina pari a Kg. 11 circa;
con l'aggravantè dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara nel mese di settembre 2007, condotta culminata il 7 settembre 2007. quanto a SE US, in anni tre di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, trasformando da perpetua in temporanea per la durata di anni cinque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed eliminando quella dell'interdizione legale, per il reato di cui sub;
F) (in concorso con KC DM, AT OK, NI RA, OL DE (per il quale si è proceduto separatamente), KA IA, EJ EZ (n.m.i. per il quale si procede separatamente), EJ IL.
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2, perché in concorso tra loro, OL DE (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corriere, KC DM, AT OK, NI RA, KA IA con lo specifico ruolo di intermediari nell'acquisto, SE US, EJ ZI (n.m.i. per il quale si procede separatamente), EJ IL con lo specifico ruolo di fornitori, si procuravano, trasportavano, illecitamente detenevano, cedevano a Di IM LE, che ne aveva commissionato l'acquisto, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente diviso in due tranches;
in particolare 5 Kg. di hashish suddivisi in 20 panetti;
e 11 Kg di marijuana suddivisi in li panetti da 1 Kg l'uno; con le aggravanti per tutti del concorso di più di cinque persone e dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di ottobre 2007, condotta culminata in data 6 ottobre 2007, data del sequestro dei 5 Kg. di hashish e dell'arresto di OL DE. Per SE US con la recidiva semplice;
La Corte territoriale dichiarava, inoltre, la inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato KC DM e, per l'effetto, lo condanna al pagamento delle maggiori spese;
confermava nei resto la sentenza appellata.
KC DM era stato condannato in primo grado per i reati a lui ascritti sotto riportati, ritenuta la continuazione tra gli stessi, più grave quello di cui al capo A), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 alla pena di anni ventiquattro di reclusione, con pene accessorie:
A) (in concorso con NI RA;
IC DI - KA IA;
Di ET IO;
Di IM LE).
del delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 80, comma 2, per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti Ala quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit. (contestati analiticamente ai capi che seguono); in particolare KC DM assumendo un ruolo apicale caratterizzato da poteri direttivi organizzativi e decisionali con riferimento alla scelta degli acquirenti della droga e alle trattative, ai termini e alle modalità di pagamento, all'organizzazione del trasporto e della cessione della sostanza stupefacente;
NI RA, IC DI, KA IA quali partecipanti con condotte di volta in volta caratterizzate da corrieri di droga, tenutari della contabilità, di ausilio nei contatti con gli acquirenti per concordare luogo e tempi della cessione e modalità di pagamento, di costante supporto nella attività di trasporto e cessione della sostanza stupefacente secondo le direttive e le indicazioni provenienti dal predetto KC DM;
Di ET IO, Di IM LE quali partecipanti e finanziatori, acquirenti della sostanza stupefacente, preposti allo smercio della droga sul mercato pescarese;
con le aggravanti di costituire dirigere organizzare l'associazione per KC DM;
di finanziatori per Di ET IO, Di IM LE;
del fatto riguardante quantità ingenti di sostanze stupefacenti per tutti. In Pescara, LV (PE), Roseto degli Abruzzi (TE), Ancona, tra il 01.01.2007 e il febbraio 2008.
C) (in concorso con Di ET IO, Di IM LE, IC DI,, NI RA, SO IR, ST RI, ST ER - per il quale si procede separatamente -, AS MA, IC NA, IC NT, IC IO, KA IA?.
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2, perché, in concorso tra loro concordavano l'acquisto, il trasporto e l'importazione dall'Olanda di un ingente quantitativo di cocaina, pari a 3 chilogrammi, destinato allo smercio per metà sul mercato di Pescara tramite Di ET IO e Di IM LE e per metà sul mercato di Rimini tramite AF RI e AF ER;
condotta di acquisto e trasporto eseguita materialmente da IC DI e ST ER, interrotta in Francia a seguito di arresto di IC DI e sequestro della droga da parte delle autorità locali;
con le aggravanti per tutti del concorso di più di cinque persone e dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara tra l'11 maggio 2007 (data in cui inizia la predisposizione del piano delittuoso) e il 30 maggio 2007 (data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto in Francia di IC DI). D) (in concorso con NI RA, KA IA, OX UL, AT OK, IC IO, FI IN, SH UA - per il quale si è proceduto separatamente -). del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro, FI IN e SH UA (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corrieri, illecitamente si procuravano, trasportavano e detenevano, un quantitativo pari a circa kg.12 di eroina il cui acquisto era stato commissionato da Di ET IO, Di IM LE, IM ND, al fine di operare la cessione a questi ultimi;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di settembre 2007, condotta culminata in data 18 settembre 2007, data del sequestro dello stupefacente e dell'arresto di SH UA. F) (in concorso con AT OK, NI RA, OL DE - per il quale si è proceduto separatamente -, KA IA, SE US, EJ EZ (n.m.i. per il quale si procede separatamente), EJ IL.
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 perché in concorso tra loro, OL DE (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corriere, KC DM, AT OK, NI RA, KA IA con lo specifico ruolo di intermediari nell'acquisto, SE US, EJ ZI (n.m.i. per il quale si procede separatamente), EJ IL con lo specifico ruolo di fornitori, si procuravano, trasportavano, illecitamente detenevano, cedevano a Di IM LE, che ne aveva commissionato l'acquisto, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente diviso in due tranches;
in particolare 5 Kg. di hashish suddivisi in 20 panetti;
e 11 Kg di marijuana suddivisi in li panetti da 1 Kg l'uno; con le aggravanti per tutti del concorso di più di cinque persone e dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e LV nel mese di ottobre 2007, condotta culminata in data 6 ottobre 2007, data del sequestro dei 5 Kg. di hashish e dell'arresto di OL DE. H) (in concorso con NI RA, KA IA, Di ET IO, OM LI - per il quale si è proceduto separatamente -).
del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 perché, in concorso tra loro,
OM LI (per il quale si è proceduto separatamente) con lo specifico ruolo di corriere, davano corso ad un attività di importazione e detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di eroina pari a kg. 6 circa destinato allo smercio sul mercato di Pescara tramite Di ET IO;
con l'aggravante per tutti dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. In Pescara e Roseto degli Abruzzi (TE) nel mese di ottobre 2007, condotta culminata il 22 ottobre 2007, data del sequestro dei 6 Kg. di eroina e dell'arresto di OM LI.
Con la recidiva aggravata specifica infraquinquennale;
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati di seguito indicati, deducendo i motivi di seguito a ciascuno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 c.p.p., comma 1, disp. att. c.p.p.:
DI ET UL (Avv. Melania Navelli):
a. Violazione dei criteri legali di valutazione della prova (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e) in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente ricorda che il Di ET IO è stato condannato a 15 anni e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di avere preso parte all'associazione con gli albanesi che lo avrebbero rifornito di droga destinata al mercato pescarese insieme al coimputato Di IM LE.
Secondo la tesi proposta in ricorso, la pronuncia impugnata sarebbe viziata in quanto fonda il suo convincimento circa il ruolo del ricorrente, in primo luogo, sui colloqui telefonici con NI RA, donna con la quale lo stesso aveva avuto, anche se per breve tempo, una relazione sentimentale, tanto che lo stesso veniva appellato tesoruccio.
Vi sarebbe stato un travisamento del contenuto delle telefonate intercorse con la donna, a cominciare dalla numero 78 del 25/5/2007. Il quadro probatorio - si sottolinea - avrebbe dovuto condurre quanto meno ad una pronuncia assolutoria riguardo al capo C
dell'imputazione.
La prova dell'estraneità del ricorrente emergerebbe palesemente anche dalla circostanza della telefonata del 24/6/2007 nella quale Di IM LE contatta KC DM, mentre il Di ET IO non interloquisce mai, essendo solo il Di IM LE ad esternare una volontà di lavorare e, conseguentemente non si comprenderebbe la quale intercettazione la corte territoriale possa desumere che il Di ET IO il destinatario della partita di stupefacente.
Ne conseguirebbe che non c'è stata una pacifica utilizzabilità della prova a discarico, anche nella misura in cui non emergerebbe da nessuna intercettazione la prova della finalità delle telefonate non intercorse con il ricorrente.
Vi sarebbe un quadro probatorio carente, in senso stretto, di riscontri e monitoraggi oggettivamente dimostrabili, perché in effetti tra gli interlocutori, in tutti capi d'imputazione, le intercettazioni telefoniche tra i soggetti che si assumono responsabili di traffico di stupefacenti dalle quali emergano appuntamenti, passaggio di denaro, l'essersi procurati qualcosa, in assenza di altri elementi probatori costituiscono indizi non sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Viene richiamata, in proposito, la pronuncia di questa Corte di legittimità sez. 6^ n. 5073 del 19/12/2013 che ha affermato che:
"qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse".
Ad avviso del ricorrente, perplessità ben maggiori rispetto all'individuazione del ruolo associativo attribuito al Di ET IO si accentrano nella parte della sentenza in cui si afferma che "la stabilità del vincolo associativo in genere risulta indirettamente riscontrata anche dallo stesso andamento dei fatti per cui è processo: infatti, può notarsi, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, che nonostante vari arresti avvenuti nel corso del tempo in relazione a questa o quell'operazione criminosa messa in piedi dalla struttura, quest'ultima è rimasta pur sempre in vita ed ha proseguito i suoi traffici criminosi, a prescindere dai singoli eventi negativi per la medesima" (pag. 46-47 della sentenza). Anche sotto questo aspetto, ad avviso del ricorrente, deve censurarsi ulteriormente il modus operandi dei giudici di merito, i quali non si sarebbero curati minimamente degli esiti ragionati cui conduceva la continua assenza di riscontri oggettivi.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (artt. 62 bis e 133 c.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Ci si duole che le richieste in tema di dosimetria della pena e circa il diniego delle attenuanti generiche siano state disattese dal giudice di secondo grado sul presupposto dei numerosi specifici precedenti penali tali da conferire fatti oggetto di condanna un carattere sicuramente occasionale, con conseguente maggiore allarme sociale.
Si contesta il diniego fondato su tale valutazione ricordando gli oneri di motivazioni che incombono sul giudice in materia consacrati dalla giurisprudenza di questa corte è in primo luogo dalla sentenza delle sezioni unite del 21 aprile 1995. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. EJ US (Avv. Vincenzo Di Nanna):
Il ricorrente trascrive, in primis, i motivi di appello ricordando di avere proposto in quella sede la tesi secondo cui le conversazioni telefoniche ad avviso del ricorrente, se valutate in maniera critica, ben avrebbero dovuto condurre al proscioglimento dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste", o, quanto meno al riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In particolare, si evidenzia in ricorso che, dalla lettura delle conversazioni oggetto di intercettazione, emergerebbe, con ogni evidenza, la circostanza che la sostanza oggetto della transazione sembra essere del tutto priva di una reale e provata efficacia stupefacente.
Andava dunque operata una valutazione complessiva delle conversazioni oggetto di intercettazione, operazione che sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale di Pescara.
Vengono riportati alcuni brani di una conversazione tra i fratelli US, assolutamente non considerata dal giudicante. E si assume che il chiaro ed inequivocabile contenuto della conversazione appena trascritta, valutato unitariamente a quello delle altre conversazioni citate nella motivazione della sentenza impugnata, offrirebbe la prova chiara ed inequivocabile dell'insussistenza del reato contestato, che non può configurarsi laddove non si è dimostrata un'efficacia stupefacente minima della sostanza oggetto dell'imputazione.
Non si comprenderebbe dunque come il tribunale, che pure ha basato la condanna sul contenuto delle conversazioni intercettate, abbia potuto ignorare proprio quella conversazione che certificherebbe il totale difetto di un'efficacia stupefacente sia pur minima. In ogni caso si sostiene che, in subordine, si sarebbe dovuto tener conto della circostanza che nella riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5.
Quanto alla Corte d'appello di L'Aquila ci si duole che alla stessa abbia ritenuto di poter liquidare la posizione dell'appellante con poche e scarne parole che vengono trascritte a pag. 5 del ricorso. a. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 49 c.p. - Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che colpisce della motivazione la sua qualità particolarmente scarna, priva quasi di sostanziale contenuto, a tratti persino inesistente. Si sostiene che, per quanti sforzi posso fare il lettore, nelle poche righe dedicate alla posizione del ricorrente, relegate e quasi dimenticata nell'ultima parte della motivazione, non troverebbe valutazione circa l'insussistenza del fatto contestato, tesi sostenuta nei motivi d'appello e in particolar modo sul problema dell'assenza di efficacia drogante. La sentenza impugnata, sul punto, si limiterebbe a certificare in maniera apodittica l'accertata scarsa qualità della sostanza, così omettendo ogni valutazione critica circa il chiaro, oggettivo e inequivocabile contenuto delle conversazioni. Anche per i giudici di secondo grado, quindi non sarebbe dato intendere su quali elementi e risultanze probatorie abbiano fondato la mera supposizione secondo cui, la mancanza di effetto drogante riscontrata dagli imputati sarebbe relativa ad un'altra fornitura (ma quale?) e non al fatto contestato.
b. Nullità della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 - Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Ancora più illogica apparirebbe la motivazione nella parte in cui, affermata la scarsa qualità della sostanza, si negherebbe l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 considerato "l'oggettivo quantitativo".
Il solo dato ponderale, che non si sa neanche quale essere, non sembrerebbe poter porsi a base del giudizio d'esclusione dell'attenuante in oggetto, laddove lo stesso giudice ha posto in rilievo la scarsa qualità della sostanza.
c. Nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto di "reformatio in peius" e dell'art. 133 c.p. - Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d'appello abruzzese, nel procedere all'operazione di rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, si sarebbe limitata alla sola formale citazione dell'art. 133 c.p., non offrendo una motivazione sulla quantificazione della pena.
Si sostiene che, per il principio del divieto di reformatio in peius, in difetto d'impugnazione da parte del pubblico ministero, la corte d'appello, nel formulare il giudizio circa la gravità del reato, avrebbe dovuto attenersi alla proporzione stabilita dal giudice di primo grado che, nel comminare una condanna ad anni sei di reclusione, aveva ritenuto di dover contenere la pena entro i limiti del minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 all'epoca vigente.
Il ricorrente afferma di voler sottoporre a questa Corte Suprema la questione seguente che egli reputa di non scarso rilievo: può il giudice d'appello, in difetto d'impugnazione da parte del pm, nel compiere una mera operazione di rideterminazione della pena, alterare in peius la proporzione del giudizio sulla gravità del reato già espresso dal giudice di primo grado?
Il ricorrente ritiene che in virtù del citato principio il giudice d'appello non possa esercitare alcun potere discrezionale ma debba limitarsi ad eseguire una semplice operazione matematica, senza alterare in modo sfavorevole all'imputato il giudizio circa la gravità del reato già espresso dal giudice di primo grado che, come si è detto, ha ritenuto di dover contenere la pena nel minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 nel testo vigente prima della pronuncia della citata sentenza della Corte Costituzionale.
Palese sarebbe allora la violazione dell'art. 597 c.p., comma 3 e dell'art. 133 c.p.. d. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 62 bis c.p. - Carenza e/o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d'appello ha negato la concessione delle attenuanti in oggetto considerati precedenti penali dell'imputato. Costui tuttavia, sostiene il difensore ricorrente, avrebbe riportato in passato solo una mite condanna per un reato minore, che sarebbe stata dichiarata estinta dal tribunale di Monza ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2. Il giudizio teso a negare il riconoscimento delle attenuanti de quo, dunque, sembra essere basato su un presupposto errato. Chiede l'accoglimento dell'impugnazione proposta, con ogni conseguenza di legge.
EL EN (avv. Antonio Valentini):
- Mancanza, contraddittorietà e/o comunque manifesta illogicità della motivazione.
Ci si duole che la Corte territoriale, lungi dal confutare le censure mosse con l'atto di appello, non avrebbe fatto altro che ripercorrere in maniera acritica quelle che erano state le argomentazioni del giudice di primo grado.
In tal senso, che vi siano state una serie di telefonate tra tale ZO e il Di ET IO, sarebbe dato pacifico;
ciò che sarebbe meno pacifico è che OR sia da identificarsi nel EL EN. Anche a concedere, infatti, che con tale nome si facessero chiamare entrambi i fratelli VE - sostiene il ricorrente - ciò aggraverebbe vieppiù la situazione di incertezza. Incertezza non colmata dal riconoscimento per esperienza vocale e dal fatto che, a giudizio degli operatori, esistevano addirittura due ZO che interloquivano (OR RE e OR EN) e, si ripete, per quanto concerne i fratelli VE, entrambi si facevano chiamare OR.
Si sottolinea che, del resto lo stesso IG AL, separatamente giudicato e condannato con sentenza del Tribunale di Chieti dei 14.01.2008, non ha mai indicato il sue referente (Di ET?) ne' tantomeno ha mostrato di conoscere l'ulteriore interlocutore.
Ci si duole che la problematica in ordine al mancato contatto tra il IG AL e il "fornitor del fornitore" venga superata de piano e qualificata come non significativa e che, poiché diverge la sequenza dei fatti così come ritenuta dal primo giudice, si sia ritenuto che la droga venne consegnata direttamente al Di ET IO al termine dei frenetici incontri progettati e poi realizzati fino al 7.09.2007 e, solo poi, venne affidata provvisoriamente al IG AL (pag.45, 10 cpv della sentenza). Si sostiene in ricorso che, di tutta la frenetica attività prodromica alla consegna e della consegna stessa, non se ne ha la minima traccia investigativa, di talché tutto rimane ancorato e perimetrato alle intercettazioni telefoniche. Ma le stesse, per costante insegnamento di legittimità, possono assurgere a dignità di prova solo quando hanno contenuto tale da non lasciare dubbi di sorta in ordine: a) ai soggetti agenti e b) all'attività delittuosa posta in essere in tempi e modi determinati.
Nel caso che ne occupa - si conclude - l'abusato avverbio "evidentemente" starebbe ad evidenziare la difficoltà probatoria e la incapacità di superare il limite dell'ogni ragionevole dubbio. Chiede pertanto che questa Corte di Cassazione voglia annullare, in parte qua, la gravata sentenza rimettendo gli atti alla competente Corte di Appello.
KC DM (avv. Pasquale Provenzano):
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, dal momento che si è limitata a rilevare una presunta "aspecificità" dei motivi in relazione al capo A dell'imputazione.
In realtà l'appellante sostiene, invece, di avere puntualmente indicato tutte le motivazioni in base alle quali non si sarebbe dovuta ritenere sussistente l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e successive modificazioni.
Dal testo del provvedimento impugnato, tra l'altro, si evincerebbe che la Corte Territoriale si sarebbe limitata a riconoscere la sussistenza di detta ipotesi di reato solo sulla base della sussistenza dei reati satellite, con la conseguenza, pertanto, che anche l'impugnato provvedimento, a sua volta, parrebbe privo di motivazione sul punto.
Viene ricordato sul punto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte ritenuto che per la sussistenza del reato associativo non è sufficiente la commissione di una serie di reati in materia di stupefacenti ma deve essere dimostrato un quid pluris consistente nell'affectio tra i solidali, nella unicità del disegno criminosi, nella predisposizione di una sede comune, nella unicità di cassa ed altro.
Nel caso che ci occupa di tutti i dati indicativi relativamente alla sussistenza del reato associativo non si sarebbe dato conto nella sentenza di primo grado e tantomeno nella sentenza della Corte Territoriale che oggi si impugna.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.
La Corte d'Appello di L'Aquila, con motivazione da ritenersi quantomeno contraddittoria, avrebbe ritenuto non specificatamente impugnato ognuno dei reati satellite ascritti al KC DM per il presunto difetto di specifica impugnazione. Appare, dunque, assolutamente priva di motivazione e comunque assolutamente contraddittoria dal momento che a seguire la stesso ragionamento della Corte d'Appello di L'Aquila l'impugnazione relativa ai reati di cui al capo A) dovrebbe necessariamente in sè contenere in maniera per così dire automatica anche l'impugnazione relativa ad ogni reato contestato al proprio assistito.
c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione alla L. n. 67 del 2014 dal momento che l'imputato e venuto a conoscenza del procedimento a proprio carico solo in seguito all'emissione dell'impugnata sentenza avendo dovuto al contrario, la Corte Territoriale procedere alla sospensione del processo nei confronti del prevenuto.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
DI IM SS (Avv. Antonio Valentini):
Il ricorrente lamenta che, nonostante l'ampia e per molti versi non esaustiva, rielaborazione in punto di fatto svolta dal giudice di secondo grado non possa dirsi che la motivazione del provvedimento impugnato abbia i caratteri congruità e linearità che il codice richiede.
Si ricorda che il Di IM LE è stato tratto giudizio per rispondere di tre reati fine e che da uno è stato assolto e, soprattutto del reato associativo.
Quanto a tale ultimo fatto di reato viene ricordato che il capo di imputazione gli attribuiva un ruolo ben definito e così delimitato... "partecipante e finanziatore, acquirente della sostanza stupefacente, preposto allo smercio della droga sul mercato pescarese".
a. Mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illogicità della motivazione per quanto concerne i capi d'imputazione (E e G) per cui vi è stata condanna (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per quanto concerne tali due capi, che costituiscono gli unici reati fine per i quali c'è stata condanna, viene rimarcato che il Di IM LE era accreditato anche dalla polizia giudiziaria come un consumatore di droghe leggere (preferibilmente marijuana) e, ovviamente, di tali sostanze mai ha negato l'uso e l'approvvigionamento.
Secondo la tesi sostenuta in ricorso egli, nel corso del suo esame, avrebbe esattamente ricostruito i rapporti con gli albanesi, non avendo negato il viaggio in Albania, ma avendone spiegati i motivi. E, soprattutto non ha mai negato la volontà di rifornirsi di sostanze stupefacenti leggere per uso esclusivamente personale. Ed invece ci si duole che la Corte territoriale abbia operato in chiave colpevolista, affermandone la responsabilità anche per la droga cosiddetta pesante, facendo riferimento esplicito (pag. 31 della sentenza) ad una telefonata dove "lo zio" espressamente afferma "era più dell'altra che di quella".
Si lamenta che la Corte territoriale intenderebbe la stessa quale riferimento all'hashish e all'eroina, mentre si sostiene che basterebbe, sul punto, richiamare l'attenzione sul principio del favor rei per dare una diversa e più benevola interpretazione:
riferimento all'hashish alla marijuana e non più all'eroina. Quest'ultima interpretazione troverebbe per il ricorrente la sua chiave logica delle stesse affermazioni della polizia giudiziaria di cui a pag. 190 dell'informativa.
Ma la corte di appello aquilana avrebbe risposto alle osservazioni pur correttamente formulate nell'atto di appello con riferimento all'ambiguità delle intercettazioni telefoniche. Si sottolinea come la corte d'appello sia stata costretta a fare un ricorso continuo all'avverbio "evidentemente" per colmare le lacune probatorie. Vengono riportati tutti punti della sentenza in cui si fa riferimento a tale avverbio.
b. Vizio motivazionale quanto al capo A) d'imputazione. Il vizio motivazionale sarebbe ancora più evidente con riferimento al capo A, riguardante l'associazione in quanto la sentenza mostrerebbe un peccato originale qual è quello di "apparentare" il Di IM LE e il Di ET IO e di metterli in un'identica posizione di terminali (acquirenti) e finanziatori dell'associazione. La sussistenza del reato associativo sarebbe poi tratta e "deve ritenersi dalla pluralità e frequenza dei loro contatti con i vari delegati e intermediari del capo". Già qui, ad avviso del ricorrente, ci sarebbe la prima pecca motivazionale: nessun contatto, sul piano probatorio, mostrerebbe il legame tra il Di IM LE il Di ET IO. Si evidenzia che nemmeno la sentenza di secondo grado ne fa alcun cenno, facendo così venir meno uno dei cardini fondamentali sui quali è basata la sentenza di condanna. Il gruppo deve essere referente e riconoscibile e deve muoversi secondo una logica complessiva volta ad assicurare la buona riuscita dell'attività illecita. Ed invece non vi è traccia di un linguaggio, seppure in forma criptica, comune a tutti gli imputati, e nemmeno vi è traccia di modalità di effettuazione di consegne pagamenti in modo tale da consentire, giusto il ruolo affibbiato nel capo d'imputazione, di ricavare l'introiettato dell'ulteriore smercio in giro portato avanti per un certo periodo di tempo senza soluzione di continuità. Secondo il ricorrente, a parte il rilievo che semmai i contatti avvenivano partitamente e non cumulativamente e in tal modo andavano considerati;
a parte l'ulteriore rilievo che non si ha il minimo riscontro di danaro che passa di mano (e invece ruolo attribuito al Di IM LE quello di finanziatore); a parte il finale, ma non definitivo rilievo che anche in tale caso è frequente il ricorso all'avverbio "evidentemente", non v'è traccia di una motivazione diretta e concreta.
Viene ricordato l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, perché possa dirsi configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sul versante soggettivo occorre la prova della stabile adesione dell'agente al sodalizio criminoso con la consapevolezza e la volontà di partecipare allo stesso. E invece nel caso in esame non sarebbe stato possibile individuare un canale di spaccio cui avrebbe fatto riferimento il Di IM LE. Quest'ultimo, oltre che essere individuato con l'appellativo "carogna" (il che secondo il ricorrente già la dice lunga) non è mai stato a disposizione di alcun personaggio, ne' sarebbe stato mai registrato alcun contatto con il Di ET IO.
Le uniche due operazioni sono rimasto assolutamente riservate, anche ammettendo, in ipotesi astratta ma respinta, la loro effettiva realizzazione.
Non vi sarebbe, in altri termini, prova di alcuna operazione cumulativa ne' di un precipuo interesse in capo al Di IM LE convergente con gli interessi degli altri. Dell'operazione di cui al capo C e di cui all'ormai famosa captazione del 24 giugno (per la quale peraltro è stato assolto) risulterebbe secondo il ricorrente esattamente il contrario, ossia la meraviglia dello stesso Di IM LE nell'apprendere che l'autovettura era stata fermata piena di sostanze stupefacenti.
La telefonata dimostrerebbe inequivocabilmente che il Di IM LE non era assolutamente inserito in un gruppo, che aveva colloqui solo con il Mondi, con il quale peraltro si era visto in Albania, fornendo della circostanza una logica alternativa ed esaustiva spiegazione.
c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione sotto il profilo della mancata riduzione di pena sia per non aver ritenuto il Di IM LE responsabile della ipotesi di cui all'art. 74 c.p.p., comma 2 sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ultimo si lamenta, quanto alla mancata riduzione di pena, che non vi sarebbe dubbio che anche quando si volesse ritenere il Di IM LE membro dell'associazione, non sembra poterglisi in alcun modo attribuire un ruolo direttivo ed organizzativo di primario livello.
Per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale non avrebbe fatto buon uso del potere discrezionale atteso che la stessa si è limitata è limitato a fare riferimento ai precedenti specifici, ma il precedente è stato messo in continuazione (e quindi non poteva essere valutato a danno dell'imputato) e si sarebbe poi trascurato che si era di fronte ad un soggetto uso abitualmente ad assumere sostanze stupefacenti leggeri. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla competente Corte di Appello o comunque adottando ogni provvedimento di legge.
FI IN (avv. Giovanni Ricco):
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità e, in parti, mancanza della motivazione.
Il ricorrente ricorda come siano stati due gli elementi valutati a carico del FI IN: a) la sua presenza all'incontro del 17.9.2007; b) i contatti telefonici con KA IA. Quanto al primo, viene rilevato come FI IN era presente all'incontro avvenuto il 17 settembre 2007 tra SH UA, KA IA e Di IM LE. E sarebbe possibile, come sostiene l'impugnata sentenza, che detto incontro servisse a far conoscere le fattezze fisiche del corriere (SH UA) all'acquirente dello stupefacente (Di IM LE) in vista della consegna del giorno dopo. Ma se anche così fosse - e comunque secondo il ricorrente rimane pur sempre una congettura - la mera presenza di FI IN, in mancanza d'altro, non rileva penalmente.
Quanto al seconde elemento, secondo la tesi sostenuta in ricorso, sarebbe fin troppo evidente che dal contenuto delle conversazioni captate il 18 settembre - che, si badi, TA aveva attribuito ad SH UA e LI - tante cose si potevano capire meno che l'utenza era in uso a FI IN. Ciò venne ipotizzato solo perché il 17 settembre KA IA concordò l'appuntamento chiamando il 328/1779788 ed all'appuntamento presso il centro commerciale si presentarono SH UA e FI IN. Pertanto con la stessa possibilità di errore il redattore dei brogliacci avrebbe potuto scrivere che l'utenza era in uso a SH UA.
In conclusione, secondo il ricorrente, la deposizione del vicecommissario della Polizia di Stato prova che il 17 settembre l'utenza 328/1779788 poteva esser stata nella disponibilità del corriere SH UA oppure del suo accompagnatore FI IN (dato già di per se equivoco), ma nulla chiarisce in merito alla identificazione del soggetto che ha utilizzato quell'utenza il giorno successivo.
Per quanto sopra esposto, ritiene il difensore ricorrente che la motivazione della gravata sentenza sia mancante nella parte in cui non dice sulla base di quali acquisizioni probatorie la Corte d'Appello di L'Aquila ha attribuito al prevenuto l'uso dell'utenza 328/1779788 ed illogica nella parte in cui assume che se l'interlocutore di KA IA non era SH UA non poteva essere che FI IN.
L'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto ad attribuire quell'utenza all'odierno ricorrente rappresenterebbe un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o comunque e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice ed a verificare la fondatezza del dato probatorio".
Se ne chiede pertanto l'annullamento con rinvio.
Il difensore di FI IN successivamente depositava memoria ex art. 611 c.p.p. in cui ribadiva le proprie argomentazioni in ordine alla circostanza che il FI IN non era l'intestatario, non era noto come l'utilizzatore e non è stato trovato in possesso della utenza telefonica.
Le comunicazioni telefoniche intercettate il 18 settembre 2007, a margine della consegna, sarebbero dimostrative di concorso, se fossero riconducibili all'odierno ricorrente. Ma così non sarebbe. Gli agenti che hanno trascritto le conversazioni hanno indicato i loquenti con i nomi di "LI" (KA IA) e di "UA" (nome corrispondente a quello del corriere SH UA e non a quello di FI IN).
Sostiene la Corte di L'Aquila che la polizia giudiziaria ha sbagliato ad indicare il nome di UA. E questo è possibile. Certamente, però, sbaglia - ad avviso del ricorrente - quando afferma, a pag. 28 della sentenza, che se non è SH UA, l'interlocutore di KA IA "non può essere che il FI IN in quanto al di là del nominativo - UA o RD - quale indicato nella trascrizione delle telefonate nn. 20 e 272 del 18.9,2007, il FI IN - e non il SH UA - risulta sulla base degli accertamenti di P.G. l'utilizzatore dell'utenza cellulare....". Ma - ci si duole - nessun accertamento di P.G. è mai stato compiuto sul punto. La riferibilità dell'utenza in questione al ricorrente si basa solamente sulla formula "in uso a FI IN", apposta non si sa da chi e non si sa perché, sui brogliacci delle due intercettazioni.
La difesa ricorda che nei motivi d'appello aveva evidenziato che quell'annotazione, di per sè, non dimostrava nulla. La spiegazione data al Tribunale dall'ispettore TA, che aveva coordinato le indagini, sarebbe priva di senso, come risulta dal brano delle trascrizioni di verbale d'udienza allegato all'atto di ricorso. Sarebbe fin troppo evidente - prosegue il ricorrente -, che dal contenuto delle conversazioni captate il 18 settembre gli agenti addetti all'ascolto potevano capire tante cose sul ruolo dell'interlocutore di KA IA, ma non certo l'identità di chi quell'utenza aveva in uso. Tanto più che nei brogliacci hanno indicato il nome di un altro.
Viene evidenziato sul punto come il Presidente del Tribunale, non del tutto soddisfatto della risposta avuta, avesse chiesto, come risulta alle allegate pagine 91 e 92 delle trascrizioni, all'Ispettore Pantaleone di accertare se intestatario dell'utenza cellulare 328/1779788 fosse proprio FI IN e di verificare altresì se costui, al momento dell'arresto, venne trovato in possesso di quell'utenza.
L'incarico fu, però, revocato nei momenti immediatamente successivi in quanto il Presidente stesso rinvenne il verbale di arresto di FI IN ed accertò che così non era e il teste accertò sul momento, consultando gli atti in suo possesso, che l'intestatario non era l'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati, fatta eccezione per quelli proposti nell'interesse di LI IN, per cui i ricorsi proposti nell'interesse di Di ET IO, EJ US, EL EN, Di IM LE e KC DM vanno dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata va, invece, annullata, per i motivi che si andranno ad evidenziare, quanto alla posizione di LI IN, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
2. In ordine ai ricorsi per i quali si è pervenuti a dichiarazione di inammissibilità, va detto che assolutamente tale si palesa, prima facie, quello proposto nell'interesse di KC DM, ricorrente in relazione al quale già la Corte di Appello aveva dichiarato l'inammissibilità per aspecificità dei motivi di quello proposto in quella sede. E altrettanto generico si palesa quello odierno, senza che siano neanche ben specificamente individuati i punti della sentenza che si sottopongono a valutazione critica. Assolutamente inconferente e generico, forse ancora più degli altri, è il riferimento alla L. n. 67 del 2014. Quanto alla questione in ordine alla prova del reato associativo, posta non solo dal KC DM, va rilevato che la Corte territoriale offre sul punto alle pagg. 45-47 della sentenza impugnata una motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - valorizzando il compendio delle telefonate intercettate (di cui ha dato conto in maniera articolata in relazione ai vari reati fine) da cui ha desunto l'esistenza di una struttura associativa sufficientemente organizzata che aveva nel KC DM il proprio capo, il quale dava le direttive ed al quale tutti dovevano, in qualche modo, rendere conto, capo che prevalentemente stava in Albania, ma che, almeno in una occasione, si era portato anche in Italia per curare più direttamente i propri illeciti affari.
Sintomatico del ruolo apicale del KC DM, del resto, per i giudici del gravame del merito, è l'atteggiamento dei vari associati (NI RA, KA IA) allorché il IC DI, agendo di propria iniziativa, prelevava dei soldi dell'associazione per andare ad acquistare la droga in Olanda e, poi, si faceva arrestare con la droga, facendo perdere al KC DM ed all'organizzazione molti soldi, che gli altri associati sapevano di dover rimettere per rimborsare il capo. Del pari, il KC DM era quello che trattava il prezzo delle varie forniture.
E i rapporti del KC DM con gli italiani acquirenti e finanziatori dell'associazione - secondo quanto si legge nell'articolata motivazione del provvedimento impugnato - venivano essenzialmente tenuti, in Italia, sia dalla NI RA, sia dal IC DI (fino a che non era stato arrestato) e, quindi, dal KA IA.
Quanto al Di ET IO ed al Di IM LE, la Corte territoriale è giunta logicamente a ritenere che, per la pluralità e la frequenza dei loro contatti con i vari delegati ed intermediari del capo, per i linguaggi criptici usati di frequente nei discorsi, per il loro fare riferimento, in occasione dei vari approvvigionamenti di droga di volta in volta dall'uno e/o dall'altro operati, alla previa necessità di reperire, evidentemente sul mercato dei loro acquirenti al minuto, il denaro necessario per finanziare la nuova fornitura, nonché per essere, di fatto, sulla base delle plurime intercettazioni condotte in un arco significativo di tempo sulle varie utenze, gli unici reali clienti italiani del KC DM e dell'organizzazione, essi non solo facessero parte consapevolmente ed a pieno titolo dell'organizzazione criminosa medesima, ma ne costituissero, quanto ai contatti "italiani", la concreta fonte di finanziamento.
Dunque, il percorso logico seguito dai giudici del merito non risulta inficiato dalla circostanza che - e non poteva essere diversamente - nelle intercettazioni non si parli esplicitamente di somme di danaro. Ed anche il costante ricorso all'avverbio "evidentemente", lungi dall'essere sintomatico di un ragionamento apodittico, appare caratterizzazione dello scrivere dell'estensore della sentenza.
3. La sentenza impugnata appare fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della quale non è
richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1^, n. 30463 del 7.7.2011, Cali, rv. 251011; sez. 1^, n. 4967 del 22.12.2009 - dep. 8.2.2010, Galioto, rv. 246112).
Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (sez. 6^, n. 25454 del 13.2.2009, Mammoliti e altri, rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74 l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (cfr. sul punto sez. 2^, n. 16540 del 27.3.2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).
L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5^, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6^, n. 7387 del 3.12.2013 dep. il 17.2.2014, Pompei, rv. 258796).
4. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi il Collegio ritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte regolatrice costituito da sez. 6^ n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra - secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente - la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (sez. 6^, n. 41612 del 19.6.2013, Manta, rv. 257798). È stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così sez. 4^, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, rv. 257905, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente).
Tuttavia la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare,
assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (sez. 6^, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, rv. 258645, relativa ad un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente). Una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualità di "promotore" od "organizzatore" è necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene attribuita, atteso che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi dell'art. 416 c.p., comma 1 (sez. 6^, n. 25698 del 15.6.2011, Brusaferri, rv. 250515).
In difetto di tale prova, evidentemente, occorrerà ricomprendere il soggetto interessato tra i meri partecipi.
5. L'esistenza del sodalizio criminoso, dunque, è congruamente motivata dai giudici in riferimento agli elementi indiziari relativi al reato-fine dell'imputazione, che individuano gli abituale acquirenti e successivi rivenditore della droga.
Coerentemente ritiene la Corte aquilana che la stabilità del vincolo associativo in genere risulti indirettamente riscontrata anche dallo stesso andamento dei fatti per cui è processo, laddove si richiama la considerazione operata anche dal giudice di prime cure per cui, nonostante i vari arresti avvenuti nel corso del tempo in relazione a questa o a quell'operazione criminosa messa in piedi dalla struttura, quest'ultima era rimasta pur sempre in vita ed aveva proseguito i suoi traffici criminosi a prescindere dai singoli eventi negativi per la medesima.
Sul punto si è già ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - che il Collegio condivide e che intende ribadire - secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, ne' la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (così la già citata sez. 6^, n. 3509 del 10.1.2012, Ambrosio e altro, rv. 251574). L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo (così sez. 5^, n. 51400 del 26.11.2013, Abbondanza ed altro, rv. 257991, in cui La Corte, dopo aver precisato in motivazione che la "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'"affectio societatis" dello stesso acquirente o fornitore, ha annullato con rinvio la decisione di merito che non aveva motivato sulla esistenza della prova di tale necessario coefficiente di stabilità del rapporto).
Nello stesso solco giurisprudenziale si colloca poi la pronuncia con cui si è affermato che, in casi come quello all'odierno esame, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così sez. 2^, n. 6261 del 23.1.2013, Scruci, rv. 254498). In punto di esistenza dell'associazione e di partecipazione alla stessa degli odierni ricorrenti, l'odierno ricorso per cassazione, lungi dal prospettare un vizio nella motivazione nel senso rigoroso di cui si è detto in precedenza, tende unicamente a riproporre alla Corte una diversa valutazione dei fatti, cioè una attività assolutamente non consentita nel giudizio di legittimità.
6. Va detto che - con l'eccezione di quanto si dirà a proposito di FI IN - gli altri ricorsi sono in larga parte manifestamente inammissibili, in quanto i ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono nella sostanza limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2^, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5^, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4^, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2^, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4^, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1^, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4^, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3^, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
7. Viene ampiamente proposta dai ricorrenti, in forma più o meno esplicita, la doglianza secondo cui la Corte di Appello di L'Aquila avrebbe recepito integralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure.
La Corte territoriale, in realtà, legittimamente (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) dichiara di aderire alle considerazioni iniziali in punto di diritto operate alle pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e, in particolare, a quelle sui criteri generali di interpretazione delle conversazioni intercettate e del linguaggio criptico usato dagli interlocutori telefonici in molte di tali conversazioni, soprattutto allorquando tale linguaggio criptico non abbia eventualmente alcun senso logico se inteso nel suo significato letterale.
Coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità - e in particolare con il richiamato dictum di cui a SS. UU 36747/2003, Torcasio ed altro, rv. 225465 - il giudice di primo grado aveva evidenziato che, essendo le intercettazioni quegli strumenti di ricerca della prova basati sulla captazione occulta e contestuale di una conversazione o comunicazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuato da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato, le stesse vanno valutate dal giudice di merito secondo il proprio libero apprezzamento tenendo conto delle modalità di acquisizione dei risultati e sempreché si dia conto in sede di motivazione del percorso logico utilizzato per addivenire ad un certo tipo di risultato.
È principio consolidato, peraltro, che le espressioni usate anche dagli interlocutori durante le intercettazioni costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (così sez. 5^, n. 6350 del 22.12.1999, dep. il 16.2.2000, Cannavo, rv. 216269, in cui la Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentavano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p.). Le risultanze delle intercettazioni - come correttamente dedotto dai giudici di merito - non possono essere equiparate alle dichiarazioni in senso proprio in quanto, pur avendo come quelle contenuto comunicativo, non si caratterizzano per la loro destinazione al procedimento. Ne deriva pacificamente che esse non sono soggette, anche se le conversazioni sono intervenute fra gli imputati, al regime di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto, proprio per le qualità specifiche caratterizzanti le intercettazioni, non si pongono quelle esigenze di valutazione improntate sul maggior rigore che invece caratterizzano le dichiarazioni provenienti da soggetti che, in quanto coinvolti nel reato, sono portatori di un proprio interesse allorché rendano le stesse.
Viene correttamente ricordato in sentenza che, in quest'ottica, questa Corte di legittimità ha affermato che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di un reato hanno integrale valenza probatoria (così la citata sez. 5^, n. 27656 del 3.5.2001, Corso G. ed altri, rv. 220227, nella cui motivazione è stato chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore quale prova piena;
vedasi anche sez. 6^, n. 49537 del 1.10.2003, Potenza ed altro, rv. 227275; sez. 4^, n. 34807 del 2.7.2010, Basile ed altri, rv. 248089;
sez. 6^, n. 16165 del 19.2.2013, Galati, rv. 256008). Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso odierno proposto nell'interesse di Di ET IO, il giudice del merito fa corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte regolatrice secondo cui il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, senza tuttavia essere, però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (cfr. le richiamate sez. 5^, n. 13614 del
19.1.2001; sez. 5^, n. 603 del 14.10.2003, Grande Aracri, rv. 227815, ma anche sez. 1^, n. 37695 dell'11.9.2002, Perla Domenico, rv. 222955; sez. 1^, n. 16267 del 14.3.2003, Ambrogio e altri, rv. 223989; sez. 5^, n. 20725 del 14.3.2003, Cannata e altro, rv. 224527;
sez. 1^, n. 1683 del 17.12.2003 dep. il 21.1.2004, Barillà e altri, rv. 227128; sez. 5^, n. 25078 del 20.4.2004, Mancuso, rv. 229866;
sez. 4^, n. 35860 del 28.9.2006, Della Ventura, rv. 235020; sez. 5^, n. 21878 del 26.3.2010, Cavallaro e altro, rv. 247447: sez. 4^, n. 31260 del 4.12.2012 dep. il 22.7.2013, Pellegrini ed altri, rv. 256739; sez. 2^, n. 47028 del 3.10.2013, Farinella ed altri, rv. 257519).
Le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - vanno dunque liberamente valutate dal giudice di merito secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (cfr. sul punto sez. 5^, n. 38413 del 7.2.2003, Alvaro ed altri, rv. 227411). Ciò, tuttavia, con la precisazione che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle sole dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice del merito sarà chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (così sez. 6^, n. 5073 del 19.12.2013 dep. il 31.1.2014, Attanasio ed altri, rv. 258523 relativa ad un caso di traffico di stupefacenti, in cui la Corte d'appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato).
Gioverà anche ricordare, sul punto, che recentemente questa Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (così sez. 6^, n. 25806 del 20.2.2014, Caia ed altri, rv. 259673, nella cui motivazione è stata escluso la possibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato).
8. Diretta conseguenza di quanto sin qui affermato, ancora, è che sono sempre liberamente valutate, in quanto assumono rilevanza di veri e propri fatti, le risultanze delle intercettazioni che "registrano" azioni, frasi che esprimono comando, intenzioni, disprezzo ecc. o che, addirittura, registrano in diretta la stessa commissione del reato per cui si procede.
In quest'ottica il giudice di primo grado - specificamente richiamato sul punto da quello del gravame del merito - ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte Suprema per cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi;
cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (così la richiamata sez. 4^, n. 22391 del 2.4.2003, Qehailiu Luan, rv. 224962; conf. sez. 6^, n. 31765 del 10.6.2003. Scuderi ed altro, rv. 226357; sez. 4^, n. 21726 del 25.2.2004, Spadaro ed altri, rv. 228573; sez. 6^, n. 29350 del 3.5.2006, Rispoli, rv. 235088; sez. 6^, n. 3882 del 4.11.2011 dep. 31.1.2012, Annunziata, rv. 251527; sez. 1^, n. 37588 del 18.6.2014, Amaniera ed altri, rv. 260842). Viene, infine, posto in rilievo che se le intercettazioni possono dunque costituire da sole piena prova del fatto in esse evidenziato, ancor più le stesse possono fungere da riscontro rispetto alle risultanze probatorie scaturenti da diversi mezzi di prova ed anche riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio, anche quando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto (cfr. la richiamata sent. 39330 del 24.9.2003, Callipari rv. 225999).
Va sottolineato, in ultimo, che le intercettazioni, di frequente, specie quando fanno riferimento a soggetti che pur non essendo consapevoli delle captazioni in atto, ipotizzano o temono di essere intercettati, presentano l'utilizzo di linguaggio e di termine c.d. "criptici", ovvero evocativi di un significato convenzionalmente attribuito dagli interlocutori ad esso o tese ad occultare un contenuto diverso che non si vuole rendere palese. Per lo più l'uso di termine criptico è frequente allorché si faccia riferimento a determinati soggetti o luoghi e, soprattutto, a res illecite (si pensi alla droga, alle merci di contrabbando o alle armi) che secondo prassi criminale consolidata non "vanno chiamate per nome", ma indicate con espressioni diverse ma il cui riferimento è ben noto a chi usa il termine e al destinatario della comunicazione. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema il giudice del merito è libero di ritenere che il termine o l'espressione usata abbia in quel contesto un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzato ovvero anche quando emerge dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene. E l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito il quale sarà solo vincolato dall'obbligo di esprimere nella sua motivazione - il che risulta avvenuto nel caso che ci occupa - il suo convincimento in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. In tale ottica il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (cfr., per tale consolidato punto di vista, le citate sez. 6^, n. 35680 del 10.6.2005; sez. 4^, n. 117 del 28.10.2005, rv. 232626).
9. Ammissibile e pertinente, dunque, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla sentenza di primo grado.
Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità - e tal è la sentenza impugnata quanto ai capi non riformati - deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2^ n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3^, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2^, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6^, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6^, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). È stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2^, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988). Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di L'Aquila non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato i punti specifici di doglianza sottoposti al suo esame. Così, quanto alle dichiarazioni difensive degli imputati Di IM LE e Di ET IO, ha evidenziato logicamente come le stesse, in ogni caso, non riescano a dare una concreta chiave di lettura diversa da quella in senso accusatorio ricavabile dal significato delle intercettazioni trascritte, soprattutto se viste ed interpretate nella loro concatenazione logica e cronologica ed anche alla luce della sostanziale impossibilità di attribuire a molte di esse un significato di senso compiuto, se intese nel loro senso meramente letterale e senza ipotizzare un linguaggio criptico. E, ancora, il legittimo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado consente di poter dire che è assolutamente motivata la questione oggi riproposta circa l'identificazione al telefono di EL EN.
A pag. 42 della sentenza di primo grado, infatti, si dà conto delle risultanze probatorie relative all'altra organizzazione albanese, che, secondo l'ipotesi investigativa, faceva capo ai fratelli EL, tra cui EL EN odierno ricorrente.
E si ricorda che il teste TA aveva spiegato come si fosse pervenuti all'identificazione dei fratelli EL, laddove, oltre alle intercettazioni ed ai riscontri diretti attraversi servizi di osservazione, il teste aveva precisato che era stata eseguita anche una perquisizione nei loro confronti che si era conclusa negativamente, ma aveva consentito la loro certa identificazione da parte della PG operante. Il medesimo teste aveva poi diffusamente spiegato che quello di rispondere al telefono sempre con il nome ZO chiunque dei due rispondesse era un modus operandi tipico dei fratelli EL, EL EN e EL AL, tanto che tale peculiarità era emersa anche in un altro procedimento penale di cui il teste aveva cognizione. Quindi, per individuarli e distinguerli con certezza, era stato organizzato un servizio di osservazione diretta da parte della PG quando Di ET IO aveva dato indicazioni al telefono per incontrarsi nei pressi del Parco Florida di Pescara ed in tale occasione si era proceduto alla perquisizione anzidetta. Successivamente EL EN veniva direttamente individuato in occasione di un successivo incontro con Di ET IO presso un bar di Piazza Duca in Pescara;
quindi, la conoscenza diretta e l'acquisizione dei timbri di voce dei due sospettati, il monitoraggio dei loro movimenti, l'analisi del contenuto dei dialoghi alla luce delle cognizioni acquisite con l'osservazione diretta aveva consentito di distinguere con certezza tra i due fratelli quando ne era stata intercettata la voce al telefono.
Il giudice di primo grado da anche conto in motivazione che tali informazioni avevano peraltro consentito di personalizzare l'intercettazione attribuendo ai fratelli due diversi identificativi che, di volta in volta, erano stati abbinati alle voci. Inoltre, il teste aveva spiegato che all'esito di tutta l'attività d'indagine, quando vi era anche maggiore confidenza degli operanti con i singoli elementi investigativi, erano state risentite tutte le telefonate per verificare l'abbinamento ai nominativi dei due fratelli EL. 10. Manifestamente infondato è il motivo su cui ha incentrato gran parte dello sforzo il difensore di SE US legato alla scarsa qualità dello stupefacente di cui alle intercettazioni. Scarsa qualità, ad avviso del ricorrente, equivarrebbe a scarsa capacità drogante. Ergo, o non dovrebbe esserci affatto il reato oppure comunque si sarebbe dovuta riconoscere l'ipotesi di reato attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte territoriale fornisce sul punto una motivazione congrua ed esaustiva alle pagg. 31-36 in cui da ampiamente conto della scarsa qualità della droga che comunque evidentemente rimaneva tale. E quanto alla valutazione del dato ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 da conto a pag. 49 di avere valutato il dato della scarsa qualità - che ricorda essere stato anche valutato ai fini dell'esclusione dell'aggravante contestata- ma di averlo ritenuto minusvalente rispetto all'oggettivo quantitativo della marijuana procurata.
In proposito va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata richiesta, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (vengono richiamate sul punto le sentenze di questa Corte sez. 4^ n. 6732 del 22.12.2011 dep. il 20.2.2012, Sabatino, rv. 251942; sez. 4^ n. 38879 del 29.9.2005, Frank, rv. 232428; sez. 4^, n. 43399 del 12.11.2010, Serrapede, rv. 248947; nello stesso senso anche la più recente sez. 6^, n, 39977 del 19.9.2013, Tayb, rv. 256610).
Questa Corte ha anche precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal D.L. n. 146 del 2013, art. 2 (conv. in L. n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (così questa sez. 3^, n. 27064 del 19.3.2014, Fontana, rv. 259664, fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta).
Facendo buon governo di tali principi, dunque, la Corte aquilana ha dunque ritenuto di convalidare anche sul punto del diniego dell'ipotesi attenuata al SE US la valutazione operata dal giudice di prime cure.
11. La Corte territoriale opera, ad avviso del Collegio, una disamina congrua e segue un percorso motivazionale logico nel valutare le prove emerse in relazione ai vari reati in contestazione. Nei ricorsi odierni si deduce vizio motivazionale, ma, nella gran parte dei casi si sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio che in questa sede non è consentita. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3^, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3^, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2^, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
I ricorrenti non possono, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Così, ad esempio, ancora per le intercettazioni, laddove si da conto a pag. 13, rispondendo alla doglianza circa la mancanza di una perizia fonica di identificazione delle voci intercettate, richiama il fatto, riportato dal giudice di primo grado, che sul punto della identificazione delle singole voci, non vi sarebbe stata contestazione da parte di alcuno, ma soprattutto la circostanza che il teste TA ha riferito che l'identificazione è stata fatta senza ombra di dubbio anche in base alle conoscenze già note agli investigatori ed a quelle man mano acquisite dagli investigatori nel corso dell'operazione, a minuziosi e frequenti pedinamenti, ad identificazioni formali con l'intervento di colleghi in servizio su strada. Peraltro, il ricorrere continuo delle voci, l'uso dei nomi di battesimo o dei soprannomi ha permesso, anche in relazione al contesto ed al significato della conversazione di risalire all'identità delle voci con certezza. Si tenga inoltre conto che trattasi altresì di intercettazioni ambientali realizzate nei confronti degli utilizzatori e dei normali occupanti del veicolo intercettato, ovvero di intercettazioni telefoniche relative a numero in uso agli imputati. Si aggiunga ancora che in alcuni casi l'identificazione ha trovato conferma negli esiti della perizia trascrittiva, laddove è stato identificato il nome di battesimo del soggetto interessato.
12. Venendo ai motivi di ricorso che attengono alla dosimetria della pena, particolare attenzione merita quello proposto dal difensore di SE US.
Si sostiene che, per il principio del divieto di reformatio in peius, in difetto d'impugnazione da parte del pubblico ministero, la corte d'appello, nel procedere all'operazione di rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, nel formulare il giudizio circa la gravità del reato, avrebbe dovuto attenersi alla proporzione stabilita dal giudice di primo grado che, nel comminare una condanna a sei anni di reclusione, aveva ritenuto di dover contenere la pena entro i limiti del minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 all'epoca vigente.
Il ricorrente ritiene che in virtù del citato principio il giudice d'appello non potesse esercitare alcun potere discrezionale ma dovesse limitarsi ad eseguire una semplice operazione matematica, senza alterare in modo sfavorevole all'imputato il giudizio circa la gravità del reato già espresso dal giudice di primo grado che, come si è detto, ha ritenuto di dover contenere la pena nel minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 nel testo vigente prima della pronuncia della citata sentenza della Corte Costituzionale.
Palese sarebbe perciò - secondo la tesi proposta in ricorso - la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 e dell'art. 133 c.p.. Vi è in realtà, un precedente arresto costituito dalla pronuncia n. 15157/2014 di questa Corte di legittimità, che opinava nel senso di cui all'odierno ricorso. Va premesso, tuttavia, che in quel caso la situazione presa in esame era leggermente diversa da quella odierna, in quanto si trattava di pronunciarsi circa l'annullamento di una sentenza di appello anch'essa pronunciata in relazione a droghe c.d. leggere, ma - diversamente dal caso che ci occupa - sotto la vigenza della normativa poi dichiarata incostituzionale.
Ebbene, in quel caso, la VI Sezione di questa Corte, con una pronuncia che il Collegio non condivide e che è rimasta nei mesi successivi assolutamente isolata, opinò nel senso che la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio, potendo la Corte di Cassazione procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I), qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (così sez. 6^, n. 15157 del 20.3.2014, La Rosa, rv. 259253, fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana dal giudice di merito in applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014, e rideterminata dalla Corte ai sensi dell'art. 73, originario comma 4, oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi coefficienti di computo).
Successivamente, questa Corte di legittimità, a fronte di pronunce di merito non ancora passate in cosa giudicata, si è andata costantemente orientando diversamente, annullando centinaia di sentenze con rinvio ai giudici del gravame del merito limitatamente alla rideterminazione della pena (vedasi, per tutte, questa sez. 3^, n. 26340 del 25.3.2014, rv. 260058). Solo per le sentenze passate già in giudicato, in quel caso di patteggiamento, si è registrata una altrettanto isolata pronuncia conforme alla citata n. 15157/2014 della sesta sezione, con cui si è affermato il principio - come si vedrà in seguito non avallato dalle SS.UU - della rideterminazione in sede di esecuzione, secondo un criterio oggettivo di tipo aritmetico proporzionale, che, rispettando l'irrevocabilità del patto e la volontà delle parti, la trasponga all'interno della nuova cornice edittale determinatasi in seguito alla reviviscenza della normativa previgente alla dichiarazione di incostituzionalità, con la conseguenza che, qualora sia proposto ricorso, alla rideterminazione della pena secondo il suindicato criterio oggettivo potrebbe procedere la Corte di cassazione, operando la stessa percentuale di aumento, rispetto al minimo edittale, che era stata applicata dal giudice della cognizione (così sez. 1^, n. 51844 del 25.11.2014, Riva, rv. 261331). 13. Sono poi recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, all'udienza del 26 febbraio 2015, pronunciandosi su una serie di questioni loro devolute proprio in materia di determinazione della pena irrogata o applicata ex artt. 444 c.p.p. e ss. prima della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 riguardante droghe c.d. leggere.
Si tratta di pronunce, di cui all'atto della presente decisione è noto solo il decisum, non essendo state ancora depositate le relative motivazioni, che hanno optato per la tesi dell'annullamento delle sentenze di secondo grado impugnate - per la rideterminazione della pena.
Ebbene, merita di essere valutata, in primis la risposta fornita dalle SS.UU. al quesito (ric. Marcon) se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alle droghe c.d. leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 debba essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione. La risposta fornita è stata affermativa, con la precisazione che la pena deve essere rideterminata attraverso la "rinegoziazione" dell'accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell'esecuzione, che viene interessato attraverso l'incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero;
e che in caso di mancato accordo il giudice dell'esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.. Pertanto, pur con tutta la cautela che deriva dalla mancata conoscenza della motivazione non ancora depositata, la pronuncia sembra dare torto, laddove l'art. 132 c.p. riguarda proprio il potere discrezionale del giudice nell'irrogazione della pena, alla impostazione, oggi richiamata dal ricorrente.
Analogamente, pare evidente che la scelta è stata quella di rimettere tale valutazione nelle mani del giudice di merito, ma senza alcun vincolo derivantegli dalla pena precedentemente irrogata se non quello di un divieto di reformatio in peius nei limiti di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 quanto alla pena complessiva, laddove, nella stessa udienza del 26 febbraio 2015, le SS.UU. hanno dato tutte risposte affermativa ai quesiti:
1. Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati- satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014) (nel procedimento avente quale ricorrente BA El AF);
2. Se per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile e se sia rilevabile d'ufficio, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso (nel procedimento avente come ricorrente JA).
Anche in tali ultimi due casi si trattava, comunque - va ribadito - di situazioni in cui, come sarebbe stato per la sentenza 15157/2014 se non si fosse opinato per l'annullamento senza rinvio, il giudice del rinvio deve essere chiamato a giudicare applicando per la prima volta i parametri di cui alla reviviscente disciplina della L. Iervolino-Vassalli.
14. Diversamente, nel caso che ci occupa la Corte di Appello di Roma, ha già rideterminato le pene tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale 32/2014. Tuttavia il ricorrente si duole che il giudice di prime cure gli aveva irrogato una pena corrispondente al "vecchio - poi dichiarato incostituzionale" minimo edittale, mentre quello di secondo grado una pena vicina al "nuovo-reviviscente" massimo edittale. E chiama in causa il principio del devolutum e un'assunta violazione del divieto di reformatio in peius sulla pena, in assenza di ricorso della parte pubblica.
Orbene, a dimostrazione che il principio del devolutum non abbia nulla a che fare con l'odierno decidere vi è la considerazione che la Corte territoriale, giustamente, ha ritenuto di dovere adeguare d'ufficio la sanzione irrogata alla disciplina che veniva fuori dopo la sentenza costituzionale, senza che vi fosse stata specifica richiesta sul punto neanche da parte degli imputati. Il che è evidente non avendo potuto neanche i difensori, nelle more della proposizione del ricorso, immaginare che, quasi nove anni dopo la novella introdotta nel 2006, la formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui alla più volte citata L. FI
venisse dichiarata incostituzionale.
Al Collegio pare evidente, allora, che il giudice del merito chiamato ad applicare, come nel caso che ci occupa - direttamente ovvero in sede di rinvio - una nuova pena a fronte di una precedente dichiarata incostituzionale, abbia una piena cognitio per quanto riguarda la quantificazione della pena stessa.
Ciò, evidentemente, con un doppio limite che gli deriva, in questo caso, da un lato dall'obbligo di applicare la normativa che rivive per le droghe c.d. leggere dopo la sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale e, dall'altro, dall'altro quello collegato al divieto della reformatio in peius sulla pena in assenza di impugnazione della parte pubblica, da intendersi nel senso di non poter irrogare una pena superiore nel quantum finale a quella irrogata dal primo giudice.
Peraltro, ritiene il Collegio che quello all'odierno esame sia un caso paradigmatico del corretto operare del giudice del merito. Ed invero, è assolutamente normale che, di fronte ad una sanzione unica e particolarmente grave (da 6 a 20 anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00 euro di multa), qual era quella prevista indifferentemente per le droghe c.d. pesanti e per quelle c.d. leggere, il giudice del merito, chiamato a quantificare la pena, abbia in primis valutato, com'è evidentemente accaduto nel caso che ci occupa, la qualità della sostanza detenuta, e poi la quantità della stessa. E quindi, che sia partito da una pena base, trattandosi di droghe leggere, vicina a quello che all'epoca era il minimo edittale.
Dal suo canto la Corte territoriale, altrettanto correttamente, è stata chiamata ad applicare una pena che, nella sua ridotta forbice edittale, contemplava già che ci si riferisse solo a delle droghe c.d. leggere. E allora, per individuare la pena base da cui partire, ha guardato al dato quantitativo e ha condivisibilmente e legittimamente individuato una pena che si è discostata dall'attuale minimo edittale.
Diversamente opinando, se ne dovrebbe trarre il principio, assolutamente contrario ad ogni logica, che il giudice del gravame del merito dovesse essere vincolato alla valutazione operata dal giudice di primo grado quando il dato normativo che aveva di fronte era diverso.
Ciò lo si desume anche dal decisum delle SS.UU. - indipendentemente dal fatto che non se ne conosca ancora la motivazione - perché, evidentemente, laddove avessero opinato per una rideterminazione delle pene con criterio aritmetico-proporzionalistico, l'annullamento delle sentenze impugnate nelle procedure BA El AF e JA, così come avevano la sesta sezione nell'invocata sentenza 15157/2014, sarebbe stato senza rinvio. 15. La Corte d'Appello motiva compiutamente anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento ai ricorrenti Di ET IO, SE US e Di IM LE, che ne fanno specifico motivo di ricorso. Quanto al Di ET IO, dichiarato colpevole per i reati di cui ai capi A), C), E), H) ed M), la Corte territoriale ha ritenuto di negargli le attenuanti generiche, attesi i suoi numerosi e specifici precedenti penali, tali da conferire ai fatti oggetto di condanna un carattere sicuramente non occasionale, con conseguente maggior allarme sociale.
Quanto a Di IM LE ha fondato il diniego sui numerosi e specifici precedenti penali "e per le stesse considerazioni già fatte con riguardo all'imputato Di ET IO" (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata).
Analogo diniego è stato operato quanto al SE US "considerati i precedenti penali dell'imputato".
Orbene, le doglianze proposte sul punto si palesano generiche in quanto i ricorrenti non indicano l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, gli elementi sopra ricordati. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3^, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Sul punto va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2^, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6^, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768).
Quanto alla specifica doglianza proposta sub d. nell'interesse del SE US va ricordato che questa Corte Suprema ha da epoca risalente ormai chiarito che il riferimento ai cattivi precedenti penali dell'imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sè solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (sez. 1^, n. 12787 del 5.12.1995, Longo ed altri, rv. 203146; sez. 2^, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768) precisando poi che la sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art. 133 c.p. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari (così sez. 4^, n. 11225 del 15.6.1999, Pinto, rv. 214770, fattispecie in cui le attenuanti generiche sono state negate sul presupposto di un precedente specifico, costituito da una sentenza di patteggiamento). Di talché, ai fini della valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, non rileva neanche se si sia verificata l'estinzione del reato, connessa al rito prescelto, ex art. 445 c.p.p., comma 2. I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.
16. Essendo tutti i ricorsi tranne quello di FI IN inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
17. Ritiene il Collegio che, invece, siano fondati i motivi di ricorso proposti da FI IN in relazione al punto riguardante l'attribuibilità allo stesso dell'utenza telefonica 328/1779788. Come si è visto in precedenza, l'analisi congiunta delle motivazioni delle due sentenze di merito, ha visto offrire una motivazione logica e congrua circa l'identificazione dei soggetti che parlavano al telefono (vedasi quanto detto, ad esempio, per l'individuazione di chi tra i fratelli EL fosse di volta in volta il ZO che interloquiva.
Non è stato così per la posizione di FI IN.
Scrive il Tribunale di Pescara a pag. 32 della sentenza di primo grado: "Il 17 settembre 2007, sotto il controllo diretto della PG, KA IA si incontra all'interno del Centro Commerciale "Il Cormorano" con due cittadini albanesi, poi identificati per FI IN e SH UA e qui vengono raggiunti anche da Di IM LE: si tratta - ha spiegato il teste TA - di un incontro preventivo in modo da consentire al destinatario di conoscere di persona il corriere, presentatosi senza droga, e stabilire di persona direttamente il luogo e l'ora della effettiva consegna della droga. L'identificazione di FI IN e di SH UA è certa visto che quest'ultimo sarà arrestato il giorno successivo con i 12 kg di eroina destinati a Di IM LE ed a Di ET IO, mentre FI IN, dopo averlo fatto allontanare dal luogo dell'incontro a bordo dell'autovettura Opel Zafira targata CF 501 RS, pedinata costantemente, viene fatto controllare da agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio;
le caratteristiche somatiche note agenti che avevano assistito all'incontro hanno consentito di abbinare le stesse alle generalità comunicate dai colleghi della Polizia Stradale. È evidente che in tale occasione siano stati concordati i dettagli della consegna di 12 kg di eroina destinati per metà a Di IM LE e per metà a Di ET IO (...). Il giorno successivo, il 18 settembre 2007, la PG intercetta una continua serie di squilli reciproci tra i cellulari del corriere e quelli di KA IA da cui deduce che è imminente l'incontro per la consegna della droga;
KA IA viene quindi seguito, alle ore 19,13, forse sospettando o temendo di essere seguito informa FI IN (che accompagnava il corriere SH UA, poi tratto in arresto) e lo avvisa all'incontro non andrà più lui ma "quell'altro": "mi si sono messi dietro amico, ciao... ti chiamo appena arrivo a casa, chiamo quell'altro così ci va lui lì" (volume VIII, allegato 53, progressiva 20 sull'utenza in uso a FI IN) FI IN, a sua volta preoccupato, lo ricontatta per dirgli di mandare qualcuno all'incontro perché il corriere è già sul posto (volume VI, allegato 32, progressivo 272, alle ore 19,16, sull'utenza in uso a FI IN).
La Corte aquilana, sulla specifica doglianza, risponde a pag. 28 della sentenza impugnata: "In data 18-9-2007, attraverso una serie di squilli senza risposta intercorsi tra il cellulare del corriere e quello del KA IA, la P.G. intuisce che ci si prepari alla consegna della droga, sicché il KA IA viene pedinato, tanto che, alla fine, egli se ne accorge, inverte il tragitto ed avverte il corriere dicendo che "mi stanno dietro e che, pertanto "ti chiamo appena vado a casa, chiamo quell'altro così ci va lui lì"; a tale discorso fa seguito la replica dell'interlocutore, che non può essere che il FI IN (e non il SH UA), in quanto, al di là del nominativo - UA o RD - quale indicato nella trascrizione delle telefonate nn. 20 e 272 del 18-9-2007, il FI IN - e non il SH UA - risulta, sulla base degli accertamenti di P.G., l'utilizzatore dell'utenza cellulare e, inoltre, nella seconda tele fonata la n. 272 del 18-92007 ore 19.16, volume VI, allegato 32 -, parlando dell'amico suo - evidentemente il SH UA - che sta aspettando nel luogo concordato per la consegna, dice al KA IA che, appunto, tale amico (sicuramente il SH UA, poi di fatto arrestato) è in attesa e che, dunque, è necessario, per il KA IA, pur a fronte delle difficoltà che ha incontrato per il fatto di essere seguito dalle forze dell'ordine, di mandare qualcuno all'appuntamento". Ebbene, com'è evidente, l'affermazione di penale responsabilità per il FI IN si fonda essenzialmente su due momenti: a) la sua partecipazione all'incontro del 17.9.2007; b) quello che il giorno successivo ci si dice sull'utenza telefonica che si assume essere a lui in uso.
Dopo la querelle in dibattimento che c'era stata sul punto dell'accertamento di tale situazione di fatto (incarico al teste di nuovi accertamenti, poi nell'immediatezza revocato) e le specifiche doglianze sul punto, la Corte territoriale risolve la questione, apoditticamente e con motivazione apparente, rilevando che la circostanza emerge "dagli accertamenti di P.G.".
La sentenza va dunque annullata quanto a FI IN ritenendo il Collegio che sussista il denunciato vizio di motivazione. Il giudice di rinvio dovrà valutare nuovamente il punto, dando conto in motivazione dei risultati e, nel caso non dovessero sussistere elementi per affermare che l'utenza de quo era in uso al FI IN, dovrà operare una motivata prova di resistenza tesa a verificare se le rimanenti acquisizioni probatorie a carico di tale imputato possano consentire di affermarne ugualmente la penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IN con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DI ET UL, EJ US, LJ RO, DI IM SS, KC DM e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015