Sentenza 22 dicembre 1999
Massime • 1
Nel procedimento "de libertate", la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (La Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1999, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 22.12.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 6350
3. Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 41370/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AV ON CI, nato il [...] avverso l'ordinanza 20.8.1999 del Tribunale del riesame di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore, avv. Delfino Siracusano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL PROCEDIMENTO
Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame della custodia in carcere applicata a AV ON, indagato per partecipazione ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, facente capo a MA NT e affiliata a quella denominata "Cosa Nostra". I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti da intercettazioni telefoniche relative ad una "staffetta" affidata dal MA al AV e dalla susseguente attività di controllo, nel corso della quale il predetto veniva visto mentre accompagnava, alla guida di una Fiat Uno, persone viaggianti su una moto intestata al pregiudicato La AU UD, fratello di La AU NT, accusato di essere reggente della famiglia mafiosa di SA. Il AV e i due giovani si erano intrattenuti, successivamente, nell'abitazione del MA. Secondo il Tribunale, tale quadro indiziario, di per sè grave, era integrato da alcune telefonate, autonomamente neutre, "che depongono per la sussistenza di rapporti costanti e di fiducia tra MA e il AV".
Il difensore ricorre e denunzia la violazione.
A-dell'art.606 lett. e) c.p.p. in quanto le telefonate tra MA e AV, già svalutate dall'ordinanza, pur se dimostrative di amicizia tra i due, non sono valorizzabili "ai fini e per gli effetti della responsabilità ex 416 bis c.p." B-dell'art.606 lett. e), 268 cpp e 89 disp. att., sull'assunto che dagli atti non si evince ne la pretesa staffetta ne' l'asserita riunione, in quanto i tempi di permanenza del AV e degli atri nell'abitazione del MA "sembrano plausibilmente destinati alla durata del pranzo offerto dal padrone di casa".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Nel procedimento de libertate, la valutazione del contenuto e die risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato anche delle espressioni usate dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua e logica. In tale ambito, il quadro di probabile reità, in quanto fondato, non su dichiarazioni accusatorie, che per la loro natura soggettiva sono sempre suscettibili di opinabile apprezzamento, ma su un formale mezzo di prova avente carattere oggettivo, non deve essere necessariamente costituito da plurimi indizi, ex art. 192 c.p.p., ma può essere formato anche da un solo elemento probatorio, purché qualificato, a norma dell'art.273 cpp, da consistente gravità. In conseguenza, l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche, che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, può costituire, per maggior ragione se verificato con l'attività di appostamento svolta dalla polizia giudiziaria, fonte diretta della probabile colpevolezza del soggetto, anche in ordine al reato previsto dall'art.416 bis c.p, purché risulti accertata, nei limiti del procedimento incidentale, la condotta di partecipazione. È vero, in merito, che i meri incontri, le semplici frequentazioni, le materiali prestazioni eseguite da un soggetto a favore di altro sono, di norma, elementi neutri, inidonei a dimostrare il pactum sceleris perché motivabili con ragioni lecite e individuabili, quindi, come avvenimenti determinati da rapporti di amicizia o di comune estrazione familiare, sociale e ambientale. È anche vero, tuttavia, che, qualora il servizio venga prestato a favore di persona della quale sia stata accertata l'affiliazione all'organizzazione e la prestazione non sia strumentale rispetto ad ordinarie esigenze di vita quotidiana, ma abbia un contenuto intrinsecamente illecito, per la natura stessa del servizio, le ragioni che lo giustificano o per la finalità perseguita, l'elemento può essere ragionevolmente inquadrato nella fattispecie delittuosa ipotizzata, Se è atto oggettivamente equivoco, infatti, insuscettibile di penale apprezzamento, l'accompagnamento in macchina, che circoscrive, a prescindere dalla destinazione da raggiungere, il rapporto all'uno e all'altro soggetto, eventualmente legati da vincoli di amicizia o di affetto, e, quindi, a ragioni contingenti che lo giustificano. Il fatto assume, invece, decisiva e inequivoca rilevanza sostanziale e processuale qualora l'accompagnamento, programmato da tempo, costituisca "una staffetta" per condurre alla dimora di un soggetto, che è al vertice dell'organizzazione mafiosa, alcuni malavitosi, appartenenti ad un contigua associazione, onde rendere agevole e non rischioso un incontro-riunione, alla quale tutti poi partecipano. Non rileva la mancata individuazione delle ragioni specifiche e concrete dell'incontro, poiché la finalità illecita, insita nella stessa natura della prestazione eseguita-staffetta- e nella successiva riunione di malavitosi, è sufficiente, nel procedimento incidentale, in mancanza di una seria e diversa motivazione, ad attribuire all'un fatto e all'altro il carattere di atto associativo, soggettivamente qualificato, sia pure sub specie di grave indizio.
Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha individuato, con corretto procedimento, i gravi indizi di partecipazione all'associazione in elementi oggettivi, storici e logici. Nella concordata attività di "staffetta" eseguita dal AV per condurre alcuni esponenti del clan SA all'abitazione di MA NT, capo della collegata associazione operante nel territorio di Giare. Nella partecipazione dello stesso alla successiva riunione. Nel collegamento sillogistico dei due momenti, attraverso una ineccepibile regola di esperienza: il AV, legato da inequivo ci rapporti di fiducia al MA, non sarebbe stato ammesso a quell'incontro, avvenuto tra esponenti di due contigui clan mafiosi, se fosse stato extraneus all'organizzazione malavitosa. Le residue censure in ordine alla natura e alle ragioni dei compiti affidati al AV e al contenuto dell'incontro, precisati dall'ordinanza impugnata attraverso l'insindacabile interpretazione delle intercettazioni telefoniche e le risultanze oggettive dei collegati servizi di appostamento eseguiti dalla polizia giudiziaria, sono censure di merito non apprezzabili in questa sede.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 22 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000