Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma terzo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2003, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 14/10/2003
Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1611
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 020440/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RI TO N. IL 08/11/1960;
avverso ORDINANZA del 20/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Albano AN, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Lucio Esbardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
Il GIP presso il Tribunale di Catanzaro disponeva, con ordinanza del 31 gennaio 2003, nei confronti di ND RI AN la applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per essere lo stesso indagato per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p. 73 e 74 DPR 309/90, 629 c.p. e relativi alle armi.
Gli elementi di prova a carico del ND RI erano desumibili essenzialmente dall'esito di intercettazioni ambientali. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2003, rigettava l'istanza dell'indagato, che denunciava essenzialmente la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, nonché la tardività del decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni del 17 maggio 2002 rispetto al decreto di autorizzazione del giorno 11 aprile 2002.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione ND RI AN, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 267 c.p.p. perché la intercettazione ambientale è iniziata in ritardo rispetto alla emissione del decreto e, quindi, illegittimità della stessa e della successiva proroga;
2) Vizio di motivazione sul delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. fondato sulle parole di coindagati conversanti non riscontrate ai sensi dell'articolo 192 c.p.p.;
3) Vizio di motivazione su 73 e 74 DPR 309/90 perché non è stato rinvenuto nessun quantitativo di sostanza stupefacente;
4) Vizio di motivazione su articolo 80 del DPR 309/90;
5) Vizio di motivazione su articolo 629 c.p.;
6) Vizio di motivazione sul possesso di armi mai rinvenute. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da ND RI AN non sono fondati.
Con il primo motivo il ricorrente si è doluto del fatto che le intercettazioni non sono in iniziate il giorno in cui è stato emesso il decreto di autorizzazione, ma alcuni giorni dopo, cosicché il decreto di proroga sarebbe tardivo.
La tesi non è fondata.
Nessuna norma impone di iniziare le operazioni di intercettazione il giorno dopo la emissione del decreto di autorizzazione;
sarà il P.M., organo che cura l'esecuzione delle operazioni, a dare le necessarie istruzioni alla polizia giudiziaria, eventualmente delegata, come disposto dal comma 3^ dell'articolo 267 c.p.p. (vedi Cass. 10 maggio 1993, Sicilio ANPP 94, 291). Nessuna tardività è ravvisabile nella proroga in quanto tempestiva rispetto alla data di inizio delle operazioni risultante dal verbale. La Suprema Corte ha, infatti, più volte stabilito che il termine di quaranta giorni stabilito dall'articolo 267 c.p.p. decorre dalla data dell'effettivo inizio delle operazioni di intercettazione e cioè dal momento iniziale dell'esecuzione (SS.UU. 23 febbraio 2000, D'Amuri, in Cass. Pen. 2000, 2595).
Non è fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile.
Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati.
Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.
La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia.
Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.
È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove.
Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove.
Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione.
Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale.
È allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare.
Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p... Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^ c.p.p. (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392;
Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria). La parte del motivo con il quale il ricorrente contesta l'esistenza di elementi che potessero far ritenere sussistente il delitto di associazione mafiosa è del tutto generico.
Il ricorrente, infatti, contesta la motivazione del Tribunale, ma non indica specificamente in che cosa consisterebbe la manifesta illogicità o la mancanza della stessa.
Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione con i quali si contesta la presenza dei gravi indizi in ordine ai delitti relativi alla droga, precisando che mai è stato trovato un grammo di droga e che non sono utilizzabili le parole dei conversanti. Su quest'ultimo punto si rinvia a quanto già si è detto in precedenza.
Quanto al primo aspetto non è assolutamente necessario sequestrare sostanze stupefacenti, perché la prova del traffico può anche essere desunta da altri elementi ed anche, come è avvenuto nel caso di specie, dall'esito di intercettazioni telefoniche. Del pari infondato è il quinto motivo di impugnazione perché, come si è già detto, correttamente i giudici di merito hanno desunto dall'esito delle numerose intercettazioni ambientali che riguardano l'indagato gli elementi per ravvisare il delitto di estorsione contestato.
Nel merito, poi, il ricorrente nulla di specifico ha detto, a parte la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. Il motivo, pertanto, è anche generico sul punto.
Quanto, infine, al problema della mancanza di ritrovamento di armi - sesto motivo di impugnazione - valgono le stesse considerazioni svolte a proposito del mancato sequestro di sostanza stupefacente. La prova del possesso di armi può, infatti, essere desunta anche da altri elementi probatori.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per l'invio degli avvisi e delle comunicazioni previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004