Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 2
Le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie. (Fattispecie in cui è stata esclusa la prescrizione del reato di tentata estorsione essendo stato ritenuto il concorso fra l'aggravante del numero di persone e quella dell'uso di arma).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022
Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …
Leggi di più… - 4. Limite all'aumento di pena per effetto della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2022
Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47028 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento