Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Gli indizi di reità desumibili dal contenuto di intercettazioni di conversazioni del coimputato nel medesimo reato o dell'imputato in procedimento connesso non devono essere valutati ai sensi dell'art.192, comma terzo, cod. proc. pen., bensì secondo il prudente apprezzamento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 31260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31260 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1834
Dott. CIAMPI CE M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 7115/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA NC N. IL 23.12.1938;
2. IN IA N. IL 12.11.1977;
3. NI IO N. IL 20.03.1956;
4. AD DE N. IL 29.04.1960;
5. TO GI N. IL 25.02.1959;
6. CA IA ER N. IL 13.03.1969;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO dell'11 luglio 2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO IA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. Aniello Roberto che ha chiesto rigettarsi il ricorso di PE AR, NO CE e GI AR TE e dichiararsi l'inammissibilità degli altri ricorsi. È presente l'avvocato FANTINI Silvana del foro di Torino, difensore dei ricorrenti PR GI e GI CO che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente altresì l'avvocato Giancarlo Di Giulio del foro di Roma che deposita nomina a sostituto processuale a firma dell'avvocato Fulvio Violo del foro di Torino, difensore di fiducia di RI IM che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 luglio 2011 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del GIP di Torino in data 28 luglio 2010, appellata dagli imputati, condannati alle pene di giustizia plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso:
2.1 GI CO lamentando la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di responsabilità, l'erronea applicazione della legge penale quanto alla esclusione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed alla intervenuta confisca del denaro in sequestro;
2.2 RI IM censurando la gravata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo di imputazione sub 18); la sussistenza di un acquisto di gruppo di sostanza stupefacente da ritenersi non punibile in seguito alla novella legislativa di cui alla L. n. 49 del 2006; la mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza ex artt.521 e 522 c.p.p.. 2.3 PE AR chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione delle norme processuali in considerazione dell'omessa notifica al difensore di ufficio del decreto di citazione a giudizio;
la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità del ricorrente ed in ordine alla mancata concessine dell'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5;
2.4 AD DE lamentando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p.p., per violazione del principio del ne bis in idem;
la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al ritenuto concorso formale fra i reati contestati al capo 16 ed al capo 17;
2.5 PR GI censurando la gravata sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento in punto di sussistenza di responsabilità; la mancanza e/o illogicità della motivazione relativamente alla quantificazione della pena irrogata;
2.6 GI AR TE infine deducendo la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova e la conseguente mancanza di certezza in ordine all'accertamento della penale responsabilità; la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Così sono riassunti i fatti nella gravata sentenza: la presente vicenda prendeva le mosse da altra attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale che aveva portato all'arresto in data 10 novembre 2006 di Lo UR IG e Di NT SS per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione;
in quel contesto era emersa anche la figura dell'odierno ricorrente PE AR quale fornitore della sostanza al predetto Lo UR. A seguito di tali emergenze venivano avviati adeguati approfondimenti sulla vicenda attraverso l'attivazione di operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale disposte sulle utenze cellulari di diversi imputati ed all'interno dell'abitacolo dell'autovettura LANCIA Y targata AK 566YT in uso a GI AR TE. Le conversazioni intercettate si rilevavano molto utili per il tenore del dialoghi per il ricorso a termini convenzionali ripetitivi e dunque evidentemente concordati fra i soggetti impegnati nelle attività illecite oggetto del presente procedimento. A seguito di dette intercettazioni ed ai conseguenti servizi di osservazione in data 30 maggio 2007 nel corso di una conseguente operazione di PG si procedeva all'arresto in flagranza di PE e AD con il sequestro di circa 23 gr di cocaina (nonché di circa 45 dosi singole per cui si procedeva separatamente). Dalle intercettazioni emergeva una continua attività di spaccio posta in essere dal PE coadiuvato dalla convivente GI. Attorno alla figura di costoro si ricostruiva una vasta attività illecita di detenzione e cessione di cocaina svolta in via continuativa, nonché l'attività illecita svolta dagli altri coimputati.
4. Tanto premesso in fatto, i ricorsi sono infondati. Quanto al ricorso di GI CO, osserva la Corte: la gravata sentenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base del contenuto di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali fra cui in particolare quelle fra la figlia del ricorrente e la sua convivente. Il giudice a quo ha legittimamente ricavato dalle risultanze delle conversazioni intercettate la prova del coinvolgimento del ricorrente. Invero alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 3, perché non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (v. Cass., Sez. 6, 5.10.2005 n. 41203, Ammaturo). Per esse vale invece la regola generale del prudente apprezzamento del giudice, che, nella fattispecie, è stato debitamente esercitato sottoponendo a vaglio critico l'intero complesso delle conversazioni captate. Infondati sono anche gli ulteriori motivi: quanto alla negazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la Corte ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità: in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedlbilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". E in un tale contesto valutativo, le modalità del coinvolgimento del Mangiacavallo, quali emerse dall'esito delle richiamate intercettazioni, è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio. La sentenza impugnata richiama peraltro a questo proposito la circostanza che l'imputato aveva ricavato un apposito vano sotto una poltrona per occultare la cocaina che evidentemente non era di modesta quantità e neppure finalizzata ad un uso prevalentemente personale.
Quanto infine alla dedotta illegittimità della confisca del denaro in sequestro pari menti esente da censura appare la sentenza impugnata che sul punto ha evidenziato come il denaro fosse proveniente dalla vendita di cocaina.
5. RI IM deduce la mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p., in relazione al capo 18 dell'imputazione. Il motivo così come posto è manifestamente infondato in quanto il ricorrente, pur riconoscendo che dalla lettura della motivazione emergerebbe la contestazione (rectius l'affermazione di penale responsabilità) in relazione a due unici episodi, fa riferimento alla eventuale ipotesi di altro procedimento in cui si contestassero ulteriori fatti di acquisto o cessione ricompresi nel periodo dal 9 dicembre 2006 sino al 16 gennaio 2007, così come originariamente indicato nella suddetta imputazione. Trattasi piuttosto quindi, eventualmente, di una ipotetica e futura violazione del principio del ne bis in idem, che comunque al momento difetta di qualsiasi attualità e concretezza. Le ulteriori doglianze attengono a questioni di mero fatto o di valutazione della prova (valenza delle intercettazioni telefoniche) assolutamente estranee al giudizio di legittimità e per cui comunque si rimanda a quanto detto in relazione alle altre posizioni processuali. Con riferimento al dedotto consumo di gruppo, in realtà, la sentenza di appello, confermando sul punto quella di primo grado, ha sviluppato analitica motivazione sugli elementi probatori in forza dei quali doveva ritenersi provata la destinazione illecita della droga, soffermandosi proprio sul prospettato "uso di gruppo", che ha escluso attraverso una attenta disamina delle emergenze obiettive.
6. PE AR al di là dei motivi comuni ad altri imputati in ordine alla dedotta illogicità della motivazione ed all'apprezzamento della prova nonché alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e per cui si rinvia a quanto già osservato o si dirà in seguito, deduce la nullità della impugnata sentenza per violazione degli artt. 178, 179 e 185 c.p.p., in quanto il decreto di citazione a giudizio d'appello non sarebbe stato notificato al difensore d'ufficio che aveva redatto i motivi di appello, ma solo all'imputato al domicilio eletto presso il precedente difensore di fiducia. Il motivo è infondato. È sufficiente osservare a riguardo che l'eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, alla sola condizione, necessaria e sufficiente,
che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso" (Cass., sez. 1, 2 aprile 2003, Bruno, m. 223849, Cass., sez. 5, 15 gennaio 2004, Franzè, m. 227466). Sicché nel caso in esame l'eccezione è preclusa, perché non dedotta nel giudizio d'appello, cui furono presenti l'imputato e il difensore d'ufficio designato.
AD DE ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p.p., per essere già stato giudicato, unitamente al PE per gli stessi fatti. La Corte distrettuale sul punto ha affermato che non sussiste la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, per mancata coincidenza dei fatti oggetto del presente giudizio con quelli per cui è già intervenuta sentenza di condanna.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, conviene evidenziare come, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., l'imputato condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dall'art. 69, comma 2 (accertamento dell'erronea dichiarazione della morte dell'imputato successivo al proscioglimento per tale causa), e dall'art. 345 c.p.p. (sopravvenienza di una condizione di procedibilità a seguito di sentenza di proscioglimento). Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, la nozione di identità del fatto deve ritenersi sussistente unicamente là dove sia riscontrabile "una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (v. Cass., Sez. U, n. 34655/2005, Rv. 231799; Cass., Sez. 2, n. 26251/2010, Rv. 247849;
Cass., Sez. 5, n. 28548/2010, Rv. 247895). È appena il caso di evidenziare come l'efficacia preclusiva del principio del ne bis in idem, non può ritenersi strettamente limitata al caso in cui il "medesimo fatto" sia già stato giudicato con provvedimento divenuto irrevocabile, avendo questa corte già in precedenza stabilito come non possa essere promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo gli sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, con la conseguenza che, se nel procedimento eventualmente duplicato l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, in quanto opera la preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 34655/2005, Rv. 231800; Cass., Sez. 1, n. 17789/2008, Rv. 239849). Il concreto ricorso di tali circostanze, peraltro, deve ritenersi correttamente deducibile nel giudizio di cassazione, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si traduce in un error in procedendo che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti (v. Cass., Sez. 1, n. 26827/2011, Rv. 250796; Cass., Sez. 6, n. 44484/2009, Rv. 244856). Orbene, ritiene questa Corte che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione di tali principi e che il caso oggetto dell'odierno esame non integri la fattispecie del "medesimo fatto" già sottoposto alla valutazione di un precedente giudizio, atteso che i due specifici episodi contestati nel presente giudizio con la indicazione della data della loro consumazione sono chiaramente ascrivibili al compimento di ulteriori azioni penalmente rilevanti rispetto all'episodio del 30 maggio 2007, oggetto dell'altro giudizio, ne' possono rientrare nella generica indicazione "in altre occasioni" di cui al capo di imputazione del procedimento conclusosi con sentenza del 18 febbraio 2008. Con un secondo motivo lamenta la mancata esclusione del concorso formale per cui si rimanda a quanto osservato in relazione ad analogo motivo proposto dalla GI.
8. PR GI ha dedotto la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto della affermata sussistenza della responsabilità penale ed il travisamento della prova, nonché la inadeguatezza della motivazione quanto all'entità della pena irrogata. Va in proposito rilevato come la Corte territoriale abbia fornito una non arbitraria lettura del contenuto delle operazioni intercetti ve e degli esiti complessivi dell'indagine, sviluppando argomenti che non possono essere rinnovati in questa sede. È in particolare incontroverso che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione;
mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (Sezione 4, 11 marzo 2009, Bilardi). Sotto questo profilo, non è ammissibile il vaglio in questa sede. Quanto alla pena, infatti, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, che qui deve senz'altro escludersi, essendo del resto la Corte distrettuale pervenuta a tale determinazione sulla base di condivisibili e motivati elementi.
9. GI AR TE propone ricorso con motivazioni in parte sovrapponigli a quelle formulate dal PR e a cui si rimanda. Trattasi peraltro sostanzialmente di deduzione di un vizi di legittimità solo apparente, in quanto la ricorrente pretende, a ben vedere, che si proceda, in questa sede, ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità e che nella specie sono integrati peraltro non solo dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, ma anche dagli esiti del servizio di osservazione diretta da parte della PG. L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Ulteriormente la ricorrente lamenta per i fatti oggetto al capo l il mancato assorbimento delle condotte di detenzione nei capi seguenti che attengono alle cessioni. Il motivo è infondato. Come precisato da questa Corte, infatti, in tema di stupefacenti, la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato;
ne', a tal fine, rileva la brevità del tempo Intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, ancorché poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso (cfr. Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010, MA e altri, Rv. 249252. Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, si rinvia a quanto osservato in proposito in ordine al ricorso proposto da GI CO
10. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013