Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.).
L'accertamento dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero, e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo la mancata allegazione della predetta certificazione, o l'allegazione di una certificazione lacunosa).
L'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.
Commentari • 26
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2013, n. 21644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21644 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Men colors 21644/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 451/2013 Dott. TO ESPOSITO - Consigliere - Dott. DOMENICO GENTILE REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 41819/2012 Dott. GEPPINO RAGO Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ER BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BADAGLIACCA TO N. IL 28/04/1946 BE AO RI N. IL 26/07/1968 BUFFA DAVIDE N. IL 28/06/1966 CAIOLA GIUSEPPE N. IL 21/11/1965 CARUSO DOMENICO N. IL 25/02/1968 CATANIA RO N. IL 21/04/1975 CATANIA SALVATORE N. IL 29/05/1945 DAMIANI ER N. IL 31/07/1970 NICOLOSI CASTRENZE N. IL 10/08/1959 RUSSO GIUSEPPE N. IL 28/08/1968 SORRENTINO FRANCESCO N. IL 02/01/1964 avverso la sentenza n. 4119/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2013 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marasolle Gabriele Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA che ha concluso per l'annullamento con rimnis fer all' afgrasan se підіть для чего ulteriore limi Tatemence esme di cui all art 416 bis c,ср Udito, per la parte civile, l'Avv Barcellane Ettore Im lus ES Comito-to Addio Pisso Pio da Torre Pditi difensor Avv.] Ambinatiel Libers Fross: e che concluole for Amocasione Industrie Polerons confind rigetto dei ricorsi L'Arr. Fausto Maria Amało ie anale in Faetano FA Lanfran eo dell' Am. sest Palerm fer le parti civili che concludl mercioconfrom con OR Inlies Impuse Sos I e dei ricorsi ідеть Jer ilie Usliti i difensori Anti AN EN Alfreds baits, FU HO NT RE ON viro ND AM одо Roberts FA LI;
ricorrer . ES conclusions fer l'accogli amy M che ricorsi dei rispettivгіде ть SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 19 dicembre 2011 la Corte d'Appello di RM confermava la sentenza resa in data 15.3.2010 dal Giudice per le Indagini Preliminari, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di GL ON, LL LO AR, FF DA, LA PP, SO NI, AT AM, AT AL, IA GI, OS TR, SS PP e in parziale riforma, ritenuto il fatto contestato a OR SC al capo F) commesso in epoca anteriore al giugno 2001, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti limitatamente a detto reato perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto gli riduceva la pena ad anni 6 e mesi 4 di recl. Tutti gli imputati sono stati condannato per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa ST, promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, per essersi, avvalso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti servizi pubblici, e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione;
in particolare: LA PP per avere fatto parte della famiglia mafiosa di San PP Jato;
GL ON per avere svolto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa di ON. LL LO AR, FF DA SO NI, AT AM, AT AL, IA GI, OS TR, SS PP e OR SC per aver fatto parte di detta associazione con gli specifici ruoli indicati nel capo di imputazione;
GL anche del reato di danneggiamento aggravato e di violazione della legge sulle armi;
LI in concorso con GL anche del reato di cui al capo E) violazione degli articoli 423, 424 codice penale e 7 comma uno legge 203/91. Ricorrono per Cassazione, a mezzo dei loro difensori, tutti gli imputati presentando motivi in gran parte comuni. In particolare: GL ON, FF DA, IA GI, OS TR, SS PP e OR SC, a mezzo del difensore Avv. Vincenzo Giambruno, deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. per l'erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 267,268 e 271 codice procedura penale. Ritengono che la corte territoriale ha ritenuto erroneamente superata l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui ai decreti numero 2315/06, numero 2826/06, numero 2313/07 e numero 2487/07. In particolare sostengono che i decreti 2826/06 e 2487/07 1 и ANIT autorizzativi dell'intercettazione sulle vetture dei correi e nei locali dell'hotel ristorante villa Medea di ON, nonché il decreto 2315/06 sono irrimediabilmente viziati da nullità poiché le intercettazioni sono state effettuate non attraverso gli impianti della locale procura della Repubblica. Lamentano assenza di una motivazione precisa ed esauriente delle ragioni per le quali questi ultimi impianti sarebbero stati insufficienti o inidonei alle operazioni, evidenziando che l'assenza di motivazione non è superabile dal generico richiamo ad una certificazione che non attestava né l'insufficienza, né l'idoneità dei citati impianti. Sostengono inoltre che sotto il profilo della indispensabilità o necessità delle captazione non poteva ritenersi sufficiente il semplice acritico rinvio all'atto di richiesta del pubblico ministero o addirittura al documento prodotto dall'organo di polizia giudiziaria per segnalare l'opportunità dell'attivazione del mezzo captativo. La norma prevede che solo nel caso in cui via sia fondato motivo che dal ritardo dell'esecuzione del mezzo di prova possa derivare un grave pregiudizio all'indagine il pubblico ministero abbia facoltà di emettere di sua iniziativa un decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari . In particolare, secondo la difesa, perché veniva disposto lo scaricamento dei files su CD-ROM, questo fatto determinava Incompatibilità logica con l'asserzione secondo la quale le operazioni di registrazione sarebbero avvenute presso i locali interni della Procura, in quanto se effettivamente i files delle registrazioni si fossero trovate sul server della Procura non ci sarebbe stata necessità di un loro trasferimento. Si sostiene che tanto il decreto autorizzativo quanto la richiesta del pubblico ministero avrebbero dovuto contenere specifica precisazione che le registrazioni venivano in tempo reale convogliate dal server ubicato negli uffici di procura 2. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. Per l'erronea applicazione della legge penale della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 192 codice dl procedura penale all'articolo 416 bis del codice penale con l'effetto di determinare la nullità della sentenza di secondo grado. Si sostiene che la sentenza della corte territoriale ha erroneamente riconosciuto nella condotta dai ricorrenti la fattispecie di cui all'articolo 416 bis del codice penale in assenza di un coerente certo impianto probatorio. Si sostiene che le prove richiamate a carico di ciascun imputato non si attagliano in alcun modo né con l'imputazione, né con l'articolo 416 bis codice penale, né con la giurisprudenza che lo accompagna. Si sostiene che non vi è traccia alcuna di attività economica, concessioni, autorizzazioni conseguite dalla famiglia mafiosa di ON di cui il GL viene considerato reggente. In particolare: " con riguardo alla imputazione relativa a GL NTo viene sottolineata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai collaboratori NU e ON e la mancata considerazione dei collaboratori RA e UL;
N W ग णमान् con riguardo alla imputazione relativa a AN GI viene evidenziata ☐ l'inattendibilità e l'assenza di riscontri delle dichiarazioni rese dai collaboratori NU e ON con riguardo alla imputazione relativa a FF DA, OS TR, SS PP e OR SC viene rilevato che l'assunto motivazionale della sentenza impugnata non fa cenno alcuno in relazione ai predetti imputati a dichiarazioni a loro carico da parte di collaboratori di giustizia. con riguardo a tutte le imputazioni viene contestata la valutazione data alle ☐ conversazioni intercettate e il valore probatorio del reperto G9) 3. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. In relazione agli articoli 378 e 110,416 bis del codice penale con conseguente nullità della sentenza con riguardo tutti i ricorrenti ad eccezione di IA GI. Si sostiene che i ricorrenti non appaiono assumere la posizione di partecipi necessari, figura stabilmente incardinata nella struttura associativa con determinati compiti, ma quella, del concorrente eventuale, che pone in essere una condotta a tipica e che non assume la figura di membro dell'associazione limitandosi invece a porre a disposizione degli altri il proprio contributo normalmente circoscritto nel tempo e quindi occasionale 4. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. e conseguente nullità della sentenza in relazione all'articolo 192 codice di procedura penale e all'articolo 416 bis comma 4 e 6 c.p. con riguardo a tutti gli imputati. Si sottolinea che le statuizione relativa all'ipotizzato reimpiego di capitali prescindono da un'analisi obiettiva della posizione degli imputati e vengono tautologicamente nutrite richiamando le regole generali dell'agire mafioso;
5. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. e conseguente nullità della sentenza in relazione agli articoli 192 codice procedura penale e 62 bis, 133 codice penale con riguarda tutti i ricorrenti ad eccezione di IA GI. Viene contestato il diniego delle attenuanti generiche sottolineando che lo stesso è ancorato esclusivamente alla gravità del fatto Con riguardo al solo imputato GL NTo si deduce anche:
6. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. e conseguente nullità della sentenza in relazione agli articoli 192 codice procedura penale 423, 424, 635 codice penale e alla aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 152/91 nonché del capo D) violazione degli articoli 2,4 se legge 895/67. Viene contestata la valutazione delle prove e il metodo usato per il riconoscimento dell'imputato. OR SC, a mezzo dell'avv. Angelo Brancato, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione agli articoli 267 e 268 codice di procedura penale. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente 3 и ritenuta superata l'eccepita nullità ed inutilizzabilità radicale genetica delle risultanze delle intercettazioni ambientali di cui ai decreti 2315/06, numero 2826/06, numero 2313/07 e numero 2847/07. Richiama sul punto le stesse argomentazioni sollevate dal codifensore;
2. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione, 192 c.p.p. In relazione all'articolo 416 del codice penale. Contesta la valutazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate;
3. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione agli articoli 192 codice procedura penale, 110, 416 bis e 379 codice penale. Sostiene che i fatti dovevano essere più correttamente riqualificate ai sensi dell'articolo 379 codice penale o in via gradata come concorso esterno;
4. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione in relazione agli articoli 192 codice di procedura penale nonché 416 bis comma 4 e 6 codice penale. Contesta la ritenuta sussistenza delle aggravanti 5. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione 192 codice di procedura penale, 62 bis 633 codice penale. Contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena LL LO chiede l'annullamento della sentenza impugnata per:
1. Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e del risultati acquisiti a mezzo del sistema di rilevamento occulto al sensi e per gli effetti degli articoli 2,14, 15 costituzione, 8 C.E.D.U, 191, 266, 267, 268, 271 codice procedura penale. Violazione del diritto alla riservatezza in ipotesi di ingresso non autorizzato presso luoghi riservati. Solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 266 comma 2,3 348,354,361 codice penale in relazione agli articoli 2, 14, 15, 117 comma uno Costituzione rispetto alla norma interposta di cui all'articolo 8 C.E.D.U. nella parte in cui le norme suddette consentono, fra le modalità operative delle operazioni di indagine e di captazione di conversazione la collocazione dei sistemi di rilevamento e acquisizione di dati, notizie e conversazione all'interno di luoghi riservati, in assenza di una specifica disciplina legislativa che indichi i casi e i modi in cui sia consentita la violazione della vita privata. In particolare contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al decreto N. 2752/2005 relativo all'opposizione di microspia all'interno dell'automobile in uso all'imputato perché realizzate in luogo che se non può essere considerato di privata dimora è pur sempre riservato secondo le indicazioni offerte da Cass S.U. 28.3.2006 che ha individuato altri luoghi diversi dal domicilio che va tutelato in sé che, in quanto destinati a tutelare l'integrità e la riservatezza delle persone, non possono essere trattati come un luogo pubblico o esposto al pubblico. Contesta pertanto la sostenuta omnicomprensibilità del decreto di autorizzazione dell'intercettazione ambientale e ancor più della pratica di immissione del sistema di rilevamento GPS senza W עדיף" alcuna autorizzazione atta a rimuovere l'ostacolo dell'invasione della sfera privata della persona perché in contrasto con le norme costituzionali e con quelle della corte europea. Nel caso in cui la corte dovesse ritenere di non poter rivedere le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito solleva questione di illegittimità costituzionale degli articoli 2,14, 15 costituzione, 8 C.E.D.U, 191, 266, 267, 268, 271 codice procedura penale nella parte in cui le norme processuali consentono la collocazione dei sistemi di rilevamento e acquisizione di dati, notizie e conversazione all'interno di luoghi riservati, in assenza di una specifica disciplina legislativa che indichi i casi e i modi in cui sia consentita la violazione della vita privata e quindi secondo forme che violano tanto le disposizioni costituzionali a tutela della riservatezza della vita privata quanto la norma interposta di cui all'articolo 8 C.E.D.U. che tutela in ogni sua espressione la vita privata, così come interpretata dalla corte europea.
2. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. degli articoli 192,5 126,605 codice procedura penale in relazione all'articolo 416 bis del codice penale erroneo metodo di valutazione della prova indiziaria di ipotesi associativa, in assenza dei requisiti di certezze precisione dei singoli dati indiziari e di univocità del ritenuto complesso indiziante. Manifesta illogicità della motivazione per incompleta valutazione delle prove indicate e per omesso esame di dati probatori decisivi ai fini del giudizio specificatamente indicati nell'atto di appello 3. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. degli articoli 192,5 126,605 codice procedura penale in relazione all'articolo 423-424 codice penale. Mancanza di certezza in ordine all'acquisizione della prova. Manifesta illogicità della motivazione per incompleta valutazione delle prove indicate e per omesso esame di dati probatori decisivi ai fini del giudizio specificatamente indicati nell'atto d'appello e nei motivi nuovi ritualmente depositati.
4. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. dell'articolo 416 bis del comma sei codice penale in ordine alla ricorrenza dell'aggravante cosiddetta del riciclaggio. Vizio di motivazione, per illogicità di conclusione ed omesso esame di prove rilevanti sul punto 5. Violazione ex art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. degli articoli 62 bis, 132,133 codice penale in ordine alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche. Vizio di motivazione per illogicità di conclusione sul punto SO NI, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. C) in relazione agli articoli 521 e 522 codice procedura penale. Rileva il ricorrente che con la richiesta di rinvio a giudizio gli era stato contestato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di ON, mentre 5 ん स nella sentenza gli si attribuisce la qualifica di soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di CI 2. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B), C) ed E) in relazione agli articoli 121,100 78,5 146,192 codice di procedura penale e 416 bis codice penale. Lamenta che la corte di merito non ha tenuto in considerazione la memoria difensiva, depositata in atti, con la quale veniva rilevato che l'ipotesi d'accusa era smentita dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AC RE che non solo aveva esplicitamente escluso l'appartenenza del SO a Cosa ST, ma che non era neppure a conoscenza del fatto che il ricorrente si sarebbe occupato del trasferimento del cognato LL LO dalla famiglia di ON a quella di CI. Sostiene il ricorrente che tale omissione è censurabile sotto il profilo della nullità di ordine generale ex articolo 178 codice di procedura penale oltre che per omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 546 comma 1 e) procedura penale. Contesta in ogni caso la ricostruzione di tipo indiziario operata dai giudici di merito. Sostiene che le medesime censure in termini di omessa pronuncia valgono anche nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato l'esistenza di rapporti lavorativi leciti tra SO NI ed alcuni soggetti ritenuti esponenti dell'associazione mafiosa;
3. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B), ed E) in relazione agli artt. 74 e 538 c.p.p.. Evidenzia il ricorrente che con il terzo motivo di appello aveva contestato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civile in ragione dell'argomentazione prospettata a pagina 162 della sentenza di primo grado secondo cui "tutti gli imputati che sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di partecipazione all'organizzazione mafiosa Cosa ST, quali appartenenti alle famiglie di ON e San PP Jato/San Cipirrello ovvero di altre fattispecie comunque collegate all'attività illecite di tali articolazioni territoriali mafiose, vanno condannati al risarcimento dei danni a favore delle costituite parte civile". Veniva rilevato che il SO era stato ritenuto dal primo giudice affiliato alla cosca di CI, circostanza che lo avrebbe dovuto escludere dal novero dei soggetti che dovevano risarcire i danni costituiti dalle parti civili. Ritiene che i giudici di secondo grado non hanno fornito una risposta a tale censura essendosi limitati a presupporre una generica interferenza del ricorrente anche sull'attività e le vicende della famiglia mafiosa di ON, omettendo di indicare in concreto le ragioni della deroga del criterio territoriale utilizzato dal primo giudice, al fine di individuare i soggetti responsabili anche nel risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civile.
4. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione all'articolo 62 bis codice penale . Ritiene il diniego alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche privo di motivazione 5. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B) ed E) in relazione all'articolo 416 bis co 6 codice penale. Lamenta che entrambe le sentenze di merito hanno attribuito al 6 n ricorrente la circostanza aggravante prevista dal comma sesto dell'articolo 416 bis codice penale omettendo di enunciare le specifiche ragioni sottese a un relativo aumento di pena, applicato sulla scorta di una interpretazione estremisticamente oggettiva dell'aggravante in esame AT VA e AT AM, a mezzo dei loro difensori, deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'art. 606 lett. C) ed E) in relazione all'art. 267 n. 1 e 3 e 268 c.p.p. Contestano che l'attestazione di cancelleria circa l'indisponibilità attuale di impianti situati presso la sala ascolto della Procura della Repubblica altro non è che un foglio intestato "Procura della Repubblica ufficio intercettazioni" riportante la data della 21/9/2006 e la sottoscrizione con sigla del funzionario responsabile, priva di qualunque timbro che attesta il deposito, con data certa, presso l'ufficio del pubblico ministero procedente. Sostengono che la posizione di una data, scritta a mano, e di una sigla non forniscono alcuna certezza sulla effettiva tempistica del deposito dell'atto che richiede per la sua formale correttezza e sostanziale utilizzabilità quanto meno un numero di protocollo o l'apposizione del timbro dell'ufficio da cui promana, unitamente alla firma del funzionario redigente e l'attestazione, con timbro ufficiale dell'ufficio destinatario dello stesso che in tal modo ne certifica formalmente e sostanzialmente la data di effettivo deposito. Rilevano che, anche a voler prescindere dal decreto originario, i decreti di proroga successivi sono motivati con mero richiamo al decreto originario, senza alcuna autonoma valutazione da parte del gip che si è limitato a riportare la formula "persistono le ragioni per cui è già stata autorizzata l'intercettazione medesima". Lamentano che non vi è alcuna motivazione (a meno che non si consideri tale il mero richiamo acritico alle note di PG.) che supporti dette informative e nessuna motivazione sulle ragioni che, in termini di attualità, giustifichino il permanere delle indisponibilità degli impianti. Non esiste in atti un solo decreto di proroga nel quale, come erroneamente ritenuto dai giudici di secondo grado, sia contenuto un richiamo a rispic certificazione di cancelleria fatte troppe dal pubblico ministero.
2. Violazione ed errata applicazione dell'articolo 606 lett. B) ed E) in relazione all'articolo 416 bis del codice penale. Contestano i ricorrenti la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. Richiamano le dichiarazioni del collaboratore AC in data 8 aprile 2008 che ha escluso l'intraneità di AT AL al sodalizio di Cosa ST e che ha riferito che i rapporti intrattenuti da AT AM con CA DR erano solo rapporti di amicizia. Sottolineano che le conversazioni ambientale poste a base del giudizio di colpevolezza, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, evidenziano che l'unico argomento trattato da AT AL è stata quello attinente la controversia con NE LO. Rilevano che dalla intercettazioni ambientali effettuate sulla macchina in uso a GL ON, dalle quali 7 m emergono, secondo i giudici di merito, gli organigrammi dell'associazione, non è mai trapelato il nome o anche un semplice riferimento ai AT. In punto di diritto evidenziano che l'avere rapporti con esponenti mafiosi, anche di vertice, per una questione personale specifica e limitata nel tempo, non può essere ricondotto al principio dell'organicità partecipativa e della condivisione del complessivo programma criminoso.
3. Violazione dell'articolo 606 lett. B) ed E) in relazione agli articoli 110,416 bis e 378 codice penale. Evidenziano che anche ritenere che i AT fossero conoscenza della presenza nel loro albergo di latitanti il loro comportamento non può essere qualificato come partecipazione a Cosa ST bensì come violazione dell'articolo 378 codice penale o in estrema ratio come concorso esterno.
4. Violazione ed errata applicazionedell'articolo 606 lett. B) ed E) in relazione all'articolo 416 bis comma sesto. Contestano la sussistenza dell'aggravante in argomento rilevando che la stessa ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa in tutto in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti 5. Violazione ed errata applicazionedell'articolo 606 lett. B) ed E) in relazione all'articolo 62 bis del codice penale. Lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche all'anziano e malato AT AL LA PP deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B), C) ed E) in relazione all'articolo 416 bis del codice penale. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, in maniera illegittima e in dispregio dei canoni logici, normativamente recepiti, assegna un'acritica fede alle dichiarazioni accusatorie rese da UL AS il 19 gennaio 2008 e il 15 novembre 2008 svalutando immotivatamente con asserzioni illogiche gli elementi di smentita e attribuendo valore di verifica a tratti privi di qualsiasi connotato significativo dell'illecito. Evidenzia che la petizione di principio che affligge il ragionamento giudiziale è facilmente esprimibile nei seguenti termini: giacché UL AS è soggettivamente attendibile è dimostrato che egli afferma il vero allorché accusa LA PP di essere il reggente della famiglia mafiosa di San PP Iato. La corte d'appello non ha speso una parola di motivazione per spiegare in quale modo i riscontri alle parole di UL, che sono assenti in ordine al ruolo di reggente svolto da LA, sarebbero invece presenti in relazione all'asserita adesione dello stesso al sodalizio mafioso. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale invece di verificare se le dichiarazioni di UL siano fornite di elementi di verifica specifica in ordine al reato contestato e individuale nei confronti dell'imputato, presuppone la veridicità delle stesse e afferma che da questa premessa apodittica consegue necessariamente la conclusione che l'imputato è inserito nel sodalizio mafioso. Aggiunge che la sentenza per mantenere 8 ん fede a tale accusa deve ipotizzare illogicamente che LA sia un uomo d'onore "riservato". Ma vi è di più la sentenza di appello non solo incorre ancora nel vizio logico della petizione di principio ma svaluta pure in maniera tanto sistematica quanto immotivata i dati che smentiscono la proclamata attendibilità del collaboratore Contesta la valutazione operata dalla corte di merito degli elementi indicati come di conferma alla propalazione accusatoria del collaboratore sostenendo che l'accertata frequentazione tra il LA, il D'AN e il OV NN era priva di qualunque rilievo probatorio, potendo la stessa avere carattere lecito. Allo stesso modo "il viaggio", su incarico del LA, di PP D'AN a Roccamena non avrebbe alcun significato, così come l'incontro tra il LA e PE NTo a Belmonte Mezzano in data 30 settembre 2008 e quello tra il LA, NTo GL, PP SS a ON il 13 novembre 2008. Con riguardo a tale ultimo incontro viene sottolineato che la corte palermitana afferma che l'incontro può ricollegarsi alla riunione plenaria dei capi mafiosi avvenuta, secondo gli inquirenti il 14 novembre 2008, di decisiva importanza per gli equilibri interni di Cosa ST, contesta però tale valutazione perché è fondata su una costruzione puramente congetturale e non su elementi probatori utilizzabili.
2. violazione dell'articolo 606 co 1 lett. B), C) ed E) in relazione all'articolo 416 bis co 6 codice penale. Contesta la sussistenza di tale aggravante che sanziona una condotta non specificatamente indicata nel capo d'imputazione dato che a LA non si contesta alcuna azione concreta dire ad assumere o mantenere il controllo di attività economiche finanziate in tutto in parte con il prezzo, il prodotto al profitto di delitti. GL ON, FF DA, IA GI, OS TR, SS PP e OR SC, a mezzo del loro difensore Avv. Vincenzo Giambruno, depositavano il 28.1.2013 motivi aggiunti chiedendo la nullità della sentenza in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 416 bis c.p. co 4 e 6 c.p.. LL LO, a mezzo del difensore, depositava il 28.1.2013 motivi nuovi rimarcando l'assoluta mancanza di un documentazione attestante: la posizione sull'autovettura del sistema di monitoraggio GPS e della microspia d'ascolto. Lamenta che dagli atti processuali non emergono dati riferibili ad una provata attività di immissione di detti sistemi sull'autovettura in uso all'imputato e da ciò deduce l'impossibilità di affermare con certezza che i contenuti dei dialoghi fossero stati intercettati in detta autovettura. Lamenta inoltre l'eccessività della pena sottolineando che seppure il capo di imputazione reca formalmente quanto al tempus commissi delicti la dicitura fino al dicembre 2008 (capo B) dalla lettura degli atti non emerge alcun elemento rilevante successivo ai primi mesi del 2007 e tale circostanza incide sul trattamento sanzionatorio da applicarsi in concreto dovendo escludersi l'operatività della normativa più severa sopravvenuta nel luglio 2008 al periodo pregresso. 9 ん AT AL e AT AM, a mezzo dei loro difensori, depositavano motivi nuovi contestando violazione ed errata applicazione dell'art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. in relazione agli artt. 416 bis c.p., 110, 416 bis c.p., 378 c.p.e 192 c.p. Il difensore di LA PP depositava memoria illustrativa con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, 347, 348, 370 e 189 c.p.p. per contrasto con gli artt. 8 della CEDU e 117 Cost. nella parte in cui essi regolano un'attività di indagine consistente nel controllo satellitare mediante GPS degli spostamenti di una persona, senza prevedere la necessità di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che indichi la natura, lo scopo, la durata della misura e i motivi per cui può essere adottata, individui l'autorità competente ad autorizzare, condurre, nonché supervisionare la sorveglianza e preveda dei rimedi (anche successivi) per l'interessato. Le parti civili Associazione Antiracket ed Antiusura SOS Impresa- RM e Solidaria SCS LU depositavano memoria illustrativa della richiesta di inammissibilità/rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di passare all'esame dei singoli motivi di ricorso, è necessaria una premessa in ordine ai principi di diritto ed ai criteri interpretativi ai quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto di doversi attenere. La motivazione della sentenza di secondo grado si è articolata, sulle seguenti linee guida, che i giudici di merito hanno premesso all'esame dei singoli motivi di appello. A) In ordine alle questioni processuali afferenti la sollevata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui ai decreti numero 2315/06, numero 2826/06, numero 2313/07 e numero 2847/07 venivano svolte le seguenti considerazioni. Il decreto numero 2826/06 è relativo a un decreto di intercettazione urgente emesso dal pubblico ministero il 27.12.2006, convalidato dal gip in pari data, avente ad oggetto comunicazione tra presenti captate, con l'ausilio del sistema GPS, all'interno di due auto in uso a GL ON. In detto decreto il pubblico ministero aveva correttamente rappresentato, con carattere di attualità, le ragioni di eccezionale urgenza giustificatrice del provvedimento con riferimento alle esaurienti circostanze di cui alla citata ed allegata nota redatta il 26/11/2006 dal nucleo operativo dei carabinieri di ON, nell'ambito delle ricerche finalizzate alla cattura del latitante RA NI di TO ed alla perdurante operatività dell'associazione criminale Cosa ST nel territorio di ON che avevano indotto gli inquirenti a sospettare di alcuni soggetti in contatto con il GL quali favoreggiatori del suddetto latitante, nonché di essere autore di alcuni reati fine posti in essere dall'associazione criminale in 10 ん STA argomento. Ed era stato correttamente fatto riferimento all'attestazione di certificazione di cancelleria, allegata al decreto, attestante l'insufficienza degli impianti situati presso la sala ascolto della procura della Repubblica, specificando ulteriormente che tutte le postazioni in dotazione della Procura risultavano già impegnate nell'ascolto di registrazione di altre intercettazioni attive nell'ambito di indagini in pieno svolgimento, dunque, mostrando di avere fatto propria, con congrua motivazione l'attestazione di cui alla citata certificazione di cancelleria. Tutte le proroghe di detto decreto sono state legittimamente concesse, facendosi tra l'altro espresso riferimento sia alla persistenza delle ragioni di urgenza giustificatrici dalle disposte intercettazioni ambientali (anche con riferimento per relationem ad ulteriori note di più di P.G), sia alle certificazioni di cancelleria, appositamente allegate, attestanti la perdurante indisponibilità di postazioni della procura in termini di attualità, ovvero con riferimento alla data della scadenza del precedenti decreti di proroga . Analoghe osservazioni venivano fatte con riferimento al decreto urgente di intercettazione ambientale numero 2487/07 emesso dal pubblico ministero il 21 settembre 2007 alle ore 12:45, convalidato dal gip il 22 settembre 2007, avente ad oggetto l'intercettazione delle comunicazioni tra presenti all'interno ed all'esterno dei locali dell'hotel ristorante Villa Medea in uso agli imputati AT, anche con l'ausilio di riprese audio video. Il decreto originario, così come quelli di proroga erano correttamente emessi sulla base di esplicite motivazioni afferenti, sia alle eccezionali ragioni di urgenza, con riferimenti puntuali alle indagini in corso di cui alle note di P.G, richiamate ed allegate in atti, sia con riferimento all'indisponibilità, in termini di attualità, degli impianti situati presso la sala ascolto della procura della Repubblica, di cui alle certificazioni di cancelleria fatte proprie dal pubblico ministero. Identiche osservazioni venivano ribadite con riferimento al decreto urgente numero 2893/05 (erroneamente indicato nel gravame come 2895/05) emesso dal pubblico ministero in data 14 dicembre 2005 convalidato dal gip il 15 dicembre 2005 e numero 915/06 avente ad oggetto intercettazioni su utenze telefoniche fisse e mobili in uso al LL. Per quanto concerne i casi d'intercettazione registrati presso la sala della procura della Repubblica ma con ascolto c.d. remotizzato, veniva osservato che il decreto numero 2315/06 avente ad oggetto le intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche in uso agli imputati SO, SS, GL e LL ed avente ad oggetto intercettazioni effettuate mediante l'utilizzo del nuovo sistema "MITO” denominato CNS, fornito dalla R.C.S. s.r.l. di Milano, installato presso la sala della procura della Repubblica di RM con ascolto remotizzato (come risulta evidente dai decreti autorizzative di proroga nonché dal verbale di chiusura del servizio) metodo che, come già ampiamente 11 ها 3 evidenziato dal primo giudice, doveva reputarsi del tutto compatibile con i principi stabiliti dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza numero 36359 del 26 giugno 2008. In detta sentenza si è infatti affermato che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali). Le stesse osservazioni venivano fatte con riferimento al decreto di intercettazione ambientale numero 2313/07 avente ad oggetto conversazioni tra presenti captate all'interno dell'auto Mitsubishi Pajero in uso a GL ON dal momento che dal verbale in atti del 27 gennaio 2008 di chiusura delle relative operazioni, iniziate il 6 settembre 207 e terminate il 24 gennaio 2008, era dato evincersi chiaramente che le intercettazioni erano state effettuate mediante l'utilizzo del nuovo sistema "MITO" denominato CNS, fornito dalla R.C.S. s.r.l. di Milano, installato presso la sala della procura della Repubblica di RM, mentre solo per la registrazione dei dati GPS sono state utilizzate le apparecchiature installate presso il comando del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di ON. Con riguardo alle rilevazioni mediante il sistema satellitare GPS veniva evidenziato come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia, i dati ricavabili dall'uso della citata tecnologia non attengono né a conversazioni telefoniche, né a comunicazioni tra presenti e non richiedono pertanto il rispetto delle regole previste dall'articolo 266 ss., essendo stati assimilati ai dati rilevati attraverso semplici pedinamenti. B) In ordine alla dedotta illegittimità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno di autoveicoli (decreti 2313/07, 2752/05, 2826/06) veniva rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa corte nella suddetta materia, che l'autoveicolo, non dotato di attrezzature che rendano possibile ed attuale una utilizzazione di tipo domestico dello spazio chiuso, ma costituente un ordinario mezzo di trasporto, come nel caso in esame, non rientra tra i luoghi menzionati dall'articolo 614 codice penale poiché non è destinato stabilmente a privata dimora né si pone in rapporto funzionali di accessione o pertinenza con l'abitazione (ex plurimis Cass SS.UU n. 42792 del 2001) 12 ん C) con riguardo alle rilevazioni mediante sistema satellitare (GPS) è stato affermato che i dati ricavabili dall'uso della citata tecnologia non attengono né a conversazioni telefoniche, né a comunicazioni intraprese e non richiedono pertanto il rispetto delle regole previste dagli articoli 266 e seguenti codice procedura penale, né la sussistenza di requisiti che consentono deroghe, essendo stati assimilati dalla giurisprudenza ai dati rilevabili attraverso semplici pedinamenti D) Con riguardo al merito della vicenda giudiziaria, veniva affermato che l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa ST" costituisce ormai una realtà incontrovertibile sul piano giudiziario a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992. La suddetta pronuncia ha infatti reso incontestabile che esiste un'associazione criminale denominata Cosa ST, strutturata in maniera sostanzialmente unitaria, militaristicamente e verticisticamente organizzata, articolata su base territoriale, entro cui esercita in maniera esaustiva e capillare un efficiente controllo, disciplinata da regole comportamentali rigidamente vincolanti per i suoi aderenti, la quale, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo opera, attraverso l'apparato strumentale costituito dal metodo mafioso, al fine di commettere delitti, conseguire vantaggi ingiusti, porre sotto il suo controllo ogni attività economica, lecita o illecita che assicuri ingenti profitti, con una capacità di infiltrazione in tutti i livelli della società, che ne aumenta la potenza e quindi la pericolosità. La riservatezza e l'omertà costituiscono elementi peculiari di questa organizzazione criminale che fonda la sua capacità di intimidazione e il suo potenziale criminoso anche sull'estrema difficoltà di identificarne compiutamente i suoi numerosissimi membri. Gli associati sono raggruppati per "famiglie", cellule primarie di aggregazione avente competenza territoriale su una borgata o su un paese;
ciascuna famiglia ha un suo capo, un vice capo (o più consiglieri) e capi-decina, dai quali dipendono i semplici uomini d'onore, ossia i soldati dell'organizzazione; il raggruppamento di più famiglie costituisce il mandamento, con a capo una direzione strategica centralizzata che ha il compito di rappresentare il mandamento nell'organo centrale di coordinamento, la "commissione" o "cupola", alla quale spetta la funzione di governo effettivo su tutte le attività criminali dei principale livello e di interesse comune, con compiti sanzionatori e punitivi. L'associazione rappresenta, inoltre, un gruppo di pressione capace di influenzare direttamente e indirettamente la vita pubblica, capace di spostare il proprio ambito operativo anche al di fuori dell'originario territorio della Sicilia e di creare insediamenti di uomini d'onore nel resto d'Italia e anche all'estero. È strutturata ed opera come un vero proprio contropotere criminale in opposizione a quello dello Stato, con gerarchie e regole che ne disciplinano la vita, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni gravissime, comprensive della pena di morte. Nel corso del tempo grazie alla potente azione repressiva posta in essere negli ultimi anni dalle forze dell'ordine e dalla 13 a -17n:25e! a4181 1 ག ར9EPYARE !! Am ir magistratura, che si è avvalsa anche dei preziosi contributi offerti da numerosi collaboratori di giustizia, collocati nei vari gradi della gerarchia mafiosa e provenienti da diverse realtà territoriali della Sicilia, la struttura dell'associazione mafiosa si è dovuto adattare alla nuova realtà, si è così assistito al rapido mutare dei suoi vertici, al venir meno di direzioni unitarie nei diversi mandamenti, per l'estrema difficoltà di coordinamento tra le diverse articolazioni territoriali di Cosa ST a causa della cattura dei più importanti latitanti, nonché alla settorializzazione di conoscenze in ordine alle vicende interne di Cosa ST da parte degli stessi associati, al fine di ridimensionare gli effetti dirompenti conseguenti alle collaborazioni che hanno offerto preziose chiavi di lettura del fenomeno mafioso, disvelandone all'interno i segreti e le dinamiche operative;
si sono così diffuse le figure degli "uomini d'onore riservati" (le cui attività vengono poste direttamente e riservatamente al servizio di un capo), degli "affiliati" soggetti vicino all'organizzazione, ma non ritualmente inseriti in essa;
tali adattamenti lungi dall'aver determinato il venir meno dell'organizzazione criminale Cosa ST, con le sue più peculiari caratteristiche criminali, hanno dimostrato come la stessa associazione abbia continuato ad esplicare con piena efficace capacità di autorigenerazione il suo micidiale apparato strumentale organizzativo, grazie anche ai lucrosi vantaggi economici alla stessa derivanti soprattutto dal traffico degli stupefacenti e dalla diffusione capillare del condizionamento economico siciliano attraverso le attività estorsive. I molteplici risultati investigativi acquisiti nel corso di quest'ultimo decennio e di quello precedente, che sono in parte sfociati in varie pronuncia di condanna divenute ormai definitive, hanno consentito di accertare l'ascesa e il predominio all'interno di Cosa ST di AL e DR Lo CC - esponenti mafiosi della zona di San Lorenzo, tradizionalmente legati allo schieramento di ER OV. La loro leadership si era però interrotto nel mese di novembre 2007, quando i Lo CC erano stati tratti in arresto: ma tutta la prima metà del decennio era stata caratterizzata, soprattutto in epoca recente, da vari tentativi eversivi di uomini d'onore appartenente ad altre fazioni, di opporsi al loro primato. In tempi più prossimi gli investigatori hanno registrato l'affermazione di NE CA e dei suoi figli, esponenti del mandamento mafioso di Villagrazia-Santa Maria del Gesù, che progettavano di assumere ruoli di vertice in Cosa ST e di guidare un nuovo programma di ricostituzione della commissione provinciale, sulla falsariga di quella imperante negli anni ottanta: il progetto puntava a gestire Cosa ST con l'avallo dei nuovi reggenti, che avevano sostituito quelli tratti in arresto nel corso di importanti e recenti inchieste e a restituire alla commissione il compito di governare l'associazione secondo rigidi principi gerarchici, di deliberare scelte e direttive fondamentali valide per tutto il territorio provinciale. In particolare il processo riguarda essenzialmente i più recenti assetti delle importanti zone di ON, San PP Jato e San Cipirello, ed 14 и 3 alcune attività delittuose portate a termine in tale ambito territoriale ed ha, come necessaria premessa, non soltanto fatti accertati con sentenze definitive, relativi alla storia delle predette zone mafiose, ma soprattutto i risultati più recentemente acquisiti dagli inquirenti, dovuti sia al recupero di una missiva sequestrata nel covo di AL e DR Lo CC, rivelatesi importante per fare luce sulla strategia dei predetti, sia ad indagini effettuate con appostamenti e mezzi tecnici di rivelazione di suoni e immagini, sia infine alla dichiarazione dai collaboratori di giustizia, quali RE AC, SC RA, ON NU e AS UL E) Con riguardo all'individuazione della condotta tipica di semplice partecipe all'associazione, veniva affermato che la stessa poteva ritenersi realizzata quando risulti che il soggetto, nell'ambito dell'organizzazione, esplichi una qualsiasi attività (reato cosiddetto a forma libera) ancorché di importanza secondaria che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di associarsi, condividendo le finalità dell'organizzazione e allo scopo di contribuire all'attuazione del suo programma criminoso, senza che sia necessario che il singolo persegua direttamente tali fini. Trattandosi di condotta a forma libera il contributo all'associazione può consistere in un'attività materiale ovvero in un apporto morale. L'apporto del partecipe, qualunque ne sia il contenuto e la natura, indipendentemente dal ruolo e dai compiti svolti o che si è impegnato a svolgere per l'organizzazione, mettendo al suo servizio la sua disponibilità, deve risolversi in un contributo, sia pure minimo ma non insignificante, arrecato alla vita dell'organizzazione e in vista del perseguimento dei suoi scopi. La soglia minima del contributo partecipativo penalmente rilevante è ravvisabile nella manifestazione di impegno, con il quale il singolo mette le proprie energie a disposizione dell'organizzazione criminale mediante il tradizionale "giuramento di mafia" e ciò in quanto secondo autorevole indirizzo giurisprudenziale, la prova del contributo causale deve ritenersi immanente nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca ( cosiddetta formale affiliazione al sodalizio) il che già di per sé accresce la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale del sodalizio, anche attraverso l'aumento numerico dei suoi membri. È altrettanto pacifico però che l'inserimento nell'organizzazione criminale in argomento può prescindere da formalità o riti che lo ufficializzano, ben potendo risultare per facta concludentia, attraverso comportamenti che, sul piano sintomatico sottolineano la partecipazione alla vita dell'associazione, conclusione che discende oltre che dall'osservazione di un diffuso dato fenomenico,specie degli ultimi anni, anche dalla struttura stessa della norma incriminatrice tipizzata in funzione della idoneità causale rispetto all'evento giuridico. Pur dando atto dell'avvenuto progressivo abbandono, per la necessità di adeguamento al mutamento della realtà socio-economica in cui si è innestata la stessa attività del sodalizio, di alcune regole, ad esempio di quella della rituale iniziazione degli adepti 15 ん mediante il giuramento, i giudici di merito hanno osservato che alla luce di univoche risultanze in tale senso emerse in numerosi procedimenti - non sono certamente venute meno le peculiari caratteristiche genetiche che valgono a qualificare l'associazione in parola come una pericolosa organizzazione di tipo mafioso, e la stessa affiliazione al sodalizio (anche qualora non più connotata dai caratteri di ritualità) non è certamente rimasta priva degli iniziali contenuti di completa disponibilità per qualsiasi azione criminosa richiesta e di conseguente totale asservimento ai desiderata dei capi, ne' ha perso il suo requisito d'immutabile tendenziale permanenza nel tempo, tutelata dal rigido sistema sanzionatorio previsto per il caso di inosservanza delle regole dell'ordinamento criminale. F) L'aggravante dell'associazione armata, prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 416 bis codice penale andava addebitata a tutti i compartecipi della associazione Cosa ST. Tale aggravante sussiste quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o di materie esplodenti. Ai fini della configurabilità di tale aggravante è sufficiente che risulta accertata la disponibilità da parte dell'organizzazione di armi o materie esplodenti per il conseguimento delle finalità dell'associazione, a nulla rilevando l'utilizzazione effettiva delle stesse da parte di ciascuno degli associati. L'aggravante ricorre anche quando le armi o materie esplodenti siano occultate o custodite in luogo di deposito, nella sfera di disponibilità degli associati, a prescindere dal fatto che esse siano state utilizzate o che siano utilizzate da tutti purchè la circostanza sia dagli agenti conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. art. 59 co 2 c.p. Cas. Sez. 2° n. 2285 del 2005). Per le associazioni mafiose "c.d. storiche" l'aggravante in argomento costituisce un elemento coessenziale all'esistenza di tali organizzazioni, caratterizzate sul piano fenomenologico dall'irrinunciabile costante ricorso all'uso delle armi, peraltro sempre più sofisticate e micidiali, venendo a costituire per tali realtà criminali tale aggravante una sorta di circostanza pressoché "necessitata". Con riferimento alla stabile dotazione di armi dell'organizzazione mafiosa Cosa ST può pertanto ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile da parte degli associati ( ex plurimis Cass Sez. 1 n. 5466 del 1995). G) La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis codice penale ricorre ove risulti che il finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo provenga dal profitto ricavato dai delitti commessi. Con tale disposizione il legislatore ha inteso perseguire l'evidente finalità di colpire più efficacemente questi fenomeni pericolosamente diffusi di reimpiego dei profitti ricavati da attività delittuose (traffico di stupefacenti- sequestro-estorsioni ecc...) nei settori di attività imprenditoriale lecita. La circostanza aggravante in parola ha anch'essa natura oggettiva in quanto va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe;
è soggetta al regime di cui 16 n all'articolo 59 co 2 codice penale. Anche questa aggravante, costituendo espressione della più completa realizzazione del programma criminale mafioso e, pertanto, inserendosi nella realtà fenomenica nel momento di maggior sviluppo della dimensione imprenditoriale di tale realtà delinquenziale, può ritenersi, così come quella prima esaminata, circostanza coessenziale alle più diffuse organizzazioni mafiose e tra queste, certamente all'organizzazione criminale denominata Cosa ST ( Cass. Sez. 2° n. 2285 del 2005, Sez. 2° n. 5343 del 2000) Tanto premesso per la soluzione delle predette questioni, reiterate in termini critici da tutti i ricorrenti, e per verificare la validità della giustificazione logica e giuridica data dalla Corte territoriale, si deve partire da dati concettuali ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. LE QUESTIONI AFFERENTI L'UTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI E TELEFONICHE 1. Con riguardo alle sollevate questioni processuali in materia di intercettazione deve rilevarsi che i numerosi interventi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, hanno nel tempo comportato l'enunciazione di una serie di principi che possono essere così sintetizzati: a) la motivazione "per relationem" deve essere considerata legittima, quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risponda a due connotazioni di base: 1) risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione tipica del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia valutate e ritenute coerenti alla sua decisione;
b) l'atto di riferimento se non è allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve peraltro essere conosciuto dall'interessato o almeno conoscibile quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione ° dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 17/00, 21 giugno 2000, Primavera ed altri); c) agli effetti della motivazione "per relationem", al fine di istituire una connessione tra due provvedimenti, non occorrono formule particolari e la idoneità di quella che è stata usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 919/04, 26 novembre 2003, Gatto).
1.1. In particolare, per quel che nel caso di specie più direttamente rileva, quanto alla motivazione del Decreto del P.M. reso ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, non può non ribadirsi che, quali che siano le espressioni lessicali usate (che possono anche essere estremamente concise, come nel caso in cui si dia atto della indisponibilità degli impianti), "ciò che rileva è... che si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo 17 m seguito... e se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni di legge" ed "è l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del Decreto, in ossequio alla esigenza che la motivazione debba "dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento". Quanto però ai distinti presupposti della insufficienza o inidoneità, che hanno diversità strutturali e che diversamente si atteggiano quanto all'espletamento dell'obbligo motivazionale, è stato confermato che non è necessaria alcuna ampia motivazione circa la indisponibilità degli impianti, tale situazione attestando di per sè la oggettiva sussistenza della causa impeditiva all'uso di quegli impianti;
mentre una motivazione più ampia è necessaria quando si prospettino esigenze investigative (Sez. 4^, 4 ottobre 2004, n. 46551, Antonietti ed altri). Sulla premessa che la inidoneità degli impianti può essere la conseguenza di una molteplicità di cause, s'è ulteriormente chiarito che se il controllo su di essa può richiedere una più estesa motivazione, dovendosi dare atto, a volte, anche di valutazioni afferenti alla tipologia delle indagini, quello afferente alla insufficienza richiede un livello di specificazione meno elevato, giacché l'espressione "insufficienti" non può che avere riguardo ad una situazione di mancanza, ristrettezza o scarsità dei mezzi (Sez. 6^, 26 settembre 2006, n. 40668, Cangiano;
Sez. 6^, 8 gennaio 2007, n. 14118, Aquino).
1.2. Si è, ancora, chiarito che la insufficienza o inidoneità degli impianti interni sono oggetto di accertamento da parte del pubblico ministero e non è richiesta alcuna certificazione esterna a conferma di tale accertamento. Tale certificazione rappresenta pertanto un elemento non necessario e, di conseguenza, ove pure venga indicata, la mancata allegazione non può costituire motivo di inosservanza della disposizione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. e causa di inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 6^, 16 giugno 2005, n. 28521, Ciaramitaro).
1.3. Le argomentazioni espresse tolgano qualsiasi rilevanza alle censure formali sollevate dalla difesa AT con riguardo alla certificazione dell'Ufficio intercettazioni allegata al decreto, considerato che nei decreti contestati il Pubblico Ministero ha dato atto che tutte le postazioni in dotazione della Procura della Repubblica erano già impegnate nell'ascolto e registrazione di intercettazioni attive nell'ambito di indagini tutt'ora in pieno svolgimento e che perciò gli impianti situati presso la sala di ascolto della Procura stessa erano insufficienti.
1.4. Ciò detto deve ritenersi che la motivazione contenuta nei decreti di intercettazione n. 2826/06, 2487/07 e 915/2006 ha pienamente giustificato il ricorso ad impianti esterni in relazione alla "indisponibilità" di quelli in dotazione della procura della Repubblica: il riferimento alla circostanza che gli impianti interni fossero "già impegnati per altre indagini", costituisce una corretta e adeguata motivazione, in 18 w 7 linea con la stessa giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura deve specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, anche attraverso una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero, che ha dato causa ad essa (Sez. un., 26 novembre 2003, n. 919, Gatto).
1.5. Deve aggiungersi che l'art. 268 c.p.p., comma 3 impone che la valutazione di indisponibilità sia fatta nel momento in cui iniziano le operazioni di intercettazione e non richiede che tale verifica debba essere periodicamente ripetuta una volta che le operazioni siano in corso presso gli impianti esterni, essendo evidente che se il pubblico ministero dovesse sospendere le captazioni già avviate in presenza di una sopraggiunta disponibilità degli impianti della procura ciò finirebbe per incidere pesantemente sulla stessa funzionalità delle operazioni di intercettazione, soprattutto nei casi di urgenza (cfr. Cass Sez. 6 n. 14173 del 2009 Rv. 246722). La Corte di merito dà comunque atto che tutte le proroghe dei decreti n. 2826/06, 2487/07 e 915/2006 sono state legittimamente concesse, facendosi tra l'altro espresso riferimento sia alla persistenza delle ragioni di urgenza giustificatrici dalle disposte intercettazioni ambientali (anche con riferimento per relationem ad ulteriori note di P.G), sia alle certificazioni di cancelleria, appositamente allegate, attestanti la perdurante indisponibilità di postazioni della procura in termini di attualità, ovvero con riferimento alla data della scadenza dei precedenti decreti di proroga.
1.6. Devono pertanto essere respinte tutte le eccezioni di inutilizzabilità dei decreti n. 2826/06, 2487/07 e 915/2006 e delle successive proroghe.
1.7. Analoghe considerazioni valgono per il decreto n. 2752/05 considerato che - come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado che, essendo stata confermata, integra quella di appello nel suo contenuto si fa riferimento ai presupposti richiesti dall'art. 268 co 3 c.p.p. sulla base di esplicite motivazioni afferenti, sia alle eccezionali ragioni di urgenza, con riferimenti puntuali alle indagini in corso di cui alle note di P.G, richiamate ed allegate in atti, sia con riferimento all'indisponibilità, in termini di attualità, degli impianti situati presso la sala ascolto della procura della Repubblica.
1.8. Il decreto n. 2315/06 avente ad oggetto le intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche in uso agli imputati SO, SS, GL e LL è relativo ad intercettazioni effettuate mediante l'utilizzo del nuovo sistema "MITO" denominato CNS, fornito dalla R.C.S. s.r.l. di Milano, installato presso la sala della procura della Repubblica di RM con ascolto remotizzato. Con riguardo all'operazione in argomento sono intervenute le SS.UU di questa Corte (Cass. SU n. 36359/08) che hanno affermato che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la "registrazione" - che consiste nell'immissione nella memoria informatica 19 m centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura (o in altri autorizzati ex art. 268 co 3 c.p.p.) anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria. Quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazioni, si osserva innanzi tutto che non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell'operatore telefonico non furono poi "registrati" nelle forme previste dall'art. 268 c.p.p., tale circostanza, indicata dai giudici di merito, non è stata infatti oggetto di contestazione. La "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica, come indicato dalla Corte territoriale e non contestato, si realizza infatti con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto. Con riguardo allo "scaricamento" dei file su CD-ROM deve rilevarsi che: 1) che non vi è prova del luogo dove sia avvenuta detta operazione;
2) quand'anche l'operazione in argomento (trasferimento dei dati su CD-ROM) fosse avvenuta nei locali della Polizia Giudiziaria la circostanza non inciderebbe sulla utilizzabilità delle intercettazioni neppure nell'ipotesi in cui la registrazione fosse avvenuta nei locali della Procura ben potendosi redigere negli uffici della polizia giudiziaria (in ciò agevolata proprio dalla procedura di "remotizzazione" dell'ascolto) in tutte le sue componenti il verbale di una intercettazione eseguita presso i locali della Procura della Repubblica. Per tutte le considerazioni indicate è evidente che la "remotizzazione" dell'ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria non richiede l'autorizzazione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. (Cfr. anche Cass. N. 20130 del 2005 Rv. 231368, N. 30002 del 2007 Rv. 237051, N. 35299 del 2007 Rv. 237847, N. 41253 del 2007 Rv. 237987, N. 14030 del 2008 Rv. 239395).
1.9. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al decreto di intercettazione ambientale numero 2313/07 avente ad oggetto conversazioni tra presenti captate all'interno dell'auto Mitsubishi Pajero in uso a GL ON dal momento che, come indicato dalla corte territoriale e non contestato dai ricorrenti, dal verbale in atti del 27 gennaio 2008 di chiusura delle relative operazioni, iniziate il 6 settembre 207 e terminate il 24 gennaio 2008, era dato evincersi chiaramente che le intercettazioni erano state effettuate mediante l'utilizzo del nuovo sistema "MITO" denominato CNS, fornito dalla R.C.S. s.r.l. di Milano, installato presso la sala della procura della Repubblica di RM, mentre solo per la registrazione dei dati GPS erano state utilizzate le apparecchiature installate presso il comando del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di ON, rispetto alle quali non vi era necessità di autorizzazione in deroga, considerato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la localizzazione mediante il sistema satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, si traduce in una 20 ん sorta di pedinamento, non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 8871, Navarro;
Sez. 5^, 7 maggio 2004, n. 24715, Massa, Cass. Sez. 6° n. 15396 del 2007 Rv. 239635, Sez. 1^, Sent. n. 9416 del 7.01.2010, Rv.246774, Sez. 4° n. 48279 del 27/11/2012 Rv. 253953), con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 266 c.p.p. e ss.
1.10. Devono pertanto essere respinte tutte le questioni di inutilizzabilità dei decreti n. 2315/06 e 2313/07 2. Nè può costituire motivo di inutilizzabilità delle intercettazioni il fatto che le microspie furono collocate all'interno di autovetture, atteso che, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. 1^ sentenza n. 2613 del 27/01/2005, rv. 230.533; vedi anche in senso conforme rv. 223960, 223682 e 233991), l'abitacolo di una autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora. Deve comunque rilevarsi che vertendo, nel caso in esame, in ipotesi di reati contro la criminalità organizzata le intercettazioni ambientali potevano essere richieste anche con riguardo ai luoghi indicati dall'art. 614 c.p. e autorizzate a prescindere dal presupposto che in tali luoghi si stesse svolgendo l'attività criminosa.
2.1. La difesa LL sostiene che l'abitacolo di un'autovettura se non può essere considerato luogo di privata dimora è pur sempre riservato secondo le indicazioni offerte da Cass S.U. 28.3.2006 che ha individuato altri luoghi diversi dal domicilio che vanno tutelato in sé e che, in quanto destinati a tutelare l'integrità e la riservatezza delle persone, non possono essere trattati come un luogo pubblico o esposto al pubblico. Contesta pertanto la sostenuta omnicomprensibilità del decreto di autorizzazione dell'intercettazione ambientale e ancor più della pratica di immissione del sistema di rilevamento GPS senza alcuna autorizzazione atta a rimuovere l'ostacolo dell'invasione della sfera privata della persona perché in contrasto con le norme costituzionali e con quelle della corte europea. Solleva questione di illegittimità costituzionale degli articoli 2,14, 15 costituzione, 8 C.E.D.U, 191, 266, 267, 268, 271 codice procedura penale nella parte in cui le norme processuali consentono la collocazione dei sistemi di rilevamento e acquisizione di dati, notizie e conversazione all'interno di luoghi riservati, in assenza di una specifica disciplina legislativa che indichi i casi e i modi in cui sia consentita la violazione della vita privata e quindi secondo forme che violano tanto le disposizioni costituzionali a tutela della riservatezza della vita privata quanto la norma interposta di cui all'articolo 8 C.E.D.U. che tutela in ogni sua espressione la vita privata, così come interpretata dalla corte europea. Questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 226 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 14 Cost., che statuisce il principio della inviolabilità del domicilio, perché la 21 collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo. Le intercettazioni, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., con quale pertanto, subendo la necessaria compressione, deve coordinarsi il principio di inviolabilità del domicilio, al pari di quanto l'art. 15 Cost. prevede espressamente in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, per consentire l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri (cfr. Sez. 4, 28.9.2005, n. 1426). A tale principio aggiungasi che del tutto superflua sarebbe una indicazione, da parte del giudice, delle modalità da seguire per l'attuazione di una attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, una volta che ne era già stata dal medesimo affermata la legittimità e necessità, col provvedimento autorizzativo;
mentre la registrazione delle conversazioni intercettate sono la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e poi dal p.m. (cfr. N. 1586 del 1992 Rv. 190783, N. 4397 del 1997 Rv. 210062, N. 6071 del 2004 Rv. 227651, N. 47331 del 2005 Rv. 232777, N. 38716 del 2008 Rv. 238108.). Deve pertanto essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità del decreto n. 2752/05 sollevata dalla difesa LL.
2.2. L'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e, dunque, a controllare a distanza la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito (cosiddetta intercettazione "gps"), costituisce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento e, come tale, rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti atipici o innominati attribuiti alla competenza della polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 347 e 370 c.p.p.. Essa non è in alcun modo assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Cass., sez. 5, 27 febbraio 2002, n. 16130, rv. 221918; Cass., sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 8871, rv. 236112; Cass., sez. 5, 7 maggio 2004, n. 24715, rv. 228731; Cass., sez. 6, 11 dicembre 2007, n. 15396, rv. 239638). Ne consegue che non vi è alcuna necessità di autorizzazione preventiva da parte del giudice, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e segg. Il sistema di rilevazione satellitare "gps" costituisce pertanto un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso l'acquisizione delle annotazioni e delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria sulle coordinate segnalate dal sistema stesso, così come è avvenuto correttamente nel caso in esame, trattandosi di giudizio abbreviato. Le coordinate segnalate dal sistema stesso (c.d. tracciati) trasfuse nelle annotazioni di P.G., sono infatti la prova delle operazioni compiute. 22 سه Deve aggiungersi che la localizzazione, mediante sistema GPS, delle autovetture in uso a GL e LL è stata disposta in ausilio alle intercettazioni ambientali che hanno certificato, attraverso l'ascolto in diretta degli occupanti, specificatamente identificati attraverso i colloqui captati, che la vettura localizzata era quella sottoposta ad intercettazione con conseguente irrilevanza della questione sollevata dalla difesa LL ed illustrata nei motivi nuovi circa la asserita mancanza di atti fidefacenti di polizia giudiziaria relativi alla immissione del sistema di rilevamento GPS.
2.3. La sorveglianza GPS, come indicato anche nella sentenza 2.9.2010 della CEDU ( Uzun V. Germania), richiamata dalla difesa LA nella memoria depositata in udienza, che, per sua natura deve essere distinta da altri metodi di sorveglianza visiva o acustica che sono, di regola, più suscettibili di interferire con il diritto della persona e il rispetto della vita privata, in quanto permette solo la localizzazione di oggetti equipaggiati con un ricevitore GPS, se persegue le legittime finalità della tutela della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e dei diritti delle vittime, nonché del contrasto alla criminalità non contrasta con l'art.8 e non necessita di specifica autorizzazione, prevista per mezzi più insidiosi. Nel caso in esame il pedinamento tecnologico è stato disposto nei confronti di indagati per gravi reati ed in ausilio delle disposte intercettazioni ambientali che erano state debitamente autorizzate nelle forme di legge. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa LA.
2.4. Alla stregua delle argomentazioni espresse le disposte intercettazioni, così come le localizzazioni tramite GPS sono utilizzabili. Devono pertanto essere respinte tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti in ordine a dette questioni LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 416 BIS CO 4 E 6 C.P.
3. Quanto alla qualità armata dell'associazione deve ricordarsi che la contestazione associativa di cui al capo A) e B) fa riferimento al sodalizio Cosa nostra, e che questa Corte si è più volte espressa nel senso che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, qualora -come nella specie- il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "Cosa nostra. ( N. 5466 del 1995 Rv. 201650, N. 4357 del 1996 Rv. 205498 N. 13008 del 1998 Rv. 211901, n. 5400 del 1999 Rv. 216149, n. 5400 del 2000 Rv. 216149, n. 11194 del 2012 Rv. 252177) L'aggravante ha natura oggettiva perchè riguarda le modalità operative dell'associazione, e non i singoli associati, sicché è possibile, in un contesto, come quello in esame, nel quale è indubbio che la famiglia mafiosa in argomento aderente a Cosa ST sia un'associazione armata (cfr. perquisizione e sequestro a carico di FF DA, ON TT, programmata spedizione armata di GL e SS, attentato all'esercizio Moto Mondo Spa), la 23 : configurabilità della suddetta circostanza aggravante a carico anche del singolo associato il quale non abbia diretta disponibilità delle armi, bastando che egli sia consapevole del possesso delle medesime da parte dell'associazione ovvero lo ignori per colpa, e con riferimento all'associazione per delinquere di tipo mafioso in esame non è concepibile che l'associato possa ignorare in buona fede che questa sia armata, dal momento che la disponibilità di armi e di materie esplodenti costituisce un requisito essenziale ed imprescindibile per il conseguimento dei suoi scopi, e delle une e delle altre Cosa ST si è costantemente avvalsa per esercitare la propria formidabile forza di intimidazione e determinare le non resistibili condizioni di assoggettamento e omertà che la contraddistinguono nel panorama delle associazioni di tipo mafioso. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6, che ha anch'essa natura oggettiva ed è riferibile all'attività c.p., dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. Nel caso di specie, pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza delle aggravanti in parola, avendo rilevato che dagli atti (sentenza di primo e secondo grado, considerato che le due sentenze quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica) è emerso che l'associazione malavitosa in argomento ha la disponibilità di armi e realizza attività economiche (controllo delle attività edili nel territorio di ON, investimenti nelle sale Bingo nel mandamento di S. Maria/Villagrazia) mediante il reimpiego del denaro proveniente dalla realizzazione di altri delitti, e costituendo comunque fatto notorio, non ignorabile ne' dal sodali ne' dai concorrenti esterni, che "Cosa ST" è dotata stabilmente di armi ed opera nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti posti in essere in esecuzione del suo programma criminoso. Il singolo associato ne risponde per il solo fatto della partecipazione, anche a prescindere dalla relativa consapevolezza, dato che appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo ormai della generalità dei cittadini la nozione che "Cosa ST" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - una ignoranza al riguardo, in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione associato non potrebbe essere che colpevole.( In tal senso Cass. N. 4119 del 1988 Rv. 178037, N. 9958 del 1997 Rv. 208936, N. 856 del 2000 Rv. 216656, N. 5343 del 2000 Rv. 215908, N. 7707 del 2004 Rv. 229769; Cass. Sez. 6,15.10.2009 n. 42385, Ganci, rv. 244904; Cass Sez. 6° n. 6547 del 2012 Rv. 252114).
3.1 Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto sussiste le aggravanti in argomento con riguardo a tutti gli imputati. I ricorsi sul punto devono pertanto essere rigettati. Dopo tale premessa, si può passare alla disamina delle singole posizioni. 2 24 4 ん 1:|:ཀ ཀར ཀ 1:|: ཀm Ricorso Avv. Vincenzo Giambruno nell'interesse di GL ON, FF DA, IA GI, OS TR, SS PP e OR SC Il primo motivo di ricorso con il quale è sollevata l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, di cui ai decreti numero 2315/06, numero 2826/06, numero 2313/07 e numero 2487/07 è infondato alla luce delle considerazioni sopra espresse. Il secondo motivo di ricorso è infondato posto che con lo stesso i ricorrenti sostanzialmente si limitano a prospettare soluzioni diverse da quella cui è pervenuto il giudice di appello la cui decisione, peraltro, non appare in alcun modo affetta da vizi di legittimità ed è improntata, invece, ad una corretta ed integrale valutazione dei dati acquisiti e sottoposti al suo esame. La Corte distrettuale, infatti, quanto alle chiamate di correo dei collaboranti di giustizia, si è ampiamente soffermata nell'enunciazione dei criteri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, servono ad individuare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, sui necessari riscontri elementi storici, logici o incrociati che devono corroborarla aliunde, - - sull'intensità della relativa efficacia dimostrativa finalizzata alla conferma dell'attendibilità del chiamante, sulla necessità dell'efficacia c.d. individualizzante dei riscontri stessi onde ritenere certa la responsabilità del chiamato, facendo corretta applicazione dei relativi principi, con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando analiticamente ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici. Rileva il Collegio che i ricorrenti, pur denunziando con il motivo in esame anche la formale violazione dell'art. 192 c.p.p., non svolgono una critica logico-deduttiva dell'apprezzamento degli elementi di prova, ne' censurano la violazione di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma si limitano a contestare le valutazioni dei giudici di merito. Come indicato nella sentenza impugnata le posizioni di GL ON, FF DA, IA GI, OS TR, SS PP e OR SC, alle quali deve aggiungersi anche quella di LL DA, sono strettamente collegate alle vicende più recenti della cosca di ON ed alla fase di crisi e riassetto interno che Cosa ST ha attraversato dopo l'arresto di ER OV e di numerosi altri esponenti di spicco del sodalizio mafioso: anni durante i quali si erano verificati dapprima l'ascesa, e quindi la cattura, dei latitanti AL e DR Lo CC, ed infine il graduale affermarsi degli alleati di NE CA, e del loro piano di ristrutturazione dell'associazione. Le sentenze di merito hanno consentito di accertare che la cosca di ON, tradizionalmente legata al territorio di San PP Jato, negli ultimi anni, si era progressivamente avvicinata alla famiglia di Santa Maria del Gesù-Villagrazia, diretta da DR CA ed in parte dagli Adelfio, sotto il controllo dell'anziano capo NE CA, detenuto. Dopo la cattura di PP AN, capo indiscusso dell'articolazione di ON, che si era tolto la vita in carcere e l'arresto dei suoi collaboratori più fidati, si era posto ai vertici di quella zona la figura di ON GL, 25 ん ☑ soggetto già arrestato e condannato per il delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale, per aver fatto parte della medesima cosca mafiosa. E' stato posto in evidenza come GL, nello svolgere i suoi compiti di reggente si avvaleva della collaborazione diretta di PP SS (suo accompagnatore e braccio destro), di SC OR, GI IA e DA FF (quest'ultimo responsabile dell'articolazione di Pioppo), nonché di LO LI (imprenditore edile, da ultimo in dissidio con il reggente e per questo passato alla cosca di RM CI grazie all'appoggio di NI SO detto NO che di questa cosca faceva parte). Servizi di intercettazione e pedinamenti avevano fatto emergere, in modo univoco, che effettivamente Zu TO GL gestiva e controllava il territorio di ON, dirimendo le gravi questioni insorte nella zona (come il furto consumato ai danni dell'abitazione di tale Romano e la controversia che vedrà contrapposti i due AT e altro commerciante locale, LO NE), progettando ed attuando intimidazione nei confronti di imprenditori monrealesi, occupandosi degli introiti provenienti dalle estorsioni, partecipando a svariati incontri con altri personaggi di vertice. GL è stato raggiunto da una doppia chiamata in correità, proveniente dai collaboratori di giustizia AC RE e NU NTo, la cui attendibilità intrinseca è stata ampiamente valutata dai giudici di merito secondo i criteri di legge, e che ha trovato molteplici ulteriori riscontri nelle numerosissime captazioni in atti che lo riguardano oltre che nel documento denominato G9, ovvero il pizzino indirizzato a DR Lo CC durante la sua latitanza e sottoposto a sequestro. In particolare le captazioni in atti ritraggono il GL nell'atto di porre in essere mediazioni mafiose per conflitto insorti nel territorio di sua competenza, nell'intrattenere rapporti diretti con esponenti di elevatissimo spessore mafioso, anche latitanti, nell'eseguire tipici reati fine dell'organizzazione, nell'impartire direttive ai suoi sodali anche con riferimento alla gestione dei proventi delle attività delittuose poste in essere dalla cosca. GL si duole del mancato esame delle dichiarazioni rese dai collaboratori RA e UL. Il motivo è infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009) 26 ん Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame il giudice d'appello con una motivazione specifica, coerente e priva di vizi logici, ha dato conto che non vi era spazio per un'alternativa diversa da quella sostenuta nella sentenza impugnata. Deve aggiungersi che il ricorrente non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d. "autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08) Al giudice di legittimità resta infatti tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno .Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutim" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche del motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130). 27 m Nell'ipotesi in esame il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione. Analoghe considerazioni valgono per le doglianze avanzate nell'interesse di IA GI che contesta genericamente l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di riscontri. Anche IA GI è stato chiamato in causa da ON RE che lo ha indicato come organico nella famiglia mafiosa di ON. Non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore (affermata da entrambe i giudici di merito), in questa sede deve però rilevarsi che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, entrambe le sentenze danno atto che le affermazioni del ON hanno trovato esplicito riscontro esterno in precisi atti di indagine: documento G9 dove, dopo ampie critiche alla condotta di GL, GI RE comunicava a Lo CC di considerare positivo per loro il fatto che accanto a GL ci fosse GI IA che andava d'accordo anche con suo cugino NZ OS;
conversazioni intercettate (cfr. p. 219 ss sentenza impugnata); servizi sul territorio debitamente richiamati. Manifestamente infondata è la doglianza presentata nell'interesse di FF DA, OS TR, SS PP e OR SC che lamentano che l'assunto motivazionale della sentenza impugnata non fa cenno alcuno a dichiarazioni a loro carico da parte di collaboratori di giustizia, considerato che la sentenza, con motivazione logica e coerente, ha dato conto di tutti gli elementi probatori che si sono rese determinanti per la formazione del convincimento e che quindi non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione tra l'altro genericamente denunciato. Gli elementi di prova a carico di TR OS detto NZ sono essenzialmente racchiusi nella missiva G9 sequestrata nel covo di DR AL Lo CC, nella quale è descritta una significativa serie di condotte e di compiti precisi, che solo in parte hanno avuto attuazione, insieme a noti latitanti mafiosi e agli altri sodali, condotte che sono state ampiamente riportate nelle sentenze di merito, contributi finalizzati ad assicurare efficacia e continuità al sistema mafioso organizzato e ai suoi vertici, caratterizzati dal ricorso a metodi e strumenti tipici che rilevano indipendentemente dall'effettiva consumazione delle estorsioni e dei favoreggiamenti personali di cui viene fatta menzione nel biglietto. Nelle frasi indirizzate a DR Lo CC sono contenuti non pochi riferimenti al ruolo di reggente di GL e a quello di OS presso di lui, ai contatti e agli incontri che insieme avevano avuto con importanti esponenti mafiosi. La sentenza dà atto che la missiva era proveniente da un soggetto già condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa ed era diretta ad uno dei capi riconosciuti di Cosa ST dell'epoca e rispondeva pienamente al suo scopo e alla 28 т sua natura di messaggio riservato ed essenziale, per la continuità di Cosa ST e per l'efficacia della sua attività. Così come i giudici d'appello danno atto che la posizione di SS PP è strettamente connessa a quella del GL. Hanno evidenziato come le numerosissime intercettazione Intercorse fra i due e i connessi servizi di osservazione e la rilevazione satellitare hanno ritratto in modo assolutamente genuino il reale ruolo svolto dal SS, quale costante accompagnatore e autista del capo della cosca di ON, per conto del quale seguiva le direttive, prendeva contatti con gli altri associati, redigeva la contabilità della famiglia, predisponeva e partecipava alle riunioni in cui si discutevano questioni di rilievo nell'organizzazione criminale, con una costanza e stabilità oltremodo significativa di quella messa a disposizione della propria condotta a servizio del gruppo mafioso di cui mostrava in modo eloquente di fare parte. Nelle sentenze di merito è stata altresì sottolineata la consapevolezza del SS, evincibile dalle captazioni, di agire nell'interesse del gruppo mafioso di appartenenza per consentirne la realizzazione dei relativi scopi, assolvendo a compiti fisiologici dell'organizzazione criminale. A tal fine sono stati richiamati episodi specifici come quello relativo all'attentato incendiario subito da VE SS. Anche con riguardo al OR le sentenze di merito hanno evidenziato, richiamando specifici episodi, attestati da conversazioni intercettate e servizi sul territorio, la sua intraneità all'organizzazione mafiosa, a diretto contatto con il capo del suo territorio e con gli altri associati nell'esplicazione delle tipiche attività di natura estorsiva attraverso le quali miravano a riaffermare il loro controllo del territorio nella cittadina di Morreale, oltre a svolgere attività di garanzia della sicurezza del capo famiglia, trasmettendo le opportune direttive agli altri associati (FF DA) oltre che di controllo delle operazioni di P.G. finalizzate a perquisizione e sequestro in danno di associati e di assicurazione delle armi in dotazione alla consorteria mafiosa. Con riguardo a FF DA i giudici del merito hanno ritenuto che il tenore evidente dei colloqui intercettati, nonché i servizi di osservazioni sugli incontri del predetto con altri mafiosi, inserite nel contesto generale della vicenda AT- NE, le chiare ammissioni di responsabilità in ordine alla piena partecipazione del FF all'organizzazione mafiosa, provenienti persino dalle sue stesse involontarie confessioni nelle captazioni integralmente richiamate nella sentenza, i gravi episodi relativi alla detenzione di munizioni nell'interesse della famiglia mafiosa ( perquisizione e sequestro di oltre 150 munizioni per armi da fuoco, in gran parte non utilizzabili con le armi legalmente possedute dall'imputato) i contatti mantenuti con altri associati in relazione ad altri episodi di sequestri di armi costituenti patrimonio logistico dell'organizzazione criminale, ancora l'episodio relativo al suo coinvolgimento alle vessazioni di natura estorsiva ai danni del rappresentante della ditta Pisciotta, hanno portato a ritenere provata l'imputazione a suo carico di soggetto che, seppure non posto al vertice della consorteria mafiosa, risulta collocato in una posizione di assoluto prestigio mafioso, ammesso a mediare tra capi indiscussi del sodalizio che evidentemente riponevano in lui massima fiducia. 2 929 и A fronte di tale specifica motivazione le doglianze di FF, OS, SS e OR risultano prospettate senza alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, il quale, per altro, si mostra sorretto da specifiche ed esaurienti considerazioni Con riferimento alle intercettazioni devono essere respinte le censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici alle conversazioni. Infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito ( Cass n. 17619/2008 RV 239724 N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del 2007 Rv. 239636) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Nella specie, i giudici hanno offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente. Ne consegue che le critiche mosse al senso e al significato dato ai colloqui registrati devono ritenersi del tutto infondate. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'interpretazione del contenuto del reperto G9). Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Questa Corte pronunciatasi anche a sezioni Unite (S.U N. 16 del 1994 Rv. 199386; N. 33748 del 2005 Rv. 231670) nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di taiché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, 30 ん sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Ciò detto ritiene il Collegio che le censure della difesa involgenti la congruenza giuridica e logica della sentenza impugnata siano infondate, atteso che i principi giurisprudenziali sopra enunciati in tema di disciplina normativa della fattispecie partecipativa, ai quali la Corte palermitana pure ha affermato in premessa di volersi programmaticamente ispirare, risultano sistematicamente ed esplicitamente osservati nell'apparato motivazionale della sentenza che ha dato conto, con una motivazione in fatto basata su elementi concreti, specifici e incensurabili in questa sede, di quella messa a disposizione della propria condotta a servizio del gruppo mafioso. In particolare è stato accertato come GL, nello svolgere i suoi compiti di reggente si avvaleva della collaborazione diretta di PP SS (suo accompagnatore e braccio destro), di SC OR e DA FF (quest'ultimo responsabile dell'articolazione di Pioppo) e di come OS TR fosse a disposizione" " della famiglia mafiosa di ON e del latitante Lo CC. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso per tutte le argomentazioni espresse con riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 416bis co 4 e 6 c.p. Inammissibile perché generico è il quinto motivo di ricorso. Contestano i ricorrenti GL ON, FF DA, OS TR, SS PP e OR SC il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza alcuna indicazioni degli elementi posti a sostegno limitandosi ad affermare che il diniego era ancorato solo alla gravità del fatto. Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso presentato nell'interesse di GL NTo con riguardo alla condanna per i reati di cui ai capi C)(danneggiamento aggravato), D)(detenzione e porto d'arma) e F)(incendio) perché reiterativo e generico, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata. Con il motivo in esame vengono, infatti, genericamente dedotti vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico - giuridici. E' evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame con riguardo alla certezza dell'individuazione del GL alla sussistenza dei reati contestati e dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 (cfr. pag. 111 ss. sentenza impugnata), la generica ripresentazione delle stesse doglianze come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello. Il ricorrente non ha infatti prospettato una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, ma si è limitato a dedurne genericamente l'infondatezza. Ricorso Avv. Angelo Brancato nell'interesse di OR SC 31 भ I motivi sub 1), 2) 4) e 5) che ripetono doglianze già avanzate dal codifensore Avv. Vincenzo Giambruno devono essere respinti richiamando tutte le argomentazioni già espresse, deve solo aggiungersi che il ricorrente nel quinto motivo si limita a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il motivo sub 3) è inammissibile perché generico. Si è già avuto modo di dire allorchè si è trattato analogo motivo avanzato dal codifensore come sia corretta la qualificazione del comportamento tenuto dal ricorrente in termini di partecipazione ad associazione mafiosa. Con riferimento alla doglianza in esame deve comunque rilevarsi che il ricorrente ha reiterato le doglianze d'appello senza tenere conto delle argomentazioni contenute in sentenza in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione mafiosa e di conseguenza di esclusione della tesi difensiva di qualificazione del fatto come violazione dell'art. 379 c.p.( cfr. pag. 178 sentenza impugnata) e risulta pertanto generico il motivo in esame con il quale il ricorrente si limita ad affermare che il delitto di cui all'art. 379 c.p. richiedendo il dolo generico risultava più consono alla fattispecie in esame. Ricorso LL LO Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce di tutte le considerazioni espresse nel capitolo relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni . I motivi sub 2) e 3) sono inammissibili perché generici e versati in fatto. Con riguardo alle doglianze in argomento, deve rilevarsi che le stesse attengono alla tenuta argomentativa della sentenza, e che ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve aggiungersi che l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento Impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. 32 on Va altresì ricordato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di Cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, le doglianze del ricorrente, contenute nei motivi in cui esame si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza gravata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. La Corte palermitana con motivazione specifica, coerente e logica ha dato conto dell'appartenenza del ricorrente prima alla famiglia mafiosa di ON e dopo a quella di CI, sottolineando la levatura criminale del personaggio resa evidente dalle parole dallo stesso pronunciate in ordine alle spregiudicate strategie che egli intendeva realizzare nell'ambito dell'associazione criminosa e dei progetti criminali per essa già realizzati. Appartenenza resa evidente dal contenuto esplicito delle captazioni a suo carico e che ha trovato riscontri particolarmente significativi e del tutto autonomi nella realizzazione del reato di cui al capo E) ricostruito sulla scorta delle stesse parole intercettate dei due protagonisti dell'episodio delittuoso ed attraverso la rilevata la loro presenza sui luoghi dell'attentato incendiario. A fronte di tale motivata e coerente decisione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Un tale modo di procedere è però inammissibile perché trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. 33 m Il quarto motivo è inammissibile perché nuovo posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta dal ricorrente innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Il quinto motivo è inammissibile perché generico e comunque versato in fatto. Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi;
sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244 ) Nella fattispecie la Corte territoriale con una valutazione in fatto, incensurabile in questa sede, ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alle connotazioni fortemente negative della personalità dell'imputato, gravato da precedente specifico e alla gravità del fatto. Con riguardo al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha dato conto che la pena è stata fissata al disotto dei minimi edittali applicabili, tenuto conto che si trattava di reato associativo contestato sino al dicembre 2008, per il quale si sarebbe dovuto applicare il regime di pena più rigoroso introdotto con la L. n. 125/2008. La questione sollevata dal ricorrente con i motivi nuovi in ordina alla del tempus commissi delicti con riguardo al reato di associazione mafiosa (il capo di imputazione porta la dicitura fino al dicembre 2008 (capo B), ma dalla lettura degli atti non emergebbe alcun elemento rilevante successivo ai primi mesi del 2007) è inammissibile perché non è stata dedotta dal ricorrente innanzi alla Corte di Appello. Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 - 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate. Ricorso SO NI Il primo motivo di ricorso è infondato. Il diritto alla informazione in ordine alla "natura della accusa" che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della 34 レ "imputazione", vera e propria, consistente nella "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge" (art. 405 c.p.p.; art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 c.p.p., comma 1, "di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione". Il contemperamento è, certamente, possibile, attraverso la interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1, la quale, escludendo la possibilità dell'attuazione "a sorpresa" del potere di nuova (e diversa) qualificazione della condotta, ne condizioni l'esercizio alla preventiva promozione a opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio juris relativa. Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve però tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Penale sez. 3, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932). Nel caso in esame la condotta della difesa è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha potuto approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione (che era, come indicato nel capo B), di partecipazione all'associazione criminale Cosa ST per avere costituito un punto di riferimento mafioso, attraverso lo scambio di messaggi ed attraverso riunioni di incontri con altri associati in libertà; per avere messo a disposizione i locali nella sua disponibilità per le suddette ragione) nel suo più ampio e sostanziale sviluppo, ivi compresa la sua ritenuta appartenenza alla famiglia mafiosa di CI. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. Si duole il ricorrente del mancato esame della memoria difensiva depositata in atti nella quale erano indicati elementi probatori idonei a smentire la tesi accusatoria. Sottolinea come i fatti potessero essere oggetto di diversa lettura. Sul punto deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata dall'appellante quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire 35 m alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009) Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame il giudice d'appello non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado che aveva già confutato tali doglianze, ma ha dato espressamente conto di avere esaminato in maniera specifica le censure dell'appellante e di essere pervenuto alla conclusione, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che non vi era spazio per un'alternativa diversa da quella sostenuta nella sentenza impugnata. In questa sede il ricorrente, attraverso il vizio dell'omessa motivazione, non solo ha sostanzialmente reiterato le doglianze già esposte con i motivi d'appello che la Corte di merito aveva debitamente disatteso, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. Deve ricordarsi che al giudice di legittimità resta infatti tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o - l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte è e resta un giudice della motivazione. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 74 e 538 c.p.p. Con riguardo alla doglianza in esame deve preliminarmente osservarsi che il provvedimento che ha ammesso la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legittimatio ad processum", e alla "legittimatio ad causam" intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole. Ciò detto deve rilevarsi che nei confronti del ricorrente, condannato per partecipazione all'associazione mafiosa Cosa ST, vi è stata pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili Comune di ON, provincia regionale di RM, Associazione Antiracket S.O.S. Impresa, Associazione Solidaria, Associazione Libero Futuro, Comitato Addio Pizzo, Centro Pio La Torre, Fed. Provincia di RM di Confcommercio e Confindustria, sul presupposto che, come è stato affermato dalla giurisprudenza, l'attività illecita posta in essere dall'associazione mafiosa Cosa ST incide pesantemente, compromettendola, sull'immagine e sull'attività degli enti territoriali nel cui ambito tali fatti 36 m geleim+++1* !211-2494642-1-ma-h ©3940 Au?yEP?? sono commessi. Così come non vi è dubbio che Cosa ST, con la sua attività, la sua capacità di insinuazione e controllo delle attività economiche espletate sul territorio, con la sua capacità intimidatoria e le sue gravissime forme di ritorsione, comprima il libero esercizio dell'attività degli operatori che agiscono nelle zone controllate dalla stessa. Come indicato dai giudici di merito, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civile discende pertanto dalla partecipazione alla organizzazione mafiosa Cosa ST, quali appartenenti alle famiglie di ON e San PP Jato/San Cipirrello, ovvero di altre fattispecie comunque collegate all'attività illecita di tali articolazioni territoriali mafiose. E la Corte d'Appello rispondendo a specifica doglianza del ricorrente, con una motivazione in fatto, incensurabile in questa sede, ha ritenuto sulla scorta dell'intero materiale probatorio che il SO, sebbene partecipe alla famiglia mafiosa di CI, ha interferito anche sull'attività e le vicende della famiglia mafiosa di ON ( è stato segnalato il suo particolare attivismo nel realizzare il passaggio del LL dalla cosca di ON alla propria famiglia di appartenenza di CI) con la conseguenza che risulta del tutto indifferente il richiamo all'appartenenza all'una o all'altra articolazione territoriale di Cosa ST al fine in esame. Inammissibile perché generico è il quarto motivo di ricorso. Contesta il ricorrente il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza alcuna indicazioni di elementi valutabili sostegno, considerato che alla luce della Novella del 2008, applicabile nel caso in esame, l'incensuratezza non può essere posta a fondamento delle attenuanti richieste. Il quinto motivo è inammissibile perché nuovo posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta dal ricorrente innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Ricorso AT VA e AT AM Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità del decreto n. 2847/07 e di tutte le successive proroghe è infondato alla luce di tutte le considerazioni espresse nel capitolo relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni (cfr. in particolare osservazioni di cui al par. 1.8). Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono infondati ai limiti della inammissibilità. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto con i motivi il ricorrente, pur denunziando formalmente violazioni di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova non critica in realtà la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì pretende la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando come nel caso in esame la struttura razionale della motivazione della - sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio esaminate in maniera minuziosa e tenendo conto di tutte le perplessità sollevate dalle difese. I giudici di merito hanno sottolineato come tutto il contesto in cui la vicenda - che ha visto contrapposti i AT al NE - è stata gestita dai primi ed il 37 ん と modus operandi dagli stessi, spontaneamente e congiuntamente adottato, ha reso evidente la totale confutazione della tesi difensiva e la sicura appartenenza degli stessi al sodalizio criminale mafioso, nonché l'elevata considerazione di cui i due ricorrenti godevano al suo interno, tanto da determinare lo schieramento a loro favore dei soggetti che rivestivano le cariche mafiose più elevate nel territorio, situazione che cagionava, a causa della qualità mafiosa dei soggetti che al contempo proteggevano la controparte, una vera e propria crisi capace di mettere seriamente a rischio gli equilibri dell'intera consorteria criminale in quel territorio. Tali elementi unitamente alla accertata disponibilità manifestata dai AT ad ospitare nei locali del loro albergo diversi sodali, anche in procinto dell'emissione di provvedimenti di cattura, ancora il riconoscimento da parte dei capi indiscussi dell'organizzazione mafiosa, anche di quelli detenuti e/o latitanti, dell'importanza dell'intervento nella vertenza che li coinvolgeva che già in sé appariva elemento altamente significativo, sono stati, con motivazione logica e coerente, ritenuti sintomatici della loro organica appartenenza a Cosa ST, con conseguente esclusione della possibilità di aderire alle tesi riduttive formulate dalla difesa e reiterate in questa sede. In particolare proprio con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore ON RE i giudici dell'appello hanno evidenziato come la difesa ne ha proposto un'interpretazione del tutto riduttiva e parziale, trasformandole quasi in un elemento di prova favorevole, solo perché il collaboratore, limitandosi a riferire lealmente quanto a sua conoscenza, nulla ha saputo riferire sulla loro affiliazione formale alla famiglia mafiosa di ON o su eventuali cointeressenze di tipo economico del CA sull'immobile di proprietà di costoro, senza però tenere conto che lo stesso ha tratteggiato con precisione, e sulla base di quanto appreso dalla sua esperienza diretta, il reale rapporto esistente tra AM AT e DR CA, ben diverso da quello delineato dai ricorrenti. Ed ha dimostrato di conoscere di persona AT AM, che ha positivamente riconosciuto in foto, per essergli stato presentato da CA DR e nel descriverne i comportamenti ne ha messo in luce una disponibilità che andava ben oltre i confini della mera amicizia personale con il predetto, trattandosi di condotte che travalicavano il rapporto tra i due soggetti e che si erano risolte in condotta di messe a disposizione dei locali dell'albergo di proprietà dei AT, sia per svolgervi riunione tra mafiosi sia per offrire ospitalità a svariati personaggi di Cosa ST in occasione di operazioni di arresto o per sfuggire alla ricerca delle forze dell'ordine. Così come devono essere respinte le censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici alle conversazioni telefoniche essendo questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione, come nel caso in esame, risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Correttamente pertanto i giudici di merito hanno configurato la condotta dei prevenuti nella fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., anziché in quella di cui all'art. 378 c.p.. Circa i rapporti intercorrenti tra le fattispecie criminose di partecipazione ad associazione mafiosa e di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell'art. 378 c.p., comma 2, ai 38 ん sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, è noto che la prima è fattispecie caratterizzata dallo stabile e consapevole appartenenza del soggetto all'organizzazione criminosa, con un effetto di concreta utilità della sua condotta per l'intera associazione, mentre la condotta agevolativa del favoreggiamento personale aggravato è compiuto da soggetti estranei all'associazione criminosa e si esplica solo a favore di qualche suo componente. Di tale criterio distintivo è stata fatta nella sentenza impugnata corretta applicazione. Deve aggiungersi che, come indicato dai giudici d'appello, la difesa dei AT ha formulato la richiesta di derubricazione in maniera del tutto generica, senza neppure ipotizzare quale sarebbero i soggetti favoriti. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, peraltro sollevato in maniera del tutto generica, per tutte le argomentazioni espresse con riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 416bis co 6 c.p. Inammissibile perché generico è il quinto motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche a AT AL non indicando il ricorrente elementi diversi da quelli già valutati nella sentenza impugnata che, con motivazione coerente e logica, ha dato conto che non poteva essere dato rilievo all'asserito positivo comportamento processuale che, lungi dall'essere caratterizzato da resipiscenza o da positiva collaborazione con gli inquirenti, si era estrinsecato in letture alternative dei dati probatori che si sono rivelate del tutto inattendibili. Ricorso OL PP Con il primo motivo di ricorso il LA, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen. introdotta con L. n. 46.2006. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha dato atto della attendibilità del collaboratore di giustizia AS Patuzzi e dei numerosi riscontri a dette propalazioni in ordine al ruolo svolto dal LA di particolare vicinanza al reggente mafioso del territorio di San PP Jato ed ha fornito una risposta specifica a tutte le doglianze difensive. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass Sez. n. 4842 del 2.12.2003; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955) 39 п E' vero che il vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, con la conseguenza che è possibile, dopo la Novella del 2006, valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Ma è altresì vero che solo l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve però avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che, come già indicato, sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame il ricorrente non contesta il travisamento di una prova ma sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, per tutte le argomentazioni espresse con riferimento alla sussistenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 416bis co 6 c.p. I ricorsi devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle parti civili Solidaria SCS LU e S.O.S. Impresa RM delle spese sostenute per questo grado liquidate in complessivi euro 3750,00 oltre Iva e cpa con distrazione delle stesse in favore del procuratore avvocato Fausto Maria Amato, dichiaratosi intestatario, nonché alla rifusione in favore della parte civile Confcommercio RM delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre Iva e cpa con distrazione in favore del procuratore avvocato Gaetano FA Lanfranca, dichiaratosi intestatario, nonché infine in favore della parte civile Confindustria RM, ONLUS Pio La Torre RM, Comitato Addio Pizzo, Associazione Libero Grassi delle spese dalle spese sostenute che si liquidano in complessivi euro 5000,00 oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore avvocato Ettore Barcellona dichiaratosi intestatario.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate illegittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle parti civili Solidaria SCS LU e S.O.S. Impresa RM delle spese sostenute per questo grado liquidate in complessivi euro 3750,00 oltre Iva e cpa con distrazione delle stesse in favore del procuratore avvocato Fausto Maria Amato, dichiaratosi intestatario, nonché alla rifusione in favore della parte civile Confcommercio RM delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre Iva e cpa con distrazione in favore del procuratore avvocato Gaetano FA Lanfranca, dichiaratosi intestatario, nonché infine in favore della parte civile Confindustria RM, ONLUS Pio La Torre RM, Comitato Addio Pizzo, Associazione Libero Grassi delle spese dalle spese 40 W sostenute che si liquidano in complessivi euro 5000,00 oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore avvocato Ettore Barcellona dichiaratosi intestatario. Così deliberato in Roma il 13.2.2013 Il Presidente Il Consigliere estensore ON ESPOSITO Giovanna VERGA M age DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 MAG 2013 IL CANCELLERE Claudia Pianelli N E O I Z 41