Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2013, n. 21644
CASS
Sentenza 13 febbraio 2013

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 della Costituzione in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.).

L'accertamento dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero, e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo la mancata allegazione della predetta certificazione, o l'allegazione di una certificazione lacunosa).

L'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2013, n. 21644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21644
Data del deposito : 13 febbraio 2013

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