Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 2
La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana dal giudice di merito in applicazione dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014, e rideterminata dalla Corte ai sensi dell'originario comma quarto dell'art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi coefficienti di computo).
Nel giudizio di cassazione, la nullità sopravvenuta della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale - intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso - di una norma concernente il trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere dal ricorrente purchè egli, con i motivi originari di impugnazione, abbia investito la Corte del controllo sul punto della motivazione relativo alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento a "droghe leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo dettato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e dichiarato illegittimo, nelle more del giudizio di cassazione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO NC - Presidente - del 20/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 376
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 34012/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OS NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 19/04/2013 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti e letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato il G.I.P. del Tribunale di Messina ha dichiarato La RO NC colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, di illecita detenzione per finalità commerciali di sostanza stupefacente del tipo marijuana (944 grammi di sostanza con 58 grammi di thc puro, idonei alla composizione di 2.328 singole dosi droganti) e di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, oggi D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2). Fatti reato accertati il 22.2.2012 all'esito di perquisizione di p.g. in una dimora disabitata in disponibilità del prevenuto, che ha ammesso gli addebiti e al quale il g.i.p. ha inflitto, muovendo - per il più grave reato di illecita detenzione di droga - dalla pena base equivalente al minimo edittale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (come modificato dalla L. n. 49 del 2006) e computato l'aumento (in misura di due terzi) per la contestata recidiva qualificata ex art. 99 c.p., comma 4, la pena finale di sette anni, sei mesi e ventidue giorni di reclusione ed Euro 30.000 di multa.
2. Adita dall'impugnazione del La RO, la Corte di Appello di Messina con sentenza del 19.4.2013 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, ma - in accoglimento di un subordinato motivo di gravame (erroneo calcolo della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.) - ha ridotto la pena inflitta all'imputato a sei anni e otto mesi di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di Euro 30.000 di multa.
3.1 difensori del La RO hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello, deducendo violazione di legge e insufficienza e illogicità della decisione con unico motivo incentrato sul trattamento sanzionatorio e articolato sotto duplice profilo.
3.1.Per un verso i giudici di appello hanno erroneamente disapplicato il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, negando all'imputato l'attenuante del fatto lieve (oggi configurata come autonoma fattispecie di reato dal D.L. n. 146 del 2013 convertito in L. n. 10 del 2014 in vigore dal 23.12.2013) in ragione del solo dato ponderale della sostanza stupefacente trovata in suo possesso. Ma la "levità" del fatto deve essere valutata anche in rapporto agli altri parametri dettati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, quali in particolare - nel caso di specie - la natura non particolarmente insidiosa della sostanza oggetto del reato (droga c.d. leggera) e la mancanza di un'eventuale "rete di sfaccio" connessa all'illecita detenzione del La RO ("quantità e natura della sostanza sono indici di attività illecita discontinua, non professionale, non organizzata, non gravemente incisiva e pericolosa per la diffusione della droga").
3.2.Per altro verso la Corte peloritana non solo ha negato al La RO le attenuanti innominate con una motivazione "troppo approssimativa" (insensibile al leale contegno processuale del prevenuto). Ma, pur riconoscendo la valenza "facoltativa" della contestata recidiva qualificata (alla luce della sentenza n. 251/2012 della Corte Costituzionale), ha ritenuto di non escluderla dal perimetro della sanzione, che avrebbe dovuto essere mitigata per corrispondere alla effettiva contenuta offensività della condotta criminosa.
3.3. Con memoria depositata in cancelleria il 28.2.2014 la difesa del ricorrente ha sollecitato l'applicazione della recente sentenza 32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. n. 49 del 2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, reintroducendo il previgente regime precettivo e sanzionatorio, fondato sulla radicale differenza tra droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere e su un connesso diverso regime punitivo, assai più mite per le sostanze del secondo tipo. Questione, si sottolinea, non potuta sollevare (art. 609 c.p.p., comma 2) ne' in secondo grado ne' con lo stesso ricorso,
osservandosi come al La RO i giudici di merito abbiano inflitto il minimo edittale della pena detentiva all'epoca vigente (sei anni di reclusione), oggi equivalente al massimo edittale dell'ipotesi regolata dal (di nuovo) vigente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 in tema di droghe c.d. leggere (da due a sei anni di reclusione).
4. I motivi di doglianza enunciati con il ricorso, attinenti alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato (asseritamente stimabile come lieve ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e agli elementi circostanziali dello stesso (diniego delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva reiterata specifica) sono destituiti di fondamento.
La Corte territoriale, investita da un gravame basato sui soli profili della sanzione inflitta in primo grado, dopo aver rilevato l'erroneo calcolo della diminuente del rito abbreviato in cui è incorsa la prima sentenza, ha correttamente motivato le ragioni giudicate ostative sia al riconoscimento dell'ipotesi gradata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sia l'assenza delle condizione per ritenere il La RO meritevole delle attenuanti generiche ovvero per escludere dal contesto della pena la recidiva contestatagli.
Sotto il primo aspetto i giudici di appello hanno valorizzato il decisivo e assorbente dato costituito dalla cospicua quantità di marijuana in possesso del La RO (2.328 dosi singole), giudicandolo incompatibile con una qualificazione di levità del fatto reato in termini affatto conformi alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema (ex pluribus: Sez. U., 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. Rico, rv. 247911; Sez. 4, 22.12.2011 n. 6732, P.G. in proc. Sabatino, rv. 251942).
Quanto agli altri profili di censura, la Corte peloritana con argomenti logici e non approssimativi ha ritenuto non riconoscibili all'imputato le attenuanti innominate, tenuto conto dei suoi numerosi e specifici precedenti penali in uno alla commissione del reato mentre era sottoposto a una misura di prevenzione personale. Elementi indicativi di elevata attitudine criminale, conclamata da una recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 senz'altro incidente sulla gravità del reato e sulla non minima pericolosità sociale del prevenuto.
5. L'infondatezza dei motivi di impugnazione non può far velo al tema del regime sanzionatorio applicabile al reato di illecita detenzione di marijuana ascritto al La RO alla luce sentenza n. 32/2014 del 12.2.2014 (G.U. 5.3.2014) con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme della L. n. 49 del 2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime precettivo e sanzionatorio. Tema congruamente evidenziato con la richiamata memoria della difesa del La RO.
5.1. La sentenza costituzionale ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006, che aveva modificato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
decretando l'equiparazione delle pene previste per i fatti reato concernenti droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere, così generalmente definite in ragione del loro inserimento nelle preesistenti quattro tabelle classificatorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 13 e 14, soppresse con la citata L. n. 49 del 2006 (e oggi, dopo la sentenza costituzionale, ripristinate e rinnovate dal Governo con D.L. n. 36 del 2014). L'intervento demolitorio del giudice delle leggi ha reintrodotto l'anteriore disciplina penale degli stupefacenti, imperniata sulla centrale distinzione qualitativa e - per l'effetto - punitiva indotta dalla natura "pesante" o "leggera" di stupefacenti e sostanze psicotrope oggetto dei vari reati. Laddove per le droghe pesanti l'anteriore disciplina, tornata in vigore con la sentenza della Corte Costituzionale, prevede una pena più grave (minimo edittale detentivo, fermo rimanendo il massimo edittale, superiore a quello previsto dalla normativa abrogata: otto anni in luogo di sei), di guisa che - in applicazione del principio del favor rei (art. 2 c.p., comma 4) - deve ritenersi correttamente applicato il più mite regime sanzionatorio stabilito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 nel testo oggi abrogato ai reati commessi nella vigenza di quest'ultima disposizione, per le droghe leggere si verifica una situazione specularmente opposta. Il preesistente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 rivitalizzato dalla sentenza costituzionale prevede una pena detentiva da due e sei anni di reclusione largamente inferiore a quella introdotta (con l'omologato regime penale di droghe pesanti e leggere) dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 riformato dalla illegittima L. n. 49 del 2006
(da sei a venti anni di reclusione).
5.2. Nel caso del ricorrente, responsabile di un reato riguardante una droga "leggera" quale la marijuana, si delinea, quindi, la questione del regime punitivo applicabile, che non può che essere (art. 2 c.p., comma 4) quello assai più favorevole previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 oggi tornato in vigore. Questione incentrata sulla verifica della legittimità del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato e che - del resto - è evocata nello stesso originario ricorso, interamente focalizzato sulla onerosità della pena inflitta all'imputato, e con il quale non si sarebbe potuto dedurre l'ulteriore censura riveniente dalla costituzionale caducazione della disciplina punitiva vigente all'atto della pronuncia delle due sentenze di merito.
Al riguardo è sufficiente ribadire, come già affermato da questa S.C. (Sez. 6, 19.7.2012 n. 37102, Checcucci, rv. 253471), che la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione di una sentenza costituzionale di accoglimento investe il giudice di legittimità (che non può ignorare l'intervenuta incostituzionalità della disciplina in base alla quale il giudice di merito ha stabilito la pena) della eventuale applicazione della pena più favorevole, purché i motivi originari di ricorso abbiano demandato alla Corte un controllo della motivazione in tema di definizione della pena, come è appunto avvenuto con il ricorso del La RO.
5.3. In base a tali premesse è facile constatare che la pena inflitta al ricorrente è stata determinata dai giudici di merito alla stregua di parametri normativi (pena edittale detentiva) divenuti oggi costituzionalmente illegittimi. Evenienza che rende necessaria una rivisitazione del trattamento sanzionatorie. Ciò sebbene la pena detentiva inflitta all'imputato, anche con riguardo alla pena base del calcolo per la continuazione (con il connesso reato di cui all'art. 75 del T.U. Antimafia), per la recidiva e per la diminuente ex art. 442 c.p.p., non possa di per sè definirsi formalmente e sostanzialmente illegittima, oggi come al momento della pronuncia della sentenza di appello, perché compatibile con la scala sanzionatoria delle due norme incriminatrici succedutesi per effetto della sentenza costituzionale n. 32/2014. La forbice edittale rimodulata dal nuovo regime punitivo, alla luce del (previgente, abrogato e oggi di nuovo) vigente D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 impone una nuova e diversa (id est inferiore)
determinazione della pena già inflitta, atteso che i giudici di merito, con giudizio di valore non ripercorribile in questa sede, hanno ritenuto di definire lo specifico grado della scala edittale prevista dalla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 nel testo precedente la sentenza costituzionale n. 32/2014.
Grado o misura che i giudici di merito, con espressa e ripetuta motivazione, hanno inteso ancorare al minimo edittale della caducata fattispecie (sei anni di reclusione). Parametro minimo del calcolo definitorio della sanzione oggi non assistito da legittimità. È evidente che in casi del genere trovi applicazione la più favorevole disciplina (previgente e) oggi nuovamente vigente risultante dalla descritta dinamica successoria delle norme incriminatrici (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4: pena minima due anni di reclusione).
Nel caso del La RO dal combinato disposto delle due decisioni di merito si evince che per il più grave reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 1 è stata individuata la pena edittale minima di sei anni di reclusione ed Euro 27.000 di multa (pena pecuniaria appena superiore del 4% circa alla pena minima ex lege di Euro 26.000). Tale pena è stata: aumentata nelle misure di due terzi per la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4 (10 anni di reclusione ed Euro 45.000 di multa e di soli 3 giorni per la continuazione con il reato di cui all'art. 75 T.U. Antimafia); ridotta, per la diminuente del giudizio abbreviato, a sei anni e otto mesi di reclusione ed Euro 30.000 di multa (la Corte di Appello ha dimenticato di calcolare, ridotta ex art. 442 c.p.p., la minima continuazione con il reato concorrente computata dal primo giudice).
5.4. Si impone, quindi, una rivisitazione correttiva del trattamento punitivo in conformità alla lex mitior (art. 2 c.p., comma 4) in base al più favorevole regime fissato dal cit. D.P.R., art. 73, comma 4 nel testo in vigore prima della L. n. 49 del 2006. Rivisitazione cui può procedere questo stesso giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l) - dal momento che occorre riapplicare - senza alcun apprezzamento di fatto e senza margini di discrezionalità valutativa - indici referenziali della pena già determinati, come visto, in tutte le loro componenti dal giudice del merito.
Di guisa che non è necessario rinviare gli atti al giudice di appello per un nuovo giudizio volto alla rideterminazione della pena e destinato a sfociare in un già predefinito esito sanzionatorio. Possibilità ex art. 620 c.p.p. di cui questa Corte si è, del resto, già avvalsa in passato nella speculare situazione scaturita anch'essa dalla tormentata dinamica successoria della disciplina penale degli stupefacenti, allorché per le droghe "pesanti" (e allora anche "leggere") l'oggi cancellata L. n. 49 del 2006 ha introdotto il ricordato minimo edittale della fattispecie ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 pari a sei anni di reclusione,
inferiore al previgente minimo, ora reintrodotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2014, pari ad otto anni di reclusione (cfr. ex plurimis: Sez. 6, 12.3.2009, Masti, rv. 242932;
Sez. 4, 27.10.2010 n. 41569, Negro, rv. 248458). Annullandosi senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata, la nuova e corretta pena da infliggersi a La RO NC per i due reati avvinti da continuazione di cui è stato definitivamente giudicato colpevole deve individuarsi in due anni, due mesi e ventidue giorni di reclusione ed Euro 5.978 di multa, determinata - sulla base degli indici di calcolo già definiti in sede di merito- nei termini seguenti. Pena base per il più grave reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 - 4: 2 anni di reclusione ed Euro
5.378 di multa (incrementandosi in misura del coefficiente additivo del 4% deciso dal giudice di merito la pena pecuniaria edittale minima di Euro 5.164). Aumento di due terzi per la recidiva (art. 99 c.p., comma 4): 1 anno e 4 mesi di reclusione e Euro 3.587 di multa =
3 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 8.965 di multa;
aumento di 3 giorni di reclusione ed Euro 3 di multa per la continuazione con la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione: 3 anni, 4 mesi e 3 giorni di reclusione ed Euro 8.968 di multa;
diminuente di un terzo per il rito abbreviato: 2 anni, 2 mesi e 22 giorni di reclusione ed Euro 5.978 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena, che determina in due anni, due mesi e ventidue giorni di reclusione ed Euro 5.978,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014