Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Fattispecie nella quale sono state ritenute ostative al riconoscimento dell'attenuante la quantità e qualità delle sostanze detenute illegalmente dall'imputato, pari nella specie a g. 155 di hashish e 9 involucri di crack).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2010, n. 43399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43399 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 12/11/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1794
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 45045/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP ZO N. IL *19/04/1973*;
avverso la sentenza n. 383/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 03/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro A. M., che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.7.2009 la Corte di Appello di Salerno in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania resa in data 19 settembre 2008 all'esito di giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta all'imputato DE CE, chiamato a rispondere della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e confermava nel resto.
La Corte territoriale, si soffermava in primo luogo sui motivi dedotti dall'appellante, concernenti: l'inutilizzabilità degli atti di perquisizione, sequestro e arresto, in quanto eseguiti sulla scorta di una denuncia anonima;
insussistenza del reato, giacché il superamento del dato ponderale rappresenta solo uno degli elementi sintomatici della finalizzazione illecita della detenzione;
eccessività della pena inflitta. Con riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale motivava l'infondatezza del rilievo con riferimento all'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in relazione ai casi in cui la ricerca. Comunque effettuata, si sia conclusa con il ritrovamento ed il sequestro del corpo del reato. Con riferimento al secondo motivo, la Corte di Appello di Salerno effettuava una articolata disamina dell'orientamento giurisprudenziale relativo alla interpretazione del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, introdotto dalla L. n. 49 del 2006. Evidenziava, pertanto: - che il quantitativo di cannabis detenuto dall'imputato, superiore di circa il 50% a quello massimo detenibile;
- le altre circostanze del fatto (disponibilità di bilance di precisione, rinvenimento di coltelli sporchi di droga e di un block notes con appuntate diverse cifre); - l'accertata disponibilità da parte del prevenuto di un secondo tipo di sostanze stupefacenti;
erano evenienze che concordemente inducevano a ritenere esatta l'affermazione del primo giudice, circa la destinazione ad uso non personale delle droghe delle quali l'imputato era stato trovato in possesso. La Corte accoglieva il terzo motivo, rilevando che il primo giudice si era discostato di molto dal minimo edittale;
esclusa la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, la Corte riduceva la pena inflitta, nei termini sopra riferiti.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione DE CE deducendo in primo luogo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia omesso di vagliare la doglianza relativa alla dedotta l'inutilizzabilità degli atti di perquisizione, sequestro e arresto, in quanto eseguiti sulla scorta di una denuncia anonima. Sotto altro aspetto, l'esponente censura la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità dell'imputato, alla stregua del solo dato ponderale. La parte considera che i giudici di merito abbiano arbitrariamente attribuito valenza indiziaria alle ulteriori circostanze di fatto, relative alla disponibilità di bilance di precisione da parte del prevenuto, al rinvenimento di coltelli sporchi di droga e di un blocco per appunti con annotate abbreviazioni alfabetiche seguite da cifre. Infine il ricorrente censura le decisione della Corte territoriale, per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità (gr. 155 di hashish e 9 involucri di crack ...). Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con il primo motivo il ricorrente reitera la doglianza relativa alla dedotta inutilizzabilità degli atti di perquisizione, sequestro e arresto, in quanto eseguiti sulla scorta di una denuncia anonima. Si tratta di un rilievo privo di ogni pregio. Sul punto, occorre rilevare che la Corte di Appello di Salerno ha conferentemente richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla legittimità di atti di indagine pure originati da informazioni acquisite da fonte anonima. Ed invero, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che nel caso in cui la ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il ritrovamento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, l'ordinamento processuale considera del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto, quali che siano state in concreto le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta (Cass. Sez. Un. 27 marzo 1996, Sala). Con il secondo motivo l'esponente censura la decisione impugnata, assumendo che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità dell'imputato, alla stregua del solo dato ponderale. Il rilievo è destituito di ogni fondamento. Primieramente, occorre considerare che la Corte regolatrice ha ormai chiarito il portato precettivo della norma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 1 bis. Segnatamente, la Suprema Corte ha considerato che i parametri indiziari indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non si qualificano come elementi costitutivi del reato di detenzione illecita, trattandosi, semplicemente, di elementi sintomatici, che rilevano come criteri di valutazione ai fini della prova della detenzione per uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. Sezione 4, 17 dicembre 2007, Pagliaro). Con specifico riferimento al tema sollevato dall'odierno ricorrente, preme osservare che la Suprema Corte ha evidenziato che "la portata del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), inserito a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, invero, non immuta il sistema precedente quanto alla configurazione della detenzione per uso di terzi come "elemento costitutivo" del reato, limitandosi, appunto, ad indicare alcuni "elementi sintomatici" dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale: e tra questi, per quanto interessa, viene in considerazione anzitutto proprio quello quantitativo, sotto il profilo del superamento della soglia quantitativa di principio attivo indicata nel D.M. Salute (cfr. il citato D.M. Salute 11 aprile 2006). Da tale parametro valutativo, quindi, legittimamente il giudice di merito ha tratto argomenti dimostrativi della destinazione illecita" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22643 del 2008 rv. 240885). Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, secondo un conferente percorso logico- argomentativo immune da ogni cesura in sede di legittimità, ha considerato che il quantitativo di cannabis detenuto dall'imputato, superiore di circa il 50% a quello massimo detenibile, induceva a ritenere la destinazione ad uso non personale sia di quella che delle altre droghe detenute dall'imputato. Deve evidenziarsi che la Corte non ha considerato unicamente il dato ponderale;
il Collegio ha tenuto conto, altresì, delle ulteriori significative circostanze del fatto, quali: la disponibilità di bilance di precisione;
il rinvenimento di coltelli sporchi di droga e di un block notes con appuntate diverse cifre;
l'accertata disponibilità da parte del prevenuto di un secondo tipo di sostanze stupefacenti. Come si vede, la Corte di Appello, nella impugnata sentenza, ha fondato il convincimento in ordine alla destinazione allo spaccio della droga detenuta sulla base di concordanti circostanze complessivamente emergenti dall'acquisito compendio probatorio.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. Al riguardo la Corte territoriale ha considerato che le evidenziate modalità del fatto, anche in considerazione del dato quantitativo e qualitativo di droghe detenute - gr. 155 di hashish e 9 involucri di crack - inducevano ad escludere la sussistenza di una ipotesi di minima offensività penale della condotta. Si tratta di un apprezzamento che si colloca nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità; ed invero la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". E in tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio" Cass. Sez. 4, sentenza n. 4948/2010). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010