Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 27656
CASS
Sentenza 3 maggio 2001

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Massime5

In tema di misure di sicurezza, per la applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario -coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 cod.proc.pen. con riferimento alle misure cautelari- che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.

In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 cod.pen., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per la acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

In tema di favoreggiamento personale, poiché l'art. 4 dell'accordo tra Stato e Chiesa cattolica, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire a magistrati a ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, non è punibile il sacerdote cattolico che, avendo così appreso notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete, senza che sia consentito distinguere tra la semplice reticenza e le dichiarazioni non veritiere.

Le dichiarazioni -captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata- con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore quale prova piena).

In tema di esercizio di un diritto, poiché la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde.

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  • 1Droga parlata e unico indizio: non basta la “nitidezza” della confessione intercettata (Cass. Pen. 3924/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026

    Massima In tema di reati in materia di stupefacenti, qualora la responsabilità sia fondata esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di intercettazioni (“droga parlata”), in assenza di sequestri o ulteriori elementi di riscontro, la valutazione dell'indizio deve essere particolarmente rigorosa ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., e deve condurre a un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. In caso di riforma di una sentenza assolutoria, è inoltre necessaria una motivazione rafforzata, idonea a superare in modo persuasivo le argomentazioni del primo giudice. 1. Il caso: condanna in appello fondata su un'unica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 27656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27656
Data del deposito : 3 maggio 2001

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