Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 5
In tema di misure di sicurezza, per la applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario -coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 cod.proc.pen. con riferimento alle misure cautelari- che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.
In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 cod.pen., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per la acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.
In tema di favoreggiamento personale, poiché l'art. 4 dell'accordo tra Stato e Chiesa cattolica, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire a magistrati a ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, non è punibile il sacerdote cattolico che, avendo così appreso notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete, senza che sia consentito distinguere tra la semplice reticenza e le dichiarazioni non veritiere.
Le dichiarazioni -captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata- con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore quale prova piena).
In tema di esercizio di un diritto, poiché la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde.
Commentario • 1
- 1. Droga parlata e unico indizio: non basta la “nitidezza” della confessione intercettata (Cass. Pen. 3924/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2026
Massima In tema di reati in materia di stupefacenti, qualora la responsabilità sia fondata esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di intercettazioni (“droga parlata”), in assenza di sequestri o ulteriori elementi di riscontro, la valutazione dell'indizio deve essere particolarmente rigorosa ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., e deve condurre a un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. In caso di riforma di una sentenza assolutoria, è inoltre necessaria una motivazione rafforzata, idonea a superare in modo persuasivo le argomentazioni del primo giudice. 1. Il caso: condanna in appello fondata su un'unica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 27656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27656 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - 03/05/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. " AN RI " N. 815
3. " NUNZIO CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " RI G. NE " N. 47314/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) OR GI n. Palermo 16.03.67.
2) OR LU n. Fiume 20.05.44.
3) TA OR n. Palermo 13.07.51.
4) OR MP n. Palermo 20.09.72.
5) TA PP n. Palermo 24.05.76.
6) TT LE n. Palermo 22.06.69.
7) Proc. Gen. Corte Palermo
contro
TT AR n. Palermo 19.05.39
AVVERSO SENTENZA Corte appello Palermo 5.11.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito il Pubblico Ministero in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. E. Musca per OR GI;
avv. D. Siracusano per OR LU;
avv. V. Vianello per TA OR e TA PP;
avv. G. Volo ed avv. S. Monaco per OR MP;
avv. I. Reina per TT AR.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, in parziale riforma di quella emessa il 30.10.1999 dal Gip tribunale di Palermo, assolveva TT AR dal ELitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 378 co. 1 e 2 c.p.p. e 7 D.L. n. 152/91 (favoreggiamento aggravato nei confronti di RI PI,
capo famiglia mafiosa di S. Maria EL SÙ, e di OR GI), TA PP dai reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. 390 c.p. e 7 D.L. n. 152/91 (procurata inosservanza di pena, aggravata e continuata) e 378 c.p. (favoreggiamento EL latitante RI);
riduceva la pena inflitta a TT LE per il reato p. e p. dall'art. 648 bis c.p.; confermava, invece, la condanna di OR GI OR LU, OR MP e TA OR per il reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1, 2, 4 e 5 c.p. (per avere partecipato ad associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" concorrendo in generale alla realizzazione dei suoi scopi e, in particolare, fornendo assistenza logistica vitto notizie e procurando conforto spirituale tramite padre TT ad RI PI, al fine di eludere le investigazioni ed impedirne la cattura, nonché gestendo il suo patrimonio, custodendo ed impiegando beni e danaro, proteggendo la latitanza di TA MB e G. La TT, ponendo in essere attività di acquisto di armi ed altro per l'associazione). La medesima sentenza ordinava la confisca di quanto già in precedenza sequestrato ex artt. 416 bis co. 7 c.p. e 12 sexies L. 306/92 come integrata dall'art. 7 L. 501/94, nonché dei beni oggetto
EL decreto di sequestro - emesso il 14.9.1999 dalla stessa corte d'appello - nei confronti di TA PP e VA e le somme da costoro versate alla società "Costruzioni Mimosa srl". Il procedimento scaturiva da indagini e da una serie di intercettazioni ambientali di conversazioni tra persone presenti, volte a scoprire il rifugio di RI PI, che portarono all'arresto EL latitante il 6 giugno 1997 ed all'individuazione di persone che - in stretti rapporti con lui - non solo avevano favorito la latitanza EL loro capo-mandamento (consentendo a "Cosa Nostra" di continuare a contare su uno dei suoi uomini di maggiore spicco), ma avevano tenuto anche condotte dirette al conseguimento di scopi associativi.
Quanto agli interessi patrimoniali, la sentenza sostiene l'inadeguatezza ELle fonti reddituali, indicate dagli interessati, al fine ELla costituzione ELla società "Costruzioni Mimosa srl", amministrata da OR LU, e ELle varie società o quote sociali appartenenti ai TA, padre e figli, sì da desumere l'originaria illegittimità ELle attività economiche e la stessa fittizietà ELle intestazioni a persone di famiglia.
I ricorrenti allegavano i seguenti motivi.
RS CC -
1) Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis e 418 c.p., poiché la condotta di aiuto prestata ad un singolo sodale non sarebbe inquadrabile nello schema normativo ELla partecipazione ad associazione mafiosa (neppure solo come concorso esterno) ma configurerebbe il minore reato di "assistenza" ai partecipanti. 2) Violazione, in subordine, ELl'art. 378 c.p., poiché si tratterebbe di favoreggiamento EL singolo associato. L'impugnata sentenza non preciserebbe se beneficiario ELla condotta fosse un associato o l'intero sodalizio.
3) Vizio di motivazione per violazione ELl'art. 192 c. 1 e 2 c.p.p. per carenza di riscontri ed elementi probatori diversi dalle intercettazioni.
4) Motivazione apparente su trattamento sanzionatorio e pericolosità ai fini ELla misura di sicurezza personale.
RS GI (nel ricorso Avv. Reina).
1) Violazione art. 378 c.p., 7 D.L. 152/91, 110, 416 bis c.p. e vizio di motivazione relativo, con riferimento all'inquadramento ELla condotta contestata.
2) Violazione art. 62 bis c.p. e correlativo vizio di motivazione. 3) Vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva circa il provvedimento ablativo, per carenza EL nesso logico-cronologico tra acquisto dei beni confiscati ed attività criminosa. Il ricorso avv. Siracusano ribadiva
1) Violazione artt. 110 e 416 bis c.p. in relazione alla condotta volta solo a proteggere la latitanza di un associato, sia pure "di rango".
2) Vizio di motivazione in ordine a 1 contenuto probatorio ELle intercettazioni ambientali.
Gli altri due motivi attengono sempre a violazione art. 62 bis c.p. e normativa sulla confisca.
ET OR -
1) Violazione di legge in ordine alla configurazione ELla condotta come partecipazione ad associazione di stampo mafioso, piuttosto che nella fattispecie normativa EL favoreggiamento o EL concorso esterno.
2) Violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. 3) Violazione di legge sulla confisca e carenza di prova sul nesso logico-cronologico.
4) Vizio di motivazione sulla misura di sicurezza.
5) Impugna l'ordinanza dibattimentale sulla produzione di documentazione.
RS GI -
1) Violazione art. 192 co. 3 c.p.p. nel criterio di valutazione ELle dichiarazioni EL collaborante SC.
2) Violazione art. 192 c.p.p. e 416 bis c.p. in ordine ad elemento soggettivo ed oggettivo EL reato.
3) Violazione artt. 416 bis, 378 c.p. e 521 c.p.p. in relazione alla qualificazione giuridica EL fatto.
4) Violazione artt. 416 bis e 418 c.p. sempre con riferimento alla configurazione ELla "assistenza agli associati". 5) Violazione art. 62 bis c.p. 6) Vizio di motivazione sulla confisca.
ET US -
1) Violazione di legge in relazione alla confisca EL danaro e degli appartamenti (già sequestrati in grado di appello) non rientranti nell'originario provvedimento ablativo. Violazione EL divieto di "reformatio in peius" e compressione EL diritto di difesa in relazione alla richiesta di produzione documentale. TO EM -
1) Omessa motivazione sulla appartenenza al OR dei danaro investito nella "Palermo Auto". Mancanza di motivazione su ipotesi alternativa (art. 12 quinquies co. 1 L. 306/92) a quella contestata (art. 648 bis c.p.) e sul trattamento sanzionatorio. P.G. CORTE d'appello di PALERMO, nei confronti di IT AR. 1) Erronea applicazione ELl'esimente ex art. 51 c.p. anche secondo le norme di diritto canonico. Vizio di motivazione relativo. 2) Erronea applicazione art. 4 EL nuovo accordo concordatario (quanto al favoreggiamento di OR GI).
Tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento ELl'impugnata sentenza. Iniziando la trattazione EL ricorso di RS CC, sembra opportuno prendere le mosse dalla terza censura attinente al vizio di motivazione, con riferimento al rispetto ELle regole di valutazione ELla prova indicate dall'art. 192 cc. co. 1 e 2 c.p.p., poiché i primi due motivi presuppongono una puntuale ricostruzione fattuale a cui rapportare l'esatta norma incriminatrice.
Logicamente diventa necessario il controllo ELla disposizione che definisce i canoni valutativi ELla "prova" - intesa in senso ampio - EL fatto-reato, senza mai perdere di vista i limiti EL sindacato consentito al giudice di legittimità e, specificamente il divieto di scendere nella ricostruzione o rivalutazione EL fatto, correlato al confine, invalicabile da parte EL ricorrente, tra denunzia EL vizio argomentativo e censura di merito non consentita.
Pertanto il richiamo all'art. 192 c.p.p. deve attenere ai criteri logici adottati dal giudice di merito in funzione ELla motivazione, posta a sostegno ELla valutazione probatoria, senza scivolare nella censura di quest'ultima.
Il terzo motivo in esame parte già da una affermazione che sconfina nella censura di merito quando afferma che le propalazioni EL OR stesso (tratte dalle intercettazioni ambientali) non dimostrano il vincolo con l'associazione criminale, "non ricevendo conferma da nessun altro elemento di riscontro", ma solo "ampiamente" la dedizione EL ricorrente all'RI.
Declassa poi la prova - tratta dal giudice di merito dai contenuti di quelle propalazioni - al livello di "indizio" bisognevole di "riscontro", operando una lettura "combinata" tra il secondo ed il terzo comma ELl'art. 192 c.p.p. che indicano - invece - due criteri valutativi necessariamente distinti e non permeabili. Va osservato che, anzitutto, l'"autoaccusa" di RI non può essere definita alla stregua di semplice ed isolato "indizio", sì da ritenere non realizzato il criterio valutativo ex art. 192 co. 2 c.p.p. L'indizio, infatti, è un elemento che per sua stessa natura non è mai "direttamente" significativo EL fatto da provare, siccome ha bisogno di "combinarsi" con altri elementi di identica indiretta valenza dimostrativa per sfociare nella piena prova. L'autoaccusa, invece, punta direttamente sul fatto e lo disvela nella sua pienezza, sicché è EL tutto improprio l'accostamento al mero indizio. Se si considera che la c.d. "chiamata in correità",(art. 192 co. 3 c.p.p.) viene considerata una vera e propria prova, avendo solo bisogno di altri "elementi di prova che ne confermino l'attendibilità", non può negarsi una valenza probatoria inferiore all'autoaccusa captata in una spontanea conversazione tra presenti, ovviamente ritualmente autorizzata.
Si pone, piuttosto, una questione di "credibilità", non inquadrabile nel criterio valutativo ex art. 192 co. 3 c.p.p. ma superabile anche solo logicamente nel contesto argomentativo.
L'impugnata sentenza dimostra di non ignorare una simile difficoltà, nella misura in cui non solo individua un forte riscontro nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma combina organicamente le varie conversazioni per cogliere comportamenti diversi ma tutti significativi ELla totale aderenza al sodalizio mafioso, ben oltre la mera dedizione ad un suo componente di spicco. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Passando alle censure che investono la qualificazione giuridica ELla condotta, appare subito evidente che trovano supporto unicamente in una diversa valutazione fattuale e come tali diventano inammissibili. Invero, il primo motivo sostiene - ripudiando la configurazione ELla partecipazione ad associazione mafiosa - che il OR avrebbe coperto solo un componente ELl'associazione e, dunque, deve ritenersi responsabile EL reato di "assistenza agli associati" previsto dall'art. 418 c.p. Il motivo è inammissibile anche perché non dedotto nei motivi di appello (art. 606 co. 3 c.p.p.). Allo stesso modo, senza voler negare l'astratta configurabilità EL favoreggiamento circostanziato dalla speciale aggravante ex art. 7 L. n. 203/91, la tesi sostenuta nel secondo motivo è viziata alla base nella misura in cui prende in considerazione solo una porzione EL fatto (lo stretto rapporto tra OR GI ed RI) trascurando tutti quegli elementi che l'impugnata sentenza ritiene motivatamente indicativi di piena partecipazione al sodalizio: il mantenimento EL collegamento tra RI e gli altri consociati, la gestione EL raket ed il reimpiego di danaro d'illecita provenienza anche per attività proprie ELla cosca - vedi approvvigionamento di armi, estorsioni, raffinazione ELl'eroina - la profonda introduzione EL OR tra personaggi di alto rilievo nella compagine mafiosa. Nuovamente in questo caso il ricorrente fa leva sul vizio di motivazione (già trattato a proposito EL terzo motivo, anche per evidenziare lo sconfinamento nel merito) al fine di accreditare una ricostruzione fattuale alternativa che si adatti alla tesi giuridica assunta.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
Quanto all'ultimo motivo, l'impugnata sentenza motiva correttamente nel mantenere fermo il trattamento sanzionatorio, valorizzando - in mancanza di specifiche deduzioni a sostegno ELla richiesta di riduzione pena - il criterio di adeguatezza alla "intensità e perseveranza nella condotta".
La specificazione in ordine all'impegno profuso per anni da OR GI, in una serie di attività significative EL ruolo centrale occupato nella cosca capeggiata dall'RI, costituisce idonea motivazione attestante il vaglio operato sulla concreta pericolosità ai fini ELl'applicazione ELla misura di sicurezza. Per concludere, il ricorso di OR GI va globalmente rigettato.
Anche il ricorso di RS GI, padre di OR GI, è infondato e sotto vari profili inammissibile.
Il primo motivo di ciascuno dei distinti ricorsi attiene alla qualificazione giuridica EL fatto, ma trova il logico presupposto nella denuncia EL vizio argomentativo in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il reato associativo contestato. Si sostiene, in particolare, la mancanza di "materiale" assistenza all'RI, mentre la conoscenza - da parte di OR LU - che quell'attività fosse prestata dai figli non bastava a configurare il concorso ex art. 110 c.p. Anche ove fosse ipotizzata una partecipazione nell'attività di supporto all'RI, sarebbe comunque carente l'accordo (il c.d. "intuitus societatis") caratterizzante l'intraneità nel sodalizio criminoso, sicché non resterebbe che la configurabilità EL favoreggiamento (art. 378 c.p.) neppure aggravato ex art. 7 DL n. 152/91 siccome non è automaticamente implicita l'agevolazione ELla consorteria mafiosa in quella EL singolo personaggio di vertice. In sostanza, come precisato nel secondo ricorso, l'"affectio societatis" non si identifica nel rapporto con il singolo;
in siffatta ipotesi sarebbe configurabile il semplice favoreggiamento - sia pure eventualmente aggravato - ovvero il concorso esterno. Occorre ribadire, a prescindere dalla condivisibilità dei principi giuridici astrattamente enunciati, la necessità ELl'esatto raccordo tra fattispecie concreta e previsione normativa, nel senso che rimane prioritaria la ricostruzione EL fatto cui la norma incriminatrice deve essere applicata.
Procedendo in maniera inversa si corre il rischio di sconfinare nella censura di merito non consentita in questa sede.
Ora circoscrivere il "fatto" alla semplice gestione ELla latitanza di PI RI (sotto il profilo EL coordinamento ELl'attività dei coimputati) singolo associato o contenere la condotta di OR LU nello stretto ambito segnato dall'interesse affettivo EL padre per i figli significa proprio procedere ad una valutazione alternativa ELla prova raccolta.
L'impugnata sentenza attribuisce motivatamente a OR LU un ruolo più ampio, non solo per coordinare e dare impulso ai coimputati impegnati nella gestione "materiale" ELl'assistenza al latitante RI, ma anche per la consapevole partecipazione al sodalizio mafioso, dedotta dalla conoscenza ELl'attività spiegata da RI nell'amministrazione dei capitali (in funzione ELla prioritaria esigenza di fare sparire tempestivamente le tracce ELla loro origine) e dal suo stesso coinvolgimento in essa.
Sottolinea, poi, circostanze significative ELl'intraneità di OR LU nel sodalizio, come i suoi riferimenti a personaggi di calibro e notizie molto riservate.
Il primo motivo va pertanto rigettato, mentre il secondo (con riferimento all'atto firmato dall'avv. Siracusano) è inammissibile perché, sotto il titolo EL vizio argomentativo, procede in realtà ad una valutazione di elementi probatori contrastante con quella motivatamente operata dai giudici di merito.
La censura di violazione art. 62 bis c.p., con relativo vizio di motivazione, si risolve in una valutazione fattuale, poiché ritiene "indimostrato" l'assunto sul quale l'impugnata sentenza fonda il diniego di circostanze generiche (risalente affiliazione all'associazione).
La critica non è rivolta alla motivazione bensì alla lettura EL materiale probatorio che ne costituisce il supporto;
è inammissibile.
L'ultimo motivo attiene alla confisca.
L'argomentazione in ordine alla necessità di sussistenza di un "nesso pertinenziale qualificato" tra cosa confiscata e reato accertato è indubbiamente fondata sulla lettera ELl'art. 416 bis co. 7 c.p. ("... è sempre ordinata la confisca ELle cose che....
ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.").
L'art. 12 sexies, co. 1 D.L.
8.6.1992 n. 306 assume, invece, la diversa prospettiva ELla presunzione di illecita accumulazione derivante dalla disponibilità anche per interposta persona - da parte EL condannato - di beni danaro o altre utilità, la cui provenienza non può essere giustificata, in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini ELle relative imposte.
Non solo si perde di vista il nesso eziologico e cronologico tra reato e bene quanto viene imposto l'onere di provare la legittima provenienza ("giustificare") ELla cosa.
Ciò detto, diventa EL tutto irrilevante risalire all'origine ELla partecipazione al sodalizio, anche se nella specie l'impugnata sentenza non ha difficoltà a collocarla alla metà degli anni settanta.
L'ultima parte EL motivo, in cui si torna "alla disamina dei cespiti", contiene censure di merito non consentite in questa sede. Il motivo va globalmente disatteso.
Per concludere, anche il ricorso di OR LU deve essere rigettato.
Passando a trattare il ricorso di ET OR, il primo motivo (dopo la citazione di principi generali in tema di associazione ex art. 416 c.p.) parte da un passo ELla sentenza impugnata che - per essere riportato parzialmente - finisce per travisare il senso globale ELl'argomentazione.
La corte di merito, infatti, sostiene (pag. 40) che "il quadro probatorio ELineatosi a loro carico (il riferimento comprende il TA) ne rivela la partecipazione consapevole al sodalizio mafioso per via di una serie di attività che, in quanto funzionali agli interessi economici e criminali di questo (intendi il sodalizio mafioso) ovvero idonee (le attività) a consentire ad RI PI di svolgere con pienezza il suo ruolo di capo ELla famiglia di Santa Maria EL SÙ negli anni ELla latitanza e, di riflesso, ai sodali di perseverare nelle loro attività criminali sotto la sua direzione, sono state sicuramente utili al rafforzamento ed alla sopravvivenza ELl'associazione nel suo complesso".
La corte di merito intende sottolineare come, nonostante la latitanza di RI, le attività criminali degli altri sodali - che non erano volte solo alla protezione EL latitante, ma a consentire che questi continuasse a svolgere "con pienezza" il suo ruolo di capo famiglia - proseguivano tranquillamente sotto la direzione EL latitante, sicché la "famiglia" di Santa Maria EL SÙ non solo
"sopravviveva" ma si rafforzava nel suo complesso.
Evidentemente l'argomentazione, non apodittica siccome supportata da tutta una serie di elementi tratti dalle conversazioni intercettate, è di una logicità stringente nel senso ELla totale adesione degli imputati al programma criminoso alla cui realizzazione partecipavano attivamente pur dovendo sobbarcarsi all'inconveniente di contatti segreti e prudenti con il loro capo.
Il ricorrente sembra considerarla, invece, come una "affermazione di principio" non sempre suscettibile di inverarsi nel reato ex art. 416 bis c.p., siccome possibili le alternative EL concorso esterno o EL
semplice favoreggiamento.
Tale errore di prospettiva, apre al ricorrente la strada ELla rivisitazione ELle carte processuali per desumere l'insussistenza di quegli elementi significativi ELla condotta mafiosa, la carenza di prova, la valutazione erronea operata dal giudice di merito e, in ultima analisi, la configurabilità EL solo reato previsto dall'art. 378 c.p., le cui differenze dalla partecipazione ad associazione mafiosa sono correttamente ricordate in linea EL tutto teorica. È evidente lo sconfinamento nella censura di merito non consentita in questa sede.
Il motivo è inammissibile.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi per il secondo motivo, attinente alla mancata concessione ELle generiche. Si continua, infatti, a sostenere l'assenza di attività "tipicamente mafiosa" e di precedenti penali, dalla prospettiva di merito, quando l'impugnata sentenza aveva argomentato chiaramente il diniego ritenendo assorbente - rispetto all'incensuratezza - l'intensità e la persistenza nel tempo "ELla dedizione agli scopi criminali". Il terzo motivo concernente la confisca, parte da una impostazione di ordine fattuale, quando afferma essere stata fornita la prova che i beni sequestrati e poi confiscati erano frutto di legittime disponibilità finanziarie. Il ricorrente ripercorre poi gli elementi di fatto sui quali la corte di merito si è già pronunciata, sicché è inevitabile rilevare la natura fattuale ELle censure, inammissibili in questa sede di legittimità.
Quanto alla "pertinenza" al reato da un punto di vista logico e cronologico, occorre richiamare le argomentazioni esplicitate a proposito EL ricorso di OR LU.
La provenienza dei beni confiscabili ex art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 306 deve comunque essere giustificata, ne' a tale scopo può
essere sufficiente il riferimento a regolari atti di acquisto, poiché occorre risalire alla provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione di beni il cui valore sia sproporzionato alle possibilità economiche.
Rimane pertanto la presunzione di "illecita accumulazione" (indipendentemente dalla "pertinenza") in ogni caso di condanna per i reati contemplati dalla norma, quando non sia stata fornita detta prova, sicché l'art. 12 sexies summenzionato viene a costituire deroga ai principi fissati dalla norma generale in tema di confisca (art. 240 C.P.) e rispetto a questa si pone in un rapporto di specialità.
Nel caso di beni formalmente appartenenti a terzi, la norma li considera nella "disponibilità" EL condannato in tutti i casi in cui venga dimostrata la fittizietà ELl'intestazione; l'impugnata sentenza motiva correttamente anche su tale punto.
In definitiva la censura va globalmente rigettata.
Oggetto EL quarto motivo è la misura di sicurezza ELla libertà vigilata applicata al TA, sotto il profilo ELla carenza di motivazione sulla pericolosità.
In effetti l'art. 417 c.p. prevede che la libertà vigilata debba essere applicata - in caso di condanna per il ELitto p. e p. dall'art. 416 bis c.p. - senza alcun esame sulla pericolosità, in piena coerenza con la presunzione posta dall'art. 275 co. 3 c.p.p. in tema di misure cautelari.
Non risulta, EL resto, uno specifico motivo d'appello sul punto. Si impone il rigetto.
Quanto all'impugnativa ELl'ordinanza dibattimentale 22.7.1999, la rinnovazione anche parziale EL dibattimento è consentita dall'art. 599 co. 3 c.p.p. - la cui disciplina è richiamata dall'art. 443 co.
4 c.p.p. - solo nel caso in cui la corte di merito la ritenga assolutamente necessaria.
Entro tali limiti possono conciliarsi le opposte esigenze EL rito abbreviato (che non consente di per sè la rinnovazione di una fase non prevista nel rito ex artt. 441 e ss c.p.p.) e ELla ricerca ELla verità (vedi Corte Cost. 19.12.1991 n. 470). Il potere ELla corte di merito. in ordine alla valutazione di quella necessità, rimane tuttavia insindacabile in questa sede. L'impugnata ordinanza motiva sulla non assoluta essenzialità, ai fini EL giudizio, ELla documentazione la cui ammissione era stata richiesta e, EL resto, nella successiva sentenza risponde compiutamente alle deduzioni difensive sui "profili patrimoniali", sicché non può affermarsi che il potere discrezionale sia stato usato impropriamente.
Per concludere, il ricorso di TA OR deve essere globalmente rigettato.
Passando all'esame EL ricorso di RS GI, la censura - contenuta nel primo motivo - alla chiamata in correità, proveniente da SC VA, siccome non supportata da valutazione ELla personale credibilità, risulta avulsa dal nucleo centrale ELla motivazione ELla sentenza attinente ai comportamenti EL ricorrente, come desunti dalle intercettazioni ambientali.
Manca, pertanto, di specificità.
Con il secondo motivo si procede, invece, ad una valutazione di risultanze processuali (intercettazioni di conversazione tra presenti) funzionale alla tesi difensiva - alternativa a quella operata motivatamente dai giudici di merito e perciò inammissibile - in ordine al ruolo coperto dal ricorrente nell'ambito EL gruppo che gestiva la latitanza di RI PI.
Del pari non sono consentite - in questa sede di legittimità - censure che investano la valenza degli elementi probatori (vedi contestazione EL significato attribuito al rapporto familiare con gli altri due imputati OR, anche sotto il profilo psicologico), piuttosto che la logicità ELla trama argomentativa contenuta in sentenza.
Il ruolo di OR MP viene individuato nel supporto - sotto il profilo logistico - EL latitante, mediante la consegna di messaggi scritti che ne consentivano il collegamento con altri sodali. In tale senso vengono valutate, nell'economia ELla motivazione, i vari scambi con il fratello GI e con il padre. L'impugnata sentenza evince poi, dalla presenza di OR MP al conteggio di danaro avente provenienza illecita (conversazione 25.6.1997) e dall'intestazione fittizia di quote ELla ST srl e degli altri beni a lui sequestrati, il suo coinvolgimento nella gestione di danaro di pertinenza ELla "famiglia" ("attività ... direttamente funzionali agli interessi economici e criminali EL sodalizio", vedi pag. 40) e la partecipazione consapevole alla compagine mafiosa diretta da RI.
Siffatta trama argomentativa resiste alle censure attinenti - come si è visto - essenzialmente al merito e quindi inammissibili. Il terzo ed il quarto motivo ripropongono questioni di qualificazione giuridica ELla condotta come semplice favoreggiamento (art. 378 c.p.) o "assistenza agli associati" (art. 418 c.p.) ma trovano il loro presupposto nel favorevole esito EL motivo deducente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza EL reato associativo, che invece è stato disatteso.
Ne consegue, pertanto, analogo esito.
La censura che investe il diniego di attenuanti generiche va rigettata.
Invero non sussiste la denunziata contraddittorietà, poiché un ruolo qualificato come "esecutivo" non equivale a "secondario". Si è visto, anzi, l'importanza che l'impugnata sentenza conferisce al contributo apportato anche da OR MP alla gestione EL danaro di pertinenza ELla famiglia.
Va inoltre rilevato che i giudici di merito hanno tenuto conto, nel dosaggio ELla pena, ELla particolare posizione EL ricorrente, rispetto a quella degli altri imputati ex art. 416 bis c.p., sicché non era necessaria la concessione di generiche, la cui funzione consiste essenzialmente nell'adeguamento EL trattamento sanzionatorio al fatto concreto.
Quanto all'ultimo motivo, denunziante violazione ELl'art. 12 sexies L. n. 356/92, valgano - per la identità ELle questioni sollevate -
le considerazioni già svolte per l'analoga censura EL ricorrente TA OR.
Per concludere, il ricorso deve essere globalmente rigettato. TO EM in unico motivo di ricorso denunzia omessa motivazione sulla ritenuta appartenenza a OR GI EL danaro investito nella concessionaria "Palermo Auto", al fine ELla configurazione EL reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Censura, inoltre l'esclusione ELl'ipotesi EL favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) ed il mancato esame di quella alternativa ex art. 12 quinquies L. 306/92 (trasferimento fraudolento di valori).
La corte ha rigettato la tesi difensiva secondo cui il ricorrente aveva investito nella concessionaria L. 60.000.000, mentre OR GI non aveva apportato alcun capitale ma solo capacità gestionale, e pochi mesi dopo il TT era divenuto mero dipendente in attesa di consentire all'altro di conseguire i requisiti per assumere la titolarità.
Ha ritenuto, infatti, privo, di supporto probatorio l'affermazione in ordine all'originario investimento e "meramente assertive" le considerazioni aggiunte in sede di gravame, sulla base di una struttura argomentativa che smonta con logica stringente tutti gli elementi EL costrutto difensivo e trae conferma ELla fittizietà ELl'intestazione dal contenuto coordinato di intercettazioni ambientali.
Esclude, inoltre, l'ipotesì residuale EL favoreggiamento reale, ritenendo la precisa sussistenza EL dolo proprio EL riciclaggio (conoscenza ELla provenienza ELittuosa EL danaro e di creare ostacoli alla sua identificazione).
L'impugnata sentenza ritiene, tuttavia, insussistente l'aggravante ex art. 7 legge n. 152/91, sulla considerazione che, pur provata la consapevolezza EL TT in ordine a provenienza illecita EL danaro e partecipazione EL OR all'organismo mafioso, era rimasta in ombra la coscienza che l'attività di riciclaggio andava a beneficio ELla stessa associazione (pagg. 138-139). Il ricorso non solo contesta EL tutto genericamente la complessa struttura argomentativa quanto finisce per travisarne il contenuto, nella misura in cui riporta come considerazione ELla corte quella di "una non completa percezione da parte EL TT circa la illecita provenienza EL capitale apportato da OR GI nella Palermo auto", al fine di accreditare la configurazione EL minore reato ex art. 12 quinquies. L. 306/92, altra ipotesi residuale ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") esclusa dal dolo di riciclaggio.
Quanto al trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla questione sulla contestazione ELl'aggravante di cui al co. 2 art. 648 c.p., l'esclusione di quella ex art. 7 L. 152/91 ha comportato una riduzione di pena in appello, sicché non risulta violato il principio ex art. 597 co. 4 c.p.p. La censura di vizio di motivazione in ordine alla richiesta di ulteriore riduzione si rivela una censura di fatto non consentita in questa sede.
Il ricorso va globalmente rigettato.
Anche il ricorso EL PROCURATORE GENERALE Corte di Palermo, in relazione all'assoluzione di TT AR (per aver commesso il fatto nell'esercizio di un diritto), è infondato.
L'imputazione comprende due distinti profili di favoreggiamento personale.
1) Avere aiutato RI PI a sottrarsi alle investigazioni per il reato di associazione mafiosa ed alle ricerche ELl'autorità, incontrandolo nel luogo ove era latitante e celebrando funzioni religiose.
2) Aver aiutato OR GI a sottrarsi alle investigazioni rendendo false dichiarazioni alla P.G. in ordine alla sua identità ed ai rapporti con lui e con l'RI.
L'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente - per quanto attiene al favoreggiamento nei confronti ELl'RI - l'esimente derivante dall'esercizio EL diritto (garantito dal comma 1 ELl'accordo neo- concordatario tra la Repubblica Italiana e la Chiesa cattolica) di esercitare liberamente il culto ed il ministero spirituale, siccome non superati i limiti fissati dall'ordinamento giuridico canonico. In relazione al favoreggiamento nei confronti di OR GI, l'esimente ex art. 51 c.p. si fonderebbe sull'art. 4 EL medesimo accordo concordatario, secondo cui "gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni EL loro ministero".
Il ricorrente P.G. ritiene la carenza di prova in ordine all'autorizzazione a rivolgere il ministero spirituale a favore di soggetto "messo al bando dalle stesse autorità ecclesiastiche" ed alla celebrazione eucaristica fuori di luoghi deputati al culto. Quanto al secondo profilo di favoreggiamento, ritiene il ricorrente inapplicabile l'art. 4 ELla convenzione concordataria nel caso in cui non si tratti di tacere fatti noti ma rendere false dichiarazioni.
In ogni caso non risulterebbe che l'imputato fosse venuto a contatto con il OR solo per ragioni collegate al suo ministero. Le censure proposte sono infondate ed in parte inammissibili. Quanto all'estensione EL "ministero spirituale" secondo il diritto canonico, non può mettersi in dubbio che in esso rientri la conversione EL peccatore (anche "messo al bando" ossia privato ELl'ausilio sacramentale ELl'eucarestia) come obiettivo primario di ogni "battezzato" ed a maggiore ragione di un sacerdote che non sia restituito allo stato laicale.
Nessuna "autorizzazione" di un superiore è necessaria secondo il diritto canonico.
I rapporti interpersonali nell'ambito ELla comunità o gerarchia ecclesiale possono attenere all'opportunità o meno ELle modalità con cui il ministero viene esercitato, ma devono rimanere fuori EL sindacato volto ad accertare il superamento dei limiti strettamente giuridici propri ELl'ordinamento canonico, al fine di riconoscere l'esimente di cui all'art. 51 c.p., radicata in un diritto di rango costituzionale dato che l'Accordo 18.2.1984 integra l'art. 19 ELla Carta fondamentale.
Correttamente, pertanto, la corte palermitana ha ritenuto scriminata la condotta EL TT.
Diventa irrilevante approfondire l'altro aspetto circa i limiti - per altro attinenti strettamente al rito religioso in sè - imposti dal diritto canonico alla celebrazione ELla liturgia eucaristica. Non può negarsi, invero, che quest'ultima rientri comunque nel potere-dovere di un sacerdote quale strumento prioritario di conversione, onde valgono le medesime considerazioni sopra svolte. Quanto al favoreggiamento nei confronti EL OR, il quarto comma ELl'art. 4 ELl'Accordo tra Stato e Chiesa cattolica ratificato con L. 25.3.1995 n. 121 prevede che "Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni EL loro ministero". Ora occorre anzitutto ricordare che in questa sede di legittimità non è consentita la censura di merito, tale dovendo essere definito il tentativo di rilettura ELle risultanze processuali prospettando dubbi su quanto accertato nell'impugnata sentenza, circa il contatto tra TT e OR in funzione EL ministero svolto dal primo. In punto di diritto, poi, la lettera ELla norma non consente di pervenire alla distinzione accennata dal ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni ELl'imputato.
L'ecclesiastico che fornisca informazioni incomplete su persona coinvolta nella protezione di un latitante si avvale in ogni caso - sempre che la conoscenza ELle notizie avvenga, come nel caso, per ragioni attinenti al suo ministero - EL diritto riconosciuto dalla norma in esame.
Nessuna incidenza può assumere la successiva precisazione - rivelante la precedente omissione discriminata - a meno che non si voglia prospettare un obbligo di informazione cioè il contrario di quanto voluto dalla norma.
In conclusione, il ricorso EL P.M. deve essere rigettato. Va, infine, esaminato il ricorso di ET US, attinente alla confisca di due appartamenti - siti in edificio che la società "Mimosa costruzioni srl" avrebbe eretto in Via Michelangelo di Palermo - e degli acconti versati dal ricorrente (assieme al germano TA VA) quale promittente acquirente.
La confisca, sempre ai sensi ELl'art. 12 sexies L. 306/92, è stata disposta dall'impugnata sentenza sulla base di decreto di sequestro (ultima comma art. 12 richiamante il 321 co. 2 c.p.p.) emesso dalla corte di merito in data 14.8.1999.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione EL principio di "reformatio in peius", (art. 597 co. 3 c.p.p.), poiché l'applicazione o l'aggravamento di una misura di sicurezza - qual'è la confisca ex artt. 416 bis co. 7 c.p. e 12 sexies L. n. 356/92 - non possono essere disposti in appello nel caso di impugnazione da parte EL solo imputato.
Lamenta, ancora, violazione EL diritto di difesa - in ordine alla prova di legittima provenienza EL danaro per l'acquisto - conseguente alla perdita di un grado di giudizio, ricordando che l'art. 579 co. 3 c.p.p. consente l'impugnazione avverso il capo di sentenza concernente la confisca con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Impugna, pertanto, anche l'ordinanza dibattimentale 30.9.1999, che negava la produzione di documenti rilevanti.
Ritiene questa Corte che il motivo debba essere accolto per quanto di ragione.
Anzitutto va ricordato che l'impugnata sentenza ha assolto TA PP da entrambi i reati ascritti (artt. 81 cpv., 390, 378 c.p., aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/91), ma l'interesse al ricorso, in punto di confisca, consegue dalla pretesa titolarità dei diritti sopra indicati ricompresi nella misura di sicurezza e già oggetto di sequestro emesso dalla medesima corte quale giudice procedente avente la competenza ex art. 321 co. 1 c.p.p. Il ricorrente negava, infatti, l'interposizione di persona e la sua strumentalizzazione ad interessi illeciti.
Occorre ancora puntualizzare che la Corte non è chiamata a decidere sulla legittimità EL sequestro prodromico alla confisca (rimanendo autonoma la competenza EL giudice "de libertate") e pertanto non può pronunciarsi sull'interpretazione art. 12 sexies co. 4 L. 306/92. Scendendo, ora, alla trattazione EL motivo di gravame, la denunziata violazione ELl'art. 597 co. 3 c.p.p., potrebbe sussistere - sempre entro i limiti ELla confisca degli specifici beni già indicati - solo nel caso in cui fosse esatta la premessa, che quei beni non erano ricompresi nell'originario provvedimento ablativo emesso dal G.U.P., nella sentenza di primo grado.
L'impugnata sentenza afferma, invece, il contrario ("...trattandosi di bene sostanzialmente rientrante nell'originario provvedimento ablativo, ancorché individuato in un secondo momento", pag. 114 sentenza impugnata), siccome la somma utilizzata per gli acconti sul preliminare di vendita era comunque frutto di illecito accumulo. Non sembra a questa Corte che l'obbligo di motivazione sia stato adempiuto.
Viene, infatti, argomentata solo la possibilità ELla confisca, ma non si fornisce risposta sul punto decisivo circa l'identificazione - nell'ambito EL precedente provvedimento ablativo - dei beni indicati in quello impugnato.
Una tale indagine va svolta dal giudice di merito e correttamente motivata.
La denunziata compressione EL diritto di difesa, nella parte ricollegabile alla perdita di un grado di giudizio per effetto ELla "tardiva" confisca, risulterebbe assorbita nel caso fossero individuati i beni nel primo provvedimento ablativo. Il secondo motivo di ricorso sconfina nel merito nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova ELla interposizione fittizia e procede alla rivisitazione EL materiale probatorio, ma nulla toglie che la corte di rinvio - nel caso non sia ritenuta la comprensione dei beni nel primo provvedimento di confisca - possa procedere alla rinnovazione anche parziale EL dibattimento, consentita - nel caso di assoluta impossibilità a decidere - anche nel caso di rito abbreviato.
Si rende necessario, per i motivi ed entro i limiti sopra indicati, l'annullamento ELl'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione ELla Corte palermitana.
Le parti private ricorrenti, ad eccezione di TA PP, il cui ricorso viene accolto, vanno condannate in solido alle spese processuali.
P.T.M.
In accoglimento EL ricorso di TA PP annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ivi disposta confisca, con rinvio, ad altra Sezione, ELla Corte d'appello di Palermo, per nuovo esame. Rigetta il ricorso EL Procuratore generale.
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati che condanna in solido al pagamento ELle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001