Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, pur dopo la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., ad opera della legge n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di ricorso, attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e, per mezzo di esso, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Commentari • 14
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1459 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1459 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) FIORE VINCENZO N. IL 23/09/1968 avverso la sentenza n. 175/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA, del 03/02/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 6″.”4″11,~ziAto eu..1,4,„ t\'\11(2t ruz.09G9 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. g ‘01.;,(34:5 2′ qft5.7^ 2.1( erYuk Data Udienza: 28/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 3.2.2011, il Tribunale di Santa Maria Capua …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 1154 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1154 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MINICOZZI ROSARIA N. IL 20/06/1952 2) MONACHELLO CARMINE N. IL 04/03/1974 avverso la sentenza n. 2370/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORI LIA ézhadr44414.0 r5 3.3„D Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ..94) 2., o erNst. . ■ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 26.1.2011 la Corte d'Appello di Palermo ha …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 1161 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 3 Num. 1161 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BONOMO ANTONINO N. IL 28/08/1949 2) SCIORTINO ORSOLA N. IL 27/11/1947 avverso la sentenza n. 1191/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA ì,20, c ,itúlso 52,2, o Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 5;ivi iD_ ,4, z) sz: 0 LEL: vsr0 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. . zge. du 23 I, 2-sìug Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO Gni UvA. ilvvAniuk J1044101 1. La …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Penale n. 1157 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1157 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) FEDE GIUSEPPE N. IL 02/04/1957 avverso la sentenza n. 157/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 06/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA iigaxeSào Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ) , che ha concluso per kun,”..«.;')ib Q,- ■ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 6.6.2011 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia sez. distaccata di …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Penale n. 1158 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1158 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BIANCO DAVIDE N. IL 08/03/1977 avverso la sentenza n. 4153/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 21/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORIL1A gz ív,sa,c ceo”° Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per CA.A.«Ugysm-si1/4, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO I. Con sentenza 21.12.2011, il Tribunale di Torino – per quanto qui ancora interessa – ha condannato Bianco Davide alla pena …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2006, n. 23528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23528 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 06/06/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario LV - Consigliere - N. 786
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 25883/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA IO;
avverso la sentenza in data 22.3.2005 della Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciani Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, avv. Favino Luigi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. IO FA ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 22.3.2005 della Corte di Appello di Perugia che - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 16.5.2002 che lo aveva assolto - lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 392 c.p.p. per essersi fatto arbitrariamente ragione da se medesimo allargando senza autorizzazione una strada sterrata e sradicando due alberi di fico.
2. Con l'unico articolato motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza e manifesta illogicità della motivazione) nonché l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. In particolare si denunzia che la Corte di appello ha sostenuto in maniera apodittica che "l'allargamento della strada avvenne prima dell'inizio dell'azione civile" facendo contraddittoriamente riferimento ad una missiva della moglie dell'imputato "datata 25.10.1999 e cioè anteriore all'allargamento avvenuto nei primi giorni di ottobre" e non spiegando sulla base di quali prove si sia giunti alla datazione nei primi giorni di ottobre del presunto arbitrario allargamento, datazione smentita dalla deposizione del teste Commissari e dalle affermazioni contenute nell'atto di appello che situavano il suddetto allargamento nel settembre 1999. La Corte territoriale ha inoltre errato nel ritenere provato il dolo sulla base della condotta tenuta dall'imputato prima del presunto reato (cioè da una circostanza avente il carattere di mero indizio) e nel ritenere attendibile la deposizione del teste CR LV, tra l'altro parente della parte civile.
3. Nell'imminenza della discussione la difesa del FA ha presentato un atto denominato "motivi aggiunti e nuovi" sostenendo che l'appello proposto a suo tempo dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione va dichiarato inammissibile ed ampliando le censure già svolte nel ricorso in ordine alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
DIRITTO
1. Il collegio ricorda in premessa che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. Sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. Sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. Sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 606 c.p.p., lett. e), Cass. 6^, sent. n. 10951 del
15.3.2006 e Cass., 6^, sent. 14054 del 24.3.2006). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo" specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione in altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
2. Esaminato sulle base di queste rigorose coordinate il ricorso è da ritenere fondato.
La motivazione della pronuncia del giudice di appello esibisce infatti una vistosa contraddizione interna laddove afferma che la missiva della moglie dell'imputato "datata 25.10.1999" (nella quale si rappresentava la necessità di operare l'allargamento della strada per consentire il passaggio di una betoniera, si chiedeva il permesso di poter effettuare l'allargamento, in mancanza del quale si sarebbe adita l'autorità giudiziaria) è "anteriore all'allargamento avvenuto nei primi giorni di ottobre".
A questa evidente contraddizione si aggiunge il fatto che la Corte territoriale ha omesso di spiegare sulla base di quali prove sia giunta alla datazione nei primi giorni di ottobre del presunto arbitrario allargamento.
3. Le conseguenze del rilevato vizio della motivazione della sentenza di condanna - pronunciata in grado di appello dopo una pronuncia di assoluzione del giudice di primo grado - vanno valutate alla luce della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, stabilisce che "l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore" della stessa legge va dichiarato inammissibile ed al citato art. 10, comma 3, prevede che "entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per Cassazione contro le sentenze di primo grado". Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio;
che va dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero;
che va dato mandato alla cancelleria di notificare la presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ai fini di quanto previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello del Pubblico Ministero, dando mandato alla Cancelleria di notificare la presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ai fini di quanto previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006