Sentenza 17 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 17/12/2003
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Pietro - Consigliere - N. 1276
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002773/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR PP N. IL 06/12/1977;
2) COSTANTINO GIAMPAOLO N. IL 28/01/1976;
3) D'GU IO ME N. IL 28/08/1971;
4) DE AR BR N. IL 23/06/1948;
5) IO ON N. IL 15/07/1973;
6) IO VI N. IL 22/07/1978;
7) TE AN N. IL 09/09/1973;
8) NN FR N. IL 04/10/1966;
9) IC AN N. IL 24/11/1951;
10) COSTANTINO UM N. IL 14/02/1978;
avverso SENTENZA del 18/06/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. EP A. Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 giugno 2002 la Corte d' Appello di Reggio Calabria, decidendo il processo a carico di DI EP e altri, accoglieva parzialmente l'appello proposto da alcuni imputati;
confermava invece la sentenza di primo grado per gli odierni ricorrenti, avverso la sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Reggio Calabria del 23 luglio 2001 in ordine ai reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/90) nonché di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR. 309/90). I fatti che hanno dato luogo al processo traggono origine da una complessa operazione investigativa relativa alla attività di spaccio di sostanze stupefacenti, realizzata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e l'assunzione di testimonianze di alcuni tossicodipendenti: dette operazioni avevano condotto al sequestro di sostanze stupefacenti e alla individuazione di numerosi soggetti, implicati negli illeciti traffici. Il G.U.P., avanti al quale gli imputati avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, aveva escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre aveva condannato gli odierni ricorrenti per i reati di cui agli arti 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 con il riconoscimento delle ipotesi attenuate di cui agli artt. 73 comma 5 e 74 comma 6. Propone ricorso per cassazione il difensore di LÀ EP deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i decreti autorizzativi sarebbero privi di idonea motivazione;
si rileva inoltre che l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici della Procura sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge. Nel rigettare il motivo, la Corte d'Appello aveva semplicemente rilevato l'indeterminatezza del gravame, non essendo stato precisato quali fossero i decreti viziati: il che costituirebbe un implicito riconoscimento della fondatezza, nel merito, del gravame. Con il secondo motivo, si lamenta l'assoluta assenza di motivazione per la configurabilità del reato associativo, essendosi i giudici dell'appello limitati a richiamare alcuni elementi già indicati nella sentenza di primo grado (verbali di sequestro, intercettazioni e deposizioni di testi), senza dar conto del mancato accoglimento dei motivi di gravame sollevati.
Con il terzo motivo, si rilevano analoghe carenze anche in relazione agli episodi di spaccio contestati all'imputato.
Propone ricorso CO IA richiamando i motivi sopra illustrati in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
Con il secondo motivo, si rileva l'assenza di elementi di prova o di indizi che giustifichino la dichiarazione di responsabilità per il reato associativo, essendosi la Corte limitata a desumere la partecipazione dello stesso al sodalizio criminale dal fatto che egli era imparentato con uno dei capi della cosca. La Corte d' Appello, infine, non aveva speso nemmeno una parola per giustificare la conferma della condanna in ordine al reato di spaccio. CO UM (fratello di IA) propone ricorso di tenore identico a quello sopra illustrato.
Propone ricorso D'UÌ TO CA rilevando, con il primo motivo, l'assenza di motivazione nei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, essendo stati usati moduli prestampati;
si rileva, inoltre la incongrua motivazione per il provvedimento di autorizzazione all'uso di impianti di intercettazione diversi da quelli esistenti presso l'ufficio della Procura. Nessuna precisazione risultava infine per la necessità di provvedere alle suddette intercettazioni per "eccezionali ragioni di urgenza", come è richiesto dalla legge.
Con il secondo motivo, si rileva la assenza di idonea motivazione che giustifichi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di spaccio, ritenuto provato soltanto sulla base di intercettazioni, senza alcun riscontro.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche. Con altro ricorso proposto da altro difensore, il D'UÌ torna a proporre gli stessi rilievi di cui sopra, per le intercettazioni telefoniche e ambientali e per l'assenza di sufficienti elementi di prova quanto al contestato di spaccio;
si rileva infine la carenza della motivazione quanto al reato associativo, in ordine al quale la corte d' appello si era limitata a richiamare in modo generico e apodittico le decisioni del giudice di primo grado.
Propone ricorso De AR NO rilevando, con il primo motivo, l'assenza di coerente ed adeguata motivazione per i reati contestati (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90), in quanto dalle intercettazioni richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, non sarebbe possibile individuare con sufficiente certezza la persona dell'imputato.
Con il secondo motivo lamenta la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con altro ricorso proposto da altro difensore, il De AR censura la sentenza impugnata in relazione alla questione delle intercettazioni telefoniche e ambientali sopra già trattata e, soprattutto, per l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici della Procura. Lamenta infine la illogicità della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, stabilita in misura eccessiva. Con il primo motivo di ricorso NO TO rileva la illegittima e illogica valutazione della prova, fondata su intercettazioni telefoniche prive dei necessari riscontri, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p.; la Corte d' Appello avrebbe quindi del tutto ignorato la dichiarazione resa dall'imputato che aveva ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, non avrebbe avuto significato il rinvenimento di circa un grammo di marijuana, ne' sarebbero stati acquisiti altri elementi dai quali trarre la dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90. Quanto alla contestazione di cui all'art. 74, sarebbero del tutto carenti i requisiti richiesti dalla legge, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento semplicemente alle valutazioni del giudice di primo grado, ignorando le questioni sollevate dalla difesa in sede di appello.
Illogica e carente di adeguata motivazione sarebbe infine l'impugnata sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con i motivi aggiunti si precisa la doglianza relativa alla illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali con particolare riguardo alla utilizzazione degli impianti di ascolto esterni agli uffici della Procura. NO VI solleva la questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 268 c.p.p.. Con il secondo motivo, rileva la assenza di elementi di prova che valgano a ritenere la sussistenza del reato associativo. Con il terzo motivo, si rileva che il giudice dell'appello, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, avrebbe omesso di considerare la giovane età dell'imputato e la sua incensuratezza. Con unico motivo, TA TI rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha negato la concessione delle attenuanti generiche, non avendo considerato che il precedente penale riguarda fatti risalenti ad oltre dieci anni addietro e si riferisce a reati di specie diversa.
Ricorre NN AN deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i decreti autorizzativi sarebbero privi di idonea motivazione;
rileva inoltre che l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici della Procura sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge.
Con il secondo motivo, lamenta l'assoluta assenza di motivazione per la configurabilità del reato associativo, essendosi i giudici dell'appello limitati a richiamare alcuni elementi già indicati nella sentenza di primo grado (verbali di sequestro, intercettazioni e deposizioni di testi), senza dar conto del mancato accoglimento dei motivi di gravame sollevati.
Con il terzo motivo, si rilevano analoghe carenze anche in relazione agli episodi di spaccio contestati all'imputato.
Propone infine ricorso il difensore di IC AN, il quale rileva la illegittima e illogica valutazione della prova, fondata su intercettazioni telefoniche prive dei necessari riscontri, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p.; la Corte d'Appello avrebbe quindi desunto la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 unicamente da alcune intercettazioni, peraltro prive dei necessari elementi individualizzanti.
Quanto alla contestazione di cui all'art. 74, sarebbero del tutto carenti i requisiti richiesti dalla legge, avendo la sentenza impugnata fatto riferimento semplicemente alle valutazioni del giudice di primo grado, ignorando le questioni sollevate dalla difesa in sede di appello.
Con i motivi aggiunti si precisa la doglianza relativa alla illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali con particolare riguardo alla utilizzazione degli impianti di ascolto esterni agli uffici della Procura. Con memoria del 5 dicembre 2003 i difensori di IC AN, di NO TO, di De AR NO e di NO ZO depositavano copia dei decreti autorizzativi relativi alla intercettazione sull'autovettura Mercedes targata BC 873 GS in uso a IC AN, allo scopo di documentare le carenze sollevate con i motivi sopra indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono manifestamente infondati e debbono essere dichiarati inammissibili.
La questione della nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sollevata da quasi tutti i ricorrenti con argomenti del tutto affini, risulta ampiamente e correttamente affrontata dai giudici dell'appello i quali, pur avendo rilevato che si trattava di motivi generici, in quanto con i motivi di appello non venivano precisati quali fossero le cause di nullità dei decreti in oggetto, ne' quali dei numerosi decreti in atti fossero viziati, hanno tuttavia esaminato i provvedimenti in questione sotto tutti i profili ora trattati nei motivi di ricorso. In primo luogo, i giudici dell'appello hanno dato atto che tanto il P.M. che il GIP. hanno singolarmente enunciato tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificarono i provvedimenti in questione, motivando non soltanto sulla sussistenza degli elementi indizianti, ma anche sulla necessità di avvalersi di impianti di intercettazione esterni agli uffici della Procura, in quanto si trattava di individuare, in prossimità del luogo della intercettazione, la presenza dei soggetti coinvolti (si veda in tal senso: Cass. Sez. 1^, 24 giugno 2003 n. 27307 ric. De Matteo e altro). La sentenza impugnata da anche atto che i decreti autorizzativi sono adeguatamente motivati anche in relazione alla urgenza della loro esecuzione, tenuto conto della necessità di immediato intervento per evitare che fossero portate a compimento operazioni di spaccio di sostanze stupefacenti, in conformità a quanto prevede l'art. 268 comma 3 c.p.p. I provvedimenti, sempre secondo i giudici dell'appello, risultano rispondenti ai criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (21 giugno 2000 n. 17 ric. Primavera e altri, 28 novembre 2001 n. 42792 ric. Policastro) quanto all'impiego della cosiddetta motivazione "per relationem", con riguardo sia alla richiesta del Pubblico Ministero che alla relazione della Polizia Giudiziaria.
Si deve quindi concludere per la adeguatezza e correttezza della motivazione della decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
peraltro il sindacato demandato alla Corte di Cassazione ha necessariamente un orizzonte circoscritto, dovendo esso essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza "di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso: Cass. SS. UU. 24 novembre 1999 n. 24 ric. Spina). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere quindi evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
Anche per gli altri motivi di ricorso le posizioni dei ricorrenti fanno riferimento a questioni similari: in primo luogo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui si limita a fare riferimento alla sentenza di primo grado per la individuazione dei requisiti per la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che nella ipotesi di concorde decisione delle sentenze di primo e di secondo grado, le motivazioni si integrano vicendevolmente (in tal senso: Cass. Sez. 5^, 16 marzo 2000 n. 3284 ric. Patrucco e altri). Nella specie, la sentenza del G.U.P., richiamata dalla sentenza della Corte d' Appello, si diffonde in modo puntuale sul piano logico e del tutto conforme ai principi di diritto, sui presupposti richiesti dalla legge per la sussistenza del reato associativo e sulla individuazione degli elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento, che hanno consentito di ritenere la responsabilità degli odierni ricorrenti. Il motivo non può quindi trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.
Altro motivo dedotto da più ricorrenti, riguarda l'applicabilità della norma di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. alle intercettazioni (telefoniche o ambientali) tra coimputati che chiamino in causa un terzo coimputato: in tal caso, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che "Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta vantazione, ai canoni di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p." (Cass. Sez. 5^, 19 gennaio 2001 n. 13614 ric. Primerano). In applicazione di tale criterio, il giudice dell'appello ha adeguatamente valutato gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento, pervenendo alla dichiarazione di responsabilità con motivazione coerente e conseguente sul piano logico. Il motivo deve essere quindi disatteso. Quanto alle altre doglianze, sollevate in relazione agli episodi di spaccio contestati ai singoli imputati, si tratta di censure che riguardano la valutazione del merito: i ricorrenti, più che prospettare correttamente vizi di legittimità, formulano diverse ipotesi per la ricostruzione del fatto, non consentite nel giudizio avanti questa Corte. Al contrario, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo la Corte di merito ripercorso non soltanto tutto l'iter argomentativo del G.U.P., ma avendo la stessa dato conto con ampia motivazione, immune da vizi logici o giuridici, delle ragioni che hanno indotto la stessa Corte a confermare il giudizio di attendibilità della ricostruzione dei fatti secondo la versione recepita nel giudizio di primo grado.
Resta infine da rilevare la assenza di validi argomenti per contestare il trattamento sanzionarono ritenuto dai giudici del merito e, quanto ai ricorrenti D' UÌ, NO TO, De AR NO e NO VI, per la mancata concessione delle attenuanti generiche: anche su tali aspetti la sentenza impugnata ha adeguatamente e puntualmente supportato le propria decisioni con corrette motivazioni.
I ricorsi debbono essere quindi dichiarati inammissibili;
segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e al pagamento dell'importo di E.
1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibili i ricorsi;
condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e dell'importo di E.
1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004