Sentenza 23 gennaio 2013
Massime • 1
L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Commentario • 1
- 1. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2013, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/01/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 199
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanni - Consigliere - N. 40570/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR EP N. IL 18/08/1986;
avverso l'ordinanza n. 424/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 14/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, POLICASTRO Aldo, per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Albanese Cosimo, che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
OSSERVA
SC GI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, datata 14.6/10.7.2012, del tribunale di Messina che, in sede di riesame della pregressa misura cautelare in carcere, disposta dal gip dello stesso tribunale, per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73, confermava la misura correlata a tutti i delitti contestati, denunciando vizio di motivazione in ordine alla partecipazione, anche qualificata, alla associazione criminosa.
I giudici del riesame, con una motivazione ampia, articolata con riferimenti concreti, avevano segnalato i numerosi episodi di spaccio nel cui contesto l'indagato svolgeva un ruolo di protagonista, nel senso di acquisizione dello stupefacente consegnato poi ad altri perché a loro volta procedessero alla sua distribuzione tra i richiedenti lo stupefacente ed hanno tratto da questo sistematico, continuo processo di approvvigionamento e di cessione ad altri le loro motivate ed argomentate conclusione.
Con l'unica ragione di doglianza il prevenuto, tramite difensore, segnala l'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi, non tanto della partecipazione alla associazione, quanto del ruolo qualificato rivestito nel suo contesto dall'imputato. Il ricorso non merita accoglimento perché infondato. Invero dalla trascrizione delle numerosissime conversazioni ambientali intercettate i giudici della cautela hanno tratto la rappresentazione di una serie continua di contatti del prevenuto con una serie indeterminata di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, con un ruolo di spicco del Cruci, quale gestore del canale di rifornimento calabrese di altri aggregati facente capo a tale Cannavo Angelo, operante in territorio messinese, ed a tale cacocciola, operante nella zona palermitana. Del resto è regola giurisprudenziale ormai assodata che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza, come nel caso di specie, di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. In definitiva il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza, emergente nel caso di specie dalla continuità dei contatti tra gli spacciatori, di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il dolo, poi, del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente. E l'elencazione dei frequenti contatti, con il ruolo di collegamento del prevenuto, tra aree criminali operanti in diversi contesti geografici, come Messina, Palermo e Calabria, costituisce la seria piattaforma fattuale, del tutto ignorata dai motivi di ricorso, che segnala a tutto tondo l'emersione di una chiara rappresentazione del vincolo permanente, con un ruolo di preminente tra i partecipanti e gli organizzatori della associazione, dei quali ultimi logicamente fa parte l'imputato, proprio per la sua attività esponenziale di collegamento tra i vari gruppi criminali operanti in diverse zone geografiche. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi altresì la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, dove il ricorrente sono ristretti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013