Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 maggio 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 dicembre 2022 |
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A cura di Davide Costa Con la sentenza n. 5784 del 07/02/2018 (1) la Suprema Corte ha annullato un'ordinanza del Tribunale di Isernia con la quale il giudice di merito, nel procedimento inerente al reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (2), aveva subordinato al previo soddisfacimento integrale del debito fiscale la concessione della messa alla prova ex art. 168 bis (3) c.p. ai fini dell'estinzione del reato La pronuncia in esame costituisce il primo intervento in merito alla problematica relativa all'applicazione dell'istituto della messa alla prova dell'imputato con sospensione del procedimento avente ad oggetto uno dei reati …
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Versioni del testo
- Capo I : Deleghe al governo
- Art. 1. Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall' articolo 278 del codice di procedura penale , prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall' articolo 278 del codice di procedura penale , prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall' articolo 133 del codice penale , possa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale ;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102 , 103 , 105 e 108 del codice penale ;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all' articolo 278 del codice di procedura penale ;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le modalita' di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199 , sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , tenendo conto della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 275-bis e 278 del codice di procedura penale :
«Art. 275-bis. (Particolari modalita' di controllo). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.»
«Art. 278. (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell' articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall' articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».
- Si riporta il testo degli articoli 102 , 103 , 105 , 108 , 133 e 385 del codice penale :
«Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge). - E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.»
«Art. 103. (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.»
«Art. 105. (Professionalita' nel reato). - Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e' dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.»
«Art. 108. (Tendenza a delinquere). - E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli articoli 88 e 89.»
«Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.»
«Art. 385. (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al sistema penale».
- La legge 26 novembre 2010, n. 199 reca: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'». - Art. 2. Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta' intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale :
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 ;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 ;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 ;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 ;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale :
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 527, primo comma, 528 commi primo e secondo, 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale :
«Art. 527. (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
(Omissis).»
«Art. 528. (Pubblicazioni e spettacoli osceni).
- Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. (Omissis).»
«Art. 652. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto). - Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619.»
«Art. 659. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'.»
«Art. 661. (Abuso della credulita' popolare). - Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.»
«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). - Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita'.
Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»
«Art. 726. (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini):
«Art. 2. - 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20 , 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici):
«Art. 11 - Le violazioni delle disposizioni dell' art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato piu' grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni.
In caso di recidiva la pena e' aumentata fino alla meta'.
Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale , degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.».
- Si riporta il testo dell' articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):
«Art. 171-quater - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 5.164 (lire dieci milioni) chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.
80.».
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano):
«Art. 3 - Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000. Ove l'omissione risulti colposa la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili):
«Art. 15. - Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi.».
- Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica):
«Art. 16. - L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000. «.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 28. ( Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1 ) Sanzioni - 1. (Omissis).
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 2.065 (lire quattro milioni).
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 :
«Art. 17 . (Obbligo del rapporto) - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407 , saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
Il capo III del titolo VII del libro II del codice penale reca: «Della falsita' in atti».
- Si riporta il testo degli articoli 491 , 594 , 627 , 631 , 632 e 647 del codice penale :
«Art. 491. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena). - Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsita' in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»
«Art. 594. (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.»
«Art. 627. (Sottrazione di cose comuni). - Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.»
«Art. 631. (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.»
«Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.»
«Art. 647. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito). - E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:
1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 633 , 635 e 639-bis del codice penale :
«Art. 633. (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.»
«Art. 635. (Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 639-bis. (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico .».
- Si riporta il testo dell' articolo 10-bis del decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 : (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 10-bis. (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all' articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 , e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l' articolo 162 del codice penale .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis , 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' articolo 10, comma 2, all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' articolo 13, comma 14, si applica l' articolo 345 del codice di procedura penale .
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.».