Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 2
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretto e non manifestamente illogico il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso la concedibilità dell'attenuante sul rilievo della gravità della condotta incriminata, trattandosi di detenzione per la vendita di sostanze diverse per tipologia - nella specie, cocaina, eroina e morfina - tale da dimostrare "che l'attività di spaccio era diretta ad un cospicuo e variegato numero di consumatori").
In tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto, sicché é inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, che abbia riconosciuto la detta attenuante ad effetto speciale (cfr. art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.). A conclusione diversa deve invece pervenirsi allorchè si verta in ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello ex articolo 580 cod. proc. pen., poichè quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del P.M., legittimamente proposto sostenendosi l'erronea configurabilità dei presupposti dell'attenuante in questione, si converte in appello in applicazione del citato articolo 580, ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'articolo 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata la censura in diritto, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Da queste premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato in una fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma quinto dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).
Commentari • 5
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2005, n. 38879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38879 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 29/09/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1435
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2470/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR LL nato il [...] in [...];
avverso la sentenza in data 26 ottobre 2004 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
RA LL è stato giudicato con rito abbreviato dal GIP presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere per il reato di detenzione e spaccio di diverse sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90, con riferimento al quale veniva riconosciuta la sussistenza dell'attenuante di cui al comma 5 dello stesso articolo nonché per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 577, 582, 585 c.p.) ed, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello dolendosi del trattamento sanzionatorio inflittogli.
La decisione veniva altresì impugnata dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua a Vetere che proponeva ricorso per Cassazione per violazione di legge sul rilievo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'attenuante di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90, trattandosi di spaccio di tre diverse tipologie di sostanze stupefacenti.
Ai sensi dell'art. 580 c.p.p. il ricorso del P.M. veniva convertito in appello.
La Corte di Napoli con la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del P.M. riteneva l'insussistenza dell'ipotesi cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e rideterminava la pena in anni 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, così assorbito l'appello dell'imputato. Propone ricorso per Cassazione RA LL lamentando con un unico motivo la violazione di legge con riferimento agli artt. 443 e 580 c.p.p. nonché all'art. 73, comma 5, DPR 309/90.
Sotto il primo profilo sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. in conformità ai principi costantemente affermati dalla S.C. secondo i quali l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, il che è da escludere nella fattispecie in esame ove la concessione della suddetta attenuante incide solo nella valutazione della gravità del fatto. Erroneamente, pertanto, i giudici avevano proceduto all'aumento della pena. Sotto il secondo profilo, lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73, DPR 309/90. Infondata è la doglianza di natura processuale.
È indubbiamente vera la premessa da cui parte il ricorrente, in forza della quale, in tema di stupefacenti la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto, sicché sarebbe inammissibile l'appello proposto dal p.m. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, che abbia riconosciuto la detta attenuante ad effetto speciale (cfr. in termini, Cass., Sez. 4^, 22 aprile 1997, Saraglia). Il ricorrente, peraltro, trascura di considerare che, nella fattispecie sub iudice, si verte in ipotesi di conversione del ricorso per Cassazione in appello ex art. 580 c.p.p.. Il pubblico ministero, cui era preclusa la facoltà di proporre l'appello ex art. 443 c.p.p., ha legittimamente proposto ricorso per Cassazione, che si è convertito in appello, proprio in virtù della richiamata disposizione, in ragione dell'appello contestualmente proposto dall'imputato.
E in proposito il giudicante ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per Cassazione proposto dal p.m. si converte in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Cass., Sez. 6^, 25 settembre 2002, Ruberto, che ha conseguentemente rigettato il ricorso in una fattispecie identica a quella in esame nella quale la corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del p.m. di erronea applicazione del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto adottato e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).
Parimenti infondata è la doglianza afferente la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il diniego è stato correttamente argomentato sull'assorbente rilievo, in punto di pericolosità della condotta, attribuito alla diversa tipologia delle sostanze detenute (nella specie, cocaina, eroina e morfina).
Al riguardo, il giudicante ha in effetti richiamato l'orientamento consolidato della corte di legittimità sulle modalità di apprezzamento dei presupposti per la concedibilità o il diniego dell'attenuante de qua.
Orientamento in forza del quale, come è noto, si sostiene che il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 21 giugno 2005, Lantani ed altro). Da queste esatte premesse, il giudicante ha fatto discendere una conclusione esatta, perché congruamente e sufficientemente motivata. Ha infatti provveduto ad un apprezzamento complessivo dei richiamati parametri, soffermando l'attenzione oltre che su quello del quantitativo delle sostanze (che, come emerge dalla imputazione, non è particolarmente significativo, ne' in totale, ne' con riferimento alla singola sostanza), sull'assorbente rilievo attribuito al dato della diversità qualitativa delle sostanze, negativamente apprezzato nella ritenuta prospettiva del numero dei consumatori che potevano essere i destinatari finali della sostanze. Argomento ex se non manifestamente illogico e, quindi, qui non censurabile. Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005