Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2005, n. 38879
CASS
Sentenza 29 settembre 2005

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In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretto e non manifestamente illogico il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso la concedibilità dell'attenuante sul rilievo della gravità della condotta incriminata, trattandosi di detenzione per la vendita di sostanze diverse per tipologia - nella specie, cocaina, eroina e morfina - tale da dimostrare "che l'attività di spaccio era diretta ad un cospicuo e variegato numero di consumatori").

In tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto, sicché é inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, che abbia riconosciuto la detta attenuante ad effetto speciale (cfr. art. 443, comma terzo, cod. proc. pen.). A conclusione diversa deve invece pervenirsi allorchè si verta in ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello ex articolo 580 cod. proc. pen., poichè quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del P.M., legittimamente proposto sostenendosi l'erronea configurabilità dei presupposti dell'attenuante in questione, si converte in appello in applicazione del citato articolo 580, ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'articolo 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata la censura in diritto, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere all'annullamento della pronuncia di primo grado. (Da queste premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato in una fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma quinto dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).

Commentari5

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    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2005, n. 38879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38879
Data del deposito : 29 settembre 2005

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