Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 3
Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).
Le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen..
In tema di istruzione dibattimentale, la violazione del terzo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. - secondo cui la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito - non comporta l'inutilizzabilità della relativa prova, dando luogo piuttosto ad una nullità di ordine generale non assoluta per violazione del diritto di difesa (poiché non si assicura al difensore la possibilità di rivolgere domande al perito), come tale soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 ed alle sanatorie di cui all'art. 183 del codice di rito. (Nella specie la Corte ha ritenuto sanata la nullità verificatasi nel dibattimento di primo grado - ove era stata data lettura di una perizia di trascrizione di conversazioni intercettate senza audizione del perito - in forza della successiva escussione dell'interessato da parte del giudice di appello).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2003, n. 38413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38413 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Ягода REPUBBLICA ITALIANA
3841 3/0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/02/2003
SENTENZA
N131 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIZZUTI IU PRESIDENTE
1. Dott. CICCHETTI NUNZIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SICA IU Π N. 027151/2002
3. Dott. ROTELLA IO IT
4. Dott.MARASCA GENNARO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente
UFFICIO COPIE SENTENZA / ORDINANZA
Richiesta copia studio sul ricorso proposto da : dal Sig.FUTI per diritti € 17.59 1) LV NI (CL.61) N. IL 16/06/1961
×:03 2) LV NI (CL.37) N. IL 01/01/1937 IL CANCELLIERE
3) LV IN N. IL 10/08/1968
4) LV DO (CL.77) N. IL 25/08/1977
5) LV DO (CL.76) N. IL 27/05/1976
6) LV DO (CL.24) N. IL 05/12/1924
7) LV NC N. IL 17/10/1939
8) LV IU (CL.43) N. IL 06/10/1943
9) LV IU (CL.66) N. IL 23/03/1966
10) LV IC (CL.46) N. IL 02/03/1946
11) LV IC (CL.27) N. IL 07/12/1927 12) ALVARO PAOLO N. IL 27/02/1946
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. BOW ADIO per diritti €1.5e
il
IL CANCELLIERE
14) LV AL N. IL 30/08/1972
15) BO NI N. IL 25/08/1957
N. IL 20/03/1960 16) AR NI
N. IL 13/02/1941 17) AR DO
18) D'EL IC AV N. IL 05/02/1939
19) FU PA IL 27/11/1949 N.
20) FU RO N. IL 04/02/1942
21) FU AV N. IL 01/12/1938
22) NO IO N. IL 21/04/1969 23) IANNACI DOMENICO N. IL 30/01/1977
24) OI AL N. IL 10/06/1975
25) PA NI N. IL 07/09/1967
N. IL 22/09/197626) PENNA GRAZIANO
27) IC NO N. IL 19/11/1961
28) NO NZ N. IL 18/02/1972
29) EO NO N. IL 10/11/1974
30) EO NO N. IL 30/04/1949
31) GI GI N. IL 22/01/1940
32) TR NO VI N. IL 01/02/1964
33) OL DO N. IL 27/05/1951
34) IT UN N. IL 03/02/1963
N. IL 07/06/1972 35) IT NC
36) IT PA N. IL 13/01/1976
avverso SENTENZA del 29/11/2001
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relaIOne fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
592 Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Nuccio Veneziano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento;
Udito il difensore delle parti civili Ministero dell'Interno e ON LA
avvocato TO Volpe dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati :
- Armando ET per CA TO e VI IC;
IU TI per VA TO classe 37, VA CO classe 27, UR
QU;
PI NO per D'IA CO SA;
HE IO per EO NO e EO EF;
A Managò per VA IC classe 24, LV IU classe 43,
UP AT, LA NO e TA QU;
LO NN sostituito dall'avvocato Alberto Managò per VA
-
IC classe 77;
IC RO per CA IC e CH NO;
3 IU NA per LA NO;
IC AG per SE IO;
IU MA e TI NI per VA IC classe
76, VA AN classe 39 e VA SA classe 72 ;
NA UZ per VA TO classe 61 e VA FF classe 55 ;
-
VA IC per VA NE classe 68, VA IC classe 24,
-
VA CO classe 46, UR QU, UR CO, UR SA e
NA IC;
IT PP per VA IU classe 43 , VA CO classe 46,
BO TO, IA IO, UP AT, NA AN, AN
CE, EO EF, SE IO , TA BR, TA
AN ed VA PA classe 46;
che hanno concluso per l'annullamento con o senza rinvio, della sentenza و
impugnata ;
4 -
La Corte di CassaIOne osserva :
A) Svolgimento del processo
1) Il fatto
"Le indagini relative al presente processo prendevano le mosse dall'arresto avvenuto il 30 novembre 1996, di tale VA NE classe 1967, perché
presso la sua abitaIOne era stato rinvenuto un mitra Thompson.
L'VA NE classe 1967 veniva giudicato separatamente e non risulta imputato nel presente procedimento .
Tuttavia questo grave episodio ed i possibili collegamenti dell'arrestato con esponenti della famiglia VA convinsero gli inquirenti a disporre tre intercettaIOni ambientali all'interno di tre autovetture rispettivamente utilizzate da VA NE classe 53, D'IA CO SA e CA IC .
Le intercettaIOni durarono molti mesi e ad esse si aggiunsero quelle richieste dalla Procura della Repubblica di Milano ed eseguite nel corso delle indagini per il sequestro Sgarella, nel quale veniva ipotizzato un coinvolgimento della famiglia VA .
Nel corso di questo lungo periodo che va dal dicembre 1996 al mese di و
settembre del 1997 , venivano disposte ed eseguite anche numerose
intercettaIOni telefoniche.
5 A questo troncone di indagini si affiancavano quelle della polizia giudiziaria consistenti essenzialmente in pedinamenti e controlli di autovetture, persone e locali spesso stimolate proprio dalle informaIOni ricavate dalle eseguite intercettaIOni ambientali .
Con tale strumento di indagine si apprendeva, infatti, della organizzaIOne di tre riunioni, ritenute dagli inquirenti mafiose, tenutesi il 29 marzo 1997, il 3
maggio 1997 ed il 17 maggio 1998 ; la polizia individuava il luogo di due riunioni circolo CS di OP - ed identificava i partecipanti alle stesse,
mentre di un terzo incontro non riusciva ad individuare il luogo indicato dalle persone intercettate come RE, ma riusciva a fermare le persone che si stavano recando alla riunione e che erano partite da un luogo - la piazza del paese ove si trovava il circolo CS - ove era stato fissato l'appuntamento di buon mattino - alle sei e trenta e di domenica.
-
A tali elementi di indagine si aggiungevano le dichiaraIOni di due collaboratori di giustizia, AN FO e RÉ PI, anche se nessuno dei due faceva parte della famiglia VA;
il primo veniva ascoltato anche nel corso del dibattimento di primo grado, mentre il secondo veniva ucciso prima di essere sentito .
Gli investigatori da tale complesso di elementi ritenevano raggiunta la prova della esistenza di una famiglia mafiosa facente capo agli VA ed operante in
OP e zone limitrofe.
Detta famiglia, legata essenzialmente da vincoli parentali oltre che da motivi di interesse, risultava composta da vari ceppi : I EC, i RR ed i UN
6 legati al ceppo più importante della famiglia denominato CA i AN facente capo ai fratelli VA NE classe 53 detto UP e VA IU
classe 43 detto PP ed operante in OP ed i ST o CU
facente capo ai due fratelli ST Alvaro Antonio e Alvaro Nicola e ad
-
TO CA operante in ET - Stizzano.
I due gruppi avevano una certa autonomia operativa, ma, per ripetere le parole della Corte di merito erano strategicamente avvinti tra loro in un unico "
sodaliIO criminoso.
La famiglia , che era dedita a varie attività criminose e precisamente ad estorsioni, rapine, coltivaIOne e traffico di stupefacenti era stata coinvolta
anche in sequestri di persona a scopo di estorsione ed era armata.
Nel presente procedimento risultano elevate a tutte le persone coinvolte, salvo all'imputato NI PO chiamato a rispondere soltanto di reati relativi alle armi, imputaIOni di associaIOne per delinquere di stampo mafioso, con le aggravanti delle armi, del riciclaggio, del reclutamento di minori e per alcuni imputati anche di quella di essere promotori ed organizzatori del sodaliIO
criminoso.
Nei confronti di alcuni imputati si è proceduto anche per imputaIOni relative alla detenIOne ed al porto di armi ed a carico di UP AT anche per quella di rapina.
A carico di tutti gli imputati veniva emessa ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere che soltanto in alcuni casi, come meglio si و
dirà in seguito, erano annullate dalla Corte di CassaIOne.
7 2) Le due decisioni di merito
Con sentenza emessa in data 5 settembre 2000 il Tribunale di AL affermava la penale responsabilità di quarantanove dei settantaquattro imputati originari per i reati loro contestati e li condannava a pesanti pene detentive, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili,
Comune di OP, al quale veniva concessa una provvisionale di duecento milioni di lire, ON LA e Ministero dell'Interno.
In seguito ad impugnaIOne di tutti gli imputati condannati, che in particolare eccepivano in rito la inutilizzabilità delle intercettaIOni telefoniche acquisite agli atti del dibattimento e contestavano nel merito la effettuata valutaIOne degli indizi a loro carico, la Corte di Appello di IO LA, con sentenza emessa in data 29 novembre 2001, confermava l'affermaIOne di responsabilità
per trentasei imputati ed escluse le aggravanti del riciclaggio e quella relativa al reclutamento di minori e concesse ad alcuni imputati le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, riduceva loro la pena inflitta in primo grado.
8 3) I motivi dei ricorsi
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassaIOne tutti i trentasei imputati condannati chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio,
della sentenza impugnata .
Molti ricorrenti depositavano successivamente memorie con motivi aggiunti, con i quali ribadivano sostanzialmente le questioni già proposte con i motivi del ricorso principale arricchendole di ulteriori argomenti, mentre due parti civili, il
Ministero dell'Interno e la ON LA , depositavano una memoria difensiva con la quale chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
Più che riportare i singoli e specifici motivi di impugnaIOne, che spesso si ripetono per i vari ricorrenti senza apprezzabili differenze conviene per " '
facilitare la comprensione del processo, indicare sinteticamente le questioni che dovranno essere affrontate in questa sede di legittimità:
1) Quasi tutti i ricorrenti - VA TO classe 61, VA TO classe 37,
VA CO classe 27 UR QU VA NE , Alvaro
,
IC classe 77, VA IC classe 24, VA IU classe
43, UP AT, LA TO, TA QU, VA AN
classe 39, VA SA classe 72, VA IC classe 76, VA
IU classe 66, VA CO classe 46, BO TO, Iacino
IO, NA AN , AN CE EO EF SE ' '
IO, TA BR, TA AN ed VA PA classe 46 -
hanno eccepito la inutilizzabilità dei risultati delle intercettaIOni ambientali
9 e telefoniche effettuate nel corso delle indagini preliminari per violaIOne
degli articoli 267 e ss. e 268 comma III c.p.p. In particolare i ricorrenti hanno rilevato che al momento dell'arresto dell'VA NE classe 1967
trovato in possesso del Thompson non vi era alcun elemento per ritenere la sussistenza di una associaIOne mafiosa e, quindi, non legittima appariva la concessa autorizzaIOne alle intercettaIOni;
inoltre queste ultime erano state eseguite con strumenti non in dotaIOne della Procura della Repubblica senza che vi fosse stata una motivaIOne adeguata in ordine alla ecceIOnale
urgenza di procedere ed alla impossibilità di eseguire le intercettaIOni con strumenti in dotaIOne della Procura della Repubblica procedente;
TO
LA ha anche lamentato la mancanza di autorizzaIOne alle intercettaIOni .
2) Molti ricorrenti - VA IC classe 77, VA IC classe 24,
VA IU classe 43 , UP AT, LA TO e TA
QU hanno dedotto la violaIOne dell'articolo 511 comma III e degli articoli 508 e 501c.p.p. per la mancata audiIOne del perito prima di acquisire le trascriIOni delle intercettaIOni agli atti del dibattimento. In particolare gli avvocati Managò e NN nei motivi aggiunti hanno fatto rilevare che analoga ecceIOne presentata nel corso del processo
contro
VA NE
classe 53, la cui posiIOne era stata stralciata, era stata accolta dall'Autorità
Giudiziaria di IO LA .
3) Gli stessi ricorrenti hanno poi eccepito la violaIOne degli articoli 143, 242 e
10 4) CA IC, D'IA SA CO, VA AN classe 39 e
UP AT hanno eccepito la violaIOne dell'articolo 603c.p.p. per la mancata rinnovaIOne della istruttoria dibattimentale necessaria per eseguire una perizia fonica al fine di identificare con precisione le voci dei conversanti e sentire il maresciallo HI, testimonianza quest'ultima ritenuta dai ricorrenti D'IA ed VA AN classe 39 decisiva.
5) Alcuni ricorrenti - VA IC classe 77, VA IC classe 24,
VA IU, UP AT, LA TO, TA QU e
CA TO - hanno dedotto la violaIOne ed erronea interpretaIOne delle norme sulla ammissione al rito abbreviato e la illegittimità costituIOnale
dell'articolo 4 ter della legge 144/2000.
6) Quasi tutti i ricorrenti - VA TO classe 61, VA TO classe 37,
VA CO classe 27 , VA NE classe 68 , VA IC
classe 77, VA IC classe 76, VA IC classe 24, UP
AT, LA TO, TA QU, VA AN classe 39,
VA SA classe 72, VA IC classe 76, VA CO "
VA FF, CA TO, VA IU classe 43 , VA
IU classe 66, VA CO classe 46, BO TO, IA
IO , NA AN AN CE , EO EF SE '
IO, TA BR, TA AN ed VA PA classe 46 -
hanno rilevato un viIO di motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di associaIOne mafiosa, non essendo stati indicati elementi probanti in base ai quali poter ritenere la esistenza in OP di
11 una organizzaIOne criminale di stampo mafioso e mancando del tutto la motivaIOne in ordine ad elementi essenziali del delitto contestato quali ad esempio quello dell'assoggettamento. Alcuni ricorrenti hanno fatto notare che nei fatti descritti nella motivaIOne della sentenza impugnata tutto al più sarebbe stata ravvisabile una associaIOne per delinquere di cui all'articolo
416c.p..
7) Oggetto di molti motivi di impugnaIOne - VA TO classe 61, Alvaro
TO classe 37 VA CO classe 27 UR QU Alvaro " ,
,
NE classe 68, VA IC classe 24, VA IU classe 43,
UP AT, LA NO, TA QU, VA AN
classe 39, VA SA classe 72, VA IC classe 76, VA
IU classe 66, VA CO classe 46, VA FF, BO
TO , IA IO , NA AN , AN CE Romeo '
EF, SE IO, TA BR, TA AN e VA
PA classe 46 sono state le aggravanti ritenute dai giudici di merito,
quella della associaIOne armata e quella per i promotori ed organizzatori del sodaliIO criminale. Sul punto delle armi si è fatto notare che le numerose perquisiIOni disposte presso le abitaIOni degli imputati avevano dato esito negativo e che, pertanto, era ravvisabile un viIO della motivaIOne per avere la Corte di merito ritenuto sussistente l'aggravante delle armi soltanto sulla base delle parole di alcune persone intercettate.
8) A tale questione si ricollega quella più generale da alcuni ricorrenti dedotta -
VA TO classe 37, VA IC classe 77, VA IC
classe 24, VA IU, UP AT, LA TO e TA
12 QU relativa al problema della valutaIOne delle parole dei conversanti.
-
Premesso che i conversanti sono stati individuati in base ad un inattendibile,
secondo i ricorrenti, riconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti,
si è notato che i conversanti debbono essere considerati dei chiamanti in correità e/o in reità e che pertanto si sarebbe dovuto applicare l'articolo 192
comma III c.p.p., che, invece, non risulta essere stato considerato.
9) Tutti i ricorrenti ai quali non erano state concesse le attenuanti generiche -
appare superfluo a questo punto riportare i nomi degli stessi - hanno dedotto un viIO di motivaIOne in ordine al loro diniego, mentre tutti i trentasei ricorrenti hanno sollevato obieIOni in ordine alla determinaIOne della pena ed alla loro personale e specifica responsabilità, facendo notare che i requisiti per ritenere una partecipaIOne alla associaIOne mafiosa non erano stati posti in evidenza e che motivi e circostanze specifiche rappresentate con i motivi di appello non erano stati presi nella dovuta consideraIOne. Sulle
singole e specifiche posiIOni ci si soffermerà nei capitoli successivi.
Vi sono poi motivi di impugnaIOne dedotti soltanto da un ricorrente e relativi a situaIOni particolari.
10) VA TO classe 37 ha dedotto la mancata notifica dell'avviso della udienza di appello al secondo difensore avvocato Tognozzi del foro di Roma.
11) VA IC classe 77 ha eccepito che erano stati acquisiti atti al dibattimento senza il consenso del difensore dell'imputato in violaIOne degli articoli 493, 495 e 515c.p.p. .
13 12) VA IC classe 76 ha lamentato la violaIOne dell'articolo 548
comma II c.p.p. perché non era stato spedito l'avviso di deposito della sentenza di primo grado al suo secondo difensore avvocato NO
Curatola .
13) VA CO classe 27 ha dedotto la nullità delle sentenze di merito ai sensi dell'articolo 521c.p.p. per difetto di contestaIOne , perché gli era stato contestato il delitto associativo di cui al capo A) della rubrica, mentre era stato condannato per quello di cui al capo B) della stessa.
14) VA AN classe 39, infine, ha dedotto la manifesta illogicità della motivaIOne in ordine alla confisca del circolo CS.
14 B) I motivi della decisione
4) Problemi processuali : questioni relative alle intercettaIOni ambientali e telefoniche
Tutti i motivi relativi alla pretesa inutilizzabilità delle intercettaIOni telefoniche ed ambientali sono infondati.
Correttamente, infatti, la Corte di merito ha escluso che possa essere causa di illegittimità del decreto che ha autorizzato le intercettaIOni il fatto che queste siano fondate sull'avvenuto rinvenimento di una arma in possesso di VA
NE classe 67, soggetto estraneo al presente procedimento, e senza che il provvedimento autorizzativo abbia dato conto delle ragioni che giustificavano le intercettaIOni nei confronti degli odierni ricorrenti.
Questa Corte ha infatti statuito che i gravi indizi che, ai sensi dell'articolo 267
comma 1 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettaIOni,
attengono alla esistenza di un reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto per procedere ad intercettaIOne non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicaIOni debbano essere a fine di "
indagine, intercettate. Tale soggetto può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operaIOne è disposta.
Ciò si desume, oltre che dal dettato dell'articolo 267c.p.p., che usa l'espressione gravi indizi di reato, in difformità da quella gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273c.p.p., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettaIOni consentono ai fini della tutela collettiva, in via ecceIOnale, la violaIOne del "
diritto alla segretezza di ogni forma di comunicaIOne sancito dall'articolo 15
15 comma I della CostituIOne anche ai danni di un soggetto che non sia indagato,
ad esempio di una parte lesa (vedi Cass., Sez. VI 18 giugno 1999 n. 9428; Cass.
16 gennaio 1995 n. 1079, Catti ed altri, in Giust. Pen. 1996, III, 226).
Nel caso di specie la Corte di merito ha dato atto che il primo decreto di urgenza del PM in data 4 dicembre 1996 indica i motivi per cui si è proceduto ad intercettaIOne nei confronti di VA NE classe 53, vale a dire la qualità
di prossimo congiunto di VA NE classe 67, il fatto che questi fosse stato trovato in possesso di un mitra Thompson, il carattere permanente del delitto di associaIOne mafiosa ed il contenuto della richiesta del Comando
Provinciale dei Carabinieri di IO LA del 29 novembre 1996, che dava atto dei risultati delle indagini fino ad allora esperite, che apparivano più gravi ed allarmanti se rivalutati all'esito dell'arresto di VA NE classe 67.
Del pari infondate appaiono le critiche alla motivaIOne per relationem del decreto di convalida e dei decreti di proroga delle intercettaIOni .
La Corte di CassaIOne ha riconosciuto sia in via generale sia con riferimento ai provvedimenti relativi alle intercettaIOni la legittimità della motivaIOne per relationem, limitandosi a precisare che occorre che l'atto al quale si fa rinvio sia nella disponibilità delle parti in modo da rendere possibile anche l'eserciIO del diritto di gravame e che il giudice nell'effettuare il rinvio dia conto con una
motivaIOne succinta dato il tipo di provvedimento , di non avere recepito acriticamente l'istanza del PM e/o la richiesta della Polizia Giudiziaria ( SS. UU.
Penali 21 giugno 2000, n. 17, Primavera).
Nel caso di specie, come si è già detto, le motivaIOni del decreto di urgenza del
PM e della successiva convalida del GIP, che non utilizzano mere formule di
16 stile, appaiono complete ed i rinvii alle informative di PG non sono meramente formali, ma frutto di un preciso vaglio critico.
Per i decreti di proroga valgono le consideraIOni svolte con la precisaIOne che per essi è consentito un impegno motivaIOnale inferiore.
Per concludere sul punto si rileva che non è vero che il PM abbia fatto sempre
'ricorso all'articolo 267 comma II c.p.p. perché a parte il primo decreto caratterizzato dall'urgenza, negli altri casi vi è stata richiesta di intercettaIOne
rivolta al GIP, e che il ricorso di LA NO sul punto, che lamenta la mancanza di autorizzaIOne alla intercettaIOne, è del tutto generico .
Infondato è pure il rilievo relativo alla presunta mancanza di motivaIOne del decreto di autorizzaIOne alle intercettaIOni ambientali per il tramite di impianti diversi da quelli in dotaIOne alla Procura della Repubblica.
La Corte di merito ha, infatti, rilevato che i requisiti di ecceIOnale urgenza e di insufficienza e/o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura erano soddisfatti dall'esplicito richiamo alle premesse del decreto del PM , alla
condiIOne di assoluta indifferibilità temporale della intercettaIOne ed alla indisponibilità degli impianti installati in Procura, desumibili anche dalla natura del reato associativo di stampo mafioso che richiede l'immediato attivarsi delle investigaIOni per far cessare al più presto la situaIOne criminosa in atto.
E' giusto ricordare che l'informativa dei carabinieri con cui si chiedeva l'autorizzaIOne alla intercettaIOne ambientale della autovettura Mercedes
precisava che l'intercettaIOne sarebbe stata effettuata presso la sala di ascolto della PG procedente, mentre il decreto autorizzativo del PM dava atto della indisponibilità di apparecchiature idonee presso la Procura della Repubblica.
17 Ora pur volendo prescindere dal rilievo che la ecceIOnale urgenza si collega logicamente soltanto alla indisponibilità di apparecchiature, perché è lecito presumere che in un ragionevole lasso di tempo esse possano rendersi disponibili,
essendo invece il tempo necessario per dotarsi di impianti idonei assolutamente incerto, va detto che la Corte di merito ha correttamente motivato l'urgenza,
come si è già posto in evidenza, con il richiamo al carattere permanente del delitto di associaIOne mafiosa e dalla assoluta gravità della situaIOne
denunciata dall'arresto di NE VA classe 67 trovato in possesso di una pericolosa arma da guerra.
18 5) Continua la violaIOne dell'articolo 511 comma III c.p.p.
E' infondato anche il secondo motivo di gravame con il quale molti ricorrenti hanno lamentato la violaIOne dell'articolo 511 comma III c.p.p. secondo il quale la lettura della relaIOne peritale è disposta solo dopo l'esame del perito;
nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto in primo grado.
In punto di fatto va detto che i giudici dell'impugnaIOne hanno proceduto all'audiIOne del perito cosicché l'esame ha preceduto la valutaIOne
dell'elaborato peritale da parte della Corte territoriale.
Ciò ha comportato una sanatoria della nullità, ammesso che essa sussista, con conseguente piena utilizzabilità della trascriIOne delle intercettaIOni ambientali e telefoniche effettuate.
,E' appena il caso di rilevare che come costantemente ha ritenuto la
giurisprudenza di legittimità (vedi ad esempio Cass. 19 giugno 1995, Giordano,
in Cass. Pen. 97, 99), per la violaIOne in discorso non è sancita dal legislatore la più grave sanIOne della inutilizzabilità dell'atto per mancanza dei presupposti tipici che legittimano tale sanIOne, ma una ipotesi di nullità generale non assoluta per violaIOne dei diritti di difesa non venendo consentito al difensore di porre domande al perito ( Cass. 10 novembre 1995, Sibilia, in Cass. Pen. 1996,
3067). Si tratta, quindi, di una nullità soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'articolo 182c.p.p. ed alle sanatorie di cui all'articolo 183c.p.p..
Come si è già detto nel caso di specie vi è stata sanatoria dell'atto nullo.
E' opportuno anche ricordare che sul punto - ravvisabilità o meno di una ipotesi
-e non certo in
-di nullità la giurisprudenza non è univoca perché si è sostenuto maniera peregrina anche se il Collegio ritiene fondato l'orientamento "
precedentemente indicato - che nella ipotesi di lettura della relaIOne peritale la
19 preventiva escussione del perito non è stabilita a pena di nullità, perché le ipotesi di nullità sono tassativamente previste dalla legge (così Cass. 10 febbraio
1994, Marotta, CED 197322).
Va, infine, sottolineato che questa Corte ha affermato il principio che in tema di intercettaIOne delle conversaIOni telefoniche non sussiste inutilizzabilità della trascriIOne a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'articolo 268c.p.p. a forme, modi e garanzie previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto alla attività trascrittiva.
Ciò in quanto la trascriIOne delle conversaIOni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutaIOne che sono alla base dell'articolo 511 comma III c.p.p., che consente l'acquisiIOne e la lettura della relaIOne scritta solo dopo l'esame del perito ( Cass. Pen., Sez. V, 24
gennaio 2002, n. 2633, Kalil).
2
020 6) Continua la violaIOne degli articoli 143 comma II. 242 e 222 lett. d) c.p.p.
Anche il motivo connesso a quello precedente, con cui i ricorrenti hanno
,
eccepito la nullità della perizia trascrittiva delle intercettaIOni ambientali perché
il perito avrebbe assunto anche il ruolo di interprete in violaIOne di legge infondato .
I ricorrenti fondano il rilievo sul fatto che gli articoli 143 comma II e 242c.p.p.
impongono la nomina di un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando è
acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, quando sia necessario per la sua comprensione .
Ciò sul presupposto che il perito nel caso di specie abbia prima curato la trascriIOne delle conversaIOni e successivamente abbia tradotto lo scritto dal dialetto calabrese alla lingua italiana.
Così non è perché è evidente che nel caso della trascriIOne la traduIOne in lingua italiana non è effettuata sulla base dello scritto, ma direttamente sulla base delle conversaIOni oggetto di intercettaIOne.
Il caso in esame pertanto non rientra nella previsione degli articoli 143 e
242c.p.p..
A prescindere da tale rilievo, va poi osservato che il divieto dettato dall'articolo
222 lett. d) c.p.p. riguarda la nomina a perito di chi è chiamato a svolgere l'ufficio di interprete si tratta dei casi ora considerati e di cui agli articoli 143 e
242c.p.p. nonché delle ipotesi in cui venga nominato l'interprete all'imputato che
21 non conosca la lingua italiana o ad una persona che voglia rilasciare una dichiaraIOne e non conosca la lingua italiana.
Il caso in cui occorra procedere alla trascriIOne di una conversaIOne e ne venga anche effettuata la traduIOne in lingua italiana non a caso esula dalle ipotesi considerate per la evidente irraIOnalità di separare due attività che debbono essere svolte in modo unitario e che è bene che vengano svolte dalla medesima persona.
Infine non risulta che la ecceIOne in discussione sia stata tempestivamente dedotta, avendo questa Corte affermato che l'assunIOne dell'ufficio di perito da parte di chi abbia svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'articolo 182c.p.p. ( Cass. Pen. Sez. I, 1 "
dicembre 2000, n. 8587, Singh).
22 7) Continua: la violaIOne dell'articolo 603c.p.p.
CA IC, D'IA SA CO, VA AN classe 39 e UP
AT hanno eccepito la violaIOne dell'articolo 603c.p.p. per la mancata rinnovaIOne della istruttoria dibattimentale necessaria per eseguire una perizia fonica al fine di identificare con precisione le voci dei conversanti e sentire il maresciallo HI, testimonianza ritenuta decisiva dai ricorrenti D'IA ed
VA AN classe 39 dei quali il HI era consulente di parte.
Il motivo di ricorso è infondato sotto entrambi gli aspetti.
Secondo il primo comma dell'articolo 603c.p.p. la riassunIOne di prove già
acquisite in dibattimento o la assunIOne di nuove prove è possibile soltanto quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti .
L'istituto della rinnovaIOne del dibattimento in appello costituisce pertanto una ecceIOne rispetto alla presunIOne di completezza dell'istruIOne dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere ( così Cass. Pen. 9 ottobre
1996, Doglioni Majer, CED, 206324 e Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2002,
Pinto + 4).
Tale carattere di decisività non possiedono le prove richieste dai ricorrenti .
Per quanto attiene alla individuaIOne delle voci dei conversanti la sentenza della
Corte reggina ha, infatti, sottolineato che si è fatto ricorso a numerosi sistemi di individuaIOne oltre che alla conoscenza diretta della voce;
l'esame del contenuto delle conversazioni i riferimenti personali ( nome proprio '
soprannome, attività lavorativa, rapporti di parentela , vicende giudiziarie pregresse, vicende familiari) che ciascun conversante involontariamente forniva nel corso della conversaIOne i controlli su strada effettuati in concomitanza
23 dello svolgersi delle varie conversaIOni, che consentivano l'identificaIOne
diretta dei conversanti ( le intercettaIOni riguardavano tutte conversaIOni
avvenute all'interno di autoveicoli ) .
Inoltre le intercettaIOni sono durate oltre un anno e quindi, le voci dei
,
conversanti erano ben note ai militari impegnati nell'operaIOne.
Detta motivaIOne dà pienamente e logicamente atto del convincimento dei giudici di merito e rende evidente la superfluità di qualsivoglia altra indagine sul punto.
A ciò deve aggiungersi il fatto che la perizia non è un mezzo di prova che può
essere richiesto dalle parti, potendo tutto al più queste ultime sollecitare il giudice ad avvalersi di tale strumento processuale al fine di superare eventuali incertezze probatorie.
In effetti si tratta di un mezzo per acquisire dati o valutaIOni che richiedono cogniIOni tecniche specifiche;
il giudice però può ritenere superflua la perizia quando pensi di potere giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (vedi Cass. Pen. 15 giugno 1999, Larini, CED 214295);
ciò è esattamente accaduto nel caso di specie .
Per concludere sul punto va rilevato che la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discreIOnale, essendo rimessa al giudice di merito la valutaIOne
della necessità di disporre indagini specifiche;
non è pertanto sindacabile in sede di legittimità il convincimento espresso dal giudice, se sorretto da adeguata motivaIOne (vedi Cass. Pen. 10 dicembre 1997, Illiano, CED 209805).
Come si è già detto nel caso di specie i giudici hanno motivato sul punto logicamente e congruamente.
24 1
-Quanto alla richiesta escussione del teste rectius consulente di parte
HI, la Corte di merito ha rilevato che lo stesso non aveva depositato alcuna consulenza di parte .
La decisione è corretta e non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Invero nonostante le perplessità dinanzi espresse in ordine alla applicabilità di tute le norme relative alla perizia ed alla consulenza disposta dal PM ex articolo
360c.p.p. nella fase delle indagini preliminari alla trascriIOne delle intercettaIOni telefoniche ed ambientali, non sembra esservi dubbio che le norme che disciplinano la partecipaIOne delle parti a tali operaIOni e, quindi,
anche la nomina di consulenti di parte siano applicabili.
I consulenti tecnici ritualmente nominati possono svolgere nel corso degli accertamenti del consulente del PM ex articolo 360c.p.p. o del perito dibattimentale le attività specificamente indicate dall'articolo 230c.p.p..
Possono, quindi, tra l'altro, assistere alle operaIOni peritali, formulare quesiti,
obieIOni e riserve al perito presentare memorie scritte ex articoli 233 e
121c.p.p..
I consulenti di parte ritualmente nominati che abbiano nel corso della consulenza del PM ex articolo 360c.p.p. espletata nella fase delle indagini preliminari compiuto alcuna delle attività indicate nell'articolo 230c.p.p. possono essere
Wr chiamati a testimoniare a controprova sulle attività compiute.
L'articolo 230c.p.p. , invero , stabilisce, come detto, nei primi due commi l'ambito di operatività del consulente tecnico e da ciò consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operaIOni peritali, non ricorre alcun obbligo del giudice del dibattimento di esaminarlo dopo che si sia
2
525 concluso l'esame del consulente del PM (vedi in proposito Cass. 26 ottobre
1995, Ceccherelli, CED 203247).
La logica di tale impostaIOne poggia su una corretta interpretaIOne dell'articolo
230c.p.p. che individua dei poteri e delle attività specifiche del consulente di parte ed è proprio sulle attività svolte , sulle richieste di approfondimento eventualmente eluse dal consulente del PM o dal perito del giudice, sulle osservaIOni critiche formulate che può vertere l'esame dibattimentale del consulente di parte;
insomma tale esame trova un limite proprio nel disposto dell'articolo 230c.p.p..
Quando, come nel caso di specie, non risulta, perché dai ricorrenti nemmeno prospettato che nell'interesse degli imputati un consulente abbia compiuto "
attività, non si vede su che cosa dovrebbe vertere l'esame dibattimentale di un soggetto qualificato consulente, ma che non ha mai di fatto espletato tale ruolo.
Per le ragioni esposte non merita censure sul punto la decisione impugnata.
26 8) Continua: mancata notifica dell'avviso della udienza di appello al difensore di
TO VA classe 37
TO VA classe 37 ha eccepito la violaIOne di legge per la omessa notifica dell'avviso di fissaIOne dell'udienza di appello al secondo difensore avvocato Gianluca Tognozzi del foro di Roma, nominato dopo la decisione di primo grado.
La ecceIOne appare del tutto generica perché il ricorrente non ha precisato quando il secondo difensore è stato nominato se prima o dopo l'invio della '
citaIOne in appello perché in questo secondo caso ovviamente non
,
sussisterebbe alcuna ipotesi di nullità.
Infatti il difensore nominato dall'imputato dopo la emissione e la notificaIOne
del decreto di citaIOne al giudiIO di appello non ha diritto a specifico avviso della data di udienza posto che la disposiIOne di cui all'articolo 601 comma V
c.p.p. fa riferimento a quanto risulta dall'atto indicato al comma I dello stesso articolo 601c.p.p., ovvero dall'atto di impugnaIOne ( così Cass. Pen. 4 agosto
1994, Feola, CED 201397).
Se, invece, l'omessa notificaIOne dell'avviso della data fissata per l'udienza di appello riguardi uno dei due difensori nominati dall'imputato tempestivamente non vi è dubbio che sia ravvisabile una ipotesi di nullità .
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità in tale situaIOne è
ravvisabile una nullità a regime intermedio, inquadrabile tra quelle previste dall'articolo 180c.p.p., che, a norma dell'articolo 182 comma II dello stesso codice, è sanata quando la parte che assiste al compimento dell'atto non sollevi specifica ecceIOne nei termini indicati dal citato articolo 182 comma II c.p.p.
(così Cass. Pen. 14 aprile 1999, Vokrri, CED 213711; Cass. 1 marzo 1994,
27 Didoni, in Cass. Pen. 95, 2597 e SS.UU. Pen. 25 giugno 1997, Gattellaro, in
Cass. Pen. 98, 411).
Ciò significa che il difensore ritualmente avvisato che assista al dibattimento, o in alternativa il difensore di ufficio, deve eccepire immediatamente che all'altro legale di fiducia non è stato notificato l'avviso di udienza altrimenti vi è
sanatoria della nullità ai sensi dell'articolo 182 comma II c.p.p. .
Dal motivo di ricorso, che, come si è già rilevato, è del tutto generico, non risulta che il difensore presente al dibattimento di appello abbia tempestivamente formulato tale ecceIOne;
cosicché deve ritenersi che la eventuale nullità si sia sanata.
Il motivo di ricorso che presenta profili di inammissibilità è comunque infondato.
28 -
9) Continua la violaIOne degli articoli 493, 495 e 515c.p.p.
VA IC classe 77 ha eccepito la violaIOne dell'articolo 493 comma III
c.p.p. e conseguentemente degli articoli 495 e 515 dello stesso codice per avere la Corte di Appello di IO LA erroneamente ritenute legittime le varie acquisiIOni di atti avvenute nel corso del dibattimento di primo grado senza il consenso della difesa.
Il motivo, oltre che generico perché non sono stati indicati in modo preciso gli atti che sarebbero stati acquisiti senza il consenso dei difensori, è infondato . E' successo infatti, che all'udienza di ammissione delle prove del giorno 11
,
aprile 2000 i difensori si opposero alla acquisiIOne di documenti .
Sostanzialmente il ricorrente ritiene che tale manifestaIOne di dissenso abbia dispiegato i suoi effetti per tutto il dibattimento di primo grado .
Così non è perché dai verbali di udienza del 20 aprile 2000, 5 maggio 2000, 25
maggio 2000, 1 giugno 2000 e 4 luglio 2000 risulta che furono acquisiti atti con il consenso delle parti.
E' evidente che in tali situaIOni i difensori dissenzienti avrebbero dovuto palesare in modo chiaro il loro dissenso non potendo avere valore il dissenso manifestato in altra circostanza tenuto conto del fatto che nel corso della istruttoria dibattimentale varia notevolmente lo stato processuale.
D'altro canto l'articolo 493 comma III c.p.p. è norma che può trovare applicaIOne anche nella fase successiva alla ammissione delle prove e, quindi,
ogni qualvolta una parte propone l'acquisiIOne di un atto del fascicolo del PM le altre parti debbono eventualmente rinnovare la loro manifestaIOne di dissenso,
altrimenti legittimamente, come è accaduto nel caso di specie, il giudice ritiene che l'acquisiIOne sia avvenuta con il consenso delle parti .
29 10) Continua la violaIOne dell'articolo 548 comma II c.p.p. e l'annullamento con rinvio per VA IC classe 76
VA IC classe 76 ha eccepito la violaIOne dell'articolo 548 comma II
c.p.p. perché non era stato notificato al suo difensore NO Curatola di
Melito Porto Salvo l'avviso di deposito della sentenza di primo grado con conseguente lesione del diritto di impugnaIOne.
La Corte di merito dinanzi alla quale era già stata proposta la questione ha rigettato l'ecceIOne sul presupposto che la notifica fosse stata rituale.
La decisione è errata e, quindi, il motivo di ricorso è fondato .
Dall'esame degli atti risulta avvenuta una notifica di avviso di deposito all'avvocato M. Curatola ad opera dell'ufficiale giudiziario di IO LA .
Il difensore dell'VA era, invece, NO Curatola che, quindi, non poteva essere indicato con il nome puntato M. .
Inoltre l'avvocato NO Curatola non ha lo studio in IO LA, ma in
Melito Porto Salvo e, quindi, erano gli ufficiali giudiziari di tale centro a dovere operare la notifica.
Si tratta di due circostanze non valutate dalla Corte di merito che inducono a ritenere che vi sia stato un errore di persona e che l'atto non sia stato notificato all'avvocato NO Curatola difensore dell'VA ma ad uno dei due
,
" come risulta dai avvocati Curatola che hanno studio in IO LA
documenti prodotti dal ricorrente.
In conclusione, quindi, l'avvocato NO Curatola, difensore dell'imputato
IC VA classe 76, non ha mai ricevuto l'avviso prescritto dall'articolo
30 Tale avviso svolge la funIOne di rendere edotti i titolari del diritto di impugnaIOne del deposito del provvedimento, di consentire, quindi, agli stessi di prendere visione delle motivaIOni del provvedimento e di decidere la migliore strategia difensiva;
inoltre dal momento della notifica decorrono i termini per proporre impugnaIOne.
La mancata notifica del deposito della sentenza ad uno dei titolari del diritto di impugnaIOne ha leso il diritto di difesa perché ha reso impossibile all'avvocato
NO Curatola l'eserciIO del diritto di impugnaIOne.
Va altresì rilevato che l'ecceIOne è stata proposta tempestivamente e non sono intervenute sanatorie.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posiIOne di VA IC classe 76 con rinvio alla competente Corte di
Appello di Messina per un nuovo giudiIO previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 548 comma II c.p.p. nei confronti del difensore dell'VA
IC classe 76 avvocato NO Curatola .
31 11) Continua: la violaIOne delle norme sul rito abbreviato e la illegittimità
costituIOnale dell'articolo 4 ter della legge 144/2000
Alcuni ricorrenti, puntualmente indicati nel capitolo 3) relativo alla esposiIOne
dei motivi di ricorso, si sono doluti della mancata ammissione al rito abbreviato da parte del Tribunale di AL ed hanno sollevato questione di legittimità
costituIOnale della normativa introdotta con l'articolo 4 ter della legge
144/2000.
La Corte di merito, nel rigettare l'ecceIOne, aveva richiamato l'ordinanza del
20 giugno 2000 del Tribunale di AL.
Questa Autorità giudiziaria aveva respinto l'istanza di ammissione al giudiIO
abbreviato dei ricorrenti che la avevano proposta osservando che l'articolo 4 ter della legge 144/2000 poneva come limite alla ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, con riferimento ai reati contestati, il non avvenuto iniIO della istruIOne dibattimentale alla data di entrata in vigore della stessa legge ,
situaIOne che nel caso di specie non sussisteva perché il giudiIO si trovava,
invece, in avanzata fase di istruttoria dibattimentale.
L'interpretaIOne offerta dalla Corte di merito corrisponde infatti al disposto dell'articolo 4 ter della legge 144/2000 che al primo comma dispone che salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposiIOni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge
16 dicembre 1999 n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposiIOne della richiesta di giudiIO abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruIOne dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32 L'ecceIOne di legittimità costituIOnale , che a ben vedere non investe la disciplina transitoria dettata dalla legge 144/2000, oltre che generica, perché i ricorrenti non hanno indicato con precisione con quali parametri costituIOnali
entrerebbe in conflitto la disciplina sul rito abbreviato, anche se è ipotizzabile un presunto contrasto con gli articoli 3 e 24 della CostituIOne, è irrilevante ai fini del decidere .
La disciplina del giudiIO abbreviato, infatti ha carattere processuale ed è "
pertanto regolata dal principio tempus regit actum .
Di conseguenza i ricorrenti non possono dolersi di non essere stati messi in condiIOne al momento della udienza preliminare di formulare richiesta di giudiIO abbreviato secondo la nuova disciplina e del fatto che il legislatore non abbia previsto, nel momento in cui ha modificato la normativa, di prevedere la remissione in termini dell'imputato ai fini della formulaIOne di detta proposta al di là di quanto espressamente previsto dall'articolo 4 ter del D.L. 7 aprile 2000 n.
82 convertito in legge 5 giugno 2000 n. 144.
Resta il fatto che i ricorrenti non hanno avanzato nei termini istanza di ammissione al giudiIO abbreviato , sì che anche la eventuale fondatezza dell'ecceIOne di illegittimità costituIOnale non varrebbe a rimetterli in termini per formulare detta istanza.
In ogni caso va detto che la disciplina oggetto di esame appare del tutto ragionevole dal momento che la esclusione della possibilità di richiedere il rito abbreviato con conseguente attenuaIOne del trattamento sanIOnatorio quando siano state superate alcune fasi processuali è giustificata dalla mancata realizzaIOne della semplificaIOne processuale e della deflaIOne dei processi penali, che costituiscono il fondamento della diminuente prevista dall'articolo
33 442c.p.p. (in tal senso vedi Cass. Pen., Sez. I, 8 agosto 2000, Mercurio, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituIOnale del più volte citato articolo 4 ter che ha escluso la possibilità di richiedere il rito "
abbreviato nel giudiIO di cassaIOne ) .
In conclusione pur volendo prescindere dalla irrilevanza della questione per le ragioni indicate, va detto che la stessa è manifestamente infondata, perché il differente trattamento di imputati giudicati in momenti temporali diversi appare,
per quanto detto, del tutto ragionevole oltreché rispettoso del generale principio del tempus regit actum.
34 12) Continua la violaIOne dell'articolo 521c.p.p. e l'annullamento senza rinvio per VA CO classe 27
La Procura di IO LA ha ritenuto di indicare nei capi di imputaIOne due diverse associaIOni di stampo mafioso, una denominata CA i AN e l'altra
ST o CU.
La prima è descritta nel primo capo di imputaIOne, mentre la seconda è indicata al capo b).
E' vero che sin dal capo di imputaIOne si è precisato che le due associaIOni
erano in rapporto di piena sinONa operativa ma è fuori dubbio che esse و
godevano, secondo l'impostaIOne dell'accusa recepita dai giudici di merito, di una certa autonomia organizzativa ed anche operativa .
In caso contrario, infatti, non si sarebbe giustificata la diversificaIOne sin dal capo di imputaIOne e si sarebbe dovuta condurre ad unità la ipotizzata duplicità.
Resta, invece, il fatto che la ipotizzata differenza è stata pienamente recepita dalla ricostruIOne dei fatti operata dai giudici di merito.
Ad VA CO classe 27 dal PM è stato contestato non solo di avere fatto parte della cosca VA e precisamente di quella descritta nel primo capo di imputaIOne e denominata CA i AN , ma anche di essere stato uno dei promotori ed organizzatori della associaIOne criminale.
I giudici di merito, invece, hanno ritenuto CO VA classe 27 uno dei capi della associaIOne mafiosa detta ST o CU e descritta al secondo capo di imputaIOne della rubrica .
35 Di fronte a tale situaIOne la difesa dell'VA CO classe 27 ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per mancata correlaIOne tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice.
La Corte di merito ha rigettato la ecceIOne preliminare rilevando che la stessa pur essendo obiettivamente fondata, era stata già implicitamente risolta dai giudici di prime cure, che nella sentenza avevano rilevato che diversamente da come era stato contestato nel capo di imputaIOne, VA CO classe 27
doveva ritenersi al vertice non della cosca dei CA i AN, ma di quella dei
ST.
Il Tribunale di AL è pervenuto a tale conclusione sulla base delle risultanze processuali e precisamente della corretta lettura delle intercettaIOni ambientali agli atti e della corretta individuaIOne della posiIOne di CA TO tra le fila dei ST .
Tali elementi ha osservato infine il Tribunale
-consentono di ritenere che
-
VA CO classe 27, indicato da CA TO come capo locale di
-
وCosoleto, era unitamente al fratello TO, a capo di quest'ultima cosca '
ovvero di quella dei ST.
Questa impostaIOne è stata recepita senza alcuna consideraIOne ulteriore dalla
Corte di Appello di IO LA.
Inevitabile era a questo punto il motivo di ricorso di VA CO classe 27 che ha denunciato violaIOne di legge in ordine all'articolo 521 comma II c.p.p.,
norma che richiede la correlaIOne fra l'imputaIOne contestata e la sentenza .
Il motivo di ricorso è fondato .
36 In effetti la lettura delle due sentenze di merito non aiuta a comprendere bene la situaIOne;
in ogni caso sembrerebbe che VA CO classe 27 sia stato accusato di avere fatto parte della associaIOne mafiosa descritta al capo a) della rubrica - associaIOne denominata CA i AN e sia stato, invece, condannato per avere partecipato ed anzi diretto l'associaIOne descritta al capo b) della stessa rubrica - associaIOne denominata dei ST o CU - .
Probabilmente vi è stato un iniziale errore materiale o forse più logicamente una cattiva iniziale interpretaIOne delle frasi pronunciate da CA TO ed intercettate, come sembra ammettere la sentenza di primo grado .
Se si trattasse di una unica associaIOne ovviamente non vi sarebbe nessun
" وproblema, ma invece dalle due sentenze emerge con chiarezza che le associaIOni erano due ed erano dotate di autonomia organizzativa ed anche operativa;
esse, spiegano i giudici di merito , pur essendo diverse agivano in :
perfetta sinONa , tanto è vero che, come risulta sempre dalla ricostruIOne
operata dai giudici di merito, gli associati delle due organizzaIOni tenevano anche riunioni congiunte alcune di queste sono descritte nelle sentenze di
-
merito per risolvere problemi comuni ai due sodalizi criminali.
La piena sinONa tra i due gruppi ovviamente non consente di ritenere che si trattasse di una organizzaIOne unica e, quindi, l'essere inseriti nella prima o nella seconda associaIOne non può essere ritenuto elemento irrilevante.
In buona sostanza, quindi, l'VA CO classe 27 è stato accusato di avere fatto parte di una associaIOne ed è stato condannato per avere fatto parte di una associaIOne diversa.
37 Manca, quindi, completamente la correlaIOne richiesta dalla legge tra quanto costituisce oggetto di accusa e quanto è stato ritenuto nelle due sentenze di merito.
E' superfluo ricordare che il principio della necessaria correlaIOne è di fondamentale importanza perché attiene al diritto di difesa;
l'imputato appresta la sua difesa in relaIOne all'accusa che gli viene mossa e ovviamente, non si
,
preoccupa di difendersi da accuse che non lo riguardano in modo chiaro ed esplicito .
Molti strumenti processuali sono stati previsti dal legislatore per adeguare l'accusa alle emergenze processuali, ma nessuno di essi è stato utilizzato nel caso di specie.
L'operaIOne implicitamente compiuta dai giudici di primo grado non può essere definita come una diversa qualificaIOne del fatto contestato, operaIOne che al giudice è sempre consentita;
nel caso di specie non si è trattato di qualificare diversamente un fatto ma è stato attribuito all'imputato un fatto diverso da '
quello originariamente contestatogli.
Ciò ha comportato la violaIOne dell'articolo 521c.p.p. e conseguentemente la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 522 dello stesso codice.
Anche la sentenza di secondo grado è nulla in relaIOne alla posiIOne di VA
CO classe 27, perché la Corte di merito, pur riconoscendo che la ecceIOne
dell'imputato era obiettivamente fondata la ha rigettata violando la '
disposiIOne degli articoli 604 e 522c.p.p. .
Ai sensi dell'articolo 620 lett. f) c.p.p. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posiIOne di VA CO classe 27 per
38 essere stato condannato l'imputato per un fatto nuovo e diverso da quello che gli era stato originariamente contestato.
Gli atti relativi alla posiIOne del ricorrente vanno trasmessi alla Procura della
, per i Repubblica di IO LA DireIOne distrettuale antimafia
provvedimenti di competenza.
Conseguentemente deve essere ordinata la liberaIOne di VA CO classe 27
se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria è tenuta ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo
626c.p.p..
39 13) La valutaIOne delle parole dei conversanti
Secondo alcuni ricorrenti i conversanti, ovvero le persone le cui conversaIOni
telefoniche sono state intercettate, non sono stati individuati in modo certo,
perché i giudici hanno fatto riferimento ad un inattendibile riconoscimento vocale.
Inoltre secondo alcuni ricorrenti i conversanti dovevano essere ritenuti dei chiamanti in correità e/o in reità e quindi avrebbero dovuto trovare applicaIOne
i criteri indicati dall'articolo 192 comma III c.p.p., che, invece, non sono stati considerati dai giudici di merito .
Il rilievo non è fondato sotto entrambi i profili .
Quanto al problema della individuaIOne delle persone le cui conversaIOni sono state intercettate non si può fare altro che rinviare a quanto già si è detto in proposito ampiamente nei capitoli precedenti.
وNon appare opportuno, infatti ritornare sul tema e si rinvia in particolare a quanto detto in ordine alla non decisività della richiesta perizia fonica ed alla piena attendibilità dei mezzi adoperati dai giudici di merito per pervenire alla individuaIOne dei conversanti e che non consistono nel solo riconoscimento vocale, che pure ha la sua indubbia validità dopo che gli agenti operanti hanno ascoltato per oltre un anno le stesse voci .
La parificaIOne tra conversanti e chiamanti in correità è improponibile.
Il chiamante in correità è persona che interrogato da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati .
40 Si tratta di una situaIOne di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivaIOni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.
La situaIOne si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia.
Queste sono senz'altro indicaIOni assai preIOse che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni .
E' evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutaIOne attenta e prudente di tali prove.
Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma III c.p.p..
La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi,
in applicaIOne della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che
impongono ai giudici una prudente valutaIOne di tali prove.
Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti.
In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversaIOni sono intercettate parlano liberamente di vari
-
41 argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettaIOne.
Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversaIOni
di persone appartenenti ad organizzaIOni criminali, che i soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne ed uomini, ovvero di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano in contatto.
-La differenza tra le due categorie di persone collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è
alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un "
sodale.
E' allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiaraIOni del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate perché in siffatte situaIOni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare.
Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i
criteri da utilizzare per la valutaIOne della prova sono quelli ordinari e non può
farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma III c.p.p. .
Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettaIOne,
anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona,
indicata come concorrente in un reato alla cui consumaIOne anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto se va anche esso attentamente interpretato sul "
piano logico e valutato su quello probatorio , non va però soggetto , nella
42 -
predetta valutaIOne, ai canoni di cui all'articolo 192 comma III c.p.p. ( così
Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392; Cass. Pen. 2 aprile 1992,
Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED
220227, che ha sostenuto che le dichiaraIOni, captate nel corso di attività di intercettaIOne regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria ) .
Quanto al merito di dette valutaIOni va detto che i giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne hanno valutato con molta attenIOne le conversaIOni ed hanno illustrato i numerosi riscontri rinvenuti;
particolare degno di nota è che in molte occasioni proprio in base a quanto emergeva dalle conversaIOni i militari operanti hanno individuato il luogo ove si sarebbe tenuta una riunione riuscendo ad identificare i partecipanti;
tale circostanza denota che i conversanti ignoravano di essere intercettati e che le loro informaIOni erano pienamente attendibili perché provenienti da persone molto informate e non estranee alle organizzaIOni di cui ai capi di imputaIOne.
Anche la interpretaIOne delle conversaIOni e la successiva valutaIOne
probatoria è sorretta da una motivaIOne logica che non è scalfita dalle critiche dei ricorrenti;
il merito di tali valutaIOni ed interpretaIOni non è ovviamente censurabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso di specie, da una motivaIOne congrua e logica.
43 14) Il viIO di motivaIOne: i delitti associativi
Quasi tutti i ricorrenti hanno dedotto il viIO di motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di associaIOne mafiosa;
in particolare hanno rilevato che mancava la motivaIOne si elementi essenziali quali l'assoggettamento e l'omertà.
Hanno rilevato i ricorrenti che tutto al più nei fatti sarebbe stata ravvisabile una ipotesi di associaIOne per delinquere di cui all'articolo 416c.p. .
I motivi dei ricorsi che affrontano tale questione sono infondati.
Questa Corte ha affermato in più occasioni che l'elemento distintivo dell'associaIOne a delinquere di tipo mafioso rispetto alla più generica previsione dell'articolo 416c.p. è rappresentata dalla forza di intimidaIOne del vincolo associativo e dalla condiIOne di assoggettamento e di omertà che ne deriva di cui i partecipanti si avvalgono sia per commettere delitti sia per و
realizzare gli altri fini previsti dalla norma incriminatrice (vedi ex plurimis Cass.
Sez. VI, 23 giugno 1999, n. 2402, D'Alessandro, in Cass. Pen. 2000, Pen.
,
3299).
Non risponde a verità che la sentenza impugnata non abbia verificato la sussistenza del requisito in parola e che la motivaIOne in proposito sia carente od illogica.
Va anzi osservato che tale requisito è quasi immanente a tutta la motivaIOne,
come si evince chiaramente dal riferimento operato all'elogio della n'drangheta fatto da VA NE classe 53 in una delle conversaIOni ambientali intercettate, quando dichiara che è la più bella cosa ! Più bella di tutte le società
44 che esistono nel mondo, aggiungendo peraltro che la n'drangheta è brutta per quelli di fuori.
La Corte di merito poi ha osservato che il sodaliIO criminoso era diviso in vari gruppi che però risolvevano i contrasti tra gli affiliati ai vari sottogruppi all'interno della famiglia in virtù del senso comune di appartenenza alla comune famiglia mafiosa.
La sentenza impugnata si è poi soffermata sulla esistenza di regole ferree all'interno della associaIOne per dirimere i contrasti e per concordare le linee di aIOne, oltre che per effettuare le promoIOni degli affiliati all'interno di una precisa gerarchia, sui rituali per cui nelle riunioni si dovevano formare gli zoccoli ed in effetti i Carabinieri a seguito di irruIOne nel circolo CS
trovarono i partecipanti alla riunione seduti in modo da formare un ferro di
CA , perché la rigida disciplina interna ed il rispetto delle forme costituisce il presupposto ed il risultato del controllo sul territorio.
Correttamente poi i giudici di merito hanno ricordato che la famiglia VA è al centro di vari episodi omicidiari verificatisi in OP negli anni 60 - 70
collegati alla faida che la vedeva contrapposta alle famiglie TT e De LI;
né ha rilievo la circostanza che i fatti siano risalenti nel tempo, perché anzi la esistenza della cosca già in anni lontani costituisce un dato rilevante, perché
spiega sia il capillare controllo del territorio sia la fama criminale che la accompagnava con i conseguenti assoggettamento ed omertà della popolaIOne.
Gli VA risultano anche coinvolti nella coltivaIOne della canapa indiana e nello spaccio di sostanze stupefacenti;
la coltivaIOne di tali sostanze pure praticata dalla famiglia, in particolare richiede la omertà della popolaIOne .
45 Sul punto è stata contestata la valutaIOne delle prove compiuta dai giudici di merito, ma il rilievo non è fondato perché i giudici di merito hanno messo in evidenza come le dichiaraIOni accusatorie del dichiarante GI fossero state confermate da obiettivi riscontri e dalle informative della polizia giudiziaria.
Quanto al coinvolgimento nel traffico delle droghe pesanti esso si desume dalle intercettaIOni ambientali sulla cui attendibilità si è già detto.
Di particolare rilievo poi è l'estorsione subita dai coniugi RB - Di EF
costretti a cedere per pochi milioni alla famiglia UR il proprio eserciIO
commerciale di lavanderia sito in OP ed a restituire poco tempo dopo, a seguito di pressanti minacce, quasi l'intero ricavato della vendita.
I UR facevano parte della cosca ed anzi ricoprivano un posto di rilievo all'interno della stessa come dimostra il fatto che erano presenti, come meglio si vedrà, alla terza riunione della famiglia, quella del 17 maggio 1998.
E' irrilevante la circostanza che alcuni affiliati siano stati assolti da tale reato,
perché ciò che conta è la riconducibilità del fatto alla famiglia VA
indipendentemente dalla responsabilità dei singoli .
Tutto quanto indicato consente già di ritenere ampiamente motivata la sentenza impugnata sotto il profilo in consideraIOne.
Ma i giudici di merito hanno voluto arricchire la motivaIOne ricordando molti altri episodi che testimoniano la intensa programmaIOne di attività criminale della cosca ed il timore che incuteva nella popolaIOne.
Sarà sufficiente ricordare in proposito che i giudici di merito hanno posto in evidenza la programmaIOne dell'omicidio di CE NO, essendo anche in
46 questo caso irrilevante che alcuni degli VA siano stati prosciolti non potendosi confondere la responsabilità individuale per i singoli delitti e la riconducibilità alla cosca delle stesse vicende, la intenIOne di CA TO,
manifestata nel corso di una conversaIOne intercettata, di appropriarsi di alcuni ettari di terreno in danno di un malcapitato non identificato anche con il ricorso al fucile automatico.
Inoltre da alcune conversaIOni intercettate, continuano i giudici di merito risulta che la cosca mafiosa aveva diviso il territorio in varie zone assegnandolo alle diverse famiglie al fine di prevenire conflitti tra le stesse.
Inoltre i giudici dei primi due gradi si sono soffermati ad illustrare la struttura tipicamente ed oggettivamente mafiosa della associaIOne come delineata in numerose conversaIOni intercettate dagli stessi associati la segretezza del vincolo, l'esistenza di rapporti di comparaggio o parentela tra gli associati '
l'uso di un particolare rituale per la iniziaIOne e per l'avanzamento nella carriera mafiosa dei partecipi alla associaIOne, il rispetto assoluto nei confronti dei capi,
il diffuso clima di omertà, l'istituIOne di veri e propri tribunali di n'drangheta,
la ripartiIOne di ruoli tra gli associati e la programmaIOne di aIOni delittuose.
In particolare le sentenze si soffermano sulla importanza di tre riunioni della famiglia da ritenersi certamente riunioni mafiose.
Due si tennero presso il circolo CS ed una in località RE.
Con motivaIOne logica e congrua e, quindi non censurabile in sede di '
legittimità i giudici di merito hanno chiarito che le riunioni in questione non erano riunioni di famiglia, ma della associaIOne mafiosa, tanto è vero che per limitare il numero dei partecipanti ogni famiglia aveva due rappresentanti .
47 Le riunioni, che si cerca di tenere segrete, sono strettamente funIOnali alle esigenze del gruppo mafioso perché in una la questione essenziale era quella di dirimere conflitti interni alla associaIOne, nella seconda in modo rituale si doveva provvedere alla promoIOne di alcuni associati e la terza serviva per stabilire nuove regole .
E' evidente allora, e la conclusione non può che condividersi, che i giudici di merito hanno ritenuto che anche la accertata partecipaIOne ad una di queste importanti riunioni costituisse indice di partecipaIOne ad una delle due associaIOni mafiose indicate nella rubrica .
Da tutto quanto esposto risulta con chiarezza che le due sentenze di merito hanno logicamente affrontato tutte le questioni che processi di tal genere pongono ed in particolare hanno dimostrato che l'intensa attività criminale esterna la "
commissione di tipici reati di mafia quali le estorsioni ed una rigida organizzaIOne interna avevano creato la fama criminale del gruppo in OP e nelle zone circostanti con conseguente stato di assoggettamento ed omertà della popolaIOne.
48 15) Continua: le aggravanti
I motivi relativi alla qualità di promotore e dirigente della associaIOne ritenuta per alcuni imputati ed alla natura armata della cosca sono infondati.
La sentenza impugnata ha individuato e posto in evidenza numerosi elementi da cui emerge con evidenza il ruolo di supremazia di alcuni ricorrenti.
Sarà sufficiente ricordare ad esempio che in un caso è proprio VA NE a dire che aveva dovuto riunire l'organizzaIOne a OP al fine di risolvere una questione .
Particolarmente significativa è poi la vicenda di CA IC, caposocietà in
ET.
Questi si rivolge ad VA NE perché come capo cosca redarguisca CA
TO, suo figlio, che aveva affiliato nuovi associati a ET all'insaputa del padre che ricopriva l'incarico di capo - società.
Ed ancora CA TO si rivolge ad VA NE per ottenere la carica di trequartino ed in un'altra occasione gli garantisce la sua fedeltà al sodaliIO
CA i AN, convenendo che i ST non avevano comandato in passato né
comandavano attualmente.
Nel corso di una conversaIOne intercettata, inoltre, VA IC classe 77,
figlio di NE, dichiara ad VA SA che il padre, unitamente allo IO
IU, detto u' AP, era figura di rilievo nell'ambito del sodaliIO
criminale possedendo tutte le religioni, avendo cioè superato tutte la tappe della carriera di ndranghetista.
4 949 -
Per concludere sul punto non apparendo né necessario né utile riportare tutte le consideraIOni svolte dai giudici di merito in ordine al problema in esame va "
detto che le due sentenze di merito con molta precisione hanno indicato gli elementi dai quali era possibile desumere che alcuni imputati ricoprivano un ruolo di rilievo nell'ambito della associaIOne.
La motivaIOne che sorregge le valutaIOni di merito sul punto è logica e congrua, come si è già detto e come si è esemplificativamente dimostrato, sicché
i rilievi dei ricorrenti si risolvono in inammissibili censure di merito.
'Per quanto concerne la qualifica di associaIOne armata, va ricordato che la
sentenza impugnata enumera numerose occasioni in cui gli aderenti si sono vantati del possesso di armi, anche pericolose come mitra: sarà sufficiente ricordare, a titolo di esempio, che un ignoto ha invitato IC VA classe
77 a sparare di nuovo alla saracinesca di EL RB, che TO CA si
è dichiarato disposto ad usare l'automatico se il titolare di certi terreni che lui voleva acquisire si fosse opposto alla occupaIOne e che IC VA si è
dichiarato disposto ad agire quale killer per eliminare CE NO.
Tutto ciò si desumeva dalle intercettaIOni ambientali e telefoniche di cui più
volte si è discusso.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la sussistenza della aggravante di cui all'articolo 416 bis comma IV c.p. anche nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo appartenente alla associaIOne mafiosa .
505 0 Tale affermaIOne, riferita a Cosa Nostra, trovava fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria che consentivano di ritenere il carattere armato di detta organizzaIOne criminale ( Cass. Pen. Sez. VI, 14 dicembre 1999 n. 5400, '
D'Ambrogio, in Cass. Pen., 2001, 845), ma può essere evidentemente estesa alle associaIOni di TA .
D'altra parte la norma richiede la semplice disponibilità di armi da parte dell'associaIOne e non l'effettiva utilizzaIOne delle stesse .
Né può ritenersi che gli aderenti alla organizzaIOne non avessero conoscenza della disponibilità di armi o che l'ignorassero senza colpa (Cass. Pen., Sez. VI,
6 aprile 1995, n. 9712, Primavera ed altri, in Cass. Pen. 1996, 3307), posto che la disponibilità di armi era ben nota come emerge da quanto si è '
precedentemente detto.
Non appare rilevante poi il rilievo che le numerose perquisiIOni eseguite abbiano dato esito negativo, perché per ritenere la sussistenza della aggravante in discorso non è necessario rinvenire le armi dal momento che la prova della disponibilità delle stesse può essere desunta da altri elementi di prova;
nel caso di specie la prova è fornita dalle numerose intercettaIOni telefoniche ed ambientali eseguite .
Sul punto, infine, è necessario ricordare che alla riunione di RE, di cui si è
già detto, ben quaranta partecipanti erano armati.
51 16) Continua : il diniego delle attenuanti generiche e la determinaIOne della pena
Il motivo con il quale i ricorrenti lamentano il difetto di motivaIOne in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinaIOne della pena oltre ad essere infondato è inammissibile perché si risolve in una censura di merito della decisione impugnata.
In effetti la Corte di merito non ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche sulla base della sola gravità del reato ma anche in ragione della '
dimostrata pericolosità sociale dei ricorrenti desunta dalla natura e peculiarità
degli accertati comportamenti criminosi .
Quanto alla determinaIOne della pena i giudici di merito non solo hanno dato ampiamente atto della gravità dei fatti ascritti agli imputati e della pericolosità
delle associaIOni mafiose delle quali facevano parte, ma hanno tenuto conto del ruolo di ciascun imputato graduando le pene tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'articolo 133c.p..
La motivaIOne delle sentenze di merito su entrambi i punti considerati è precisa e specifica per ciascun imputato e le consideraIOni svolte non sono per nulla manifestamente illogiche, sicché il motivo in esame è infondato .
Ma a ben vedere pur contestando formalmente il viIO di motivaIOne i ricorrenti in realtà si sono doluti delle valutaIOni di merito compiute dai giudici di merito,
valutaIOni che in quanto sorrette da una motivaIOne logica , congrua ed immune da interne contraddiIOni non è censurabile in sede di legittimità.
Sotto tale profilo il motivo è inammissibile.
52 17) Gli annullamenti con rinvio :
a) VA IC classe 76
Le ragioni dell'annullamento
, limitatamente alla posiIOne di VA Domenico classe 76 della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di '
Appello di Messina per un nuovo giudiIO sono state indicate nel capitolo 10)
della presente sentenza al quale si rinvia, quando sono stati affrontati i
,
problemi posti dalla eccepita violaIOne dell'articolo 548 comma II c.p.p. .
Appare superfluo aggiungere altro sul punto.
53 .
-
b) VA PA
A carico di PA VA classe 46 i giudici di merito hanno posto essenzialmente il contenuto di una intercettaIOne telefonica, nel corso della quale il PA conversa con il cugino IC VA e scambia alcune opinioni su vicende ritenute dai giudici sintomatiche di una sua
partecipaIOne alla associaIOne mafiosa.
VA PA ha dedotto, tra gli altri motivi di ricorso, la manifesta illogicità
e la contraddittorietà della motivaIOne della sentenza impugnata.
Il motivo è fondato .
In effetti, secondo la ricostruIOne dei fatti operata dai giudici di merito, non risulta che PA VA abbia partecipato ad una delle tre riunioni ritenute mafiose.
La cosa ha il suo rilievo perché nella esposiIOne dei criteri generali di valutaIOne degli elementi di prova i giudici hanno dato grande rilievo alla partecipaIOne a dette riunioni, ritenendo che anche la presenza ad una sola di esse potesse consentire di ritenere consumato il delitto di partecipaIOne ad una associaIOne mafiosa.
Già si è detto che la proposiIOne appare del tutto logica, perché una volta accertata la natura mafiosa di dette riunioni non vi è dubbio che i partecipanti fossero persone aderenti alla associaIOne che aveva indetto la riunione .
Sulla natura mafiosa di tali riunioni non vi possono essere dubbi tenuto conto,
come già si è detto, delle finalità delle stesse della segretezza delle '
54 modalità di convocaIOne e partecipaIOne ed infine, della ritualità delle '
stesse.
I giudici di merito , che hanno giustamente dato grande rilievo alla partecipaIOne a tali riunioni non hanno valutato sempre con lo stesso criterio la mancata partecipaIOne.
In alcuni casi, infatti, l'assenza è stata interpretata come prova a favore dell'imputato, mentre in altre occasione, come quella in questione, tale mancata partecipaIOne non è stata logicamente valutata.
Inoltre nessuno dei conversanti in oltre un anno di intercettaIOni telefoniche ed ambientali ha mai indicato l'VA PA come un partecipe alla associaIOne;
il fatto è certamente significativo perché PA VA è figlio di un capo società e, quindi, il fatto che non venisse invitato alle riunioni,
pur non essendo un ragazzo - è, infatti, del 46- e la circostanza che nessuno dei conversanti abbia mai parlato di lui possono costituire un chiaro indice di estraneità al mondo criminale che lo circondava .
Quantomeno questi due rilevanti elementi certamente favorevoli alle tesi '
dell'imputato, avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati e discussi dai giudici di merito, cosa che, invece, non è avvenuta .
Quindi a carico di PA VA esiste soltanto una intercettaIOne, come si è
detto, nel corso della quale conversa con il cugino IC VA .
Ora prescindendo dal problema della individuaIOne del PA conversante con l'imputato PA VA, perché si tratta di un accertamento di merito che essendo sorretto da una motivaIOne congrua e logica non è censurabile in
55 J
sede di legittimità, va detto che i due interlocutori parlano essenzialmente di contrasti esistenti tra le due famiglie di appartenenza e manifestano la volontà
di trovare una soluIOne ai problemi.
Anzi PA VA, a giudicare almeno dalle parti di conversaIOne riportate nel testo della sentenza impugnata, che sono le uniche conoscibili e valutabili da questa Corte, appare nella veste di pacificatore inteso a calmare l'ira del cugino .
Tale elemento è stato in verità sottovalutato dai giudici di merito.
Come pure non appare logicamente risolta una stranezza che emerge dalla conversaIOne riportata;
VA IC quando parla della famiglia di appartenenza di PA VA usa il pronome loro che sembra escludere "
proprio il PA, che era il suo interlocutore, dagli affari della famiglia e non voi, che, invece, avrebbe coinvolto anche PA .
Anche la circostanza che PA avrebbe fatto avvertire il cugino OS
VA, latitante, della presenza di Carabinieri non appare un sicuro indice di partecipaIOne alla associaIOne con il ruolo di favoreggiatore di latitanti .
Potrebbe invero semplicemente trattarsi del favoreggiamento di un parente che non presuppone necessariamente la partecipaIOne alla associaIOne.
Naturalmente proprio perché sono carenti altri più probanti elementi, quali la partecipaIOne ad una delle riunioni mafiose o il fatto che conversanti lo avessero indicato come partecipe della associaIOne si imponeva una '
56 valutaIOne più rigorosa ed approfondita dell'unico elemento posto dalla
Corte di merito a carico di PA VA .
In conclusione appare necessario un riesame della posiIOne di PA VA
da parte della Corte di Appello di Messina.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio su tale questione.
57 c) LA NO
LA TO o NO detto u rospu,è stato condannato per il delitto associativo contestatogli, perché secondo i giudici di merito ricopriva all'interno della associaIOne il ruolo di contabile .
Il LA ha proposto ricorso e tra gli altri motivi tutti già discussi e rigettati ha denunciato la manifesta illogicità della motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità.
Il motivo è fondato .
In ordine al problema della identificaIOne di u rospu, di cui parlano alcuni conversanti, con il LA, nonostante le rinnovate critiche della difesa,
va detto che i giudici di merito hanno accertato tale circostanza in base alle dichiaraIOni rese da diversi coimputati e da relaIOni di serviIO redatte anche in epoca precedente al presente processo.
Trattandosi di un accertamento di merito sorretto da una motivaIOne tanto precisa da indicare le fonti di prova la questione non può essere sottoposta al vaglio del giudice di legittimità.
Diverso è il discorso per le altre circostanze dalle quali è fatta discendere la responsabilità penale del ricorrente.
E' certo, perché stabilito dai giudici di merito, che il LA non partecipò
a nessuna riunione mafiosa.
Come si è già notato discutendo nel precedente paragrafo la posiIOne di
VA PA la circostanza non è priva di importanza perché è certo strano che un personaggio di rango quale è il contabile in una associaIOne mafiosa
58 1
così articolata e complessa, come quella in discussione, non venga invitato a partecipare a riunioni di tale rilievo.
La Corte di merito si preoccupa di spiegare che la partecipaIOne del
LA alla riunione presso il circolo CS non era necessaria perché si trattava di comporre litigi e contrasti tra appartenenti al sodaliIO e, quindi,
la presenza del contabile non era certo necessaria.
Ma tale spiegaIOne può forse valere per la prima riunione, ma non certo per la seconda che aveva ad oggetto la promoIOne di alcuni sodali, fatto che poteva anche avere risvolti economici, ed a maggior ragione per la terza che aveva ad oggetto la definiIOne di nuove regole all'interno della cosca.
E' fuori dubbio che in una associaIOne mafiosa che ha scopi economici le nuove regole non possono non incidere anche sugli aspetti finanziari ed economici, specialmente quando si deve definire la ripartiIOne territoriale tra i vari gruppi della associaIOne e quindi , certamente singolare è '
l'assenza del contabile ad una riunione di tal genere.
Sulla mancata partecipaIOne del LA alla seconda ed alla terza riunione la Corte di merito nulla ha osservato mentre, invece, l'importanza della '
presenza e/o dell'assenza a siffatte riunioni, riconosciuta in altra parte della sentenza dalla stessa Corte di merito imponevano una discussione '
approfondita e rigorosa.
Per quanti sforzi abbia fatto la Corte di merito nell'interpretare la intercettaIOne ambientale nella quale si parla di u rospu del capogiovani e del mstroiornata gli equivoci non sono stati dissipati .
59 Tutto deriva dal fatto che in due trascriIOni della stessa intercettaIOne si leggono due cose diverse;
precisamente la differenza è data dalla presenza della congiunIOne e in una trascriIOne e del verbo è nell'altra.
Tale incertezza non consente di affermare con certezza che u rospu sia persona diversa dalle altre due cariche indicate o se, invece, fosse proprio u rospu a ricoprirle .
Anche un'altra intercettaIOne ambientale posta a carico del LA deve essere rivalutata.
La Corte di merito ha sostenuto che due conversanti, discutendo di una serie di furti che si erano verificati, avrebbero detto che u rospu era all'altezza di risolvere la situaIOne.
Si tratta di circostanza non irrilevante perché per dirimere queste questioni certamente ci si rivolge a persone che nell'ambiente possiedano il carisma necessario.
Senonché il ricorrente ha rilevato che la Corte di merito male avrebbe letto la trascriIOne perché dalla stessa risultava esattamente il contrario e cioè che u rospu non sarebbe stato all'altezza di risolvere la situaIOne.
La circostanza non è irrilevante perché il LA potrebbe non essere stato all'altezza sia perché estraneo all'associaIOne, sia perché partecipe con un ruolo non rilevante.
E' evidente allora che anche questo aspetto, ritenuto dalla Corte di merito di grande rilievo come elemento di carico merita di essere riesaminato. E' vero che il c.d. travisamento del fatto, tale essendo quello che si sarebbe verificato, non è deducibile in sede di legittimità, ma quando esso si traduce in un viIO della motivaIOne può essere valutato dalla Corte di CassaIOne.
Nel caso di specie il difensore aveva fatto presente la circostanza in sede di merito e, quindi, essa doveva essere affrontata con la motivaIOne;
si è,
quindi , verificato un viIO motivaIOnale che legittima questa Corte a prendere in consideraIOne il motivo.
Inoltre la circostanza del prospettato accompagnamento di VA IU ad Africo non si sa se poi questo viaggio sia stato o meno compiuto - può
costituire un indiIO che assume rilievo in connessione ad altri indizi non potendo da sola costituire la prova di una partecipaIOne del LA ad una associaIOne mafiosa.
Infine non appare superfluo segnalare perché la circostanza è di sicuro rilievo , che il LA è stato ritenuto dai giudici di merito un pluripregiudicato, mentre da un certificato del casellario prodotto dalla difesa risulterebbe incensurato .
E' evidente, infatti, che una tale circostanza incide non solo sulla pena, ma può consentire anche una valutaIOne diversa di comportamenti passibili di differenti interpretaIOni perché connotati da un alto tasso di equivocità.
Le ragioni indicate legittimano un annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posiIOne di LA NO con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina.
61 d) HI NO
NO HI è stato ritenuto dai giudici di merito un partecipe della associaIOne mafiosa facente capo ai CU .
Gli elementi posti a fondamento della affermaIOne di responsabilità
consistono in alcune intercettaIOni ambientali nelle quali i conversanti affermano che NO HI è stato fatto , ovvero secondo la "
interpretaIOne della Corte di merito è stato affiliato e nel fatto che ' '
NO HI sarebbe stato identificato la mattina del 17 maggio 1998
mentre si recava alla riunione in località RE.
L'imputato tra gli altri motivi di ricorso, già esaminati e rigettati, ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivaIOne , oltre al travisamento delle risultanze processuali.
Questo motivo di ricorso appare fondato .
In effetti è da tenere presente che la Corte di CassaIOne aveva annullato l'ordinanza impositiva della misura cautelare nei confronti del HI
perché, in buona sostanza, aveva ritenuto non caratterizzati dalla necessaria gravità gli indizi posti a suo carico ed insufficiente la motivaIOne del provvedimento impositivo.
Gli elementi presi in consideraIOne dalla Corte di legittimità erano in sostanza gli stessi che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la penale responsabilità del HI.
62 Da una prima intercettaIOne ambientale risulta che due conversanti appartenenti al gruppo dei CA i AN affermano che NO HI è
stato fatto;
la affiliaIOne riguarderebbe un altro gruppo, ovvero quello dei
CU.
E' allora evidente che la conoscenza del fatto da parte dei conversanti non poteva essere diretta concernendo la vicenda narrata un altro clan;
l'indiIO
non appare, pertanto, connotato da gravità .
Da altre due intercettaIOni ambientali risulta che CA IC, copo società di ET ed affiliato ai ST CU, si lamenta con Alvaro Carmine uno dei capi della organizzaIOne criminale del ' "
comportamento del figlio TO CA , che avrebbe affiliato alcune persone senza nulla dire al padre, con conseguente diminuIOne del prestigio di CA IC .
Nel corso della conversaIOne CA IC riferisce che NI ST
gli disse che avevano fatto a NI HI .
Si tratta di elemento dotato di maggiore consistenza rispetto al primo perché
il colloquio interviene tra due persone importanti all'interno della associaIOne mafiosa, anche se comunque, IC CA riferisce una
,
'circostanza appresa da un terzo e non conosciuta per sua espressa ammissione, direttamente .
In altre due intercettaIOni ambientali CA IC si lamenta sempre dello sgarbo subito dal figlio TO con VA NE ed VA
IC classe 77 ; nel corso di tali conversaIOni – ha osservato la Corte di
-
63 - veniva richiamato- nuovamente l'episodio dell'affiliaIOne di NI merito
HI e si dava atto della disponibilità del giovane verso la cosca .
La Corte di merito ha osservato che se gli elementi a carico del HI
fossero soltanto quelli emergenti dalle intercettaIOni ambientali indicate l'imputato dovrebbe essere assolto per il tasso di equivocità che le contraddistingue , mancando qualsiasi elemento idoneo a storicizzare le accuse quali ad esempio l'indicaIOne del ruolo ricoperto dal CH '
all'interno della associaIOne .
Il giudiIO che appare del tutto logico è pienamente condivisibile.
Senonché secondo i giudici di merito il CH avrebbe partecipato alla riunione di RE del 17 maggio 1998, o meglio si stava recando in tale località per partecipare alla riunione mafiosa;
tale elemento consentirebbe di dare valore anche ai risultati delle intercettaIOni ambientali indicate in precedenza.
In effetti da una relaIOne di serviIO dei Carabinieri il CH risulterebbe identificato a bordo della sua vettura mentre insieme al cognato e coimputato
VA TO classe 59 si recava alle ore 7,35 del 17 maggio 1998 a RE
per partecipare alla ormai nota riunione indetta per stabilire nuove regole.
La difesa ha contestato la circostanza rilevando che il CH non era sull'auto sulla quale viaggiava soltanto l'VA e che il suo nominativo sarebbe stato trascritto dai Carabinieri soltanto quale proprietario della autovettura;
ciò sarebbe confermato dal fatto che non erano riportati gli estremi del documento di riconoscimento del HI .
64 1
I giudici di merito hanno fornito una spiegaIOne dell'accaduto essenzialmente rilevando che non era necessario procedere ad identificaIOne
del HI tramite un documento di riconoscimento perché i suoi dati corrispondevano a quelli della carta di circolaIOne.
' ' non appare del tutto Il ragionamento dei giudici di merito in verità
convincente perché l'esame di un documento di riconoscimento avrebbe dovuto proprio porre in evidenza quella coincidenza di dati che nella situaIOne attuale appare soltanto affermata, ma non debitamente provata .
Del resto la incertezza documentale dell'elemento in discussione trova conferma anche nel fatto che appare certamente sorprendente che una persona da poco affiliata e senza carica alcuna fosse stato invitato ad una riunione mafiosa di tale importanza si dovevano stabilire nuove regole ed alla
-
-
quale la maggior parte degli affiliati si recò armata.
Sono proprio i giudici di merito ad avere spiegato che a tali riunioni non partecipavano tutti gli affiliati, ma soltanto quelli che ricoprivano un ruolo di un certo rilievo.
La consideraIOne logica che precede unitamente alla obiettiva incertezza documentale della relaIOne di serviIO riscontrata non consente di ritenere certo l'elemento della presenza a RE del ricorrente, elemento che, come si è detto, è stato posto a fondamento della affermaIOne di responsabilità del
CH.
Si impone allora il riesame della posiIOne di NO HI previo annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Messina della sentenza impugnata limitatamente alla posiIOne del ricorrente.
65 18) Questioni relative alle posiIOni degli altri ricorrenti
Quasi tutti i ricorrenti, oltre ai motivi già esaminati, hanno dedotto la manifesta illogicità della motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla loro personale responsabilità.
Nel capitolo precedente sono state esaminate le posiIOni che, a giudiIO di questa Corte creavano delle difficoltà per la contraddittorietà di alcune proposiIOni dei giudici di merito, per il mancato completo esame da parte della
Corte di merito delle questioni prospettate dai ricorrenti in sede di appello e per la non logicità di alcuni argomenti utilizzati per respingere i motivi di appello .
Per tali posiIOni - VA PA, LA NO e HI NO - si è,
quindi, imposto un annullamento, per viIO della motivaIOne, della sentenza impugnata limitatamente alle posiIOni dei tre ricorrenti indicati con rinvio alla
Corte di Appello di Messina per un nuovo esame.
Per completezza è necessario ricordare che è stato disposto un altro annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla già indicata Corte di Appello di Messina
limitatamente alla posiIOne di VA IC classe 76 per un motivo procedurale, ovvero per la violaIOne dell'articolo 548 comma II c.p.p. .
Infine sempre per un motivo di ordine processuale - la mancata correlaIOne tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza - è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posiIOne di VA
CO classe 27.
66
9
9 Gli atti relativi a tale posiIOne sono stati trasmessi alla Procura distrettuale di
IO LA.
Fatta ecceIOne per queste cinque posiIOni ampiamente discusse, i ricorsi di tutti gli altri imputati debbono essere rigettati.
Nelle pagine precedenti sono stati discussi i motivi di ricorso comuni a più
,imputati e quelli che comunque , per la loro complessità meritavano un maggiore approfondimento e sono state illustrate tutte le ragioni che ne imponevano il rigetto, se non, in alcuni casi, la declaratoria di inammissibilità.
Restano, quindi, da esaminare e discutere soltanto le ecceIOni di viIO della motivaIOne in ordine alla responsabilità di ciascuno.
Va detto in linea generale che sul piano formale è stato eccepito dai ricorrenti il viIO della motivaIOne, ma nella sostanza ciò che è stata contestata è la valutaIOne di merito delle risultanze processuali compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne.
Mostrano di dimenticare i ricorrenti che la valutaIOne delle prove spetta, in via esclusiva, ai giudici di merito, mentre alla Corte di CassaIOne, per volontà del
Legislatore, compete soltanto di verificare, sotto il profilo considerato, se detta valutaIOne sia o meno sorretta da una motivaIOne logica, congrua ed immune da interne contraddiIOni.
Anzi per essere più precisi ciò che consente l'annullamento di una sentenza di merito per viIO della motivaIOne è soltanto la mancanza della stessa oppure la sua manifesta illogicità .
67 -
Quanto a quest'ultimo aspetto, non è sufficiente, quindi, per un annullamento della sentenza di merito un passaggio della motivaIOne non del tutto chiaro oppure una qualche contraddiIOne di non grande rilievo e non determinante ai fini della decisione, difetti sempre possibili in sentenze di molte centinaia di pagine, ma è necessaria la manifesta illogicità della motivaIOne, una illogicità
che insomma risulti evidente .
Letta alla luce di tali criteri la motivaIOne della sentenza impugnata, fatte salve le posiIOni per le quali è stato disposto l'annullamento con o senza rinvio, non merita censura sotto il profilo della legittimità.
La sentenza ha esposto nella prima parte gli aspetti generali ed ha rigettato le ecceIOni processuali.
Poi ha esposto con chiarezza i criteri di valutaIOne delle prove non solo richiamando i principi generali e le indicaIOni contenute nell'articolo 192c.p.p.,
ma anche precisando la valenza probatoria delle singole risultanze processuali.
Dopo avere spiegato il notevole valore probatorio delle parole dei conversanti su tale aspetto questa Corte, condividendo le valutaIOni dei giudici di merito e superando le critiche dei ricorrenti, si è già soffermata in un precedente capitolo
- la Corte di merito , così come aveva già fatto il Tribunale di AL, ha
conferito un notevole valore alla partecipaIOne dei ricorrenti ad una delle tre riunioni di mafia di cui pure si è già detto.
L'impostaIOne appare del tutto corretta perché una volta stabilito che le tre riunioni dovevano essere definite mafiose ed accertato altresì che alle stesse erano invitati soltanto gli associati di un certo rango, non vi è dubbio che la presenza anche ad una sola di esse doveva essere considerata un grave indiIO di
68 partecipaIOne alla associaIOne mafiosa denominata cosca VA, in una delle sue articolaIOni - CA i AN, ST o CU ecc. ecc.
Sulla natura mafiosa delle tre riunioni non si possono nutrire dubbi, tenuto conto, come già si è detto in numerose occasioni nei capitoli precedenti, della segretezza nella quale si svolgevano, degli argomenti in discussione e decisione risoluIOne di conflitti tra associati, promoIOni in carriera di associati ed iniziaIOne di alcuni giovani, fissaIOne di nuove regole che garantissero la pace tra i vari ceppi della stessa famiglia e consentissero agli affari di prosperare - del carattere rituale di alcune riunioni – sistemaIOne dei presenti a ferro di CA,
come è stato accertato dai Carabinieri intervenuti e del ruolo di supremazia
-
esercitato da alcuni associati segno della esistenza di una ferrea gerarchia.
Tutti gli argomenti utilizzati dalla difesa in sede di appello e riproposti in sede di legittimità per far passare tali summit, come semplici riunioni di famiglia sono stati efficacemente rintuzzati dalla Corte di merito.
Sul punto non appare necessario ed utile soffermarsi ulteriormente, essendo sufficiente rilevare che a comuni riunioni di famiglia non vi sono partecipaIOni
limitate soltanto agli esponenti più rappresentativi delle stesse e non ci si reca armati è stato accertato dai giudici di merito che quaranta partecipanti alla riunione di RE erano armati -
•
Per quanto detto si può convenire con la valutaIOne dei giudici di merito che la partecipaIOne anche ad una sola delle tre riunioni costituisce un grave indiIO di partecipaIOne alla associaIOne mafiosa.
Se a tale indiIO si aggiungono le indicaIOni dei conversanti, assolutamente
credibili perché non sapevano di essere intercettati, e gli esiti di accertamenti
69 della polizia giudiziaria può ben dirsi che la prova della commissione del reato associativo sia stata raggiunta.
Il ragionamento della Corte di merito della parte generale della sentenza non merita alcuna critica sotto il profilo della legittimità.
Nella seconda parte della sentenza impugnata la Corte di Appello di IO
LA ha esaminato e risolto la posiIOne dei singoli imputati appellanti applicando ai singoli casi i criteri esposti nella parte generale.
A differenza di altri analoghi processi nel presente procedimento la Corte di merito non ha fatto un discorso soltanto generale, ma ha esaminato con cura ed in modo diffuso le posiIOni dei singoli imputati tenendo conto dei rilievi formulati dagli stessi con i motivi di appello .
In tale contesto non può ovviamente parlarsi di mancanza della motivaIOne,
che, invece, risulta essere molto ampia e diffusa.
Nemmeno può parlarsi di manifesta illogicità della stessa perché i giudici di merito con una impostaIOne molto corretta sul piano logico non hanno fatto altro che applicare alle singole posiIOni i criteri enucleati nella parte generale della sentenza.
E' evidente allora che molti dei motivi considerati sono ai limiti della ammissibilità perché alla fine si risolvono in censure di merito della decisione impugnata, di sicuro inammissibili in sede di legittimità.
Detto questo in linea generale non resta che esaminare brevemente le posiIOni
dei singoli ricorrenti alla luce di tutto quanto già esposto.
70 1) VA TO classe 61
La Corte di merito ha posto in evidenza la partecipaIOne di VA TO classe 61 detto AT, alla riunione di RE tenutasi il giorno 17
,
maggio 1998.
Sul punto è necessario fare alcune precisaIOni che sono utili anche per le posiIOni di molti altri ricorrenti .
E' pacifico che il giorno prima della riunione VA IC classe 77
fece numerose telefonate per invitare gli associati che avrebbero dovuto partecipare alla riunione;
la telefonata ricevuta costituisce quindi, un '
elemento non certo irrilevante per ritenere la partecipaIOne al sodaliIO .
Dal momento che non era facile raggiungere la località RE non da tutti conosciuta, l'VA IC diede appuntamento ai partecipanti presso il circolo CS di OP alle ore 6,00 della mattina del 17 maggio 1998.
La presenza delle persone convocate presso il bar alle 6,00 di mattina di un giorno festivo - il 18 maggio 1998 cadeva di domenica - è stata giustamente e logicamente ritenuta circostanza particolarmente significativa dai giudici di merito.
I Carabinieri in effetti non riuscirono ad individuare con precisione il posto della riunione, ma giunsero nei pressi del luogo e fermarono quelli che a quell'ora insolita viaggiavano in macchina nei paraggi;
nessuno seppe dare una spiegaIOne plausibile , visto che non si trattava di una giornata lavorativa, della propria presenza in quei luoghi.
-La presenza dei due elementi avvenuta convocaIOne e presenza alle sei del mattino di un giorno festivo nel luogo dell'appuntamento – hanno consentito
-
71 ai giudici di merito di ritenere la partecipaIOne delle persone identificate alla importante riunione .
L'impostaIOne appare del tutto logica e le deduIOni dei ricorrenti che hanno tentato di togliere valenza probatoria a tale importante elemento appaiono generiche e non tali da minare un ragionamento del tutto corretto.
A ciò aggiungasi che molto spesso i partecipanti alla riunione si sono sentiti per telefono nei giorni successivi per commentare l'esito della riunione;
i conversanti hanno fatto anche molti nomi dei presenti al raduno - si trattava di oltre quaranta persone;
tale elemento certamente ha rafforzato il convincimento dei giudici di merito.
Tale è proprio il caso di VA TO classe 61 che il giorno dopo la riunione a telefono con VA IC classe 77 commentò l'esito della stessa.
Vi sono poi numerose altre intercettaIOni ambientali e telefoniche che denotano , secondo la logica interpretaIOne dei giudici di merito , la
partecipaIOne del ricorrente alla associaIOne mafiosa;
tra queste molto importante appare una telefonata nel corso della quale il ricorrente si vanta di possedere una pistola che lui stesso aveva comperato.
La motivaIOne della sentenza impugnata, che è stata riportata soltanto nelle sue parti essenziali, appare del tutto logica e congrua e tale da superare il vaglio di legittimità.
72 -
2) VA TO classe 37
La responsabilità di VA TO classe 37, detto CU, N'ON
ST o MA N'ON , è fondata sui risultati delle intercettaIOni
ambientali ed in particolare di quelle ove risulta conversante CA
IC .
Come si è già avuto modo di rilevare quest'ultimo nel corso di numerose conversaIOni con esponenti della associaIOne mafiosa si lamentava del comportamento del figlio TO, che si era permesso di reclutare nuovi associati a sua insaputa, pur essendo il IC CA capo - società.
In effetti IC CA manifestava la sua fedeltà ai CA i AN e faceva comprendere che il figlio TO godeva della copertura di TO VA
classe 37, che era appunto uno dei due capi - l'altro era il fratello CO
del gruppo dei ST, che in alcune occasioni cercava di contrastare lo strapotere dei CA i AN ..
Per risolvere la situaIOne il IC CA chiede l'intervento del più
grande, ovvero di VA NE, che era sovraordinato anche ad TO
VA classe 37.
Accanto a tale importante elemento i giudici di merito hanno indicato molte altre conversaIOni intercettate dalle quali emerge con chiarezza il ruolo di vertice ricoperto dal ricorrente in seno alla associaIOne .
Di fronte a tali imponenti elementi il ricorrente nulla ha osservato di specifico limitandosi alle deduIOni di carattere generale che sono state già
ampiamente discusse.
73 3) VA NE classe 68
VA NE classe 68, detto CI, è stato ritenuto responsabile del delitto associativo perché fu uno dei partecipanti alla riunione di RE e perché da alcune intercettaIOni ambientali risulta che i conversanti parlano di lui come di uno che ha la Santa - importante carica ndranghetista
-e che aveva appunto partecipato alla riunione di RE.
Con il ricorso, a prescindere dagli altri motivi tutti già discussi, l'VA
NE classe 68 ha sostenuto che non era certa la sua identificaIOne con il
CI, che non aveva partecipato alle riunioni di mafia e che i conversanti non erano attendibili perché ubriaconi .
Il motivo di ricorso è infondato e non tiene in alcun conto quanto scritto nella motivaIOne della sentenza impugnata.
Sul problema del soprannome la Corte di merito, richiamando la motivaIOne
,della sentenza di primo grado ha rilevato come sul cellulare di UP
accanto al nome CI vi era il numero di utenza del ricorrente e che il coimputato VI in sede di interrogatorio aveva ammesso che CI si identificava con NE VA classe 68 .
Il ricorrente non tiene conto di tali rilievi e, quindi, sul punto il motivo è
generico .
In ordine alla presunta inattendibilità del conversante IC VA
classe 77 va detto che i documenti prodotti dal ricorrente in sede di appello sono stati ritenuti generici e non probanti;
anche su tali precise consideraIOni il ricorrente nulla ha osservato .
74 Inoltre, come si è già avuto modo di rilevare ' le parole dei conversanti hanno trovato molte volte riscontro negli accertamenti compiuti dai
Carabinieri.
Quanto alla riunione presso il circolo CS la Corte di merito ha sostenuto che la presenza del CI era da ritenersi incerta e quindi da siffatta
, "
circostanza non ha tratto nessun argomento a carico del ricorrente.
Non si comprende allora perché l'VA NE ritorni su una questione oramai chiusa .
In modo logico, invece, la Corte di merito ha spiegato che il ricorrente aveva partecipato alla riunione di RE;
il ricorrente come unico elemento per contrastare le osservaIOni dei Carabinieri ed i risultati delle intercettaIOni ha affermato di abitare nei pressi del circolo CS;
ciò in contrasto con qualsiasi logica dovrebbe legittimare la sua presenza presso quel circolo in evidente posiIOne di attesa-era seduto sull'arco della porta
- alle ore 6,30 del mattino di un giorno festivo .
Inoltre da una intercettaIOne ambientale del giorno successivo i due colloquianti VA IC classe 77 e VA TO classe 61―
-
sostengono che CI era presente alla riunione di RE.
Infine da un'altra intercettaIOne ambientale risulta che il ricorrente, figlio di uno dei capi della organizzaIOne aveva un ruolo di spicco nella associaIOne .
In conclusione la motivaIOne che sorregge la affermaIOne di responsabilità
di VA NE classe 68 appare logica e congrua e non merita censure sotto il profilo della legittimità.
75 4) VA IC classe 77
Tutte le ecceIOni di carattere processuale proposte da VA IC
classe 77 tramite il suo difensore di fiducia avvocato LO NN sono state ampiamente discusse nei capitoli precedenti e sulle stesse non appare opportuno ritornare.
Inoltre il ricorrente ha contestato la natura mafiosa delle più volte richiamate tre riunioni e della associaIOne in questione, ma anche tali questioni sono state discusse nei capitoli precedenti.
Mancano rilievi specifici in ordine alla posiIOne personale del ricorrente.
Sarà sufficiente ricordare che la motivaIOne che individua la personale responsabilità per i reati contestati all'VA è del tutto logica e congrua.
I giudici di merito hanno individuato nell'VA IC il principale interlocutore delle intercettaIOni ambientali effettuate e tale dato non è stato in realtà messo in dubbio .
Si tratta di persona loquace che con altri interlocutori spesso commenta le riunioni di mafia e quindi , inconsapevolmente fornisce agli inquirenti "
informaIOni assai preIOse per il prosieguo delle indagini e per la individuaIOne di altri soggetti partecipanti alla associaIOne mafiosa.
Il IC VA classe 77, che tra l'altro era figlio del capo cosca rivestiva un ruolo importante perché aveva invitato i partecipanti alla importante riunione di RE, quella che doveva stabilire nuove regole .
76 -
Quindi all'VA, che era al corrente della riunione " dell'oggetto della era stato conferitostessa e del luogo riservato prescelto per l'incontro '
l'incarico assai delicato di contattare tutti i partecipanti e fornire le indicaIOni necessarie .
Avendo il compito di mantenere i contatti tra i vari associati e conoscendo,
quindi, il ruolo e la storia di ciascuno certamente VA IC classe 77
era persona di provata affidabilità.
Sulla sua partecipaIOne alla associaIOne che aveva la caratteristica di
وcome si è già detto, non è possibile, pertanto, avere alcun essere armata dubbio.
77 5) VA IC classe 24
VA IC classe 24 detto MA CU, DO CU o ZO è
stato condannato per i reati ascrittigli in entrambi i gradi di giudiIO.
Tutte le ecceIOni processuali sono state ampiamente discusse e sulle stesse non conviene ritornare;
come pure i problemi relativi alla natura mafiosa della associaIOne ed al valore delle parole dei conversanti sono stati affrontati e risolti nei capitoli precedenti.
Sulle questioni relative alla personale responsabilità il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità le stesse osservaIOni avanzate dinanzi al giudice di merito.
In realtà più che contestare la logicità degli argomenti usati dalla Corte di merito il ricorrente ha criticato la valutaIOne delle prove compiuta dalla stessa, sicché il motivo si risolve in una inammissibile censura di merito .
In ogni caso va detto che la Corte di merito ha ritenuto sicura la identificaIOne del ZO indicato nelle intercettaIOni con l'VA
IC classe 24 sulla base di due argomenti, che appaiono al Collegio
del tutto logici in primo luogo in una telefonata si dice che il giorno prima hanno arrestato il figlio di ZO;
effettivamente era stato arrestato
VA IU classe 73 , figlio di VA IC classe 24 e la circostanza ha trovato conferma in altre intercettaIOni .
In secondo luogo i conversanti parlano della partecipaIOne alla riunione del
78 quest'ultimo CI, che è effettivamente figlio di VA IC classe
24.
Da tali circostanza emerge con tutta evidenza la correttezza della identificaIOne del ZO nell'VA IC classe 24.
Di lui come di uno dei capi dell'associaIOne in questione ne parla anche il collaborante FO, che ha fornito indicaIOni precise ed ha raccontato fatti rilevanti, anche se con qualche imprecisione non del tutto rilevante.
وIl Collegio concorda con la Corte di merito che le lievi divergenze sono contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente sintomo della mancata '
preordinaIOne delle accuse e della genuinità delle stesse.
Anche con riferimento alla posiIOne del ricorrente, quindi, la motivaIOne
della sentenza impugnata non merita censure sotto il profilo della legittimità.
79 6) VA AN classe 39
Fatto rinvio ai capitoli precedenti per le questioni comuni agli altri ricorrenti già discusse, è necessario brevemente esaminare le specifiche contestaIOni
avverso la ritenuta responsabilità di VA AN classe 39.
La motivaIOne dell'impugnata sentenza sul punto appare congrua e logica.
I giudici di merito hanno, infatti, spiegato che senza dubbio i soprannomi di
IU u RU o IO u RU si riferiscono ad VA AN classe 39,
padre di VA SA classe 72, tenuto conto sia delle ammissioni dell'imputato in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, sia delle dichiaraIOni rese dal figlio SA .
Inoltre in seguito ad una intercettaIOne ambientale nella quale i conversanti convenivano sulla necessità di convocare una riunione dei capi al fine di disciplinare la gestione delle estorsioni, i colloquianti-uno era il ricorrente
- venivano identificati dai Carabinieri in serviIO di controllo a supporto della attività di ascolto.
Inoltre, hanno rilevato i giudici di merito, l'VA aveva il compito di conferire le cariche mafiose come era possibile dedurre da una altra '
intercettaIOne .
Infine l'VA fino al 1997 era stato proprietario del circolo CS ove si tenevano le riunioni mafiose e partecipò alla riunione della associaIOne
tenutasi a RE del 17 maggio 1998.
Tali imponenti elementi, ritenuti peraltro congrui dalla Corte di CassaIOne in sede cautelare sono stati contestati genericamente ed in fatto dal "
80 -
ricorrente e, quindi, i rilievi si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
Anche il motivo relativo alla confisca del locale CS è infondato, perché la confisca è legittimata dal fatto che il locale costituiva la base logistica della cosca.
E' superfluo rilevare che contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente il
Tribunale di AL ha ritualmente confiscato il locale in sequestro ed il provvedimento è stato confermato dalla Corte di Appello.
81 7) VA IU classe 43
"che ha ammesso di essere soprannominato u VA IU classe 43
AP è considerato uno dei capi dell'associaIOne mafiosa ed in '
particolare della articolaIOne detta CA i AN .
Secondo i giudici di merito l'VA IU classe 43 ha partecipato a tutte le tre riservate riunioni mafiose elemento di sicuro fondamentale per
,
ritenere il ricorrente un partecipe alla associaIOne .
Sulla natura mafiosa delle riunioni , contestata anche in sede di ricorso dall'VA, si è già detto nei capitoli precedenti .
Da una intercettaIOne risulta inoltre che il ricorrente si sia interessato per far conferire al genero UP AT detto beccaccia un grado più elevato in seno alla associaIOne di quello detenuto dal nipote VA IC classe 77,
figlio di VA NE detto cupertuni, fratello del ricorrente.
Si tratta di una motivaIOne non solo logica e congrua, ma anche in linea con le premesse della motivaIOne della sentenza impugnata, avendo giustamente ritenuto i giudici che anche la partecipaIOne ad una sola delle tre riunioni avrebbe comportato la condanna per il delitto associativo, tenuto conto della natura delle riunioni stesse di cui si è ampiamente discusso .
I rilievi del ricorrente si risolvono in inammissibili censure di merito.
82 8 ) VA IU classe 66
La penale responsabilità di VA IU classe 66 si fonda
esclusivamente sulla sua partecipaIOne a due delle tre riunioni di mafia,
quella del 3 maggio 1997 e quella del 17 maggio 1998.
La sua presenza all'interno del circolo CS la sera del 3 maggio 1997 venne accertata dai Carabinieri che ne riferirono con annotaIOne di serviIO .
I motivi di ricorso relativi alla posiIOne personale del ricorrente
-escluse,
quindi, le questioni di carattere generale che già sono state discusse si risolvono in censure di merito non ammissibili in sede di legittimità.
Infatti il ricorrente ha contestato la valutaIOne dei singoli elementi di carico compiuta dai giudici di merito, valutaIOne che è, invece, sorretta da una motivaIOne logica e congrua, nel senso che la presenza a quel tipo di riunioni mafiose è stato correttamente ritenuto grave indiIO di responsabilità
per il delitto associativo.
Quanto alla contestaIOne che le riunioni in parola non dovessero essere qualificate di mafia non si può fare altro che rinviare a quanto già detto in proposito nei capitoli precedenti.
83 9) VA CO classe 46
VA CO classe 46, detto OL o IO OL, fratello di NE VA
detto cupertuni e IU VA detto u AP non risulta mai
,
conversante nelle intercettaIOni ambientali e non risulta che abbia partecipato a riunioni di mafia.
Tuttavia è stata ritenuta la sua responsabilità in base agli elementi forniti dai conversanti in numerose intercettaIOni ambientali e specialmente in quella di una conversaIOne intervenuta tra due nipoti di IO OL che ne esaltavano la caratura criminale ritenuta superiore a quella dei rispettivi genitori.
E' opportuno ricordare che VA CO classe 46 in passato nel tentativo di sfuggire ai Carabinieri dopo una sparatoria venne colpito ad una gamba che venne amputata.
La Corte di merito in modo analitico ha analizzato tutte le intercettaIOni
ambientali che si riferiscono al ricorrente ed ha posto in evidenza tutti i numerosi elementi che facevano ritenere una intraneità dell'VA CO
alla cosca mafiosa ed in particolare alla articolaIOne detta CA i AN .
Del resto la Corte di CassaIOne in sede cautelare aveva rilevato la estrema gravità indiziaria degli elementi posti a carico del ricorrente desumibili dalle numerose conversaIOni intercettate tra più soggetti documentanti la sua posiIOne verticistica all'interno dell'organizzaIOne, la sua personalità ed il suo intervento nel quadro dei reati fine.
Con tale ultima espressione si intendeva fare riferimento all'intervento autorevole richiesto a IO OL da una persona alla quale erano state rubate
ळ
84 pecore da IC VA classe 77 per ottenere la restituIOne degli animali, cosa che avvenne .
E' fuori dubbio che la situaIOne indicata denota una forte influenza di IO
OL negli affari della famiglia.
Di fronte a tali imponenti elementi il ricorrente ha contestato le valutaIOni di merito operate dalla Corte di secondo grado ed ha fornito diverse, e per lui :
più favorevoli, interpretaIOni delle conversaIOni intercettate;
si tratta di deduIOni inammissibili in sede di legittimità .
85 10) VA FF
VA FF, detto AZ, fratello di VA TO detto AT e nipote di VA IC classe 24 detto ZO e di VA IU
classe 43 detto u PP, è stato condannato per il delitto associativo in entrambi i gradi di merito.
I giudici di merito hanno posto a fondamento della condanna la partecipaIOne di VA FF alle riunioni di mafia del 3 maggio 1997 e
17 maggio 1998 ed alcune intercettaIOni ambientali da una delle quali
,
risulta l'interessamento di FF per conferire una carica mafiosa a UP
AT detto beccaccia, genero di VA IU u AP .
A prescindere dalle questioni generali concernenti la legittimità delle intercettaIOni e la ravvisabilità nei fatti della violaIOne dell'articolo 416 bis c.p., di cui si è già a lungo discusso, FF VA con i motivi di ricorso e con la memoria difensiva, che ha lo stesso contenuto del ricorso, ha contestato la valutaIOne delle intercettaIOni ambientali compiuto dai giudici di merito, la sua partecipaIOne alla riunione di RE e la valenza mafiosa della riunione presso il circolo CS di OP del 3 maggio 1997.
Si tratta di deduIOni di merito che non possono trovare accoglimento perché
inammissibili in sede di legittimità; come più volte si è detto le valutaIOni
dei giudici di merito , che con scrupolo hanno analizzato tutte le intercettaIOni ambientali, sono sorrette da una motivaIOne logica e congrua
,che non può essere superata da una diversa e per il ricorrente più
favorevole, ricostruIOne dei fatti.
86 1
Né appare possibile discutere ancora della natura mafiosa della riunione del 3
maggio 1997 a tacere di altre consideraIOni già sviluppate e che si richiamano, va detto che i giudici di merito hanno rilevato che nel corso di quella riunione dovevano essere fatti IA IO e TA AN e perciò i partecipanti erano riuniti in modo rituale a cerchio.
Quanto alla partecipaIOne alla riunione di RE va detto che il FF
venne fermato nei pressi di tale località nelle prime ore di una mattina di domenica e confermò che dal luogo del fermo uno dei viottoli portava proprio a RE.
Le deduIOni dei giudici che sono partiti da tali fatti certi per affermare la presenza a quella importante riunione appaiono del tutto logiche e non scalfite dalle consideraIOni del ricorrente .
Infine anche il tentativo di disconoscere il soprannome di AZ non è
fondato dal momento che lo stesso VA FF nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso di essere chiamato con il soprannome indicato.
La sentenza impugnata non merita censure sotto il profilo della legittimità in ordine alla affermata responsabilità di FF VA.
87 11) VA SA
VA SA , figlio di AN detto IU u RU o u RU
proprietario fino al 1997 del circolo CS ove si tenevano le riunioni di mafia, è stato condannato per il delitto associativo per essere stato presente a due riunioni della associaIOne - quelle del 29 marzo 1997 e del 3 maggio
1997 - .
Il ricorrente, dopo avere trattato questioni generali già discusse dal Collegio
nei capitoli precedenti e rigettate ha in modo generico contestato la "
motivaIOne sulla sua personale responsabilità.
Infatti ha contestato di avere partecipato alla riunione del 29 marzo 1997,
perché il Turi al quale si fa riferimento in una intercettaIOne ambientale non può identificarsi in VA SA, ha negato che quella del 3 maggio
1997 avesse natura mafiosa ed ha escluso di avere partecipato a reati fine.
Tale ultima affermaIOne è ovviamente irrilevante ai fini della responsabilità
per il delitto associativo.
Che VA SA fosse il Turi della intercettaIOne è fatto pacifico ed in realtà mai seriamente contestato, nemmeno con il ricorso per cassaIOne che,
come detto, è del tutto generico sul punto.
Infine sulla natura mafiosa della riunione del 3 maggio 1997 si è già detto tutto e appare superfluo aggiungere altro;
si ricorda soltanto che in tale riunione dovevano essere affiliate altre persone e che i partecipanti, secondo il rituale della cosca, erano seduti a cerchio formato.
I motivi di ricorso su tale punto sono evidentemente inammissibili.
88 12) BO TO
BO TO detto OP è stato condannato per il delitto associativo e gli elementi posti a fondamento della affermaIOne di responsabilità già
erano stati ritenuti sufficienti dalla Corte di CassaIOne a legittimare la misura cautelare della custodia in carcere.
VA IC classe 77 ed VA SA classe 72 nel corso di una conversaIOne intercettata si stupirono di non avere visto partecipare alla riunione del 29 marzo 1997 presso il circolo CS il OP, ovvero il
BO.
Quindi se è vero che BO non fu presente alla riunione di mafia, è vero che avrebbe avuto titolo per essere presente, dal che logicamente i giudici hanno desunto la sua intraneità alla cosca, o meglio alla ndrina.
Il 16 maggio 1998 VA IC classe 77 effettuò le telefonate di cui si
è già detto per invitare i soci a partecipare alla riunione del giorno dopo in
RE al fine di stabilire nuove regole.
Tra gli altri l'VA parlò con un tal CO che promise la sua presenza se avesse partecipato anche il OP, soprannome che per esplicita ammissione dell'interessato apparteneva appunto al BO .
Quest'ultimo effettivamente il giorno dopo alle ore sei e trenta venne identificato presso il circolo CS luogo dell'appuntamento anche se del che, comunque aveva detto all'VA IC di dover partire,CO, و
non si rinvenne alcuna traccia .
89 Anche tale elemento è stato ritenuto dai giudici di merito elemento di estrema importanza ed indiIO grave ed univoco .
Infine da una conversaIOne intercettata risulta che nel corso di una riunione il OP aveva difeso la affiliaIOne di una persona addirittura in contrasto con
IO PE, ovvero IU VA u AP uno dei capi della cosca.
A fronte di tale imponente quadro indiziario il ricorrente ha opposto censure di merito sollecitando in effetti la Corte di CassaIOne ad una nuova valutaIOne degli elementi di prova, richiesta di sicuro inammissibile.
"Del tutto generica è , infine, l'affermaIOne del ricorrente già disattesa dalla Corte di merito perché apodittica, che potrebbe esserci un errore di persona, perché il soprannome OP potrebbe appartenere anche ad altre persone.
Le questioni generali poste sono state già disattese nei capitoli precedenti ai quali si rinvia.
90 !
!
13) CA TO e CA IC
Si ritiene opportuno trattare in un unico contesto le posiIOni di CA
IC e CA TO sia perché sono strettamente connesse sia per evitare inutili ripetiIOni dal momento che molti argomenti sono comuni ai due ricorrenti .
Entrambi i ricorrenti hanno sollevato questioni procedurali e di merito;
molte di esse, comuni ad altri ricorrenti sono state trattate in specifici
,
capitoli della presente sentenza ciò vale in particolare per le questioni
-
relative alla presunta illegittimità delle intercettaIOni ambientali alla '
prospettata violaIOne dell'articolo 438c.p.p. alla supposta errata 2
interpretaIOne dell'articolo 416 bis c.p. ed alla violaIOne dell'articolo
603c.p.p. eccepita da CA IC che aveva richiesto una perizia fonica sulle intercettaIOni al fine di individuare con precisione la voce dei conversanti - e, quindi, non conviene ritornare su di esse.
Qui vanno trattate soltanto le questioni che attengono alla motivaIOne in ordine alla responsabilità penale di entrambi gli imputati .
I gravi indizi di responsabilità in ordine al delitto associativo e per quanto riguarda TO CA anche in ordine al possesso di un'arma sono desumibili, secondo l'impostaIOne dei giudici di merito, dalle numerose conversaIOni intercettate nel corso delle quali altre persone parlano dei
CA oppure uno dei CA parla con altra persona.
91 Si è dedicato un intero capitolo al valore probatorio delle parole dei conversanti, osservando, in particolare, che i conversanti non sapevano di essere intercettati e, quindi, parlavano tra di loro liberamente;
la genuinità
della prova è, perciò, fuori discussione.
Inoltre si è stabilito che le parole dei conversanti, la cui conversaIOne sia stata intercettata, non possono essere equiparate alle dichiaraIOni rese da coindagati, essenzialmente perché non vi è, nel caso della intercettaIOne,
consapevolezza di accusare qualcuno e quindi tale prova non è ' و
assoggettata al particolare regime di valutaIOne previsto dall'articolo 192
comma III c.p.p. .
Conviene comunque rinviare ai capitoli precedenti per un approfondimento dei problemi che comporta questo tipo particolare di prova;
non appare opportuno, al fine di evitare inutili ripetiIOni, riproporre tali questioni .
L'elemento di accusa essenziale è fornito da una conversaIOne intercettata tra CA IC, detto TA, capo – società di ET, ove il
- locale era il Beccausu, vicino al gruppo CA i Cani, ed VA capo
NE, uno dei capi dell'associaIOne mafiosa di cui alla contestaIOne.
Nel corso di tale conversaIOne, peraltro già esaminata in altra parte della presente sentenza a proposito dei rapporti esistenti tra i vari gruppi che componevano l'associaIOne, CA IC ammette il proprio ruolo di capo società di ET e proprio per tale ruolo, che lo fa essere vicino ai
CA i Cani, si lamenta con VA NE per il comportamento del figlio
TO che, per ambiIOni personali, aveva deciso di schierarsi a favore del gruppo dei CU o ST.
92 CA IC, in buona sostanza accusa il figlio TO di affiliare alla cosca nuove persone a sua insaputa tanto da fargli perdere prestigio in
ET.
In definitiva, quindi, il CA IC non solo accusa se stesso di essere un associato con compiti di responsabilità, ma accusa involontariamente anche il figlio TO di fare parte dell'associaIOne mafiosa .
L'impostaIOne dei giudici di merito, che è stata riportata nei suoi passaggi essenziali appare non solo congrua, ma del tutto logica, anche perché molti altri elementi di accusa vengono desunti da altre conversaIOni intercettate,
nelle quali conversante è anche TO CA, sulle quali appare superfluo soffermarsi.
Tali imponenti e chiari elementi di accusa non vengono scalfiti dalle obieIOni dei ricorrenti, molte delle quali, in verità, risultano inammissibili perché cercano di riproporre in sede di legittimità questioni attinenti alla valutaIOne del materiale probatorio.
In particolare non appare rilevante che i due imputati non abbiano partecipato a nessuna delle tre riunioni di mafia delle quali si è a lungo parlato .
In effetti la partecipaIOne ad una delle riunioni è stata ritenuta indiIO di grande importanza per ritenere l'affiliaIOne alla consorteria mafiosa, ma
ovviamente non può essere vero il contrario, nel senso che anche in assenza dell'elemento della partecipaIOne alle riunioni vi possono essere altri elementi indiziari, come è avvenuto nel caso di specie, che consentono di ritenere l'affiliaIOne.
93 Nemmeno appare rilevante la distinIOne che nel ricorso si tende ad effettuare tra il gruppo de I CA i Cani e quello dei CU o ST.
Già si è detto che l'associaIOne mafiosa di cui si discute era divisa in vari gruppi puntualmente elencati nei capitoli precedenti, gruppi che godevano di una certa autonomia ed agivano in alcuni casi anche in concorrenza tra di loro, ma è fuori discussione che, come è stato rilevato dai giudici di merito e come si è chiarito nei capitoli precedenti, i vari gruppi erano legati da obiettivi comuni e da una direIOne unitaria, tanto è vero che venivano indette riunioni tra i rappresentanti dei vari gruppi proprio al fine di coordinare le aIOni criminali e stabilire regole di convivenza più precise.
Su tale valutaIOne dei giudici di merito, supportata da una motivaIOne del tutto logica, non è possibile ovviamente dissentire in sede di legittimità.
Quanto alla condanna di TO CA per il possesso di arma i giudici di merito hanno rilevato che in una conversaIOne lo stesso TO CA
aveva comunicato di possedere un fucile Spass con il quale avrebbe voluto uccidere una persona.
Ora è vero che l'assassinio non è stato poi commesso " ma ciò non può
consentire di sostenere, come ha fatto il ricorrente che, quindi, anche "
quella del possesso dell'arma era una semplice vanteria.
I giudici di merito in proposito hanno dimostrato che TO CA era sì
ambiIOso, ma non poteva considerarsi un millantatore, perché molte delle cose da lui dette avevano trovato conferma nelle circostanze riferite da altri conversanti.
2
94 4 14) D'IA CO SA D'Elia Nicola Saverio , detto come ha ammesso lo stesso imputato , '
IN, era stato comandante dei vigili urbani di OP. E' stato condannato per partecipaIOne ad associaIOne mafiosa e
precisamente per avere fatto parte del gruppo CA i AN, facente capo ad
VA NE.
I motivi dei due ricorsi proposti nell'interesse del D'IA concernono questioni processuali e questioni più specifiche relative alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente.
Quanto alle questioni processuali - illegittimità delle intercettaIOni e della acquisiIOne documentale relativa alle trascriIOni, violaIOne dell'articolo
603c.p.p. per non avere riaperto la istruttoria dibattimentale per ascoltare il maresciallo MO consulente di parte ed alle questioni di carattere
-
generale sussistenza di una associaIOne mafiosa in OP e valore probatorio delle parole dei conversanti al fine di evitare inutili ripetiIOni
non si può fare altro che rinviare ai capitoli precedenti che hanno ampiamente trattato questi problemi.
Sarà sufficiente ricordare che tutte le questioni poste sono state ritenute infondate e rigettate.
Conviene in questa sede occuparsi, invece, del motivo con il quale è stata contestata la motivaIOne in ordine alla personale responsabilità perché
manifestamente illogica.
95 B
Il motivo è infondato ed anzi più correttamente deve essere ritenuto inammissibile perché il ricorrente in realtà ha proposto una diversa e per lui intercettazioni ambientali chepiù favorevole interpretaIOne delle costituiscono il fondamento dell'accusa cosa non consentita in sede di "
legittimità.
La Corte di CassaIOne, come si è già detto deve, infatti limitarsi a
, "
verificare che le valutaIOni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne siano sorrette da una motivaIOne congrua e logica.
Inoltre la manifesta illogicità deve desumersi dal testo del provvedimento impugnato.
La motivaIOne impugnata, in verità, possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità.
Senza riportare la lunga motivaIOne del provvedimento impugnato sarà
sufficiente ricordarne i passaggi più importanti in modo che tale affermaIOne risulti pienamente fondata.
Secondo i giudici di merito, che hanno esaminato numerose intercettaIOni
ambientali, dalle stesse risulta che :
a) il IN in una occasione aveva affermato di potere fare il capo società ( del tutto logica appare la deduIOne che per potere aspirare ad un ruolo impegnativo il ricorrente faceva già parte della associaIOne),
b) che CA TO discutendo della strategia da adottare per impadronirsi di terreni agricoli della zona chiede a IC VA classe 77 di fissargli un incontro con il padre NE VA premettendo che ne
96 avrebbe parlato prima con IN, segno evidente dell'importanza di quest'ultimo nella gerarchia mafiosa,
c) che il D'IA conosceva bene gli associati e le loro vicende, anche le più
rilevanti, tanto è vero che in più occasioni rimproverò CA TO per il suo allontanamento dai CA i Cani e l'avvicinamento ai CU,
d) che da molti associati conversaIOne UR CO - VA NE -
-
D'IA era considerato il referente della cosca nel reggino,
e) che al D'IA fu affidato il delicato incarico di recapitare gli inviti delle nozze di VA IA, figlia del capo clan, ad alcune famiglie mafiose del reggino, spesso antagoniste in affari degli VA,
f) che D'IA avrebbe partecipato alla riunione mafiosa di RE del 17
maggio 1998, perché venne sorpreso entro le ore 9.00 di domenica nel circolo CS di OP, quando aveva detto che, risiedendo a IO
LA, non si recava mai a OP in ore mattutine .
'Si tratta, come hanno osservato i giudici di merito di elementi indiziari gravi ed univoci che vanno esaminati nel loro insieme e che non possono essere superati dalle osservaIOni critiche del ricorrente, perché, anche
volendo prescindere dal rilievo che si tratta di censure di merito
inammissibili in sede di legittimità, è stata usata la tecnica non corretta,
secondo la giurisprudenza della corte di legittimità, di esaminare soltanto separatamente i singoli indizi cercando di sminuirne la portata , senza nessuna valutaIOne complessiva degli stessi.
97 -
15) UR QU, UR SA e UR CO
Anche per i UR appare opportuna una trattaIOne congiunta perché la loro posiIOne appare sostanzialmente identica.
-quali adEd anche in questo caso per tutte le questioni processuali e generali esempio la pretesa illegittimità delle intercettaIOni ambientali la pretesa '
violaIOne dell'articolo 192c.p.p. nella valutaIOne delle parole dei conversanti e delle riunioni di mafia, la denunciata violaIOne dell'articolo 416 bis c.p. e la erronea qualificaIOne giuridica del fatto la pretesa insussistenza و
dell'aggravante delle armi ed il diniego delle attenuanti generiche - è sufficiente un rinvio ai capitoli precedenti che hanno trattato specificamente queste problematiche al fine di evitare inutili ripetiIOni .
In questa sede saranno esaminati soltanto i motivi con i quali è stata dedotta una manifesta illogicità della motivaIOne del provvedimento impugnato relativa alla ritenuta responsabilità dei tre imputati in ordine ai reati loro ascritti .
In verità negli scarni motivi che concernono tale aspetto, essendosi i ricorrenti in particolare concentrati sulle ecceIOni di carattere processuale appaiono
,
evidenti censure di merito della decisione impugnata, perché i ricorrenti hanno proposto una interpretaIOne diversa delle intercettazioni ambientali dimenticando che compito della Corte di CassaIOne è soltanto quello di verificare se le valutaIOni di merito siano o meno sorrette da una motivaIOne
congrua e logica.
La motivaIOne della decisione impugnata possiede i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
98 Prima di riportare sinteticamente gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per fare emergere in modo chiaro la correttezza della decisione impugnata, va detto che non ha una valenza negativa il fatto che i giudici di appello abbiano richiamato la decisione della Corte di CassaIOne con la quale era stata stabilita la legittimità della applicaIOne della misura cautelare della custodia in carcere a
QU UR sul presupposto che gli indizi a suo carico fossero gravi.
E' vero, infatti, che si tratta di momenti processuali diversi che implicano anche valutaIOni differenti, ma è fuori dubbio che, essendo rimasti a carico di UR
QU gli stessi indizi ravvisati nella fase iniziale delle indagini quella valutaIOne poteva quantomeno confortare la valutaIOne compiuta dai giudici di merito della fase di cogniIOne.
Sulla importanza della partecipaIOne ad una o più riunioni di mafia si è già detto e sul fatto che le riunioni di cui più volte si è parlato fossero da qualificarsi mafiose niente altro vi è da aggiungere.
Ebbene dalle conversaIOni intercettate risulta che i UR parteciparono sia alla riunione del 29 marzo 1997 che a quella del 17 maggio 1998 in località RE.
Per quella del 29 marzo 1997 lo dicono nel corso della conversaIOne i due conversanti che si trovavano in prossimità dell'ingresso del circolo CS a bordo di una automobile .
Per tutte le consideraIOni svolte nei capitoli precedenti a proposito di posiIOni
analoghe le affermaIOni dei conversanti sono pienamente credibili.
Si è discusso molto se le parole dei conversanti dessero o meno la certezza della partecipaIOne di UR QU a tale riunione ma appare logica la '
consideraIOne dei giudici di merito che in ogni caso i conversanti ne parlavano
99 come di una persona che sarebbe dovuta intervenire alla riunione perché molto vicina al capo della organizzaIOne NE VA .
Si tratta di consideraIOni analoghe a quelle già svolte per la posiIOne del coindagato BO NO che non aveva partecipato alla riunione ma
,
,
aveva tutti i requisiti per essere presente, ed alle quali si rinvia .
Infine i tre UR, anche se in momenti diversi, vennero intercettati mentre di buon mattino si recavano attraverso una strada sterrata alla riunione di RE .
Anche in questo caso l'avvenuta identificaIOne tra le ore 7.30 e le 8.00 del mattino di domenica in luogo prossimo a quello della riunione senza che i fermati sapessero fornire una spiegaIOne logica della loro presenza sul posto è stato correttamente ritenuto dai giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne elemento fortemente indiziante della partecipaIOne alla riunione di RE.
Anche per tale aspetto appare opportuno rinviare ai capitoli precedenti che hanno approfondito questo particolare aspetto al fine di evitare ripetiIOni .
La prova della loro presenza a tale riunione tra l'altro la si ricava anche dalla intercettaIOne della conversaIOne tra VA IC classe 77 ed VA
TO classe 61 che discutendo il giorno dopo degli esiti della riunione di
RE hanno osservato che i UR erano tutti presenti .
Infine in altra parte della sentenza sono stati riportati stralci delle intercettaIOni
ambientali concernenti il tentativo dei UR di impadronirsi di una lavanderia;
ebbene a prescindere dalle responsabilità per quello specifico episodio non vi è
dubbio che tali conversaIOni denotano l'appartenenza dei UR al clan mafioso.
100 La motivaIOne della decisione impugnata, della quale sono stati riportati i passaggi più significativi , appare del tutto congrua e logica e i rilievi dei ricorrenti, anche volendo prescindere dalla inammissibilità degli stessi perché
trattasi di censure di merito, appaiono del tutto infondati.
101 16) IA IO
Per le questioni relative alla presunta illegittimità delle intercettaIOni
ambientali e per quelle relative alla natura mafiosa, esclusa dal ricorrente,
delle riunioni di cui più volte si è parlato si rinvia alle consideraIOni svolte nella parte generale non apparendo utile ripetere consideraIOni già "
sviluppate.
Negli altri motivi nei quali il ricorrente eccepisce il viIO di motivaIOne in effetti si cerca di porre in evidenza una pretesa discrasia esistente tra quanto ritenuto dai giudici di merito e quanto emergerebbe dagli atti processuali.
Messo in questi termini il motivo è certamente inammissibile perché si tratterebbe di un c.d. travisamento del fatto, che , per giurisprudenza costante, non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un viIO della motivaIOne, cosa che non è accaduta nel caso di specie,
secondo gli schemi indicati dalla sentenza a SeIOni Unite penali Dessimone.
A carico di IA è stato posto il fatto della sua presenza presso il circolo
CS il 3 maggio 1997. traSulla natura mafiosa di tale riunione nel corso della quale dovevano,
l'altro, essere conferite le cariche mafiose di cammorista proprio a IO
IA oltre che a TA AN come desunto da intercettaIOni
ambientali, si è già detto nei capitoli precedenti.
Né vale osservare che i Carabinieri sono intervenuti troppo presto e, quindi,
prima dell'iniIO della riunione senza che AC potesse essere legalizzato,
102 sia perché a IA doveva essere conferita la carica di camorrista e ciò
significa che già possedeva quella di TO, sia perché è del tutto evidente che la c.d. legalizzaIOne, come insegna la giurisprudenza, avviene dopo che l'interessato abbia già manifestato la sua disponibilità nel confronti della associaIOne mafiosa ed abbia dato concreta dimostraIOne del suo interesse a collaborare per raggiungere gli obiettivi del sodaliIO.
Tale motivo di ricorso è, quindi, inammissibile per un verso ed infondato per l'altro.
103 h
17) NA IC
NA IC, nipote dei capi - cosca NE VA, detto cupertuni, e
VA IU, detto u AP, è stato condannato per partecipaIOne ad associaIOne mafiosa.
La condanna trova fondamento sulla partecipaIOne di NA IC alla riunione tenutasi nel circolo CS di OP la sera del 3 maggio 1997, che,
come si è ampiamente detto, possedeva tutte le caratteristiche per essere ritenuta mafiosa.
In proposito è bene ricordare che la Corte di CassaIOne in sede cautelare nell'esaminare la posiIOne del ricorrente ebbe ad osservare che in presenza di una ricostruIOne logica come quella offerta dal tribunale la riunione era
-
segreta, vigilata all'esterno da vedette, NA fu trovato nella sala interna in quella certa disposiIOne caratteristica è vano che il ricorrente prospetti una spiegaIOne alternativa, per giunta di scarso peso .
Si tratta di osservaIOni che potrebbero essere ripetute anche in questa sede.
A carico di NA i giudici di merito hanno rinvenuto anche altri elementi, tra i quali degno di rilievo appare quello che emerge da una intercettaIOne ambientale di una conversaIOne nel corso della quale il ricorrente riferisce a AN
NA che MI du ZO aveva ricevuto la carica di camorrista.
In altre, infine , sempre il ricorrente si duole dell'esito negativo di alcune operaIOni delittuose.
Tutto ciò dimostra certamente l'intraneità alla cosca di NA IC .
104 A fronte di tali imponenti elementi il ricorrente ha dedotto motivi processuali e di merito generali, ma non attinenti alla sua posiIOne particolare.
Tali questioni sono state ampiamente dibattute nei capitoli precedenti e ad essi,
quindi , si rinvia;
tutte le ecceIOni prospettate nei motivi di ricorso
-
illegittimità delle operaIOni di intercettaIOne ambientale e non ravvisabilità nei fatti del delitto associativo - sono state infatti esaminate dal Collegio e rigettate .
105 18) UP AT
UP AT è genero di VA IU classe 43 detto u AP ed è
stato condannato oltre che per partecipaIOne ad associaIOne mafiosa anche per i reati relativi alla rapina in danno del benzinaio PA .
Con i ricorsi proposti nel suo interesse sono state trattate questioni processuali e di merito generali, comuni a molti altri ricorrenti.
Tutti questi problemi hanno trovato risposta nei capitoli precedenti e, quindi,
ad essi si deve fare rinvio .
In questa sede va discusso soltanto il motivo con il quale è stata dedotta la manifesta illogicità della motivaIOne del provvedimento impugnato in ordine alla personale responsabilità del ricorrente.
Va subito detto che la motivaIOne impugnata appare del tutto logica oltre che congrua, come meglio si dirà.
Molti argomenti contenuti nei ricorsi in realtà costituiscono censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità ; in buona sostanza si reclama una rivalutaIOne di alcuni elementi probatori non consentita alla Corte di CassaIOne.
Preliminarmente va detto che il UP è stato uno dei ricorrenti che ha richiesto una riapertura della istruttoria dibattimentale per espletare una perizia fonica sulle voci della intercettaIOne ambientale n.130 del 24
dicembre 1996.
106 La ecceIOne è stata rigettata in via generale, ma oltre agli argomenti già
esposti ai quali si rinvia, va detto che i verbalizzanti, come hanno rilevato i giudici di merito, hanno non solo riconosciuto la voce del UP come uno ma lo hanno anche visto nella autovettura sottoposta addei conversanti
,
intercettaIOne in compagnia di VA NE classe 53 .
Si tratta all'evidenza di un accertamento di merito di esclusiva competenza dei giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne, che siccome è sorretto da una logica motivaIOne non è censurabile in sede di legittimità.
Venendo più specificamente al merito della vicenda, va detto che i giudici dei primi due gradi di giurisdiIOne hanno esaminato analiticamente tutte le intercettaIOni ambientali ed hanno chiarito che il UP era spalleggiato dal suocero IU VA u AP , per fare rapida carriera nella و
associaIOne mafiosa e superare i nipoti dell'VA suoi coetanei.
Tale pretesa, non accolta originariamente dal sodaliIO e che comportò la dura reaIOne dell'VA IU, che pretese addirittura l'allontanamento da una riunione di altri due giovani della famiglia che non avevano tutti i titoli per partecipare, venne successivamente soddisfatta, come si desume da altra intercettaIOne, con la nomina del UP a TO .
Sulla interpretaIOne delle intercettaIOni citate si è aperta una discussione tra le parti processuali che la Corte di merito ha risolto osservando che l'epiteto infame rivolto al UP da VA IC classe 77 non era usato in senso tecnico per indicare una persona che non avrebbe mai potuto avere rapporti con ndranghetisti, ma a mero scopo offensivo per gelosia di carriera.
107 -
La deduIOne appare logica tenuto conto del tono complessivo delle intercettaIOni così come riportate nelle due sentenze di merito;
sul punto il ricorrente si è limitato a riproporre le contestaIOni contenute nell'atto di appello e rigettate dalla Corte di merito.
Vale la pena ricordare che le stesse circostanze valutate dalla Corte di
CassaIOne sia pure in sede cautelare vennero definite come materiale indiziario davvero notevole .
Va anche messo in evidenza che da una altra intercettaIOne ambientale risulta che VA AN classe 39 si opponeva alla nomina a camorrista del UP, perché doveva prima conoscere la picciotteria, segno che il gruppo non si voleva un avanzamento in carriera molto rapido, ma che il
UP era già stato nominato TO e che quindi , faceva parte
,
dell'associaIOne.
Quanto, infine, alla rapina, va detto che i giudici di merito hanno chiarito che dalla ambientale n.130 già citata risultava in modo chiaro che VA
IU detto u AP rimproverava il genero UP per la rapina commessa il giorno prima perché era stato un grave errore farla per il magro bottino conseguito e per le violente modalità di esecuIOne.
Le contestaIOni del ricorrente concernono il problema del riconoscimento questione che è già stata affrontata e risolta, ma non ildella sua voce,
contenuto della conversaIOne .
Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso di UP AT.
108 19) NA AN
NA AN è nipote dei capi - cosca IU VA classe 43 e NE
VA.
A carico del NA è stata posta la partecipaIOne a due riunioni mafiose, quella del 3 maggio 1997 presso il circolo CS di OP e quella del 17 maggio
1998 in località RE.
I motivi di ricorso trattano questioni processuali e generali comuni a molti altri ricorrenti già trattate nei capitoli precedenti e rigettate da questa Corte .
Con il ricorso è stata poi dedotta anche la manifesta illogicità della motivaIOne
della sentenza impugnata in ordine alla personale responsabilità del NA sia perché la riunione del 3 maggio 1997 doveva considerarsi una normale riunione di famiglia e non di mafia, sia perché il 17 maggio 1998 il ricorrente non venne scoperto a RE, ma presso il circolo CS di OP .
'Già si è detto che per le modalità ed i contenuti delle predette riunioni esse come giustamente ritenuto dai giudici di merito non potevano che essere
,
qualificate di mafia ed alle consideraIOni già svolte in proposito si rinvia.
La partecipaIOne del NA alle stesse è stata ritenuta dai giudici di merito in base alle informaIOni della Polizia Giudiziaria ed alla assenza di motivi che giustificassero la presenza del NA nelle circostanze indicate.
Le valutaIOni dei giudici dei primi due gradi appaiono del tutto logiche.
Le contestaIOni sul punto del ricorrente si risolvono in censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità.
In aggiunta a tutte le consideraIOni svolte in precedenza sul valore della partecipaIOne alle suddette riunioni, si deve osservare che la presentaIOne e la
109 partecipaIOne alle riunioni mafiose costituisce un momento significante ed essenziale dei rapporti tra i partecipi, sicché alla stregua dei criteri di cui all'articolo 192c.p.p. esse sono rappresentative del fatto della partecipaIOne
alla cosca e non indicative di un mero dato indiziante ( in tal senso vedi Cass.
Pen., Sez. II 17 gennaio - 28 maggio 1997, n.4976 ) .
Infine non appare rilevante la contestaIOne del ricorrente per il richiamo operato dai giudici di merito a due fatti non certamente addebitabili al NA e non necessariamente riferibili , specialmente il primo a progetti del sodaliIO و
criminale.
Si tratta del tentativo di omicidio in danno dell'avvocato Mazzullo di AL e dell'omicidio di CE NO.
Dalle intercettaIOni ambientali risulta un coinvolgimento del NA nelle fasi preparatorie dei due episodi;
ora indipendentemente dalla responsabilità del
NA per questi due episodi, che non è in discussione nel presente processo "
non vi è dubbio che, come hanno rilevato i giudici di merito, il coinvolgimento del NA nella programmaIOne degli stessi denota non solo l'organicità del ricorrente alla cosca, ma anche la pericolosità sociale dell'imputato.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato .
110 20) AN CE
AN CE è stato condannato per il delitto associativo perché ha partecipato alla riunione di mafia del 3 maggio 1997 nel corso della quale due picciotti, AN TA e IO IA, dovevano essere promossi camorristi, come si desume dalle intercettaIOni ambientali esaminate dai giudici di merito.
Con il ricorso il AN ha dedotto questioni processuali e questioni generali di merito, che sono già state affrontate nei capitoli precedenti ed alle quali si rinvia , oltre alla manifesta illogicità della motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla sua ritenuta responsabilità penale;
in particolare ha sempre sostenuto di essersi recato al circolo CS per bere una birra.
Sulla natura mafiosa della riunione alla quale partecipò il AN e sul valore probatorio di tale partecipaIOne già si è detto discutendo la posiIOne
di NA AN ed a tali valutaIOni si rinvia.
E' necessario aggiungere che il AN a quell'epoca in soggiorno '
obbligato a Ventimiglia, abbandonò tale località proprio per partecipare alla citata riunione e ciò denota proprio la grande importanza che essa rivestiva.
La motivaIOne impugnata non merita censure sotto il profilo della legittimità
ed il motivo di ricorso, che va rigettato, è ai limiti della ammissibilità.
111 -
21) EO NO e EO EF
EO NO, figlio di EF EO, è stato condannato per il delitto associativo perché ha partecipato alla riunione presso il circolo CS di OP
il 3 maggio 1997 ed è stato invitato da VA IC classe 77, tramite il padre EF, a partecipare a quella di RE del 17 maggio 1998.
Quanto a EO EF, la cui famiglia è soprannominata AL, i giudici di merito hanno messo in evidenza che era presente alla riunione del 29
marzo 1997 tenutasi presso il circolo CS di OP, come desunto da una intercettaIOne ambientale non equivoca e venne pressantemente invitato a partecipare alla riunione di RE del 17 maggio 1998.
Con il ricorso i EO hanno dedotto questioni processuali ed in particolare la illegittimità delle intercettaIOni ambientali questioni generali quali la '
impossibilità di ritenere il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. , oltre alla manifesta illogicità della motivaIOne in ordine alla loro ritenuta responsabilità .
Per le questioni processuali e generali, cioè comuni a più ricorrenti, si rinvia a quanto già detto nei capitoli precedenti, come pure si rinvia a quanto già scritto in ordine alla ritenuta mafiosità delle riunioni richiamate;
sul punto appare superfluo aggiungere altro, salvo ricordare che la presenza ad una riunione di mafia non costituisce un mero indizio ma una vera e propria prova di
Mr partecipaIOne al sodaliIO criminoso, come si è già osservato .
112 E' vero che non vi è prova della partecipaIOne di EO NO alla riunione di RE, ma l'invito ad essere presente ad una riunione di tale importanza – si dovevano stabilire nuove regole - non poteva che essere rivolto ad un associato di una certa caratura.
La motivaIOne impugnata appare sul punto del tutto logica e congrua.
Anche EF EO non partecipò alla riunione di RE sebbene pressantemente invitato da VA IC classe 77.
'Il EO disse che non si sentiva considerato dagli altri associati e quindi,
preferiva non partecipare e che ne avrebbe voluto parlare con i capi.
Il commento successivo di due interlocutori è che di tali problemi il EO
EF ne avrebbe dovuto parlare con la Santa, ovvero con il vertice della organizzaIOne.
Quindi sulla partecipaIOne alla associaIOne del ricorrente, come giustamente è
stato rilevato dai giudici di merito, non vi possono essere dubbi;
il suo problema consisteva nei mancati avanzamenti in carriera.
Considerare tale rifiuto come una dissociaIOne e/o una desistenza , come sostenuto dal ricorrente, non è possibile.
Come è stato posto in evidenza dai giudici di merito il rifiuto a partecipare alla riunione è dovuto ad insoddisfaIOni per il ruolo ricoperto in seno alla associaIOne;
non si tratta di un allontanamento dal sodaliIO, ma di una vera e
"ovvero un ruolo di propria protesta per ottenere dai capi quanto desiderato maggiore prestigio.
I ricorsi dei EO vanno, per le ragioni indicate, rigettati.
113 22) SE IO
Anche SE IO è stato condannato per il delitto associativo contestatogli.
Gli elementi di accusa consistono secondo i giudici di merito , nella '
partecipaIOne alla riunione del 29 marzo 1997 presso il circolo CS - vi era nel contenuto di una conversaIOnefuori del locale la sua lambretta
-
"
intercettata con VA NE, nel corso della quale il SE fa riferimento ad un suo precedente arresto e nella conversaIOne, pure intercettata, tra VA
IC classe 77, NA AN e EO EF, nel corso della quale quest'ultimo, per supportare le sue lamentele nei confronti della organizzaIOne,
usa come termine di paragone il SE definendolo TO;
gli altri due interlocutori reagiscono dicendo che il SE era sgarrista, quindi una carica superiore a quella di TO .
A fronte di tali elementi, che secondo la Corte di CassaIOne, che esaminava i motivi di ricorso avverso la misura cautelare della custodia in carcere
'sostanzialmente identici a quelli attuali imponevano di ritenere la partecipaIOne del SE alla associaIOne mafiosa, SE IO ha dedotto con il ricorso per cassaIOne motivi processuali che sono stati già discussi nei precedenti capitoli ai quali si rinvia.
Inoltre il ricorrente ha negato la esistenza di una associaIOne mafiosa e la valenza mafiosa delle note riunioni , ma anche questi sono problemi già
ampiamente discussi .
Infine il ricorrente ha denunciato la illogicità manifesta della motivaIOne della sentenza impugnata in ordine alla sua personale responsabilità.
114 Non vi sono contestaIOni specifiche alla ritenuta valenza delle parole di EF
EO, né alla ritenuta partecipaIOne alla riunione del 29 marzo 1997, salvo la denuncia della non mafiosità di detta riunione, questione già affrontata e risolta in molti punti della presente sentenza.
Si è contestato, invece, la non precisa identificaIOne della voce del SE nella conversaIOne intercettata con l'VA.
Ma i giudici di merito hanno spiegato che la identificaIOne è certa anche perché
il SE aveva fatto riferimento alla circostanza di un suo precedente arresto che era effettivamente avvenuto due mesi prima della conversaIOne.
La motivaIOne impugnata appare , quindi , del tutto corretta e non merita censure sotto il profilo della legittimità .
115 23) PO NI IO
PO NI IO è l'unico imputato che è stato condannato soltanto per reati concernenti la detenIOne di armi e non anche per il delitto associativo.
La condanna è fondata sugli esiti di una intercettaIOne ambientale di una conversaIOne intercorsa tra il PO ed VA IC classe 77.
Nel corso della stessa l'interlocutore, che secondo i giudici dei primi due gradi era appunto il PO disse di possedere due pistole e di avere posseduto in passato un fucile Kalashinikov.
Sul merito di tali affermaIOni non vi sono mai stati contrasti;
i giudici di merito hanno ritenuto che queste ammissioni, fatte da una persona che non sapeva di essere intercettata e quindi, certamente spontanee e genuine,
,
fossero sufficienti, anche in assenza di ritrovamento di armi, a legittimare l'affermaIOne di responsabilità.
Si tratta di una valutaIOne di merito , che in quanto sorretta da una motivaIOne ragionevole, non appare censurabile in sede di legittimità.
Con i due ricorsi per cassaIOne il PO oltre a denunciare la illegittimità
e, quindi, la inutilizzabilità delle intercettaIOni ambientali, ha dedotto la manifesta illogicità della motivaIOne perché l'interlocutore dell'VA '
IC classe 77 non poteva essere identificato in esso ricorrente .
Sul primo motivo, che va rigettato, non può farsi altro che rinviare a quanto già detto nei precedenti capitoli ove il tema delle intercettaIOni ambientali è
stato ampiamente sviluppato .
116 Anche il secondo motivo di impugnaIOne è infondato;
anzi per essere più
precisi il motivo è inammissibile perché si risolve in censure di merito non deducibili in sede di legittimità.
La motivaIOne della sentenza impugnata che sorregge il punto della identificaIOne dell'interlocutore dell'VA nel PO è, infatti, del tutto ragionevole .
La Corte, dopo avere rilevato che l'interlocutore viene chiamato NI,
appunto come il PO, ha messo in evidenza che l'interlocutore stesso aveva riferito di avere fretta perché doveva rientrare necessariamente alle ore
20,30.
E' stato accertato che il PO a quel tempo era sottoposto a regime di semilibertà e doveva rientrare presso la casa mandamentale di OP
proprio alle 20,30 .
Dai registri della struttura carceraria risulta che il PO la sera della intercettaIOne 1 marzo 1997 - rientrò nella casa mandamentale alle ore
-
20,26. cheLa difesa ha posto in evidenza che la registraIOne ambientale nell'auto,
si trovava nei pressi della struttura carceraria ebbe termine alle ore 20,30 .
La contestaIOne non appare pertinente sia perché una differenza di pochi minuti può essere frutto del differente orario riportato dagli orologi della guardia penitenziaria e dell'intercettatore sia perché l'intercettaIOne '
terminò quando il PO si era già allontanato dall'auto .
La valutaIOne dei giudici di merito sul punto appare del tutto logica.
117 Non è contestato dal ricorrente il riferimento che fosse di AL;
effettivamente il PO viveva a AL ed anche questo non è un elemento irrilevante per la complessiva valutaIOne della posiIOne .
Altro elemento è dato dal fatto che l'interlocutore parla di un fratello in
Abruzzo e precisamente di CA;
sarà poi accertato che un fratello del
PO davvero all'epoca viveva in Abruzzo e precisamente a Francavilla a
Mare località a pochi chilometri da CA anche se in provincia di CH .
Francamente svalutare tale elemento perché la provincia non era CA, ma
CH non appare ragionevole .
Anche tale rilievo del ricorrente appare, quindi, infondato .
Non può essere poi trascurato il riconoscimento vocale operato dai
Carabinieri che avevano avuto modo di ascoltare altra volta il PO, il quale aveva tra l'altro una assidua frequentaIOne con gli VA .
Non ha grande rilievo poi il fatto che una circostanza raccontata dal PO e cioè che un suo amico aveva subito il danneggiamento di 400 alberi di arancio non abbia trovato traccia documentale;
hanno ragione i giudici di merito quando osservano che in quella zona d'Italia le denunce per fatti del genere non sono affatto frequenti.
Insomma e per concludere la motivaIOne della sentenza impugnata valutata nel suo complesso appare del tutto congrua e logica e non merita censure sotto il profilo della legittimità .
118 -==
-
24) VI IC
VI IC era presente alla riunione di mafia del 3 maggio 1997 presso il circolo CS di OP e per tale ragione è stato condannato per il delitto associativo in entrambi i gradi di merito.
Il VI con i ricorsi ha dedotto la illegittimità delle intercettaIOni ambientali,
motivo analogo a quello dedotto da numerosi ricorrenti e rigettato da questa
Corte ;ai motivi ampiamente esposti si deve, quindi, fare rinvio.
Come pure è necessario operare un rinvio a quanto detto negli appositi capitoli relativi alla presunta illegittimità della mancata ammissione al rito abbreviato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
appare, infatti, superfluo riproporre argomenti già esposti .
Resta da valutare, quindi, se è sufficiente, come ritenuto dai giudici di merito,
la presenza del VI alla riunione del 3 maggio 1997 a legittimare l'affermaIOne
di responsabilità.
Il motivo di ricorso , che in proposito denuncia manifesta illogicità della motivaIOne, è, invero, infondato .
Come si è già detto numerose volte i Carabinieri avevano appreso dalle '
intercettaIOni ambientali che vi sarebbe stata una riunione per conferire delle cariche mafiose a due persone, IO IA e AN TA.
Sulla attendibilità delle informaIOni fornite dai conversanti intercettati si è già
detto e non giova riproporre argomenti sul punto.
119 I Carabineiri notarono uno strano movimento presso il circolo CS ed individuarono delle persone che avevano chiaramente il compito di fare da vedette.
Irruppero nel locale e trovarono la sala pubblica vuota;
entrarono in una saletta
'riservata e trovarono le persone riunite a cerchio formato ovvero a forma di
CC di CA .
Non vi è allora dubbio che si trattava di una riunione rituale, caratterizzata
peraltro dalla segretezza e riservatezza e non di una semplice riunione di '
famiglia, anche perché non erano presenti soltanto persone appartenenti ad un unico nucleo familiare.
Tra i presenti identificati vi era anche il VI .
Sulla natura mafiosa della riunione non vi possono essere dubbi tenuto conto di quanto detto in questa sede e nei capitoli precedenti a proposito di persone che si trovano in una posiIOne processuale simile a quella del VI.
Infine si ricorda quanto già si è detto in precedenti occasioni e cioè che la presenza ad una importante riunione di mafia costituisce, come ha detto la
Suprema Corte, prova di partecipaIOne alla associaIOne mafiosa e non mero indiIO .
Le massime di giurisprudenza richiamate dal ricorrente non solo non sono perfettamente sovrapponibili al caso in discussione ma sono anche assai
,
e superate da una giurisprudenza successiva già in risalenti nel tempo - anni 80
-
precedenza citata.
La motivaIOne della sentenza impugnata per tutte le ragioni indicate supera il vaglio di legittimità ed il motivo di ricorso, che in realtà mira ad un riesame del materiale probatorio si risolve in una inammissibile censura di merito.
120 25) TA BR e TA AN
TA BR e TA AN sono due fratelli che sono stati condannati per partecipaIOne alla associaIOne mafiosa denominata clan
VA perché hanno partecipato ad una riunione mafiosa del sodaliIO il 3
maggio 1997 presso il circolo CS di OP .
La loro posiIOne, quindi, è analoga a quella di VI AN trattata nel paragrafo precedente alle cui consideraIOni si deve pertanto rinviare .
Avverso le decisioni di condanna i due TA hanno proposto ricorso per cassaIOne ed hanno dedotto motivi in rito, ed in particolare la illegittimità
delle intercettaIOni ambientali, non personali;
si può quindi rinviare per gli argomenti che hanno imposto il rigetto di tali motivi ai capitoli precedenti che hanno diffusamente trattato tutte le ecceIOni di carattere processuale sollevate dai ricorrenti .
E' necessario a questo punto soltanto valutare il motivo con il quale i ricorrenti hanno contestato la loro intraneità alla cosca VA denunciando la manifesta infondatezza della motivaIOne della sentenza impugnata sul punto.
Il motivo di ricorso non è fondato ed anzi appare inammissibile perché nella realtà i ricorrenti hanno proposto una non consentita rivalutaIOne del materiale probatorio.
In effetti la motivaIOne impugnata è del tutto logica, oltre che congrua.
121 I TA erano presenti a quella riunione perché IA IO e proprio
TA AN, fratello di BR, dovevano essere fatti camorristi.
Ciò i Carabinieri lo avevano appreso da una intercettaIOne ambientale secondo la quale si doveva fare IE fratello di BR"
Ha logicamente osservato la Corte di merito che AR è il diminutivo di
AN in dialetto calabrese e che AN TA ha appunto un fratello di nome BR.
'I due TA, come già si è osservato erano presenti nel circolo CS
quando irruppero i Carabinieri.
Per tutte le ragioni esposte a proposito della posiIOne del VI e di altre analoghe nessun dubbio è possibile nutrire sulla natura mafiosa della riunione alla quale parteciparono i due TA, tenuto conto in particolare della riservatezza della stessa, ampiamente descritta nei capitoli precedenti, della
ritualità della cerimonia e del fatto che dovevano essere conferite delle cariche mafiose proprio a TA AN oltre che a IO IA .
E si è pure già spiegato che la partecipaIOne ad una riunione di mafia, posto che la presenza è consentita soltanto ai partecipi e nemmeno a tutti perché è
necessario avere una certa caratura criminale per essere invitati a siffatte riunioni, costituisce prova di partecipaIOne al sodaliIO criminoso e non un mero indiIO, come pure è stato erroneamente sostenuto.
Sul punto davvero non conviene aggiungere altro.
Si è sostenuto poi che l'irruIOne troppo tempestiva dei Carabinieri aveva impedito la affiliaIOne di AN TA, che, pertanto, doveva essere assolto perché non era stato formalmente affiliato.
122 Le cose non stanno in questo modo : hanno osservato giustamente e logicamente i giudici di merito che dalle intercettaIOni ambientali si desumeva che AN TA doveva essere fatto camorrista segno
'evidente che già era TO e quindi , già era un partecipe della associaIOne a tutti gli effetti .
Si trattava insomma di un avanzamento nella carriera mafiosa.
In conclusione la motivaIOne della decisione impugnata appare del tutto congrua e logica e non merita censure sotto il profilo della legittimità; rilievi peraltro quelli dei ricorrenti che, come si è già detto , si risolvono in inammissibili censure di merito.
123 26) TA QU
Anche TA QU è stato condannato per avere partecipato alla associaIOne mafiosa detta clan VA sulla base della sua presenza alla riunione, definita di mafia dai giudici di merito, del 3 maggio 1997 presso il circolo CS.
Con il ricorso il TA ha dedotto motivi di rito non personali attinenti in particolare alla denunciata illegittimità delle intercettaIOni ambientali, e motivi di carattere generale sulla inesistenza di una associaIOne mafiosa in OP .
Tutti i problemi relativi a tali motivi sono stati ampiamente trattati nei capitoli precedenti, ai quali si deve, quindi, rinviare;
tali motivi sono stati rigettati.
Resta da esaminare soltanto il motivo di ricorso con il quale si nega che la motivaIOne della sentenza impugnata abbia logicamente motivato in ordine alla intraneità di TA QU al clan VA .
La motivaIOne della sentenza impugnata sul punto appare del tutto logica ed in linea con le premesse della sentenza stessa.
TA era presente ad una riunione mafiosa alla quale erano stati invitati soltanto personaggi di una certa caratura criminale e, quindi, TA doveva essere ritenuto partecipe dell'associaIOne che aveva indetto e tenuto la riunione stessa.
Discutere ancora sulla natura mafiosa o meno della riunione alla quale partecipò
il TA appare del tutto superfluo;
è sufficiente rinviare alle consideraIOni
svolte per altri imputati che si trovano in analoga posiIOne processuale.
124 Del resto la Corte di merito ha richiamato a sostegno della propria decisione anche quella della Corte di CassaIOne, che in sede cautelare, rigettando un ricorso del TA avverso la ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere, ebbe a definire mafiosa quella riunione ed a ritenere grave indiIO di partecipaIOne al sodaliIO la presenza alla stessa dell'indagato .
Ad ulteriore precisaIOne è necessario ancora richiamare quanto già si è detto e cioè che la partecipaIOne a riunioni siffatte costituisce, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente una prova piena della partecipaIOne e non un '
mero indiIO .
Del tutto irrilevante appare infine il rilievo che TA QU avesse '
l'obbligo di soggiorno a Roma e che fosse ritornato in LA da poco tempo.
In effetti è lo stesso ricorrente a ricordare, dopo avere proposto il rilievo, che il ruolo di mafioso si può mantenere anche a distanza .
Tale consideraIOne è certamente giusta ed il fatto che non appena ritornato a
OP il TA QU sia stato invitato ad una importante riunione di mafia - si dovevano promuovere degli affiliati costituisce la ulteriore prova della sua intraneità alla cosca.
Gli argomenti richiamati costituiscono il fulcro della decisione impugnata che,
pertanto , appare del tutto logica e non censurabile sotto il profilo della legittimità.
125 19)Conclusioni
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di VA CO classe 27 con trasmissione degli atti alla
Procura distrettuale di IO LA.
Conseguentemente deve essere ordinata la liberaIOne di VA CO classe 27
se non detenuto per altra causa.
Inoltre la sentenza della Corte di Appello deve essere annullata con rinvio alla
Corte di Appello di Messina per un nuovo giudiIO nei confronti di VA
IC classe 76, previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 548
comma II c.p.p., nonché nei confronti di VA PA, LA TO e
CH NO per un nuovo esame.
Gli altri ricorsi vanno invece, rigettati ed i ricorrenti vanno condannati, in '
solido, a pagare le spese del procedimento.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 626c.p.p. .
Non vanno liquidati onorari e spese alla parte civile perché non ne ha fatto esplicita richiesta.
126
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di VA
CO classe 27 con trasmissione degli atti alla Procura distrettuale di IO
LA;
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Messina per un nuovo giudiIO nei confronti di VA IC classe 76 previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 548 comma II c.p.p., nonché nei confronti di
VA PA, LA TO e HI NO;
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento;
Ordina la liberaIOne di VA CO classe 27 se non detenuto per altra causa;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'articolo 626c.p.p. .
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 7 febbraio 2003
IL PRESIDENTE
Gineffe Pizz Il Consigliere estensore
Marie
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi -9 07720
Quluse IL CANCELLIERE C Carmela Lanzuise
127 1
INDICE
.pag. 3 Conclusioni del Procuratore Generale..
.pag. 3 Conclusioni delle parti civili.....
Conclusioni dei difensori degli imputati......
..pag. 3
A) Svolgimento del processo ... pag. 5
.pag. 5 1) Il fatto..
2) Le due decisioni di merito........ .pag. 8
3) I motivi dei ricorsi........ pag. 9
B) I motivi della decisione... .pag.15
4) Problemi processuali questioni relative alle intercettaIOni ambien- tali e telefoniche... ..pag. 15
5) Continua la violaIOne dell'articolo 511 comma III c.p.p........ .pag.19
6) Continua la violaIOne degli articoli 143, 242 e 222c.p.p....... .pag. 21
7) Continua la violaIOne dell'articolo 603c.p.p. ..pag.23
8) Continua mancata notifica dell'avviso della udienza di appello al difensore di TO VA classe 37 .pag.27
9) Continua violaIOne degli articoli 493, 495 e 515c.p.p.... .pag. 29
10) Continua la violaIOne dell'articolo 548 comma II c.p.p e l'annullamento con rinvio per VA IC classe 76 ......pag.30
11) Continua la violaIOne delle norme sul rito abbreviato e la illegit- timità costituIOnale dell'articolo 4 ter della legge 144/2000. ..pag.32
12) Continua la violaIOne dell'articolo 521c.p.p e l'annullamento senza rinvio per VA CO classe 27..... .pag.35
128 13) La valutaIOne delle parole dei conversanti... .pag.40
..pag.44 14) Il viIO di motivaIOne: i delitti associativi......
15) Le aggravanti.... .pag.49
16) Il diniego delle attenuanti generiche e la determinaIOne della pena...... .pag.52
17) Gli annullamenti con rinvio .pag.53
a) VA IC classe 76........ .pag.53
b) VA PA........ .pag.54
c) LA NO... .pag.58
.pag.62 d) HI NO...
18) Questioni relative alle posiIOni degli altri ricorrenti..
.pag.66
1) VA TO classe 61.... .pag.71
2) VA TO classe 37 ...... ..pag.73
3) VA NE classe 68.. .pag.74
4) VA IC classe 77... .pag.76
5) VA IC classe 24..... .pag.78
6) VA AN... .pag.80
7) VA IU classe 43... .pag.82
8) VA IU classe 66....... .pag.83
9) VA CO classe 46... .pag.84
10) VA FF.... ..pag.86
11) VA SA... .pag.88
129 12) BO TO......
13) CA TO e CA IC.....
14) D'IA CO SA
15) UR QU, UR SA e UR
16) IA IO......
17) NA IC.....
18) UP AT.
19) NA AN....
20) AN CE....
21) EO NO e EO EF.....
22) SE IO..
23) PO NI IO......
24) VI IC....
25) TA BR e TA AN...
26) TA QU.....
19) Conclusioni...
C) Dispositivo....
D) Indice………………
130
.pag.89
.pag.91
.pag.95
CO..... .pag.98
.pag.102
.pag.104
.pag.106
..pag.109
.pag.111
..pag.112
.pag.114
.pag.116
.pag.119
.pag.121
.pag.124
.pag.126
..pag.127
..pag.128
The 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
222 c.p.p. perché il perito aveva assunto anche il ruolo di interprete.
548 comma II c.p.p. .
0 60
6
29 marzo 1997 presso il circolo CS di ZO e del figlio di