Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse. (Nella specie, relativa a traffico di stupefacenti, la Corte d'appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato).
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Cass., Sez. II, sentenza 24.3.2022 (dep. 6.5.2022), n. 18245, Balsamo e altri. In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga “parlata”), la loro valutazione ai sensi dell'art.192, comma 2, c.p.p., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è invalsa una giurisprudenza, ormai consolidata, secondo la quale, ai fini della condanna, non è necessario il sequestro della sostanza stupefacente o delle armi o del prezzo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2013, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 19/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1956
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 27288/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RO nato a San Giorgio a [...] il giorno 1.11.1979;
RA MO nato a [...] il giorno 17.9.1975;
IA RO nato a [...] il [...];
EL NT nato a [...] il [...];
EL IL nato in [...] il [...];
TE AF nato a Santa Maria a [...] il giorno 11.3.1968;
TI AF nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza 7 novembre 2011 del G.U.P. del Tribunale di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GALLI Massimo che ha concluso: per l'inammissibilità del ricorso di IO;
per l'annullamento con rinvio per TE;
per l'annullamento con rinvio per EL NT, limitatamente alle ipotesi di cui al capo 2 per i fatti del 28 e 29 febbraio e del 1, 5 e 7 marzo 2008 e rigetto nel resto del ricorso;
rigetto dei ricorsi dei restanti imputati;
sentiti l'avv. Vannetiello per TE, l'avv. Muscariello, in sostituzione dell'avv. Abet ancora per TE, nonché l'avv. Liguori per i EL e il TI, difensori che hanno tutti chiesto l'accoglimento della rispettiva impugnazione. RITENUTO IN FATTO
1. IO RO, RA MO, IA RO, EL NT, EL IL, TE AF e TI AF ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 29 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza 7 novembre 2011 del G.U.P. del Tribunale di Napoli.
La corte distrettuale, con la gravata sentenza, per la parte che qui interessa, ha assolto: EL NT, EL IL e TI AF dal reato loro ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste;
EL NT dai reati a lui ascritti ai capi 38), 42) e 44) perché il fatto non sussiste.
Ha rideterminato la pena nei confronti di: - EL NT per le contestazioni di cui al capo 2) in quella di anni dieci di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa, in essa assorbita la pena inflitta per il reato di cui al capo a) della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 6.3.2009 irrevocabile il 25.2.2011, nonché per i reati di cui ai reati di cui ai capi 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 33), 34), 35), 39), 40) e 41) in quella di anni sei mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa in essa assorbita la pena di cui ai reati di cui ai capi b), e), e d) della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 6.3.2009, irrevocabile il 25.2.2011 e rideterminato la pena complessiva in quella di anni sedici mesi otto di reclusione ed Euro 100.800,00 di multa in essa assorbita la pena di cui alla sentenza esecutiva;
- EL IL per le contestazioni di cui al capo 5) in quella di anni sei mesi otto di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
- TI AF per le residue imputazioni di cui al capo 3) in quella di anni otto mesi quattro di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa in essa assorbita la pena inflitta per il reato di cui capo a) della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 6.3.2009 irrevocabile il 25.2.2011.
Ha confermato la sentenza del G.U.P. con riferimento agli imputati IO RO, RA MO, IA RO e TE AF, condannati alle spese del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
IO RO, RA MO, IA RO, EL NT, EL IL, TE AF e TI AF hanno tutti proposto rituale ricorso per cassazione.
1. IO RO.
La difesa dell'IO deduce due motivi di ricorso: con il primo, lamenta vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, che sarebbe conseguita ad una erronea lettura delle conversazioni ambientali e del loro oggetto, nonché priva di altri elementi di sostegno e riscontro. Con un secondo motivo si evidenzia carenza di motivazione in ordine al non riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo allo stato di incensuratezza dell'imputato, alla sua giovane età ed alle modalità dei fatti.
2. RA MO.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo e violazione di legge in punto di valutazione della prova, tenuto conto che il riconoscimento dell'imputato è stato fatto dipendere dal riconoscimento visivo operato dall'agente SE ed a quello fonetico fatto dall'agente Casertano, senza alcuna comparazione dei timbri vocali delle voci registrate ed attribuite al ricorrente, persona sconosciuta alla Polizia giudiziaria e senza tener conto che nelle conversazioni ambientali gli operatori erano diversi e mai risulta evidenziato nelle comunicazioni predette il nome di MO.
Con un secondo motivo si lamenta la pronuncia di responsabilità nella parte in cui è stata fondata su di una captazione ambientale di pessima qualità accompagnata da assenza di elementi di riscontro. Con un terzo motivo si prospetta carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, esito questo dovuto in relazione alla condotta processuale dell'imputato per la sua spontanea costituzione in carcere, la scelta del rito abbreviato, la disponibilità a rendere dichiarazioni.
3. IA RO.
IA con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità attesa l'assenza di prove circa la destinazione a terzi dello stupefacente.
4. Ritiene la Corte, valutato il tenore dei ricorsi ed i vizi prospettati, che nessuna delle tre impugnazioni superi la soglia dell'ammissibilità, con conseguente condanna dei ricorrenti, IO, RA e IA, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. mille alla Cassa delle ammende.
Invero, nella specie, ciascun gravame finisce per prospettare alla Corte di legittimità un giudizio - critico ed alternativo - sulle considerazioni e valutazioni dei giudici di merito che risultano peraltro ottenute nel rigoroso rispetto di una ragionevole lettura della realtà (secondo massime di comune esperienza ed in relazione al "l'id quod plerumque accidit"), nonché delle norme stabilite in punto di formazione e peso del materiale d'accusa, idoneo a fondare il giudizio di responsabilità per ognuno dei ricorrenti. La giustificazione del provvedimento impugnato risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni sulla colpevolezza, tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni sostenute dai difensori le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati processuali, peraltro non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata. Il tutto considerando che, in ordine alle eventuali omesse valutazioni e carenti apprezzamenti, la decisione di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, pubblica o privata, e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, come avvenuto nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, sia individuabile una spiegazione, logica ed adeguata, delle ragioni del convincimento, con ciò dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900). Da ultimo, quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, esse risultano generiche, atteso che esse sembrano ignorare e non si confrontano criticamente con quella che è stata la precisa giustificazione offerta dai giudici di merito, la quale ha dato analitico conto della individuazione della sanzione e della sua ragionevole adeguatezza in funzione della gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli.
5. EL NT, EL IL e TI AF.
5.1. Il comune difensore di tali tre ricorrenti deduce con un primo motivo violazione degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. sul presupposto della sussistenza di i una inutilizzabilità assoluta derivante dal decreto 4397/07 emesso dal G.I.P. il 23 ottobre 2007, in quanto: a) il TI non era ne' proprietario, ne' utilizzatore della BMW oggetto di intercettazione ambientale, ma che invece andava riferita per tali due v profili al solo EL;
b) il G.I.P. ha recepito testualmente la richiesta del P.M. il quale si era richiamato per relationem agli atti di Polizia giudiziaria;
c) i provvedimento) di proroga sono stati richiesti dal P.M. senza alcuna motivazione e su moduli prestampati.
5.2. Il motivo per come formulato e sviluppato è inammissibile. Si tratta infatti della mera riproposizione delle medesime identiche questioni, effettuata pedissequamente in primo e secondo grado, e per le quali vi è doppia conforme pronuncia dei giudici di merito ed alle quali è stata data congrua e corretta risposta, cui le impugnazioni pretendono di oppone una diversa e più favorevole lettura, nell'insussistenza di violazioni di legge od invalidità apprezzabili ex art. 606 cod. proc. pen.. È invero inammissibile, per consolidata giurisprudenza, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Penale sez. 5, 11933/2005 Rv. 231708; prec. conforme: Cass. Pen. sez. 6, n. 12/1996 Rv. 206507 Del Vecchio;
N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507.
5.3. Quanto alla identificazione dei "parlanti", il ricorso obbietta che, non potendo giovare il contenuto delle riprese video in ordine ai "comportamenti non comunicativi" (si cita S.U. 26795/2006 e Corte costituzionale sentenza 149/2008), il giudizio di responsabilità sarebbe privo di fondamento.
La deduzione - se ed in quanto fondata - è tuttavia palesemente priva della necessaria specificità, posto che essa non si cura di indicare e precisare quali parti della decisione, in punto di colpevolezza, abbiano tratto decisivo e risolutivo apporto dagli asseriti comportamenti non comunicativi.
Le Sez. Unite, con decisione n. 23868/2009, non massimata sul punto, hanno chiarito che l'obbligo di specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen. impone al ricorrente di allegare e chiarire non soltanto quali atti sarebbero considerare inutilizzabili ma anche e se e quale incidenza essi abbiano avuto sul complessivo compendio valutato ed apprezzato dal giudice, sì da potersene inferire la loro decisività in riferimento al provvedimento impugnato (la c.d. prova di resistenza).
Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile.
5.4. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. in ordine al ritenuto difetto di specificità dei motivi d'appello da parte della corte distrettuale.
In particolare si evidenzia che: a) la motivazione per il TI è talmente sintetica da lambire i limiti dell'inesistenza ed appare comunque viziata per illogicità e contraddittorietà sia per l'episodio del capo sub 1 (pag. 16 sentenza), sia per gli episodi del 5, 8 e 20 marzo 2008, del 29 marzo 2008 ad ore 21,43 (passaggio di un piatto a Marciano); b) per il EL IL si lamenta l'assoluta genericità dell'accusa, il mancato riconoscimento dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 tenuto in ogni caso conto che il EL IL non è mai stato intercettato e neppure mai ripreso nell'abitazione del fratello;
si evidenzia infine: l'errore dei giudici di merito di ritenere l'imputato agli arresti domiciliari quando aveva invece solo l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria;
l'errore di ritenere che il GPS avesse dato la vettura del ricorrente come presente in Cervino.
5.5. Il motivo va rigettato, attesi i profili di inammissibilità e di infondatezza che lo connotano.
L'inammissibilità si estende a quelle critiche che tendono a proporre in questa sede una non consentita rivalutazione dei dati probatori, mentre l'infondatezza va riservata alle altre residue critiche le quali, con una parcellizzazione della motivazione dei giudici di merito, cercano di evidenziare e valorizzare pretesi errori, privi di rilevanza e decisività nell'economia della pronuncia di responsabilità e tenuto in particolare conto, nella specie:
a) che sussiste una doppia conforme ed integrata pronuncia di colpevolezza;
b) che, in ordine alle eventuali omesse valutazioni e carenti apprezzamenti, va richiamata la regola sopra indicata al p.4, secondo cui la decisione di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita e dettagliata di tutte le deduzioni delle parti, pubblica o privata, a ciò bastando, come verificatosi nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, che sia individuabile una spiegazione, logica ed adeguata, delle ragioni del convincimento, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900).
5.6. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di negazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. La critica non è accoglibile.
Nella specie la corte distrettuale (pag. 37), ribadendo sul punto la conforme deliberazione del primo giudice, ha correttamente negato l'invocata attenuante, evidenziando nell'ordine: la diffusività della condotta;
il comprovato riferimento a quantitativi rilevanti di stupefacenti;
la frequenza e la pluralità del contatti con un numero elevato di acquirenti (sia diretti consumatori che rivenditori a loro volta).
Da ciò l'ineccepibile giudizio di merito circa la non levità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma in questione. Il motivo va quindi rigettato.
5.7. Con un quarto motivo si evidenzia carenza grafica di motivazione sulla eccezione di "ne bis in idem" per i delitti in tema di armi dei capi 31, 33, 35 già oggetto di sentenza irrevocabile del G.U.P. di Napoli in data 6 marzo 2009.
5.8. Il motivo è palesemente infondato e non imponeva alcuna ulteriore specifica motivazione.
A tanto devesi pervenire dal semplice confronto del tenore dei capi di imputazione interessati: a) nella decisione 6 marzo 2009 le armi sono costituite: da 1 fucile mitragliatore di marca cinese e n. 5 pistole e relativo munizionamento;
b) nella odierna sentenza le armi sono rappresentate da: 1 pistola non meglio specificata (capo 31); 2 fucili di cui uno automatico;
1 arma comune da sparo non li meglio identificata.
È evidente, in tale quadro, l'assoluta genericità della deduzione sulla identità dei due gruppi di armi, attesa appunto l'assenza di connotazioni di specificità dei singoli oggetti.
5.9. Con un quinto motivo si sostiene l'errore nella determinazione della pena fissata senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche basata su precedenti in materia di armi e stupefacenti avvinti dal medesimo disegno criminoso. Da ultimo si lamenta poi che per il TI abbia avuto una sanzione pari a 10 anni di reclusione per la medesima condotta per cui il EL aveva patteggiato anni 3 di reclusione. Anche queste critiche non superano la soglia dell'ammissibilità, avuto riguardo alla adeguata motivazione che ha sostenuto la deliberazione dei giudici di merito su tali punti e considerato, quanto alla sperequata determinazione di pena tra il TI ed il EL, che ciò che rileva, in sede di controllo di legittimità, non è tanto la finale risposta giudiziaria (in punto di responsabilità e corrispondente quantificazione della relativa sanzione) adottata dal giudice di merito, con una finale comparativa "disparità di trattamento" rispetto ad altri imputati, quanto invece le ragioni peculiari in fatto ed in diritto che hanno giustificato e supportato ogni singola pronuncia di colpevolezza, senza possibilità di accomunare - come operato nel ricorso - posizioni personali che hanno invero avuto nel processo - come nella specie - diversa e differenziata "copertura probatoria" e di rito.
I ricorsi pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risultano infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
6. EL AF.
Il ricorrente è accusato al capo 21) del delitto p. e p. dall'art. 73 del cit. D.P.R. perché, ai fini di spaccio, acquistava da EL NT un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al prezzo di Euro 43 al grammo, da destinare alla vendita a terzi, (cfr. registrazione in ambientale all'interno dell'abitazione sita in Caserta alla via Galatina n. 107, contrassegnata dal n. 347 delle ore 1. 30 del 22/3/2008), in luogo imprecisato in epoca precedente al 22.03.2008.
Il G.U.P. ha condannato il TE alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa (esclusa la recidiva, pena base anni nove di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, ridotta come sopra per il rito) e la Corte di appello ha confermato tale decisione.
Per TE AF vi sono in atti due ricorsi: il primo, con l'avv. Vannetiello che ha formulato due motivi di impugnazione, ed il secondo, composto di tre motivi di doglianza, con il patrocinio dell'avv. Abet.
6.1 Con il primo motivo di impugnazione dell'avv. Vannetiello viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del formulato giudizio di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 ed omessa, od illogica risposta a censure difensive prospettanti prove favorevoli decisive, quali la consulenza tecnica di parte del prof. Cesari, i risultati dell'interrogatorio del EL le intercettazioni svolte nel procedimento collegato.
In particolare ci si duole: a) che i giudici di merito abbiano privilegiato la perizia d'ufficio senza indicare le ragioni della irrilevanza dei contrari assunti del consulente tecnico di parte che avrebbero comunque imposto l'espletamento di una nuova perizia;
b) abbiano escluso valore di prova all'analisi spettrografica;
c) abbiano apoditticamente attribuito all'imputato il soprannome "O CE"; d) non abbiano dato risposta alle specifiche critiche dell'atto d'appello in punto di mancata risposta a critiche decisive in punto di estraneità alle accuse dell'imputato.
6.2. Con un secondo motivo si lamenta la qualifica di ingente data al quantitativo di stupefacente in questione e l'ulteriore attribuzione ai 43 grammi di droga di un grado di particolare purezza non risultante agli atti, con conseguente richiesta di applicazione dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 comma 5. 6.3. Con il ricorso dell'avv. Abet, sempre per il EL AF, con il primo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità in punto di affermazione di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 fondata esclusivamente sull'intercettazione ambientale ( 347 del 22 marzo 2008) nella quale il coimputato, EL NT, parlando con una terza persona (IA GI), farebbe riferimento al EL in relazione ad uno scambio di cocaina.
Sul punto si lamenta: a) che non si sia tenuto conto delle conclusioni del consulente tecnico di parte il quale esclude che nella vicenda vi sia una persona identificabile come "AF" posto che nella prima trascrizione della Polizia giudiziaria il nome indicato era PE;
b) che sia stato dato credito assoluto alle conclusioni del perito d'ufficio dr. Musella in assenza di una analisi spettrografica del segnale vocale che sola poteva scientificamente accreditarle;
c) che sia illogica l'asserzione che non esisterebbe EP o CE e che sul punto non possono essere considerate esaustive le dichiarazioni del AR in quanto se esse tali fossero state non si sarebbe ricorso al mezzo di prova offerto dallo strumento peritale;
d) che in ogni caso si versa in un'ipotesi di affermazione di colpevolezza desunta dalla captazione di una conversazione tra persone terze impegnate in una trattativa per la vendita di stupefacente, nel cui contesto avrebbero evocato la persona dell'odierno ricorrente.
6.4. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che dei 44 capi di imputazione uno solo di questi concerne il TE.
6.5. Con un terzo motivo si prospetta, per il capo 21, carenza grafica di motivazione in ordine alla aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 che peraltro lo stesso ricorrente ritiene non contestata.
7. Tanto premesso, ritiene la Corte, pur ribadita la regola che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni (cass. pen. sez. 4, 48008/2009 v. 245738; Massime precedenti Conformi: N. 46299 del 2005 Rv. 232826), che vada rilevata nella vicenda la parziale fondatezza delle deduzioni difensive in punto di responsabilità del TE.
7.1. La colpevolezza dell'odierno ricorrente risulta fondata esclusivamente sull'intercettazione ambientale ( 347 del 22 marzo 2008) nella quale il coimputato, EL NT, parlando con una terza persona - IA GI (Gianni; Giuvà) - farebbe riferimento al TE in relazione ad uno scambio di cocaina. L'identificazione della "persona, evocata nella conversazione tra terzi" nella figura del ricorrente TE, è fatta dipendere e giustificata dai giudici di merito sulla scorta di una serie di valutazioni logico-induttive e sugli esiti della perizia d'ufficio del dr. Musella, della quale peraltro il ricorso lamenta l'assenza di un'analisi spettrografica.
7.2. In particolare la gravata sentenza:
a) ha ritenuto accertato oltre ogni ragionevole dubbio che nella conversazione intercettata si parli di AF o CE e non di EP: sul punto la convergenza della informativa di Polizia giudiziaria, in cui si da atto della correzione, e della perizia effettuata su iniziativa del G.U.P. la cui attendibilità non è possibile sminuire;
b) ha considerato di nessuna utilità o indispensabilità l'analisi spettrografica effettuata dal perito di parte, in quanto non si tratta di individuare l'identità del conversante, ma solo di comprendere se il nome pronunciato da un terzo coimputato sia il soprannome con cui era conosciuto l'imputato TE AF;
c) ha ribadito che (pag. 30) anche la prova logica confermerebbe tale analisi, non essendo emerso dagli atti alcuna altra figura di PE ò CE" quale persona che vende abitualmente sostanza stupefacente a San RC e che ha appunto la piazza di spaccio di San RC TR (frazione di San Felice a Cancello a pochi chilometri da S.Maria a Vico).
d) ha sostenuto, come dati di evidenza: che tale "AF ò AR gestisce una piazza di spaccio in San RC TR ed ha acquistato anche dal EL un quantitativo di 43 grammi di cocaina di particolare purezza in data prossima al 22 marzo 2008;
che la data del commesso reato sia prossima a questa è chiaro, atteso che dalle intercettazioni questa particolare partita di droga risulta giunta al EL NT da poco e lui dimostra anche la necessità di non tenerla molto tempo, specie dopo l'arresto del Grauso;
e) ha concluso sulla identità di tale persona con il TE AF, tenuto conto: che dalla PDF gli è conosciuto con questo soprannome;
che in proposito giovano le chiare affermazioni di AR NT che lo riconosce con certezza, in sede di individuazione fotografica, ed attribuisce a lui la gestione dello spaccio di droga nella zona di Santa Maria a Vico.
7.3. Tuttavia, da tale compendio di giustificazioni, come rilevato dalle difese:
a) manca la valorizzazione, o al contrario la necessaria svalutazione probatoria, delle dichiarazioni rese il 2 marzo 2011, in sede di interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen., dal EL NT - interlocutore di IA GI nella conversazione 347 - nella parte in cui il EL ha precisato di non aver mai ceduto droga all'odierno ricorrente, ne' "di aver mai avuto con il TE AF alcun contatto o rapporto con lui";
b) manca qualsiasi cenno - dovuto ex art. 546 c.p.p., comma 1, lett. "e" ultima parte - delle ragioni per le quali si sono ritenute inattendibili le prove contrarie, evidenziate nell'atto di appello, e consistite dal deposito di documentazione attestante che il EL NT, intercettato dal maggio del 2006, non risultava aver mai avuto contatti di sorta con l'odierno ricorrente TE.
7.4. Trattasi ad avviso della Corte di un grave deficit nel finale giudizio di responsabilità, il quale dovrà quindi essere ricostruito, e comparato con le altre prove logiche in atti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, considerato che, trattandosi di conversazioni tra terzi, in ipotesi evocanti la responsabilità di un non-partecipante alla conversazione stessa, esige da parte del giudice di merito un attento e rigoroso apprezzamento dei dati e delle emergenze processuali, con l'eliminazione critica di ogni diversa risultanza idonea come nella specie ad invalidare il costrutto logico della deliberazione di colpevolezza del terzo estraneo "evocato".
7.5. In conclusione: la gravata sentenza va annullata nei confronti di TE AF con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio ai rilevati deficit di argomentazione.
Vanno poi dichiarati inammissibili i ricorsi di IO, RA e IA, che si condannano al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Da ultimo, vanno rigettati i ricorsi di EL NT, EL IL e TI AF, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di TE AF e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di IO, RA e IA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di EL NT, EL IL e TI AF che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014