Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
RG. 1862199 0.2 9 75 /03 ee 62715 R.G. 1862/1999 Udien del .
6.2002 Oggetto: imposta di registro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Consigliere rel. Слои 6820 Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonio Merone Consigliere CORTE SU MA D C PS2 ONE ha pronunciato la seguente CAW SENTENZA 67415 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- contro 你 DI AN e PA RA -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 30, n. 167/30/1997, del 20.10/1.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2835 1 Osservato in fatto che con avviso di liquidazione notificato il 24.10.1991 a AN DI e RA PA l'Ufficio del registro di Pistoia riteneva i contribuenti decaduti dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 408/1949 con riferimento all'acquisto di un'area fabbricabile con contratto registrato il 16.12.1972 con il n. 5767; che l'Ufficio, contestata ai contribuenti l'omessa presentazione entro un anno dall'ultimazione dei lavori e comunque entro il 31.12.1986 della relativa denuncia corredata della occorrente documentazione, applicava le imposte ordinarie di registro, trascrizione oltre accessori;
che il ricorso proposto dai contribuenti veniva accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia;
che, su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia n. 580/2/1995 della Commissione tributaria di 1° grado di Pistoia deducendo: a) che per godere delle agevolazioni fiscali di cui al d.l. 1150/1967, conv. nella legge n. 24/1968 (cd. legge Tupini), non era necessario avere presentato la denuncia di ultimazione dei lavori nel termine di un anno previsto dall'art. 6 della medesima legge, essendo sufficiente l'elemento sostanziale del rispetto del termine per la costruzione del fabbricato;
b) che con l'invito ai contribuenti a presentare una denuncia dalla quale risultasse che erano stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni fiscali richieste, vi era stata una rinuncia implicita da parte dell'Ufficio a fare valere la decadenza in questione;
che l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.l. 11.12.1967 n. 1150, conv. in legge 7.2.1968 n. 26, e dell'art. 2968 c.c., nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia;
ritenuto in diritto che é giurisprudenza costante che ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 24, la fruizione delle 2 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dafta ge 2 1 408 MATERIA e successive modificazioni e' subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, di guisa che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'attribuzione del beneficio (Cass. n. 10253/1999); 7516/2000; 7533/2000); che, a norma dell'art. 2968 c.c., le parti non possono rinunziare alla decadenza se questa é stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti;
che in tema di contenzioso tributario la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile dall'Amministrazione stessa (cfr. Cass. 12481/1007); che consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., del ricorso introduttivo dei contribuenti;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;
compensa le spese. Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere est. исчислишь E you fee IL CANCELLIERE C1 DEPO TA Osvaldo Ascanio IN CANCELLERIA 27 FEB. 2003 Oggi t IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio