Sentenza 20 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2004, n. 25078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25078 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 20/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 695
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 005521/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN SM N. IL 25/08/1949;
avverso ORDINANZA del 30/10/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Gaito e D'Ottavio che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 30 ottobre 2003 il Tribunale del riesame di Catanzaro in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da CU OS, indagato per i reati di associazione a delinquere aggravata di stampo mafioso ed estorsione, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Catanzaro del 6 ottobre 2003. Al CU OS, detto "M o A" era contestato di aver fatto parte, in qualità di direttore ed organizzatore, dell'associazione mafiosa denominata famiglia CU, operante in Limbadi, Nicotera, Vibo Marina, Tropea, anche attraverso il coordinamento di altre cosche appartenenti alla n'drangheta, finalizzata al controllo e sfruttamento delle risorse economiche della zona, al compimento di delitti contro il patrimonio (estorsioni, danneggiamenti, furti, commercio di banconote false ed usura) e contro la persona (omicidi, lesioni), all'intestazione fittizia a terzi delle proprie ricchezze. La famiglia CU, secondo l'accusa, si articolava in due ramificazioni promosse e dirette rispettivamente da CU IU, cl. 49 e CU EG la prima e da CU IG e CU OS la seconda. All'indagato erano anche contestati i reati di estorsione in danno di OL CE (capo 57) e dei gestori dei villaggi turistici Beach Village e Sabbie d'Oro in Nicotera (capo 58). Ha proposto ricorso per Cassazione il CU lamentando il difetto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. perché a carico del ricorrente vi sarebbero soltanto 4 o 5 intercettazioni ambientali (per lo più quelle in carcere con il fratello EG), nelle quali il CU non è mai interlocutore diretto, di contenuto ambiguo essendo i riferimenti al ricorrente frutto anche di rancore ed astio nei suoi confronti manifestati dai loquentes.
L'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata famiglia CU non è mai stata accertata da sentenze passate in giudicato. Non è neppure chiarito nell'ordinanza impugnata se il reato, contestato a far tempo dall'ottobre 2001 ad oggi, si riferisca ad una nuova associazione o ad una struttura preesistente.
Nei confronti dello stesso CU IG, ritenuto essere a capo del sodalizio criminoso, retto in sua assenza poiché detenuto, dal OS, il Tribunale della Libertà ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi tratti dalle intercettazioni avrebbero dovuto essere confermati da riscontri individualizzanti, ai sensi dell'art. 192, co. 3, c.p.p. Le conversazioni dirette intercettate in carcere tra IG CU ed il fratello OS non hanno carattere indiziante;
dalle captazioni inter alios il riferimento a spartizioni di denaro ed ad affari, è del tutto generico e la causale è sconosciuta. La pretesa investitura per le estorsioni spesa da CU AN a detta di CU CO (conversazione del febbraio 2002) non esclude la probabile millanteria ed è pertanto ambigua nonché contraddetta da CU EG, che la riterrebbe conferita da CU OS. Generiche ed ambigue sono anche la frase "S e HE (cioè il OS) debbono fare le valigie", contenuta nell'intercettazione dell'11 febbraio 2002, e l'accusa a CU IO di aver favorito il OS, perché debbono fare affari insieme, contenuta nell'intercettazione del 14 febbraio 2002. L'intercettazione del 22 febbraio contiene soltanto una critica al tono di comando che sarebbe stato usato dal OS. In quella del 24 febbraio CU EG ipotizza soltanto che il responsabile di un incendio patito dallo zio IO possa essere OS, in contrasto con quanto detto nell'intercettazione del 22 febbraio. Quanto ai reati fine si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che per l'estorsione in danno dei fratelli OL (capo 57) le frasi intercettate sono ambigue, da esse potendosi desumere soltanto che qualcuno stava cercando di mettere in mezzo LE, cioè il ricorrente, e che questi era più intelligente del nipote e ciò poteva contare. Sarebbe palese l'illogicità della motivazione. I colloqui del 23 gennaio dimostrano soltanto che i loquentes erano a conoscenza dell'incendio della barca patito dai OL senza alcuna indicazione della fonte di tale conoscenza, sì che il dato era privo di rilevanza indiziaria. Analoghi rilievi valevano per le intercettazioni del 22 febbraio, del 10 maggio 2002 e del 15 gennaio 2003.
Quanto all'estorsione in danno dei villaggi turistici (capo 58) esisterebbe un'unica intercettazione, quella del 22 febbraio 2002, di contenuto ambiguo, mentre il Tribunale avrebbe trascurato il contenuto liberatorio delle dichiarazioni delle persone offese. Con memoria depositata il 30.3.04 il ricorrente ha formulato motivi aggiunti:
1) la conversazione tra i fratelli OL all'interno degli uffici della Questura di Vibo Valentia sarebbe inutilizzabile perché l'intercettazione effettuata il 20.5.03 non sarebbe coperta da decreto autorizzativo. Al decreto di proroga in data 25 aprile 2003 e valido sino al 15.5.03 è seguita ulteriore richiesta di proroga in data 30.5.03 autorizzata a decorrere dal 4.6.03.
2) le intercettazioni autorizzate con decreto 28.11.02 e con i successivi decreti di proroga non sarebbero utilizzabili per difetto dei requisiti di cui all'art. 268 c.p.p. perché effettuate con macchinali presi a nolo da un'impresa terza, mentre avrebbero potuto essere eseguite nei locali della Procura della Repubblica. Sul punto l'ordinanza impugnata nulla avrebbe detto.
3) il decreto di autorizzazione del 28.11.02 del GIP di Catanzaro ed i successivi decreti di proroga non motiverebbero in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimatrici delle intercettazioni, vale a dire i sufficienti indizi di reato e la necessità delle intercettazioni stesse ai fini della conclusione dell'indagine investigativa. La motivazione dei provvedimenti sarebbe invece incentrata sulla mera utilità delle conferme e dei riscontri delle tesi accusatone. Inoltre il Tribunale del riesame non avrebbe verificato in relazione a ciascuno dei provvedimenti autorizzativi di assunzione, di convalida e di proroga, la congruità della motivazione adottata dal P.M. e dal GIP sulla base dei presupposti di fatto esistenti all'atto della loro assunzione. Sia il P.M. che il GIP non avrebbero motivato sull'indispensabilità della prosecuzione delle indagini, ma avrebbero invece preso atto del fatto che sino a quel momento non erano emersi dati utili, valutando le intercettazioni come utili a trovare riscontri ed a verificare le dichiarazioni delle persone assunte ad informazioni. Il Tribunale del riesame avrebbe ignorato le censure della difesa sul punto. 4) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo. Le intercettazioni non hanno ad oggetto dichiarazioni autoaccusatorie degli interlocutori, per cui è sufficiente il carattere spontaneo della dichiarazione intercettata, ma hanno carattere eteroaccusatorio, sì che avrebbero dovuto essere confermate da riscontri esterni.
5) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'estorsione in danno dei OL (capo 57). Il reato si sarebbe consumato nel periodo dal 1994 fino al dicembre 2001. Non è pensabile che il reato fine si sia potuto compiere sette anni prima dell'inizio della presunta attività associativa del sodalizio mafioso, contestata a far tempo dall'ottobre 2001. Sul punto il TdL nulla avrebbe detto, ignorando le argomentazioni della difesa.
6) mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'estorsione nei confronti dei villaggi turistici (capo 58). Il tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni dei gestori dei villaggi turistici che hanno scagionato il ricorrente ed inoltre non avrebbe chiarito i particolari dello scontro, riferito nel colloquio del 22.2.02 tra CU CO e CU EG, seguito all'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte di CU AN nei confronti di ZZ IU e del colloquio pacificatore successivo provocato dal ricorrente. Poiché CU AN, detto CA, era già stato arrestato per l'estorsione OL, egli non potrebbe aver compiuto le azioni che CO gli attribuiva parlando con EG. Con ulteriore memoria depositata il 9 aprile 2004 il ricorrente ha formulato motivi nuovi:
1) l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni ambientali nell'autovettura Volkswagen Golf tg. BP248XM in uso a LI CO, di cui provvedimento del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia del 26.9.2001, fondata sulla sussistenza di gravi indizi quanto al coinvolgimento dell'imputato in attività usurarie, è stata seguita dal decreto 27.9.2001 del P.M. che delegava per le operazioni ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile della Questura di Vibo Valentia, autorizzando l'uso degli impianti installati presso la Questura, attesa l'inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura di Vibo Valentia. Tale provvedimento non recava alcun riferimento alle eccezionali ragioni d'urgenza, pur richieste dalla legge. Soltanto due anni dopo, il 16.9.2003, il P.M. depositava presso l'Ufficio GIP un atto contenente l'integrazione differita del decreto originario.
Il decreto del P.M. avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che impedivano il ricorso agli impianti esistenti presso la Procura, perché, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, era questo un caso in cui non poteva riconoscersi valore attestativo alla dichiarazione del P.M. di inidoneità od insufficienza degli impianti ed occorreva uno specifico apparato argomentativo. L'integrazione della motivazione del decreto successivamente compiuta dal P.M. non faceva venir meno l'inutilizzabilità dei risultati e poteva avere a tutto concedere efficacia sanante ex mine. In ogni caso i vizi di inutilizzabilità non sono suscettibili di alcun tipo di sanatoria. Il provvedimento giurisdizionale viene ad esistenza al momento del deposito, sì che successivamente esso non è suscettibile d'integrazione.
2) le ulteriori richieste ed i successivi provvedimenti autorizzativi del P.M. si erano limitati al puro e semplice richiamo delle informative di P.G. originate dalle captazioni illegittime effettuate nell'autovettura dello LI, con la conseguenza che l'inutilizzabilità genetica della prima operazione si era propagata a tutti gli atti successivi, che su di essa direttamente o indirettamente si fondavano.
3) la richiesta di autorizzazione alle operazioni d'intercettazione in data 28.11.2002 del P.M. nei confronti dei soggetti convocati per essere sentiti quali persone informate dei fatti nella Questura di Vibo Valentia ed il successivo provvedimento di autorizzazione del GIP recavano una motivazione meramente apparente. In essi infatti non si faceva riferimento alla sussistenza di sufficienti indizi ed all'indispensabilità dell'operazione, ma soltanto alla situazione di omertà ed alla mera opportunità di captare informazioni utili alle indagini. Inoltre dal tenore complessivo del provvedimento autorizzativo non risultava che l'intercettazione fosse stata concessa in ordine ad uno dei reati tassativamente indicati dal legislatore. La richiesta del P.M. ed il provvedimento autorizzativo non facevano menzione dell'insufficienza od inidoneità degli impianti della Procura e delle eccezionali ragioni d'urgenza che obbligavano ad un immediato controllo delle conversazioni. Anche il successivo decreto di proroga sì era limitato a richiamare genericamente il provvedimento del GIP del 2.12.2002 come i successivi decreti autorizzativi. Sarebbe stato onere del GIP motivare almeno per relationem in ordine alla sussistenza delle ragioni che giustificavano il ricorso all'intercettazione in luogo diverso dai locali della Procura, perché altrimenti sarebbe venuto meno l'essenziale controllo e la supervisione sulle modalità tecniche e temporali dell'intercettazione che, per la particolare invasività del mezzo captativo, non potrebbero essere sottratti al GIP.
Il ricorso non è fondato.
Per quanto concerne le eccezioni relative all'autorizzazione ad effettuare intercettazioni ambientali nell'autovettura Volkswagen Golf tg. BP248XM in uso a LI CO, di cui al provvedimento del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia del 26.9.2001, va osservato che il provvedimento del P.M. nel disporre che le operazioni siano compiute per mezzo degli impianti installati presso la sala ascolto della Questura di Vibo Valentia, da atto che "gli impianti in dotazione alla sala intercettazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia sono inidonei allo scopo". Le Sezioni Unite (26.11.2003, Gatto, in Guida dir., 2004, n. 6, 49), hanno affermato nella motivazione che l'insufficienza od inidoneità degli impianti che ai sensi dell'art. 268, co. 3, c.p.p. giustifica il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, deve emergere dalla motivazione del decreto e non la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal P.M., anche se la motivazione non deve essere necessariamente diffusa e può tradursi in poche parole. Nel caso di specie il decreto 27.9.2001 del P.M. perviene alla dichiarazione di inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura dopo aver precisato che l'intercettazione sull'auto dello LI deve essere effettuata "mediante le idonee apparecchiature tecniche che dovranno essere collocate in modo tale da non pregiudicare l'esito delle operazioni d'ascolto con facoltà di avvalersi di ditte esterne che opereranno sotto il diretto controllo degli ufficiali di P.G.".
È dunque evidente che l'inidoneità degli impianti non è soltanto attestata, ma risulta argomentata dalla necessità di collocare le apparecchiature d'intercettazione in modo idoneo, ricorrendo a particolari cautele, tanto da dover ricorrere ad apposite apparecchiature in dotazione a ditte esterne.
Per quanto poi concerne l'indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza che pure debbono ricorrere ai sensi dell'art. 268, co. 3, c.p.p. per procedere all'intercettazione senza ricorrere agli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, è indubbio che il decreto autorizzativo del P.M. non le menziona espressamente. Tuttavia le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., 26.11.2003, Gatto, cit.; Sez. Un., 28.11.2001, Policastro) hanno affermato che il decreto del pubblico ministero che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, sicché, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. Nella specie si è ritenuta immune da vizi di, motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che nel primo il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione", non contestata dal ricorrente. La situazione in esame non è differente da quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite. Ed invero il decreto 27.9.2001 del P.M. richiama l'autorizzazione 26.9.2001 del GIP (...vista l'autorizzazione..), la quale a sua volta dava atto non soltanto della sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di usura, desunti dal ritrovamento nell'abitazione dello LI a seguito di perquisizione di ingenti somme di denaro e di un quadernone su cui erano presenti numerosi nominativi con annotate a fianco cifre relative a somme di denaro, ma del fatto, emergente proprio dalle circostanze ora riferite, che il reato era tuttora in essere. Il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni d'urgenza risulta integrato per relationem con riferimento allo specifico passo motivazionale del decreto autorizzativo del giudice in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività delittuosa (usura). Per quanto attiene alle intercettazioni ambientali autorizzate con il decreto 28.11.2002 ed alle successive proroghe non risponde a verità che il decreto del P.M. non sia motivato in ordine alla necessità di procedere alle operazioni di ripresa e captazione in luoghi diversi rispetto agli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. In proposito l'ordinanza impugnata ha correttamente dato atto che il provvedimento del P.M. è motivato in relazione all'inidoneità dei sistemi d'ascolto esistenti presso la Procura ed all'assoluta urgenza dell'attività investigativa ex art. 268, co. 3, c.p.p. Del resto proprio la necessità di ricorrere al noleggio delle attrezzature presso ditte esterne, dimostra per tabulas che gli impianti a disposizione non soltanto della Procura della Repubblica, ma anche della Questura erano inidonei, mentre le eccezionali ragioni d'urgenza risultano giustificate dalla necessità di procedere alle intercettazioni ambientali ed alle riprese video in occasione dell'esame dei soggetti convocati a s.i.t. presso la Questura di Vibo Valentia, in una situazione in cui i reati per cui si procedeva (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, estorsione, usura) erano in atto.
Per altro verso il provvedimento che autorizza il noleggio di apparecchiature presso privati ai fini d'intercettazione è pienamente legittimo quando, come nel caso di specie, le operazioni autorizzate con decreto motivato del P.M. avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di P.G., di guisa che in tale evenienza i privati vengano ad agire come "longa manus" od ausiliari del P.M. e della polizia (Cass. pen., sez. 1^, 9 gennaio 2001, n. 797, Bayan, in tema d'intercettazioni ambientali). Non vi è quindi in siffatta ipotesi il ricorso a forme d'intercettazione previste soltanto per le intercettazioni informatiche e telematiche dall'art. 266 in relazione all'art. 268, co. 3 bis c.p.p., ma più semplicemente l'autorizzazione ad effettuare l'intercettazione presso la P.G. utilizzando peraltro, in situazione d'indisponibilità di apparecchiature da parte di quest'ultima, strumentazione di terzi che peraltro viene impiegata sotto il diretto controllo della P.G. Non può condividersi la tesi del ricorrente secondo il quale il GIP dovrebbe essere messo al corrente all'atto della richiesta di autorizzazione dal parte del P.M. del fatto che le intercettazioni si svolgeranno presso locali diversi da quelli della Procura della Repubblica, perché in difetto verrebbe meno, sì afferma, il controllo del giudice sull'attività captativa. L'art. 268, co. 3, c.p.p. attribuisce il potere di autorizzare lo svolgimento delle operazioni d'intercettazione non nei locali della Procura al P.M. e non al GIP, sì che non vi è motivo che quest'ultimo venga messo a conoscenza della circostanza, che potrebbe essere il risultato di una decisione assunta successivamente all'autorizzazione del GIP stesso a procedere all'intercettazione, in relazione ad eventi successivamente verificatisi. Per altro verso le Sezioni Unite dì questa Corte hanno già affermato che il decreto del GIP di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (Sez. Un. s. 28.11. 2001, Policastro). Non risponde a verità che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non motivino sulla sussistenza delle condizioni di legge, limitandosi a dar atto di situazioni di mera opportunità in ordine all'utilizzo di tale fonte investigativa, tali da non soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 267 c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini delle indagini. In proposito l'ordinanza impugnata ha anzitutto dato atto che l'art. 13 l. 203/91 consente di ricorrere all'attività d'intercettazione in presenza di sufficienti indizi dì reato e quando le indagini risultino necessarie e non indispensabili. La sufficienza degli indizi di reato è stata ritenuta dal Tribunale sulla base della prospettazione da parte della Polizia giudiziaria e della Procura di Vibo Valenzia di fatti integranti i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsione, usura, spaccio di droga. La necessità dell'attività investigativa è stata convincentemente motivata con riferimento alla necessità, in un clima di omertà proprio degli ambienti controllati dalla criminalità organizzata, di fungere da riscontro e supporto all'attività dì escussione a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti. È invece fondata la censura che denuncia che l'intercettazione effettuata il 20.5.03 all'interno degli uffici della Questura di Vibo Valentia, relativa alla conversazione tra i fratelli OL, non è coperta da decreto autorizzativo. Al decreto di proroga in data 25 aprile 2003 e valido sino al 15.5.03 è seguita ulteriore richiesta di proroga in data 30.5.03 autorizzata a decorrere dal 4.6.03. Si tratta pertanto di atto inutilizzabile. Tale intercettazione rileva peraltro essenzialmente con riferimento all'estorsione contestata al ricorrente al capo 57, che si esaminerà in prosieguo. Per quanto attiene alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutatone degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un., 2 maggio 2000, n. 11, Audino, rv. 215828). Questa Corte ha affermato che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
e) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. pen., sez. 4^, 21 maggio 2003, n. 523, Quehalliu, rv. 224962). Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. (Cass. pen., sez. 5^, 4 aprile 2001, n. 13614, Primerano, rv. 218392). Tale conclusione, che discende dalla diversa natura dell'intercettazione rispetto ad altra fonte di prova, comporta che il convincimento del giudice si possa fondare anche soltanto sull'intercettazione, che soddisfi i requisiti sopra indicati, senza necessità di riscontri esterni. L'esistenza della famiglia mafiosa dei CU è stata diffusamente argomentata dal Tribunale del riesame, che in proposito ha rinviato all'ampia motivazione contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare, facendo sua parte delle argomentazioni contenute nella richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. In proposito va sottolineato che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la legittimità della motivazione per relationem, limitandosi a precisare che occorre che l'atto cui si fa rinvio sia nella disponibilità delle parti, o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame, onde consentire il controllo della motivazione. È poi necessario che nell'effettuare il rinvio per relationem il giudice dia conto di non aver recepito acriticamente l'istanza del P.M. (Cass. pen. sez. un. 21 giugno 2000, n. 17, Primavera). Va sottolineato che nell'affermare i principi che si sono testè richiamati, le Sezioni Unite hanno precisato che è essenziale che risulti che il giudice nell'emanare il provvedimento autorizzativo e nel motivare per relationem con rinvio ad altro atto, dimostri di aver preso in considerazione "i dati fattuali necessari secondo il dettato normativo". Ciò risulta con chiarezza dal provvedimento impugnato.
Per altro verso il ricorrente non formula alcuna specifica contestazione alla ricostruzione complessiva dell'attività della famiglia CU operata dall'ordinanza impugnata, senza considerare che tale attività è puntualmente documentata dal riferimento, contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare cui il Tribunale del riesame ha fatto specifico richiamo, alle numerosissime intercettazioni ambientali e telefoniche poste a fondamento dell'accusa.
È poi irrilevante che il Tribunale del riesame non abbia ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'imposizione della misura custodiale nei confronti del CU IG, che secondo l'accusa sarebbe a capo della diramazione del sodalizio mafioso di cui il ricorrente è considerato membro e direttore. Ciò in quanto i ruoli dei due fratelli sono differenti e dalla stessa prospettazione d'accusa risulta che l'organizzazione promossa ed organizzata da CU IG è attualmente diretta dal OS, sì che gli elementi indizianti a carico dell'uno e dell'altro indagato ben possono essere diversi e di diverso spessore, tanto più che la fonte principale degli elementi d'accusa è rappresentata dai colloqui intrattenuti in carcere dal CU EG, vale a dire da soggetto terzo, ben più interessato all'attività del OS, per essere questi in libertà, che del IG.
Del pari irrilevante è che non siano emersi elementi indizianti dai colloqui diretti in carcere tra il CU IG ed il CU OS, perché tale circostanza, a fronte degli specifici elementi indiziari aliunde raccolti, dimostra soltanto che il IG ed il OS erano più attenti a non lasciarsi andare a dichiarazioni compromettenti, essendo verosimilmente a conoscenza del pericolo di essere intercettati.
Per il resto va sottolineato che l'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato la partecipazione ed il ruolo del CU OS all'associazione mafiosa dal contenuto delle intercettazioni. Sotto tale profilo è significativo il contenuto dell'intercettazione in carcere tra CU CO e CU EG dell'11 febbraio 2002, perché il CO riporta al EG le preferenze che egli ritiene accordate da CU IO al gruppo di EG, a discapito del gruppo di OS (indicato con il soprannome di HE) precisando che questi "dovrà fare le valigie". Ed ancora nel colloquio del 22.2.02 il EG s'interroga sulle capacità di CU IO di controllare il OS, di cui auspica l'estromissione, pur rendendosi conto che l'IO non si determinerà mai in tal senso, perché egli partecipa alla ripartizione dei proventi delittuosi derivanti dall'attività del gruppo di OS. Ed ancora il 14.2.03 EG e CO realizzano che IO favorisce il gruppo di OS e dicono che l'IO ed il CU AN, cl. 47, operano con il OS e che le loro attività estorsive si stanno espandendo sino alla Marina di Nicotera. Ed ancora l'ordinanza impugnata ha sottolineato il contenuto del colloquio del 15.1.2003 tra il EG ed il CO nel corso del quale il boss detenuto si lamenta che il cattivo operato del gruppo capeggiato dal OS possa condurre alla perdita del rispetto goduto dalle cosche subordinate a quella dei CU, con effetti deleteri per le finanze di quest'ultima. L'ordinanza impugnata ha dunque correttamente argomentato il pieno inserimento del OS nell'associazione di stampo mafioso ed il ruolo direttivo svolto. Per quanto poi attiene ai reati fine l'ordinanza impugnata ha correttamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza espressamente rinviando alla motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare e rispondendo specificamente alle eccezioni sollevate dalla difesa del ricorrente. Per quanto concerne l'estorsione in danno dei fratelli OL va osservato che, pur considerando inutilizzabili i risultati dell'intercettazione effettuata il 20.5.03, rimangono gravi elementi indiziari desumibili dai colloqui intercettati in carcere dalle stesse dichiarazioni della parte lesa, elementi tutti che sono stati espressamente considerati dal Tribunale e da cui si ricava prova, a tacer d'altro, dell'avvenuto incendio doloso del peschereccio appena fatto costruire dalla vittima e dalla corrispondenza tra il contenuto del colloquio intercettato in carcere relativo alla responsabilità di OS e AN cl. 8/61 CU in relazione ai fatti confermati dalla stessa vittima, che aveva registrato le conversazioni intercorse con il CU AN, organizzatore e protagonista della vicenda criminale ideata dal OS. Nè rileva che l'estorsione in parola sia stata consumata dal 1994 fino al dicembre del 2001 a fronte di un reato associativo contestato soltanto per il periodo dall'ottobre 2001 ad oggi. Il rilievo, che si unisce a quello contenuto nel ricorso originario del CU OS, che ha sottolineato che non si comprende se il reato associativo sia contestato con riferimento ad un'associazione già preesistente o nuova, non è segno d'illogicità della motivazione. Occorre infatti soltanto tener conto del fatto che l'accusa ha ritenuto di contestare il reato associativo a far tempo dall'ottobre del 2001, il che non esclude che singoli fatti di reato possano esser stati posti in essere già in data anteriore, pur nell'assenza o nell'irrilevanza ai fini del presente giudizio del vincolo associativo. Quanto all'estorsione in danno dei villaggi turistici la censura con cui il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata sarebbe illogica per aver considerato irrilevante, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lo scontro, riferito nel colloquio del 22.2.02 tra CU CO e CU EG, seguito all'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte di CU AN nei confronti di ZZ IU ed il colloquio pacificatore successivo provocato dal ricorrente, non è fondata perché lo stesso ricorrente non chiarisce l'asserita rilevanza della ricostruzione delle motivazioni e della dinamica dello scontro, altro essendo i contrasti tra i partecipi al sodalizio criminoso e l'estorsione. Per il resto la censura si traduce in una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale, inammissibile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004