Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente).
Commentario • 1
- 1. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2013, n. 50133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50133 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1785
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 32824/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EL EL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per l'indagato l'avv. Fortuna Francesco Saverio, anche in sostituzione dell'avv. Marco Fagiolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 11/06/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione nei confronti di AS EL EL della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 1) e per avere concorso nella consumazione di alcuni specifici delitti fine di quel sodalizio (capi 13, 20 e 45).
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali avessero confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del AS in ordine ai delitti ascrittigli;
e come, nonostante lo stato di formale incensuratezza, vi fosse un concreto pericolo che il prevenuto potesse tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della particolare capacità criminale dell'indagato, risultato inserito in un contesto delinquenziale organizzato e professionale.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AS, con atto sottoscritto dai suoi due difensori, il quale - formalmente con due distinti motivi - ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli articoli di diritto penale sostanziale addebitati e all'art. 273 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale
del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare senza dare una risposta alle censure che con la richiesta di riesame erano state formulate in ordine all'esistenza dell'associazione per delinquere de qua, avendo le carte dimostrato, al più l'esistenza di singole ed autonome condotte delittuose ascrivibili all'ipotesi attenuata di cui al dell'art. 73, comma 5 D.P.R. cit., avendo avuto ad oggetto quantitativi di droga obiettivamente modesti;
e per avere, comunque, omesso in via subordinata di chiarire per quali ragioni le iniziative non potesse integrare gli estremi del meno grave delitto associativo di cui all'art. 74, comma 6 dello steso D.P.R..
3. Il ricorso è fondato, sia pure nei limiti di seguito indicati. In relazione all'imputazione del reato associativo di cui al capo 1) a rilevato come, a fronte di una richiesta di riesame con la quale la difesa del AS si era doluta del giudizio cautelare espresso in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - mettendo in discussione l'idoneità degli elementi di prova acquisiti a dimostrare l'effettiva qualità di partecipe del prevenuto e, comunque, la modestia delle iniziative delittuose poste in essere dallo stesso indagato e dalla persone con le quali aveva avuto occasionalmente rapporti - la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato appare eccessivamente stringata e, in parte, laconica nell'esaminare la posizione dell'odierno ricorrente, alla cui posizione sono stati dedicati pochi righi a pag. 10 del provvedimento in esame.
Ed infatti, il Tribunale di Roma, dopo aver diligentemente premesso quali siano gli orientamenti giurisprudenziali in merito agli indici indiziari sintomatici della esistenza di una associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (v. pagg.
3-4 ord. impugn.), ha manifestato nel provvedimento gravato una grave lacuna motivazionale richiamando, a proposito della posizione e del ruolo associativo del AS, il contenuto di due sole conversazioni telefoniche - di certo idoneo ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati sub capi 13), 20) e 45), con riferimento ai quali le doglianze difensive sono state formulate in termini molto generici - intercettate durante le indagini, dal predetto intrattenute con il coindagato Marongiu, concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di stupefacente;
poi omettendo, però, di dare una risposta alle considerazioni critiche che erano state illustrate dalla difesa, mancando di chiarire quali fossero i dati fattuali cui connettere la dimostrazione indiziaria di una stabile adesione del AS al sodalizio criminale de quo, ovvero da cui poter evincere la sussistenza di un vincolo durevole che poteva accomunare il fornitore di droga agli acquirenti o la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Resta, così, assorbito l'esame del secondo motivo formulato, sempre con riferimento alla contestazione del reato associativo, dal ricorrente in via subordinata rispetto al primo.
4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Roma che, nel nuovo giudizio, dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi enunciato.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'imputazione del reato associativo, e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2013