Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, al fine di valutare l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova; tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
Commentari • 13
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1161 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 3 Num. 1161 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BONOMO ANTONINO N. IL 28/08/1949 2) SCIORTINO ORSOLA N. IL 27/11/1947 avverso la sentenza n. 1191/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA ì,20, c ,itúlso 52,2, o Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 5;ivi iD_ ,4, z) sz: 0 LEL: vsr0 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. . zge. du 23 I, 2-sìug Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO Gni UvA. ilvvAniuk J1044101 1. La …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 1460 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1460 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MORANDI LUIGI N. IL 28/08/1954 avverso la sentenza n. 1417/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per , 5Airk íz:A 11.447-v-Ir) Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 28/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 17.6.2011, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha …
Leggi di più… - 3. Modello 231: non sussiste alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante (Cass. pen., 50770/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 27 febbraio 2024
1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
Leggi di più… - 4. Lesioni colpose: condannato gestore di una piscina in quanto titolare di una posizione di garanziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023
La massima Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell' articolo 40, comma secondo, cod. pen. , in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante la presenza di un assistente bagnante a bordo piscina, che non può essere trasferita, in via convenzionale, sulle persone a protezione delle quali essa è prevista. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza che, in ragione dell'omessa predisposizione di un servizio di assistenza bagnanti, aveva riconosciuto la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica che …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: è legittimo l'utilizzo del solo test ematico?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che fondi il riconoscimento della concentrazione alcolica nel sangue sulle analisi ematiche condotte col metodo enzimatico, che può evidenziare altri tipi di alcool nell'organismo, oltre a quello etilico, ove non sia emerso nessun dato clinico o anamnestico sull'ingestione dei primi da parte dell'imputato, gravato dell'onere di provare l'eventuale presenza di fattori che inficino la valenza dimostrativa della predetta prova (Cassazione penale , sez. IV , 13/02/2020 , n. 8165). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2007, n. 35397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35397 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1865
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 12174/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 11.10.2005 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione riducendola ad anni 6 mesi 6 inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis e ter c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto che il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. BARBERA Franco, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 11.10.2005 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna alla pena della reclusione riducendola ad anni 6 mesi 6 inflitta nel giudizio di primo grado a T.R.
quale colpevole di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza, consistita nel porsi sopra la vittima, e con minacce di ritorsioni se ne avesse parlato con qualcuno, costretto la PO T.N., minore dei 14 anni, a subire atti sessuali consistenti in palpeggiamenti e nell'introduzione di un dito e del pene nella vagina, con abuso di relazione di coabitazione e di ospitalità.
La Corte, facendo proprie in loto le argomentazioni della sentenza di prime cure, riteneva attendibili le dichiarazioni, rese dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, per spontaneità, coerenza, persistenza, giustificazione del tempo della rivelazione dei fatti, precisione dei dettagli, e perché riscontrate dalle dichiarazioni delle sorelline che avevano avvertito strani movimenti del letto in cui, in una situazione di promiscuità, nell'anno (OMISSIS) erano avvenuti gli abusi d'estate, la famiglia del figlio dell'imputato composta di genitori e cinque figli, si trasferiva da (OMISSIS) in Sicilia e era precariamente ospitata nella piccola casa del T., che, in una delle stanze dormiva su un letto matrimoniale con due delle nipotine, mentre altre due erano sistemate poco distante in un altro letto di una piazza e mezza, T.N. aveva raccontato i fatti alla nonna nel periodo natalizio del (OMISSIS), quando si prospettava la possibilità di ritornare in Sicilia, sol perché spinta dall'intento d'impedire che il nonno reiterasse gli abusi in danno delle sorelline.
Di ciò erano stati informati i genitori e tal F., amico di famiglia.
Il fatto era stato denunciato l'estate successiva ai CC di (OMISSIS), dove la famiglia T. era ritornata per trascorrere le vacanze alloggiando in casa d'affitto.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità erroneamente basata sulle sole dichiarazioni della parte lesa le cui accuse erano confuse, contraddittorie, inverosimili e prive di riscontri. Carente, per genericità e astrattezza, era l'espletata perizia psicologica.
Sminuiva la consistenza dell'accusa la tardività della denuncia, stante che i fatti erano stati subito rivelati al F..
Non era, infine, configurabile il reato contestato per l'insussistenza della violenza e delle minacce, donde l'improcedibilità del reato per tardività della querela presentata nell'agosto 2000 pur essendo stato conosciuto il fatto nel dicembre (OMISSIS).
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo non è puntuale perché propone censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Non è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794. Nel caso in esame, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano motivato sulla base di elementi incerti, contraddittori e illogici, senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali e delle obiezioni difensive.
L'assunto non è fondato poiché la Corte ha assolto l'obbligo della motivazione ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, sussistenti a carico dell'imputato specifici e concreti elementi di prova comprovanti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della parte lesa, il cui racconto persistente, omogeneo, perfettamente inserito nel contesto ambientale:
la convivenza tra nonno e PO si era spinta al punto di condividere il medesimo letto, prima fatto alla nonna (moglie dell'imputato) e poi ripetuto nell'incidente probatorio, è stato vagliato con un esame particolarmente penetrante e rigoroso, unitamente alle testimonianze di riscontro delle sorelline la cui attenzione era stata attivata dall'anomalo rumore proveniente dal letto, vicino al loro, in cui dormiva T.N. col nonno.
Invece, i rilievi difensivi sono incongrui e configgenti con le acquisizioni processuali limitandosi a richiamare dati scarsamente significativi e a tranciare giudizi d'inverosimiglianza inidonei a smentire le molestie sessuali narrate dalla minore alla nonna, con cui aveva confidenza, nel momento in cui si profilava la possibilità che il nonno reiterasse gli abusi ai danni delle altre nipotine. Pertanto, correttamente è stato ritenuto che i suddetti elementi d'accusa, minimizzati nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente nel senso che l'imputato abbia imposto gli atti sessuali alla minore infraquattordicenne.
Assume, inoltre, il ricorrente che "al fine di valutare le accuse rivolte dalle persone offese si sarebbe resa necessaria una perizia psicologica tesa a valutare la maturità delle minori e il loro effettivo sviluppo psicologico, proprio al fine di valutare l'attendibilità complessiva delle loro dichiarazioni". La censura è infondata.
L'attitudine del minore a testimoniare va ricollegata alla capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. La relativa indagine rientra nelle osservazioni di specialisti in psicologia che hanno il compito di fornire al giudice dati inerenti al grado di maturità psichica del minore che deve rendere testimonianza.
Invece, nessun accertamento tecnico è consentito quando si fa questione di attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice, il quale deve esaminare il modo in cui i minori, vittime di abusi sessuali, hanno vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
Nella specie, la normale maturità psichica della piccola è stata rilevata dal dott. C., che l'ha esaminata, rilevando che essa è capace di comprendere la realtà, di rapportarsi agli altri ed è disponibile a comunicare.
Col secondo motivo si censura la configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis c.p. art. 609 ter c.p., n. 1, per difetto dei requisiti della violenza e della minaccia ricorrendo, invece, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609 quater.
L'assunto è infondato avendo i giudici di merito accertato con motivazione incensurabile che l'agente ha esercitato sulla vittima violenza, ponendola a forza sotto il suo corpo, e minacciandole ritorsioni, sicché il reato era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies c.p.. Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 20 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007