Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo. (La Corte, dopo aver precisato in motivazione che la "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l' "affectio societatis" dello stesso acquirente o fornitore, ha annullato con rinvio la decisione di merito che non aveva motivato sulla esistenza della prova di tale necessario coefficiente di stabilità del rapporto).
Commentario • 1
- 1. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2013, n. 51400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51400 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 26/11/2013
Dott. SETTEMBRE ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 3045
Dott. PISTORELLI LU - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 2732/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ON NG, nato a [...], il [...];
2. UO LA, nato a [...], il [...];
3. AP NO, nato a [...], il [...];
4. AP AF, nato a [...], il [...];
5. AN OR, nato a [...], il [...];
6. DI NN, nato a [...], il [...];
7. OB CA, nato a [...], il [...];
8. NE PI, nato a [...], il [...];
9. NI AM, nato a [...], il [...];
10. IO ON, nato a [...], il [...];
11. RO ST, nato a [...], il [...];
12. TR EF, nato a [...], il [...];
13. MO ON, nato a [...], il [...];
14. MO RI, nato a [...], il [...];
15. MO AO, nato a [...], il [...];
16. TA HE, nato a [...], il [...];
17. ST LU ON, nato a [...], il [...];
18. AF ON, nato a [...], il [...];
19. ER EN, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 4/11/2011 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LU Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO NN, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni del DI e del NI, per il rigetto del ricorso del
AP e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
udito per gli imputati NI e AP l'avv. ON del Vecchio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 novembre 2011 la Corte d'appello di Bari confermava in tutto o in parte le condanne, pronunziate a seguito di giudizio abbreviato, di ON NG, UO LA, AP NO, AP AF, AN OR, DI NN, OB CA, NE PI, NI AM, IO ON, RO ST, TR EF, MO ON, MO RI, MO AO, TA HE, ST LU ON, AF ON e ER EN, per i reati loro rispettivamente contestati di organizzazione, direzione e partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, rapina, lesioni personali, ricettazione, minacce ed estorsione, tutti (salvo ovviamente quelli di cui all'art. 416 bis c.p.) aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Contestualmente la Corte territoriale provvedeva alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio di molti dei succitati imputati, anche in ragione dell'assoluzione per alcune imputazioni o dell'esclusione di alcune delle aggravanti contestate ovvero, ancora, a seguito del riconoscimento di attenuanti in precedenza non concesse o, per lo più, in accoglimento delle conclusioni in tal senso avanzate dal pubblico ministero conseguentemente alla rinunzia da parte di alcuni imputati ai motivi d'appello salvo quelli concernenti la pena, talché in definitiva i giudici d'appello confermavano integralmente la pronunzia di primo grado, per quanto qui d'interesse, esclusivamente con riguardo alle posizioni del TA e del RO ST.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati sunnominati.
2.1 I ricorsi di ON NG, UO LA, AN OR, OB CA, MO ON, ST LU ON, ER EN deducono la violazione dell'art. 129 c.p.p. e correlati vizi motivazionali della sentenza impugnata,
rilevando come la Corte territoriale abbia omesso di motivare sulla ricorrenza delle condizioni per l'assoluzione nel merito dei suddetti imputati, ai sensi del comma 2 della norma menzionata, per come evidenziato nei rispettivi motivi d'appello ed a prescindere dal fatto che agli stessi i ricorrenti avessero rinunziato.
2.2 I ricorsi di RO ST, TR EF e TA HE denunciano vizi motivazionali della sentenza in merito alla prova dell'appartenenza dei suddetti imputati al sodalizio mafioso di cui sono accusati di aver partecipato, evidenziando alternativamente l'assenza di prove idonee a sostenere tale accusa ovvero il difetto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o, ancora, il vaglio sull'attribuibilità delle conversazioni telefoniche intercettate ai ricorrenti.
2.3 Il ricorso di AP AF deduce la mancata applicazione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 e correlati vizi motivazionali della sentenza impugnata. In proposito il ricorso evidenzia come negli interrogatori resi al pubblico ministero l'imputato abbia ampiamente e dettagliatamente descritto la struttura e l'attività del sodalizio mafioso dedito al traffico di stupefacenti per cui è processo e come, a fronte di tale ineludibile circostanza, la Corte territoriale, per giustificare il rifiuto della diminuente menzionata, si sarebbe limitata ad affermare - peraltro in maniera apodittica e difforme dalle risultanze processuali - che non era stata raggiunta la certezza della rilevante efficacia dell'apporto collaborativo offerto dal AP ai fini dell'assicurazione delle prove del reato.
2.4 Con i ricorsi di AF ON e IO ON viene invece dedotta la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, rilevando i ricorrenti come la Corte territoriale, nel l'accogliere le richieste sanzionatorie avanzate dal Procuratore Generale, avrebbe rideterminato l'aumento della pena per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in misura superiore al terzo determinato nel primo grado di giudizio.
2.5 Il ricorso di NE PI lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5 cit. D.P.R. e la conseguente erroneità della determinazione della pena, calcolata partendo dal limite edittale di sei anni previsto per la fattispecie base di cui al primo comma della disposizione menzionata.
2.6 Il ricorso di MO AO deduce vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati in armi contestatigli, nonché in relazione alla commisurazione della pena. Quanto al primo profilo il ricorrente evidenzia come sul punto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultino del tutto neutre, quando non addirittura favorevoli al MO, e come, delle due conversazioni intercettate poste dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione, la prima non sarebbe chiaramente riferibile all'imputato, mentre il significato della seconda sarebbe invece stato travisato dai giudici d'appello. Con riguardo al trattamento sanzionatorio la doglianza riguarda la mancata valutazione della risalenza dei reati in contestazione e del fatto che il MO negli ultimi anni abbia reciso qualsiasi rapporto con ambienti criminali e si sia invece dedicato ad una regolare attività lavorativa.
2.7 Anche il ricorso di MO RI censura la motivazione della sentenza, ritenendola insufficiente e comunque contraddittoria in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A). Rileva in proposito il ricorrente come in realtà la Corte territoriale abbia fondato tale affermazione sulla base del contenuto di intercettazioni la cui riferibilità al MO la stessa ha invece escluso trattando del reato in armi di cui al capo 135), dal quale infatti ha assolto l'imputato. Ma anche a prescindere da tale aspetto, il ricorso evidenzia come le conversazioni intercettate al più siano in grado di dimostrare l'appoggio economico fornito al MO dal fratello mentre era detenuto. Il che, secondo il ricorrente, non può giudicarsi sintomatico della mancata recisione del collegamento con il sodalizio criminale - stante lo stretto rapporto di parentela esistente tra i due - come invece ritenuto in sentenza richiamando le dichiarazioni rese dal LL CI circa l'ininfluenza della carcerazione sulla conservazione del vincolo associativo, le quali però esprimerebbero una mera opinione del collaboratore.
2.8 Il ricorso di DI NN articola due motivi, con i quali deduce il difetto di motivazione sulle questioni sollevate con l'appello circa l'identificabilità dell'imputato come uno degli interlocutori dell'intercettazione su cui si fonda la prova per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo 256) e lo stesso significato della conversazione intercettata, nonché in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 cit. D.P.R..
2.9 Con il ricorso di AP NO si lamentano insufficienze della motivazione della sentenza in ordine all'esclusione che le affermazioni fatte dall'imputato nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale potessero essere mere vanterie, piuttosto che il preciso resoconto di cessioni di stupefacenti effettivamente realizzate (e contestate nei capi 207, 208 e 210). Anche il AP lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante della modica quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 mentre, con riguardo ai reati in armi contestati ai capi 206, 209 e 211, ribadisce il difetto di valutazione della credibilità delle affermazioni intercettate, nonché della possibilità che in ogni caso l'imputato nelle diverse occasioni facesse riferimento sempre alla medesima pistola, con il necessario conseguente assorbimento di almeno due degli addebiti elevati nei suoi confronti.
2.10 Con il ricorso di NI AM, infine, vengono dedotti vizi motivazionali della sentenza in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo B) ed alla configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché in ordine alla sussistenza del reato in armi di cui al capo 41) ed alla qualificazione delle condotte in materia di stupefacenti di cui al capo 40). Con riguardo al primo profilo il ricorrente osserva come nell'incidente cautelare fosse stata esclusa la sussistenza di gravi indizi del reato associativo, mentre il quadro probatorio valutato in quel contesto non era stato successivamente alterato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite nel corso del giudizio abbreviato, atteso che due di questi (LL CI e VA) avrebbero escluso l'affiliazione del NI al sodalizio - dal quale avrebbe al più acquistato stupefacenti da rivendere autonomamente - o addirittura avrebbero negato anche solo di conoscere l'imputato ed il terzo (OR) avrebbe invece reso un racconto contraddittorio e complessivamente inattendibile anche perché privo di riscontri. Del tutto ingiustificata dunque sarebbe la decisione dei giudici di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato, ne' la Corte territoriale avrebbe saputo in senso contrario individuare elementi effettivamente sintomatici della partecipazione del NI, omettendo inoltre di argomentare sulla attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del OR ovvero sulla rilevanza (sempre nell'ottica della dimostrazione dell'inserimento associativo dell'imputato) dell'unica intercettazione che ha visto il NI protagonista. Quanto all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 il ricorrente ne lamenta l'erroneo riconoscimento in relazione ai reati fine dell'associazione per carenza dei presupposti per la sua configurabilità o, quantomeno, per la sua configurabilità in capo all'imputato, rilevando comunque che i giudici d'appello avrebbero omesso qualsiasi motivazione sul punto, nonostante si trattasse di questione loro specificamente devoluta con i motivi d'appello. Con riguardo al reato in armi parimenti la sentenza difetterebbe di sufficiente motivazione, atteso che il compendio probatorio di riferimento - ancora una volta già ritenuto inidoneo nell'incidente cautelare - si sostanzierebbe esclusivamente dell'equivoco contenuto di una intercettazione e della dichiarazione del collaboratore VA secondo cui il NI avrebbe manifestato la volontà di acquistare una pistola, senza però chiarire se effettivamente l'acquisto fosse mai avvenuto. Circa infine l'imputazione di detenzione di stupefacenti, immotivatamente la Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante i fatti acclarati riguardino la cessione e l'acquisto di minimi quantitativi di droga e la loro ambientazione nel contesto di una più ampia e consistente attività di spaccio accolta dai giudici di merito si fondi esclusivamente sulle non riscontrate dichiarazioni del OR.
3. Nell'interesse del NI sono stati da ultimo proposti dal suo difensore motivi nuovi con i quali ha ribadito, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B), la mancata acquisizione dei necessari riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, dovendosi in proposito escludere il riscontro reciproco tra quelle del VA e quelle del OR in quanto contraddittorie fra di loro. Parimenti non significative sarebbero poi le intercettazioni menzionate sul punto dalla Corte territoriale, al più idonee a provare singole condotte di acquisto o cessione di stupefacenti, ma non già la contestata partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, soprattutto sotto il profilo della necessaria sussistenza dell'affectio societatis.
4. Infine va ricordato che è pervenuta la nomina di difensore di fiducia effettuata da MO ON in data 23 ottobre 2013 e cioè successivamente alla notifica dell'avviso per l'odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Innanzi tutto va rilevato che con dichiarazione resa il 22 novembre 2012 AN OR ha espressamente rinunziato al ricorso dallo stesso proposto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.
2. Anche i ricorsi proposti da ON NG, UO LA, OB CA, MO ON, ST LU ON e ER EN devono ritenersi inammissibili.
2.1 Infatti, conseguentemente alla rinunzia ai motivi d'appello diversi da quelli relativi alla pena operata dai summenzionati imputati, la cognizione del giudice d'appello, in forza del principio di devoluzione, era necessariamente circoscritta ai punti oggetto dei motivi non rinunziati e, dunque, tale giudice non poteva ritenersi gravato da alcun specifico dovere di motivare anche sul mancato proscioglimento degli stessi imputati per una delle cause previste nell'art. 129 c.p.p.. Principio questo che poteva considerarsi controverso nella vigenza dei commi quarto e quinto dell'art. 599 c.p.p. - ancorché negli ultimi anni fosse nettamente prevalso un orientamento in sintonia con quanto affermato in precedenza (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 3391/10 del 15 ottobre 2009, Camassa e altri, Rv. 245919) - ma che oramai non può essere più oggetto di dubbio alcuno, atteso che, dopo l'abrogazione dell'istituto del cd. "patteggiamento in appello" ad opera della L. n. 125 del 2008, la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata, così da determinare inevitabilmente l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunziati ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e la piena operatività della regola contenuta nel primo comma dell'art. 597 dello stesso codice, precludendo al giudice del gravame qualsiasi possibilità di affrontare le questioni sottese ai capi od ai punti oggetto dei motivi rinunziati (Sez. 2, n. 46053 del 21 novembre 2012, Lombardi e altro, Rv. 255069; Sez. 2, n. 3593/11 del 3 dicembre 2010, Izzo, Rv. 249269). Non di meno deve rilevarsi come i ricorsi dei summenzionati imputati appaiano manifestamente generici, il che li renderebbe comunque inammissibili.
2.2 Analogamente deve ritenersi inammissibile anche il ricorso di AP AF, il quale pure aveva rinunziato ai motivi d'appello e che si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In proposito deve infatti rilevarsi, innanzi tutto, che la Corte territoriale ha reso sul punto esauriente e non manifestamente illogica motivazione a giustificazione del mancato riconoscimento della suddetta attenuante (p. 39 della sentenza impugnata), confutata in maniera generica ed assertiva dal ricorrente, il quale sostanzialmente si limita a sollecitare al giudice di legittimità una inammissibile rivisitazione del merito della decisione assunta da quello dell'appello.
2.3 Alla declaratoria di inammissibilità dei menzionati ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
3. Venendo ai ricorsi degli imputati che non hanno rinunziato ai motivi d'appello diversi da quelli concernenti la pena, devono ritenersi inammissibili quelli di RO ST, TR EF e TA HE, con i quali è stato impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla loro condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A). I tre ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, si limitano infatti ad una generica critica della motivazione della sentenza sul punto, che si risolve in assertive affermazioni sull'inidoneità del compendio probatorio assunto a fondamento della decisione che li riguarda a sostenerla e che, soprattutto, si sottrae al doveroso confronto con le articolate e non manifestamente illogiche argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per giustificare la propria decisione, anche con riguardo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai collaboratori di giustizia a carico degli imputati. Va infatti ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).
3.1 Inammissibili in quanto manifestamente infondati sono anche i ricorsi di AF NI (il quale pervero aveva rinunziato ai motivi d'appello non concernenti la pena) e IO ON, i quali lamentano entrambi la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 in merito al calcolo dell'aumento di pena operato dalla Corte territoriale per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Ed infatti, se non è dubbio che il giudice di primo grado avesse calcolato tale aumento nella misura di un terzo (e quindi in mesi 40), deve rilevarsi che anche quello d'appello ha operato nello stesso senso, aggiungendo alla pena di anni dieci stabilita per il reato ritenuto più grave (e cioè quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: si vedano, rispettivamente, p. 88 e p. 203 della sentenza impugnata) tre anni e quattro mesi di reclusione, che per l'appunto corrispondono a 40 mesi ed al terzo della suddetta pena, nonché al minimo edittale previsto per la contestata aggravante. Piuttosto, con riguardo alla posizione dei due imputati deve comunque rilevarsi, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, un errore nel computo della pena con riguardo ai calcoli intermedi effettuati dalla Corte territoriale. Infatti, nell'applicare le attenuanti generiche sulla pena determinata a seguito dell'aumento L. n. 203 del 1991, ex art. 7 la sentenza ha calcolato, per il IO, in anni nove e mesi due e, per il AF, in anni nove la pena risultante. Peraltro deve ritenersi che, in mancanza di indicazioni di segno diverso nella sentenza, i giudici d'appello abbiano inteso applicare la diminuzione di pena nella massima estensione consentita dall'art. 62 bis c.p. Pertanto la diminuzione da operare doveva corrispondere ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci e non alla misura inferiore effettivamente applicata ai due imputati. Conseguentemente, tenuto conto dell'aumento per la continuazione rispettivamente attribuito dai giudici del merito e della diminuente processuale per il rito, la pena finale deve essere rettificata, per il IO, in anni cinque, mesi nove e giorni tre di reclusione, mentre per il AF in anni sette, mesi quattro e giorni dodici di reclusione. La sentenza nei confronti dei due imputati va dunque annullata senza rinvio con riguardo alla quantificazione della pena, che deve dunque essere rettificata come indicato atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale (Sez. 1, n. 15944 del 21 marzo 2013, Aida, Rv. 255684).
3.2 Parimenti inammissibile deve essere ritenuto il ricorso di MO AO. Infatti in punto di responsabilità il ricorrente sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione - esorbitante dai compiti del giudice di legittimità - della valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale e dalla stessa sostenuta con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Non di meno va sottolineato come la personale rilettura del compendio probatorio di riferimento proposta dal ricorrente si riveli assai lacunosa, trascurando fondamentali passaggi sia delle dichiarazioni rese dai collaboratori (ad esempio, per come risulta dal testo della sentenza impugnata, il VA non si è limitato a negare di essere a conoscenza delle attività del MO, come sostenuto dal ricorrente, ma ha altresì espressamente narrato di averlo ripetutamente visto mentre "girava armato" e racconto analogo ha fatto il OR: si vedano i brani delle rispettive deposizioni riportati alle pp. 132 e 133 della sentenza), sia delle intercettazioni, che invece i giudici d'appello hanno coerentemente valorizzato per concludere che l'imputato avesse effettivamente detenuto e portato una pistola, da solo o in concorso con il AP, nelle due diverse occasioni oggetto di contestazione. Il che rivela un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, privo della necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'arbitraria individuazione dell'imputato nel "M'ba AO" citato nelle conversazioni intercettate, la doglianza è manifestamente infondata, atteso che la sentenza - del cui effettivo contenuto ancora un volta il ricorso dimostra di non aver tenuto conto - chiaramente spiega come tale identificazione sia stata possibile proprio grazie alle dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno precisato che tale era l'appellativo con cui era conosciuto nell'ambiente criminale barese il MO. Parimenti inammissibili risultano altresì le doglianze avanzate dal ricorrente in merito alla dosimetria della pena, atteso che il ricorso non documenta in alcun modo, nemmeno solo indicando da quale atto processuale emergerebbero, le circostanze di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto nel determinare il trattamento sanzionatorio, difettando così della dovuto specificità e risolvendosi, in definitiva, nella generica censura delle scelte operate dalla medesima. L'inammissibilità del ricorso impedisce poi di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati di detenzione di arma comune da sparo contestati all'imputato ai capi 1) e 67). Tenuto conto della sospensione subita dai relativi termini nel corso del procedimento per complessivi centottanta giorni in forza del combinato disposto dell'art. 159 c.p., comma 1 e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) durante la pendenza di quelli fissati dal giudice di primo grado e da quello d'appello per il deposito delle rispettive sentenze, infatti, la causa estintiva deve comunque ritenersi maturata successivamente alla pronunzia della decisione impugnata.
3.3 Inammissibile è anche il ricorso di MO RI, per il quale è stata confermata la condanna per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo A) per il periodo successivo a quello per cui in precedenza egli già era stato condannato con sentenza definitiva. Manifestamente infondata è la doglianza del ricorrente sulla presunta contraddittorietà della motivazione, atteso che l'assoluzione del MO dall'imputazione per il reato di armi è stata motivata dalla Corte territoriale in ragione della genericità dell'unica intercettazione che la sosteneva, intercettazione che in alcun modo è stata posta a fondamento delle decisione impugnata, mentre i diversi elementi di prova utilizzati in tal senso a loro volta, per come risulta dal testo della sentenza, non interferiscono con quella vicenda. Per il resto la critica alla motivazione della sentenza articolata dal ricorrente si traduce, anche in questo caso, nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Quanto in particolare alla censura relativa all'illogica valutazione come prova di colpevolezza del fatto che l'imputato, mentre era detenuto, venisse sostenuto economicamente dal fratello ON, il ricorrente - rivelando per l'appunto la genericità della doglianza - dimostra poi di non aver tenuto conto dell'esatto contenuto del provvedimento impugnato, atteso che i giudici d'appello - coerentemente all'evidenza disponibile - hanno invece tratto le loro conclusioni dalla circostanza che a foraggiare il MO siano stati diversi membri dell'organizzazione criminale e che il fratello veniva utilizzato quale tramite per fargli avere il danaro. Assolutamente generiche sono infine le ulteriori censure sollevate con il ricorso in merito alla commisurazione della pena - di cui viene semplicemente affermata in maniera apodittica la sproporzione - e alla presunta assenza del dolo del reato, che viene fatta discendere dallo stato di detenzione dell'imputato, senza alcuna spiegazione del perché tale circostanza sarebbe rilevante nell'ottica evocata.
3.4 Alla declaratoria di inammissibilità dei suddetti ricorsi consegue anche in questo caso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente - ad eccezione del AF e del IO - al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
4. Il ricorso di NE appare invece infondato. Deve innanzi tutto evidenziarsi come l'attenuante invocata dal ricorrente non aveva costituito oggetto di specifica richiesta da parte della difesa, nel mentre la Corte territoriale, nel motivare la riqualificazione ai sensi dell'art. 73 cit. D.P.R. dell'originaria accusa di partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo B) ha dimostrato implicitamente di ritenere incompatibili i fatti accertati con l'attenuante in questione. Ed in tal senso è sufficiente evidenziare come la sentenza evochi, ad esempio, l'intercettazione della conversazione intervenuta tra il AF e il ST del 13 ottobre 2005, nella quale si narra di come il NE abbia ritirato il mese precedente una fornitura di due chili di droga, correttamente ritenuta incompatibile dai giudici d'appello con l'invocata attenuante.
5. Parzialmente fondato è invece il ricorso di DI NN, che deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
5.1 In realtà generiche e manifestamente infondate si rivelano le doglianze sollevate dal ricorrente con il primo motivo, atteso che le stesse non tengono conto delle considerazioni effettivamente svolte dalla Corte territoriale in merito all'identificabilità dell'imputato con uno dei partecipanti alle conversazioni intercettate su cui si fonda la prova della sua responsabilità per il reato di cui al capo 256). In proposito la sentenza impugnata (p. 51) esplicitamente evidenzia infatti come l'identificazione sia avvenuta in forza del riconoscimento della voce del DI da parte degli operanti, fornendo dunque precisa risposta all'obiezione avanzato con il gravame di merito sul punto che invece il ricorrente non si è curato di confutare.
5.2 Quanto alla eccepita equivocità del contenuto delle suddette conversazioni, deve evidenziarsi come il rilievo fosse stato sollevato con il gravame di merito in termini meramente assertivi e come, ciononostante, i giudici d'appello abbiano analiticamente evidenziato gli elementi che consentono di individuare nell'acquisto di stupefacenti l'oggetto delle medesime, argomentando in maniera tutt'altro che illogica dall'utilizzo di termini gergali ricorrenti nel corso delle captazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore Delle CI. Motivazione con la quale ancora una volta il ricorrente ha omesso qualsiasi effettivo confronto e che, proprio in quanto non manifestamente illogica, è esclusa dal sindacato di legittimità costituendo l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 11794 del 11 febbraio 2013, Melfi, Rv. 254439).
5.3 Coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Infatti con i motivi d'appello era stata espressamente devoluta al giudice del gravame la questione relativa alla configurabilità - sempre in relazione ai fatti contestati al capo 256) - dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 cit. D.P.R.. La Corte territoriale, pur avendo registrato la richiesta difensiva (si veda p. 50 della sentenza) ha poi omesso di affrontarla, foss'anche solo per respingerla. Ed il difetto assoluto di motivazione sul punto risulta particolarmente evidente alla luce del fatto che i giudici d'appello, nell'assolvere l'imputato dal reato associativo di cui al capo B) (per il quale era stato invece condannato nel giudizio di primo grado), hanno espressamente evidenziato come il DI fosse "un piccolo spacciatore in proprio" e come "a tutto concedere" egli si fosse limitato a rifornirsi in qualche occasione "di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente" dal sodalizio facente capo a AF NI. Affermazione questa che di per sè avrebbe imposto di verificare l'eventuale configurabilità dell'attenuante menzionata. Limitatamente a tale profilo la sentenza impugnata dovrebbe quindi essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari.
Va per completezza precisato che in relazione al reato di cui al capo 256) (l'unico per cui all'esito del giudizio di merito l'imputato abbia riportato condanna) non è ancora maturata la prescrizione. Lo stesso infatti riguarda l'acquisto e la detenzione di stupefacente di tipo hashish, fatto per il quale, all'epoca della sua consumazione, l'art. 73 cit. D.P.R. prevedeva la pena edittale massima di anni sei di reclusione. Posto che la Corte territoriale ha altresì escluso nei confronti del DI l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che allo stesso devono applicarsi i più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005 in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunziata nel 2010, i termini di prescrizione si sarebbero in astratto compiuti al più tardi l'11 aprile 2013. Peraltro i termini di prescrizione, come già illustrato trattando della posizione di MO AO, sono rimasti sospesi per centottanta giorni ai sensi dell'art. 159 c.p. e art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), nonché - questa volta esclusivamente nei confronti del DI - per ulteriori sessanta giorni nel corso del giudizio d'appello in forza del rinvio dell'udienza del 15 luglio 2011 dovuto ad un legittimo impedimento dell'imputato. Pertanto, in concreto, la causa estintiva si perfezionerà soltanto il prossimo 11 dicembre 2013.
6. Parzialmente fondato è anche il ricorso di NI AM.
6.1 Innanzi tutto va precisato che devono ritenersi inammissibili i motivi nuovi proposti dall'imputato, atteso che gli stessi non sono stati depositati nella cancelleria di questa Corte, bensì spediti via posta. Modalità di presentazione che espressamente l'art. 583 c.p.p. riserva all'atto di impugnazione principale, come peraltro si evince altresì dalla lettera del quarto comma del successivo art. 585, il quale altrettanto espressamente impone che i motivi aggiunti siano "presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione" (Sez. 6, n. 7534 del 8 marzo 1995, Piliarvu, Rv. 202158).
6.2 Ciò premesso, per quanto riguarda l'imputazione relativa al reato associativo di cui al capo B), le doglianze del ricorrente risultano nei limiti di seguito esposti fondate. Deve osservarsi in proposito che il compendio probatorio posto dalla Corte territoriale a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato è in realtà più ampio di quello preso in esame dal ricorrente, atteso che i giudici del merito hanno preso in considerazione ulteriori intercettazioni rispetto a quella menzionata dal ricorrente nell'atto di gravame, alcune delle quali relative a conversazioni intrattenute da membri del sodalizio diversi dall'imputato, ma non per questo ritenute, coerentemente al loro contenuto, meno significative sul piano probatorio. Non di meno la Corte territoriale non ha assunto la presunta organicità del NI al clan AF (pervero mai affermata da alcuno dei due collaboratori) a fondamento della sua ritenuta partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, ma ha dedotto tale partecipazione dalla stabile e comprovata permanenza nel tempo di rapporti di reciproca regolare cessione di droga per quantitativi non marginali intrattenuti dall'imputato, titolare di autonomi canali di smercio, con il suddetto clan, il quale dunque, nell'ottica accolta dalla sentenza, costituirebbe un cerchio iscritto in quello più ampio che definisce il perimetro del sodalizio descritto nel citato capo B). Circostanza quest'ultima che svaluta in parte le doglianze rivolte dal ricorrente in merito al significato delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
6.3 Ciononsotante deve evidenziarsi che i giudici d'appello, per un verso, si sono richiamati al consolidato principio giurisprudenziale per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi della rilevabilità di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, nè la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10 gennaio 2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574), ma, per l'altro, non hanno poi motivato sulle ragioni per cui in concreto il compendio probatorio sia effettivamente in grado di dimostrare perché i rapporti tra l'imputato e l'associazione fossero effettivamente caratterizzati da un coefficiente di stabilità tale da rispecchiare la situazione in relazione alla quale il suddetto principio è stato affermato. Infatti la ratio dell'attrazione "di fatto" - e cioè a prescindere dal formale inserimento nel suo organico - dell'abituale acquirente (o fornitore) nell'area che perimetra il sodalizio dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevolezza (tanto dell'acquirente - o fornitore - che delle sue controparti) che la stabilità del rapporto così instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. Ed in tal senso la mera registrazione operata dalla sentenza di rapporti ora di fornitura, ora di acquisto, intrattenuti per di più con persone diverse, non è di per sè sufficiente a costituire sufficiente dimostrazione del presupposto che consentirebbe di ritenere il NI associato nel traffico di stupefacenti al sodalizio descritto nel capo B). Sul punto la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze in merito avanzate con il ricorso, comprese le censure sollevate con il secondo motivo del ricorso in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 6.4 Infondato è poi il quarto motivo di ricorso, che prescinde dall'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e fornisce una visione riduttiva degli addebiti mossi all'imputato in materia di stupefacenti. Infatti, non solo le condotte contestate - e soprattutto quella di cui al capo 40) - hanno consistenza ben maggiore di quella evocata dal ricorrente, ma altresì la sentenza fornisce una implicita valutazione negativa circa l'inconfigurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 invocata dall'imputato, laddove rileva come tali condotte debbano essere contestualizzate nell'ambito di una strutturata e continuativa attività di spaccio attribuibile al NI. Ed in tal senso anche i fatti di cui al capo 95 - che in definitiva hanno ad oggetto la cessione di due soli grammi di eroina - sono implicitamente considerati dai giudici d'appello di non scarsa rilevanza in quanto ciò che viene detenuto è il quantitativo di stupefacente destinato a consentire al potenziale cliente di testare la qualità della sostanza nella disponibilità dell'imputato e dei suoi sodali.
6.5 Manifestamente infondato e generico è invece il terzo motivo di ricorso, atteso il suo difetto assoluto di correlazione con la motivazione della sentenza. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici d'appello hanno fondato la responsabilità del NI per i reati in armi contestati al capo 41) non già sulle dichiarazioni del VA, bensì sugli esiti dell'intercettazione della conversazione intervenuta il 27 novembre 2004 tra l'imputato e il ST. Peraltro deve rilevarsi che per i reati in questione - in relazione ai quali non è stata contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - si è oramai compiuta la prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione dei relativi termini di cui si è già detto in precedenza. Pertanto limitatamente agli stessi la sentenza deve essere annullata senza rinvio, mentre per la conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio complessivo, l'annullamento deve opportunamente essere disposto con rinvio alla luce dell'annullamento deciso per il reato di cui al capo B).
7. Quanto al ricorso del AP inammissibili devono ritenersi le doglianze relative all'interpretazione dell'intercettazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati in materia di stupefacenti e di armi contestatigli.
7.1 Si tratta infatti di lamentele affatto generiche ed assertive, che difettano della necessaria correlazione con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale a giustificazione delle proprie conclusioni, le quali appaiono esaurienti e coerenti al contenuto della conversazione selezionata. Deve peraltro ricordarsi sul punto come l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11 febbraio 2013, Melfi, Rv. 254439). Nè gravava sui giudici d'appello un obbligo specifico di motivare sulla possibilità che le frasi addebitate all'imputato fossero mere "vanterie", trattandosi di mera congettura formulata con i motivi d'appello il cui fondamento il ricorrente non ha saputo in alcun modo ancorare alle risultanze processuali e che di per sè risulta priva di verosimiglianza sul piano della logica.
7.2 Parimenti inammissibile è altresì la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 cit. D.P.R., trattandosi di questione solo genericamente prospettata con il gravame di merito ed implicitamente respinta dal complesso della motivazione resa dalla Corte territoriale in merito alla continuità e dimensione dell'attività concernente gli stupefacenti dell'imputato.
7.3 Fondato è invece l'ultimo rilievo sollevato dal ricorrente e cioè quello relativo all'effettivo raggiungimento della prova di autonome condotte di detenzione e porto di armi. Infatti la Corte territoriale non ha in alcun modo spiegato perché oggetto dei fatti contestati ai capi 206), 209) e 211) non debba ritenersi essere sempre la medesima pistola, tenuto conto del contenuto arco temporale in cui i reati sarebbero stati consumati. Circostanza questa che refluisce sulla stessa configurabilità di plurimi fatti quantomeno di detenzione, atteso che il reato previsto dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 ha indiscussa natura permanente e deve dunque costituire oggetto di specifica dimostrazione il fatto che le condotte successive siano state poste in essere dopo l'effettiva cessazione della permanenza di quelle precedenti, dovendosi altrimenti concludere, anche solo nel dubbio sul punto, per la consumazione di un unico reato di detenzione. Peraltro anche in questo caso - in difetto della contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - deve registrarsi l'intervenuta prescrizione di tutti i fatti di detenzione imputati ai capi 206), 209) e 211) (non altrettanto può ritenersi per quelli di porto contemplati nei medesimi capi, tenuto conto dei più volte menzionati periodi di sospensione del decorso della prescrizione i registrati nel corso del procedimento e per i quali la causa estintiva maturerà, rispettivamente, solo il 27 e il 28 dicembre 2013). Pertanto limitatamente ai reati di detenzione di arma comune da sparo di cui si è detto la sentenza deve essere annullata senza rinvio. Ed analoga decisione deve essere presa per le medesime ragioni in relazione a quello di detenzione di hashish contestato al capo 207). Infatti si tratta di un fatto commesso nella vigenza della precedente previsione sanzionatoria contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (che come già detto contemplava una pena edittale massima di sei anni di reclusione per lo stupefacente del tipo menzionato) e in relazione al quale dunque - anche in questo caso in difetto della contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - i termini di prescrizione sono definitivamente spirati, anche tenendo conto dei periodi di sospensione, il 28 febbraio 2013. Peraltro l'annullamento deve essere disposto anche con rinvio alla Corte d'appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo alla luce della dichiarata estinzione di alcuni dei reati per cui era intervenuta condanna, atteso che i giudici d'appello, nel fissare l'aumento per la continuazione per quelli in armi, non hanno precisato l'entità di tale aumento imputabile, rispettivamente, ai fatti di detenzione e a quelli di porto dell'arma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di DI NN e limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del DI.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di AF NI e IO ON limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina, per il AF, in anni 7, mesi 4 e giorni 12 di reclusione e, per il IO, in anni 5, mesi 9 e giorni 3 di reclusione al netto della diminuente processuale per la scelta del rito. Dichiara inammissibili i ricorsi dei predetti AF NI e IO ON. Annulla la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di NI AM, senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo 41), in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente alla configurabilità del reato di cui al capo B) e per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso del NI.
Annulla la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di AP NO senza rinvio limitatamente ai reati di detenzione di arma comune da sparo di cui ai capi 206), 209) e 211), nonché a quello di cui al capo 207), in quanto estinti per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso del AP. Dichiara inammissibile per intervenuta rinunzia il ricorso di AN OR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ON NG, UO LA, OB CA, MO ON, ST LU ON, ER EN, AP AF, RO ST, TR EF, MO AO, MO RI, TA HE e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di NE PI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013