Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art. 133 cod. pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari. (Fattispecie in cui le attenuanti generiche sono state negate sul presupposto di un precedente specifico, costituito da una sentenza di patteggiamento)
Commentario • 1
- 1. Sospensione condizionale: Va concessa in presenza di precedenti per fatti non recenti e disomogenei.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 maggio 2022
Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/1999, n. 11225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11225 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Mauro Domenico LOSAPIO - Presidente del 15.06.1999
2) Dott. Vito SAVINO - Consigliere SENTENZA
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere N.1933
4) Dott. Antonio SPAGNUOLO - Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Paolo SEPE - Consigliere N.43490/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN OV, n. in Fasano il 23.08.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 3 aprile 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 27 agosto 1997 il Tribunale di Brindisi condannava IN OV a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (commesso il 7 maggio 1997), ritenuta l'attenuante ad effetto speciale di cui al 5^ comma di tale norma incriminatrice. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello, con sentenza del 3 aprile 1998, riduceva la pena inflitta dai primi giudici, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando i vizi di "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 40, 62 bis, c.p., 73 e 75 D.P.R. n. 309/1990), della legge processuale (artt. 192 e 444 e ss. c.p.p.), illogicità e contraddittorietà della motivazione". Deduce
in particolare: a) che illogicamente, attese richiamate emergenze processuali, i giudici del merito avrebbero ritenuto che il teste TR, "dicendo di aver visto gettare qualcosa, non ha inteso dire che il IN si liberò di un solo oggetto e con un solo gesto"; b) che altrettanto illogicamente sarebbero state disattese "le censure in ordine al mancato rinvenimento di strumenti consueti per la suddivisione della sostanza stupefacente per destinarla alla vendita ai consumatori... "; c) che sarebbero egualmente illogiche le argomentazioni della impugnata sentenza che aveva ritenuto che la sostanza stupefacente "era vendibile", nonostante "il mancato rinvenimento nella disponibilità del IN di attrezzi idonei alla misurazione ed alla divisione in dosi della predetta sostanza stupefacente"; d) che, ancora, illogicamente la Corte territoriale aveva motivato sotto il profilo dell'addotto uso personale della sostanza stupefacente;
e) che, infine, erroneamente era stata disattesa la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sul presupposto di un "precedente specifico", costituito, tuttavia, da una pregressa sentenza di patteggiamento (v. pagg. 5-6).
3. Il ricorso è infondato.
Premesso, invero, che il vizio di motivazione deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, nella specie i giudici di merito hanno dato congrua e logicamente corretta contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alle rese statuizioni.
Richiamando, infatti, il contenuto della deposizione resa dal RE TR ("teste attendibile per la sua qualità professionale"), hanno evidenziato come, alla stregua di quelle dichiarazioni, dovesse ritenersi, "senza possibilità di equivoco, che lo stupefacente recuperato dai militari sul tratto di strada... era ciò di cui il IN si era liberato mentre si sottraeva al loro inseguimento fuggendo, evidentemente da lui gettato non tutto insieme, ma a mano a mano che procedeva sulla strada predetta... disseminato in un tratto di circa trenta metri... ". Hanno, altresì, al riguardo chiarito i giudici del merito che "è peraltro plausibile che inseguendo il IN, per la concitazione del momento, il TR non abbia avuto modo di identificare il 'qualcosa' di cui il predetto si era liberato... Ciò che comunque decisamente rileva è che, tornato poco dopo sul luogo, su quello stesso 'tratto' di strada egli ha rinvenuto lo stupefacente sottoposto a sequestro, che evidentemente era il 'qualcosa' di cui il IN si era liberato durante la fuga".
Hanno, inoltre, rilevato i giudici del merito che la sostanza repertata, in quattro confezioni, consentiva di ricavare "201-151 dosi per inalazione mediante fumo" e che, in sostanza, non essendo ancora suddivisa in dosi, non potesse essere, per ciò solo, non destinata allo spaccio, giacché il "ritrovamento di quattro confezioni contenenti ciascuna una quantità di marijuana variante da circa 3 grammi a circa 9 grammi, non significa che ciascuna di esse non fosse vendibile così come era... ", sicché "il mancato ritrovamento nella disponibilità del IN di attrezzi idonei alla misurazione ed alla divisione in dosi della predetta sostanza stupefacente è del tutto priva di significato probatorio a favore del medesimo". Ed hanno escluso, altresì, l'attendibilità dell'addotto uso personale di quella sostanza, in considerazione della quantità della stessa, di certo non destinata a soddisfare personali esigenze in ragionevoli termini temporali compatibili solo con tale addotto uso.
Siffatto argomentare si appalesa improntato a corretto uso delle regole della logica e perciò immune di rinvenibili vizi di illogicità manifesta.
Egualmente immune da censure si appalesa anche la statuizione relativa al diniego delle attenuanti generiche, sul presupposto della precedente applicazione di pena per analogo reato, atteso che, essendo la sentenza di applicazione della pena equiparata a sentenza di condanna, ex art. 445.1 c.p.p. (tanto rendendo possibile la contestazione della recidiva: cfr. Cass., Sez. III, 7.7.1998, n. 7939) e, peraltro, richiamando l'art. 133 c.p. oltre che i precedenti penali anche quelli "giudiziarì", quella statuizione si appalesa valutabile nel delineato contesto del precitato art. 133 c.p., anche ai fini del riconoscimento o meno di attenuanti generiche. Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in cancelleria il 29 settembre 1999