Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/1999, n. 11225
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Massime1

La sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e pertanto essa è valutabile nel giudizio di diniego delle attenuanti generiche, specie ove si consideri che l'art. 133 cod. pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari. (Fattispecie in cui le attenuanti generiche sono state negate sul presupposto di un precedente specifico, costituito da una sentenza di patteggiamento)

Commentario1

  • 1Sospensione condizionale: Va concessa in presenza di precedenti per fatti non recenti e disomogenei.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 maggio 2022

    Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/1999, n. 11225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11225
Data del deposito : 15 giugno 1999

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