Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
Per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato il reato con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla rivendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 25454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25454 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/02/2009
Dott. GRAMENDOLA RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA IOo - Consigliere - N. 291
Dott. CONTI VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 21380/2006
ha pronunciato la seguente: 21386/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la C.A. di Bologna;
nonché da:
1. MA EN (di VA), nato a [...] il [...];
2. MA AU (di VA), nato a [...] il [...];
3. GI TI, nato a [...] il [...];
4. MA OC (di TI), nato a [...] il [...];
5. BE AR, nato a [...] il [...];
avverso le sentenze emesse in data 10/02/2005 e (per il solo ER) 20/10/2005 nei confronti dei menzionati cinque imputati dalla Corte di Appello di Bologna;
letti i ricorsi e le sentenze impugnate ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze impugnate limitatamente alla rideterminazione delle pene e per il rigetto nel resto;
sentiti i difensori degli imputati: avv. Aricò VA e avv. Lojacono RA per OC AM;
avv. Rossetti Mariano e avv. Trombini VA per EN AM, AM AU e TI IO;
avv. VA Trombini e avv. Massimo Leone per AR ER;
difensori che, riportatisi ai motivi delle rispettive impugnazioni e alle memorie depositate ai fini del presente giudizio, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi dei predetti imputati.
FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di ampie ed articolate indagini preliminari svolte su prolungate attività di forniture e vendite di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina) nell'area di Bologna e riconducibili ad esponenti di gruppi familiari calabresi insediatisi nella Regione Emilia-Romagna a far data dal 1990, indagini scandite da specifiche attività investigative di p.g., da intercettazioni di conversazioni (telefoniche e ambientali), da contribuiti informativi di collaboratori di giustizia, da emergenze di separati procedimenti penali (indagini scaturite dall'uccisione a Bologna nel 1990 dello "studente" calabrese OC SP, risultato al centro di una diffusa attività di narcotraffico nel capoluogo emiliano, nonché da episodi di sequestro di sostanze stupefacenti), il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna delineava l'esistenza e la trama di almeno due assetti organizzativi e di suoi aggregati operativi dediti ad una continuativa attività di narcotraffico a Bologna e zone limitrofe. La fase delle indagini preliminari si esauriva con il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Bologna di 25 persone (p.p. 3531/93 RNR
contro
AM EN + 24), imputate a vario titolo di associazione per delinquere volta - in due contesti plurisoggettivi - al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (capi A e B della rubrica), di concorso in detenzione e vendite continuate di tali sostanze (capo C), di messa in circolazione di banconote nazionali ed estere (capo D).
Il Tribunale di Bologna, dopo lunga e complessa istruttoria dibattimentale, con sentenza in data 13.12.2000 dichiarava la penale responsabilità, tra gli altri, degli odierni cinque ricorrenti EN AM e AU AM (fratelli, figli di VA AM), TI IO (cognato di AM EN, marito di sua sorella), OC AM (figlio di TI AM) per il reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 (capo A e capo B per OC AM), esclusa l'aggravante del numero degli associati superiore a dieci, nonché del reato di detenzione e vendita continuate anche in concorso di eroina e cocaina (capo C), escluse le contestate aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, commi 1 e 2 e ritenuto OC AM semplice partecipe dell'associazione criminosa. Il Tribunale riconosceva AR ER responsabile di concorso nel reato di detenzione e vendita di stupefacenti sub C), mandandolo assolto dall'associazione delinquenziale sub A) per non aver commesso il fatto. EN e AU AM e il IO erano prosciolti dall'accusa di messa in circolazione di banconote contraffatte loro ascritta al capo D) della rubrica per insussistenza del fatto.
Per l'effetto, concesse al solo AU AM le circostanze attenuanti generiche e ritenuti avvinti ex art. 81 cpv. c.p. il reato associativo e il reato fine continuato (capi A-B e capo C), il Tribunale condannava EN AM e TI IO alla pena di 24 anni di reclusione ciascuno, AU AM alla pena di 20 anni di reclusione, OC AM alla pena di 15 anni di reclusione e AR ER alla pena di 12 anni di reclusione e L. 80 milioni di multa.
Il Tribunale riteneva raggiunte affidabili prove della responsabilità di ciascuno dei cinque imputati, nei termini appena riassunti, e segnatamente prove dei due contesti associativi, riconducibili ai fratelli AM di VA e al loro cognato IO ed a OC AM di TI (ed a suo fratello RA e all'omonimo cugino OC AM figlio di PE), sulla base dei dati di conoscenza offerti in modo particolare e tra l'altro: a) dagli ufficiali di p.g. operanti (soprattutto esame del maresciallo dei carabinieri Milko GI); b) dalle dichiarazioni, autoaccusatorie ed eteroaccusatorie (chiamate in reità e in correità), dei collaboratori di giustizia PE BO e della sorella BO AZ, destinatari in sequenze temporali, in uno alla deceduta GL dell'BO, LE IG, di più forniture di eroina da parte degli imputati (stupefacente immesso dai dichiaranti sul mercato al dettaglio tramite propri accoliti o cd. cavalli); c) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN ON e NA CH (CO), anch'essi "clienti" di cospicue forniture di eroina e di cocaina ad opera degli imputati del gruppo AM discendenti dai fratelli AM PE (n. 1937) e TI (n. 1944), originari di San Luca in Calabria al pari dei membri del gruppo AM-IO, ma non legati da specifici rapporti parentali (pur se omonimi). Emergenze processuali arricchite anche dai contenuti di intercettazioni telefoniche e ambientali ritualmente eseguite nei confronti dei collaboranti CO ON-CH nonché dalle dichiarazioni in tutto o in parte confessorie ed eteroaccusatorie del coimputato OC AM (n. 1966 figlio di PE AM), sul cui contegno di prospettata "collaborazione" giudiziaria il Tribunale formulava, tuttavia, ragioni di perplessità od incertezza (negandogli le attenuanti previste per la collaborazione). 2.- Adita dall'appello del pubblico ministero per la posizione di OC AM figlio di PE (nei cui confronti la Corte emetteva separata sentenza ex art. 599 c.p.p., comma 4 nel testo previgente, a seguito di accordo sanzionatorio tra p.m. ed imputato) e dagli appelli degli imputati, la Corte di Appello di Bologna con la sentenza in data 10.2.2005 nei confronti dei primi quattro imputati e con la sentenza 20.10.2005 nei confronti del ER (la cui posizione era separata in limine nel giudizio di secondo grado dell'originario processo) ha confermato - sul piano dell'affermazione delle loro penali responsabilità- la decisione del Tribunale, riformandola unicamente in ordine alla qualificazione della condotta associativa dei fratelli AM e del IO in termini di sola partecipazione al sodalizio criminoso (in luogo della contestata condotta di costituzione ed organizzazione) ed in punto di complessiva dosimetria sanzionatoria, riducendo sensibilmente le pene a ciascuno inflitte con l'appellata sentenza del Tribunale. La Corte territoriale ha, quindi, così ridotto le pene inflitte ai primi quattro imputati (sentenza 10.2.2005), ritenuto in concreto più grave per gli effetti di cui all'art. 81 cpv. c.p. il reato-fine continuato di cui al capo C) della rubrica: per AM EN:
16 anni di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa;
per IO TI: 15 anni di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa;
per AU AM: 11 anni di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa;
per OC AM: 12 anni di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa. Quanto a AR ER (sentenza 20.10.2005), allo stesso è stata riconosciuta la diminuente ex art. 442 c.p.p. per aver egli chiesto all'udienza preliminare di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato e dovendosi (con postuma prognosi) ritenere la sua posizione definibile allo stato degli atti, sicché la confermata pena inflittagli in primo grado è stata ridotta in quella di 8 anni di reclusione ed Euro 27.537,00 di multa in virtù dell'applicata diminuente ex art. 442 c.p.p.. Quanto ai profili di merito della complessiva regiudicanda, la Corte di Appello, ha condiviso l'impianto ricostruttivo e valutativo ricomposto dalla decisione di primo grado, passandone in rassegna gli snodi logico-argomentativi ed approfondendo - nei limiti di devolutività degli atti di impugnazione - le problematiche giuridiche sui coefficienti dimostrativi delle fonti di prova raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado. L'appello del pubblico ministero afferente alla posizione del coimputato OC AM (di PE, n. 1966) è stato sussulto nell'ambito della separata decisione di applicazione della pena concordata tra le parti (art. 599 c.p.p., comma 4 previgente), previa rinuncia del p.m. e dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
L'indagine valutativa della Corte felsinea è stata preceduta, per le posizioni degli appellanti EN e AU AM e TI IO (ma involgenti, per le captazioni riguardanti i CO ON e le dichiarazioni da costoro rese, anche le posizioni dei due coimputati), dalla trattazione delle congiunte impugnazioni (ex art. 586 c.p.p.) delle ordinanze del Tribunale:
7.10.1997 e 13.2.1998, reiettive di eccezioni di inutilizzabilità di intercettazioni eseguite sulle utenze telefoniche in uso ai collaboranti ON e CH (per asserito difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e delle successive proroghe sui gravi indizi di reato e sulla indispensabilità del mezzo investigativo legittimante e captazione audiofoniche); 13.2.2008, reiettiva di eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio riveniente da nullità della richiesta di rinvio a giudizio del p.m. (per mancato deposito di talune intercettazioni svolte nei confronti del ON) e di subordinata illegittimità costituzionale degli artt. 416 e 419 c.p.p. (ove non prescrivono la nullità dell'udienza preliminare per omesso o incompleto deposito di tutti gli atti di indagine); 16.12.1997, reiettiva di addotta nullità degli interrogatori resi dal ON e dalla GL CH (conseguente al mancato deposito delle predette intercettazioni).
La Corte di Appello ha respinto tutte e quattro tali incidentali impugnazioni, che ha giudicato infondate, evidenziando:
a) la ritualità delle disposte intercettazioni sulle utenze del ON e della CH (decreti autorizzativi e decreti di proroga) perché sorrette da adeguata per quanto sintetica motivazione, dimostrativa del pieno apprezzamento dei profili di gravità indiziaria e della indispensabilità dello strumento investigativo rappresentati nelle richiamate informative della polizia giudiziaria (la sentenza si è riportata alle decisioni di legittimità che, sulla base dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 21.6.2000 n. 17, Primavera, rv. 216665, reputano legittimi provvedimenti autorizzativi o di proroga idoneamente motivati per relationem);
b) la regolarità della richiesta di rinvio a giudizio del p.m. e degli atti susseguenti, pur in difetto di deposito di due intercettazioni (una ambientale e una telefonica) concernenti i CO ON, e la regolarità dei loro rispettivi interrogatori, l'odierno processo costituendo stralcio di quello di originaria pertinenza delle disposte intercettazioni (procedimento contro, tra gli altri, i due ON), di guisa che, in virtù dei canoni di significatività e pertinenza delle acquisizioni investigative rimessi al suo esclusivo vaglio (ex art. 130 disp. att. c.p.p.), il p.m. ha ritenuto di non allegare alla richiesta di rinvio a giudizio nel presente processo le intercettazioni e gli interrogatori concernenti i due diversi imputati ON, con connessa palese irrilevanza della delineata questione di incostituzionalità degli artt. 416 e 419 c.p.p.. In margine a tali decisioni incidentali la Corte di Appello ha altresì respinto, con ordinanza del 27.1.2005 (interamente riprodotta nella parte iniziale della sentenza) la richiesta di acquisizione degli atti relativi all'intercettazione ambientale relativa ai CO ON e di susseguente nuovo esame dei due collaboranti, tali atti non recando alcun concreto elemento di "novità", per gli effetti di cui all'art. 603 c.p.p., rispetto alle fonti valutative già acquisite. Sulle ragioni del rigetto di tale specifica richiesta difensiva l'impugnata sentenza ritorna nel corso della motivazione, ribadendo le ragioni dedotte a sostegno del provvedimento del 27.1.2005 (pp. 72-73 sentenza).
2/a.- Avverso le due indicate sentenze di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna e, attraverso i rispettivi difensori, i cinque imputati generalizzati in epigrafe. Ragioni di fluidità e trasparenza espositive suggeriscono - anche tenendo conto della ovvia ripetitività di più censure degli imputati - di illustrare i motivi di impugnazione dei singoli ricorrenti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 facendo seguire a ciascuno di essi le valutazioni di questa
Corte di legittimità.
Ciò non senza anticipare fin d'ora, per chiarezza, come i rilievi critici enunciati da tutti i ricorrenti si rivelino, ad avviso del collegio, tutti infondati, manifestamente o non, ovvero non deducibili (per natura delle prefigurate doglianze), fatta eccezione per i rilievi addotti con un motivo nuovo dai difensori del ricorrente OC AM in riferimento all'applicabilità, in tema di trattamento sanzionatorio, dello ius superveniens conseguente alla novellata fattispecie criminosa del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1, la cui pena edittale detentiva è stata modificata nel minimo con riduzione da otto a sei anni di reclusione, giusto il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49. Rilievi non di esclusiva pertinenza personale di OC AM e che necessariamente si estendono ex art. 587 c.p.p. alle posizioni degli altri quattro ricorrenti, che - per altro - pure censurano, sotto altri profili, l'eccessiva onerosità delle pene loro inflitte dalla Corte di Appello, pur se con congrua riduzione di quelle irrogate dal giudice di primo grado. In ogni caso i difensori degli altri quattro imputati nel corso della discussione si sono, in via subordinata, associati alla richiesta di applicazione dello ius novum avanzata dall'imputato OC AM.
3.- Il Procuratore Generale di Bologna ricorre relativamente alle posizioni degli imputati EN AM, AU AM e TI IO, deducendo un unico motivo di censura integrato da violazione di legge con riguardo alla operata qualificazione ("derubricazione") della condotta associativa criminosa dei tre imputati quale semplice partecipazione (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 2) ad un sodalizio criminoso allo stato formato da essi tre prevenuti, in luogo della contestata attività di promozione ed organizzazione dell'assetto delinquenziale (a norma del D.P.R. n. 39 del 1990, art. 74, comma 1) deputato al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, pur riconoscendo che i tre imputati danno vita ad una autonoma organizzazione criminosa sebbene collegata verosimilmente con organizzazioni più vaste (ai fini del rifornimento dello stupefacente poi da essi rivenduto a terzi nel quadro dell'indeterminata progettualità di vendita di sostanze droganti), afferma che le risultanze processuali non porrebbero in luce dati univoci per affermare se e quale dei tre coimputati possa aver assunto una posizione apicale o dirigenziale del gruppo.
La valutazione espressa dalla sentenza è frutto di un erroneo apprezzamento della fattispecie criminosa strutturata dall'art. 74, L. Stup., non potendosi ipotizzare "la costituzione di una associazione criminosa senza che qualcuno se ne sia fatto quantomeno promotore o costitutore". Nel senso, secondo l'assunto del ricorrente P.G., che - se non è configurabile una associazione "autonoma" formata di soli partecipi - è ben definibile, invece, un sodalizio limitato ai soli promotori, punibili ai sensi dell'art. 74, comma 1, L. Stup.. Nel caso di specie le emergenze processuali avvalorano di fatto l'ipotesi che i tre imputati hanno "concordemente e pariteticamente dato inizio all'azione dell'organizzazione criminosa".
- La censura del ricorrente P.G. non è fondata.
Innanzitutto perché, sul piano della ricostruzione delle condotte dei tre imputati come associati (partecipi) in un comune assetto organizzativo diretto al compimento di una serie indeterminata di lucrative compravendite di droga (in prevalenza eroina), la "derubricazione" del ruolo dei tre prevenuti (da costitutori a partecipi) non è il frutto di una estemporanea abduzione dei giudici di appello, ma di una articolata e coerente analisi delle risultanze processuali (la sentenza dedica a tale specifico profilo più passaggi: pp. 89-92). La Corte, non a caso, si pone ex professo il problema della configurabilità di una associazione delinquenziale priva di un dirigente od organizzatore e fornisce una lineare positiva risposta strettamente correlata ai dati fattuali offerti dal processo ("nel caso di associazione composta, come nel caso in parola, dal numero minimo di tre persone non è scontato che uno dei tre abbia assunto siffatta posizione, tanto più che dalle prove assunte, pur essendo emerso che EN AM è il personaggio di maggiore spessore criminale, non risulta che egli abbia organizzato o diretto gli altri").
In secondo luogo perché la tesi avanzata dal p.m. (inesistenza di associazione criminosa senza un capo o dirigente) non può reputarsi corretta sul piano ermeneutico in relazione alla tipizzazione normativa delle fattispecie contemplate dall'art. 74, L. Stup.. La stessa Corte territoriale coniuga la ritenuta non essenzialità della presenza di una o più figure apicali in seno ad un ristretto gruppo criminoso anche alla peculiare autonomia (distinti reati) delle due ipotesi di costituzione od organizzazione del sodalizio e di semplice adesione o partecipazione allo stesso.
Muovendo da questa pertinente osservazione dei giudici di appello sulla autonomia funzionale e normativa delle due ipotesi di reato, vanno espresse alcune considerazioni ricavabili da risalenti e stabili indirizzi esegetici della giurisprudenza di legittimità. Da un lato il delitto di (mera) partecipazione ad una associazione per delinquere (sia ex art. 416 c.p., comma 2, sia L. Stup., ex art. 74, comma 2) si atteggia quale reato a cosiddetta forma libera, nel senso che qualunque contegno, con qualsiasi modalità attuato, purché causalmente collegato all'evento tipico (cioè idoneo a cagionarlo: persistenza dell'assetto associativo e dell'immanente accordo dei sodali), assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa. Da un altro lato, se per la configurazione di una associazione per delinquere finalizzata a traffici di stupefacenti occorre la presenza dei medesimi requisiti che distinguono il delitto di associazione di tipo comune (art. 416 c.p.), non è però necessaria ai fini dell'art. 74, L.S., accanto alla specialità dei reati-fine, l'esistenza di una articolata e complessa organizzazione dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per attuare un esteso commercio di stupefacenti, essendo sufficiente anche la semplice ed elementare predisposizione di mezzi, forniti pur occasionalmente da uno o più degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare con i crismi della stabilità e permanenza temporali quel programma delinquenziale per cui il vincolo associativo è sorto (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 6, 24.4.1986 n. 11761, Arcamone, rv. 174138; Cass. Sez. 5, 5.11.1997 n. 11899, Saletta, rv. 209646; Cass. Sez. 6, 6.11.2006 n. 41717, Geraci, rv. 235589). E ciò è quel che deve dirsi, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, essere avvenuto nel caso dell'accordo associativo criminoso stretto tra i fratelli AM e il cognato IO.
Deve convenirsi, allora, che non si frappongono ostacoli di natura giuridica o interpretativa perché si ritenga la ravvisabilità di una associazione criminosa dedita al narcotraffico, senza che la stessa - per il raggiungimento dei suoi illeciti fini (compravendite di sostanze stupefacenti) - debba assumere i connotati di una struttura gerarchica o piramidale con specifici ruoli direttivi di taluno dei consociati ovvero debba soggiacere ad una effettiva o dissimulata eterodirezione, quando si tratti - come la Corte di Appello di Bologna valuta nel caso dell'odierno processo - di un piccolo sodalizio "collegato" (se non altro per assicurarsi stabili e consistenti forniture di droga da destinare alla rivendita) ad altri sodalizi delinquenziali operanti nel settore del traffico di stupefacenti (arg. ex Cass. Sez. 1, 25.3.2003 n. 17027, Faci, rv. 224808).
4.- Per l'imputato OC AM nato nel 1969 (figlio di TI) il ricorso enuncia sette motivi di impugnazione, ai quali si giustappongono due serie di "motivi nuovi" (art. 585 c.p.p., comma 4) in data 24.3.2006 e 22.1.2009.
1. Violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della prova dichiarativa postulati dall'art. 192 c.p.p., comma 3 correlati alle dichiarazioni accusatorie (chiamate in correità) di BO PE, AZ BO e OC AM figlio di PE (n. 1966) in ordine al reato di cui all'art. 73, L.S. (capo C della rubrica).
La Corte bolognese ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei due fratelli BO, secondo cui PE BO, tratto in arresto e detenuto insieme ai cugini RA AM (n. 1973) e OC AM (n. 1966) si avvale - per il tramite del codetenuto TO OM - dell'attività di gestione del narcotraffico svolta anche dal carcere dai due AM, istituendo un collegamento tra l'odierno imputato OC AM n. 1969 e la sorella AZ BO, che contattata dall'imputato si riceve da costui la fornitura di un "campione" di 50 grammi di eroina e poi l'offerta di un chilo della stessa sostanza. Il giudizio della Corte desume l'attendibilità intrinseca delle accuse dei fratelli BO dal fatto che entrambi si autoaccusano del medesimo reato attribuito al ricorrente, senza tener conto dei numerosi elementi di incertezza e di contraddizione individuabili nelle dichiarazioni dei due collaboranti e soprattutto del fatto che entrambi hanno avuto modo di parlarsi a ridosso dei rispettivi interrogatori. Il ricorso passa in rassegna le discrasie delle deposizioni ex art. 210 c.p.p. dei due propalanti, rimarcando - tra l'altro - l'implausibilità che l'imputato OC AM sia stato dissimulatamente indicato a AZ BO in occasione di un comune accesso nel carcere bolognese per colloqui con i rispettivi congiunti (la documentazione dell'ufficio matricola del carcere attestante situazione di contemporaneo accesso o comunque di compresenza del ricorrente e di AZ BO nell'ufficio colloqui dell'istituto non proverebbe l'assunto accusa torio) nonché l'incongruenza della asserita "reciprocità" di riscontro delle concordi (ove non concordate o contaminate) dichiarazioni eteroaccusatorie dei due fratelli collaboranti, introducendo attraverso vere e proprie "acrobazie logiche" un improprio schema di non consentita valutazione "circolare" della prova. Analogamente la Corte ha ritenuto credibili e fonti di riscontro le dichiarazioni latamente collaborative di OC AM di PE (n. 1966), pur riconoscendo i contrasti esistenti tra le dichiarazioni di costui e quelle degli altri collaboratori, nella parte in cui egli - dicendosi estraneo al traffico di droga verso gli BO - sostiene di aver appreso che sarebbe stata ceduta loro della sostanza stupefacente dai propri congiunti nel corso di un periodo di detenzione sofferto a Catanzaro. La sentenza di appello evoca impropriamente il criterio di valutabilità "frazionata" delle dichiarazioni del collaborante, criterio di matrice giurisprudenziale, ma in realtà opera un vero e proprio travisamento della prova dichiarativa, omettendo di considerare il minimale peso dimostrativo delle parole del AM, siccome basate (per sua asserzione) su fonti de relato non riscontrate ex art. 195 c.p.p. (per tacere del fatto che il dichiarante attua una collaborazione a dir poco tardiva, perché sopravvenuta dopo anni dai fatti e sulla base di probabile conoscenza degli atti processuali che ne inquina la credibilità).
- Il motivo di censura è indeducibile e comunque palesemente infondato.
Indeducibile perché difetta di specificità, riproducendo con poche varianti gli argomenti resi oggetto di omologhi motivi di appello contro la confermata sentenza del Tribunale, benché i rilievi in quella sede formulati dall'imputato siano stati presi tutti in commendevole considerazione dalla Corte di Appello che li ha motivatamente e con logiche deduzioni (per ciò non censurabili nell'odierna sede di legittimità) disattesi, a prescindere dal fatto che i medesimi rilievi erano già stati presi in esame dalla sentenza del Tribunale, alle cui ampie motivazioni i giudici di secondo grado pur avrebbero potuto operare semplici ma efficaci richiami relazionali. È superfluo ricordare come, per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato davanti al giudice di legittimità, occorre far riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inscindibili, soprattutto quando - come nel caso del presente ricorso - la sentenza di appello abbia confermato le statuizioni del giudice di primo grado in punto di responsabilità. Manifestamente infondato, poi, perché agli odierni rilievi del ricorrente la sentenza impugnata ha fornito convincenti e lineari risposte dimostrative della concreta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori di giustizia dianzi citati, che - lungi dalle supposte acrobazie logiche - ha arricchito con il supporto di tutta una serie di concatenati elementi di prova e di riscontro che radicano la confermata penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio.
La sentenza impugnata rende puntuale ragione delle discrasie ravvisabili nelle narrazioni dei due fratelli BO e di talune semplici e irrilevanti imprecisioni delle stesse (insuperabile sarebbe ad esempio, secondo il ricorso, l'errore di BO AZ nell'aver indicato il ricorrente come fratello del detenuto AM OC figlio di PE, laddove egli ne sarebbe soltanto il cugino, essendo fratello dell'altro codetenuto AM RA), ivi compresa la affidabile ricognizione fotografica compiuta dalla donna, che ha individuato nella persona dell'imputato colui che si reca nel suo studio di cartomante per consegnarle il campione di 50 grammi di eroina da immettere nel circuito della vendita al dettaglio. A ciò aggiungendosi che i documenti del carcere accreditano la compresenza nell'istituto della collaborante e dell'imputato quali ammessi a colloquio con detenuti. Ripercorrere in questa sede i passaggi argomentativi con cui la sentenza della Corte bolognese analizza le emergenze processuali e la fondatezza delle accuse dei collaboratori nei confronti del ricorrente, sarebbe operazione ultronea ed impropria. Per la semplice ragione che le articolazioni del motivo di ricorso, diversamente da quel che l'atto di impugnazione proclama, implicano una patente esondazione valutativa in giudizi di merito non consentiti a questo giudice di legittimità. Le dette articolazione censorie, infatti, altro non fanno che introdurre - dietro lo schermo locutorio di una addotta carenza e illogicità di motivazione - una surrettizia rilettura alternativa delle fonti di prova, uniformemente apprezzate dalle due concordi decisioni di merito, certamente non ripercorribile nell'odierno giudizio, ai fini del quale è necessario e sufficiente rilevare la logicità, la linearità e giuridica correttezza dei temi della motivazione che debbono riconoscersi all'impugnata sentenza di appello.
La Corte bolognese ha congruamente apprezzato le chiamate in correità effettuate nei confronti del ricorrente AM OC n. 1969, facendo corretta applicazione del principio di cd. convergenza del molteplice nei suoi effetti di riscontri individualizzanti reciproci delle fonti dichiarative, senza incorrere in alcuna autoreferenziale "circolarità" probatoria, le lamentate discrasie e imprecisioni individuate nelle chiamate in correità, non misconosciute dai giudici di appello che le hanno prese in esame, non potendo caducare la loro intrinseca credibilità, quando in base ad una adeguata ed esaustiva motivazione (quale quella della sentenza impugnata) risulti dimostrata la loro complessiva univocità nei nuclei fondamentali (arg. ex Cass. Sez. 1, 18.9.2008 n. 42990, Montalto, rv. 241821). Del pari ineccepibile deve ritenersi l'applicazione del criterio di apprezzamento frazionato o differenziato cui ha fatto ricorso la Corte felsinea per le dichiarazioni accusatorie del collaborante AM OC n. 1966 (v. Cass. Sez. 5, 15.7.2008 n. 37327, Palo, rv. 241638).
2. Violazione di legge e carenza ed illogicità manifesta della motivazione in riferimento alla confermata partecipazione dell'imputato ad una associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 2, L.S. (capo B della rubrica). La sentenza deduce la sussistenza dell'associazione criminosa dalla ritenuta esistenza di un unico episodio di cessione di droga (il campione di eroina consegnato a AZ BO) e la partecipazione al sodalizio dell'imputato sulla base di questo solo episodio. Si ipotizza l'associazione, supponendo che la stessa sia stata formata dai due AM detenuti (siccome tratti in arresto il 19.7.1990 dopo il rinvenimento in loro disponibilità di svariati quantitativi di droga e di cospicue somme di denaro in particolare in una roulotte stazionante in un camping di Sasso Marconi) e dall'imputato, sebbene questo risulti del tutto estraneo alla precedente attività criminosa in materia di narcotraffico dei due consociati, rispettivamente fratello (RA AM) e cugino (OC AM n. 1966). Non solo. Tralasciando la discrasia temporale delle condotte partecipative dei tre presunti associati, la sentenza non tiene conto del fatto che il collaborante OC AM di PE si dichiara estraneo (come già detto) all'attività criminosa del ricorrente, di tal che difetterebbe il numero minimo dei tre concorrenti necessario per configurare la contestata fattispecie ex art. 74, L.S.. In ogni caso le dichiarazioni eteroaccusatorie del collaborante sono inficiate dal palese intento autodifensivo che le ispira, come deve ammettere la stessa Corte territoriale, allorché evoca il criterio della valutazione frazionata delle asserzioni del collaborante, che integrano non una chiamata in correità, ma una chiamata in reità richiedente una verifica di credibilità ancor più rigorosa e puntuale.
- La censura è priva di fondamento.
Essa mutua i fuorvianti referenti del primo motivo di impugnazione, dei cui contenuti costituisce, se così può dirsi, l'estensione espositiva.
La Corte di Appello, ripercorrendo la motivazione sul punto della sentenza di primo grado alla luce dei rilievi formulati con l'atto di appello, ha fornito ampia spiegazione dei dati probatori asseveranti l'esistenza del sodalizio criminoso e della partecipazione allo stesso del ricorrente, che non si è limitato a consegnare a BO AZ soltanto 50 grammi di eroina, ma ha offerto alla donna anche un chilo di sostanza. Offerta credibile e giustificabile unicamente con il sottostante rapporto con i parenti detenuti e in particolare con OC AM di PE, di cui il ricorrente è la longa manus in libertà, dal momento che egli da solo è privo di una lecita e stabile attività lavorativa e non possiede strumenti finanziari o credenziali criminose per assicurarsi l'approvvigionamento di una così cospicua quantità di stupefacente. Nè può sottacersi che la sentenza impugnata pone in luce come la condotta criminosa del ricorrente nel settore del narcotraffico appaia eccedere il limitato ambito dei soli rapporti con i fratelli BO. La Corte richiama quello che entrambe le decisioni di merito definiscono come episodio OR dal nome del dichiarante (esaminato ex art. 210 c.p.p.) MA OR. Lo stesso, detenuto con il collaborante OC AM, riferisce come costui per stando in carcere gli abbia offerto qualsiasi tipo e quantitativo di stupefacente per un traffico esterno al carcere che avrebbe dovuto effettuare tale BE NC, già spacciatore per conto del AM. OR si accorda con il NC, che dimesso dal carcere si assicura unitamente a tale AN AL una partita di hashish del valore di 50 milioni consegnata loro da NA SI, sostanza la cui qualità è oggetto di contestazione sì da richiedere l'intervento pacificatore (dal carcere) di OC AM. L'episodio, secondo i giudici di appello, conferma i rapporti dei due AM detenuti con emissari esterni nella perdurante gestione di narcotraffici e nel contempo diviene significativa fonte indiziaria nei confronti dell'attuale ricorrente OC AM di TI in virtù di un incontro avvenuto a Milano nel 1993 tra il menzionato SI e altre due persone viaggianti a bordo di una vettura Peugeot rossa, una delle quali è identificata per OC AM di TI. Le considerazioni della sentenza di secondo grado sulla esistenza dell'associazione ex art. 74, L.S. tra i tre AM sono, dunque, scevre da lacune, illogicità o discrasie.
3. Violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, L.S. (capo C).
Impropriamente la Corte territoriale trae elementi avvaloranti l'accusa dal silenzio dibattimentale dell'imputato, che non ha accettato di rendere l'esame richiesto dal p.m., in tal modo esercitando un proprio specifico diritto difensivo cui non possono attribuirsi valenze probatorie di alcun genere. Del pari incongrui vanno giudicati i passaggi della sentenza che ritengono di consolidare il quadro dei dati fondanti l'accusa mossa all'imputato, richiamando altre emergenze che si rivelano prive di concrete inferenze accusatorie o affatto neutre rispetto all'area di valutazione del comportamento dell'imputato. Ciò è a dirsi in particolare per il già ricordato episodio OR, nel contesto del quale il AM è stato sì visto incontrarsi a Milano con NA SI (fornitore di droga, secondo le dichiarazioni di MA OR, confermate dalla GL NA Di Palma), ma nel corso dell'incontro non vi è stato alcun passaggio di sostanze stupefacenti, sì che l'episodio non è idoneo a riscontrare la chiamata di correo di OC AM di PE ne' quella, de relato, dello stesso OR, che assume di aver appresso dallo stesso collaborante dell'esistenza di un suo affidabile emissario esterno, che non può semplicisticamente individuarsi nell'odierno ricorrente. Così del tutto irrilevante va ritenuto il richiamo alle dichiarazioni di tale AN BU (teste assunto ex art. 210 c.p.p.), che riferisce di un traffico di droga propostogli dal defunto BE ES già operante per conto del detenuto AM OC (n. 1966). Dichiarazioni che, se possono avvalorare la continuità nella gestione del narcotraffico da parte del AM pur durante la sua detenzione, nulla consentono di dedurre in merito alla posizione del ricorrente.
- I rilievi integranti il motivo sono manifestamente infondati. Essi non solo scontano in parte gli stessi limiti delle precedenti censure (in special modo del primo motivo di ricorso), incentrandosi su ricostruzioni alternative di vicende o emergenze di mera connotazione fattuale che non possono essere prese in considerazione in questa sede, ma attribuiscono alla sentenza impugnata fuorvianti illazioni valutative di cui la lettura del provvedimento non reca traccia. In vero i giudici di appello si limitano a evidenziare il contegno processuale del ricorrente come semplice fatto storico, senza conferire allo stesso alcuna negativa valenza, che - come visto - altri e di ben diverso spessore sono gli elementi probatori sui quali la Corte territoriale basa il proprio giudizio confermativo della penale responsabilità del ricorrente. Lo stesso è a dirsi per i cd. episodi OR e BU. L'incontro milanese dell'imputato è e rimane, anche per i giudici di appello, un elemento di contorno del quadro probatorio che semplicemente conforta la tesi della intraneità e colleganza dell'imputato agli illeciti interessi economici che il cugino continua a coltivare pur essendo in carcere. Evenienza che il racconto del BU vieppiù avvalora senza che dallo stesso si desumano specifici elementi a carico dell'attuale imputato (come, del resto, si riconosce nello stesso ricorso).
4. Difetto di motivazione con riguardo all'ultima parte del capo di imputazione sub C), che reca il riferimento ad illecite detenzioni di quantità di stupefacenti "distribuite a più persone secondo il programma criminoso dell'associazione", condotte la cui riferibilità all'imputato è del tutto oscura e priva di ogni fonte indiziaria. - La doglianza è generica e manifestamente infondata, essendo evidente che l'inciso (collocato alla fine del capo di imputazione) assume il valore di una clausola di chiusura riassuntiva delle complessive condotte dei singoli imputati concorrenti, ai quali nel corpo della contestazione sono ascritti specifici e precisi comportamenti criminosi, che per il ricorrente attengono al concorso nella consegna di 50 grammi di eroina e all'offerta di un chilo di eroina nei confronti di AZ BO. È su questi determinati episodi che si è sviluppata l'indagine dibattimentale senza alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato.
5. Violazione dell'art. 73, commi 1 e 5, L.S. e carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta effettività dell'offerta a AZ BO di un chilo di eroina.
La Corte territoriale sbaglia, sostiene il ricorrente, nel considerare una generica offerta di sostanza stupefacente, che non risulta supportata da una effettiva disponibilità della sostanza, idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, L.S., desumendo la "serietà dell'offerta" dal collegamento dell'imputato con un soggetto di sicuro spessore criminale ampiamente inserito nei circuiti del narcotraffico quale OC AM di VA (n. 1966). La detta offerta può al più inscriversi in una mera prospettiva futura, nel senso che l'imputato sarebbe stato in grado di procurarsi la sostanza stupefacente, di cui non vi è prova che abbia avuto disponibilità al momento della proposta alla BO. Ne consegue che la contestazione dell'accusa deve reputarsi limitata alla sola consegna del "campione" di 50 grammi di eroina, in rapporto alla quale è ravvisabile la circostanza attenuante di cui ll'art. 73, comma 5, L.S., sulla cui sussistenza la Corte territoriale non ha inteso soffermarsi.
- Il motivo di censura (subordinato) è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, come già la sentenza del Tribunale sul medesimo punto, motiva con piena logicità la rilevanza penale della offerta del chilo di eroina ascritta al ricorrente, osservando col conforto della giurisprudenza di legittimità (p. 59 sentenza) che l'offerta integra la specifica previsione della condotta sanzionata dall'art. 73, comma 1, L.S., pur se radicata su una disponibilità futura della sostanza, allorché l'offerta rivesta i caratteri della serietà e della concludenza, che nel caso di specie è avvalorata sia dalla anteriore cessione del cd. campione di ben 50 grammi di eroina, sia dalla conclamata generale credibilità degli assunti dichiarativi della collaborante AZ BO. Le deduzioni della sentenza di appello sulle connotazioni di reato consumato dell'offerta in vendita di droga riconducibile all'imputato sono in linea con gli indirizzi interpretativi di questa S.C. (cfr. Cass. Sez. 2, 22.5.2001 n. 32299, PM in proc. Bua, rv. 219706; Cass. Sez. 4, 17.6.2003 n. 34926, Carta, rv. 226229: "Il reato di traffico di stupefacenti di cui all'art. 73, L.S. è integrato dalla condotta di colui che anche soltanto si limiti a offrire la sostanza stupefacente, purché di essa egli abbia la effettiva, anche se non attuale, disponibilità e purché, pertanto, egli sia in grado, concretamente, di procurarsi la sostanza medesima;
non è, per contro, necessario per il perfezionamento dell'ipotesi criminosa il raggiungimento di un accordo con il cessionario della droga, ne', tantomeno, la traditio concreta della sostanza").
6. Violazione dell'art. 73, comma 6, L.S. e carenza di motivazione sulla sussistenza della contestata aggravante, per l'accusa sub C), del numero dei tre concorrenti nel reato.
La sentenza di appello ritiene la partecipazione nel reato anche di RA AM, fratello del ricorrente, arrestato insieme al cugino OC AM di PE (n. 1966) per i fatti accertati a Sasso Marconi. Il ruolo di RA AM (la cui posizione è stata separata dal processo originario) risulta del tutto sfumato nella vicenda di fornitura di eroina ai fratelli BO ed i giudici di appello non motivano idoneamente il suo coinvolgimento criminoso. Di tal che, a tutto concedere, il concorso nel reato sarebbe configurabile unicamente tra il ricorrente e il cugino OC AM n. 1966 con conseguente insussistenza dell'aggravante ex art. 73, comma 6, L.S..
- Anche questa (subordinata e generica) doglianza è palesemente infondata.
La sentenza dei giudici bolognesi motiva congruamente la partecipazione criminosa di RA AM, vuoi in ragione della sua ritenuta pacifica adesione al sodalizio criminoso ex art. 74, L.S., vuoi in ragione del suo stabile rapporto di collaborazione criminosa nel settore degli stupefacenti con il cugino AM OC n. 1966. I due sono stati arrestati insieme nel quadro dei sequestri di droga operati a Sasso Marconi e - secondo il racconto dello stesso collaborante - OC AM ha aiutato il cugino RA (e, merita aggiungere, anche il cugino OC odierno ricorrente) a trasferire nell'area del Bolognese la sua attività di commercio di stupefacenti svolta nell'area di Firenze.
7. Violazione dell'art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello non motivano o offrono una motivazione soltanto apparente nel negare le attenuanti generiche all'imputato in considerazione della gravità dei reati a lui ascritti, benché in realtà una soltanto sia la condotta criminosa dell'imputato, cioè quella relativa alla cessione e all'offerta di droga agli BO. Condotta che presenta carattere di episodicità ed occasionalità (in mancanza di prova di altri fatti criminosi riferibili al ricorrente). Il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. si pone, del resto, in aperta contraddizione con la ritenuta necessità di ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado enunciata dalla stessa sentenza di appello.
Detta ulteriore (subordinata) censura non è consentita. Essa investe un profilo, quale quello del trattamento sanzionatorio, che è riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, allorché tale apprezzamento della concreta offensività della condotta criminosa sia frutto di sufficiente e logica motivazione. Nel caso di specie la Corte di Appello, nel confermare l'omologo diniego delle attenuanti generiche espresso dalla sentenza del Tribunale, ha fornito adeguata spiegazione delle individuate ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, coniugate alla rilevanza del ruolo criminoso dispiegato dal ricorrente e alla sua intrinseca pericolosità sociale, confermata anche dalla sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nè alcuna contraddizione può registrarsi con la ravvisata esigenza di carattere generale di ridurre, in accoglimento del corrispondente motivo di appello, l'entità della pena irrogata in primo grado per uniformarla - quanto a entità della pena base ed a misura degli incrementi ex art. 81 cpv. c.p. - alla "gravità effettiva dei fatti e alla personalità
del reo".
In vero la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, che sono il risultato del vaglio di elementi circostanziali della condotta criminosa ai sensi dell'art. 133 c.p., non implicano una necessaria o sequenziale corrispondenza logica con la autonoma valutazione (di diversa natura ontologica) di maggiore o minore gravità del fatto criminoso nelle sue espressioni di concreta offensività e di effettivo disvalore sociale. Laonde alcuna collisione argomentativa o discrasia può sussistere tra il diniego delle attenuanti generiche e la rilevata opportunità, come ritenuto dai giudici di appello nel presente processo, di ridurre la pena allo scopo di emendarne l'eccessività rispetto alla reale gravità dei fatti criminosi.
8. Con motivi nuovi presentati il 24.3.2006 "a sostegno del ricorso" il difensore del ricorrente richiama le censure espresse in punto di responsabilità dell'imputato con l'atto di impugnazione, calandole - alla luce della L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 8 e 10, che hanno modificato l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), estendendo il perimetro del vizio di legittimità per difetto di motivazione alla specifica indicazione di atti del processo dimostrativi dell'addotto vizio - in un quadro di puntuale "indicazione" dei passaggi (e delle relative pagine) della sentenza raggiunti dalle già esposte ragioni di censura in termini di incompletezza e addotta illogicità della motivazione. In particolare i motivi "nuovi", in realtà riproducenti gli anteriori motivi di doglianza secondo l'indicato schema relazionale, ribadiscono l'assunto della non genuinità o inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie dei fratelli BO e della congiunta contraddittorietà degli altri elementi di asserito riscontro dell'accusa valorizzati dai giudici di appello in riferimento alle due fattispecie criminose ascritte all'imputato. - Le rinnovate doglianze nulla aggiungono ai motivi di ricorso già esaminati, di cui perpetuano e amplificano - se possibile - gli evidenziati profili di manifesta infondatezza e soprattutto di indeducibilità, per le parti in cui si estrinsecano nella mera prospettiva di una rivisitazione delle fonti di prova e della loro valutazione da parte dei giudici di appello e di primo grado (si è in presenza di una decisione cd. doppia conforme); rivisitazione o rilettura per certo impraticabile nella presente sede di legittimità segnatamente a fronte della già rilevata logicità e coerenza del percorso decisorio esposto nell'impugnata sentenza di appello. Al riguardo non è inutile osservare che la giurisprudenza di questa S.C., nell'analizzare le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulle motivazioni dei provvedimenti giudiziari, ha più volte chiarito come il sindacato del giudice di legittimità sul tracciato giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il senso della realtà collettivo ed esenti da vistose incongruenze. In aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato", il controllo di legittimità si incardina esclusivamente sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui verifica la tenuta sotto il profilo logico- argomentativo. Sono invece preclusi al giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (v. per tutte le decisioni in termini: Cass. S.U., 24.09.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074).
Tale impostazione non è alterata dalla recente novella apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (L. n. 46 del 2006, art. 8). La modifica appare aver esteso l'ambito valutativo del vizio di motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, laddove alla tipologia dei casi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ha aggiunto quella della "contraddittorietà" della motivazione ed alle modalità o forme di apprezzamento del vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato ha aggiunto la possibilità che lo stesso risulti anche da "altri atti del processo" specificamente individuati nei motivi di ricorso. Ma ciò non può significare che il novellato art. 606 c.p.p. consenta alla Corte una rilettura o una diversa interpretazione dei dati probatori, esulando dal giudizio di legittimità un controllo sulla correttezza della motivazione in corrispondenza con i dati probatori. Sicché il richiamo della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio motivazionale non può che essere interpretato con riferimento unicamente ad atti che introducano un obbligo di pronuncia per il giudice di merito che si assume essere stato violato. D'altro canto, perché possa stabilirsi che una determinata prova non sia stata presa in considerazione o idoneamente vagliata dal giudice di merito, occorrerebbe poter operare una valutazione complessiva dell'intero materiale probatorio raccolto. Ma il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e non può essere definito dal giudice di legittimità (che non ha conoscenza degli atti processuali) sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. Ne consegue che anche l'esame della nuova tipologia di atti sindacabili in cassazione rimane nell'alveo proprio dello scrutinio di legittimità. Ciò che equivale a dire che gli atti ulteriori in base ai quali vagliare l'adeguatezza della motivazione debbono essere atti la cui significanza probatoria sia inequivocabilmente ed incontestabilmente diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza necessità di immergere siffatto giudizio nell'area valutativa dell'intero compendio probatorio, cioè di tutti gli atti processuali istruttori. La novella normativa apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1 non ha alterato, dunque, natura e funzione del giudizio di legittimità e del sindacato esperibile in tema di controllo della motivazione del provvedimento impugnato. Nel senso che continuano ad essere inapprezzabili censure che si limitino a prospettare una mera alternativa lettura delle risultanze probatorie o un loro surrettizio riesame critico, conservando il sindacato della S.C. intatte le sue connotazioni di sindacato di legittimità.
Ritornando ai rinnovati rilievi del ricorrente, allora, è agevole ribadire che, anche alla stregua della riformata disciplina di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'apparato logico- argomentativo e motivazionale della sentenza della Corte di Appello di Bologna si rivela immune da aporie o lacune di immediata o dirompente decisività.
9. Con ulteriore motivo nuovo depositato dai difensori del ricorrente (con due separati atti) il 22.1.2009, ad integrazione del motivo di ricorso n. 7 sul trattamento sanzionatorio, si deduce la necessità di una rivalutazione della pena alla luce della novellata disciplina sanzionatoria dell'art. 73, L.S. (questo essendo il reato più grave, rispetto alla congiunta contestazione della partecipazione ad associazione criminosa ex art. 74, comma 2, L.S., ritenuto dalla Corte di Appello nel ridurre l'entità della condanna di primo grado), con cui il minimo edittale della pena detentiva è stato ridotto a sei anni di reclusione.
Il motivo, come anticipato, è assistito da fondamento. Ma questo essendo l'unico motivo di ricorso meritevole di accoglimento per tutti i ricorrenti, atteso che i difensori degli altri imputati lo hanno fatto proprio nel corso dell'odierna discussione, si reputa opportuno differirne la trattazione all'esito della presente analisi valutativa.
5.- I ricorsi degli imputati EN AM n. 1964, AM AU (entrambi figli di VA AM) e TI IO sono condensati in un unitario atto di impugnazione della difesa, che enuncia nove motivi di censura.
1-2. Con i primi due motivi di ricorso si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 416 e 419 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p. per la anomala formazione del fascicolo per il dibattimento,
avendo il p.m. omesso di allegare gli atti relativi a due intercettazioni, una telefonica e l'altra ambientale, avvenute rispettivamente da Bologna e presso l'abitazione di TE (colline bolognesi) dei due chiamanti in correità degli imputati, i CO AN ON e NA CH, che - unitamente ai fratelli BO e alla defunta GL di PE BO (LE IG) - affermano di essersi riforniti di sostanze stupefacenti dai tre imputati, da essi conosciuti con i nomi di NT (EN AM), di AN (AU
AM) e di TI (nome proprio del IO), dei quali hanno eseguito ricognizioni fotografiche e dibattimentali. La mancata allegazione delle conversazioni captate nonché degli interrogatori resi dal ON e dalla CH nel separato procedimento a loro carico (l'odierno processo essendo stato separato dal processo originario in cui sono rimaste incluse le posizioni dei due CO collaboratori di giustizia) implica, per palese violazione dei diritti di difesa degli imputati (art. 178 c.p.p., lett. c), la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del successivo decreto dispositivo del giudizio travolgenti i successivi atti decisori. In subordine va rilevata l'illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.) delle menzionate disposizioni codicistiche nelle parti in cui non prevedono che il mancato integrale deposito degli atti di indagine sia sanzionato da nullità o inutilizzabilità degli atti assunti in difetto di una completa e regolare discovery.
- I proposti rilievi sono aspecifici e manifestamente infondati. Come dovrà osservarsi anche per i motivi di ricorso che seguono, le censure riproducono pedissequamente (e, per la verità, in termini confusi) i motivi di appello avverso l'ordinanza in data 13.2.1998 del Tribunale di Bologna, che ha rigettato le omologhe eccezioni di nullità della vocatio in iudicium dei tre imputati, impugnata unitamente alla sentenza di primo grado. Motivi che la Corte di Appello di Bologna ha puntualmente preso in esame, come si è chiarito nella parte generale di questa trattazione (v. antea p. 2), disattendendoli con motivazione che deve qualificarsi logica, pertinente e giuridicamente corretta, anche con riguardo alla irrilevanza manifesta della oggi rinnovata questione d'incostituzionalità, e rispetto alla quale i ricorrenti non propongono concreti spunti critici che non si risolvano (col corredo di copiosi richiami giurisprudenziali nazionali e comunitari non sempre calzanti) nella riproduzioni delle medesime anteriori censure. Donde la aspecificità (genericità) dei riproposti motivi (art. 581 c.p.p., lett. c), cui si connette in ogni caso la loro palese infondatezza alla luce delle corrette valutazioni espresse dalla sentenza impugnata (pp. 69-72 sentenza), che ha offerto ampia e pertinente spiegazione della giustificabilità e comunque della inefficacia invalidante delle omesse allegazioni attribuite al procedente p.m.. Le due intercettazioni e gli interrogatori del ON e della CH sono rimasti uniti agli atti del loro processo siccome ritenuti rilevanti solo per le loro posizioni. Non è delineabile alcuna lesione del diritto di difesa nell'esercizio da parte del pubblico ministero del potere conferitogli dall'art. 130 disp. att. c.p.p. di comporre il fascicolo previsto dall'art. 416 c.p.p., comma 2 mediante l'inserimento dei soli atti direttamente riferibili alle persone e alle imputazioni per le quali è richiesto il rinvio a giudizio (cfr.: Cass. Sez. 1, 25.6.1999 n. 10795, Gusinu, rv. 214106: "l'art. 416 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p., delegando al p.m. l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso p.m., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo";
Cass. Sez. 6,17.4.2003 n. 33067, Visciglia, rv. 226650; Cass. Sez. 6, 4.5.2006 n. 33435, Battistella, rv. 234355). Congruamente, va aggiunto, la Corte territoriale reputa manifestamente irrilevante la subordinata riproposta (anche in questa sede) questione di incostituzionalità degli artt. 416 e 419 c.p.p. in ragione della razionalità sistematica che è sottesa alla mancanza, nell'attuale quadro ordinamentale processuale, di una sanzione processuale per l'eventuale mancato rispetto da parte del p.m. dei criteri indicati dall'art. 416 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p. nella formazione del fascicolo da trasmettere al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio ("...risultando da tali norme una soluzione equilibrata del problema di conciliare le esigenze della difesa con quelle, pure da tutelare, investigative").
3-4. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, collegati in diretta relazione causale, si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 603 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione da parte dei giudici di appello di una prova decisiva per la mancata acquisizione nel giudizio di appello, attraverso il ricorso all'istituto della rinnovazione dell'istruttoria, degli atti relativi alle intercettazioni riguardanti il ON e la CH indicati nei precedenti motivi di ricorso con susseguente nuovo esame dei due collaboranti o chiamanti in correità. Le giustificazioni del diniego offerte dalla Corte territoriale sono insoddisfacenti ed elusive, poiché è la stessa Corte a surrogarsi nell'invocata prova, delineandone una personale interpretazione estranea alla dialettica processuale. Le conversazioni e soprattutto il nuovo esame del ON sono decisivi, dal momento che nei dialoghi captati il ON e la GL fanno riferimento al loro fornitore "NT", che secondo l'accusa si identificherebbe in AM EN, preoccupandosi che la polizia giudiziaria non lo individui o identifichi. Ciò contribuirebbe ad avvalorare la tesi difensiva che vede il ON strumentalmente accusare AM EN, asseritamente non identificabile con l'NT di cui discutono i CO ON.
- Le delineate doglianze sono affette da genericità e manifesta infondatezza, allorché - nell'espandere le censure espresse con i primi due motivi di ricorso - ripropongono, da un lato, i motivi di appello avverso l'ordinanza 16.12.1997 del Tribunale, reiettiva della eccezione di nullità degli interrogatori del ON e della CH nel presente processo perché non preceduti dal deposito- allegazione al fascicolo delle conversazioni captate nei loro confronti e rilevanti per le posizioni dei tre attuali ricorrenti e, da un altro lato, contestano impropriamente l'ordinanza pronunciata in udienza il 27.1.2005 dalla Corte di Appello di Bologna sull'inesistenza dei presupposti per la parziale riapertura dell'istruttoria sulle medesime tematiche.
L'ordinanza del Tribunale è stata condivisa dai giudici di appello, che con logica e corretta motivazione, linearmente derivata dai rilievi espressi in relazione agli anteriori e collegati motivi di doglianza, hanno escluso qualunque forma di invalidità (nullità o inutilizzabilità) degli interrogatori ed esami dibattimentali (art.210 c.p.p.) del ON e della CH, in palese assenza di alcun inemendabile vulnus ai diritti di difesa dei tre imputati. Con l'ordinanza del 27.1.2005 la Corte, in formale risposta alle istanze istruttorie della difesa degli imputati, ritorna sulla stessa tematica ed ulteriormente chiarisce i referenti del rigetto sia dell'eccepita nullità degli interrogatori dei due collaboranti, sia delle connesse richieste istruttorie ex art. 603 c.p.p.. Referenti che, in estrema sintesi, si materializzano nella evidenziata non decisività delle intercettazioni indicate dalla difesa, poiché i contenuti dei dialoghi ON-CH in cui si parla del menzionato "NT" non rappresentano un effettivo elemento di novità processuale, gli stessi contenuti essendo stati a più riprese approfonditi nel corso del giudizio di primo grado (v. ordinanza 27.1.2005: "...i fatti emergenti da dette conversazioni risultano ampiamente trattati nella causa di primo grado sia nelle dichiarazioni degli interessati che nelle riferite indagini di polizia giudiziaria e che pertanto la difesa non ha indicato alcun elemento nuovo sul quale sia utile svolgere un approfondimento istruttoria, non potendo fra l'altro il giudice di appello svolgere una attività esplorativa alla ricerca di prove"). Con apprezzabile analisi la Corte di Appello riprende la tematica dell'ordinanza, affrontando la questione, rinnovata con l'odierno ricorso, dei presunti intenti strumentali del ON nel celare l'effettiva identità del suo fornitore di stupefacenti "NT", osservando come le emergenze delle conversazioni ON-CH su cui si accentra l'attenzione della difesa ripercorribili attraverso i cd. brogliacci dei dialoghi non soltanto non lasciano trapelare alcun concreto proposito della coppia di occultare (ben conoscendola) l'identità del fornitore (la donna dopo un incontro nel centro di Bologna con gli emissari calabresi del narcotraffico confida al marito il sospetto di essere pedinata dalla p.g.), ma - a tutto voler concedere - possiedono valenze neutre. Perché nulla consentono di inferire su ipotizzati reconditi intenti del ON di indicare in futuro (essendo all'epoca lontano dal poi manifestato proposito di collaborazione giudiziaria) per il fornitore NT una persona diversa da quella effettiva.
A fronte dell'ineccepibile linearità della decisione incidentale della Corte di Appello, deve constatarsi - sul piano più strettamente giuridico-processuale - che i motivi di ricorso in esame, in parte riproduttivi degli analoghi precedenti motivi di appello, non propongono alcun dato specifico che focalizzi la concreta rilevanza ("decisività" ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) delle acquisizioni probatorie (due conversazioni intercettate, nuovo esame dei due collaboratori ON e CH) ritenute ininfluenti dal giudice di merito. Del tutto impropriamente il ricorso evoca il disposto dell'art. 495 c.p.p., comma 2, lamentando violazione del diritto alla prova a discarico. In vero il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico di cui all'art.495 c.p.p., comma 2 non può non essere coordinato con il potere attribuito al giudice dallo stesso art. 495 c.p.p., comma 4 di revocare l'ammissione di prove che si rivelino superflue e, quindi, di ammettere o meno determinate prove a fini decisori. Tale potere, esercitato dal giudice in base alle acquisizioni dell'istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale regolata dal più circoscritto criterio delibativo dettato dall'art. 190 c.p.p., comma 1 (richiamato dall'art. 495 c.p.p., comma 1), in base al quale il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne discende che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza (e nel caso di specie anche con la menzionata ordinanza del 27.1.2005) le ragioni della non ammissione della prova, in una non consentita verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e valutato. L'impugnata sentenza di secondo grado motiva estesamente le ragioni dell'espresso giudizio di irrilevanza di ulteriori acquisizioni istruttorie.
È, del resto, evenienza coerente con il sistema processuale quella per cui l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6,18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064).
5. Violazione di legge (artt. 267 e 271 c.p.p.) e difetto di motivazione in ordine alla addotta mancanza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al collaborante AN ON, in punto di gravi indizi di reità e di indispensabilità a fini investigativi del mezzo di intrusione captativo, nonché - quanto ai decreti dispositivi emessi dal p.m. e poi convalidati dal g.i.p. - in punto di ritenuta urgenza. La Corte, si sostiene nel ricorso, ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le conversazioni intercettate con una motivazione inappagante e limitata soltanto a due decreti autorizzativi (quelli relativi alle intercettazioni considerate alle pagine 68 e 69 della sentenza), giudicando corrette le motivazioni dei provvedimenti in virtù del loro richiamo (per relationem) alle informative di p.g. postulanti la necessità delle operazioni di ascolto.
- La censura è generica e palesemente infondata.
Con essa si riproduce il motivo di appello avverso le ordinanze del Tribunale del 7.10.1997 e del 13.2.1998, che hanno respinto le analoghe eccezioni di inutilizzabilità. La Corte di Appello ha ritenuto infondato il gravame avverso le due ordinanze in virtù di notazioni logiche e giuridicamente corrette, in linea con l'idoneità motivazionale di provvedimenti di intercettazione che trovino un fondamento dimostrativo per relationem riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Secondo i ricorrenti la nullità per carenza di motivazione del primo decreto autorizzativo di una intercettazione telefonica travolge tutti i successivi decreti di intercettazione ancorché in ipotesi supportati da idonea motivazione. La tesi, cui si congiunge la critica alla limitazione dell'indagine di ritualità delle captazioni alle sole intercettazioni dei CO ON che possono coinvolgere la posizione di EN AM, è erronea. Gli artt. 267 e 271 c.p.p. non inducono la conclusione della consecutività di inutilizzazione di intercettazioni irritualmente disposte, la sanzione processuale non potendo che essere posta in relazione alle sole intercettazioni e alla loro corrispondente durata che non risultino sorrette da regolare motivazione sui requisiti legittimanti l'uso del mezzo intrusivo, lasciando immuni le intercettazioni autorizzate o prorogate in virtù di corretti provvedimenti giudiziari.
Giustamente la Corte di Appello ha circoscritto la sua verifica ai provvedimenti autorizzativi (intercettazione telefonica e ambientale) che possano presentare interesse nell'ambito del presente processo. Vale a dire alle intercettazioni che involgono la posizione del fornitore "NT" e implicitamente dell'imputato AM EN, riconosciuto da più fonti nel corso del dibattimento di primo grado con il nome di battaglia (come si esprime la sentenza del Tribunale) di NT. La verifica motivazionale, del resto, giammai avrebbe potuto essere estesa a tutte le intercettazioni concernenti la coppia ON-CH (funzionali al processo che direttamente li riguarda), se non altro per palese difetto di interesse degli attuali imputati.
Delle implicazioni valutative desunte dalla Corte di Appello dalle conversazioni in esame si è già detto (ordinanza del 27.1.2005 e motivazione della sentenza). La positiva verifica di legittimità dei decreti autorizzativi concernenti tali conversazioni è, poi, senz'altro corretta e conforme all'indirizzo interpretativo di questa S.C. risalente ai principi fissati dalla decisione delle Sezioni Unite 21.6.2000 n. 17, Primavera, rv. 216664, richiamata dalla sentenza di appello e dagli stessi ricorrenti (cfr. Cass. Sez. 6, 14.11.2008 n. 46056, Montella, rv. 242233: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del p.m. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova").
6. Violazione di legge (art. 15 Cost. e art. 191 c.p.p.) e carenza di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del maresciallo dei Carabinieri GI Milko in merito a telefonata pervenuta a casa del ON ed asseritamente partita da un cellulare intestato alla GL di EN AM. Il dato informativo testimoniale è stato acquisito "in assenza di atto autorizzazione) motivato dell'autorità giudiziaria come prescritto dall'art. 15 Cost." e senza che siano stati versati in atti i tabulati delle chiamate telefoniche o supporti documentali idonei a riscontrare le dichiarazioni dell'ufficiale di p.g..
- Il motivo è infondato.
Premesso che il dato informativo apportato dal maresciallo GI attiene alle intercettazioni del traffico telefonico in entrata e uscita sulle utenze in uso al ON ed alla registrazione delle chiamate regolarmente autorizzata (come appena chiarito) dalla autorità giudiziaria, va osservato che il sottufficiale non ha riferito il contenuto di conversazioni specifiche, ma ha fornito informazione su un dato documentale a lui noto in rapporto all'attività investigativa svolta nelle indagini preliminari propedeutiche all'attuale processo. Ora, sottacendo la non decisività del dato nell'economia valutativa dell'impugnata sentenza, che lo evoca soltanto ad colorandum (p. 85 sentenza), ben più pregnanti e convergenti prefigurandosi gli elementi che attestano i rapporti tra i tre ricorrenti e il ON e la GL, deve constatarsi che il maresciallo GI comunque si è limitato legittimamente a riferire di un suo mero accertamento documentale eseguito nell'ambito dell'attività investigativa delegatagli dal p.m., di guisa che del tutto rituale ed utilizzabile va reputata la sua assunzione testimoniale, non ricorrendo al riguardo alcun divieto normativo sanzionabile ai sensi degli artt.191 e 195 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. 2,13.12.2006 n. 42451, Esposto,
rv. 235387; Cass. Sez. 4,24.9.2008 n. 41040, Muzzolon, rv. 241367).
7. Erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova (art.192 c.p.p.) e difetto ed illogicità di motivazione in punto di confermata responsabilità dei tre imputati per il reato associativo e il reato fine in materia di stupefacenti loro contestati (capi A e C della rubrica). I rilievi censori sono sviluppati lungo la duplice direttrice dell'analisi delle fonti accusatorie costituite per un verso da PE BO e dalla sua defunta compagna IG LE (le relative dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp) e, per altro verso, dai CO ON AN e NA CH.
In punto di fatto, alla luce delle due conformi decisioni di merito, PE BO ha affermato di essersi procurato forniture di droga attraverso tale TO OM, conosciuto in carcere col nome di NT, a mezzo del quale riesce a far giungere alla sorella AZ BO un chilo di eroina, instaurando così uno stabile rapporto di fornitura di stupefacente in cui il OM ad un certo punto fa subentrare un altro calabrese, tale TI (il IO), cui si affiancano e sostituiscono altri due personaggi, uno dei quali denominato AN (AU AM). In dibattimento l'BO, affetto da patologiche carenze mnemoniche per cause di natura genetica, non è stato in grado di riconoscere i tre odierni imputati ricorrenti. È stato, tuttavia, ritualmente acquisito in atti il verbale di individuazione fotografica redatto in sede di indagini, dal quale egli risulta aver identificato tra i suoi interlocutori e fornitori di droga l'imputato EN AM. Per altro la compagna del dichiarante LE IG, nella cui casa avvenivano gli scambi droga-denaro, ha fornito dettagliati elementi rappresentativi dell'instaurato rapporto di fornitura di droga, riconoscendo senza esitazione tutti e tre i ricorrenti nelle persone dei fornitori.
Il paradigma accusatorio è, di poi, integrato dalle chiamate in correità della coppia ON-CH, indagando sui quali (come rivenditori di droga ad una serie di spacciatori) la polizia giudiziaria è progressivamente risalita - anche grazie al contributo informativo dei due CO - ai tre imputati. ON AN ha affermato di essersi posto in contatto con gli imputati tramite il suo amico e odierno coimputato AR ER, dal quale era solito rifornirsi di droga, desiderando espandere il proprio illecito commercio di stupefacenti ed avendo bisogno di forniture più ingenti che il ER non poteva garantirgli. Sia il ON che la CH hanno riconosciuto fotograficamente i tre imputati come loro venditori di droga (ad essi noti EN AM col nome di NT e AU AM col nome di AN), in particolare la CH riconoscendo direttamente in aula AM EN presente in giudizio.
Le valutazioni della intrinseca credibilità delle due coppie di dichiaranti ex art. 210 c.p.p. (per coerenza e costante linearità dei loro asserti, non inficiate - ove, invece, non da esse avvalorate - da talune discrasie o imprecisioni) e il rapporto di reciproco e funzionale riscontro che le alimenta sono vieppiù accresciuti nel loro peso probatorio dagli accertamenti di p.g. confermativi della effettiva disponibilità da parte dei tre imputati degli autoveicoli indicati in loro possesso dal ON e dalla CH. Le conclamate prove dell'attività di vendita di stupefacenti in cospicui quantitativi e in concomitanza temporale verso più acquirenti suffragano, per i giudici di merito, la sussistenza tra i tre prevenuti di un rapporto associativo criminoso apprezzabile ex art. 74, L.S., che trascende il loro mero rapporto parentale ed anzi da esso ancor più trae sostegno e stabilità. Come già chiarito, la Corte di Appello si è limitata a derubricare il titolo della adesione al sodalizio dei tre imputati, qualificandolo in termini di semplice partecipazione e non già di costituzione-organizzazione. Nel quadro probatorio disegnato dalla esposta assonometria delle conformi conclusioni valutative dei giudici di merito di primo e di secondo grado si inscrivono i rilievi critici dei ricorrenti, che radicalmente contestano l'efficienza probatoria delle chiamate in correità e delle altre fonti che le consolidano.
E così si mettono in discussione tutti i profili e i temi del percorso motivazionale della sentenza impugnata, in particolare e tra l'altro censurando:
- le dichiarazioni di PE BO perché asseritamente non riscontrate dalle dichiarazioni della sorella AZ BO;
- il valore di riscontro dell'assunto accusatorio di BO desunto dalle dichiarazioni della deceduta LE IG, che non possono avvalorare - attraverso il riconoscimento degli imputati operato dalla donna - l'assunto del marito, cioè non possono accreditare ciò che non esiste, dal momento che il marito non è stato in grado di individuare (riconoscere) alcuno degli imputati come suoi asseriti fornitori di droga;
- le discrasie temporali e logiche rilevabili nei dichiarazioni di AN ON e di NA CH, singolarmente e nelle loro combinatorie valenze, la cui intrinseca attendibilità ritenuta dai giudici di merito è sminuita dal verosimile intento di attenuare la gravità della propria posizione processuale mediante una strumentale collaborazione giudiziaria (i due sono gravati da provvedimenti coercitivi per associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti);
- le supposte ambiguità descrittive del rapporto instaurato con i due AM e il IO che scandiscono il racconto del ON e della consorte;
- gli impropri interventi additivi o correttivi della sentenza impugnata nel rinvenire giustificazioni che minimizzino le lacune e le discrasie delle chiamate in correità ovvero nel valorizzare oltre misura gli altri dati estrinseci che dovrebbero giovare a rafforzare i coefficienti di credibilità dei dichiaranti.
- Tutti i temi censori come sopra sintetizzati sono nel contempo generici, indeducibili e manifestamente infondati. Nei medesimi sostanziali termini con cui il ricorrente coimputato OC AM di TI (n. 1969) si duole degli esiti valutativi del giudizio di appello (v. antea p. 4/1.2), il descritto motivo di censura (o, meglio, i motivi di analoga natura critica) è - da un lato - generico (id est aspecifico), traducendosi a ben riflettere nella traslitterazione di pressoché tutti i motivi di gravame sottoposti all'esame della Corte di Appello e da questa approfonditi e respinti attraverso una puntuale analisi di tutte le risultanze processuali nel loro sinergico concatenarsi, ed è - da un altro lato - non proponibile nel giudizio di legittimità. I rilievi, infatti, sono il portato di una personale rivalutazione delle fonti di prova compiuta dai ricorrenti, la cui critica lettura delle conclusioni dei giudici di merito si suppone poter essere apprezzata o vagliata nella presente sede di legittimità. Ciò che - come anche in questo caso va ripetuto - non è possibile, trattandosi di tematiche di mera incidenza fattuale non ostensibili al giudice della legittimità della motivazione del provvedimento impugnato. Provvedimento che si segnala per la non consueta profondità di analisi di tutte le problematiche presentate dalla regiudicanda e per lo scrupoloso motivato esame di tutti i numerosi rilievi formulati con gli atti di appello contro la sentenza di primo grado. La diagnosi di logicità e solidità argomentativa della impugnata sentenza di appello rimessa alla cognizione di questa Corte è senz'altro positiva alla luce del lineare ed esauriente percorso decisorio fatto palese dall'ampia motivazione della decisione di secondo grado, caratterizzata da puntuali e - diversamente da quanto si sostiene nei ricorsi - non erronee considerazioni di diritto. Ciò che induce l'ulteriore constatazione, benché ultronea, della connessa manifesta infondatezza delle articolazioni del motivo di ricorso per le loro residue esternazioni di segno giuridico. Ed allora mette conto formulare, ripercorrendo gli indicati nuclei principali delle doglianze delineate dai tre ricorrenti, alcune rapide considerazioni.
- Nel proporre una pretenziosa sinossi comparativa delle dichiarazioni di PE BO e della sorella BO AZ per farne venire in luce le contraddizioni, i ricorrenti non si avvedono che le dichiarazioni di AZ BO non concernono le posizioni dei tre ricorrenti. Quando la donna parla dei AM, infatti, ella si riferisce al coimputato AM OC di TI (n. 1969), al fratello AM RA e all'omonimo cugino collaboratore di giustizia AM OC di PE (n. 1966) in merito ad altro rapporto di fornitura di droga con costoro instaurato da fratello e da lei stessa. BO PE, infatti, stringe legami di fornitura di stupefacenti coi due gruppi di imputati componenti due autonomi contesti associativi ex art. 74, L.S.. I AM di cui riferisce AZ BO non sono i due AM e il cognato IO di cui si sta discutendo (i due gruppi pur provenienti dallo stesso centro calabrese non sono parenti ma soltanto portatori di patronimici omonimi). Alla chiamata in correità dei tre ricorrenti operata da PE BO nei riguardi dei tre ricorrenti si giustappone, in questo caso, soltanto l'identica e forse ancor più precisa chiamata in correità della defunta LE IG, GL dell'BO con il quale e per il quale ha gestito la compravendita di droga da EN e AU AM e dal IO.
- Ineccepibile deve giudicarsi la deduzione della Corte di Appello che qualifica la chiamata in correità della IG non già come semplice elemento di riscontro delle affermazioni eteroaccusatorie del marito BO, ma come autonoma ed autosufficiente fonte di prova che si aggiunge a quella rappresentata dalle accuse dello stesso BO.
- Quanto alle dichiarazioni del medesimo BO ed al verbale di riconoscimento fotografico di EN AM da lui sottoscritto in fase di indagini preliminari i rilievi espressi in ricorso sulla sua inutilizzabilità (e sullo svilimento delle accuse del dichiarante) sono privi di ogni pregio, perché trascurano di rilevare che la Corte di Appello ha puntualmente osservato (p. 76 sentenza) che il verbale, acquisito agli atti dibattimentali attraverso il meccanismo delle contestazioni ad adiuvandam memoriam, è munito di piena dignità probatoria (e non è limitato alla sola valutazione della credibilità del dichiarante), essendo stato acquisito anteriormente alla novellata stesura dell'art. 500 c.p.p. per effetto della L. n. 63 del 2001 conformemente a quanto previsto dalla specifica disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge di riforma (v. Cass. Sez. 6, 4.4.2003 n. 19523, Pometti, rv. 225254: "La disciplina di diritto intertemporale prevista dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, cd. sul giusto processo, prevede che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al previgente art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6, con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, e quindi avere piena efficacia probatoria, solo se risultano riscontrate ab extrinseco da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"). - Incongrue vanno qualificate le censure di impropria applicazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa (art. 192 c.p.p., comma 3), ma in realtà in ottica critica di mero fatto, mosse alla sentenza in rapporto alle discrasie che connoterebbero le dichiarazioni dei CO ON. I giudici di appello esaminano in dettaglio tali supposte discrasie, evidenziandone con una analisi immune da illogicità o incoerenze il carattere soltanto apparente ed in ogni caso la non significatività nello sminuire la strutturale attendibilità intrinseca connotante le chiamate in correità (p. 81 sentenza: "...si tratta di discrasie che non toccano il nocciolo degli episodi...l'importante è che la dichiarazione si mantenga costante nell'esporre il nucleo essenziale dei fatti e sembra alla Corte che ciò si attagli alle chiamate dei ON").
8. Violazione di legge e carenza e illogicità di motivazione sulla compatibilità del reato di vendita di stupefacente ex art. 73, L.S. con il reato associativo ex art. 74, L.S., pur in difetto di prova di una contemporanea azione dei tre coimputati nell'attività di spaccio, evenienza che induce ad escludere la contestata aggravante di cui all'art. 73, comma 6, L.S. (tre concorrenti) e - per ciò stesso - la configurabilità del reato associativo.
- Il rilievo (di carattere subordinato), in sè infondato, è generico perché ripropone assunti critici già idoneamente valutati dalla decisione impugnata.
La sentenza di appello dimostra, infatti, con ragionamento esente da illogicità la sussistenza dell'ipotesi associativa finalizzata al narcotraffico (le valutazioni della Corte territoriale sono state già in buona sostanza vagliate nell'ambito della trattazione del ricorso del Procuratore Generale di Bologna: v. 3) in ragione della contemporaneità dell'azione criminosa dei tre ricorrenti e dei complessivi dati di conoscenza offerti dal processo (segnatamente il coefficiente organizzativo del sodalizio palesato dalla contemporanea e sovrapponibile fornitura di consistenti quantitativi di droga ai due "clienti" BO e ON), a nulla rilevando che il reato fine sia stato materialmente eseguito da taluno dei coimputati senza la partecipazione fattuale degli altri due concorrenti nel reato. Le notazioni sviluppate dai giudici di appello sono giuridicamente corrette alla luce della adeguata valutazione delle emergenze processuali (p. 91 sentenza: "Quanto alla dedotta insussistenza dell'aggravante del numero dei concorrenti, la presentazione di NT EN AM da parte di AM AN AU è dimostrativa del concorso di tutti e tre gli appellanti nell'illecito commercio e dunque integra la circostanza, che, riferendosi ai reati specifici di spaccio, non è incompatibile con la sussistenza del concorrente reato associativo").
9. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2, avendo la Corte di Appello - in parziale accoglimento di un subordinato motivo di gravame degli imputati - ridotto la pena determinata dal Tribunale assumendo come pena base del calcolo della continuazione quella relativa al reato di cui all'art. 73, L.S. (reato più grave per pena edittale), che tuttavia ha incrementato computando erroneamente nella continuazione per il reato associativo anche un incremento della pena pecuniaria, sebbene il reato di cui all'art. 74, L.S. sia punito con la sola pena detentiva.
- Trattasi di censura manifestamente infondata, la determinazione della pena finale risultante dalla continuazione tra i due reati ascritti ai ricorrenti essendo stata correttamente effettuata dalla sentenza impugnata (cfr.: Cass. S.U., 26.11.1997 n. 15/98, Varnelli, rv. 209486; Cass. Sez. 3, 30.9.2004 n. 44414, Novaresio, rv. 230490:
"In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite, anche se puniti con una sanzione di genere diverso, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave, infatti nell'aumento sulla pena base restano assorbite le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi").
6.- L'imputato AR ER attraverso il difensore ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 20.10.2005, che ha confermato la decisione del Tribunale del 13.12.2000, con cui è stato riconosciuto colpevole del reato di concorso - con ruolo interpositivo - nelle compravendite di stupefacenti attuate dai coimputati AM EN e AU, TI IO, AN ON e NA CH. Ruolo di intermediazione segnatamente sviluppato, secondo il paradigma accusatorio, dapprima nell'instaurare un rapporto di fornitura di droga, anche reciproca, con il ON e poi nel porre costui in contatto con gli altri tre imputati di origine calabrese ai fini di continuative forniture di più cospicue quantità di droga. La decisione di appello si è limitata, come si è precisato all'inizio, a riconoscere la decidibilità del processo a carico del ER allo stato degli atti (l'imputato avendo chiesto in udienza preliminare di essere giudicato con le forme del rito abbreviato) e gli ha, quindi, applicato la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., riducendo la pena ad otto anni di reclusione ed Euro 27.537,00 di multa. In sintesi gli elementi di prova a carico del ER sono individuati dalle due concordi decisioni di merito, tra le altre, nelle seguenti emergenze processuali:
a) nella chiamata in correità di AN ON che lo indica come il presentatore dei fornitori calabresi di droga con cui si accorda per ripetuti acquisti di stupefacente, chiamata giudicata assistita da attendibilità - oltre che per il ruolo di collaboratore di giustizia assunto dal ON - per il rapporto di amicizia e di operatività criminosa che lo lega all'imputato e che lascia escludere ragioni di risentimento o altri peculiari motivi di non veridicità delle sue accuse (tanto più che il ON nelle prime dichiarazioni tende a minimizzare il ruolo del ER);
b) nel riscontro che l'accusa del ON riceve dalla omologa chiamata in correità di ER effettuata dalla GL CH NA, intranea ai traffici di droga posti in essere dal marito;
c) nei contatti esistenti tra il ER e i due AM ed il IO, il suo assunto di non conoscerli (i AM con i rispettivi nomi di battaglia di NT e AN) essendo smentito da una intercettata conversazione telefonica intercorsa con ON, nella quale entrambi discutono di un certo NT, con cui si identifica l'imputato EN AM;
d) nell'episodio riferito dal ON, che afferma di essere stato una volta sollecitato dal predetto EN AM a consegnare direttamente al ER un quantitativo di 50 grammi di cocaina;
e) nell'ulteriore riscontro che talune conversazioni intercettate sull'utenza del ER offrono alla indicazione del ON, secondo cui ER gli ha presentato un certo RA poi conosciuto come "OM" quale possibile fornitore di droga da sostituire ai AM perché in grado di assicurare partite di stupefacente di migliore qualità: ER nega di avere contatti illeciti con detto OM, ma alcune conversazioni attestano il contrario, facendo registrare dialoghi in cui i due parlano con termini larvatamente criptici di forniture di droga, ciò che concorre a rafforzare la tesi di un pieno inserimento del ER in circuiti criminosi dediti al narcotraffico e di un suo apprezzabile spessore delinquenziale.
L'impugnata sentenza di appello ricalca, nella valutazione delle problematiche processuali poste dall'impugnazione del ER contro la sentenza di primo grado, le considerazioni sviluppate dalla più estesa motivazione della sentenza (pronunciata e depositata in epoca anteriore) della Corte felsinea del 10.2.2005, di cui si è in precedenza trattato. Parimenti i motivi del ricorso per cassazione dell'imputato ripetono in gran parte motivi di illegittimità formulati anche dai coimputati, in particolare da AM EN e AU e da IO, attesa l'esistenza di fonti di prova ad essi comuni.
Tanto chiarito, il ricorso nell'interesse di AR ER enuncia i rilievi seguenti.
1-2. Violazione degli artt. 416 e 419 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p. e nullità della richiesta di rinvio a giudizio del p.m. e del decreto dispositivo del giudizio per omesso deposito di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nei confronti dei collaboranti (chiamanti in correità) ON e CH. Subordinata illegittimità costituzionale dell'indicato combinato disposto normativo, nella parte in cui non si sanzionano con la nullità o l'inutilizzabilità gli atti susseguenti all'omesso deposito da parte del p.m. di documenti delle indagini potenzialmente rilevanti per la difesa.
3. Violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. e difetto di motivazione per carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ON e alla GL.
4. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza ed illogicità di motivazione in punto di confermata responsabilità dell'imputato con riferimento alla ritenuta attendibilità intrinseca delle chiamate in correità del ON e della CH, nonostante le molteplici contraddizioni che permeano le loro dichiarazioni, nonché alla ritenuta attendibilità estrinseca degli assunti dei due collaboranti, nonostante gli elementi che ne avvalorerebbero le accuse non possano considerarsi effettivi riscontri, trattandosi di dati privi di decisivo valore confermativo o rafforzativo impropriamente enfatizzati dalla Corte di Appello secondo canoni di autoreferenzialità induttiva.
5. Violazione dell'art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui la Corte territoriale ritiene l'imputato non meritevole in base a considerazioni apodittiche ed elusive dei dati di apprezzamento della personalità del ER offerti dall'atto di appello. - Nessuno dei delineati motivi di censura è suscettibile di accoglimento.
I primi tre motivi di ricorso sono identici, alla lettera, al primo, al secondo e al quinto motivo del ricorso dei fratelli AM EN e AU e del IO. Le relative tematiche sono state già diffusamente trattate (p. 5/1-2-5), dimostrandosene la aspecificità, l'indeducibilità ovvero l'infondatezza (manifesta o non). Identica sorte non può non riservarsi agli identici motivi di doglianza del ER, per l'effetto facendosi rinvio alle analisi già svolte.
Non dissimili osservazioni vanno compiute anche per il quarto motivo di ricorso afferente a concludenza e convergenza delle chiamate in correità del ON e della CH, di cui pure si è dato atto nella presente trattazione, sì da doversi rinviare anche per tal verso all'anteriore analisi (p. 5/7). Le deduzioni del ricorrente, d'altro canto, non solo sono state valutate e con logica motivazione disattese dalla sentenza di appello, ma (al pari degli omologhi rilievi dei coimputati) si atteggiano in termini di prospettata rilettura fattuale dei dati processuali non percorribile nell'odierno giudizio.
Le critiche afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, dunque, al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, avuto riguardo alla sufficienza e adeguatezza motivazionale (confermativa sul punto dei motivi del diniego espressi dalla sentenza di primo grado), con cui l'impugnata sentenza di appello reputa non concedibili al ER le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. 7.- L'unico profilo, comune ai cinque ricorrenti, che merita una rivisitazione è quello relativo al trattamento sanzionatorio per effetto delle modifiche apportate alla misura della pena detentiva per il reato di cui all'art. 73, L.S. dalla L. n. 49 del 2006. La sentenza di appello del 10.2.2005, nel ridurre la pena in parziale accoglimento dei motivi di appello, ha correttamente considerato come reato più grave, per individuare la pena base, quello di cui all'art. 73, comma 6, L.S. (tanto più a fronte della riqualificazione della condotta associativa in termini di sola partecipazione criminosa).
Dopo la pronuncia della sentenza del 10.2.2005 e della sentenza del 20.10.2005 nei confronti del coimputato ER il panorama sanzionatorio, come detto, è mutato per effetto della L. n. 49 del 2006 (di conversione con modifiche del D.L. n. 272 del 2005), che ha ridotto il minimo edittale della sanzione detentiva prevista per il reato di cui all'art. 73, L.S. a 6 anni di reclusione, invariata restando l'entità della congiunta pena pecuniaria. Il difensore di OC AM (n. 1969) sia con tempestivo motivo nuovo (subordinato) che nel corso della discussione ha insistito per l'applicazione dello ius superveniens più favorevole. Alla richiesta si sono associati i difensori degli altri quattro ricorrenti. Ritiene il collegio decidente, sulla scia di precedenti pronunce in termini (Cass. Sez. 6, 2.4.2008 n. 16176, Mecaj, rv. 239557), che la richiesta dei ricorrenti debba essere accolta, non potendo la norma sopravvenuta più favorevole non trovare applicazione, in conformità al generale principio fissato dall'art. 2 c.p., comma 4 (da porsi in relazione al disposto dell'art. 609 c.p.p., comma 2), anche nel corso del giudizio di cassazione.
Vero è che i giudici di merito (entrambe le impugnate sentenze del 10.2.2005 e del 20.10.2005) non hanno determinato la pena detentiva inflitta ai cinque ricorrenti nella misura minima edittale previgente. Ma è altrettanto innegabile che nel definire il trattamento sanzionatorio il giudice di merito ha l'onere di individuare una sanzione che, pur ritenuta adeguata - in termini assoluti - alla gravità del caso concreto, per solito tiene conto (nel quadro dei limiti edittali) anche del limite minimo della pena detentiva. Alla nuova valutazione del trattamento sanzionatorio non può che provvedere il giudice di merito. Per tanto la sentenza impugnata (rectius le due sentenze della Corte territoriale, ma i ricorsi contro le stesse sono stati riuniti nel presente giudizio) deve essere annullata limitatamente a tale specifico punto, procedendo altra sezione della Corte di Appello di Bologna alla definizione della misura delle pene detentive da ritenersi congrue per ciascun imputato, avendo riguardo anche alla diversa pena detentiva minima edittale fissato dalla novella normativa. Nuova valutazione da compiersi, va precisato, senza fissarsi in via astratta alcun vincolo per il giudice del rinvio acciocché, all'esito di tale nuovo esame, le pene detentive inflitte agli imputati debbano essere effettivamente ridotte.
All'annullamento con rinvio delle due sentenze per le indicate ragioni connesse allo ius superveniens si coniuga il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Bologna e il rigetto, per tutti gli altri dedotti motivi, dei ricorsi dei cinque imputati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale di Bologna e, nel resto, i ricorsi degli imputati.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009