Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2014, n. 43809
CASS
Sentenza 24 ottobre 2014

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In caso di riqualificazione giuridica del fatto nell'udienza preliminare e conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero perchè eserciti l'azione penale a norma dell'art. 552 cod. proc. pen., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari poichè questo, siccome finalizzato a introdurre un contraddittorio anticipato, è adempimento che conserva la sua ragion d'essere laddove il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale, e non quando tale esercizio è imposto dal Giudice a seguito di un contradditorio già assicurato all'imputato.

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 7 CEDU, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata per un fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa a società dello stesso soggetto legalmente rappresentata).

Ai fini della configurabilità di illeciti penali in relazione a condotte poste in essere al solo scopo di eludere l'imposizione tributaria, nel caso di società con sede legale estera controllata da impresa avente sede in Italia ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. è necessario che il giudice accerti - attraverso le regole del processo penale e, quindi, rifuggendo da inversioni dell'onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni tributarie - se il "domicilio fiscale" estero sia una costruzione di puro artificio, individuabile alla luce dei criteri fissati dall'art. 162 d.P.R. 1986, n. 917 e degli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. "casella postale" o "schermo" o, invece, corrisponda ad una entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o statuto. (Fattispecie anteriore alla depenalizzazione delle condotte abusive operata, in ambito tributario, dall'art. 10-bis, della legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015).

In materia di reati tributari, il "dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli artt. 37 e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono. (Fattispecie anteriore alla depenalizzazione delle condotte elusive operata, in ambito tributario, dall'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015).

In materia tributaria, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o Iva è reato omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione; con la conseguenza che, salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perchè istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità di terzi, a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, per la collaborazione, con i soggetti sottoposti all'obbligo dichiarativo, nella "esterovestizione" di società cui imputare i profitti da sottrarre alla imposizione fiscale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2014, n. 43809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43809
Data del deposito : 24 ottobre 2014

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