Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod.proc.pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2007, n. 28571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28571 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1087
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 003560/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BARI;
nei confronti di:
1) AN GI N. IL 15/01/1957;
2) AVITABILE SALVATORE N. IL 11/01/1967;
3) CO RC N. IL 12/11/1955;
avverso ORDINANZA del 28/11/2006 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI V., di ann. s.r.. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per abnormità avverso ordinanza del GUP che, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento
contro
NO SC ed a., dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dopo la sua disposizione di imputazione coatta, perché non era stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al P.M..
Il P.G. rileva in particolare che il GIP, come segnala il ricorrente, ha dichiarato la nullità dell'udienza camerale a seguito della quale aveva disposto l'imputazione coatta, senza trame implicazione conseguente circa la sua stessa precedente ordinanza (art. 185 c.p.p.). Da tanto desume l'abnormità del provvedimento e conclude per l'annullamento.
2 - Il ricorso è fondato. La giurisprudenza è costante sul principio (cfr. in particolare Cass. Sez. 6^, n. 5369/03, Taormina - CED, rv. 223690) che "è abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del g.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il p.m. promuove l'azione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5 (ed "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415 bis c.p.p., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ord. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491)". Si osservi che la richiesta di archiviazione al giudice delle indagini esonera il p.m. dal provvedere all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. La ratio della previsione dell'art. 415 bis è difatti quella di consentire all'indagato di non essere imputato, cioè esposto alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m., senza aver potuto esporgli le sue ragioni. Ma, questa formulata per scelta propria del p.m. o per imposizione del giudice delle indagini, e l'ordinanza del g.i.p. che ha disposto l'imputazione coatta (art. 409 c.p.p., comma 5) non è impugnabile, l'avviso è superato dalla già avvenuta devoluzione della decisione al giudice, che deve fissare l'udienza preliminare. Tanto si evince dalla motivazione a base del principio giurisprudenziale surriferito: una volta che il Giudice ha ritenuto che la notizia di reato non è infondata e che debba farsi luogo all'esercizio dell'azione penale, le parti possono comunque nell'udienza preliminare consecutiva alla formulazione dell'imputazione, ove il rito (come nella specie) si snodi attraverso tale fase, operare le opportune deduzioni per evitare il rinvio a giudizio.
E all'uopo, qui si aggiunge, va posto mente al dettato dell'art. 421 bis c.p.p., introdotto con la stessa L. n. 479 del 1999, che ha introdotto l'art. 415 bis c.p.p.. In conclusione, per quanto ormai interessa, superata la fase d'iniziativa riservata al P.M., il G.U.P. non doveva rilevare il vizio, per quanto ravvisabile, della procedura culminata nella disposizione del G.I.P. d'imputazione coatta e neanche rilevare, dopo tale disposizione, nullità per mancanza d'avviso da parte del P.M. ex art. 415 bis c.p.p.. Questo avviso non era dovuto dal P.M., ormai obbligato all'esercizio dell'azione penale.
Pertanto il provvedimento è abnorme solo perché il G.U.P. ha disposto la restituzione, degli atti a P.M. per un adempimento cui lo stesso P.M. non era tenuto dopo la coazione a formulare l'imputazione, invece di procedere nella camera di consiglio per giungere ad una qualsiasi decisione di cui agli artt. 424 e ss. c.p.p..
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Bari per l'ulteriore. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007