Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione ed ordinato, ex art.409, comma 5, cod. proc. pen., al P.M. di formulare l'imputazione, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., all'indagato ed al suo difensore di fiducia, posto che l'avviso deve essere notificato all'indagato solo nell'ipotesi in cui il P.M. non debba formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 e 411 cod. proc. pen. e, d'altro canto, l'esigenza di assicurare il contraddittorio in ordine alla completezza delle indagini (cui è preordinato l'istituto previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen.) e di assicurare il diritto di difesa dell'imputato è soddisfatto, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'imputazione coatta, dall'udienza camerale che il giudice deve fissare ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione. (V. Corte costituzionale, ordinanze nn. 460 e 491 del 2002, sia pure con riguardo all'ipotesi di citazione diretta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Saverio MANNINO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Palermo;
avverso l'ordinanza in data 20 ottobre 2001 del Giudice per le indagini preliminari di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Loris D'Ambrosio, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Il 31 ottobre 2001, all'esito di udienza fissata a norma dell'art.409 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari di Palermo
respingeva parzialmente la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di BE AR, nato a [...] il [...], e disponeva che lo stesso pubblico ministero formulasse l'imputazione per i reati di cui agli att.582 e 337 c.p.. Il 19 ottobre 2001 il pubblico ministero, formulata l'imputazione, provvedeva a chiedere il rinvio a giudizio dell'imputato. Con ordinanza del 20 ottobre 2001, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, rilevato che era stata omessa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato ed al suo difensore di fiducia e che tale omissione integrava la nullità di cui all'art.416 c.p.p., dichiarava la nullità della suindicata richiesta di rinvio a giudizio.
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo, chiedendone l'annullamento per abnormità, sul rilievo che l'avviso della conclusione delle indagini non era, nel caso di specie dovuto, vertendosi nella fattispecie della imputazione coatta.In particolare, il ricorrente osserva che le esigenze sottostanti all'art 415 bis c.p.p. sarebbero, nei subprocedimento disciplinato dall'art.409 c.p.p., soddisfatte tramite l'udienza in camera di consiglio prevista dal comma 2 di detto articolo, in quanto, da un lato, la notifica dell'avviso della fissazione di tale udienza porrebbe l'imputato a conoscenza del procedimento penale a suo carico, e, dall'altro, nel corso della medesima udienza camerale ben potrebbero essere formulate eventuali istanze difensive. Conseguentemente, ad avviso del Procuratore della Repubblica di Palermo, il provvedimento impugnato, nel dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata ai sensi dell'art.409, comma 5, c.p.p. per omesso avviso ex art.415 bis c.p.p., sarebbe "assolutamente abnorme e viziato per erronea interpretazione del dettato legislativo e manifesta illogicità della motivazione".
DIRITTO
II ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, con le recenti ordinanze nn.4óO e 491 del 2002, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415 bis e 552 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt.
24, 101 e 112 della Costituzione. Il giudice remittente (il Giudice per le indagini preliminari di Cuneo) aveva sollevato, con due ordinanze di analogo contenuto, questione di costituzionalità delle disposizioni citate, nella parte in cui prevedono che nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice - il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art.415 bis c.p.p. per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse.
In queste pronunce è stato chiarito che, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, la lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso di cui all'art. 415 bis del codice di rito deve essere notificato all'indagato soltanto nella ipotesi in cui il pubblico ministero non debba "formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt.408 e 411". D'altra parte - ha aggiunto il giudice delle leggi - l'esigenza di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini (cui è preordinato l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.) sì giustifica soltanto se "il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale", giacché, altrimenti, "si determinerebbe un anomalo "controllo" dell'indagato in vista di un'eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura "anticipato" rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari". Su queste premesse, la Corte costituzionale ha affermato che "viceversa, ove ricorra una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento".
Nelle decisioni sopra citate, la Corte costituzionale ha anche specificato che "nessuna nullità - per il mancato avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis - può conseguire ove la citazione diretta sia imposta dal giudice e, parimenti, nessuna lesione del diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è, nella specie, congruamente assicurato dalla sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione".
Le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza costituzionale sono integralmente condivise da questa Corte. Non resta che specificare che le argomentazioni del giudice delle leggi valgono non soltanto nella ipotesi di citazione diretta, presa in esame con le ordinanze citate, ma anche quando, come nella fattispecie, l'esercizio dell'azione penale avviene attraverso le forme della richiesta di rinvio a giudizio. Ne consegue che nessuna nullità per la mancata previa informazione all'indagato con l'avviso previsto dall'415 bis c.p.p. può determinarsi se il giudice ha disposto con ordinanza che il pubblico ministero formuli entro dieci giorni l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, dello stesso codice: anche in questa ipotesi, in cui l'esercizio della azione penale discende dall'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, l'udienza camerale (che precede tale ordine e che il giudice è tenuto a fissare ove ritenga di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero) è idonea a garantire il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini (al quale è finalizzato l'istituto previsto dall'art.415 bis) e ad assicurare il diritto di difesa dell'imputato. Deve, conseguentemente, ritenersi abnorme l'ordinanza censurata, con la quale, facendo illegittimamente regredire il procedimento e determinando una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, dopo avere respinto la richiesta di archiviazione ed ordinato, ex art.409, comma 5, c.p.p, al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal medesimo pubblico ministero per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini all'imputato ed al suo difensore di fiducia.
L'ordinanza oggetto di ricorso deve, quindi, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2003.