Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 439
CASS
Sentenza 5 dicembre 2002

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È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione ed ordinato, ex art.409, comma 5, cod. proc. pen., al P.M. di formulare l'imputazione, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., all'indagato ed al suo difensore di fiducia, posto che l'avviso deve essere notificato all'indagato solo nell'ipotesi in cui il P.M. non debba formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 e 411 cod. proc. pen. e, d'altro canto, l'esigenza di assicurare il contraddittorio in ordine alla completezza delle indagini (cui è preordinato l'istituto previsto dall'art.415 bis cod. proc. pen.) e di assicurare il diritto di difesa dell'imputato è soddisfatto, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'imputazione coatta, dall'udienza camerale che il giudice deve fissare ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione. (V. Corte costituzionale, ordinanze nn. 460 e 491 del 2002, sia pure con riguardo all'ipotesi di citazione diretta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2002, n. 439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 439
    Data del deposito : 5 dicembre 2002

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