Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M., per essere stato enunciato il fatto addebitato all'imputato in termini parzialmente diversi da quelli contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto il differente tenore testuale dell'art. 417 cod. proc. pen. (che richiede che l'enunciazione del fatto debba avere i requisiti di chiarezza e precisione) rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 11405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11405 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 30/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 584
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 020092/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) RA MO N. IL 05/05/1973;
avverso ORDINANZA del 28/01/2003 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe veniva dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disposta la restituzione degli atti al P.M., sul rilievo che la contestazione contenuta nell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. notificato all'indagato era parzialmente diversa da quella riportata nella anzidetta richiesta. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, denunciando la abnormità del provvedimento, poiché, dato il tenore della disposizione dell'art. 415 bis c.p.p., non è necessaria una perfetta coincidenza testuale tra il fatto indicato nell'avviso e quello enunciato nella successiva richiesta di rinvio a giudizio e considerato, altresì, che è consentita la contestazione di circostanze aggravanti, nonché, ove resti immutato il fatto, la pronuncia di sentenza per un titolo di reato diverso da quello contestato.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato deve essere qualificato come abnorme, per il suo contenuto e per gli effetti, essendo stata adottata una soluzione in contrasto con specifiche norme e con le linee fondamentali del sistema processuale, per essere stata disposta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Mentre per la richiesta di rinvio a giudizio l'enunciazione del fatto addebitato all'imputato deve avere i requisiti di chiarezza e precisione indicati nell'art. 417 primo comma lett. b) c.p.p., l'avviso di cui all'art. 415 bis dello stesso codice deve contenere la "sommaria enunciazione del fatto": il differente tenore testuale delle suddette norme rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità.
Con riguardo alle peculiarità del caso in esame, inoltre, va rilevato che le differenze ravvisate non incidono sui profili essenziali della contestazione, che, peraltro, è suscettibile di modifiche anche nel corso del dibattimento, nei limiti e nei modi previsti dagli artt. 516 e 517 c.p.p.. Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato senza rinvio, siccome abnorme e gli atti vanno rimessi al Giudice di merito per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004