Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 4
In tema di analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza per le quali non sia prevista la revisione, il mancato avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo delle analisi rende inutilizzabili i risultati ed i relativi verbali non possono essere raccolti nel fascicolo per il dibattimento.
In tema di analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza per le quali non sia prevista la revisione, la conoscenza che l'interessato, da individuare nel soggetto nei cui confronti potrebbero sorgere indizi di reato, abbia "aliunde" del giorno, luogo e ora delle analisi non può sostituire l'avviso ufficiale che deve essere dato, anche informalmente, ma sempre a cura dell'organo procedente.
In tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, è necessario distinguere i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative, ovvero alla normale attività di vigilanza e di ispezione, disciplinati dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., dalle analisi e prelievi inerenti invece ad un'attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare per i quali devono operare le norme di garanzia della difesa in applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen..
È causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle disposizioni del codice di procedura penale la cui osservanza, nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato.
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L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2010, n. 15372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15372 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
SENTENZA N. 238 Camera di consiglio del 10 febbraio 2010
1 5372/ 10 72 REG. GENERALE n. 25177/2009
R REPUBBLICA ITALIANA
O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. Dott. Agostino Cordova Consigliere
3. Dott. Amedeo FR (est.)
4. Dott.ssa Guicla I. Mulliri Consigliere
Consigliere 5. Dott. Luigi Marini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL EN, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 24 aprile 2009 dal tribunale del riesame di
Lecce; udita nella udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2010 la rela- zione fatta dal Consigliere Amedeo FR;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Michele Laforgia;
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 13.3.2009 il GIP del tribunale di Brindisi applicò a IL EN, quale consigliere di amministrazione della RM Ambien- te srl, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai seguenti capi: A) di cui all'art. 260, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso con GL AO, quale gestore di fatto della discarica di pro- prietà della RM EN sita in Brindisi, loc. RM, con Di UL GI, quale addetto alla discarica stessa, con VI IU, quale am- ministratore della VI Servizi Ambientali spa, con sede in ID (TV), e con VI ND, quale responsabile commerciale di tale società, al fine di trarne profitto, con più operazioni, con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestito abusivamente un traffico di ingenti quantitativi di rifiuti tos- sico-nocivi per la presenza di benzene in concentrazione superiore ai limiti per l'ammissibilità in una discarica di II cat. di tipo B (falsamente indicati sui FIR anziché come rifiuti pericolosi come rifiuti composti da rifiuti non pericolosi) e di rifiuti speciali pericolosi (indicati sui FIR quali miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso) non abbandonabili in una discarica di quella cate- goria per la concentrazione di benzene ed altri composti organici;
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di piombo, cadmio e mercurio in misura superiore ai limiti consentiti per la di- scarica di RM (indicati sui FIR quali pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose); G) all'art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso con Ca- stiON AO, Di UL GI, LO IO, e con US DA lo, quale amministratore della US EN srl, compiuto analoghe con- dotte di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, per la presenza di cadmio, selene, rame e benzene in misura superiore ai limiti consen- titi per la discarica di RM (indicati sui FIR quali miscugli di rifiuti conte- nenti almeno un rifiuto pericoloso); I) all'art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso con Ca- stiON AO, Di UL GI, e con AR FR, quale amministra- tore della Eco Impresa srl, compiuto analoghe condotte di traffico illecito di in- genti quantitativi di rifiuti tossico-nocivi, per la presenza di cadmio, selene, ra- me e piombo in misura superiore ai limiti consentiti per la discarica di RM (indicati sui FIR quali imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze); P) agli artt. 319 e 321 cod. pen. per avere conferito e fatto conferire a La PE SA, chimico componente del comitato tecnico della provincia di
Brindisi, incarichi professionali in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio, e precisamente di pareri favorevoli alle istanze della RM EN srl di au- torizzazione all'adeguamento della discarica ed alla realizzazione di una piatta- forma per lo stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi
2. Il tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, dispose la sostituzione della misura coercitiva applicata con quella degli arresti domicilia- ri. Osservò tra l'altro il tribunale:
-che la discarica sita in contrada RM di Brindisi, gestita dalla soc. RM EN, di cui il IL era consigliere delegato, era una discarica di seconda categoria tipo B, in cui sono abbancabili i rifiuti speciali e quelli pe- ricolosi perché tossico nocivi, purché non superino certe concentrazioni di alcu-
che, a seguito di una segnalazione e di accertamenti effettuati il 2.8.2006 ne sostanze.
su rifiuti provenienti da tale srl Sieco, era iniziata una intensa attività investiga- tiva mediante intercettazioni telefoniche ed acquisizione di documentazione da cui risultava il conferimento nella discarica di RM di rifiuti ivi non abban- cabili mediante la contraffazione dei formulari di accompagnamento.
-- che fra le società che effettuavano illeciti conferimenti di rifiuti pericolo- si e tossico nocivi mediante contraffazione dei formulari era stata individuata la
VI Servizi Ambientali srl. - che il 7.12.2006 il Corpo forestale dello Stato aveva effettuato un sopral-
-3-
luogo nella discarica RM, mentre le intercettazioni telefoniche in atto ave- vano permesso di accertare un tentativo dei responsabili della discarica (Casti- ON, Di UL e IL) di sottrarre al controllo i camion con i rifiuti della
VI, i cui autisti vennero avvertiti che non avrebbero potuto scaricare nella discarica e furono tenuti lontani da essa: tre camion furono fatti parcheggiare in una stazione di servizio di AN a mare, per farli poi scaricare in seguito senza la presenza dei forestali, mentre un autocarro fu addirittura fatto ritornare
-- che solo l'11.12.2006 il IL autorizzò il GL a ricevere i ca- in sede. mion, ma poi il giorno successivo il GL rifiutò loro l'ingresso.
- che però nel frattempo l'11.12.2006 i tre camion parcheggiati nella area di servizio di AN (e di cui si era parlato nelle intercettazioni telefoniche) vennero individuati dai carabinieri che si erano fatti accompagnare dai tecnici dell'Arpa, i quali prelevarono i campioni dei rifiuti, mentre i camion furono poi dal VI fatti rientrare in sede. che i risultati delle analisi di tali campioni avevano dimostrato che la ti- pologia dei rifiuti era diversa da quella risultante dalla documentazione di ac- compagnamento perché il valore degli oli minerali era superiore allo 0,1%, sic- ché i rifiuti andavano qualificati come tossici e nocivi oppure come rifiuti peri- colosi con concentrazione di oli minerali superiore allo 0,1%, ossia rifiuti che non potevano essere smaltiti nella discarica di RM.
-che da una intercettazione telefonica del 9.1.2007 tra VI IU e il GL era risultato che, a seguito dei controlli della forestale, il IL aveva momentaneamente sospeso l'attività della discarica. che nel corso delle indagini era stata individuata fra i fornitori di rifiuti anche la RI ES srl di OR SS, ed il 23.3.2007 fu sotto- posto a controllo ed a prelevamento di campioni un camion di rifiuti provenienti da questa ditta.
-che, infatti, dalle intercettazioni telefoniche era risultato che il CA ne aveva ordinato al palista LO di stendere immediatamente il carico, il che avrebbe portato a mescolare rifiuti con quelli già presenti e quindi ad impedirne un eventuale campionamento, ed era altresì risultato che il IL, a sua volta informato, si era mostrato preoccupato. che dalle intercettazioni telefoniche era emersa l'abitualità dei conferi- menti illeciti nella discarica da parte della RI ES. che le analisi dell'Arpa avevano accertato che si trattava di rifiuti tossico nocivi non smaltibili in una discarica di seconda categoria di tipo B.
-- che analoghi fatti erano intervenuti con i conferimenti della srl Giustoz- zi il cui carico era stato sottoposto a prelievi il 17.10.2007 e le cui analisi ave- vano dimostrato che si trattava di rifiuti tossico nocivi con alto concentrato di idrocarburi, non smaltibili in quella discarica.
- che sempre il 17.10.2007 era stato campionato anche un carico di rifiuti provenienti dalla Eco Impresa srl, le cui analisi avevano evidenziato che si trattava di rifiuti tossico nocivi per l'alta concentrazione di idrocarburi, non - 4-
smaltibili in quella discarica. wwwwwwche si era trattato non già di operazioni isolate ma di tutta una serie di smaltimenti di rifiuti che sia il GL sia il IL avevano cercato di sot- trarre ad eventuali controlli, dando disposizioni per un immediato scarico e co- pertura ed informandosi dei turni di servizio del personale del corpo forestale.
- che erano evidenti sia l'abusività della gestione sia il fine di profitto. che era infondata l'eccezione secondo cui, essendo il IL indagato,
l'attività di prelievo e di analisi avrebbe dovuto rispettare le procedure di cui all'art. 220 cod. proc. pen., perché nella specie trovava applicazione l'art. 223 cod. proc. pen. e perché non erano stati violati i diritti della difesa, posto che le modalità dei prelievi e l'avvenuto prelievo erano noti tutte le parti, le quali a- vrebbero potuto avvalersi di propri consulenti. che, in relazione ai rifiuti della soc. VI, era già stato osservato che, quanto alla regolarità delle procedure di campionamento, il Gip non aveva avuto disponibilità dei relativi verbali al momento di emissione della misura, ma dalla documentazione successivamente inviata si evinceva che i campioni erano rap- presentativi dei miscugli di rifiuti, e che le modalità di prelievo erano in linea con le previsioni del manuale IRSA-CNR relativo ai metodi analitici per i fan-
ghi.
-che dalla documentazione di accompagnamento risultava che il produtto- re dei rifiuti era la società VI, tuttavia della presunta violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. poteva dolersi solo VI IU, legale rappresen- tante della società, e non anche VI ND, che era solo il direttore commer-
ciale.
- che comunque l'attività di campionamento e di analisi dei rifiuti aveva natura amministrativa e quindi non doveva rispettare le norme del codice di rito,
e l'unica garanzia prevista era quella di cui all'art. 223 cod. proc. pen.
- che comunque l'avviso dell'inizio delle operazioni di analisi ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non era necessario perché il prelievo dell'11.12.2006 era avvenuto alla presenza degli autisti degli autocarri, dipen- denti della Veca Sud Autotrasporti srl, e l'avviso che le analisi sarebbero state compiute il giorno successivo era stato dato oralmente a detti autisti, sicché era idoneo a raggiungere il suo scopo. che infatti doveva ritenersi che l'avviso era stato regolarmente dato alla parte interessata per il tramite degli autisti dipendenti dalla Veca Sud Autotra- sporti srl, che effettuava il trasporto per conto della soc. VI sulla base di un regolare contratto, sicché l'avviso doveva ritenersi rivolto non solo al titolare della ditta da cui dipendevano gli autisti, ma anche alla società committente.
― che d'altra parte, dalle intercettazioni telefoniche che erano sempre in at- to risultava che i VI erano stati subito messi al corrente dell'avvenuto pre- lievo dal titolare della ditta di autotrasporti EN LA, che aveva loro inviato via fax anche una copia dei verbali, e che VI IU era anche ve- nuto a conoscenza che le analisi si sarebbero svolte il giorno successivo, tanto da mettersi in contatto col proprio consulente con il quale avevano poi deciso di non essere presenti perché l'avviso non era stato dato anche a loro. -5- che quanto ai criteri seguiti nell'analisi, questa era stata effettuata
- dall'Arpa, e cioè da un organo regionale assistito da un principio di affidabilità. che peraltro i metodi seguiti erano irrilevanti per l'inequivocabile esito HAPOPE delle analisi in chiave accusatoria qualunque fosse il metodo adottato e comun- que perché, anche qualora si facesse a meno delle analisi, vi sarebbero gravi in- dizi di colpevolezza derivanti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che dimostravano come il IL temesse i controlli, tanto da rivolgersi a com- piacenti agenti della forestale e della polizia provinciale e da avere corrotto un chimico del comitato tecnico provinciale al fine di alterare la certificazione chimica.
-che non aveva valore di prova la CT di parte che attribuiva alla discarica la qualifica super, che non proveniva nemmeno dal successivo richiesto ade- guamento, dato che questo fu concesso solo ai fini della chiusura e con una pro- nuncia del Tar.
- che dalle intercettazioni telefoniche, incrociate con i servizi di osserva- zione e con i risultati delle analisi emergevano gravi indizi di colpevolezza per i reati ipotizzati, commessi attraverso una organizzazione che coinvolgeva tutta la struttura societaria al fine di effettuare, con ingiusto profitto, traffico illecito di rifiuti conferiti nella discarica, non autorizzata per lo smaltimento di materiale con presenza di elementi sopra i limiti tabellari.
-che vi erano gravi indizi di colpevolezza anche per il reato di corruzione del La PE, il quale, pur avendo avuto incarichi professionali dal IL, a- veva accettato la nomina di componente del comitato tecnico provinciale, conti- nuando ad effettuare analisi per il IL e nello stesso tempo aveva informato il IL sull'andamento dei lavori del comitato che doveva dare il parere sull'adeguamento della discarica di RM per lo stoccaggio di rifiuti non pe- ricolosi;
ed aveva espresso parere favorevole sul potenziamento della discarica. che era quindi configurabile il reato di corruzione sia perché il La PE aveva violato l'obbligo di segretezza delle riunioni;
sia perché si era inserito il-
-
lecitamente nella formazione della volontà dell'organo a vantaggio del IL;
sia perché aveva fatto ottenere a questi il parere favorevole sulle pratiche per il potenziamento, anche alterando i risultati delle relative analisi;
sia perché in so- stanza aveva asservito la funzione pubblica agli interessi del privato.
-che peraltro per lo stesso reato di corruzione era intervenuta sentenza di patteggiamento relativamente al La PE.
-che sussisteva l'esigenza di impedire la reiterazione del reato ed il peri- colo di inquinamento probatorio.
3. Il IL propone ricorso per cassazione deducendo: 1) inosservanza dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. anche in relazione a- gli artt. 360 e 369 bis, 178 e 191 cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea appli- cazione del d.m. 3 agosto 2005, allegato 3 punto 2; mancanza o manifesta illo- gicità della motivazione. Lamenta che il tribunale del riesame ha erroneamente rigettato l'eccezione della difesa di inutilizzabilità, nullità ed inattendibilità delle procedure di cam- -6- pionamento e delle analisi dei rifiuti. La difesa aveva infatti eccepito che all'epoca dei prelievi il IL era già persona sottoposta alle indagini, tanto che era soggetto alle intercettazioni telefoniche. Quindi doveva trovare applica- zione l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Il tribunale, pur dando atto che il FI lo era persona sottoposta ad indagini fin dall'agosto 2006, ha rigettato l'eccezione con motivazione apodittica, meramente apparente e per di più relati- va al coimputato VI IU, senza spiegare le ragioni per le quali tale mo- tivazione varrebbe anche per il IL. In realtà al momento del sopralluogo e del prelievo già erano in corso le indagini preliminari mediante intercettazioni telefoniche e nell'ambito di tali indagini, che non avevano alcuna connotazione amministrativa, furono appunto individuati, grazie alle intercettazioni, gli auto- carri stazionati a AN. Con le stesse modalità e sempre grazie alle intercet- tazioni telefoniche furono svolti anche gli altri controlli, prelievi ed analisi ine- renti le altre tre società. Si tratta quindi di attività, eseguite nei confronti di per- sone già indagate e necessarie per assicurare le fonti di prova. Le stesse doveva- no dunque essere compiute col rispetto delle procedure e delle garanzie difensi- ve a norma dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Pertanto la polizia giudiziaria avrebbe dovuto sequestrare i mezzi, avvisare il PM. e procedere a formale accertamento tecnico avvisando gli indagati delle facoltà di cui agli artt. 360 e 359 bis cod. proc. pen. prima di procedere al prelievo dei campioni ed alle analisi. L'omissione di tali garanzie costituisce causa di inutilizzabilità e comunque di nullità delle operazioni compiute in violazione di legge. Ricorda poi che la difesa aveva anche eccepito che, come risultava dagli stessi rapporti Arpa, erano stati usati erroneamente metodi di campionamento differenti e per due analisi quelli relativi ai rifiuti omogenei, mentre nella specie si trattava di miscugli e quindi di rifiuti disomogenei. La violazione della norma tecnica aveva irrimediabilmente inficiato la rappresentatività del campione e re- so inutilizzabili ed inattendibili i risultati delle analisi. Aggiunge che in presenza di accertamenti tanto approssimativi e così esi- gui, l'ipotesi che tutti i conferimenti provenienti dalle medesime aziende fossero ugualmente illegittimi, con conseguente fumus del reato di traffico illecito ipo- tizzato, costituisce una mera congettura sfornita di riscontro logico e di suffi-
cienti indizi. Sul punto l'ordinanza impugnata è del tutto silente. Anzi afferma che le modalità del prelievo sono conformi al manuale IRSA-CNR, senza avvedersi che proprio per questo non corrispondono alla norma tecnica. La presunzione che i risultati sarebbero esatti perché l'Arpa è un ente regionale e perché le ana- lisi hanno avuto esito accusatorio, è poi apodittica ed inquietante, oltretutto in conflitto con la minima entità dei parametri considerati dall'Arpa. 2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il tribunale del riesame ha affermato che, a prescindere dal risultato delle analisi, il delitto ipotizzato sa- rebbe fondato su una serie di rilevanti dati investigativi. In realtà, però, la stessa ordinanza impugnata afferma in seguito che la prova del traffico illecito si rica- -7- verebbe dalle intercettazioni telefoniche incrociate con i servizi di osservazione e con i rilievi chimici eseguiti sui camion, e dà importanza decisiva al supera- mento dei limiti per alcune sostanze. In assenza di tali superamenti, il sospetto di una attività illecita deducibile da alcune telefonate, nessuna delle quali peral- tro riferibile al IL, è privo di qualsiasi conferma. La motivazione della or- dinanza impugnata è sul punto contraddittoria e manifestamente illogica mentre è anche graficamente assente su tutti i profili evidenziati dalla difesa nei motivi di riesame. Il IL infatti non aveva nessun interesse a consentire un illegit- timo smaltimento nella discarica di RM perché all'epoca era direttore di al- tri impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti anche pericolosi e tossico no- civi, facendo utilizzare i quali avrebbe percepito anche un vantaggio personale. Al contrario non era ipotizzabile uno scopo di accaparrarsi clienti per la discari- ca di RM, stante la notoria enorme superiorità della domanda rispetto all'offerta. La disposizione di respingere i carichi e di chiudere l'impianto non era determinata dal desiderio di evitare i controlli per carichi illegittimi, bensì da un atteggiamento di prudenza in vista del rinnovo delle autorizzazioni, osteggia- te dalla provincia. Il tribunale del riesame ha poi omesso di esaminare la rasse- gna di intercettazioni riportate nell'istanza di riesame e dalle quali emerge l'assenza di qualsiasi condotta illecita da parte sua. Il tribunale invero si è limi- tato ad affermare apoditticamente e genericamente che dalle conversazioni e- mergeva la preoccupazione del IL, senza però fare riferimento al contenuto di una sola conversazione. In ogni caso, è manifestamente illogico ritenere che la preoccupazione possa tradursi in grave indizio di colpevolezza del reato di traffico illecito di rifiuti addirittura anche in assenza di qualsiasi verifica analiti- ca. Rileva anche che non è mai stato neppure ipotizzato che vi fosse una rivela- zione di notizie di ufficio per evitare i controlli o che l'accordo col La PE fosse diretto ad alterare la certificazione chimica. 3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che non vi erano gravi indizi sulla sussistenza di un ac- cordo corruttivo col La PE. Le intercettazioni attestano solo che il La PE, in ragione dei rapporti professionali instaurati anni prima, teneva informato il IL dell'iter amministrativo relativo all'impianto di RM, ma senza subi- re sollecitazioni o pressioni sulle decisioni da assumere all'interno del Comitato Tecnico e senza chiedere o ottenere alcuna contropartita. Del resto la mancanza di un rapporto sinallagmatico era provata dalla stessa condotta di entrambi gli indagati. Il tribunale del riesame ha risposto ai rilievi critici della difesa con una motivazione apparente e contraddittoria, oltre che fondata su una erronea inter- pretazione della fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. La difesa infatti aveva evidenziato che il rapporto col La PE era sorto fin dal 2001, molto prima dell'assunzione dell'incarico pubblico, e che nessuno degli incarichi specificati nel capo P) della imputazione si era mai concretizzato. Non esiste nessun atto di retribuzione indebita che si ponesse in correlazione immediata o mediata con le attività del Comitato tecnico. In mancanza di una retribuzione non dovuta e di un atto contrario ai doveri di ufficio il delitto non può essere integrato da una -8- eventuale violazione del dovere di astensione o di riservatezza. L'ordinanza im- pugnata fa riferimento a presunte falsificazioni di analisi presentate al Comitato tecnico, ossia ad una accusa totalmente nuova, estranea alle imputazioni caute- lari ad alla ordinanza coercitiva, e quindi illegittima, non potendo il tribunale del riesame di sua iniziativa porre a base della decisione un fatto diverso. Peral- tro si tratta di circostanze inesistenti ed in contrasto con la stessa ordinanza cau- telare. Né poteva essere utilizzata una sentenza di patteggiamento oltretutto in- tervenuta tra terzi. Osserva infine che, in via di mera ipotesi, la fattispecie astrattamente configurabile sarebbe quella della corruzione impropria, con con- seguente illegittimità della custodia cautelare. 4) inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata invero motiva sulla base di un pericolo di inquinamento probatorio né attuale né concreto ed inoltre riferito genericamente ad indagini relative a nuove ipotetiche e mai contestate ipotesi di reato, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato si limita poi ad enfa- tizzare la gravità dei fatti ed una sorte di attitudine professionale a delinquere per giustificare il pericolo di recidivanza. Lo stesso tribunale peraltro ha sosti- tuito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, senza però considerare che anche gli arresti domiciliari non erano giustificati in considerazione della risa- lente chiusura dell'impianto e della definitiva cessione di ogni incarico gestio-
nale del ricorrente.
Motivi della decisione
4. Il primo motivo è fondato. L'indagato aveva eccepito preliminarmente la inutilizzabilità, la nullità e comunque l'inattendibilità delle procedure di campionamento e di analisi dei ri- fiuti, ed in particolare la violazione delle procedure sia dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. sia soprattutto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., limitandosi ad osservare che nella specie trova applicazione il disposto del seguente art. 223 che rinvia espressamente all'art. 230 c.p.p., il quale consente all'indagato la nomina di consulenti di par- te». La ragione dell'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è stata ravvisata dal tribunale del riesame nel fatto che «l'attività di campionamento e di analisi dei rifiuti posta in essere dai tecnici dell'ARPA a- veva natura amministrativa, dunque svincolata dall'osservanza delle norme previste dal codice di rito a tutela del diritto di difesa degli indagati e degli im- putati per le attività di P.G., l'unica garanzia richiesta per tale attività ispettiva era effettivamente quella contemplata dal citato art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo in cui le analisi verranno effettuate». Ha quindi affermato il tribunale del riesame che nel caso di specie le facoltà previste dalla legge non sembrano essere state violate, posto che le modalità con cui i prelievi sono stati eseguiti e la cono-, -9- scenza dell'avvenuto prelievo per l'indagine chimica erano noti alle parti, che ben avrebbero potuto avvalersi di consulenti propri per i fini di legge». Si tratta di motivazione erronea (oltre che generica). Ed invero, l'attività di campionamento e di analisi ha sì, almeno normalmente, natura amministrativa, ma sempre purché sia svolta dagli organi di polizia e di controllo nell'ambito della loro normale attività amministrativa di vigilanza e di ispezione, ossia quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità della attività e non sia anco- ra emersa nessuna notizia di reato. E tuttavia, proprio perché anche dallo svol- gimento di tali verifiche amministrative potrebbero emergere indizi di reato, il legislatore (in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale) con l'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. proc. pen. ha previsto alcune garanzie difensive nei confronti dei soggetti interessati proprio per l'eventualità che a seguito delle analisi emergano per costoro indizi di reato. Le previsioni e le garanzie di cui all'art. 223 cit. riguardano dunque i prelievi e le analisi ineren- ti alle attività amministrative, ossia appunto alla normale attività di vigilanza e di ispezione. Dagli stessi dunque bisogna distinguere nettamente le analisi ed i prelievi inerenti non ad una attività amministrativa, bensì ad una attività di poli- zia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare, per i quali devono inve- in ce trovare applicazione le norme dell'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen., base al quale quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Nel caso quindi di attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito di una indagine preli- minare, devono operare «le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività ammini- strativa che in tal caso non può definirsi extra-processum» (Sez. III, 14.5.2002, n. 23369, Scarpa, m. 221627). In altre parole, l'attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: so-
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lo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, vertendosi in attività amministrativa, è appli- cabile l'art. 223 disp. att. cit.» (Sez. III, 16.10.1998, n. 12390, Fecchio, m.
212374). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il pre- supposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., e dunque per il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini del- l'applicazione della legge penale, è costituito dalla «sussistenza della mera pos- sibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchie- sta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostan- za che esso possa essere riferito ad una persona determinata» (Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, m. 220291; Sez. II, 13.12.2005, n. 2601, Cacace,
m. 233330). Nel caso in esame la stessa ordinanza impugnata ricorda che le indagini - 10 - preliminari erano iniziate fin dal 2.8.2006 nei confronti di una serie di soggetti in relazione alla attività della discarica di RM, tanto che nei confronti di detti soggetti, tra i quali l'odierno ricorrente, era stata avviata «un'intensa attivi- tà di intercettazioni telefoniche ... unitamente ai servizi di riscontro ed alla ac- quisizione di copiosa documentazione». Risulta quindi che all'epoca dei prelievi il IL aveva già acquistato la qualità di persona sottoposta alle indagini, tan- to da essere sottoposto, insieme agli altri indagati, ad intercettazione telefonica,
e da essere iscritto nel registro delle notizia di reato. In ogni caso, non può dubi- tarsi che, quando il giorno 7.12.2006 il corpo forestale fece il sopralluogo nella discarica di RM e quando l'11.12.2006 i carabinieri individuarono gli auto- carri ed i tecnici dell'Arpa eseguirono i prelievi, erano già in corso le indagini preliminari, iniziate sin dal precedente mese di agosto, e sussistevano sicura- mente, come peraltro afferma la stessa ordinanza impugnata, gli «indizi di rea- to>> di cui parla l'art. 220 cit. Del resto, sempre dalla ordinanza impugnata, e- merge anche che la localizzazione dei camion e la decisione di effettuare i cam- pionamenti ed i prelievi venne fatta, per così dire, in diretta ed a colpo sicuro perché i camion erano stati individuati e localizzati proprio sulla base delle in- tercettazioni telefoniche che venivano contemporaneamente eseguite nei con- fronti degli indagati. Ed infatti i carabinieri si recarono nella stazione di servizio dove i camion erano parcheggiati facendosi già accompagnare dai tecnici dell'Arpa per prelevare i campioni. Con analoghe modalità si sono svolti anche i controlli, i prelievi e le analisi inerenti a RI ES (capo D), a US EN (capo G) e ad Eco Impresa di RI FR (capo I), disposti ed effettuati nell'ambito delle mede- sime indagini preliminari e sempre in costanza delle intercettazioni telefoniche sulle utenze degli indagati, e segnatamente di IL EN. Non è quindi discutibile che tutte queste attività, eseguite nei confronti di persone già indagate e proprio al fine di assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro potesse servire per l'applicazione della legge penale, costituivano vera e propria attività di polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, e non mera attività amministrativa, e che avrebbero pertanto dovuto svolgersi a norma dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ossia con l'osservanza delle dispo- sizioni del codice di procedura penale e delle conseguenti procedure e garanzie difensive. La polizia giudiziaria avrebbe quindi dovuto procedere al sequestro. dei mezzi, notiziare il pubblico ministero, seguire le procedure di cui all'art. 360 cod. proc. pen., qualora gli accertamenti tecnici fossero non ripetibili, ossia a- vessero ad oggetto cose o luoghi il cui stato era soggetto a modificazione, avvi- sare gli indagati delle facoltà di cui agli artt. 360 e 369 bis, fra cui quella di no- minare un difensore e propri consulenti prima di procedere al prelievo ed all'analisi dei campioni. D'altra parte, per i motivi che saranno di seguito indicati, deve ritenersi che nella specie il tribunale del riesame abbia implicitamente ritenuto che si trattava di accertamenti non ripetibili, ossia su elementi e sostanze deteriorabili o soggetti a modificazione. Il fatto che siano state violate le disposizioni del codice di procedura e le garanzie difensive previste dal codice stesso per assicurare le fonti di prova e - 11 - raccogliere elementi utili alle indagini comporta che i risultati delle analisi in tal modo ottenuti non possono assumere efficacia probatoria e, quindi, non sono u- tilizzabili (cfr. Sez. III, 18.11.2008, n, 6881/09, Ceragioli, m. 242523). D'altra parte, quand'anche si volesse – peraltro discutibilmente, trattandosi di prove il- legittimamente acquisite in violazione dei divieti stabiliti dal codice di rito - parlare in termini di nullità, nella specie dovrebbe affermarsi la nullità di tutta la attività di campionamento e di analisi dei rifiuti, senza che rilevi la questione se si tratti di nullità assoluta o relativa, dal momento che essa è stata tempestiva- mente eccepita con il primo atto difensivo.
5. Può, per completezza, anche osservarsi che nella specie non sono state le osservate nemmeno le norme dettate dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. per attività di campionamento ed analisi aventi mera natura amministrativa. Va ri- cordato che l'art. 223 cit. prevede due distinte procedure, quella di cui al primo comma, qualora si tratti di analisi di campioni per i quali non è prevista la revi- sione, e quella di cui al secondo comma, per l'ipotesi di analisi per le quali è prevista la revisione. Nella specie non risulta espressamente dalla ordinanza im- pugnata se per le analisi in questione era o meno prevista la revisione, ossia se le stesse avevano o meno ad oggetto cose modificabili o deteriorabili. Peraltro, ripetutamente nella ordinanza impugnata si afferma che dovevano trovare appli- cazione le norme di cui al primo comma dell'art. 223 cit., le quali però nella specie sarebbero state osservate. Deve quindi ritenersi che il tribunale del rie- same abbia implicitamente accertato in fatto che le analisi avevano ad oggetto elementi deperibili o modificabili, giacché altrimenti non avrebbero alcun senso le ripetute affermazioni che erano state rispettate le norme di cui all'art. 223, primo comma, ed in particolare l'obbligo di avvisare l'interessato dell'effettuazione delle prime analisi. L'art. 223, primo comma, invero, dispone che, a cura dell'organo proce- dente, deve essere dato, anche oralmente, avviso agli interessati del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. Nella specie è pacifico - per quanto concerne i rifiuti della società VI - che l'avviso che le analisi si sarebbero svolte a Bari il giorno successivo venne dato oralmente soltanto agli autisti dei camion, i quali peraltro non erano dipendenti nemmeno della società mittente bensì di una distinta società di autotrasporti. E' evidente la assoluta in- sufficienza di tale avviso, dal momento che l'art. 223 prescrive che l'avviso sia dato agli interessati, i quali nella specie erano tutti individuabili ed individuati in quanto già sottoposti alle indagini preliminari ed alle intercettazioni telefoni-
che. L'ordinanza impugnata ha ritenuto invece sufficiente l'avviso agli autisti per il motivo che, pur essendo questi dipendenti dalla Veca Sud Autotrasporti srl e non della VI Servizi Ambientali Spa, tra le due società era stato stipula- to un contratto per il trasporto dei rifiuti da conferire alla discarica di RM, sicché «il preavviso devesi ritenere rivolto, per il tramite degli autisti che hanno presenziato ai rilievi, non solo al titolare della loro ditta, ma anche al commit- tente VI Servizi Ambientali, cui quel trasporto era riconducibile e che era -12- legata alla Veca Sud dagli accordi negoziali intercorsi tra le due società». Si tratta di motivazione meramente apparente nonché manifestamente illogica sotto diversi profili. L'art. 223 dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate deve essere dato all'interessato, ossia al sog- getto nei cui confronti potrebbero sorgere indizi di reato in conseguenza dei ri- sultati delle analisi. Tale soggetto, ovviamente, non è l'autista dipendente della società di autotrasporti. Nella specie, del resto, gli interessati ai quali doveva es- sere dato l'avviso erano stati già individuati attraverso le intercettazioni telefo- niche, ed erano i diversi soggetti indagati, a vario titolo connessi con la società
VI o con la società RM. In secondo luogo, non è spiegato per quale ra- gione potesse presumersi che un avviso di analisi per l'indomani dato ai dipen- denti della società di autotrasporti fosse stato portato a conoscenza anche del mittente e del destinatario e comunque che costoro fossero stati avvisati tempe- stivamente ed integralmente, anche sul luogo e sull'ora. In terzo luogo, ammet- tendo pure che l'avviso dato all'autista potesse ritenersi rivolto non solo al tito- lare della ditta di trasporto ma anche alla committente VI, perché legata alla prima da un contratto di trasporto, non si vede come potrebbe ritenersi - per quel che specificamente riguarda il presente ricorso - che l'avviso fosse rivolto altresì al gestore della discarica alla quale i rifiuti erano destinati, ed in partico- lare al IL, il quale, da un lato, non era legato da alcun vincolo contrattuale con la società di trasporto e, da un altro lato, era sicuramente un soggetto inte- ressato alle analisi, risultando già sottoposto alle intercettazioni ed alle indagini preliminari. L'ordinanza impugnata, peraltro, afferma anche che l'avviso agli interessa- ti sarebbe stato superfluo perché dalle intercettazioni telefoniche in corso emer- geva che il giorno stesso VI IU era stato messo a conoscenza dal tito- lare della ditta di autotrasporti dell'avvenuto prelievo e della fissazione delle analisi, tanto che si era messo in contatto con il consulente prof. Laricchiuta sul- la possibilità ed opportunità che questi presenziasse alle analisi. Anche questa motivazione è erronea oltre che manifestamente illogica. Innanzitutto, essa in ogni caso non riguarda l'attuale ricorrente (all'epoca già indagato) IL né la società RM EN, bensì solo il supposto concorrente VI. In ogni modo, la conoscenza comunque avuta aliunde del luogo e dell'ora delle analisi non può sostituite l'avviso ufficiale che deve essere dato, anche oralmente ed in modo informale, ma sempre «a cura dell'organo procedente». Solo questo avvi- so ufficiale, invero, è in grado di mettere legalmente l'interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di difesa ed in particolare l'onere di essere presente al- le analisi e quindi di far ricadere su di lui le conseguenze della mancata presen- za. Conoscenze avute in altro modo e per via indiretta non possono dare la cer- tezza che la mancata presenza sia dovuta ad una decisione consapevole dell'interessato e ad una sua rinuncia ad esercitare in questa fase le garanzie di- fensive, invece che, ad esempio, alla convinzione che, in mancanza di avviso uf- ficiale, non fosse sorto il diritto o l'onere di partecipare alle analisi. Nella spe- cie, del resto, proprio dalla intercettazione della telefonata intercorsa quel gior- no tra VI IU ed il prof. Laricchiuta, il cui contenuto è riportato te- - 13 - stualmente dalla ordinanza impugnata, sembra emergere che i due ritennero op- portuno non presenziare alla analisi proprio perché erano convinti che, in man- canza di una avviso fatto alla VI, non avevano il diritto e l'onere di presen-
tarsi. Anche qualora fosse applicabile l'art. 223 e non invece l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. dovrebbe dunque ritenersi che i risultati delle analisi, a causa del mancato avviso agli interessati - nella specie al IL - sarebbero inutilizza- bili (cfr. Sez. VI, 5.11.1992, n. 592, Urzi;
Sez. VI, 8.10.1993, n. 189, Meini;
Sez. III, 4.3.1993, n. 2581, Terenziani, m. 193378; Sez. III, 21 febbraio 1994, n.
5310, Elena;
Sez. III, 20.11.2002, n. 1068/03, Manzolillo;
Sez. F., 3 agosto 2006, Paolillo), sia perché si tratterebbe di prove raccolte in violazione del di- vieto di effettuare le analisi di cui all'art. 223 cit. primo comma senza avere dato previamente avviso all'interessato, sia perché il terzo comma del medesimo art. 223 dispone che, se non sia stata seguita la procedura ivi prevista, i verbali delle analisi non possono essere raccolti nel fascicolo del dibattimento e sono, quindi, inutilizzabili. In ogni caso, anche volendo ritenere che l'omesso avviso all'interessato determini non la inutilizzabilità dei risultati ma la nullità della procedura di analisi (Sez. III, 13.11.1997, n. 10209, Serva;
Sez. III, 15.3.2000,
n. 5207, Murri) nella specie dovrebbe comunque dichiararsi tale nullità, dal momento che essa è stata tempestivamente eccepita con il primo atto difensivo.
6. E' opportuno anche rilevare che il mancato rispetto delle procedure e garanzie difensive previste dal codice sembra avere anche determinato risultati la cui attendibilità non è stata accertata con congrua ed adeguata motivazione, tanto che l'ordinanza impugnata, quand'anche i risultati delle analisi fossero uti- lizzabili, dovrebbe comunque essere annullata sul punto. La violazione delle garanzie difensive ha innanzitutto inciso sulle modalità di selezione e di prelievo dei campioni. La difesa aveva eccepito che l'Arpa a- veva erroneamente utilizzato il metodo di campionamento IRSA-CNR per i ri- fiuti di US ed Eco EN, e per i rifiuti di VI e RI ES il metodo c.d. «casuale» della norma UNI, che riguarda i «metodi analitici per fan- ghi», ossia rifiuti omogenei, mentre i carichi in questione erano costituiti da miscugli di rifiuti di diverso genere e provenienza, e quindi da rifiuti disomoge- nei (tanti che negli stessi rapporti dell'Arpa i campioni sono descritti come «mi- scugli di rifiuti>>). Ora, ai sensi del punto 2, dell'allegato 3, del d.m. dell'ambiente e della tu- tela del territorio 2 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei ri- fiuti in discarica), «il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizza- zione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campio- ne rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campiona- mento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"». La difesa aveva eccepito che tale norma tecnica era stata violata, il che a- veva inficiato la rappresentatività dei campioni e quindi l'attendibilità dei risul- tati delle analisi. Sul punto l'ordinanza impugnata è in sostanza mancante di - 14- motivazione, in quanto si è limitata ad affermare - riferendosi peraltro ai soli ri- fiuti del VI, e non anche agli altri, per parte dei quali era stato comunque u- sato un metodo diverso che «le modalità di prelievo sono del tutto in linea con le previsioni del manuale IRSA-CNR», senza spiegare le ragioni di questa
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ritenuta conformità e soprattutto senza spiegare perché doveva ritenersi corretto l'utilizzazione del metodo di campionamento IRSA-CNR, quando il citato d.m. 2 agosto 2005 prescrive il metodo UNI 10802 (e comunque senza spiegare per- ché erano stati usati metodi diversi per i rifiuti provenienti dai diversi mittenti). La difesa aveva altresì specificamente eccepito che i risultati delle analisi — svolte peraltro senza che l'indagato fosse stato messo in condizione di assistervi erano inattendibili e comunque non significativi, anche per la minima entità dei parametri considerati dall'Arpa al fine della classificazione dei rifiuti in que- stione come tossico-nocivi, come tali non abbancabili nella discarica in questio- ne. L'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione per il motivo che l'Arpa è un organo regionale assistito da un principio di affidabilità circa i metodi ap- plicati» e che «l'inequivocabile esito degli stessi in chiave accusatoria>> reste- rebbe intatto «qualunque fosse il criterio adottato». Si tratta di motivazione del tutto apodittica e che anzi lascia perplessi per la sua inconsistenza, non potendo- si evidentemente ritenere, a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente, che i risultati di analisi effettuate senza l'avviso e senza la presenza degli inda- gati siano attendibili solo perché compiute da «un organo regionale»> e perché avevano dato esito «in chiave accusatoria≫>>.
7.1. E' fondato anche il secondo motivo. Il tribunale del riesame ha infatti affermato che, anche a prescindere dai risultati delle analisi, il delitto ipotizzato sarebbe «fondato su una serie di dati investigativi talmente rilevanti che reste- rebbe comunque a fini cautelari anche qualora dei prelievi si facesse a meno».
Invero, secondo l'ordinanza impugnata, il «costrutto accusatorio»> si fonda an- che sulle intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che l'indagato temeva i controlli al punto tale da informarsi sui possibili orari degli stessi nonché sulla circostanza che l'indagato aveva «un preciso accordo corruttivo con un chimico del comitato tecnico provinciale teso proprio ad alterare la certificazione chi- mica, ottenendo che essa fosse informata a criteri di compatibilità della natura dei rifiuti con le autorizzazioni della discarica, attività che non avrebbe avuto ragioni d'essere se non vi fosse stata una precisa volontà di alterare le regole del giocoji propri scopi». Il tribunale del riesame ritiene in conclusione che "pez
Фи «l'esistenza indiscutibile di un'attività illecita totalmente sovrapposta a quella professionale lecita fino ad esautorarne i contenuti, assorbendone totalmente la struttura>> sarebbe dimostrata «in sostanza, [dal]la lettura dei dialoghi intercet- tati, incrociati con gli esiti dei sevizi di osservazione (oltre che con i rilievi chimici eseguiti sui camion di rifiuti)». In particolare, secondo l'ordinanza im- pugnata, erano ravvisabili gravi indizi di traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti perché gli stessi erano «conferiti in discarica non autorizzata per lo smal- timento di materiale tossico con presenza di piombo, cadmio e mercurio al di sopra dei limiti tabellari». - 15-
La motivazione è, ancor prima che generica (rispondendo alla specificità delle contestazioni difensive con la ripetizione di una serie di frasi ad effetto ma prive di agganci ad elementi concreti), manifestamente contraddittoria ed illogi- ca. Da un lato, infatti, l'ordinanza impugnata afferma che gravi indizi di colpe- volezza del reato di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti si ricavereb- bero dalle sole intercettazioni telefoniche. Immediatamente dopo, però, afferma in sostanza che i dialoghi intercettati non sarebbero sufficienti da soli ma incro- ciandoli con gli esiti dei servizi di osservazione (esiti che peraltro non vengono nemmeno indicati e valutati) e soprattutto con i risultati delle analisi chimiche sui rifiuti e con l'accordo corruttivo tra il IL e il La PE per fare alterare la certificazione chimica dei rifiuti. La stessa ordinanza impugnata, quindi, im- mediatamente dopo averla affermata, riconosce che non vi è una sufficienza del- le intercettazioni telefoniche di per se stesse considerate, ma che occorre che le stesse siano valutate unitamente agli esiti delle analisi ed alla corruzione del La PE. Pertanto, affermata la inutilizzabilità dei risultati delle analisi (e comun- que accertata la totale mancanza di motivazione sulla loro attendibilità) viene conseguentemente meno anche la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata peraltro è apodittica e manifestamente illogica an- che in ordine alla utilizzazione del presunto accordo corruttivo del La PE come elemento indiziario del reato di traffico illecito di rifiuti. Ed invero l'affermazione che la corruzione era finalizzata a far certificare falsamente dal
La PE la compatibilità dei rifiuti con la qualifica della discarica, non solo è priva di qualsiasi motivazione ma è in contrasto con lo stesso capo di imputa- zione, dal quale risulta che al La PE è stato contestato di avere, quale com- ponente del comitato tecnico provinciale, espresso parere favorevole sulla do- manda di adeguamento della discarica e sulla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoc- caggio definitivo di rifiuti non pericolosi, mentre non gli è stato contestato di avere alterato la certificazione chimica per fare apparire i rifiuti conferiti compatibili con le autorizzazioni della discarica.
7.2. Per quanto concerne poi in particolare le intercettazioni telefoniche, la motivazione dell'ordinanza impugnata è generica sulla circostanza che dai con- tenuti di tali intercettazioni emergerebbero nei confronti dell'attuale ricorrente gravi indizi sulla sussistenza del reato ipotizzato, tali da giustificare un provve- dimento restrittivo della libertà personale. L'ordinanza impugnata si dilunga nel riportare tutta una serie di brani di conversazioni di diversi soggetti dalle quali possono semmai emergere dei sem- plici indizi sulla possibile esistenza di un qualche reato, indizi che sicuramente giustificavano un approfondimento investigativo, ed in particolare dei sequestri e degli accertamenti tecnici. L'ordinanza però non spiega perché tali dialoghi costituissero anche gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento all'ipotizzato reato di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti. In particolare, manca una adeguata e congrua motivazione sulle ragioni per le quali sono state respinte le eccezioni difensive secondo le quali le preoccupa- - 16- zioni per i possibili controlli da parte del corpo forestale erano dettate non dalla consapevolezza che i carichi contenevano rifiuti non abbancabili nella discarica 3
ma da ragioni di altro genere, quali ad esempio l'ostilità delle autorità provincia- li al rinnovo della autorizzazione o il desiderio di una estrema cautela tanto da chiudere l'impianto fino al rinnovo della autorizzazione. L'ordinanza impugnata sul punto si è limitata ad affermare genericamente che l'eccezione difensiva sul- la mancanza di consapevolezza di una illiceità dei rifiuti conferiti «non trova ri- scontro in atti», senza peraltro specificare da quali intercettazioni telefoniche e da quali conversazioni del IL (o che a questi facessero riferimento) si rica- verebbero gravi indizi sulla sussistenza di detta consapevolezza. Del resto, non era l'indagato che doveva indicare da quali atti risultava la sua mancanza di consapevolezza della illiceità dei rifiuti, bensì era l'accusa che doveva specifi- care da quali conversazioni si evinceva questa consapevolezza. Inoltre, la difesa aveva, da un lato, indicato alcune specifiche intercettazio- ni dal cui contenuto si sarebbe dovuto evincere la mancanza di consapevolezza della illiceità dei rifiuti ed una diversa ragione del desiderio di evitare i control- li, e, dall'altro lato, aveva svolto una serie di argomentazioni al fine di dimostra- re che il IL non aveva alcun interesse concreto a consentire un illegittimo smaltimento di rifiuti presso la discarica di Brindisi. Sul rigetto di questi profili la pur lunga ordinanza impugnata non contiene una specifica motivazione.
7.3. In ogni modo, non è stato adeguatamente spiegato perché dalle preoc- cupazioni per i controlli sui carichi e dal respingimento di alcuni carichi possa- no emergere gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato, anche in assenza di qualsiasi verifica analitica. Il che era tanto più necessario in quanto, secondo l'ordinanza impugnata, i rifiuti della VI contenuti nei tre camion controllati dai carabinieri nella stazione di servizio di AN l'11.12.2006 (gli unici per i quali l'ordinanza indica le specifiche ragioni della non conferibilità) non erano abbancabili in discarica perché il valore degli oli minerali era superiore alla 0,1% e perché vi era la presenza di benzene. Non viene invero indicato da quali specifici passi delle conversazioni intercettate sarebbe desumibile il superamen- to dei limiti tabellari o la presenza di sostanze non consentite in relazione al conferimento in discarica di una ingente quantità di rifiuti.
8. Ritiene il Collegio che sia invece infondato il terzo motivo, perché l'ordinanza impugnata contiene una congrua ed adeguata motivazione sulla sus- sistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 319 cod. pen., in concorso con La PE SA. Ha invero osservato il tribunale del riesame che dalle intercettazioni telefoniche poteva ricavarsi che il IL aveva continuato, anche dopo che il La PE era stato nominato membro del comitato tecnico provinciale, ad assegnargli e a fargli assegnare da altri diversi incarichi professionali, ritenuti incompatibili con la sua carica pub- blica, in cambio del suo appoggio al fine della approvazione del progetto di a- deguamento della discarica allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (adeguamen- to sul quale la provincia aveva espresso parere sfavorevole, anche se poi il Tar - 17- aveva accolto il ricorso) nonché al piano di potenziamento della discarica stessa. Il La PE, in particolare, non aveva rispettato il suo dovere di segretezza sui 1
lavori del comitato provinciale e, invece di astenersi, aveva partecipato alla de- liberazione che aveva espresso parere favorevole alla richiesta di adeguamento della discarica di RM.
9. Per quanto concerne il quarto motivo, con il quale si contesta la sussi- stenza in concreto delle esigenze cautelari, va rilevato che il motivo stesso resta assorbito in ordine al reato di traffico illecito di ingenti quantitativo di rifiuti, a seguito dell'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata sul punto della presenza di gravi indizi sulla sussistenza di tale reato. Può fin d'ora però rilevarsi che è erronea, oltre che apodittica e manifesta- mente illogica, l'affermazione della «necessità di salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio in ragione della necessità di ulteriori approfondimen- ti per verificare i rapporti esistenti fra la discarica in oggetto e i soggetti ap- partenenti alle Istituzioni, accertamento che appare particolarmente delicato anche in considerazione della possibilità che vengano contestate anche ulterio- ri condotte illecite». Ed invero: a) non sono specificate le ragioni di un concreto pericolo di inquinamento probatorio né la natura delle prove che sarebbero com- promesse;
b) si fa riferimento ad un pericolo meramente potenziale e ad una finalità puramente esplorativa circa l'individuazione di ulteriori ipotetici reati che non vengono nemmeno specificati;
c) ci si riferisce ad ipotetiche e mai con- testate nuove e diverse ipotesi di reato, in violazione del disposto dell'art. 271, lett. a), cod. proc. pen. D'altra parte, nemmeno si tiene conto della circostanza che i reati ipotizzati sono stati contestati come commessi al più fino al novembre 2007, mentre il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato emesso il 13.3.2009, se- nza che siano stati nemmeno indicati elementi da cui possano dedursi gravi indi- zi di ulteriori reati commessi successivamente. La motivazione è anche manifestamente contraddittoria ed illogica laddove dapprima afferma che i fatti in esame sono estremamente allarmanti ed eviden- ziano un'intensità del dolo di portata massima, tale da far presumere che, in re- gime cautelare meno afflittivo, il prevenuto non esiterebbe a porre in essere condotte analoghe» e subito dopo invece, in considerazione della totale incensu- ratezza e dell'età dell'indagato, ritiene sufficienti gli arresti domiciliari ad evita- re il pericolo di recidivanza. Va poi rilevato che, ai fini della misura cautelare, sono irrilevanti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 319 cod. pen., dal momento che la misura restrittiva non è stata dalla ordinanza impugnata motivata in alcun modo con riferimento al detto reato di corruzione. Il giudice del merito ha quindi rite- nuto che, in relazione a tale reato, non sussiste pericolo di inquinamento proba- torio né, come è evidente, pericolo di recidivanza.
10. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Gli altri motivi restano assorbiti. -18-
Per questi motivi
1
想
La Corte Suprema di Cassazione
-
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2010.
L'estensore
Jember form In Presidente w ing Quar
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 APR. 2010 E
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IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA O
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(dott. Fiorella thosw Z
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