Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 3
Il disconoscimento "ex" art. 2712 cod. civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento penale, nell'ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito.
La garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i provvedimenti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni fossero stati resi anche da giudici diversi dal g.i.p. assegnatario del procedimento).
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari già notificato, non va rinnovato nel caso in cui il P.M. procedente disponga la trasmissione degli atti, per competenza, ad altro ufficio del pubblico ministero, poiché in tal caso l'avviso conserva la sua funzione di garanzia.
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- 1. Usucapione, iscrizione con riservahttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
Leggi di più… - 3. Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2010, n. 16599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16599 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 165 9 9 / 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Pietro TO SIRENA
PAGANO Consigliere del 17/12/2010
1. Dott. Filiberto
SENTENZA FIANDANESE Cons. Relatore 2. W Franco
N. 3971/2010 BRONZINI Consigliere 3. " Giuseppe
R.G.N..33518/2010 VERGA Consigliere 4. " Giovanna
ha pronunciato la seguente:
S ENTENZA sul ricorso proposto da: Lo NI TO, n. a
Palermo il 24.7.1977, IA NI, n. a Bova
Marina il 22.1.1957, IA OL VA, n. а
Melito Porto Salvo il 5.8.1966, RA LE, n. a
Bova Marina il 29.5.1964, SS VA CA, n.
а Milano il 20.6.1972, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo, in data 16 luglio
2009, di parziale riforma della sentenza del G.U.P.
del Tribunale di Palermo, in data 18 gennaio 2007;
denunziata e il Visti gli atti, la sentenza
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
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1
Udito 11 pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori, avv.ti Carlo Catuogno, per Lo
NI, RA RN, per IA OL e RA,
TO RO, per IA NI e SS,
NI Aricò, per IA NI, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Palermo, con sentenza in data 18 gennaio 2007, dichiarava Lo NI TO,
IA NI, IA OL VA e RA
colpevoli del delitto di associazione per LE,
delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti del tipo cocaina (capo A), nonché di
due delitti di illecita importazione nello Stato di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish,
con l'aggravante, per il primo reato, dell'ingente inoltre, i quantità (capi B e C) ; dichiarava,
con SS suddetti, in concorso tra loro
delitto di Salvatore CA, colpevoli di altro
illecita importazione nello Stato di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantità (capo D); dichiarava, infine,
2 il solo Lo NI colpevole dei delitti di utilizzo di falso documento di identità e di alterazione di una patente di guida (capi E e G). Per quanto riguarda la determinazione della pena, il Tribunale
fissava una pena per il delitto di associazione per delinquere e stabiliva un'ulteriore pena per tutti gli altri reati ritenuti in continuazione fra loro.
A seguito di gravame degli imputati, la Corte di
Appello di Palermo, con sentenza in data 16 luglio
2009, ritenuta l'unicità del fatto di cui ai capi
B) e C) della rubrica e la continuazione tra il fine contestati ai reato associativo e i reati singoli imputati e, ritenuta eccessiva la pena inflitta al SS, rideterminava la pena inflitta a
Lo NI, a IA OL VA e a RA LE,
in anni tredici e mesi quattro di reclusione ed euro 140.000 di multa ciascuno;
quella inflitta a
IA NI in anni sedici di reclusione e quella inflitta a SS in anni cinque e mesi 4 di reclusione ed euro 60.000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.
In via preliminare la Corte di Appello respingeva l'eccezione di nullità della richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo di rinvio a giudizio, perché non preceduta dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. La Corte, innanzitutto,
dichiarava di condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale rilevava che vi era stata
un'originaria richiesta del P.M. avanzata al G.I.P. del Tribunale di Palermo, preceduta da regolare avviso di conclusioni delle indagini, e che, a seguito della declaratoria di incompetenza del
G.U.P. di Palermo con l'individuazione della competenza del Tribunale di Torino, vi era stata una successiva richiesta avanzata dal P.M. di
Torino, in esito a nuove indagini, pure preceduta da regolare avviso di conclusione delle indagini;
sicché, all'atto dell'ultima richiesta del P.M. del
Tribunale di Palermo di rinvio a giudizio davanti allo stesso Tribunale, individuato come competente a seguito di sentenza della Corte di Cassazione
risolutiva di conflitto di competenza, vi era già
stata la piena discovery sia degli atti del PM di
Palermo, sia di tutte le altre attività compiute nella pendenza del procedimento penale avanti al PM
presso il Tribunale di Torino. La Corte di Appello
aggiungeva che, in ogni caso, la dedotta nullità,
di carattere intermedio, sarebbe stata sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., dalla richiesta di 2
giudizio abbreviato, con la quale gli imputati hanno accettato gli effetti dell'atto asseritamente nullo.
La stessa Corte respingeva anche l'eccezione di
nullità dell'udienza dell'11.5.2006, e di ogni altra successiva attività processuale, per la
mancata documentazione degli atti del dibattimento mediante stenotipia o registrazione, osservando che il mancato rispetto delle modalità di documentazione degli atti processuali non produce alcuna nullità e che, in ogni caso, all'udienza del
13.5.2006, il primo giudice aveva disposto la
documentazione delle attività dibattimentali mediante fonoregistrazione, e, poiché i difensori degli imputati avevano nuovamente illustrato, nella detta udienza, le questioni precedentemente dedotte, la pretesa violazione del diritto di difesa doveva considerarsi sanata.
Infine, la Corte di Appello rigettava le eccezioni di nullità e di inutilizzabilità delle intercettazioni, osservando che gli imputati con la richiesta di giudizio abbreviato, formulata dopo che il giudice di primo grado aveva rigettato le eccezioni in questione, avevano accettato che la
regiudicata fosse definita alla stregua degli atti
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ت
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5 di indagine già acquisiti, e, quindi, anche delle intercettazioni allegate alla informativa di reato,
il cui specifico contenuto non hanno, peraltro,
contestato; aggiungeva che, in ogni caso, le eccezioni erano infondate per le considerazioni esposte, a confutazione dei medesimi vizi lamentati, dalla Corte di Cassazione nelle sentenze con le quali erano stati decisi i ricorsi avverso le ordinanze rese dal Tribunale di Palermo, in data
22.9.2004, e da quello di Torino, in data 4.6.2005,
in sede di riesame dei provvedimenti di custodia cautelare. La stessa Corte, peraltro, riteneva di dovere
prendere in esame, per completezza, ulteriori
considerazioni esposte dagli appellanti con memoria depositata, riguardanti l'inadeguata protezione del sistema di captazione dei flussi telematici e di
conservazione dei dati intercettati, la mancata acquisizione dei supporti informatici sui quali sono stati originariamente riversati i dati
medesimi, l'esistenza di discrasie tra i supporti acquisiti all'udienza del 7.3.2008 e l'informativa di reato del 17.11.2004, relativamente al numero dei supporti contenenti i messaggi intercettati,
all'indicazione della data e dell'ora della loro
6 F
captazione ed alla assenza di messaggi nei supporti e nell'informativa. La Corte, dopo avere analizzato la documentazione in atti, le testimonianze assunte da dipendenti della Wind Telecomunicazioni e della
Resi Informatica e le dichiarazioni dei periti nominati in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, concludeva che la captazione dei dati telematici, la loro custodia presso la società
Wind, nell' "unica macchina centralizzata", e la trasmissione alla postazione della polizia loro giudiziaria erano state eseguite con procedure standardizzate, garantite da sistemi di protezione,
dei quali è ragionevole presumere un certo grado di efficienza, almeno all'epoca in cui le intercettazioni erano state effettuate;
poiché
soltanto un soggetto fornito di notevole abilità ed esperienza nelle tecnologie informatiche si sarebbe potuto intromettere nella procedura di
intercettazione; inoltre, non era stato acquisito neppure un semplice sospetto che i dati captati potessero essere stati visualizzati, decriptati e addirittura manipolati o eliminati, da un estraneo
all'attività in questione, il quale, peraltro,
avrebbe dovuto avere un interesse specifico а
compiere tali operazioni, interesse che la Corte
7
с non individuava,. e che neppure le difese degli imputati avevano ipotizzato.
La Corte di Appello aggiungeva, ancora, che nessun concreto pregiudizio alle facoltà difensive poteva ravvisarsi nella mancata trascrizione di alcuni messaggi telematici riscontrata dai periti della
Corte, con una ricerca a campione, giacché i detti ausiliari avevano pure accertato che nei supporti rilasciati ai difensori erano stati registrati gli stessi flussi contenuti in quelli acquisiti all'udienza del 7.3.2008, e gli imputati, pertanto,
avrebbero potuto procedere alla trascrizione dei messaggi mancanti.
La stessa Corte, infine, dichiarava inutilizzabili tre messaggi di cui agli allegati 240, 241 e 242
dell'informativa di reato, rilevati nella casella elettronica denominata di posta captati quando erarondinegialla715@hotmail.com,
ormai decorso il termine di efficacia del decreto,
col quale il Giudice per le indagini preliminari convalidato il del Tribunale di Palermo aveva provvedimento urgente intercettazione di dell'account indicato.
La Corte di Appello confermava la dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati
8 loro ascritti, sulla base di una dettagliata analisi del compendio probatorio, costituito dal contenuto di numerose intercettazioni, telefoniche,
ambientali e telematiche, dai risultati dei servizi dinamici, di pedinamento e osservazione, eseguiti della polizia giudiziaria, anche contemporaneamente parallelamente alle intercettazioni, dal e sequestro di una notevole quantità di sostanze
droganti, dagli arresti eseguiti e dalle dichiarazioni, seppure solo in parte confessorie,
di Lo NI TO e di AN NI
(quest'ultimo giudicato separatamente a seguito di richiesta di applicazione di pena concordata).
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati e alcuni di essi anche personalmente.
IA NI propone ricorso per cassazione personalmente, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c).
c.p.p. in relazione agli art. 516, 521, 522, 546
c.p.p. Nullità della sentenza per mancata indicazione dell'imputazione nell'intestazione,
nella parte motiva nonché nel dispositivo della sentenza, conseguente violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Violazione del diritto di difesa. Il ricorrente rileva che l'imputazione con
riferimento ai capi B), C) e D) è assolutamente omessa e che l'unico capo di imputazione che viene solo parzialmente riportato in sentenza è il capo
A), con riferimento al quale, comunque, non sono
riportati i nomi dei coimputati ai quali il reato associativo contestato, con conseguente impossibilità per la difesa di verificare se vi
siano almeno tre associati, il locus commissi delicti, il tempus commissi delicti, il quantitativo, nonché il tipo di stupefacente complessivamente contestato. Né dalla sentenza considerata (intestazione, parte motiva,
l'imputazione. Ciò dispositivo) si evince
determinerebbe nullità per violazione del diritto di difesa, nonché per incompletezza della sentenza laddove si consideri che, con apposito motivo di appello, si chiedeva la modifica dell'editto imputativo con riferimento al quantitativo di
sostanza stupefacente contestato nonché la riforma della sentenza in merito alla contestazione dell'aggravante, sulla scorta di consulenza tecnica disposta dal Tribunale disullo stupefacente,
con la quale si addiveniva Torino,
all'individuazione di un quantitativo di
10 stupefacente minore rispetto a quello contestato originariamente.
2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),
ordinanzec.p.p. Nullità della sentenza e delle allegate ai verbali d'udienza dell'11.5.2006 e del
13.5.2006, in relazione agli artt. 177, 178 lett.
C, 179, 180, 181, 182, 183, 185, per nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex artt. 415 bis e
416 c.p.p.; non avendo il PM fatto precedere la conclusione delle indagini stessa dall'avviso di preliminari. Il ricorrente, dopo avere sottolineato che l'eccezione veniva sollevata all'udienza preliminare prima della scelta del rito abbreviato,
afferma che la circostanza che, precedentemente,
l'avviso di conclusione delle indagini fosse stato spedito, non sana la successiva mancata spedizione dell'ulteriore avviso, non potendosi riconoscere ai precedenti avvisi efficacia ultrattiva, visto l'ulteriore compimento di attività d'indagine difensiva, l'espletamento di consulenza tecnica da parte del PM presso il Tribunale di Torino sullo stupefacente e gli interrogatori resi dagli indagati. Proprio la mancanza di avviso ex art. 415 bis c.p.p., non avrebbe consentito alle parti,
11 secondo il ricorrente, di formulare, al PM, ex art. 415 bis comma 31 c.p.p., richiesta di atti di indagine volti a verificare il principio attivo di cui alla sostanza stupefacente sequestrata ovvero di acquisire, quale atto irripetibile, la
consulenza tecnica disposta sullo stupefacente sequestrato dal P.M. presso il Tribunale di Torino.
Il ricorrente osserva ancora che l'art. 32 c.p.p.
prevede che gli atti vengano trasmessi oltre al
G.U.P. in conflitto anche al P.M., e ciò
significherebbe attribuire allo stesso P.M. piena libertà di determinazione in merito all'esercizio dell'azione penale, in quanto avrebbe anche potuto ritenere di non esercitare l'azione penale sulla e degli delle indagini difensivescorta interrogatori resi dagli indagati.
Il ricorrente afferma, infine, di avere
tempestivamente dedotto la nullità sia in primo grado che in appello e la scelta di rito abbreviato non potrebbe essere interpretata come rinuncia
all'eccezione, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., ma
una scelta vincolata della parte che, dopo il rigetto dell'eccezione è obbligata a proseguire nel processo.
3) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e)
12 assunzione di prova decisiva, nonché per mancata mancanza, contraddittorietà e manifesta per riferimento aiillogicità della motivazione, con capi B) e C) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito
abbiano considerato nella disponibilità di Talia
telefonica olandese, in NI un'utenza risulterebbe dagli atti contrasto con ciò che processuali, ed abbiano ignorato la prova а
discarico costituita da una perizia fonica, la
quale esclude che fosse di IA NI la voce
della persona in compagnia di Lo NI, in OL,
nel corso di una conversazione di quest'ultimo con
AN NI, del 30 maggio 2003, intercettata
sulla suddetta utenza, ciò farebbe venir meno la presunzione secondo cui IA NI e Lo NI
TO fossero insieme in OL, in ероса
prossima al 2 giugno 2003. Tale conclusione collimerebbero con quanto dichiarato da Lo NI,
che esclude ogni responsabilità di IA NI.
4) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) c.p.p.
Nullità dell'udienza dell'11.5.2006, in relazione
agli artt. 177, 178 lett. a), 179, 180, 182, 183,
134, 139 c.p.p. 185 c.p.p., per mancata audio-registrazione, documentazione mediante stenotipia, delle attività processuali svolte in
primo grado;
consequenziali profili di nullità
assoluta di ogni attività processuale relativa alla detta udienza nonché di ogni attività processuale successiva di cui all'udienza del 13.5.2006.
Ad avviso del ricorrente, ai sensi degli artt. 134, comma 4, e 139 c.p.p., solo qualora le parti vi giudice può omettererinunciano il la
fonoregistrazione.
5) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) c.p.p.
Inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche in relazione agli arti, 111 c.p.p., 116 c.p.p., 243
c.p.p., 268 comma IV c.p.p. e segg., 271 c.p.p.,
191 c.p.p. con riferimento ai decreti intercettativi nn. 151/03, 722/03, 1291/03; nonché
violazione dell'art. 606 comma I lett. e) c.p.p.
Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle CTU e alle deposizioni rese dai testi MA, GL,
PA.
Il ricorrente, dopo avere affermato che la scelta del rito abbreviato non implica recesso da quelle che sono questioni di inutilizzabilità e/o nullità
intercettazioni telematiche, e dopo averedelle ricordato che con specifico motivo di appello aveva
14 F disconosciuto tutti i messaggi telematici da
valutarsi alla stregua di riproduzioni meccaniche in quanto non muniti di firma digitale ex art. 2712
C.C., sostiene che dall'esito della rinnovazione della istruttoria dibattimentale (acquisizione di documentazione, CTU, assunzione di testi)
risulterebbe che manca il corpo di reato, cioè i CD
originali in cui fu originariamente riversato il
flusso telematico non potendosi considerare tali
(come dimostrato dalla CTU collegiale) quelli custoditi in Procura che hanno una data di creazione (16.3.2004) che mette in evidenza come
gli stessi non siano neppure quelli da cui fu
trascritta l'informativa del 17.11.2003. Sulle
stesse basi il ricorrente ritiene illogica la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto
l'espletamento della perizia assolutamente
necessario ai fini della decisione per verificare flusso telematico fosse protetto secondo ise il
criteri dettati dalla legge, salvo, poi,
disconoscere quanto verificato dagli stessi CTU
della Corte, ossia che il flusso telematico non era affatto protetto atteso che si trovava sull'hard-
dall'origine su CD disk e non fu versato sin ma solo in data 16.3.2004; immodificabili, aggiunge, ancora, di non avere mai segnalato in merito ad un'eventuale manipolazione del dato, ma di avere evidenziato la mancanza dei supporti originali e la circostanza che le intercettazioni telematiche presentano diverse anomalie, derivanti dal sistema di captazione, che non avrebbe ben
funzionato, al punto che alcuni messaggi non
esistono sul cartaceo mentre esistono sul supporto informatico così come altri messaggi riportati nell'informativa del 17.11.2003 recano una data ed un'ora diversa rispetto a quella rinvenuta sul CD.
6) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) c.p.p.
in relazione agli artt. 268 e 271 c.p.p., 89 comma
2, Norme di Attuazione codice procedura penale.
Nullità delle intercettazioni telematiche di cui ai decreti N. 151/2003 Int, N. 722/2003 Int, N.
1291/03 Int, per mancanza dei supporti originali.
Violazione dell'art. 606 comma I lett. b) c.p.p.
Mancanza di motivazione in merito all'eccezione di mancanza nel presente processo dei corpi di reato atteso che i CD analizzati dai periti recano la
data del 16.3.2004 per cui non sono quelli da cui fu trascritta l'informativa che reca la data del
17.11.2003.
Il ricorrente ritiene applicabili alle
16 intercettazioni telematiche le norme dell'art. 89,
comma 2, disp. att. c.p.p., con la conservazione dei CD, in cui vengono riversati i flussi in apposite custodie numerate e telematici,
sigillate, mentre risulterebbe che nel periodo febbraio 2003/16.3.2004 il flusso telematico si trovava su hard disk, senza nessun sistema di protezione atteso che veniva gestito, per come
emerso in istruttoria dibattimentale, mediante sistema operativo Windows e Checksum.
7) Violazione dell'art. 606 comma I lett. d) c.p.p. in relazione agli artt. 220, 495, 603 c.p.p.
Nullità della sentenza per mancata valutazione, ai fini della decisione, di prova (perizia) disposta dalla Corte poiché ritenuta indispensabile.
Violazione dell'art. 606 comma I lett. e) c.p.p.
Mancanza di motivazione in merito alle risultanze della CTU disposta dalla Corte. Travisamento della prova.
Il ricorrente afferma che la mancata risposta dei giudici d'appello in relazione alle decisive risultanze probatorie, ritenute indispensabili dalla Corte stessa per avere disposto la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale,
inficia la completezza e la coerenza logica della 蜀
sentenza di condanna.
In particolare, lo stesso ricorrente rileva che i
CTU hanno confermato la differenza, già rilevata dalla difesa, tra account di connessione e account
di posta elettronica;
pertanto, avendo la Procura
richiesto l'intercettazione "dell'account di posta elettronica", ciò comporterebbe la inutilizzabilità
di tutti i messaggi captati su caselle di posta elettronica diverse da quelle autorizzate e tali
messaggi sono analiticamente indicati nel ricorso.
Sempre sulla base delle risposte fornite dai
periti, il ricorrente afferma che è impossibile dil'account ricondurre in modo oggettivo connessione all'imputato con conseguente impossibilità di ritenere che una determinata casella e-mail sia nell'uso esclusivo di due
soggetti; che i CD custoditi nel presente processo come corpi di reato non sono quelli in cui
originariamente fu riversato il traffico
telematico; che tra i CD e il cartaceo vi sono
delle incongruenze. Su tali circostanze si lamenta una mancanza di motivazione.
8) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p.
Il ricorrente fa rilevare che il G.I.P., in
18 -
provvedimenti specificamente indicati nel ricorso,
autorizza, in luogo di intercettazione di flussi
telematici, l'intercettazione ambientale, e ciò
comporterebbe la nullità di tutti i decreti in tal modo emessi, in quanto dimostrerebbe che il giudice non ha effettuato il doveroso controllo di sua competenza.
9) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 268 c.p.p. Il ricorrente rileva che le croniche ragioni di indisponibilità di apparecchiature per le intercettazioni presso la Procura, nel presente procedimento, sono attestate solo da una nota
dell'Ufficio Intercettazioni, che per i due anni di presenta con connotazioni formali eindagine si
sostanziali pressoché identiche, che non sembrano
riferirsi alla situazione sottostante in maniera concreta;
rileva, inoltre, che, comunque, tale nota avrebbe dovuto accertare la indisponibilità con
riferimento specifico alle intercettazioni telematiche. Per quanto riguarda le eccezionali ragioni di urgenza che devono giustificare l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della
Repubblica, tali ragioni non sarebbero esplicitate.
10) Violazione dell'art. 606 comma I lett. c) ed e)
19 c.p.p. in relazione alla violazione di cui all'art. 178 c.p.p.
Il ricorrente rileva che numerosi provvedimenti di proroga delle intercettazioni sono stati sottoposti ed affidati a Giudici diversi dal Giudice per le
Indagini Preliminari assegnatario della indagine e ciò violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, in assenza di un espresso provvedimento del capo dell'Ufficio, il quale, in caso di impedimento del Giudice assegnatario del processo, ben poteva disporre la supplenza da parte di altro magistrato.
11) Violazione dell'art. 606 comma 1 lettera d) per mancata valutazione degli interrogatori resi da
AN NI, Lo NI TO e LA
TO.
Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe enunciato le ragioni per cui non ha
ritenuto rilevanti le prove contrarie, in
particolare gli interrogatori dei tre coimputati, i quali hanno posto in essere confessione piena in merito ai capi B e C₁ ma avrebbero, come
risulterebbe dall'analitico esame delle loro dichiarazioni effettuato nel ricorso, escluso ogni e qualsivoglia coinvolgimento di IA NI per
20 +
tali due capi. In particolare, la Corte d'Appello,
neppure avrebbe dato atto in sentenza della confessione di AN, il quale esclude ogni e qualsivoglia responsabilità di IA NI.
12) Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b)
Inosservanza 0 erronea applicazione ed e) c.p.p.
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in
ordine alla contestazione dell'art. 74, comma 1,
DPR n. 309/90 (capo A). Il ricorrente afferma, sulla base dei principi giurisprudenziali in materia, che le carte non
consentirebbero di attribuire ove pure sussistente una struttura associativa finalizzata WWY
veste soggettiva criminale "qualificata e
sovraordinata" alla figura ed ai tratti,
comportamentali e finalistici, di IA NI.
13) Violazione dell'art. 606 comma I lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di
Palermo nell'affermare la correttezza dell'operato del primo giudice che ritiene sussistente la
fattispecie associativa, dimenticherebbe che questi ha posto a base della decisione ed utilizzato per
21 ritenere la sussistenza del reato associativo,
proprio per IA NI, 3 comunicazioni
telematiche, quelle di cui agli allegati 240-241 e
242, conversazioni che nel giudizio di appello sono sostiene, poi,state dichiarate inutilizzabili;
denunciando la mancanza di motivazione su specifici motivi di appello, che non sussisterebbe la
fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.p.p.
309 del 1990, ma al più soltanto le fattispecie n. 73 stesso D.P.R., da configurare ex art. 110 ex c.p. e da "saldare" tra loro unicamente ex art. 81
cpv. c.p. Se ben vero, Osserva ancora il ricorrente, che anche attraverso la prova della commissione di "reati fine" può risalirsi alla
dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio
"reato mezzo", nel caso di specie, si sarebbe in presenza di manifestazioni ex art. 73 D.P.R. cit.,
non contestabili all'imputato, ovvero a tutto
occasionali e affatto volere concedere,
sistematiche.
14) Violazione dell'art. 606 comma I lett. b)
c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 80 DPR 309/90,
con riferimento al reato contestato al capo D.
Il ricorrente afferma che il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente sull'autovettura
22 oggetto di attenzione e perquisizione avrebbe svilito il quadro indiziario, come è stato
riconosciuto nei confronti dei coimputati RA,
SS e BO, in sede di riesame di misure cautelari e per il Palumbo (la cui posizione stata stralciata) con sentenza irrevocabile. Il
ricorrente esamina il contenuto delle conversazioni intercettate, sulle quali si fonda la sentenza di condanna, per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito, in particolare, osservando che alla data del 10 agosto 2003, alla quale si fa risalire l'apprensione dello stupefacente in
OL, il Talia Giovanni si trovava in Spagna,
come emergerebbe da conversazione telefonica con il fratello OL, in data 8 agosto 2003.
15) Violazione dell'art. 606 comma I lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata tratti in generale del diniego delle circostanze attenuanti generiche con riferimento a tutti gli imputati, senza operare un distinguo in relazione alla personalità di ciascuno di essi;
si duole,
inoltre, che non vi sia motivazione alcuna sulle ragioni per le quali il giudice si è discostato dal minimo edittale, denunciando, altresì, che l'aver
23 commesSO precedenti delitti è circostanza usata
dalla Corte per due volte in senso sfavorevole all'imputato, ossia al fine di negare le circostanze attenuanti generiche ed ancora nel
discostarsi dal minimo edittale.
16) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata fa generico riferimento alla circostanza aggravante della ingente quantità della sostanza stupefacente di cui ai capi di imputazione B) e D), senza
valutare se effettivamente trattasi di un quantitativo di sostanza stupefacente idoneo a
soddisfare un grandissimo contesto di acquirenti/tossicodipendenti e per un periodo temporale piuttosto lungo. Per quanto riguarda il capo D) il ricorrente rileva che la sostanza
stupefacente non è stata trovata a seguito di perquisizione e, quindi, l'indicazione contenuta
nell'imputazione di 24 confezioni è un dato incerto dal quale sono state tratte valutazioni congetturali;
mentre, per quanto riguarda il capo
B) la sentenza impugnata non ha tenuto conto che una consulenza tossicologica effettuata dalla
24 -
Procura di Torino a seguito del trasferimento degli notevolmente atti per competenza, aveva
rideterminato il quantitativo di sostanza stupefacente.
17) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p.
Il ricorrente censura la mancanza di analitiche ragioni che possano giustificare il discostamento dal minimo edittale e rileva che dalla quantificazione della pena scompare il capo C).
Il difensore di IA NI, avv. TO
RO, propone ricorso deducendo:
1) erronea applicazione ai sensi dell'art. 606 c. 1
lett. b) c.p.p. dell'art. 415 bis e 416 c.p.p.
Il motivo contiene argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel corrispondente motivo di ricorso
presentato personalmente dall'imputato.
2) Violazione art. 606 lett c) ed e) c.p.p. con
riferimento all'art. 269 c.1 e 89 disp. att. c.p.p.
Anche sul punto della inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche il difensore ricorrente svolge argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel corrispondente motivo di ricorso presentato personalmente dall'imputato.
3) Violazione art. 606 commi 1 e 6 c.p.p., 80 c.2
25 DPR 309/1990 (capi B e C unificati).
Con riferimento a tali capi di imputazione il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia motivato per relationem a quella del giudice di primo grado, senza considerare circostanze di fatto mancanza in atti di qualsiasila specifiche:
da cui far discendere la riferimento riconducibilità a IA NI dell'utenza usata da Lo NI TO nella conversazione del 30
maggio 2003; il dato che le conversazioni tra IA
NI e IA OL hanno come unico argomento il reperimento di documenti falsi ° contraffatti;
le dichiarazioni confessorie di AN NI
che esclude qualsiasi coinvolgimento di. Talia
NI e la mancanza di qualsiasi riferimento a
IA NI negli interrogatori di LA
TO e Lo NI TO.
Insufficiente sarebbe anche la motivazione concernente la sussistenza dell'aggravante speciale.
4) Violazione art. 606 lett. e) c.p.p. con
riferimento all'art. 73 C. 1 e 4 e 80 C. 2 DPR
309/1990 e con riguardo al Capo D)
dell'imputazione.
Il ricorrente afferma che, sulla base dell'attenta
26 lettura delle telefonate intercettate e del dato certo del mancato rinvenimento dello stupefacente, il coinvolgimento dell'imputato è sempre dedotto attraverso periodi dalla sentenza impugnata apodittiche senza ipotetici ed affermazioni
concrete indicazioni.
5) Violazione art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 74 D.P.R. 309/90 commi 1, 2 e
5. Ad avviso del ricorrente mancherebbe qualsiasi prova per ritenere accertato un accordo a compiere un numero indeterminato di reati tra quelli previsti dall'art. 73 DPR n. 309/90, né vi sarebbe una pur minimale e rudimentale strutturaprova di
organizzativa permanente ed operante. Difetterebbe
anche la motivazione in merito alla sussistenza
74 dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art.
D. P. R. n. 309 del 1990. 6) Violazione art. 606 lett e) e.p.p. in relazione agii artt. 133 e 62 bis c.p., in quanto la
motivazione della Corte per il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche e per la determinazione dell'entità della pena sarebbe cumulativa ed uniforme per tutti gli imputati e non
prenderebbe in considerazione l'elemento soggettivo
27 proprio di ciascun imputato.
Altro difensore di IA NI, avv. NI
Aricò, propone ricorso, deducendo:
1) Art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge relativamente alla devoluta inutilizzabilità delle intercettazioni di flussi telematici.
Ad avviso del difensore ricorrente rileva l'assenza dal compendio probatorio dei supporti informatici originali, accertato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alla stregua del principio affermato dalla Suprema Corte in materia intercettazioni telefoniche ma che sarebbedi estensibile anche al compendio intercettativo relativo ai flussi informatici, in forza del quale la prova è costituta dalla bobina, con la conseguenza che la sua assenza non può essere
sopperita dalle riproduzioni grafiche che del
contenuto intercettativo è possibile effettuare. La
Corte di Appello avrebbe finito sostanzialmente per smentire se stesso, disponendo l'accertamento di un dato all'evidenza ritenuto rilevante che, una volta riscontrato nella sua esistenza, sarebbe stato
totalmente escluso dal percorso argomentativo.
2) Art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. Manifesta
28 -
illogicità della, motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74 I e II comma dpr 309/90.
Il ricorrente, premesso che per la corretta applicazione della fattispecie incriminatrice associativa de qua occorre la prova di un accordo
fra più soggetti che trascenda la mera commissione di più reati di detenzione o spaccio di sostanza stupefacente;
rilevato, altresì, che è contestato un unico reato fine e che l'esistenza ovvero la predisposizione di mezzi, strumentali e finanziari,
utilizzati per i singoli episodi sarebbe del tutto
"neutra" sotto il profilo probatorio in prospettiva associativa, afferma che la sentenza impugnata non darebbe conto di come in concreto la predisposizone dei mezzi, l'esistenza di contatti frequenti e
tutti gli ulteriori fattori indicati in sentenza
consentano di ritenere l'esistenza non solo di una
struttura associativa ma soprattutto di un programma che "trascenda" la commissione dei singoli reati. In particolare, poi, con riferimento all'elemento psicologico del delitto associativo
contestato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto assente, così come sarebbe mancante la indicazione degli elementi dimostrativi dello svolgimento da parte dell'imputato del ruolo
29
5
5 di organizzatore e direttore.
IA OL VA e il suo difensore propongono ricorso per cassazione con autonomi atti contenenti motivi, questi motivi, in numero di identici quindici, inoltre, sono a loro volta identici о
analoghi a quelli contenuti nel ricorso presentato da IA NI, anche per quanto concerne la
motivazione sull'aggravante della ingente quantità,
sulle attenuanti generiche e sulla entità delle
pena, salvo tre motivi con i quali si esamina specificamente la posizione di esso imputato, che sono i seguenti:
1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 111 Costituzione,
125, comma 3, e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il ricorrente lamenta che non siano state esplicitate le ragioni per le quali i giudici di merito non hanno ritenuto attendibile il certificato rilasciato dall'OR (Azienda Forestale
della Regione Calabria), di cui l'imputato era
dipendente con qualifica di operaio idraulico
forestale, in relazione alla sua presenza sul posto di lavoro nelle date del 30.7.2003 e 25.8.2003,
ossia allorché, secondo quanto riferito rispettivamente negli allegati n. 260 e .300
30 dell'Informativa della Questura di Palermo, 10 stesso si sarebbe trovato in Palermo per motivi illeciti.
Il ricorrente esamina le dichiarazioni testimoniali degli agenti di P.G., sulle quali si è basata la sentenza impugnata, affermando che esse non
smentiscono la presenza di IA OL sul luogo di lavoro come certificato dall'OR e sottolinea che tale certificazione è stata prodotta dalla difesa in originale e non in copia non conforme
all'originale, come erroneamente indicato in sentenza.
Il ricorrente, inoltre, deduce che sono stati assunti gli interrogatori di tre coimputati,
AN NI, LA TO e Lo Nigro
TO le cui dichiarazioni sono citate analiticamente nel ricorso i quali hanno posto in essere confessione piena in merito ai capi B e C,
escludendo il coinvolgimento di IA OL per tali due capi nonché escludendo ogni responsabilità
propria ed altrui in merito al reato associativo, e lamenta che la sentenza impugnata o non ha preso in considerazione tali dichiarazioni (AN e
LA) oppure, pur prendendole in esame, le ha
disattese immotivatamente (Lo NI), sebbene da
31 esse risulti che IA OL ha avuto un rapporto con Lo NI solo al fine di reperire documenti per
IA NI e, comunque, senza che risulti confermata la presenza di IA OL in OL il
25 agosto 2003.
2) Violazione dell'art. 606 comma I lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione al reato di cui agli art. 73 e
74 DPR 309/90.
Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ritiene sussistente la fattispecie associativa ed i delitti fine, omettendo ogni e qualsivoglia considerazione sul materiale ritenuto inutilizzabile (messaggi di cui agli allegati 240,
241 e 242 del 1 e 2 Giugno 2003) e limitandosi a
sussistenza della richiamare quanto alla responsabilità, conversazioni telematiche (non commentate in alcun modo), che non sarebbero nemmeno utilizzabili secondo la perizia tecnico collegiale disposta dalla stessa Corte.
Sulla base, poi, del materiale probatorio
(intercettazione telefoniche e telematiche),
analiticamente ricostruito nel ricorso, e che,
secondo il ricorrente sarebbe stato utilizzato dai giudici di merito senza tenere conto dei rilievi difensivi e dei motivi di appello, si perviene
32 all'affermazione che l'unica ragione dei contatti fra Lo NI e IA OL sia la necessità di procurarsi documenti contraffatti per il fratello
NI latitante e che non sussista alcun collegamento con i soggetti che organizzarono il trasporto della droga. Inoltre, la sentenza
impugnata afferma la presenza in OL di IA
OL in contrasto con le risultanze del certificato dell'Afor e ritiene presente, in data
30 maggio 2003, IA NI, in contrasto con una consulenza fonica prodotta dalla difesa e che
non viene citata dalla Corte di Appello.
Il ricorrente lamenta, poi, quanto al contestato
reato associativo, che la Corte di Appello abbia preteso di trarre la prova dell'esistenza dell'associazione soltanto ed unicamente dalla sola commissione di fatti criminosi, sottraendosi invece all'obbligo logico-giuridico di dimostrare, sul
piano argomentativo e deduzionale, non soltanto l'esistenza di una sia pur minimale e rudimentale struttura organizzativa, ma anche la ricorrenza di tutti quegli altri elementi strutturali, funzionali e psicologici che caratterizzano la fattispecie associativa;
così che non vi sarebbe dubbio che, a
tutto ammettere e in linea di estremo subordine, si
33 dovrebbe ritenere che, nel caso di specie, si è ben al di fuori della ricorrenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del
1990 e sarebbero configurabili, al più, soltanto le fattispecie ex art. 73 stesso D. P. R. e art. 110
c.p., da "saldare" tra loro unicamente ex art. 81
cpv. c.p.
3) Violazione dell'art. 606, comma I, lett. b)
c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 80 DPR 309/90,
con riferimento al reato contestato al capo D.
Il ricorrente rileva che tale capo di imputazione,
concernente il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73
commi 1 e 4, 80 comma 2 DPR 309/90, è contestato a
IA Paolo per avere lo stesso provveduto a
mantenere i contatti, anche con l'uso di strumenti telematici, tra Lo NI in Palermo e BO e
IA NI all'estero al fine di consentire la realizzazione del trasporto dello stupefacente di tipo cocaina, in un quantitativo non determinato ma indicato nella misura di 24 confezioni;
rileva,
inoltre, che lo stupefacente non è stato rinvenuto sull'autovettura oggetto di attenzione e
perquisizione; osserva, poi, che il Tribunale del riesame di Palermo ha ritenuto il quadro indiziario non sussistente a carico dei concorrenti nello
34 stesso reato, RA e SS, sulla scorta
dell'elemento oggettivo del mancato rinvenimento dello stupefacente all'interno dell'autovettura e che il G.U.P. dello stesso Tribunale ha assolto sia il RA che BO TO TO dal reato di cui al capo D, così che non potrebbe sostenersi la sussistenza di elementi rilevanti in merito alla responsabilità di IA OL.
Il ricorrente, comunque, ritiene opportuno procedere ad una analitica disamina degli elementi portati a carico dell'imputato in relazione a tale
capo, al fine di metterne in luce l'estraneità ad ogni accusa, in contrasto con quanto ritenuto dalla
Corte di Appello. Palamara Leo e il suo difensore propongono ricorso per cassazione con autonomi atti contenenti identici motivi;
questi motivi, in numero di identici о quindici, inoltre, sono a loro volta
analoghi a quelli contenuti nel ricorso presentato da IA NI, anche per quanto concerne la
motivazione sull'aggravante della ingente quantità,
sulle attenuanti generiche e sulla entità delle pena, salvo tre motivi con i quali si esamina specificamente la posizione di esso imputato, che sono i seguenti:
35 1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 111 Costituzione,
125, comma 3, e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
ricorrente lamenta che non siano state Il
esplicitate le ragioni per le quali i giudici di merito non hanno ritenuto attendibile il certificato rilasciato dall'OR (Azienda Forestale
della Regione Calabria), di cui l'imputato era
dipendente con qualifica di operaio idraulico
forestale, in relazione alla sua presenza sul posto di lavoro nelle date del 30.7.2003 e 25.8.2003,
ossia allorché, secondo quanto riferito rispettivamente negli allegati n. 260 e 300
dell'Informativa della Questura di Palermo, lo stesso si sarebbe trovato in Palermo per motivi illeciti.
Il ricorrente esamina le dichiarazioni testimoniali degli agenti di P.G., sulle quali si è basata la sentenza impugnata, affermando che esse non smentiscono la presenza di RA sul luogo di lavoro come certificato dall'OR e sottolinea che tale certificazione è stata prodotta dalla difesa in originale e non in copia non conforme
all'originale, come erroneamente indicato in
conversazioni sentenza;
esamina anche le
36 i intercettate per affermare che nessun elemento dell'imputato ed anzi esistonoemerge a carico dubbi in merito alla sua stessa identificazione.
Il ricorrente, inoltre, deduce che sono stati di tre coimputati,assunti gli interrogatori
AN NI, LA TO e Lo NI
TO le cui dichiarazioni sono citate analiticamente nel ricorso - i quali hanno posto in essere confessione piena in merito ai capi B e C,
escludendo il coinvolgimento di RA per tali due capi nonché escludendo ogni responsabilità
propria ed altrui in merito al reato associativo, е
lamenta che la sentenza impugnata o non ha preso in considerazione tali dichiarazioni (AN e
LA) oppure, pur prendendole in esame, le ha
disattese immotivatamente (Lo NI).
2) Violazione dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al reato di cui agli art. 73
e 74 DPR 309/90. Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ritiene sussistente la fattispecie associativa ed i delitti fine, omettendo ogni e qualsivoglia considerazione sul materiale ritenuto inutilizzabile (messaggi di cui agli allegati 240,
37 richiamare quanto alla sussistenza della
responsabilità, conversazioni telematiche (non commentate in alcun modo), che non sarebbero nemmeno utilizzabili secondo la perizia tecnico collegiale disposta dalla stessa Corte.
In particolare, per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica dichiarati inutilizzabili dalla Corte di Appello, il ricorrente ne riporta il
contenuto al fine di porne in evidenza l'utilità
agli effetti probatori e gli effetti sul processo una volta tolti di mezzo quanto alla possibilità di continuare a contestare la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui al capo b).
Sulla base, poi, del materiale probatorio
(intercettazione telefoniche e telematiche e servizi di osservazione), analiticamente ricostruito nel ricorso, e che, secondo il ricorrente sarebbe stato utilizzato dai giudici di merito senza tenere conto dei rilievi difensivi e dei motivi di appello, si perviene alle seguenti affermazioni: che vi è incertezza о errore nella identificazione del RA;
che con riferimento ai fatti contestati ai capi B) e C) non si registra alcun collegamento con RA;
che i primi contatti di RA risalgono al 31 maggio 2003,
38 ?
circostanza ritenuta significativa per la
considerazione che il Lo NI, come quasi tutti i presunti sodali, erano sotto costante monitoraggio su più utenze telefoniche e nessun contatto col
RA sia emerso sulle stesse, sebbene il ruolo attribuito a quest'ultimo sia proprio quello di avere mantenuto i contatti con Lo NI in Palermo.
definitiva, secondo il ricorrente,In dalla analitica disamina del materiale portato a carico
di RA LE emergerebbe evidente, non solo la
mancanza di responsabilità in merito ai capi B) e
C), ma anche in relazione al capo A), in quanto mancherebbe una condotta di partecipazione di in Palamara Leo alla ipotizzata associazione,
relazione alla quale, si rileva, inoltre, che in contestazione è indicato il periodo dal 2001 al
novembre 2003, mentre i primi indizi a carico del Palamara risalgono al 31.5.2003; dunque l'arco
temporale di contestazione dei fatti con riferimento a RA si restringerebbe dal
31.5.2003 al novembre 2003. Il ricorrente lamenta, poi, quanto al contestato
reato associativo, che la Corte di Appello abbia preteso di trarre la prova dell'esistenza dell'associazione soltanto ed unicamente dalla sola
39
ংি f commissione di fatti criminosi, sottraendosi invece all'obbligo logico-giuridico di dimostrare, sul piano argomentativo e deduzionale, non soltanto l'esistenza di una sia pur minimale e rudimentale
struttura organizzativa, ma anche la ricorrenza di tutti quegli altri elementi strutturali, funzionali e psicologici che caratterizzano la fattispecie associativa;
così che non vi sarebbe dubbio che, a tutto ammettere e in linea di estremo subordine, si dovrebbe ritenere che, nel caso di specie, si è ben al di fuori della ricorrenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del
1990 e sarebbero configurabile, al più, soltanto le fattispecie ex art. 73 stesso D. P.R. e art. 110
c.p., da "saldare" tra loro unicamente ex art. 81
cpv. c.p.
3) Violazione dell'art. 606 comma I lett. b) c.p.p.
in relazione agli artt. 73 e 80 DPR 309/90, con
riferimento al reato contestato al capo D).
Il ricorrente rileva che tale capo di imputazione,
concernente il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73
commi 1 e 4, 80 comma 2 DPR 309/90, è contestato a
RA per avere lo stesso provveduto a mantenere i. contatti, anche con l'uso di strumenti telematici, tra Lo NI in Palermo e Palumbo e
40 IA NI all'estero al fine di consentire la realizzazione del trasporto dello stupefacente di tipo cocaina, in un quantitativo non determinato ma indicato nella misura di 24 confezioni;
rileva,
inoltre, che lo stupefacente non è stato rinvenuto sull'autovettura oggetto di attenzione e
perquisizione; osserva, poi, che il Tribunale del riesame di Palermo ha ritenuto il quadro indiziario non sussistente a carico dei concorrenti nello stesso reato, RA e SS, sulla scorta
dell'elemento oggettivo del mancato rinvenimento
dello stupefacente all'interno dell'autovettura e
che il G.U.P. dello stesso Tribunale aveva assolto sia il RA che BO TO TO dal
capo D, così che non potrebbereato di cui al
sostenersi la sussistenza di elementi rilevanti in merito alla responsabilità di IA OL.
Il ricorrente, comunque, procede ad una analitica disamina degli elementi portati a carico dell'imputato in relazione a tale capo, al fine di metterne in luce l'estraneità ad ogni accusa, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di
Appello.
Il difensore di Lo NI TO propone ricorso formulando alcuni motivi dal contenuto identico о
ك
ت
م
41 f analogo a quelli proposti dagli altri ricorrenti e concernenti:
invalida indicazione 1) la abnorme ed dell'imputazione nell'intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo della sentenza impugnata;
2) l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, motivo con il quale si osserva, in
particolare, che, sulla base delle sentenze n. 76
70 del 1996 della Corte del 1993 3 m costituzionale, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza gli atti devono essere
trasmessi alla Procura della Repubblica e non al
giudice competente;
3) mancata documentazione mediante audio delle attività registrazione 0 stenotipia processuali svolte in primo grado in relazione all'udienza del 13 maggio 2005;
4) inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche sulla base della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della consulenza tecnica di parte;
telematiche per 5) nullità delle intercettazioni mancanza dei supporti originali;
6) mancata valutazione ai fini della decisione di elementi di prova scaturiti dalla perizia disposta
42 dalla Corte perché ritenuta indispensabile;
7) inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche e delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p.
8) non la configurabilità del reato di cui all'art. 74 D. P. R. cit., non essendo stata dimostrata né
argomentata l'esistenza di una sia pur minimale e organizzativa, nonché larudimentale struttura ricorrenza di tutti quegli altri elementi strutturali, funzionali e psicologici che
necessariamente giustificare la dovrebbero contestazione della fattispecie associativa.
9) violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento al reato contestato al capo D)
dell'imputazione: il ricorrente pone in rilievo che il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente all'imputazione e il venir meno deidi cui concorrenti nel reato (BO TO Fausto
assolto con sentenza irrevocabile, RA assolto dal G.U.P. e SS nei cui confronti lo stesso
Tribunale del riesame aveva ritenuto svilito il quadro indiziario) avrebbero dovuto portare all'assoluzione di Lo NI, a carico del quale non sono indicati elementi di prova, essendo sul punto carente la motivazione della sentenza impugnata;
43 10) violazione di legge e mancanza di motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 80 D.P:R.
.n. 309 del 1990;
11) violazione di legge ed omessa motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche,
non avendo il giudice di merito esaminato la
specifica posizione di Lo NI, non avendo tenuto conto dei pochi e modestissimi precedenti penali risalenti alla gioventù e ai trascorsi militari e valutato la confessione resa non avendo dall'imputato;
12) violazione di legge e mancanza di motivazione in merito al discostamento dal minimo edittale.
Il difensore di SS VA CA propone ricorso per cassazione, deducendo oltre a motivi personali al SS, altri aventi contenuto analogo a quello degli altri ricorrenti:
1) Erronea applicazione ai sensi dell'art. 606 e. 1
lett. b) c.p.p. dell'art. 415 bis e 416 c.p.p., per essere stato omesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
2) Violazione art. 606 lett c) ed e) c.p.p. con
riferimento all'art. 269 c.1 e 89 disp. att.
inutilizzabilità c.p.p., delle intercettazioni telematiche sulla base della rinnovazione
44 dell'istruttoria dibattimentale e della consulenza tecnica di parte, per mancanza dei supporti originali;
3) art. 606 lett. b), d), e) in relazione all'art. 73 d.p.r. 309/90 con riferimento al capo d)
dell'imputazione.
Il ricorrente censura la genericità del capo di
imputazione sotto il profilo soggettivo, per l'indeterminatezza del ruolo che il SS avrebbe avuto nell'organizzazione dell'acquisto, custodia e trasporto della sostanza stupefacente, e sotto il
profilo oggettivo, poiché la mera indicazione di
n.24 confezioni non può ritenersi sufficiente a indicare l'oggetto del capo di imputazione, non
essendo indicato il peso della sostanza stupefacente e non essendo stato effettuato il
sequestro. La genericità, ad avviso del ricorrente,
dipenderebbe da uno scarno compendio probatorio,
come è stato riconosciuto dal Tribunale del riesame nei confronti dello stesso SS e del coimputato
RA e dal G.U.P. che ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell'altro coimputato
BO.
Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata ha attribuito eccessiva e non giustificata valenza
45 probatoria al contenuto delle intercettazioni telefoniche e telematiche, tanto più che non
sussisterebbe alcuna prova certa che le utenze captate ritenute di pertinenza del Sassu siano
state effettivamente in uso allo stesso, poiché il giudizio in merito sarebbe riconducibile a personale non tecnico, che avrebbe associato "un
inconfondibile timbro vocale" a quel "CA" in
relazione a diverse utenze cellulari, si tratterebbe di un giudizio di compatibilità della voce approssimativo e non certo. Inoltre, il
ricorrente rileva, ancora, che le intercettazioni telefoniche e ambientali, poste a sostegno del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato,
riguardano il periodo di febbraio del 2003, ma
nessuna condotta illecita è stata contestata al
SS per quel periodo temporale e i giudici di merito avrebbero effettuato una trasposizione di elementi indiziari risalenti al febbraio del 2003
che non presenterebbero alcuna connessione logica e consequenziale con quelli del mese di agosto del
Infine, rimanendo incerta la riferibilità 2003.
delle utenze al SS, non sussisterebbe nemmeno il riscontro empirico della presenza dell'imputato nei luoghi ritenuti teatro della consumazione del reato
46 in contestazione. In definitiva, si sarebbe in presenza di un processo indiziario, che non corredato dai requisiti della gravità, della
precisione e della concordanza.
4) art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 80
d.pr. 309/90. La sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna
motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. I giudici di merito avrebbero ritenuto l'aggravante sulla base di un dato generico, indiretto, frutto di una
elaborazione logico-valutativa, poiché non sarebbe
certo che nelle conversazioni intercettate si parla di stupefacente, potendo riferirsi a 24 confezioni di qualsiasi cosa, ed inoltre, pur ragionando per ipotesi che si tratti di stupefacente, non si
comprenderebbe quale sia il dato quantitativo di esso. Di fronte ad una indeterminatezza del peso e della tipologia del presunto stupefacente,
l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del
1990 non potrebbe essere oggetto di contestazione,
perché è impossibile conoscere il numero di dosi
ipoteticamente estraibili e quindi la capacità di saturazione del mercato locale.
6) art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 62
太 47 *
bis c.p., in quanto la sentenza impugnata non
avrebbe tenuto conto del ruolo marginale del SS
e della circostanza che si tratta di soggetto incensurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Occorre premettere, secondo la costante
giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il
giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo secondo grado,e le cui valutazioni, non
essendovi difformità sul punto denunciato, si
un risultato integrano a vicenda confluendo in
inscindibile (Sez. II, 13 novembre organico ed
1997, n. 11220, Ambrosino, rv. 209145; Sez. VI, 7
n. 23248, rv.Zanotti, 225671). febbraio 2003,
Anche in applicazione di tale principio devono essere valutati i motivi di ricorso.
Per quanto concerne motivi di ricorso di IA
NI si osserva quanto segue.
La censura di nullità della sentenza per mancata indicazione dell'imputazione manifestamente
infondata, in primo luogo, perché tale mancanza non
è ravvisabile, trattandosi di sentenza di secondo
48 grado e potendosi il dettaglio delle imputazioni desumere da quella impugnata e dal relativo
dispositivo; in secondo luogo, perché, nel caso di specie, le imputazioni emergono chiaramente dalla parte narrativa e da quella motiva della sentenza impugnata, così che non può ravvisarsi nessuna violazione del diritto di difesa, che potrebbe incomprensibilità essere conseguente solo ad una dello sviluppo argomentativo e dell'esito decisionale, ma gli stessi ulteriori motivi proposti dal ricorrente fanno escludere tale
incomprensibilità, anche con riferimento al
quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato;
infine, perché, comunque, nessuna nullità
prevista dalla legge per le omissioni o le carenze delle imputazioni, comenell'indicazione si
argomenta chiaramente dal disposto dell'art. 546,
comma 3, c.p.p.
Con riferimento al motivo di ricorso, presentato personalmente dall'imputato ed anche dal suo
difensore avv. RO, con il quale si
ribadisce l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, occorre premettere, in linea di fatto, che il giudice di
49 primo grado ha chiarito che l'attività relativa all'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente sequestrata al AN il 2/6/2003 e gli interrogatori di LA e Durante stesso,
sono stati espletati dal p.m. di Torino il quale dopo ha avvisato le parti della conclusione delle indagini>>, sicché soltanto l'ultima richiesta di giudizioarinvio non è stata preceduta dal
suddetto avviso, e, pertanto, vi era stata la
"piena discovery", così che può ben applicarsi il principio, già affermato da questa Suprema Corte,
secondo il quale, nel caso in cui, dopo la avvenuta pubblico ministero da parte del notificazione all'indagato delle dell'avviso procedente conclusioni delle indagini preliminari, gli atti un ufficio del risultino trasmessi ad diverso pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva il proprio valore (Sez. 3, n. 13954 del 21/01/2004,
6879 del 30/01/2008, Turi, Rv. 228616; Sez. 6, n.
Vitale, Rv. 239423). Deve, comunque, osservarsi che il giudizio abbreviato è un negozio processuale di
50 tipo abdicativo e può avere ad oggetto i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, con esclusione, quindi, delle
eccezioni concernenti le inutilizzabilità c.d.
patologiche e le nullità assolute;
nel caso di una nullità a regimespecie, si tratterebbe di
intermedio che non può più essere fatta valere a
seguito della scelta del giudizio abbreviato, in
quanto la richiesta del rito speciale opera un
effetto sanante delle nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p. (Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010,
LEtta, Rv. 247777; Sez. 1, n. 47529 del
02/12/2008, Barcellona, Rv. 242075).
La deduzione concernente la mancata valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione circa la presenza del IA in OL insieme a Lo NI, in epoca prossima al 2 giugno 2003 è manifestamente infondata nella parte in cui afferma che la
motivazione è mancante o illogica, in quanto, con
riferimento ai capi b) e c) dell'imputazione la motivazione è diffusa ed analitica, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste;
la stessa deduzione è generica nella parte in cui accentra la sua censura su una conversazione e su una perizia fonica, mentre la sentenza impugnata espone
51 molteplici gravi indizi emergenti da comunicazioni telefoniche e telematiche (da pag. 58 a pag. 67),
nonché da servizi di osservazione e da indagini di polizia (pagg. 33 ss.): la mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo indeterminatezza, ma per la sua genericità, come
correlazione tra le anche per la mancanza di ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità
(Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
RV. n. 34270, Scicchitano, Sez. 4, 03/072007,
n. 35492, Tasca, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007,
237596).
La eccezione di nullità dell'udienza dell'11 maggio
2006 per mancata documentazione mediante audio-
registrazione stenotipia delle attività
processuali è infondata, poiché la mancanza di registrazione non integra alcuna nullità del
verbale e della sentenza, non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale (Sez. 1, n.
4824 del 18/04/1997, Galli, Rv. 207584; Sez. 6, n.
14/01/2010, G. Rv. 1400 del 10/12/2009, dep.
52 245851).
Tutti i motivi di ricorso concernenti la inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche sono stati ritenuti infondati in plurime pronunce di questa Suprema Corte concernenti procedimenti incidentali in materia di misure cautelari personali riguardanti gli imputati del presente processo (Sez. 1, 14/02/2005, n. 12901; Sez. 4,
09/11/2005, n. 4213 del 2006; Sez. 4, 09/11/2005, n. 4214 del 2006, che richiama, a sua volta, altre due precedenti sentenze) e i principi di diritto formulati in quelle pronunce mantengono la loro
validità.
Tenendo conto delle censure svolte con il ricorso di IA NI e con i ricorsi, identici о
analoghi nel contenuto, degli altri ricorrenti,
devono, in primo luogo, affermarsi i seguenti principi di diritto:
1) nel procedimento penale non rileva il disconoscimento dei messaggi telematici in quanto non muniti di firma digitale ex art. 2712 c. c., in
quanto, ai sensi dell'art. 193 c.c. p. p., non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni
53 +3
di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito.
2) l'adozione, nell'ambito dello stesso e diprocedimento, di provvedimenti autorizzativi proroga delle intercettazioni da parte di giudici diversi dal giudice per le indagini preliminari assegnatario dell'indagine non viola il principio del giudice naturale, poiché tale principio si riferisce all'ufficio, applicandosi con riferimento alla persona fisica del giudice la norma dell'art. 33, c.p.p. (ribadita dall'art.
7-bis, 2,comma comma 1, in fine, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. come
111), secondo cui non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
assegnazione dei processi e la loro violazione non determina in nessun caso la nullità dei adottati;
né può applicarsi la provvedimenti nullità prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p.,
che si riferisce esclusivamente alla immutabilità
del giudice del dibattimento, il quale deve essere
о concorre ad emettere, in lo stesso che emette caso di collegio, la sentenza, in applicazione dei principi oralitàdi del dibattimento e di immediatezza della deliberazione.
54 3) La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a
l'inosservanza delle disposizioni dicomprendervi cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., non
espressamente richiamato dall'art. 271 c.p.p. (Sez.
1, 02/12/2009 05/03/2010, n. 8836, Bragaglio, Rv.
246377; Sez. 4, 14/01/2004, n. 17574, Vatinno, Rv.
228173; Sez. 4, 17/09/2004, n. 49306 Cao, RV. '
229922; nonché Sez. Un., 26/06/2008, n. 36359,
Carli, Rv. 240395, non massimata sul punto).
D'altro canto, la disciplina di cui al comma 2 del citato art. 89 deve essere letta alla luce delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, che la rendono inapplicabile se non nella parte in cui prevede la necessità di una verbalizzazione delle operazioni, attività di verbalizzazione che,
peraltro, rimane fuori dal termine “operazioni”
utilizzato nell'art. 268 c.p.p. (cfr. Sez. Un. n.
36359 del 2008, cit.). Neppure ha alcun fondamento l'affermazione del ricorrente che i supporti originali contenenti le intercettazioni telematiche siano corpo del reato, secondo la definizione di
cui all'art. 253, comma 2, c.p.p., poiché essi riproduzione del costituiscono soltanto la
55 e lo risultato di un mezzo di ricerca della prova sottolinea "di non avere mai stesso ricorrente segnalato in merito ad un'eventuale manipolazione del dato" e, quindi, non viene dedotto, neppure in via ipotetica, un reato avente ad oggetto il
supporto riproduttivo di un flusso telematico.
Pertanto, sono del tutto irrilevanti le denuncianoargomentazioni difensive che la inadeguatezza dei sistemi che sono stati adottati la protezione del traffico per garantire telematico, non solo perché nessuna intrusione
abusiva in tale flusso viene denunciata, ma perché
nessuna regola tecnica dotata di sanzione processuale è stata dettata dal legislatore per garantire un particolare livello di protezione dei dati informatici.
Devono, perciò, essere sfrondate le dichiarazioni testimoniali assunte e le risultanze della perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da tutti gli apprezzamenti tecnici impiegati e ai software relativi ai sistemi rilevare soltanto, con la utilizzati, ed occorre sentenza impugnata, che la captazione è stata
effettuata attraverso un sistema di trasferimento file sicuri dai nodi di rete al server di
56 registrazione [...] e che i file [...] erano accessibili, dall'inizio dell'intercettazione alla finale, in sola lettura, masterizzazione dall'operatore di polizia esclusivamente giudiziaria fornito di credenziali>>. L'attività di captazione dei flussi telematici è stata effettuata presso l'operatore telefonico, come è espressamente previsto dall'art. 268, comma 3-bis, c.p.p.
(aggiunto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547), il
quale, appunto, stabilisce che quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche о
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante
impianti appartenenti a privati>>. Tale norma
stata all'evidenza dettata dalla considerazione che gli apparati necessari alla captazione si trovano presso coloro che gestiscono i flussi telematici e,
data la loro complessità e il loro costo, è normale che il pubblico ministero si avvalga proprio di quegli apparati, tanto che la citata norma dell'art. 268, comma 3-bis, deve intendersi derogatoria rispetto alle modalità previste per le intercettazioni telefoniche;
ciò che rileva,
infatti, nel sistema speciale delle intercettazioni telematiche, è soltanto che 1'accesso ai dati
57 captati e la loro lettura sia riservata al pubblico ministero о alla polizia giudiziaria autorizzata.
Tali dati, immessi in un server di registrazione devono poi essere duplicati, con verbalizzazione operazioni, in supporti delle relative consentirne il deposito e la trasportabili per lettura. Tali supporti (in genere CD o DVD) possono essere considerati duplicati informatici, in quanto ottenuti mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario,
che è quello contenuto nel server di registrazione.
Pertanto, quando le difese denunciano la mancanza dei supporti originali e rilevano incongruenze circa le date dei CD messi a loro disposizione,
trascurano di considerare che il supporto sul quale vengono memorizzati i flussi telematici captati sono sempre dell'originarioduplicati documento contenuto nel server di registrazione ed irrilevante la data in cui tali duplicati vengono effettuati, a meno che non si intenda denunciare un fatto di rilevanza penale di manipolazione del dato senso, non solo dal originario. Neppure ha alcun ma anche quello da punto di vista giuridico,
fanno i ricorrenti, informatico, parlare, come
sin dall'origine il della necessità di versare
58 flusso telematico su CD immodificabili, poiché tali
CD sono sempre modificabili con una facilità uguale
о addirittura superiore a quella con cui sono
nell'hard disk del modificabili i dati contenuti registrazione che sia opportunamente server di protetto.
Infondata è anche la censura difensiva che si basa sulla differenza tra account di connessione e account di posta elettronica, poiché i decreti
autorizzativi riguardavano i flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente, attraverso la procedura del
"monitoraggio del percorso", ed erano relativi al nome utente che contraddistingueva sia l'account di posta elettronica che l'account di connessione,
indipendentemente dalla terminologia usata, che, se pure in ipotesi imperfetta sotto un profilo della disciplina informatica, voleva indicare un fenomeno concreto con espressioni proprie della realtà comune, ma anche giuridica (v. la termologia usata dall'art. 266 bis C.P.P.), cui non interessava la terminologia informatica bensì il fenomeno di
captazione delle relazioni di un determinato
utente. Mentre, per quanto riguarda la effettiva riconducibilità di un certo flusso telematico agli
59 imputati si tratta di questione di fatto dipendente dagli accertamenti in tal senso espletati attraverso specifiche indagini di p.g di cui dà
ampiamente conto la sentenza di primo grado (pagg.
18 ss), del tutto omessa dai ricorrenti nelle loro censure, che, pertanto, sul punto si rilevano viziate da aspecificità per la mancanza di
tra i motivi posti alla base del correlazione ricorso e quelli posti dal giudice di merito alla base della propria motivazione.
Non può essere accolta la doglianza difensiva
concernente i decreti con i quali si autorizza, in luogo di intercettazione di flussi telematici,
l'intercettazione ambientale, poiché non tiene in
alcun conto la ratio decidendi, in quanto l'espresso richiamo alla richiesta del p.m.
segnatamente ai luoghi e alle persone ivi indicate,
rende manifesto che si tratta di un mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento.
il Pubblico Ministero ha motivato i propri decreti con cui ha disposto le intercettazioni presso gli impianti della polizia giudiziaria con riguardo ai decreti autorizzativi del GIP, i quali, a loro volta, richiamavano le richieste di autorizzazione
60 del P.M. e rinviavano altresì alle emergenze investigative segnalate dagli inquirenti con
riguardo a specifiche attività criminose di volta in volta in atto che richiedevano una immediata prosecuzione delle indagini per verificare i
collegamenti anche con altri personaggi ed al fine di reprimere la attività criminale e di accertarne gli autori. Si tratta di motivazione per relationem, peraltro ammessa pacificamente dalla giurisprudenza con
riguardo ai decreti autorizzativi del GIP a loro
volta motivati con riferimento alla attività
investigativa in atto, collegata alla commissione di reati che erano in corso di svolgimento ed a informative della polizia giudiziaria di cui il
ricorrente ha avuto piena ostensione, cosicché è
stato raggiunto lo scopo previsto dalla legge e
cioè quello di consentire all'imputato di eseguire il controllo di legalità sulle intercettazioni.
In ordine poi alla allegazione difensiva della
insufficienza, ai fini del ricorso ad impianti esterni, della certificazione del responsabile degli impianti della Procura circa la indisponibilità di postazioni all'interno della
Procura, non è dato comprendere quale diversa o più
61 completa prova avrebbe potuto dovuto dare il
Pubblico Ministero, anche tenuto conto della speciale disciplina alla quale devono ritenersi
intercettazioni sottoposte le modalità delle telematiche, come sopra evidenziato.
Per quanto concerne il dedotto vizio di cui
d), c.p.p., conall'art. 606, comma 1, lett.
riferimento ai delitti contestati ai capi b) e c)
dell'imputazione, per mancata valutazione degli interrogatori resi da AN, Lo NI e
LA (motivo di ricorso prospettato anche dal difensore ricorrente avv. RO), deve
osservarsi che esso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata dà atto che Lo NI
ha escluso il coinvolgimento di Talia Giovanni
nell'attività illecita di cui eai capi b) c)
dell'imputazione, ma afferma che la prova a carico dell'imputato è costituita da rilevanti e gravi indizi analiticamente esaminati (pagg. 58 ss.);
alla stregua di tale emergenze probatorie, non appare certamente decisivo che la stessa sentenza non abbia preso in esame le confessioni degli altri coimputati, posto che la decisività della prova è
soltanto quella che è idonea a incidere in concreto non certo quella sul convincimento del giudice e
62 che si risolve in una diversa prospettazione valutativa a fronte delle argomentazioni della decisione adottata che si fonda su una ricostruzione del quadro probatorio, nell'ambito del quale è espressamente considerata irrilevante la dichiarazione del coimputato.
Il ricorrente avv. RO, lamenta che la per relationem e che non sentenza sia motivata abbia considerato la mancanza di prova della riconducibilità a IA NI dell'utenza usata da Lo NI TO nella conversazione del 30
maggio 2003 e che, inoltre, abbia trascurato il dato che le conversazioni tra IA NI e
IA OL hanno come argomento il reperimento di documenti falsi о contraffatti. Si tratta di manifestamente infondate e non consentite censure in questa sede di legittimità. Infatti, il rinvio da parte del giudice del gravame alla sentenza del primo giudice è giustificata dalla integrazione delle motivazioni di sentenze conformi nei diversi gradi di giudizio, potendo quella di appello limitarsi a valutare le sole specifiche doglianze proposte con l'impugnazione. Le altre censure del
ricorrente ○ fanno riferimento ad atti che non
possono essere esaminati e valutati in questa sede
63 di legittimità o trascurano le ampie e puntuali argomentazioni, tratte dall'esame delle emergenze probatorie, con le quali il giudice di merito ha chiarito che la trasferta di Lo NI in OL non era finalizzata a consegnare documenti falsi о
contraffatti perché a ciò si sarebbe potuto provvedere con modalità senz'altro meno rischiose,
ma ad attività di natura illegale, come può
fondatamente desumersi dal tenore allusivo dell'espressione medesima, da svolgere in loco, e di interesse comune agli imputati>>.
Sono manifestamente infondati e non consentiti nel legittimità i motivi di ricorso, digiudizio proposti personalmente dall'imputato (n. 12 e 13
dell'elencazione in premessa) ed anche dai suoi
difensori, avv.ti RO e Aricò, con i quali si contesta la sussistenza del reato associativo.
pur escluse le tre impugnata,sentenzaLa
telematiche dichiarate comunicazioni inutilizzabili, ritiene che, dalle molteplici telefoniche comunicazioni conversazioni intercettate, oltre che dalle telematiche annotazioni di servizio della polizia giudiziaria,
analiticamente evidenziate, emerga una
organizzazione stabile ed efficiente e con una
64 precisa divisione di compiti tra gli associati>>, desumibile dalla frequenza dei rapporti degli imputati tra loro e con i correi, finalizzati alla consumazione dei reati indicati in rubrica € di altri fatti analoghi, l'ingente quantitativo di
sostanze droganti importato, le complesse modalità
di trasferimento delle sostanze medesime,
l'approvvigionamento di falsi documenti di
identità, l'uso nel corso delle comunicazioni di pseudonimi e di un linguaggio criptico e convenzionale>>; il giudice di primo grado evidenzia (pag. 419), altresì, a conferma che si
tratta di una stabile organizzazione criminale,
diretta ad una serie indeterminata di traffici e commerci di droga, che vi è la tendenza (rivelata nitidamente pure da molte conversazioni intercettate) della ricerca di sempre nuove piazze,
per l'allargamento dei loro commerci>>; in particolare, IA, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, che in tal modo
precisano il ruolo dell'imputato e la sussistenza
dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74
D.P.R. n. 309 del 1990, ha coordinato dall'OL, dove era latitante, le attività
necessarie all'importazione dello stupefacente in
65
e e
D Italia>>.
Il riferimento del ricorrente alle "carte" a sostegno della tesi difensiva non è ammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di
questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte
di cassazione quello di una "rilettura" degli fondamento della elementi di fatto posti a
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n.
6402, Dessimone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento
Anche con riferimento al reato contestato al capo ricorrente che il d) della rubrica sia il suo
difensore giungono a conclusioni diverse da quelle dei giudici di merito sulla base di una diversa conversazioni lettura del contenuto delle
66 intercettate, in tal modo introducendo una censura che non è ammissibile in questa sede di legittimità
consistendo in una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e analiticamente esaminati dal giudice di appello costituiti dal contenuto delle
comunicazioni intercettate negli ultimi giorni dei mesi di luglio ed agosto 2003 e nel successivo mese di settembre, che documentano una fitta serie di rapporti>> tra i coimputati e dall'esito dei servizi di osservazione e degli accertamenti
effettuati dalla polizia giudiziaria>> (pagg. 68
ss.), elementi che, in particolare, confermano il coinvolgimento di IA NI nel programma criminoso (pag. 75). La sentenza impugnata, dopo avere argomentato in merito alla emergenze probatorie che fanno ritenere certa l'operazione di illecita importazione di droga imputata al capo d),
non trascura di spiegare le ragioni per le quali gli agenti della Sezione Antidroga non avevano
rinvenuto la sostanza stupefacente all'interno dell'autovettura oggetto di attenzione e perquisizione (pag. 99).
I motivi di ricorso, sia quelli personali dell'imputato che quelli del suo difensore,
67 concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e la mancata applicazione del minimo della pena (n. 15 e 17 dell'elencazione in premessa) sono manifestamente infondati, in quanto,
dell'assolvimento dell'obbligo diai fini motivazione, per quanto concerne il diniego di delle attenuanti generiche, concessione sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla chesenza sia tenuto ad esaminare concessione,
prospettabili tutte le circostanza prospettate 0
dalla difesa casoe, nel di specie, la sentenza
impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla oggettiva gravità dei fatti e alla reiterazione delle condotte delittuose ' quindi, e non è in alcun modo censurabile. che siE' vero tratta di motivazione che riguarda tutti gli imputati, ma non è censurabile con l'argomentazione che essa sia "cumulativa ed uniforme", quando, come nel caso di spedie si adatta perfettamente a tutti e a ciascuno degli imputati, considerando, per di la determinare pena, la stessa più che, per specifica ha fatto riferimento alla sentenza circostanza che il IA aveva commesso reati di
68 rilevante allarme sociale durante il periodo di latitanza.
Per quanto concerne la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 D. P. R. n. 309 del 1990, la relativa censura è generica, nel senso, già
specificato, di mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
infatti, la sentenza di primo grado aveva già
chiarito (pag. 412 ss.), con riferimento al capo b)
dell'imputazione, che dal quantitativo di 15 chili,
così rideterminato il quantitativo contestato di 18
chili, possono trarsi migliaia di dosi ed un
enorme lucro per i trafficanti e rilevanti guadagni per gli spacciatori>>; mentre, con riferimento al
capo d) dell'imputazione, la stessa sentenza rileva: dal fatto comunicato da IA OL al fratello IA NI il quale da lontano
dirigeva come sempre, coordinato col suo socio
BO, le attività del fratello e del cugino (il nella sua e-mail del 25 parente) RA LE
agosto, che egli aveva accertato che da una di queste 24 confezioni di stupefacente mancavano 50
gr., si desume che fu allora necessario pesare queste 24 confezioni per accertarne quella mancanza
69 e che quindi ognuna di esse avesse un peso tale che la carenza in una di 50 grammi potesse passare inosservata: non poteva evidentemente trattarsi di confezioni di 200 grammi o 300 grammi, che comunque sarebbero equivalse a due о tre chili di sostanza stupefacente>>, senz'altro una quantità ingente,
come si deduce soprattutto dalla stessa necessità
di doverla suddividere in un simile numero di confezioni>> idonee a soddisfare la richiesta di un numero molto elevato di tossicodipendenti..
I motivi dei ricorsi formulati in modo identico da
IA OL VA e dal suo difensore, nella parte in cui sono a loro volta identici o analoghi a quelli contenuti nel ricorso di IA NI
trovano risposta nelle argomentazioni sopra svolte;
mentre devono essere esaminati nella parte in cui assumono carattere specifico rispetto all'imputato ricorrente.
In primo luogo IA OL VA lamenta che non siano state esplicitate le ragioni per le quali i giudici di merito non hanno ritenuto attendibile il certificato rilasciato dall'OR in relazione alla sua presenza sul posto di lavoro nelle date del 30.7.2003 e 25.8.2003. Il motivo di ricorso è
manifestamente infondato, per la parte in cui
70 contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentito per la parte in cui pretende di valutare,
rivalutare, gli elementi probatori al fine di
trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Si è già detto che esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel caso di specie, i giudici di merito (pag. 40 della sentenza impugnata e,
diffusamente, pagg. 326 ss. della sentenza di primo grado) ritengono che la certificazione dell'OR (è
irrilevante che sia in copia conforme ° in giustificativo originale nell'ambito del discorso della decisione) sia smentita dal compendio probatorio e a questo giudice di legittimità non può essere richiesta una diversa e contrastante valutazione.
71 Della irrilevanza delle confessioni di AN,
LA e Lo NI nel contesto argomentativo della decisione della Corte di Appello (pag. 58
della sentenza impugnata) si è già detto.
Si è già dato atto anche delle incensurabilità
della motivazione della sentenza impugnata per concerne la sussistenza della fattispecie quanto associativa, nell'ambito della quale il ruolo di
IA OL VA è quello di svolgere funzioni di collegamento tra il fratello Talia
NI e BO TO TO, entrambi residenti all'estero, ed i sodali>>, nonché quello proventi del traffico di riscuotere i di stupefacenti e di procacciare documenti di identità
contraffatti al fratello ed a BO (pag.102 ss.
sentenza impugnata).
Anche con riferimento al capo d) dell'imputazione,
la sentenza impugnata, come sopra precisato con riferimento al ricorso di IA NI, ha indicato le emergenze probatorie che fanno ritenere certa l'operazione di illecita importazione di
droga e ha specificato il ruolo svolto da IA
OL VA (in particolare, pagg. 95 ss.), né
può essere apprezzato, in questa sede di
legittimità, 1'analitico esame da parte del
72 ricorrente degli elementi portati a carico dell'imputato, tenendo, altresì, conto che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non
é tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche di quelle attraverso una valutazione globale deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, né la ipotizzabilità di una
diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità. D'altro canto,
il quadro motivazionale non può dirsi intaccato dalle circostanze riguardanti la sorte processuale dei coimputati RA e BO, soltanto il primo dei quali è stato giudicato nell'ambito del presente processo e mandato assolto dal primo giudice per non avere commesSO il fatto, con
73 specifica motivazione circa la mancanza di prova sufficiente sulla sua partecipazione al trasporto della droga.
I motivi di ricorso presentati da RA LE e dal suo difensore, sono in gran parte identici a e già esaminati quelli degli altri imputati e,
quindi, trovano risposta nelle argomentazioni sopra sviluppate e ciò anche con riferimento ai motivi che riguarda specificamente il ricorrente RA,
ma che hanno a base deduzioni analoghe a quelle già
prese in considerazione (attendibilità del certificato rilasciato dall'OR; confessione di
coimputati che escludono il coinvolgimento di
RA; sussistenza della fattispecie aggiungersi che sulla associativa). Deve solo
identificazione del RA si sofferma ampiamente la sentenza di primo grado (pagg. 273 ss.) e che anche la sentenza di appello specifica esattamente il ruolo del RA nell'ambito dell'associazione criminosa, come colui che ha svolto funzioni di collegamento tra i fratelli IA e BO e ha riscosso denaro pertinente all'attività del
sodalizio (pag. 103 e 104 della sentenza
impugnata). Una volta identificato l'imputato e
suo nell'associazione, non individuato il ruolo
74 appare rilevante diversamente da quanto afferma il ricorrente nel contesto argomentativo dei giudici di merito il periodo al quale si riferiscono gli elementi probatori a carico dell'imputato.
Della sussistenza del reato di cui al capo d)
si è già detto e deve solodell'imputazione aggiungersi che la sentenza impugnata individua, in collegamento e ad integrazione della motivazione dei primo giudice, le specifiche condotte riferibili al Palamara (in particolare, pagg. 95
ss.), sicché l'analitica disamina del ricorrente degli elementi portati a carico dell'imputato costituiscono una diversa valutazione del compendio probatorio che non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità.
I motivi di ricorso di Lo NI TO sono identici o analoghi a quelli, già esaminati, degli altri imputati. Deve solo aggiungersi che, anche
per quanto concerne Lo NI, la sentenza impugnata specifica il ruolo svolto nell'associazione criminosa: l'avere mantenuto costanti rapporti,
diretti e attraverso comunicazioni telefoniche e telematiche, con i capi del sodalizio residenti all'estero, BO TO TO e IA
75 NI, l'aver reperito i mezzi e gli uomini per le attività di importazione descritte ai capi b) e c) dell'imputazione e gli acquirenti della sostanza stupefacente, l'aver procacciato falsi documenti di
BO e IA NI identità ai suddetti
(pagg. 101 s.). La sentenza impugnata individua,
poi, gli specifici elementi probatori a carico di
Lo NI con riferimento al delitto di cui al capo
D) dell'imputazione (pagg. 95 ss.).
Per quanto concerne la doglianza di mancata
concessione delle attenuanti generiche deve
osservarsi che la sentenza impugnata ha posto in rilievo la oggettiva gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte delittuose, sintomo evidente della pervicacia degli imputati nel delinquere e della loro pericolosità sociale>> e,
comunque, è pervenuto, con riconoscimento del unaad consistente vincolo della continuazione,
riduzione della pena inflitta in primo grado.
: sicanto, già detto che, ai fini D'altro dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
76 l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate о prospettabili dalla difesa né può essere censurata una motivazione che sia identica per più imputati,
quando, come nel caso di specie, la motivazione
stessa si adatti perfettamente a ciascuno di essi.
Tutti i motivi di ricorso di SS VA CA
trovano risposta nelle argomentazioni sopra svolte con riferimento ai motivi di contenuto identico analogo proposti dagli altri ricorrenti. Deve solo osservarsi che alla identificazione del SS si pervenne, non solo attraverso il riconoscimento della voce da parte degli agenti operanti nel corso delle intercettazioni, ma attraverso una complessa attività di indagine descritta ampiamente dal primo giudice (pagg. 21 ss.), il quale, richiamato dalla sentenza di appello (pag. 97) ne descrive anche il ruolo svolto nel delitto di cui al capo d)
dell'imputazione, sulla cui sussistenza si è già
sopra riferito. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
77 pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Rama il 17 dicembre
4 estensore franco of andare
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2010.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCEL LUNA
IL 29 APR 2011
EClaua Planelli
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